Aggiornamento - Amministrativo

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 6502 del 7 dicembre 2000 sul rapporto tra
          ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario al Capo dello Stato
 

                                  R E P U B B L I C A I T A L I A N A

                                  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

          Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

                                         D E C I S I O N E

          sul ricorso in appello proposto da Vendittelli Anna, Pierantonelli Cesare e Pierantonelli Paola,
          n.q. di eredi di Pierantonelli Giulio, rappresentati e difesi dall’Avv. Piero D’Amelio, presso il
          quale sono elettivamente domiciliati in Roma, via G.B. Vico n. 29;

                                             contro

          il Ministero della difesa ed il Ministero delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro
          tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano
          ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;

                                        per l’annullamento

          della sentenza del T.A.R. Lazio, Sezione I bis, 12.2.1997, n. 237.
          Visto il ricorso con i relativi allegati;
          Visto l’atto di appello incidentale delle Amministrazioni appellate;
          Viste le memorie prodotte;
          Visti gli atti tutti del giudizio;
          Relatore, all’udienza del 7 novembre 2000, il Consigliere Ermanno de Francisco;
          Uditi altresì, per le parti costituite e da questi rappresentate, l’avv. D’Amelio e l’avvocato
          dello Stato Gentili;
          Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

                                             FATTO

          Viene in decisione l’appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha respinto il
          ricorso di Pierantonelli Giulio per l’accertamento dei diritti derivanti dal contratto del 24
          gennaio 1977, di concessione di affitto agrario di Ha 625 costituenti sedime della base aerea
          di Pratica di Mare, lesi da atto arbitrario di risoluzione di cui al provvedimento del Comando
          della II Regione Aerea, Direzione demanio, in data 17 settembre 1980.
          Le Amministrazioni appellate hanno riproposto, con atto di appello incidentale, l’eccezione di
          inammissibilità del ricorso di primo grado per aver il Pierantonelli proposto, anteriormente al
          ricorso giurisdizionale (del 1989), ricorso straordinario al Capo dello Stato, con atto del 26
          gennaio 1981.
          Con decisione istruttoria del 5 aprile 2000, questa Sezione, avendo "ritenuto che dagli atti di
          causa manca il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in data 26 gennaio 1981 e
          gli atti conseguenti, tra i quali il D.P.R. 28 giugno 1985, n. 8920, ed il parere della III
          Sezione del Consiglio di Stato n. 477/85 del 16 aprile 1985, che la Sezione ritiene necessario
          acquisire in via istruttoria, insieme con tutti gli atti del fascicolo del ricorso straordinario
          medesimo", ha ordinato al Ministero della difesa di depositare in Segreteria i predetti
          documenti.
          Espletata l’istruttoria, all’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

                                             DIRITTO

          Risulta pregiudiziale l’esame dell’appello incidentale, attenendo esso alla riproposizione – in
          questo grado di appello – di un’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado
          respinta in prime cure.
          Dall’esperita istruttoria risulta che Pierantonelli Giulio impugnò in sede di ricorso straordinario
          nel 1981 "il provvedimento adottato dal Comando II Regione Aerea – Direzione Demanio, a
          firma del suo Direttore Col. G.A.r.i. Giorgi Ing. Francesco, [del 17 settembre 1980] notificato
          il 9 ottobre 1980, con il quale … [è stato] "rescisso il contratto in premessa indicato, ai
          sensi dell’art. 17 del Capitolato generale d’oneri ad esso allegato, per gravi inadempienze del
          concessionario", e successivi atti e provvedimenti".
          Tale ricorso, che conteneva censure di incompetenza ed eccesso di potere, è stato
          respinto con il citato D.P.R. 28 giugno 1985, n. 8920, su conforme parere della III Sezione di
          questo Consiglio.
          Nel 1989, dopo una declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, lo stesso
          Pierantonelli investiva il T.A.R. del Lazio con il ricorso di primo grado del presente processo,
          formulando avverso la revoca della concessione (così sia il Pierantonelli, sia il citato Parere
          della III Sezione, hanno qualificato l’atto del 17 settembre 1980) censure in parte
          coincidenti ed in parte ulteriori rispetto a quelle contenute nel ricorso straordinario, e
          chiedendo altresì il risarcimento del danno subito.
          In questa situazione, la Sezione ritiene che – in accoglimento dell’appello incidentale
          dell’Amministrazione, che assume valenza preliminare ad ogni altra questione, attenendo alla
          stessa ammissibilità del ricorso di primo grado – il ricorso originario del 1989 abbia violato
          quel principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale che, già
          affermato nel secondo comma dell'art. 34 del R.D. 26 giugno 1924 n. 1054, è ora ribadito sia
          nel secondo comma dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, sulla semplificazione
          delle procedure nei ricorsi amministrativi, sia nell'art. 20, terzo comma, della L. 6 dicembre
          1971 n. 1034, istitutiva dei Tribunali amministrativi regionali.
          Contrariamente a quanto argomentato dal primo giudice, infatti, l’inammissibilità del ricorso
          giurisdizionale avverso un atto già impugnato in sede di ricorso straordinario (che, nella
          specie, risultava addirittura definito con decisone di rigetto ormai divenuta inoppugnabile)
          sussiste anche se con il nuovo ricorso vengano sollevate questioni che non ebbero a
          formare oggetto di pronuncia da parte della Sezione consultiva, in quanto non dedotte o
          non rilevate (cfr., in proposito, C.G.A.R.S., 22 dicembre 1988, n. 246): ciò in necessaria
          applicazione, anche alla fattispecie de qua, del principio processualistico in forza del quale il
          giudicato copre il dedotto ed il deducibile.
          Non risulta, peraltro, che l’opposto principio sia stato affermato – almeno in epoca recente –
          dalla giurisprudenza di questo Consiglio.
          Il richiamo alla decisione di C.d.S., VI, 12 luglio 1994, n. 1226 – citata dalla sentenza
          appellata a conforto della pretesa necessità di assoluta identità di soggetti, petitum e
          causa petendi (cioè i vizi motivi dedotti) perché si realizzi la preclusione dell’alternatività tra
          rimedi – non è, invero, pertinente, rispetto alla presente fattispecie, in quanto in quel caso
          si trattava "di contemporanea pendenza … tra ricorso straordinario e ricorso per
          ottemperanza di cui all'art. 27 n. 4 R.D. 26 giugno 1924 n. 1054, e 37 L. 6 dicembre 1971 n.
          1034"; in quell’ipotesi, la VI Sezione statuì che "la regola dell'alternatività … non opera"
          perché "manca, invero, tra i due mezzi quella sostanziale indentità di oggetto e di funzione
          che costituisce uno dei presupposti oggettivi necessari per l'applicazione del principio
          invocato".
          Al contrario, per costante giurisprudenza – cui il Collegio aderisce – "in base al principio di
          alternatività, non sono proponibili in sede giurisdizionale questioni già definite in sede di
          ricorso straordinario al Capo dello Stato" (VI, 17 aprile 1997, n. 601), "e ciò trova
          giustificazione … nella necessità di evitare che l'impugnativa in sede giurisdizionale si risolva
          in un riesame del giudizio espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva, con
          conseguente sovrapposizione della decisione giurisdizionale alla decisione del ricorso
          straordinario" (IV, 20 giugno 1996, n. 800): nello stesso senso, cfr. anche le decisioni di VI,
          18 febbraio 1997, n. 289, e VI, 9 ottobre 1997, n. 1460.
          Quest’ultima decisione, riprendendo l’orientamento espresso dall’Adunanza plenaria con la
          decisione 15 marzo 1989, n. 5, ha, bensì, precisato che "il principio di alternatività fra
          ricorso straordinario al Capo dello Stato e ricorso giurisdizionale, per il suo carattere
          limitativo dell'esercizio del diritto di azione, non è suscettibile di applicazione analogica;
          pertanto, esso opera nel solo caso, espressamente previsto dagli artt. 8 secondo comma
          D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, 20 terzo comma L. 6 dicembre 1971 n. 1034 e 34
          secondo comma T.U. 26 giugno 1924 n. 1054, di impugnazioni aventi ad oggetto il medesimo
          atto, e non anche quando il provvedimento impugnato in sede giurisdizionale è distinto da
          quello oggetto del precedente ricorso straordinario, è stato adottato da organi diversi sulla
          base di criteri non identici a quelli seguiti nell'adozione dell'altro e all'esito di un
          procedimento al quale hanno partecipato altri soggetti".
          Nella fattispecie in esame, tuttavia, la pretesa patrimoniale del Pierantonelli (ed ora dei suoi
          eredi) prende la mosse proprio dalla contestazione della legittimità dello stesso
          provvedimento, quello del 17 settembre 1980, che era stato impugnato in sede
          straordinaria.
          Ciò risulta pienamente evidente ove si esamini il ricorso di primo grado del 1989: ivi il
          ricorrente dichiara di agire "per la tutela, in sede di giurisdizione esclusiva, dei diritti
          derivanti dal contratto 24 gennaio 1977 di concessione di affitto agrario, diritti lesi da atto
          arbitrario di risoluzione unilaterale del contratto detto da parte dell’Amministrazione
          concedente, come da provvedimento del Comando II Regione Aerea, Direzione Demanio,
          adottato in data 17 ottobre 1980 e notificato al Pierantonelli in data 9 ottobre successivo".
          È palese, dunque, che si tratta proprio del provvedimento impugnato in sede straordinaria,
          ed in quella sede riconosciuto legittimo.
          Pur ad ammettere che l’impugnazione del 1989 non sia tardiva, in quanto non soggetta a
          termine decadenziale, risulta innegabile che l’accoglimento della pretesa risarcitoria del
          Pierantonelli postulerebbe il riconoscimento dell’illegittimità del menzionato provvedimento
          del 17 ottobre 1980; il che è però impedito dalla circostanza che, in senso contrario, si è
          consolidata, nel 1985, la decisione definitiva sul ricorso straordinario del 1981, la quale,
          come si è detto, necessariamente copre il dedotto ed il deducibile.
          In conclusione, in accoglimento dell’appello incidentale, al cui esame va riconosciuto
          carattere pregiudiziale, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso di primo grado.
          Si ravvisa tuttavia la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione integrale
          delle spese del giudizio tra le parti costituite.

                                             P.Q.M.

          Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione IV – accoglie l’appello incidentale
          dell’Amministrazione e per l’effetto dichiara inammissibile il ricorso di primo grado,
          integralmente compensando le spese del giudizio.

          Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

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