Corte di
Cassazione, Sez. Unite Civili - sentenza 23 dicembre 2008 n. 30254,
Risarcimento
danni senza pregiudizialità amministrativa
La parte,
titolare d'una
situazione di interesse legittimo, se pretende che questa sia rimasta
sacrificata da un esercizio illegittimo della funzione amministrativa,
ha
diritto di scegliere tra fare ricorso alla tutela risarcitoria
anziché a quella
demolitoria e che tra i presupposti di tale forma di tutela
giurisdizionale
davanti al giudice amministrativo non è quello che l'atto in cui
la funzione si
è concretata sia stato previamente annullato in sede
giurisdizionale o
amministrativa.
Il principio di diritto che ne discende e che le sezioni unite
enunciano in
applicazione dell'art. 363 cod. proc. civ. è dunque questo: -
"Proposta al
giudice amministrativo domanda risarcitoria autonoma, intesa alla
condanna al
risarcimento del danno prodotto dall'esercizio illegittimo della
funzione
amministrativa, è viziata da violazione di norme sulla
giurisdizione ed è
soggetta a cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione la
decisione del
giudice amministrativo che nega la tutela risarcitoria degli interessi
legittimi sul presupposto che l'illegittimità dell'atto debba
essere stata
precedentemente richiesta e dichiarata in sede di annullamento".
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
1.
- I fatti che
hanno dato luogo al giudizio, iniziato davanti al TAR per la ...
sezione
staccata di ..., si possono così riassumere.
2.1. - La Provincia di ..., con
delibera di
giunta 30.4.1999 n. 119, approva il progetto esecutivo della
circonvallazione
di ..., ne dichiara la pubblica utilità e fissa il termine di
cinque anni,
decorrenti dalla data della delibera, per concludere i lavori ed il
procedimento di espropriazione.
Seguono, il 18.12.2000, ì decreti di occupazione di urgenza; il
26.10.2001,
l'immissione in possesso delle aree; il 6.3.2001 ed il 6.12.2002 la
determinazione delle dovute indennità provvisoria e definitiva.
2.2. - ..., con il ricorso 1284/2000, unitamente ad altre parti,
impugna i
decreti di occupazione.
Il TAR dispone una consulenza tecnica per accertare gli eventuali danni
arrecati alle aziende delle parti e la possibilità di seguire un
percorso
alternativo a quello contestato comparando i rispettivi costi e
benefici.
2.3. - Il 17.1.2005 è emesso il decreto di espropriazione, che
... impugna con
ricorso 476/2005.
2.4. - Il TAR, nei procedimenti riuniti, pronuncia la sentenza non
definitiva
19.12.2005 n. 1342.
Quanto al ricorso 1284/2000 proposto per l'annullamento dei decreti di
occupazione, ne dichiara, in parte, l'improcedibilità, e
ciò riguardo alla
domanda di annullamento, perché si é intanto verificata
l'irreversibile
trasformazione dei suoli, ed in parte ordina la prosecuzione del
giudizio,
questo per la decisione sulla domanda di risarcimento del danno.
Accoglie il ricorso 476/2005 ed annulla il decreto di espropriazione,
perché
pronunciato dopo la scadenza del termine di efficacia della
dichiarazione di
pubblica utilità.
3.1. - La Provincia di ...
impugna la
sentenza.
Sostiene, quanto al decreto di espropriazione, che è stato
adottato quando la
dichiarazione di pubblica utilità era da ritenere fosse ancora
efficace; per il
caso contrario, chiede sia dichiarato il difetto di giurisdizione del
giudice
amministrativo a conoscere della domanda di annullamento del decreto;
chiede di
dichiarare inammissibile la domanda di risarcimento del danno.
La sentenza del TAR è anche impugnata con appello incidentale da
....
3.2. - La decisione non definitiva 19.6.2007 n. 1614 della sesta
sezione del
Consiglio di Stato rigetta il motivo sulla permanente efficacia della
dichiarazione di pubblica utilità; rimette all'Adunanza plenaria
l'esame degli
altri motivi d'appello, tra l'altro per la decisione della questione
attinente
alla giurisdizione, che si pone quando il decreto d'espropriazione
è
pronunciato una volta scaduta l'efficacia della dichiarazione di
pubblica
utilità.
3.3. - L'Adunanza plenaria, afferma la giurisdizione del giudice
amministrativo, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito
quello
incidentale.
4. - La decisione 22.10.2007 n. 12 della Adunanza plenaria è
impugnata da ....
Al ricorso resiste la Provincia di ... che
propone anche
ricorso incidentale.
5. - Ambedue le parti presentano memorie.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
1.
- Il ricorso
principale e quello incidentale hanno dato luogo a distinti
procedimenti che
debbono essere riuniti perché relativi ad impugnazione della
stessa sentenza
(art. 335 cod. proc. civ.).
2.1. - L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nella propria
decisione, ha
prima dichiarato che partì del giudizio sono solo ... - che ha
chiesto
l'annullamento del decreto di espropriazione e proposto domanda di
risarcimento
del danno - e la Provincia di ... -
che ha adottato
il decreto di espropriazione ed è il solo ente nei cui confronti
la domanda di
condanna al risarcimento sia stata proposta.
Ha quindi anzitutto messo in rilievo che la pronuncia di accessione
invertita,
per sé non impugnata da ..., avrebbe impedito la restituzione
delle aeree
coinvolte nella costruzione dell'opera. E questo perché la
strada era pressoché
terminata ed aperta al traffico già prima della data di
cessazione di efficacia
della pubblica utilità.
Poi, ha sottolineato che il TAR non aveva reso alcuna pronuncia sulla
domanda
di risarcimento del danno, <proposta e persino quantificata nel
corso del
relativo grado di giudizio>.
Erano perciò intempestive ed inammissibili le relative deduzioni
e richieste
formulate dalle due parti in sede di appello.
2.2. - La questione di giurisdizione - sulla base di una
pluralità di argomenti
- è stata risolta nel senso che, se è intervenuta la
dichiarazione di pubblica
utilità e ad essa nel suo termine di efficacia seguono
l'autorizzazione
all'occupazione di urgenza, l'occupazione e la trasformazione dei suoli
nell'opera
pubblica, spetta al giudice amministrativo la giurisdizione sulle
domande di
annullamento e risarcimento del danno: e ciò anche se le domande
vengono
fondate sul fatto che il decreto di espropriazione è stato
emesso dopo che gli
effetti della dichiarazione di pubblica utilità sono cessati,
per la scadenza
dei suoi termini finali.
2.3. - Tra i punti che l'Adunanza plenaria ha discusso è stato
quello della
c.d. pregiudizialità amministrativa. |
La plenaria ha bensì avvertito che si trattava di problema non
pertinente - in
rapporto alla decisione sul ricorso al suo esame - se non per la sua
connessione con la questione di giurisdizione.
Tuttavia, posti in rilievo i singoli argomenti di carattere storico
giuridico e
logico che convincevano della necessità di riaffermazione del
principio della
pregiudizialità, anche in considerazione di questo ha enunciato
in tema di
giurisdizione la conclusione che si è prima riferita.
3.1. - Il ricorso principale contiene tre motivi; quello incidentale
uno: tutti
sono corredati del quesito di diritto richiesto a pena di
inammissibilità dagli
artt. 366 n. 4) e 366-bis cod. proc. civ.
3.2. - Secondo l'ordine delle questioni deve essere esaminato per primo
il
ricorso incidentale.
La Provincia di ... vuole sia dichiarata la giurisdizione del giudice
ordinario.
Alle Sezioni unite si chiede di enunciare il principio di diritto per
cui
<le controversie in materia di occupazione appropriativa relative al
caso in
cui il decreto di esproprio sia emanato quando la dichiarazione di
pubblica
utilità ha cessato di dispiegare i propri effetti e quando
peraltro il fondo
oggetto del decreto medesimo ha visto modificata irreversibilmente
l'originaria
destinazione a favore della destinazione ad opera pubblica, sono
devolute alla
giurisdizione del giudice ordinario>.
L'accoglimento del ricorso incidentale comporterebbe come conseguenza
l'assorbimento del ricorso principale.
3.3. - Nel ricorso principale, in cui si sostiene che bene è
stata affermata la
giurisdizione del giudice amministrativo, si osserva che però
una pronuncia sul
fondo della domanda di risarcimento tuttora pendente davanti al TAR
può
incontrare ostacolo nelle considerazioni svolte della decisione del
Consiglio
di Stato sul punto della pregiudizialità amministrativa.
Lo si paventa per la ragione che - secondo la decisione impugnata - il
giudice
amministrativo non può impartire tutela risarcitoria per gli
interessi
legittimi se non in presenza di una pronuncia di annullamento dell'atto
lesivo.
Ma, obietta la Provincia, che la
decisione di
annullamento del decreto di espropriazione è già passata
in giudicato, sicché
le considerazioni sulla pregiudizialità, pur svolte nella
decisione, non
limitano i poteri di decisione del TAR circa la domanda di risarcimento.
Chiede dunque che il ricorso sia dichiarato inammissibile per difetto
di
interesse.
3.4. - I tre motivi per cui è chiesta la cassazione con il
ricorso principale
propongono i quesiti che seguono.
A conclusione del primo, la parte chiede alle Sezioni unite di
affermare che
<la questione in ordine alla conoscibilità della domanda
risarcitoria a
prescindere dall'utile esperimento della domanda di annullamento
sull'atto
lesivo rientra tra quelle proponibili ex art. 360, primo comma, n. 1) e
362
c.p.o.
Si tratta, dunque, non di un motivo di ricorso, ma della
giustificazione della
sua ammissibilità.
Gli argomenti cui si affida sono quelli svolti da queste Sezioni unite
nelle
ordinanze nn. 13659 e 13660 del 13 giugno 2006.
Al secondo motivo corrisponde un quesito con il quale si chiede alle
Sezioni
unite di affermare che, siccome sulla domanda di risarcimento rivolta
al TAR
non è stata resa alcuna decisione, il Consiglio di Stato,
peraltro non
investito a riguardo dì tale domanda da un motivo di appello,
non ha il potere
giurisdizionale di pronunciarsi direttamente su tale domanda.
Il terzo motivo è formulato a partire dal presupposto che la
regola per cui la
tutela risarcitoria possa essere impartita dal giudice amministrativo
solo se
prima l'atto amministrativo lesivo sia stato annullato potrebbe
ostacolare
l'accoglimento della domanda di risarcimento proposta con il ricorso in
annullamento dei decreti di occupazione d'urgenza, perché la
domanda è stata
bensì proposta, ma il ricorso è stato dichiarato
improcedibile, per la
sopravvenuta irreversibile trasformazione dei beni, sicché
l'annullamento dei
decreti d'occupazione è mancato.
Il quesito che conclude il motivo è volto a che sia affermato il
principio di
diritto, per cui, ai fini della conoscibilità della domanda
risarcitoria, il
previo annullamento dell'atto amministrativo non è necessario.
4.1. - La considerazione svolta dalla Provincia di ... per dire
inammissibile
il ricorso principale, ovverosia che l'annullamento del decreto di
espropriazione è già passato in giudicato, dovrebbe
impedire prima di tutto
l'esame del suo ricorso.
Ma, da un lato, la sentenza del TAR non era passata in giudicato,
perché la Provincia l'ha
impugnata sostenendo anche che era stata
emessa da giudice carente di giurisdizione, dall'altro la sesta sezione
del Consiglio
di Stato ha rigettato un diverso motivo di appello, quello volto a far
accertare che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice,
l'efficacia
della dichiarazione di pubblica utilità non era esaurita alla
data di emissione
del decreto di esproprio. Ha perciò rigettato un motivo
intrinseco alla
giurisdizione del giudice amministrativo, affermata e non negata,
motivo
orientato inoltre al rigetto nel merito della domanda ... di
annullamento del
decreto di espropriazione e non ad un rigetto per difetto di
giurisdizione.
Ciò premesso, il motivo per cui la Provincia di ... ha
chiesto la
cassazione della decisione non è fondato.
4.2. - La domanda da ... è stata proposta con ricorso del 2005,
per ottenere
l'annullamento di un decreto d'espropriazione emesso il 17.1.2005, in
un
procedimento all'inizio del quale si colloca una dichiarazione
dì pubblica
utilità pronunciata il 30.4.1999.
L'annullamento è stato chiesto perché, quando si è
emesso il decreto,
l'efficacia della pubblica utilità era esaurita.
Orbene, il provvedimento impugnato si inserisce in un procedimento
caratterizzato dall'iniziale presenza di una dichiarazione di pubblica
utilità,
cui sono seguite l'occupazione di urgenza e la esecuzione dell'opera
pubblica.
Questi elementi di fatto ed i suoi dati temporali collocano la
controversia
nell'area della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
configurata
dalla disposizione, che l'art. 7 della L. 21 luglio 2000, n. 205 ha
reintrodotto nell'art. 34 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 ed è
entrata in vigore a decorrere dal 10.8.2000.
Di questa norma la Corte
costituzionale ha
dichiarato la parziale illegittimità costituzionale con la
sentenza 6 luglio
2004 n. 204.
Ma, tenendo conto dell'interpretazione che della portata della propria
sentenza
la Corte
costituzionale ha dato
con la successiva sentenza 191 dell'11 maggio 2006, quando ha
dichiarato la
parziale illegittimità dell'art. 53 del D.P.R. 8 giugno 2001, n.
327 (T.U.
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per
pubblica utilità), queste Sezioni unite hanno successivamente e
in modo
reiterato affermato che la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo,
risultante dalla disposizione richiamata, s'estende alle controversie
contro
atti e comportamenti, che costituiscano esecuzione di precedenti
manifestazioni
in forma provvedimentale di potere ablatorio in relazione al bene di
cui si
discute.
E così, mentre è stata ritenuta appartenere alla
giurisdizione ordinaria la
domanda intesa alla restituzione d'un fondo occupato dopo che
l'efficacia della
dichiarazione di pubblica utilità è scaduta (Sez. Un. 16
luglio 2008 n. 19501),
è stato per contro affermato che appartengono alla giurisdizione
esclusiva del
giudice amministrativo le domande cui dà origine l'emissione di
un decreto di
espropriazione, pur esso sopravvenuto ad efficacia della dichiarazione
di
pubblica scaduta, ma quando l'occupazione e trasformazione dei fondi si
sono
consumate prima, com'è nel caso in esame, che ha come antefatto
una dichiarazione
di pubblica utilità non impugnata, nel cui quadro si è
prodotto un fenomeno di
occupazione appropriativa (tra le più recenti decisioni in tal
senso: Sez. un.
15 luglio 2008 n. 19500; 23 aprile 2008 n. 10444; cui si può
aggiungere la
sentenza 27 giugno 2007 n. 14794).
5.1. - Con il rigetto del ricorso della Provincia di ... che consegue
alla
dichiarata infondatezza del motivo appena discusso, s'è
realizzato quel
passaggio in giudicato del capo della sentenza del TAR, di annullamento
del
decreto di espropriazione, al quale, come si è detto prima, la Provincia ricollegava
l'inammissibilità del ricorso ...,
per difetto di interesse.
5.2. - A questo riguardo si deve osservare che, se ... avesse proposto
domanda
volta al solo risarcimento del danno prodottogli
dalla irreversibile trasformazione del bene, rimasta non coperta dagli
effetti
del decreto di espropriazione, l'esito prospettato dalla Provincia
sarebbe
stato incontestabile.
A ... non si sarebbe potuto riconoscere alcun interesse a ridiscutere
il punto
se il giudice amministrativo possa erogare la tutela risarcitoria in
assenza di
un annullamento dell'atto che la parte assume illegittimo e lesivo.
Ma, dalle decisioni del Consiglio di Stato emerge che una domanda di
danni è
stata anche proposta in connessione con quella di annullamento dei
decreti di
occupazione.
Nella misura in cui l'esame del fondo di questa domanda possa risultare
pregiudicata dalle considerazioni che il Consiglio di Stato ha svolto a
proposito della questione della pregiudizialità amministrativa,
l'interesse del
ricorrente principale a mettere in discussione il punto non può
essere già in
tesi negato.
5.3. - Tuttavia, dei tre motivi di ricorso, il primo non denunzia un
vizio
della decisione impugnata, ma serve a sollecitare le Sezioni unite ad
esercitare sulla decisione impugnata il sindacato preannunziato nelle
ordinanze
nn. 13659 e 13660 del 13 giugno 2006 e 13911 del 15 giugno 2006, ed in
ciò
incontra il dissenso della Provincia di ....
Sicché il punto dovrà essere discusso se ed in quanto
altri motivi di ricorso
si riveleranno ammissibili.
5.4. - Ora, il secondo motivo è inammissibile.
Come vizio attinente alla giurisdizione è denunziato in effetti
un vizio che
concerne il procedere e non il decidere.
E questo, perché il vizio non riguarda le condizioni in presenza
delle quali la
tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi verso la pubblica
amministrazione è affidata dalla Costituzione o dalla legge
ordinaria al
giudice amministrativo, anziché ad un altro giudice ordinario o
speciale, ma
riguarda i presupposti processuali che debbono essere verificati nel
caso
concreto perché sorga nei giudici amministrativi aditi, di primo
o di secondo
grado, il dovere di pronunciare sulla domanda di giustizia.
Sicché, se il giudice amministrativo di appello, errando nella
applicazione
delle norme che regolano il procedimento davanti a sé, non
già eroga o rifiuta
di erogare la tutela giurisdizionale che gli è affidata, ma
ritiene di doverlo
fare sebbene manchino gli specifici presupposti per un suo intervento
dopo di
quello del giudice di primo grado e non prima di quello, il vizio della
sua
decisione non si presta ad essere sindacato.
5.5. - Il terzo motivo di ricorso non riguarda invece il procedere ma
il
decidere.
Se, all'esito della discussione sulla questione già esaminata da
queste Sezioni
unite con le ordinanze del 2006, si pervenisse a confermare
quell'indirizzo, il
motivo dovrebbe essere scrutinato nel merito.
Ma resta ancora da verificare un punto.
Ed il punto è se, una volta che la decisione pronunciata dalla
Adunanza
plenaria contiene considerazioni sulla questione della
pregiudizialità
amministrativa e su tali considerazioni è stata anche basata la
decisione sulla
questione di giurisdizione, spetti o no alle Sezioni unite verificare
se esse
hanno o no assunto valore decisorio.
La risposta è che questa verifica rientra nei poteri delle
Sezioni unite ed
essa si deve concludere in senso negativo, nel senso, cioè, che
manca nella
decisione del Consiglio di Stato una pronuncia sulla domanda
risarcitoria.
La verifica rientra nei poteri delle Sezioni unite perché esse
sono richieste
di pronunciarsi su un ricorso per cassazione e quindi spetta loro
individuare
prima di ogni altra cosa se la sentenza impugnata presenti il capo che
si
assume viziato e perciò in un caso di ricorso contro decisione
del Consiglio di
Stato, una pronuncia che, in combinazione con quella di primo grado,
sia di
accoglimento o rigetto di una domanda e poi se tale decisione sia
viziata sotto
l'opposto profilo d'aver accordato o rifiutato una tutela estranea od
al
contrario di competenza di quell'ordine di giudici.
Ora, il Consiglio di Stato ha bensì desunto argomento dalla
pregiudizialità
amministrativa, ritenuta un tratto caratterizzante della tutela
giurisdizionale
attribuita al giudice amministrativo, per coonestare l'affermazione
della
giurisdizione, ma ciò con riferimento alla domanda introdotta
con il ricorso in
annullamento del decreto di espropriazione e non anche in riferimento a
quella
risarcitoria introdotta con il ricorso in annullamento dei decreti di
occupazione, che ha specificamente detto proposta e non decisa, neppure
sotto
il profilo della ammissibilità.
E conferma di ciò si trae da più elementi per vero
decisivi.
Il Consiglio di Stato ha espressamente rilevato che il TAR non s'era
pronunciato sulla domanda risarcitoria (ed al riguardo ha richiamato,
per dire
proposta la domanda, le istanze 23.2. e 29.10.2001 di ..., inerenti al
ricorso
contro i decreti di occupazione).
Ha esaminato in aggiunta al motivo di cui al punto 6, già
scrutinato dalla
sesta sezione, quelli di cui ai punti 4 e 5, afferenti all'annullamento
del
decreto di espropriazione.
Infine, siccome si trattava non di un caso in cui la domanda
risarcitoria era
stata proposta senza che lo fosse stata quella di annullamento, ma di
una
domanda proposta in seguito a quella di annullamento e questa era stata
dichiarata improcedibile non per comportamenti processuali
riconducibili al
ricorrente, ma per la sopravvenuta irreversibile trasformazione del
fondo, il
Consiglio di Stato, se avesse inteso riferire la disamina del tema
della
pregiudizialità anche a quella domanda e con effetti decisori
non avrebbe
mancato di interrogarsi sul modo d'intendere il principio, come
necessità di
una tempestiva domanda di annullamento o come necessità, in
assenza di un
annullamento in sede amministrativa, di un accertamento principale di
illegittimità dell'atto lesivo in sede giurisdizionale.
Anche quest'ultimo motivo lo si deve allora considerare inammissibile.
6. - Il ricorso principale è in conclusione nel suo complesso
inammissibile.
Tuttavia non è esaurito il dovere della sezioni unite di
pronunciarsi sui
ricorsi.
7. - La Corte osserva,
infatti, che
l'istituto della pregiudizialità amministrativa nei suoi
rapporti con la tutela
risarcitoria degli interessi legittimi si presenta oggi come questione
rilevante e di particolare importanza.
Essa si presterà dunque ad essere discussa dalle Sezioni unite
in vista della
enunciazione di un apposito principio di diritto, in applicazione
dell'art. 363
cod. proc. civ., come già è stato fatto in tema di
giurisdizione con la
sentenza 28 dicembre 2007 n. 27187, se ne risulterà dimostrato
che si tratta di
questione che rientra nel sindacato per motivi inerenti alla
giurisdizione, cui
l'art. 111, ultimo comma, Cost. assoggetta anche le decisioni del
Consiglio di
Stato e che l'art. 374, primo comma, in relazione all'art. 362, primo
comma,
cod. proc. civ. attribuisce alla Corte di cassazione a sezioni unite,
attraverso il mezzo del ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione.
8.1. - Prima di accingersi a tale indagine, conviene delimitare lo
stesso
ambito della questione.
E' implicito in quanto si è già osservato, che il campo
in cui la questione ha
ragione di porsi non coincide con l'intero ambito della giurisdizione
del
giudice amministrativo, perché, pur quando la controversia
concerne una materia
di giurisdizione esclusiva, di pregiudizialità amministrativa si
può discorrere
solo se si lamenti che la P.A. ha
sacrificato o non
realizzato un interesse con un suo provvedimento illegittimo, non anche
quando
un diritto è stato sacrificato con un comportamento, che pur si
iscriva in una
serie presidiata da un originario atto di esercizio di potere
amministrativo.
Perché questo, come è stato già posto in rilievo
con la ordinanza 27 giugno
2007 n. 14794 della Corte a sezioni unite, può assumere i
caratteri di un fatto
giuridico che rileva nel senso di attrarre la controversia all'area
della
giurisdizione esclusiva, ma non anche di fatto che muta in quella di
interesse
legittimo la qualificazione come diritto soggettivo che spetta alla
situazione
sacrificata ed in attesa di tutela.
Detto questo, si nota che la questione muove da un presupposto che oggi
si può
considerare non più in discussione e condiviso anche da buona
parte della
giurisprudenza sia del Consiglio di Stato che dei Tribunali
amministrativi
regionali.
L'art. 7, comma 3, L. 6 dicembre
1971, n.
1034 - dopo le modifiche che vi sono state apportate con l'art. 35 del
D. Lgs.
31 marzo 1998, n. 80 e con l'art. 7 della L. 21 luglio 2000, n. 205 -
dispone
che il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua
giurisdizione
e perciò pure nell'ambito della sua giurisdizione di
legittimità conosce anche
di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno.
La Corte costituzionale, prima con la sentenza 6 luglio 2004 n. 204 poi
con la
sentenza 11 maggio 2006 n. 291, ha segnalato
il fondamento
di legittimità di questa attribuzione e lo ha indicato nell'art.
24 Cost.,
perciò nel principio di effettività della tutela
giurisdizionale, il quale
richiede che il giudice cui è affidata la tutela giurisdizionale
degli
interessi legittimi nei confronti della pubblica amministrazione sia
munito di
adeguati poteri.
Sia il Consiglio di Stato e sia questa Corte a Sezioni unite hanno in
seguito
affermato, in modo costante e coerente, che spetta al giudice
amministrativo,
in presenza di atti della P.A., espressione di potere, ma connotati da
illegittimità e di fatto lesivi, dare tutela al privato anche in
forma
risarcitoria.
Ragione di permanente incertezza deriva invece dal dissenso tra le
Corti su un
diverso punto.
Questa Corte, a sezioni unite, con le ordinanze nn. 13659 e 13660 del 2006 ha affermato
che, di fronte ad un atto della P.A. che ne sacrifica
l'interesse o manca di realizzarlo, la parte, che ha l'onere di
rivolgersi al
giudice amministrativo per ottenere tutela, può scegliere di
chiedere il solo
risarcimento del danno.
Per contro, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la
decisione che
s'è esaminata, ha ribadito l'orientamento per cui la tutela
risarcitoria degli
interessi legittimi presuppone che la illegittimità sia
accertata e perciò,
quando l'atto non sia stato già annullato, in sede
amministrativa o dal
giudice, la domanda risarcitoria non può essere da lui
esaminata, se non in
presenza di una tempestiva domanda di annullamento.
8.2. - La Corte, a sezioni
unite, nelle
ordinanze del 2006, attinta la conclusione che la L. 21 luglio
2000, n. 2005, all'art. 7 ha dato al
giudice amministrativo la giurisdizione sulla domanda
autonoma di risarcimento del danno, ha osservato: - <Tutela
risarcitoria autonoma significa tutela che spetta alla parte
per il fatto che la situazione soggettiva è stata sacrificata da
un potere
esercitato in modo illegittimo e la domanda con cui questa tutela
è chiesta
richiede al giudice di accertare l'illegittimità di tale agire.
Questo
accertamento non può perciò risultare precluso dalla
inoppugnabilità del
provvedimento né il diritto al risarcimento può essere
per sé disconosciuto da
ciò che invece concorre a determinare il danno, ovvero la
regolazione che il
rapporto ha avuto sulla base del provvedimento e che la pubblica
amministrazione ha mantenuto nonostante la sua illegittimità.
Dunque il rifiuto
della tutela risarcitoria autonoma, motivato sotto gli aspetti
indicati, si
rivelerà sindacabile attraverso il ricorso per cassazione per
motivi attinenti
alla giurisdizione>.
Più di recente, questa impostazione è stata
ribadita dalle Sezioni unite
nella ordinanza 16 novembre 2007 n. 23471, in sede di
regolamento preventivo di
giurisdizione in relazione a domanda risarcitoria autonoma proposta a
giudice
ordinario, senza che fosse stato chiesto al giudice amministrativo
l'annullamento dell'atto lesivo.
Tuttavia l'impostazione non ha trovato unanimi consensi con la
conseguenza che
su di essa è dunque necessaria un'ulteriore riflessione.
9. - Contro le decisioni della Corte dei conti e del Consiglio di Stato
il
ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla
giurisdizione -
così il terzo comma dell'art. 111 Cost., divenuto l'ottavo dopo la L. cost. 23
novembre 1999, n. 2 "Inserimento dei principi del
giusto processo nell'art. Ili della Costituzione".
La norma delimita ed al tempo stesso descrive, attraverso l'espressione
<per
i soli motivi inerenti alla giurisdizione>, l'ambito ed i limiti del
sindacato per violazione di legge che la Corte a sezioni
unite può compiere anche sulle sentenze dei giudici
speciali, quando ad essere impugnata è una decisione del giudice
amministrativo.
Primo e necessario interprete della norma è la stessa Corte,
chiamata a
conformare l'esercizio del suo potere giurisdizionale in questo campo
sul
significato che all'espressione deve essere riconosciuto.
10.1. - Anche a proposito di questa norma, l'interpretazione deve
tenere conto
della evoluzione che nel tempo l'ordinamento, nel suo complesso, ha
conosciuto.
Evoluzione caratterizzata da una molteplicità di fattori.
Tra questi, il rapporto tra diritto comunitario ed ordinamento interno
ed il
ruolo della giurisdizione nel rendere effettivo il principio del
primato del
diritto comunitario; la rimozione del limite alla tutela risarcitoria
degli
interessi legittimi, la caduta del limite dei diritti consequenziali in
rapporto
alla tutela risarcitoria dei diritti nell'ambito della giurisdizione
esclusiva
e l'estensione ai diritti consequenziali d'ogni forma di tutela
pertinente alla
giurisdizione del giudice amministrativo; la coeva progressiva
espansione della
giurisdizione esclusiva (rispetto alle nove ipotesi regolate dall'art.
29 T.U.
22 giugno 1924, n. 1054); il rilievo assunto dal canone della
effettività della
tutela e dal principio di unità funzionale della giurisdizione
nella
interpretazione del sistema ad opera della giurisprudenza e della
dottrina; la
riaffermazione del rilievo costituzionale del principio del giusto
processo; il
nuovo ruolo assunto nell'ordine delle fonti dal diritto pattizio
internazionale; l'emersione, come corollario del principio di
effettività, della
regola di conservazione degli effetti prodotti sul piano processuale e
sostanziale dalla domanda di giustizia. 10.2. - Giurisdizione -
è stato
osservato da più parti - è termine che può essere
inteso in diversi modi.
Nel tessuto della Costituzione non è oggi possibile dubitare che
per
giurisdizione deve essere inteso non in sé il potere di
conoscere di date
controversie, attribuito per una specifica parte a ciascuno dei diversi
ordini
di giudici di cui l'ordinamento è dotato, ma quel potere che la
legge assegna e
che è conforme a Costituzione che sia assegnato ai giudici
perché risulti
attuata nel giudizio la effettività dello stesso ordinamento.
Giurisdizione, nella Costituzione, per quanto interessa qui, è
termine che va
inteso nel senso di tutela giurisdizionale dei diritti e degli
interessi e
dunque in un senso che comprende le diverse tutele che l'ordinamento
assegna ai
diversi giudici per assicurare l'effettività dell'ordinamento.
Che ciò sia si desume dalla convergenza di più norme
della Costituzione: l'art.
24, primo comma, che guarda ai diritti ed agli interessi, sia come
situazioni
giuridiche di cui le parti sono titolari sia come oggetto del diritto
delle
parti di agire in giudizio per la tutela di tali situazioni di
interesse
sostanziale protette dall'ordinamento; l'art. 113, primo e secondo
comma, da
cui si trae che la tutela giurisdizionale dei diritti e degli
interessi, contro
gli atti della pubblica amministrazione, da un lato è sempre
ammessa dinanzi
agli organi di giurisdizione amministrativa, dall'altro non può
essere limitata
a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di
atti; l'art.
111, primo comma, che, mediante i principi del giusto processo e della
sua
ragionevole durata, esprime quello di effettività della tutela
giurisdizionale.
Se attiene alla giurisdizione l'interpretazione della norma che
l'attribuisce,
vi attiene non solo in quanto riparte tra gli ordini di giudici tipi di
situazioni soggettive e settori di materia, ma vi attiene pure in
quanto
descrive da un lato le forme di tutela, che dai giudici si possono
impartire
per assicurare che la protezione promessa dall'ordinamento risulti
realizzata,
dall'altro i presupposti del loro esercizio.
10.3. - Interessa qui dare giustificazione dell'assunto, che è
norma sulla
giurisdizione non solo quella che individua i presupposti
dell'attribuzione del
potere giurisdizionale, ma anche quella che dà contenuto al
potere stabilendo
attraverso quali forme di tutela esso si estrinseca.
La giustificazione può essere svolta avendo riguardo alla tutela
risarcitoria
come aspetto della giurisdizione esclusiva.
10.4. - Il terzo comma dell'art. 7 della legge TAR - riproducendo nella
sostanza la disposizione contenuta nell'art. 30, secondo comma, del
R.D. 1054
del 1924 sul Consiglio di Stato - aveva stabilito che nelle materie
deferite
alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi restavano
riservate
all'autorità giudiziaria le questioni attinenti a diritti
patrimoniali
consequenziali alla pronuncia di illegittimità dell'atto o
provvedimento contro
cui si ricorre.
Ma, intervenuto l'art. 13 della L. 19 febbraio 1992, n. 142 in adempimento
degli obblighi comunitari ed affermatosi con la
sentenza 22 luglio 1999 n. 500 delle sezioni unite il principio per
cui, di
fronte ad un esercizio illegittimo della funzione pubblica, diritto al
risarcimento del danno ingiusto v'era in presenza del sacrificio di una
qualsiasi situazione di interesse rilevante da cui fosse derivato
danno, la
tutela risarcitoria era divenuta ammissibile davanti al giudice
ordinario come
tutela autonoma, salvi i casi di giurisdizione esclusiva estesa ai
diritti
consequenziali.
La disposizione è poi ricaduta nell'ambito di applicazione della
norma
abrogante dettata dall'art. 35.5. del D. Lgs. 80 del 1998, sostituito
dall'art.
7 lett. e) della legge 205 del 2000, con cui si è stabilito che
fosse abrogata
ogni disposizione che prevedeva la devoluzione al giudice ordinario
delle
<controversie sul risarcimento del danno conseguente
all'annullamento di
atti amministrativi>.
Con l'art. 7 lett. e) della legge 205 del 2000 è stato anche
sostituito il
primo comma dell'art. 35.1. del D. Lgs. 80 del 1998, ed è stato
stabilito che
<Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua
giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione in
forma
specifica, il risarcimento del danno ingiusto>.
10.5. - Orbene, a proposito della legittimità costituzionale
dell'art. 35.1. si
deve muovere dal considerare quanto ha osservato la Corte
costituzionale non solo nelle sentenze 204 del 2004 e 191 del
2006, ma anche nella sentenza 77 del 2007.
La sentenza della Corte sul tema della translatio iudicii - che trae le
conseguenze dal parallelo attuale significato della competenza e della
giurisdizione - si presenta innervata da tre ordini di considerazioni.
La pluralità dei giudici costituisce una articolazione interna
di un sistema di
organi nel suo complesso deputato a dare una risposta di merito alla
domanda di
tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi.
Se la tutela giurisdizionale deve essere effettiva e tanto più
riesce ad
esserlo in quanto siano messe a frutto le distinte competenze dei vari
ordini
di giudici; una volta che la domanda dì giustizia sia formulata;
le norme
processuali, che sono destinate ad assicurare il rispetto della
garanzia
costituzionale del giudice naturale in funzione della migliore
decisione,
debbono prevedere i congegni che consentono di riparare l'errore
compiuto della
parte nella scelta del giudice, ma anche di superare l'errore del
giudice nel
denegare la giurisdizione, perché altrimenti il diritto alla
tutela
giurisdizionale risulterebbe frustrato dalle stesse norme che sono
ordinate al
suo migliore soddisfacimento.
Come a questa esigenza è informato il sistema delle norme che
presiedono alla
distribuzione delle competenze nell'ambito dello stesso ordine di
giudici, così
gli artt. 24 e 111 Cost. impongono che ciò sia per il sistema
delle norme che
regolano il riparto della competenza giurisdizionale tra i diversi
ordini di
giudici.
I principi di unità funzionale della giurisdizione e di
effettività della
tutela giurisdizionale sono anche alla base delle precedenti decisioni
in tema
di giurisdizione esclusiva.
Nella sentenza 191 del 2006 la Corte
costituzionale ha messo in rilievo l'importanza
dell'osservazione già fatta nella sentenza 204 del 2004: non
costituire altra
materia di giurisdizione esclusiva l'attribuzione al giudice
amministrativo del
potere di risarcire il danno subito dalla parte a causa delle
illegittime
modalità di esercizio della funzione amministrativa.
E da un lato ne ha descritto il valore, di <attribuzione alla
giurisdizione
amministrativa della tutela risarcitoria - non a caso con la medesima
ampiezza,
e cioè sia per equivalente sia in forma specifica, che davanti
al giudice
ordinario>; da altro lato ne ha rinvenuto il fondamento di
legittimità
costituzionale <nella esigenza, coerente con i principi
costituzionali di
cui agli artt. 24 e 111 Cost. di concentrare davanti ad un unico
giudice
l'intera tutela del cittadino avverso le modalità di esercizio
della funzione
pubblica>, (all'uopo
richiamando la sentenza 22 luglio 1999 n. 500/SU di
questa Corte).
10.6. - Il senso di quest'impostazione - secondo la spiegazione che ne
ha dato la Corte
costituzionale - sta in ciò che, siccome giudice naturale della
legittimità della funzione pubblica è il giudice
amministrativo, gli artt. 24 e
111 Cost., che postulano l'effettività della tutela
giurisdizionale, vengono a
porsi come una sufficiente base di legittimazione sul piano
costituzionale per
una scelta, che trascende la qualificazione sostanziale della pretesa
risarcitoria, per concentrare davanti ad un unico giudice l'intera
tutela del
cittadino avverso le modalità di esercizio di quella funzione.
10.7. - La giustificazione che sul piano costituzionale quella Corte ha
dato a
proposito delle disposizione dettata dal primo comma dell'art. 35 e che
l'ha
condotta a negare che la domanda del cittadino vada rivolta al giudice
ordinario per ciò solo che abbia come oggetto esclusivo il
risarcimento del
danno è stata dunque, che essa è valsa a realizzare una
giurisdizione piena del
giudice della funzione pubblica in nome della effettività della
tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi di fronte alla pubblica
amministrazione.
10.8. - Orbene, quando dal giudice amministrativo si afferma che la
tutela
risarcitoria può essere somministrata dal quel giudice, in
presenza di atti
illegittimi della pubblica amministrazione, solo se gli stessi siano
stati
previamente annullati in sede giurisdizionale o di autotutela, si
finisce col
negare in linea di principio che la giurisdizione del giudice
amministrativo
includa nel suo bagaglio una tutela risarcitoria autonoma, oltre ad una
tutela
risarcitoria di completamento.
E perciò, presupposto, in ipotesi, che rientri nei poteri del
giudice
amministrativo erogare la tutela risarcitoria autonoma, il rigetto
della
relativa domanda, si risolve in un rifiuto di erogare la relativa
tutela.
Ed infatti, tale rifiuto dipenderebbe non da determinanti del caso
concreto sul
piano processuale o sostanziale, ma da un'interpretazione della norma
attributiva del potere di condanna al risarcimento del danno, che
approda ad
una conformazione della giurisdizione da cui ne resta esclusa una
possibile
forma.
Ma ciò si traduce in menomazione della tutela giurisdizionale
spettante al
cittadino di fronte all'esercizio illegittimo della funzione
amministrativa ed
in una perdita di quella effettività, che ne ha giustificato
l'attribuzione al
giudice amministrativo.
11.1. - Rientra d'altra parte nello schema logico del sindacato per
motivi
inerenti alla giurisdizione l'operazione che consiste nell'interpretare
la
norma attributiva dì tutela, per verificare se il giudice
amministrativo non
rifiuti lo stesso esercizio della giurisdizione, quando assume della
norma
un'interpretazione che gli impedisce di erogare la tutela per come essa
è
strutturata, cioè come tutela risarcitoria autonoma.
11.2. - E' pacifico, invero, che possibile oggetto di sindacato per
motivi
inerenti alla giurisdizione sia anche la decisione che neghi la
giurisdizione
del giudice adito.
11.3. - Storicamente, la problematica del giudizio sulla questione di
giurisdizione si è venuta costruendo come problema di riparto
tra le
giurisdizioni.
La più diffusa esperienza giurisprudenziale sull'argomento si
è avuta riguardo
al confronto tra la giurisdizione del giudice ordinario, che è
una
giurisdizione sul rapporto, e quella del giudice amministrativo, che,
nata come
giurisdizione sull'atto, nel quadro non più di una giurisdizione
speciale, si
va anch'essa trasformando in una giurisdizione sul rapporto, specie
sotto il
profilo della tutela risarcitoria, dopo il crollo del muro della
irrisarcibilità dell'interesse legittimo.
Il modello della giurisdizione esclusiva solo con la legge sui TAR ha
preso ad
essere effettivamente impiegato dal legislatore in campi diversi da
quello,
precipuo, delle controversie traenti origine dal rapporto di pubblico
impiego e
così lo stabilire se i giudici dei due ordini avevano sbagliato
nell'esercitare
o rifiutare di esercitare la giurisdizione s'è tradotto nel
compiere, in base
all'ordinamento ed alla interpretazione della pertinente norma di
qualificazione, l'operazione d'attribuire alla concreta situazione
giuridica
dedotta in giudizio come oggetto dì tutela la natura di diritto
soggettivo od
interesse legittimo.
Lo strumento logico che ne è risultato forgiato - consistente
nel verificare se
la decisione abbia attuato un Superamento dei limiti esterni della
giurisdizione> - ha assunto in questo modo il significato di una
certificazione di correttezza dell'operazione ermeneutica compiuta dal
giudice,
se ed in quanto condotta al solo livello di qualificazione, della
situazione
soggettiva dedotta in giudizio, alla stregua del diritto oggettivo.
Le norme sulle diverse fattispecie di giurisdizione esclusiva,
delineando il
loro ambito di applicazione in base alla presenza di fattori ulteriori
rispetto
alla situazione soggettiva di interesse legittimo hanno comportato
invece la
necessità di estendere l'opera di qualificazione dei fatti
oggetto di giudizio
a quelli cui la norma attributiva di giurisdizione ha assegnato la
portata di
delimitare l'ambito delle controversie costituenti la materia di
giurisdizione
esclusiva.
Ma, pur così ampliato il campo del suo impiego, la regola dei
limiti esterni è
in grado di servire allo scopo di espungere dall'area dei motivi
attinenti alla
giurisdizione ogni segmento del giudizio che si rivela estraneo alla
ricognizione della portata della norma che attribuisce giurisdizione,
ricognizione che costituisce invece l'oggetto su cui al giudizio del
giudice
amministrativo si può sovrapporre, modificandolo, quello della
Corte di
cassazione a sezioni unite
11. 4. - Peraltro, come mostra nel campo della giurisdizione di merito
il caso
dei ricorsi per l'ottemperanza (artt. 27 n. 4 del R.D. 26 giugno 1924,
n. 1054
e 7, comma 1, L. 6 dicembre
1971, n.
1034) - che, a ben vedere, integrano una forma di tutela, più
che una materia -
una questione di giurisdizione si presenta anche quando non è in
discussione
che la giurisdizione spetti al giudice cui ci si è rivolti,
perché è solo quel
giudice che secondo l'ordinamento la può esercitare, ma si deve
invece di
stabilire se ricorrono - in base alla norma che attribuisce
giurisdizione - le
condizioni perché il giudice abbia il dovere di esercitarla
(così, in rapporto
al decreto di accoglimento di ricorso straordinario al Capo dello
Stato, il
configurarsi come giudicato ha potuto essere discusso come questione di
giurisdizione da Sez. Un. 2 ottobre 1953 n. 3141 e più di
recente Sez. Un. 18
dicembre 2001 n. 2448).
11.5. - E' parso che le ordinanze di questa Corte del 2006 non si siano
attenute al canone richiamato al punto 11.2. ed abbiano invece
preconizzato una
invasione dell'ambito proprio della giurisdizione del giudice
amministrativo,
là dove, interpretata la norma dettata dall'art. 7 della legge
TAR nel testo
modificato dalla legge 205 del 2000, nel senso che abbia attribuito la
tutela
risarcitoria degli interessi legittimi al giudice amministrativo, hanno
anche
detto che nella norma non vi è il limite per cui la domanda di
tale tutela
allora solo determina nel giudice amministrativo il dovere di
giudicarne il
fondo, quando dell'atto illegittimo è chiesto od è stato
già pronunciato
l'annullamento.
Ma, da un punto di vista logico e per quello che si è detto,
questo assunto non
convince.
Postulare che la norma che attribuisce ad un giudice una forma di
tutela lo
faccia sulla base di un determinato presupposto positivo o negativo,
dalla cui
presenza ne dipenda l'erogazione, per un verso, come si è visto,
inerisce al
giudizio che quel giudice deve compiere per stabilire in che limiti la
giurisdizione gli è attribuita.
Per altro verso, il sindacato che assume a suo oggetto questo tratto si
arresta
e non oltrepassa il limite oltre il quale non può essere
esercitato, perché si
appunta su un aspetto della norma e si traduce in una decisione della
Cassazione, che vincola ad esercitare la giurisdizione rispettando i
tratti
essenziali della forma di tutela in questione, senza pretendere di
costringere
a riconoscere rispettati dalla domanda né le condizioni
processuali d'una
decisione di merito né ì fatti che danno in concreto
diritto alla tutela
richiesta.
11.6. - Le sezioni unite sono in conclusione autorizzate a passare alla
discussione della questione di particolare importanza in precedenza
anticipata,
al punto 7.
12.1. - Punto di partenza nell'indagine sulla disciplina positiva della
tutela
degli interessi legittimi come dei diritti soggettivi non può
non essere l'art.
24, primo comma, Cost.
Dal quale - perché dispone che tutti possono agire in giudizio
per la tutela
dei propri diritti ed interessi legittimi - non pare sia possibile
trarre se
non il significato che dei diritti e degli interessi, di cui è
titolare, ognuno
è arbitro di chiedere tutela e che perciò a ciascuno
spetta non solo di
scegliere se chiedere tutela giurisdizionale, ma anche di scegliere di
quale
avvalersi, tra le diverse forme di tutela apprestate dall'ordinamento,
per
reagire al fatto che l'interesse sostanziale della parte, protetto
dall'ordinamento, sia rimasto insoddisfatto.
Queste sezioni unite, nelle ordinanze del 2006 e del resto in
consonanza con
diffusi orientamenti della dottrina, alla luce della Costituzione e
dello
stadio di evoluzione dell'ordinamento, avevano già avuto modo di
porre
l'accento sulla insostenibilità di precedenti ricostruzioni
della figura
dell'interesse legittimo e della giurisdizione amministrativa, che il
primo
configuravano come situazione funzionale a rendere possibile
l'intervento degli
organi della giustizia amministrativa, e della seconda predicavano la
natura di
giurisdizione di diritto oggettivo, e dunque di mezzo direttamente
volto a
rendere possibile, attraverso una nuova determinazione amministrativa,
il
ripristino della legalità violata e solo indirettamente a
realizzare
l'interesse del privato.
12.2. - Altro punto di riferimento è rappresentato, per
ciò che interessa qui,
dall'art. 113, primo e secondo comma, Cost. e dal precetto in essi
contenuto,
che è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e
degli interessi
legittimi dinanzi agli organi di giustizia ordinaria o amministrativa e
che
tale tutela non può essere esclusa o limitata a particolari
mezzi di
impugnazione.
Il precetto è venuto ad assumere ulteriore concretezza a cavallo
della fine del
'900, quando, con il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, la riflessione
compiuta
dalle sezioni unite con la sentenza 500 del 1999 sulla vicenda della
risarcibilità degli interessi legittimi e la disciplina al
riguardo introdotta
infine con la L. 21 luglio
2000, n. 205, ha finito con
l'essere acquisito che, se l'ordinamento protegge una
situazione di interesse sostanziale, in presenza di condotte che ne
impediscono
o mancano di consentirne la realizzazione, non può essere negato
al suo
titolare almeno il risarcimento del danno, posto che ciò
costituisce la misura
minima, e perciò necessaria di tutela di un interesse,
indipendentemente dal
fatto che la protezione assicurata dall'ordinamento in vista della sua
soddisfazione, sia quella propria del diritto soggettivo o
dell'interesse
legittimo.
12.3. - Lo sbocco cui conduce il confluire di questa acquisizione
nell'alveo
dei principi desunti dagli artt. 24 e 113 Cost. è che, per i
diritti soggettivi
come per gli interessi, spetta al loro titolare tutela sul piano
risarcitorio
e, se a questa si aggiunge altra forma di tutela, spetta al titolare
della
situazione protetta, in linea di principio, scegliere a quale far
ricorso in
vista di ottenere ristoro al pregiudizio provocatogli dall'essere
mancata la
soddisfazione che è attesa attraverso la condotta altrui.
12.4.1. - L'ordinamento, come assoggetta con norme di diritto
sostanziale
l'esercizio dei diritti a termini di prescrizione o di decadenza,
così dispone
con norme di diritto processuale circa i tempi di accesso alla tutela
giurisdizionale; esclude in casi specifici determinate situazione
soggettive
dall'attribuzione di una tra le forme di tutela invece in via generale
riconosciute a situazioni dello stesso tipo e, quando riconosce
più forme di
tutela in concorso tra loro, può prevedere regole di
coordinamento nell'atto di
farle valere.
E' in questo quadro che si inserisce il tema del rapporto tra tutela
demolitoria e tutela risarcitoria, rispetto alle situazioni di
interesse
legittimo.
12.4.2. - Così, in diritto amministrativo europeo, delle
decisioni delle
Istituzioni della Comunità prese nei suoi confronti la parte
può chiedere
l'annullamento per motivi d'illegittimità nel termine
di sessanta giorni da quando ne ha avuto conoscenza, mentre ad un
eguale termine non è soggetta l'azione per responsabilità
delle Istituzioni
comunitarie sul piano extracontrattuale.
La elaborazione giurisprudenziale di questo sistema - la cui
ricostruzione,
peraltro, appare alla dottrina italiana non sicura - sembra non
escludere la
possibilità che in sede di azione di danni si abbia un
accertamento incidentale
circa l'illegittimità dell'atto non impugnato, anche se registra
un sicuro
orientamento volto a negare il risarcimento almeno in un definito
settore, in
particolare quando la relazione controversa intercorre solo tra il
ricorrente e
la istituzione pubblica e la domanda di danni tende allo stesso
risultato che
si sarebbe potuto conseguire con l'azione di annullamento.
12.4.3. - Il diritto civile presenta, da noi, in campo societario una
specifica
disciplina della invalidità delle delibere delle società
di capitali.
Dove è negata la legittimazione all'azione di annullamento ed
è data l'azione
di danni (art. 2377, quarto comma, cod. civ.), il termine per proporre
la
domanda di risarcimento non è diverso da quello dell'azione di
impugnazione
(art. 2377, sesto comma).
V è dunque, la specifica previsione di un termine di esercizio
per l'azione di
danno.
D'altro canto, il diritto societario prevede ipotesi, in cui non
sì può
pronunciare l'invalidità della delibera, ma la si può
accertare in funzione
della condanna al risarcimento del danno (artt. 2377 penultimo comma;
2379-ter
secondo comma e 2504-quater secondo comma).
E' dunque la tutela demolitoria ad essere impedita - dalla sostituzione
della
delibera o dalla sua avvenuta esecuzione - non lo stesso accertamento
dell'invalidità della delibera, in funzione della ammessa tutela
risarcitoria.
12.4.4. - Nel campo del diritto del lavoro, ad una problematica di
rapporti tra
tutela demolitoria e tutela risarcitoria, dà luogo la disciplina
del
licenziamento e della sua impugnazione (artt. 6 ed 8 della L. 15 luglio
1966,
n. 604; 8 della L. 20 maggio 1970, n. 300).
L'orientamento della giurisprudenza al riguardo è nel senso che
la mancata
impugnazione del licenziamento nel termine fissato non comporta la
liceità del
recesso del datore di lavoro (Cass. 12 ottobre 2006 n. 21833).
L'inoppugnabilità preclude sì al lavoratore oltre alla
tutela reale della
reintegrazione nel posto di lavoro, di rivendicare tutela sul piano
risarcitorio per il danno costituito ed originato dalla mancata
percezione
degli emolumenti altrimenti spettanti. Ciò non toglie,
però, che l'ingiustizia
del licenziamento resta tale ed è perciò suscettibile di
accertamento se si
presenta come componente di una più ampia condotta lesiva,
cioè quando ha
concorso a provocare un danno, diverso da quello patrimoniale
costituito dalla
perdita degli emolumenti.
12.4.5. - Nei rapporti tra privati ed in materia contrattuale, la
scelta tra i
mezzi di reazione all'inadempimento - la condanna all'adempimento o la
risoluzione del contratto - è lasciata alla parte che lo
subisce, ma vige la
regola di coordinamento per cui la prima non può essere
più chiesta, quando lo
è stata la seconda, mentre ad ambedue ed a loro completamento si
accompagna la
tutela risarcitoria, che tuttavia può essere esperita al posto
delle altre
(art. 1453 cod. civ.).
12.5.1. - Le situazioni qui considerate - non a caso desunte dal
dibattito
dottrinale e giurisprudenziale che ferve sull'argomento - mostrano che,
nel
campo del diritto civile, rispetto ad uno schema generale di raccordo
tra le
tutele, rappresentato dalla soluzione offerta dell'art. 1453 cod. civ.,
soluzioni specifiche sono approntate in riferimento a rapporti, che
vivono in
un più complesso quadro organizzativo, e nei quali, siccome si
considera
prevalente l'esigenza di stabilità dello stato di fatto
originato dall'atto, si
tende a limitare nel tempo la sua invalidibilità, non escludendo
la tutela
risarcitoria.
Tecnica non ignota, ora, anche al diritto amministrativo (art. 246.4.
del
Codice dei contratti pubblici, il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).
12.5.2. - Appare dunque che la regolazione del rapporto, tra le forme
di tutela
che rendono possibile soddisfare l'interesse protetto e tutela
risarcitoria
dello stesso interesse, può essere attuata in modi diversi, che
a loro volta
riflettono da parte del legislatore la valutazione delle esigenze
proprie di
specifici tipi di rapporti, sicché a proposito di tale
regolazione non si può
affermare la necessità logica che riguardi nello stesso modo
ogni concreta
situazione di interesse riconducibile ad un medesimo schema tipico.
13.1. - Nelle ordinanze del 2006 le sezioni unite hanno osservato che
è certo
nella disponibilità del legislatore disciplinare la tutela delle
situazioni
soggettive assoggettando a termini di decadenza l'esercizio
dell'azione, come
si è visto quando ha assoggettato in campo societario al
medesimo termine
l'azione di impugnazione e quella di risarcimento spettante ai soci non
legittimati all'esercizio della prima.
Ma si è anche osservato che una norma siffatta oggi manca.
13.2. - Si postula, però, che dall'art. 7, quarto comma, della
legge TAR -
quale è risultato dalle modificazioni, che vi sono state
apportate, per il
tramite dell'art. 35.4. del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, dall'art. 7
della L.
21 luglio 2000, n. 205 - si trae che il previo annullamento dell'atto
impugnato
costituisca presupposto del riconoscimento di un diritto al
risarcimento.
Ciò, perché il risarcimento v'è detto eventuale ed
è considerato quale oggetto
di un diritto, che come specie rientra tra gli altri diritti
patrimoniali
consequenziali.
E perché, si potrebbe forse aggiungere, vi si dice che il
tribunale conosce
<di tutte le questioni relative al risarcimento del danno> e non
- come
in disposizioni dettate in tema di giurisdizione esclusiva - anche
delle
<controversie risarcitorie>.
Se non che, se il significato da attribuire alla disposizione fosse
questo, la
replica sarebbe allora che la norma ha tratto alla tutela risarcitoria
che
completa quella di annullamento e non alla tutela risarcitoria
autonoma, che è
oggetto dì discussione.
13.3. - Che la tutela risarcitoria autonoma rientri tra quelle che
secondo
l'ordinamento pertengono all'interesse legittimo deriva dalla natura
sostanziale di tale situazione giuridica soggettiva e, se corrisponde
alle
viste esigenze di effettività della tutela giurisdizionale degli
interessi che
ad erogarla sia il giudice amministrativo, non può poi dipendere
da questo che
la fruizione concreta di tale tutela sia condizionata da un presupposto
che
attiene invece alla tutela di annullamento.
La tutela giurisdizionale si dimensiona su quella sostanziale e non
viceversa.
13.4. - Anche là dove regole di comportamento si traducono in
regole di
validità dell'atto, la circostanza che la parte che potrebbe
avere interesse
all'annullamento dell'atto non lo chieda non comporta che esso divenga
valido o
cessi di essere rilevante la contrarietà del comportamento alla
sua regola.
Nel diritto civile, la parte non perde il diritto di far valere
l'invalidità se
l'altra pretende l'esecuzione del contratto (art. 1442, quarto comma,
cod.
civ.) e d'altro canto può sempre chiedere il risarcimento del
danno derivato
dal comportamento che l'altra ha tenuto nell'indurla a contrarre.
Nel diritto amministrativo, l'inoppugnabilità non si traduce in
convalidazione
del provvedimento illegittimo, di cui resta possibile l'annullamento
dall'amministrazione che lo ha emesso.
E perciò se, per non esserne stata chiesta la sospensione,
l'atto non perde
efficacia e può continuare ad essere eseguito, il comportamento
tenuto, prima
nell'adottarlo e poi nell'eseguirlo, non perde i suoi tratti di
comportamento
illegittimo, fonte di responsabilità, per il fatto che dell'atto
neppure sia
stato poi chiesto l'annullamento.
Lo stesso vale a proposito del comportamento consistito nel mantenere
l'atto o
nel darvi esecuzione per essere mancata la domanda di annullamento,
anche se il
non averlo la parte chiesto può rilevare come comportamento che
ha concorso a
provocare il danno.
Pensare diversamente significa trasformare l'onere della parte di
attivarsi nel
proprio interesse per l'annullamento in un dovere della parte di
collaborare
con l'amministrazione a renderla edotta della illegittimità dei
propri atti.
Passando poi dal piano del diritto sostanziale a quello del diritto
processuale, la pregiudizialità dell'annullamento non può
essere desunta sul
piano sistematico da caratteristiche che si dicono intrinseche alla
giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto giudice cui
è commessa
rispetto agli interessi legittimi la tutela demolitoria.
Dal fatto che il giudice amministrativo, in sede di giurisdizione
generale di
legittimità, non abbia il potere di dichiarare il dovuto modo
d'essere del
rapporto, ma solo quello di accertare la illegittimità dell'atto
ed annullarlo,
sì che è all'amministrazione che torna a spettare di
dover provvedere (peraltro
nel rispetto dell'effetto conformativo della pronuncia di
annullamento), non
segue che non possa accertare la responsabilità derivante alla
P.A.
dall'esercizio illegittimo della funzione.
Oggetto della domanda di risarcimento del danno è il diritto a
ad ottenerlo e
su ciò si forma il giudicato, mentre l'accertamento sui singoli
aspetti della
situazione di fatto che genera la responsabilità sono accertati
in via
incidentale.
Quando si discute sul se spetti il diritto al risarcimento del danno,
per
pervenire a riconoscerlo, si deve accertare che la parte ha subito un
danno per
effetto della mancata realizzazione del suo interesse e questo a causa
dell'esercizio illegittimo della funzione pubblica e dunque si esercita
un
potere che nulla ha a che vedere con quello di disapplicazione, che al
contrario consiste nel tenere per non prodotti quegli effetti di un
atto, che
rilevano come presupposto della legittimità del provvedimento,
esso oggetto
della domanda di annullamento.
13.5. - La teoria della pregiudizialità affonda del resto la sua
origine in
presupposti che l'attuale stadio di evoluzione della tutela
giurisdizionale
degli interessi mostra non essere più riferibili all'intero
spettro di questa.
Più indici normativi testimoniano della trasformazione in atto
dello stesso
giudizio sulla domanda di annullamento, da giudizio sul provvedimento
in
giudizio sul rapporto: ciò che è stato puntualmente messo
in rilievo dalla
dottrina, in riferimento all'impugnazione, con motivi aggiunti, dei
provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti,
connessi
all'oggetto del ricorso (art. 21, primo comma, legge TAR, modificato
dall'art.
1 della legge 205 del 2000); al potere del giudice di negare
l'annullamento
dell'atto impugnato per vizi di violazione di norme sul procedimento,
quando
giudichi palese, per la natura vincolata del provvedimento, che il suo
contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato
(art. 21-octies, comma 1, della legge 241 del 1990, introdotto
dall'art. 21-bis
della L. 11 febbraio 2005, n. 15); al potere del giudice amministrativo
di
conoscere della fondatezza dell'istanza nei casi di silenzio (art. 2,
comma 5,
della L. 241 del 1990, come modificato dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 in sede di
conversione del D. L. 14 marzo 2005, n. 35.
13.6. - Non mancano poi i casi in cui l'annullamento non è in
grado di
procurare alcuna soddisfazione all'interesse protetto, perché
era in giuoco il
solo interesse del ricorrente ed è trascorso il tempo in cui
avrebbe potuto esserlo:
ed allora, per ammettere il ricorso, si è costretti a postulare
un interesse
all'annullamento, perché questo sarebbe il tramite necessario
per accedere ad
una pronuncia di condanna al risarcimento del danno.
Come non mancano i casi in cui il danno deriva non dall'atto, infine
adottato
in senso conforme all'interesse di chi lo ha richiesto, ma dal ritardo
con cui
è stato emesso.
14. - Si può dire in definitiva - nel solco delle ordinanze del
2006 - che la parte, titolare d'una situazione di
interesse legittimo, se pretende che questa sia rimasta sacrificata da
un
esercizio illegittimo della funzione amministrativa, ha diritto di
scegliere
tra fare ricorso alla tutela risarcitoria anziché a quella
demolitoria e che
tra i presupposti di tale forma di tutela giurisdizionale davanti al
giudice
amministrativo non è quello che l'atto in cui la funzione si
è concretata sia
stato previamente annullato in sede giurisdizionale o amministrativa.
Il principio di diritto che ne discende e che le sezioni unite
enunciano in
applicazione dell'art. 363 cod. proc. civ. è dunque questo: -
"Proposta al
giudice amministrativo domanda risarcitoria autonoma, intesa alla
condanna al
risarcimento del danno prodotto dall'esercizio illegittimo della
funzione
amministrativa, è viziata da violazione di norme sulla
giurisdizione ed è
soggetta a cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione la
decisione del
giudice amministrativo che nega la tutela risarcitoria degli interessi
legittimi sul presupposto che l'illegittimità dell'atto debba
essere stata
precedentemente richiesta e dichiarata in sede di annullamento".
15. - Le spese di questo grado del giudizio si prestano ad
essere
dichiarate interamente compensate in ragione dell'eguale negativo esito
dei
ricorsi proposti dalle due parti.
P.Q.M.
La Corte di
cassazione, a sezioni
unite, riuniti i ricorsi, rigetta l'incidentale e dichiara
inammissibile il
principale; pronuncia, ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ., il
seguente
principio di diritto: - "Proposta al giudice amministrativo domanda
risarcitoria autonoma, intesa alla condanna al risarcimento del danno
prodotto
dall'esercizio illegittimo della funzione amministrativa, è
viziata da
violazione di norme sulla giurisdizione ed è soggetta a
cassazione per motivi
attinenti alla giurisdizione la decisione del giudice amministrativo
che nega
la tutela risarcitoria degli interessi legittimi sul presupposto che
l'illegittimità dell'atto debba essere stata precedentemente
richiesta e
dichiarata in sede di annullamento; compensa le spese del giudizio di
cassazione.
Così deciso il giorno 21 ottobre 2008, in Roma, nella
camera di consiglio delle sezioni unite civili della
Corte suprema di cassazione.
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