Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 6502 del 7 dicembre
2000 sul rapporto tra
ricorso giurisdizionale
e ricorso straordinario al Capo dello Stato
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in
appello proposto da Vendittelli Anna, Pierantonelli Cesare e Pierantonelli
Paola,
n.q. di eredi
di Pierantonelli Giulio, rappresentati e difesi dall’Avv. Piero D’Amelio,
presso il
quale sono elettivamente
domiciliati in Roma, via G.B. Vico n. 29;
contro
il Ministero
della difesa ed il Ministero delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri
pro
tempore, rappresentati
e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano
ex lege in Roma,
via dei Portoghesi 12;
per l’annullamento
della sentenza
del T.A.R. Lazio, Sezione I bis, 12.2.1997, n. 237.
Visto il ricorso
con i relativi allegati;
Visto l’atto
di appello incidentale delle Amministrazioni appellate;
Viste le memorie
prodotte;
Visti gli atti
tutti del giudizio;
Relatore, all’udienza
del 7 novembre 2000, il Consigliere Ermanno de Francisco;
Uditi altresì,
per le parti costituite e da questi rappresentate, l’avv. D’Amelio e l’avvocato
dello Stato
Gentili;
Ritenuto in
fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Viene in decisione
l’appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha respinto il
ricorso di Pierantonelli
Giulio per l’accertamento dei diritti derivanti dal contratto del 24
gennaio 1977,
di concessione di affitto agrario di Ha 625 costituenti sedime della base
aerea
di Pratica di
Mare, lesi da atto arbitrario di risoluzione di cui al provvedimento del
Comando
della II Regione
Aerea, Direzione demanio, in data 17 settembre 1980.
Le Amministrazioni
appellate hanno riproposto, con atto di appello incidentale, l’eccezione
di
inammissibilità
del ricorso di primo grado per aver il Pierantonelli proposto, anteriormente
al
ricorso giurisdizionale
(del 1989), ricorso straordinario al Capo dello Stato, con atto del 26
gennaio 1981.
Con decisione
istruttoria del 5 aprile 2000, questa Sezione, avendo "ritenuto che dagli
atti di
causa manca
il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in data 26 gennaio
1981 e
gli atti conseguenti,
tra i quali il D.P.R. 28 giugno 1985, n. 8920, ed il parere della III
Sezione del
Consiglio di Stato n. 477/85 del 16 aprile 1985, che la Sezione ritiene
necessario
acquisire in
via istruttoria, insieme con tutti gli atti del fascicolo del ricorso straordinario
medesimo", ha
ordinato al Ministero della difesa di depositare in Segreteria i predetti
documenti.
Espletata l’istruttoria,
all’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Risulta pregiudiziale
l’esame dell’appello incidentale, attenendo esso alla riproposizione –
in
questo grado
di appello – di un’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo
grado
respinta in
prime cure.
Dall’esperita
istruttoria risulta che Pierantonelli Giulio impugnò in sede di
ricorso straordinario
nel 1981 "il
provvedimento adottato dal Comando II Regione Aerea – Direzione Demanio,
a
firma del suo
Direttore Col. G.A.r.i. Giorgi Ing. Francesco, [del 17 settembre 1980]
notificato
il 9 ottobre
1980, con il quale … [è stato] "rescisso il contratto in premessa
indicato, ai
sensi dell’art.
17 del Capitolato generale d’oneri ad esso allegato, per gravi inadempienze
del
concessionario",
e successivi atti e provvedimenti".
Tale ricorso,
che conteneva censure di incompetenza ed eccesso di potere, è stato
respinto con
il citato D.P.R. 28 giugno 1985, n. 8920, su conforme parere della III
Sezione di
questo Consiglio.
Nel 1989, dopo
una declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, lo
stesso
Pierantonelli
investiva il T.A.R. del Lazio con il ricorso di primo grado del presente
processo,
formulando avverso
la revoca della concessione (così sia il Pierantonelli, sia il citato
Parere
della III Sezione,
hanno qualificato l’atto del 17 settembre 1980) censure in parte
coincidenti
ed in parte ulteriori rispetto a quelle contenute nel ricorso straordinario,
e
chiedendo altresì
il risarcimento del danno subito.
In questa situazione,
la Sezione ritiene che – in accoglimento dell’appello incidentale
dell’Amministrazione,
che assume valenza preliminare ad ogni altra questione, attenendo alla
stessa ammissibilità
del ricorso di primo grado – il ricorso originario del 1989 abbia violato
quel principio
di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale
che, già
affermato nel
secondo comma dell'art. 34 del R.D. 26 giugno 1924 n. 1054, è ora
ribadito sia
nel secondo
comma dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, sulla semplificazione
delle procedure
nei ricorsi amministrativi, sia nell'art. 20, terzo comma, della L. 6 dicembre
1971 n. 1034,
istitutiva dei Tribunali amministrativi regionali.
Contrariamente
a quanto argomentato dal primo giudice, infatti, l’inammissibilità
del ricorso
giurisdizionale
avverso un atto già impugnato in sede di ricorso straordinario (che,
nella
specie, risultava
addirittura definito con decisone di rigetto ormai divenuta inoppugnabile)
sussiste anche
se con il nuovo ricorso vengano sollevate questioni che non ebbero a
formare oggetto
di pronuncia da parte della Sezione consultiva, in quanto non dedotte o
non rilevate
(cfr., in proposito, C.G.A.R.S., 22 dicembre 1988, n. 246): ciò
in necessaria
applicazione,
anche alla fattispecie de qua, del principio processualistico in forza
del quale il
giudicato copre
il dedotto ed il deducibile.
Non risulta,
peraltro, che l’opposto principio sia stato affermato – almeno in epoca
recente –
dalla giurisprudenza
di questo Consiglio.
Il richiamo
alla decisione di C.d.S., VI, 12 luglio 1994, n. 1226 – citata dalla sentenza
appellata a
conforto della pretesa necessità di assoluta identità di
soggetti, petitum e
causa petendi
(cioè i vizi motivi dedotti) perché si realizzi la preclusione
dell’alternatività tra
rimedi – non
è, invero, pertinente, rispetto alla presente fattispecie, in quanto
in quel caso
si trattava
"di contemporanea pendenza … tra ricorso straordinario e ricorso per
ottemperanza
di cui all'art. 27 n. 4 R.D. 26 giugno 1924 n. 1054, e 37 L. 6 dicembre
1971 n.
1034"; in quell’ipotesi,
la VI Sezione statuì che "la regola dell'alternatività …
non opera"
perché
"manca, invero, tra i due mezzi quella sostanziale indentità di
oggetto e di funzione
che costituisce
uno dei presupposti oggettivi necessari per l'applicazione del principio
invocato".
Al contrario,
per costante giurisprudenza – cui il Collegio aderisce – "in base al principio
di
alternatività,
non sono proponibili in sede giurisdizionale questioni già definite
in sede di
ricorso straordinario
al Capo dello Stato" (VI, 17 aprile 1997, n. 601), "e ciò trova
giustificazione
… nella necessità di evitare che l'impugnativa in sede giurisdizionale
si risolva
in un riesame
del giudizio espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva, con
conseguente
sovrapposizione della decisione giurisdizionale alla decisione del ricorso
straordinario"
(IV, 20 giugno 1996, n. 800): nello stesso senso, cfr. anche le decisioni
di VI,
18 febbraio
1997, n. 289, e VI, 9 ottobre 1997, n. 1460.
Quest’ultima
decisione, riprendendo l’orientamento espresso dall’Adunanza plenaria con
la
decisione 15
marzo 1989, n. 5, ha, bensì, precisato che "il principio di alternatività
fra
ricorso straordinario
al Capo dello Stato e ricorso giurisdizionale, per il suo carattere
limitativo dell'esercizio
del diritto di azione, non è suscettibile di applicazione analogica;
pertanto, esso
opera nel solo caso, espressamente previsto dagli artt. 8 secondo comma
D.P.R. 24 novembre
1971 n. 1199, 20 terzo comma L. 6 dicembre 1971 n. 1034 e 34
secondo comma
T.U. 26 giugno 1924 n. 1054, di impugnazioni aventi ad oggetto il medesimo
atto, e non
anche quando il provvedimento impugnato in sede giurisdizionale è
distinto da
quello oggetto
del precedente ricorso straordinario, è stato adottato da organi
diversi sulla
base di criteri
non identici a quelli seguiti nell'adozione dell'altro e all'esito di un
procedimento
al quale hanno partecipato altri soggetti".
Nella fattispecie
in esame, tuttavia, la pretesa patrimoniale del Pierantonelli (ed ora dei
suoi
eredi) prende
la mosse proprio dalla contestazione della legittimità dello stesso
provvedimento,
quello del 17 settembre 1980, che era stato impugnato in sede
straordinaria.
Ciò risulta
pienamente evidente ove si esamini il ricorso di primo grado del 1989:
ivi il
ricorrente dichiara
di agire "per la tutela, in sede di giurisdizione esclusiva, dei diritti
derivanti dal
contratto 24 gennaio 1977 di concessione di affitto agrario, diritti lesi
da atto
arbitrario di
risoluzione unilaterale del contratto detto da parte dell’Amministrazione
concedente,
come da provvedimento del Comando II Regione Aerea, Direzione Demanio,
adottato in
data 17 ottobre 1980 e notificato al Pierantonelli in data 9 ottobre successivo".
È palese,
dunque, che si tratta proprio del provvedimento impugnato in sede straordinaria,
ed in quella
sede riconosciuto legittimo.
Pur ad ammettere
che l’impugnazione del 1989 non sia tardiva, in quanto non soggetta a
termine decadenziale,
risulta innegabile che l’accoglimento della pretesa risarcitoria del
Pierantonelli
postulerebbe il riconoscimento dell’illegittimità del menzionato
provvedimento
del 17 ottobre
1980; il che è però impedito dalla circostanza che, in senso
contrario, si è
consolidata,
nel 1985, la decisione definitiva sul ricorso straordinario del 1981, la
quale,
come si è
detto, necessariamente copre il dedotto ed il deducibile.
In conclusione,
in accoglimento dell’appello incidentale, al cui esame va riconosciuto
carattere pregiudiziale,
deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso di primo grado.
Si ravvisa tuttavia
la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione integrale
delle spese
del giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale – Sezione IV – accoglie l’appello incidentale
dell’Amministrazione
e per l’effetto dichiara inammissibile il ricorso di primo grado,
integralmente
compensando le spese del giudizio.
Ordina che la
presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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