Aggiornamento - Amministrativo

 

Cons. Stato, Commissione speciale, 14 febbraio 2013, n. 677 (reso in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato), sull’immediata impugnabilità dei regolamenti e sulla legittimazione degli enti esponenziali

 

Gli Enti esponenziali sono legittimati ad impugnare immediatamente  i regolamenti a tutela di interessi omogenei del gruppo rappresentato.

E’ questo il principio affermato, in sede di decisione su ricorso straordinario al capo dello Stato, concernente l’impugnativa da parte di un'associazione di categoria, di alcune disposizioni del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, con il quale è stato adottato il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/Ce»".
Il parere, ai fini di vagliare l'ammissibilità del ricorso, distingue la posizione dei singoli e quella dell'associazione di categoria.

Le persone fisiche non sono di norma legittimati ad impugnare disposizioni regolamentari che contengono norme generali e astratte, mancando sia una posizione differenziata, sia l'attualità della lesione, se non unitamente ai provvedimenti applicativi di detta norma regolamentare.

Le associazioni di categoria, invece, in quanto enti esponenziali degli interessi omogenei della categoria di riferimento, sono legittimati alla immediata presentazione del ricorso, a condizione che la norma regolamentare impugnata, ancorchè generale ed astratta,  leda l'interesse omogeneo del gruppo (e non pregiudichi l'interesse di alcuni contro l'interesse di altri rappresentati).

Infatti, la norma regolamentare impugnata, pur non potendo, per il suo carattere di generalità e astrattezza, provocare un pregiudizio immediato in capo al singolo (che sarà leso con concretezza ed attualità solo dal provvedimento applicativo), può, tuttavia, essere fonte di disposizioni che colpiscono indistintamente, in maniera indifferenziata, l'interesse comune ed omogeneo di tutti gli appartenenti ad una determinata categoria del quale è titolare l'ente esponenziale.
2. Gli enti esponenziali di interessi collettivi sono legittimati ad impugnare immediatamente le norme regolamentari ritenute illegittime, ancorchè non siano ancora state applicate con i provvedimenti attuativi in situazioni concrete incidenti nei confronti dei singoli appartenenti alla categoria di riferimento

Infatti, l'annullamento può essere chiesto dall’Ente esponenziale, al fine di tutelare interessi omogenei e comuni degli appartenenti al gruppo. Tale possibilità di tutela immediata azionabile da parte dell'ente esponenziale richiede, quindi, quale condizione di ammissibilità che l'interesse che si fa valere, in sede di ricorso avverso l'atto regolamentare, sia appunto un interesse omogeneo e comune a tutti gli appartenenti alla collettività rappresentata. L'ente collettivo non è legittimato, invece, ad agire a tutela degli interessi di alcuni appartenenti al gruppo contro gli altri, venendo altrimenti meno la sua funzione e la sua stessa ragion d'essere e, quindi, l'interesse collettivo del quale l'ente è titolare

(N.D.R. diversa è la posizione della giurisprudenza per quanto concerne la più ampia legittimazione degli Ordini professionali trattandosi di Enti Pubblici vedi Ad Plen 3 giungo 2011, n. 10 )

 

 

© Diritto - Concorsi & Professioni - riproduzione vietata