Aggiornamento - Amministrativo

 

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Sentenza 3 giugno 2011, n. 10, sulla legittimazione degli ordini professionali

 

 

15. La materia del contendere può essere sintetizzata come segue.

Con i due ricorsi di primo grado, alcuni Ordini professionali hanno impugnato gli atti con cui l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV) ha costituito una società lucrativa, attiva nel settore della progettazione architettonica ed urbanistica, della pianificazione territoriale e delle costruzioni.

Con la prima sentenza appellata (non definitiva), il Tar del Veneto ha dichiarato la sussistenza della giurisdizione amministrativa e dell’interesse ad agire degli Ordini professionali ed ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società IUAV Immobiliare s.r.l.

Sulla legittimazione degli Ordini professionali a ricorrere

21. Proseguendo secondo l’ordine logico sopra indicato, viene in rilievo la questione, su cui il Collegio ritiene di doversi soffermare, della legittimazione degli Ordini professionali a ricorrere.

Si registrano contrastanti orientamenti delle sezioni semplici del Consiglio di Stato.

21.1. Secondo una prima tesi, l’Ordine professionale è legittimato ad agire in giudizio a tutela degli interessi dell’intera categoria professionale rappresentata, e non anche quando vi è un potenziale conflitto di interesse tra i professionisti rappresentati, in quanto occorre la necessaria omogeneità della rappresentanza di interessi di cui l’associazione è ente esponenziale [Cons. St., sez. V, 1° aprile 2011 n. 2033; sez. V, 19 ottobre 2009 n. 5171, ord.; Cons. St., sez. IV, 23 marzo 2009 n. 1473; sez. IV, 12 maggio 2008 n. 2178; Cons. St., sez. IV, 27 aprile 2005 n. 1940; sez. VI, 29 novembre 2004 n. 7792; sez. V, 17 luglio 2004 n. 5138; sez. VI, 21 aprile 2004 n. 2281; sez. V, 30 gennaio 2002 n. 505; sez. V, 15 settembre 2001 n. 4919; sez. V, 7 marzo 2001 n. 1339; sez. VI, 9 ottobre 2000 n. 5388; sez. VI, 3 giugno 1996 n. 624].

21.2. Secondo un’impostazione parzialmente diversa l’interesse dell’ordine professionale va riconosciuto anche nell’ipotesi in cui possa configurarsi un conflitto di interessi tra ordine professionale e singoli professionisti in qualche modo beneficiari dell’atto impugnato, che l’ordine assuma invece essere lesivo dell’interesse istituzionalizzato della categoria [Cons. St., sez. VI, 9 febbraio 2009 n. 710; Cons. St., sez. V, 7 marzo 2001 n. 1339 e 3 giugno 1996 n. 624].

E’ in questa prospettiva in particolare che è stata riconosciuta la legittimazione degli Ordini ad agire contro procedure di evidenza pubblica, se l’interesse fatto valere è quello all’osservanza di prescrizioni a garanzia della par condicio dei partecipanti, nonostante che in fatto dalla procedura selettiva sia stato avvantaggiato un singolo professionista [Cons. St., sez. IV, 23 gennaio 2002 n. 391; n. 1339/2001 cit.].

21.3. Ad avviso dell’Adunanza è appunto all’“interesse istituzionalizzato” che occorre far riferimento.

Difatti non può negarsi che fra gli interessi istituzionali dell’Ordine vi è anche quello di assicurare il pieno aspetto della par condicio nell’esercizio dell’attività professionale, e quindi non può neanche negarsi la legittimazione a far valere in giudizio tale interesse anche nei confronti di iscritti che, rivestendo ruoli particolari (pubblici dipendenti o – come nel caso – docenti), si ritiene possano operare professionalmente in dispregio di tale principio di parità.

21.4. Con riferimento al caso specifico, dunque, è da presumere un interesse istituzionale, degli Ordini ricorrenti, a che gli iscritti non subiscano la concorrenza di una società costituita e partecipata da IUAV (e da altra Università pubblica), pur se ciò potrebbe avvantaggiare i professionisti docenti nella stessa università.

Va pertanto ammessa la legittimazione degli Ordini ricorrenti a proporre i ricorsi di primo grado.

Sulla sussistenza dell’interesse originario al ricorso di primo grado: a) quanto all’idoneità dell’invalidazione dell’operazione di scissione societaria a far venir meno l’attività di engineering da parte dell’Università o suo ente strumentale.

 

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