Cass.,
Sez. Un. Ordinanza 26 maggio 2004, n. 10180, sulla inesistenza
pregiudizialità
dell’annullamento dell’atto nel risarcimento danni da lesione di
interessi
legittimi, in contrasto con la giurisprudenza del Giudice
Amministrativo (vedi Cons. Stato, Ad, Plen. n. 4 del 2004)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario DELLI PRISCOLI - Primo Presidente f.f. -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Michele LO PIANO - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Q.E.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CRESCENZIO 91, presso lo studio dell'avvocato LUIGI DE STEFANO, che
la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA, in persona del Rettore pro -
tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
- controricorrente -
nonché contro
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO, in persona del Rettore pro -
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI ANTONELLI
49, presso lo studio dell'avvocato CORRADO MATERA, rappresentata e
difesa dagli avvocati GIUSEPPE OLIVIERI, SANDRO SALERA, giusta delega
a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
T.B.E., P.O., Z.S., G.M.;
- intimati -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio
pendente n. 62/01 del Tribunale di CASSINO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il
05/02/04 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.
Vincenzo Gambardella, il quale chiede che le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, in camera di consiglio, vogliano dichiarare la
giurisdizione del giudice amministrativo.
Fatto
Con atto di citazione del 16 gennaio 2001 E.O.Q. conveniva in giudizio
davanti
al Tribunale di Cassino l'Università degli Studi di Cassino ed
il rettore Prof.
O.P. in proprio, il Prof. S.Z., preside della Facoltà di
giurisprudenza degli
Studi di Bologna nonché il rettore della stessa
università, quale
rappresentante dell'amministrazione presso cui era incardinato il Prof.
Z..
L'attrice chiedeva che fosse accertato che tra i suddetti professori ed
altri
colleghi di diritto della navigazione era intervenuto un accordo allo
scopo di
escluderla o comunque pregiudicarla in maniera illegittima nel
procedimento di
valutazione comparativa nel concorso per professore di prima fascia
presso
l'Università di Cassino e nei successivi concorsi di prima e
seconda fascia;
concorsi a quel tempo già banditi e di cui erano imminenti le
valutazioni
relative alla composizione delle commissioni.
L'attrice riferiva che il danno arrecatole era stato provocato da
comportamenti
individuali diretti a modificare illegittimamente l'esito del concorso
presso
l'Università di Cassino, anche allo scopo di incidere
surrettiziamente
sull'elettorato attivo e passivo dei concorsi nel settore disciplinare
del
diritto della navigazione - soprattutto con riferimento alla
composizione delle
future commissioni giudicatrici - provocando così ad essa
attrice un danno
ingiusto da perdita di chances.
Su tali premesse chiedeva che i convenuti fossero condannati in solido
al
risarcimento dei danni nella misura di cinquecento milioni di lire o
nella
diversa misura ritenuta equa dal Tribunale. Uguale domanda spiegava con
successivo atto di citazione nei confronti dei professori M.G. e
E.T.B., quali
componenti della commissione presso l'Università di Cassino.
Dopo la riunione dei due giudizi e dopo che l'Università degli
Studi di Cassino
ed i professori P. e Z. avevano - seppure con distinte argomentazioni -
eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, E.O.Q. ha
proposto
ricorso preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c..
Si sono costituiti con controricorso l'Università degli Studi di
Bologna e
l'Università degli Studi di Cassino.
Il P.M. ha depositato le sue conclusioni scritte.
Diritto
1. Sostiene la ricorrente che va nella controversia in esame
riconosciuta la
giurisdizione del giudice ordinario per negare la quale non vale il
richiamo
all'art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205, invocato ex adverso, in
quanto
essa ricorrente ha agito davanti al Tribunale di Cassino non per
ottenere
l'annullamento del decreto rettorale dell'elezione con il quale era
stata
disposta la nomina di un sostituto al posto di un membro decaduto della
commissione di concorso e per conseguire il risarcimento del danno a
tale atto
conseguente. In realtà la domanda di risarcimento per perdita di
chances
azionata era estranea alla ipotesi disciplinata dal suddetto articolo
in quanto
essa ricorrente aveva richiesto al giudice solo di valutare in termini
di causa
petendi una serie di comportamenti individuali (tradottisi o meno in
atti
amministrativi nulli), che le aveva causato il danno patito per la
forzata
rinuncia al concorso e la successiva esclusione da tutti i successivi
concorsi
di diritto della navigazione.
Ha precisato ancora la ricorrente che, per ritenere la giurisdizione
del
giudice amministrativo, non valeva, neanche, il richiamo alla norma di
cui
all'art. 68, comma 4, d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 (testo novellato con
il
d.lgs. n. 80 del 1998 ed ora sostituito dall'art. 63, comma 4, ultima
parte del
d.lgs. n. 165 del 2001, volto a riconoscere la giurisdizione esclusiva
del
giudice amministrativo per le controversie relative ai rapporti di
impiego dei
professori e dei ricercatori universitari). Essa ricorrente non era,
infatti,
né ricercatrice né professoressa universitaria né
aveva chiesto al Tribunale di
Cassino una sentenza attributiva di tale qualifica, ma soltanto
l'applicazione
delle sanzioni per comportamenti illegittimi a titolo di
responsabilità extra -
contrattuale.
2. Ritiene la Corte che va dichiarata la giurisdizione del giudice
amministrativo.
2. 1. Alla stregua del costante orientamento di queste sezioni unite, a
norma
dell'art. 386 c.p.c. la decisione della giurisdizione è
determinata
dall'oggetto della domanda, che è da identificare non già
in base al criterio
della c.d. prospettazione (ossia avente riguardo alle deduzioni ed alle
richieste formalmente avanzate dall'istante), bensì sulla base
del c.d. petitum
sostanziale, quale può individuarsi indagando sull'effettiva
natura della
controversia, in relazione alle caratteristiche del particolare
rapporto fatto
valere in giudizio ed alla consistenza delle situazioni giuridiche
soggettive
su cui esso si articola e si svolge(cfr. ex plurimis: Cass., Sez. Un.,
3 marzo
2003 n. 3145; Cass., Sez. Un., 10 maggio 2001 n. 186; Cass., Sez. Un.,
19
novembre 1999 n. 799; Cass., Sez. un., 30 giugno 1999 n. 379).
2. 2. Orbene, dall'atto introduttivo della lite si evince che l'oggetto
della
controversia si individua in una denunzia di illegittimità di
atti
amministrativi relativi al concorso per professore di prima fascia di
diritto
della navigazione, cui intendeva partecipare la Q.. Tra detti atti
è oggetto di
specifica censura di illegittimità - con conseguente richiesta
di declaratoria
di nullità per violazione di legge - il provvedimento del
Rettore di Cassino
con il quale è stata disposta, in luogo della sostituzione
dell'intera
commissione, l'elezione suppletiva di un solo componente. Alla
Illegittimità
degli atti relativi al concorso, reputati suscettibili di incidere con
i loro
effetti sulla regolarità anche delle future procedure
concorsuali, viene
eziologicamente ricollegata la richiesta di risarcimento di danni, che
la
Querci individua nella perdita di chances.
2. 3. Quanto ora detto porta a concludere che nella fattispecie in
esame debba
trovare applicazione il disposto dell'art. 68, comma 4, del d.lgs. n.
29 del
1993 (sostituito dall'art. 29 del d.lgs. n. 80 del 1998 ed ora
dall'art. 63,
comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001), in base al quale restano devolute
alla
giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di
procedure
concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni.
Giurisdizione questa da riconoscersi anche con riferimento alla domanda
dalla
Q. spiegate nei riguardi di O.P., pur citato in proprio, attesa la
natura del
rapporto fatto valere in giudizio (e la consistenza di interessi
legittimati
configurabili nella posizione soggettiva facente capo alla Q.), per
addebitarsi
al suddetto P., quale Rettore pro - tempore dell'Università di
Cassino
(analogamente a quanto è dato constatare con riferimento al Z.
ed agli altri
professori citati in giudizio) il compimento di atti amministrativi
messi in
essere nell'esercizio delle proprie funzioni e volti ad alterare -
secondo
quanto dedotto in ricorso - la regolare procedura concorsuale.
3. Né vale nel caso in esame per sostenere la devoluzione della
presente
controversia al giudice ordinario fare riferimento, come ha fatto la
ricorrente, al disposto dell'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 80/1998,
novellato
dall'art. 7, comma 1, della legge 21 luglio 2000 n. 205. La suddetta
disposizione, sostituendo il primo periodo dell'art. 7, comma 3, della
legge 6
dicembre 1971 n. 1034, statuisce ora che "Il Tribunale amministrativo
regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte
le questioni
relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la
reintegrazione specifica e agli altri diritti patrimoniali
consequenziali».
3. 1. È opinione da tutti condivisa che il potere del Tribunale
amministrativo
di condannare l'amministrazione al risarcimento del danno riguarda non
solo le
controversie rientranti nella giurisdizione esclusiva ma anche quelle
rientranti nel giudizio generale di legittimità, come si evince
dal disposto
secondo il quale il giudice amministrativo conosce delle questioni
relative al
risarcimento del danno «nell'ambito della sua
giurisdizione» (espressione
quest'ultima non seguita da alcuna specificazione). Come si è
affermato in
dottrina, il potere di assicurare il risarcimento da parte del giudice
amministrativo riguarda tutto l'universo della giurisdizione di
quest'ultimo e
non solo le materie attratte alla giurisdizione esclusiva, come si
sarebbe
invece potuto opinare se fosse rimasto fermo il riferimento - operato
dal
precedente testo dell'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 80/1989 - alle
«materie»,
termine tradizionalmente evocativo dei blocchi di giurisdizione
esclusiva.
3. 2. La disposta concentrazione presso il giudice amministrativo -
anche
nell'ambito della sua giurisdizione di legittimità - del potere
di procedere al
risarcimento del danno consente di risolvere in un unico giudizio non
solo le
questioni relative all'annullamento degli atti illegittimi ma anche
quelle
attinenti al ristoro del pregiudizio da questi determinato, eliminando
in tal
modo il pericolo di contrasto fra giudicati ed eliminando quegli
inconvenienti
propri della doppia giurisdizione, evidenziati dalla sentenza 22 luglio
1999 n.
500 di queste Sezioni Unite, che ha riconosciuto la
risarcibilità dei danni
derivanti dalla lesione di interessi legittimi, ponendo fine alla sino
allora
praticata dislocazione presso due diversi giudici nelle materie non
rientranti
nella giurisdizione esclusiva.
4. Per concludere, l'art. 7 della legge n. 205 del 2001 mostra con la
sua ampia
formulazione, di volere devolvere, al giudice amministrativo,
«nell'ambito
della sua giurisdizione», la cognizione dei danni, che, come
è stato anche
evidenziato, scaturiscono da provvedimenti e da condotte non conformi a
diritto
(ossia illecite nella prospettiva dell'art. 2043 c.c.), senza che
all'uopo sia
necessaria in via pregiudiziale una illegittimità
provvedimentale consacrata
dalla pronunzia di annullamento.
5. Per tali ragioni va riconosciuta la giurisdizione del giudice
amministrativo.
5. 1 Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti costituite le
spese
dell'intero processo.
P.Q.M.
la Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo. Compensa
tra le
parti costituite le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma il 5 febbraio 2004 nella camera di consiglio
delle Sezioni
Unite civili della Corte di Cassazione.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 26 MAG. 2004.
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