Cassazione
civile, sez. III, 3 dicembre 2007, n. 25187, sulla risarcibilità
del danno non
patrimoniale ex art. 2059 c.c. anche nell’impossibilità di
qualificare il fatto dannoso in termini di reato ed anche
avvalendosi delle presunzioni ex art 2050 c.c..
Motivi della decisione
La
ricorrente,
nel censurare la sentenza per violazione di legge e vizi della
motivazione,
sostiene nel primo motivo che doveva esserle riconosciuto il danno
morale in
considerazione del fatto che il comportamento della controparte
costituisce
reato.
Nel secondo motivo sostiene che, a prescindere dalla
qualificabilità del fatto
come reato, anche nelle ipotesi di responsabilità presunta sorge
il diritto al
riconoscimento del danno morale.
Il ricorso è fondato.
Com'è noto, questa S.C. ha già da tempo
rivisitato l'intera tematica del danno non patrimoniale, affermando che
esso,
siccome conseguente alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla
persona, costituzionalmente garantito, non è soggetto, ai fini
della
risarcibilità, al limite derivante dalla riserva di legge
correlata all'art.
185 cod. pen., e non presuppone, pertanto, la qualificabilità
del fatto
illecito come reato, giacché il rinvio ai casi in cui la legge
consente la
riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito,
dopo l'entrata
in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della Legge
fondamentale,
ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, dei diritti
inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica
implicitamente,
ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un
caso
determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno
non
patrimoniale (Cass. nn. 8827 e 8828 del 2003).
Ulteriore evoluzione giurisprudenziale è conseguita anche in
tema di
responsabilità extracontrattuale con presunzione di colpa, in
relazione alla
quale si è affermato che alla
risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 non osta
non solo
l'inqualificabilità del fatto dannoso in termini di reato, ma
neppure la
mancanza di un accertamento in concreto della colpa dell'autore del
danno
(cfr., in relazione alla responsabilità ex art. 2054 cod. civ.,
Cass. 6 agosto
2004, n. 15179). Si è osservato che il danno morale subiettivo,
sofferto per un
danno alla persona, rientra a pieno titolo nella lettura
costituzionalmente
orientata del danno non patrimoniale e dell'art. 2059 cc. La
responsabilità per
questo danno non patrimoniale può essere imputata, così
come avviene in caso di
danno patrimoniale, a titolo di responsabilità oggettiva,
cioè di
responsabilità fondata sul rapporto con la cosa superabile
solamente in caso di
insussistenza di nesso causale tra la cosa e l'evento. Lo stesso
principio
(affermato in tema di responsabilità ex art. 2054 cc) non trova
precedenti in
relazione alla responsabilità ex art. 2050 cc (affermata dal
giudice del merito
nella sentenza impugnata), ma non v'è ragione d'escludere la sua
applicabilità
anche ad essa.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata nella parte
in cui ha
escluso, in via di principio, l'assegnabilità alla vittima del
risarcimento del
danno non patrimoniale per la sola ragione che la responsabilità
è stata in
concreto affermata, ex art. 2050 cc, in via presuntiva. Il giudice del
rinvio
(identificato nel dispositivo) si adeguerà al principio secondo
cui: alla risarcibilità del danno non
patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. non ostano né la mancanza di
un
accertamento in concreto della colpa dell'autore del danno, tutte le
volte in
cui essa venga ritenuta sussistente in base ad una presunzione di
legge, quale,
tra le altre, quella di cui all'art. 2050 cc, né
l'impossibilità di qualificare
il fatto dannoso in termini di reato.
La circostanza che l'affermarsi dell'orientamento
giurisprudenziale del
quale si è trattato sia successivo alla pubblicazione della
sentenza impugnata
consiglia la intera compensazione tra le parti delle spese sopportate
nel
giudizio di cassazione.
Per questi motivi
La
Corte
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, alla Corte
d'appello
di Trieste, in diversa composizione. Compensa interamente tra le parti
le spese
del giudizio di cassazione.
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