Relazione della Corte dei Conti sull'attività Consip per la
gestione centralizzata degli acquisti, delib. n. 26 del 26 giugno 2003,
Corte dei Conti - sez. centrale di controllo
IL PROGETTO DEGLI ACQUISTI CENTRALIZZATI E LA CONSEGUENTE GESTIONE DEI
CONTRATTI E DELLA SPESA NELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NEGLI ESERCIZI
2000-2003 – DELIBERA N. 26 del 26 giugno 2003, Corte dei Conti - sez. centrale
di controllo
INDICE
CAPITOLO I – Obiettivi della indagine, cronologia del quadro normativo
e sua attuazione pag. 1
1.1 Obiettivi ed oggetto dell’indagine
1.2 Il progetto di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi
da parte della P.A. e la evoluzione del quadro normativo
1.3 La disciplina delle gare telematiche
CAPITOLO II – Risultati dell’attività amministrativa di
attuazione del
progetto Centrale di Acquisti pag. 14
2.1 La procedura adottata per la scelta del gestore ed i compiti
a quest’ultimo assegnati
2.2 Riflessioni in ordine alla mancata collaborazione con l’ISAE
ai fini della classificazione merceologica
2.3 La definizione di una policy pubblica per gli acquisti e il suo
impatto sulle prerogative della dirigenza e sul mercato
2.4 La carenza di programmazione e di capacità progettuale nella
politica degli acquisti delle Amministrazioni pubbliche
2.5 L’atteggiamento passivo delle amministrazioni pubbliche nella
contrattazione centralizzata
2.6 La riconversione del personale
2.7 Vigilanza e controlli nella esecuzione del contratto
2.8 Incertezza sui risparmi conseguiti e validazione delle
quantificazioni
2.9 Aste on line e market place - DPR. 4 aprile 2002
2.9.1 Profili problematici relativi alla c.d. asta elettronica
2.9.2 Market place e mercato elettronico
2.9.3 Considerazioni di carattere generale sulla introduzione della
contrattazione elettronica
CAPITOLO III - Problematiche emerse nella attuazione del progetto
di
centralizzazione degli acquisti pag. 39
3.1 Ritardi e inadempimenti dei servizi di controllo interno
nell’attuazione dell’art.26, comma 4, della legge 488/99
3.2 Metodologie minime per assicurare l’attuazione dell’art. 26,
della legge 488/99
3.3 Alcuni profili problematici della contrattazione centralizzata
3.3.1 I risparmi conseguiti dal Ministero dell’Ambiente
3.3.2 Problemi inerenti alla fornitura del materiale di cancelleria
e di facile consumo
3.3.3 Personal Computer e sistemi operativi
3.3.4 Telefonia fissa e mobile
3.3.5 Buoni pasto al personale
3.3.6 Carburanti
CAPITOLO IV – Impatto della contrattazione centralizzata sulla
pubblica
amministrazione e sul mercato pag. 59
4.1 Influenza nei rapporti tra lo Stato e il mondo delle Autonomie
4.2 Sui moduli organizzativi della pubblica amministrazione e sulle
modalità di esternalizzazione dei Servizi. Il caso del
Global Service
4.3 Sul mercato
CAPITOLO V – Il punto di vista rappresentato in adunanza dalle Amministrazioni
e le valutazioni conclusive pag. 69
5.1 Il punto di vista rappresentato dalle Amministrazioni nella
adunanza deliberativa della Sezione
5.2 Valutazioni conclusive
5.3 Sintesi delle osservazioni sull’attuazione dell’art. 26 e sulle
pertinenti gestioni
5.3.1 In ordine alla procedura di individuazione della
Centrale d’Acquisto
5.3.2 In ordine alle metodologie di rilevazione
5.3.2 Risultati conseguiti e problematiche inerenti ad alcune
fattispecie contrattuali
5.3.4 L’attività dei servizi di controllo interno
5.3.5 Valutazione di impatto sulla concorrenza
5.4 Sintesi delle osservazioni sulla vigente legislazione
ELENCO DEGLI ALLEGATI
q Allegato A: Elenco Amministrazioni sottoposte a controllo;
q Allegato B1: Quadro sinottico inerente al valore delle Convenzioni
Consip attivate nel biennio 2000-2001;
q Allegato B2: Quadro sinottico inerente alla percentuale di risparmio
dichiarata per l’adesione alle convenzioni consip nel biennio 2000 – 2001;
q Allegato B3: Quadro sinottico inerente al valore delle Convenzioni
Consip attivate nel 2002;
q Allegato B4: Quadro sinottico inerente alla percentuale di
risparmio dichiarata per l’adesione alle convenzioni Consip nel biennio
2002;
q Allegato C1: Convenzioni Consip attivate e non ancora esaurite alla
data della presente relazione;
q Allegato C2: Convenzioni Consip attivate ed esaurite alla data della
presente relazione;
q Allegato C3: Convenzioni Consip in attivazione alla data della
presente relazione.
CAPITOLO I
Obiettivi dell’indagine, cronologia del quadro normativo e sua attuazione
1.1. Obiettivi ed oggetto dell’indagine.
La presente relazione riguarda l’attuazione del progetto di razionalizzazione
degli acquisti di beni e servizi, attraverso la istituzione di una struttura
centralizzata, creata in attuazione dell’art. 26 della legge finanziaria
2000 (488/99).
La rilevanza strategica del progetto, la sua radicale innovatività,
il forte impatto sull’agire amministrativo hanno indotto la Sezione
centrale del controllo sulla gestione di questa Corte a programmare detta
indagine per gli esercizi 2000 – 2003 con progressive e autonome
valutazioni in sede di programmazione annuale, tenendo nel debito conto
le vastissime implicazioni che le norme successive e la concreta attuazione
del progetto stesso sono andate assumendo nel tempo.
Il tumultuoso sviluppo dell’attività Consip e il rapido mutare
dello scenario di riferimento operativo, contrapposti alla lenta adesione
delle amministrazioni pubbliche agli intendimenti del legislatore, rilevati
con una complessa attività istruttoria dalla Corte, impediscono
– fino ad oggi – di pervenire a valutazioni definitive e univoche sul fenomeno
indagato.
Molte sono le anfibologie emerse nella lunga gestazione della riforma;
di esse si accennano solo alcune, senza pretesa di esaustività:
a) l’originario intendimento del legislatore di avvalersi di una struttura
altamente specializzata è ben presto sfociato in un affidamento
diretto ad una società “completamente nuova” per ciò che
riguarda questo particolare ramo di attività, la quale ha dovuto
impostare ex novo prassi e procedimenti contrattuali;
b) la finalità di favorire la creazione di un mercato più
concorrenziale e consentire il contenimento dei prezzi è stata talvolta
posta in discussione dalla concreta scelta dei metodi di contrattazione,
non a caso sottoposti – in alcune circostanze – al vaglio della Autorità
per la tutela della concorrenza ;
c) l’obiettivo di quantificazione dei risparmi, che doveva essere verificato
attraverso gli strumenti forniti dalle recenti riforme in tema di contabilità
e controlli, ha finito per essere gestito solo attraverso operazioni statistiche,
anziché concretarsi in obiettivi confronti tra spesa storica e spesa
successiva alla riforma.
Queste notazioni non intendono certamente sminuire il valore di un
importante progetto innovativo della spesa pubblica o anticipare valutazioni
definitive che, allo stato attuale, ancora è prematuro formulare,
bensì sono volte a dare la misura della dimensione dei problemi,
che una così radicale riforma ha comportato.
Con la cautela, doverosa di fronte ad un tale complesso scenario, vengono
di seguito sintetizzati gli obiettivi, cui è stata diretta la lunga
attività istruttoria che ha caratterizzato l’indagine:
a) si è inteso, preliminarmente, verificare l’avvenuto rispetto
- da parte del Ministero del Tesoro - del modulo procedimentale previsto
dalla legge n. 488/99, tenuto a costante riferimento dalla legislazione
successiva (Cfr. cap. 2.1);
b) è stato quindi analizzato lo stato di attuazione del complesso
programma di e- procurement, atteso che il sistema di acquisto mediante
convenzioni costituisce solo il primo passo di un percorso, che prevede,
attraverso stadi successivi, la progressiva introduzione delle aste elettroniche
e del cd. market-place;
c) si è cercato, inoltre, di verificare se il modello operativo
posto in essere abbia portato, effettivamente, alla realizzazione di economie
di spesa nelle amministrazioni dello Stato. A tal scopo sono state esaminate
sia le apposite relazioni redatte dagli uffici preposti al controllo di
gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286 , sia quelle presentate annualmente dal Ministero dell’economia
e delle finanze alle Camere;
d) si è valutato, altresì, l’impatto che l’e-procurement
ha avuto sulla gestione della contabilità nazionale; ciò
in particolare al fine di ricostruire un quadro applicativo di insieme,
in un settore che ha visto l’introduzione di innovazioni anche ad opera
di fonti sub-primarie;
e) si è inteso verificare, infine, l’effetto delle nuove disposizioni
sulla organizzazione amministrativa e sul regime di libera concorrenza,
posto che un utilizzo indiscriminato e senza limiti di valore degli strumenti
di e-procurement (al pari di altri, beninteso) potrebbe produrre vere e
proprie riserve di mercato e posizioni dominanti in un’area commerciale
di non trascurabili proporzioni.
1.2. Il progetto di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi
da parte della P.A. e la evoluzione del quadro normativo.
Con la legge finanziaria per l'anno 2000 (legge 23 dicembre 1999, n.
488) il Legislatore ha attribuito al Ministero del tesoro (ora dell'economia
e delle finanze) la possibilità di stipulare - anche avvalendosi
di società di consulenza specializzate - convenzioni quadro con
imprese fornitrici, aventi ad oggetto l'impegno di quest'ultime ad accettare,
a condizioni e prezzi stabiliti, ordinativi deliberati dalle amministrazioni
dello Stato, sino a concorrenza di un quantitativo complessivo stabilito
nella convenzione stessa.
In data 10 gennaio 2000, lo Statuto della Consip veniva modificato
attribuendo alla Società stessa la facoltà di esercitare
qualsiasi attività, avente quale unica ed esclusiva funzione quella
di servizio per lo Stato o compiuta per conto di amministrazioni dello
Stato.
Successivamente, con D.M. 24 febbraio 2000 veniva affidato alla Consip
S.p.A. (società interamente controllata dallo stesso Ministero)
l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di
beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, la gestione delle procedure
per la conclusione delle convenzioni, nonché la realizzazione e
la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle convenzioni
medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici,
telematici e logistici.
Tali funzioni di approvvigionamento si sommavano alle preesistenti
prerogative informatiche in materia finanziaria e contabile dell' amministrazione
statale, di cui era già titolare ai sensi del D.L.vo 19 novembre
1997, n. 414, attuativo della delega contenuta nell' art. 7 della L. 3
aprile 1997, n. 94 e, in particolare, alla gestione del sistema informatico
integrato del Ministero, conferita con D.M. 17 giugno 1998.
Nello svolgimento di queste funzioni, disciplinate da apposito accordo
di servizio con il Ministero, la Consip è in ogni caso tenuta a
rispettare la normativa nazionale e comunitaria applicabile.
In base al decreto, inoltre, è stato affidato alla società
Consip, per conto del Ministero e delle altre pubbliche amministrazioni,
lo svolgimento delle seguenti attività:
a) assistenza alle singole pubbliche amministrazioni nella pianificazione
e monitoraggio dei volumi complessivi dei fabbisogni dei diversi beni e
servizi;
b) conclusione diretta delle convenzioni e dei contratti quadro
con i terzi fornitori di beni o prestatori di servizi, ai sensi dell'art.
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
c) predisposizione di strumenti idonei alla realizzazione del
monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, in particolare avvalendosi
di sistemi di Information Technology;
d) comunicazione alle pubbliche amministrazioni, mediante canali
informatici, della conclusione delle convenzioni e dei contratti quadro,
nonché delle relative condizioni;
e) determinazione delle modalità di adesione delle pubbliche
amministrazioni alle convenzioni ed ai contratti quadro stipulati ai sensi
del ripetuto art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
f) espletamento di attività di supporto - su richiesta
delle amministrazioni - per la risoluzione di problematiche specifiche
nell’ambito dei compiti operativi espressamente conferiti alla Consip;
g) redazione di un bollettino periodico sulle iniziative realizzate
dalla medesima Consip, a disposizione delle diverse amministrazioni attraverso
le reti telematiche.
In data 27 marzo 2000, veniva nuovamente modificato il testo dello
Statuto della Società con la previsione dell'esercizio di attività
informatiche, di consulenza e di assistenza in favore di amministrazioni
pubbliche, nel settore della compravendita di beni e acquisizione di servizi,
anche ai fini della scelta del contraente, nonché di attività
di negoziazione diretta su beni e servizi per conto e su richiesta di tali
amministrazioni.
Con l'art. 60 della legge n. 388 del 2000 venivano attribuite alla
Consip ulteriori funzioni in tema di analisi e studio dei mercati dei prodotti
acquistati dalle pubbliche amministrazioni. In particolare, assumeva rilievo
il compito - da svolgere in collaborazione con la commissione tecnica per
la spesa pubblica e con l'Istituto di studi e analisi economica (I.S.A.E.)
- volto a definire un'appropriata classificazione merceologica delle principali
voci di acquisto della pubblica amministrazione, per la individuazione:
a) dei beni oggetto delle convenzioni, distinguendo - in particolare
- tra beni preesistenti, beni forniti appositamente su richiesta e beni
prodotti esclusivamente in mercati locali;
b) del modello economico dell'offerta: monopolio pubblico o privato
regolamentato, monopolio privato in mercati contendibili o selezionabili
mediante asta, oligopolio nazionale o internazionale, concorrenza;
c) delle forme e tecniche di aggiudicazione delle forniture, legate
alle tipologie industriali del mercato di riferimento: affidamento diretto,
tipi di gara e semplice ricorso al mercato.
Attraverso tale normazione, pertanto, è stato introdotto nel
nostro Paese il c.d. “e-procurement” (approvvigionamento telematico), cui
faceva espresso riferimento l’Azione n. 12 del Piano d’Azione per l’e-governament,
presentato il 23 giugno 2000 dal Ministro per la funzione pubblica
ed i cui obiettivi di fondo sono stati ribaditi, di recente, con le direttive
in tema di amministrazione digitale .
Naturalmente, la ragionevole aspettativa di una diffusione degli acquisti
on-line non può che reggersi sul raggiungimento preventivo dei risultati
programmati in detto Piano e sulla ferma volontà dell’amministrazione
di accogliere ed utilizzare le moderne tecnologie I.C.T (Information and
Communication tecnologies): queste ultime, infatti, richiedono alla P.A.
non solo un continuo aggiornamento, ma soprattutto la acquisizione di una
piena padronanza dei nuovi strumenti e delle nuove tecniche, necessari
al perseguimento degli obiettivi di volta in volta fissati dal legislatore.
Di qui, l’evoluzione del modello di e-procurement verso nuovi archetipi
telematici, come le “aste on-line” ed il “ Market place” .
Va sottolineato, peraltro, come le descritte innovazioni introdotte
dal legislatore non abbiano minimamente scalfito i principi base della
contrattualistica pubblica ed, in particolare, quelli derivanti dall’ordinamento
comunitario. Ed invero, la stessa legge n. 488/99 – al comma 4 del menzionato
art. 26 – prevedeva che tutte le amministrazioni dovessero monitorare la
spesa per beni e servizi, confrontandola con quella storica antecedente
alla istituzione della Centrale per gli acquisti.
Inoltre, al di là del contenimento della spesa, il Ministero
dell’economia e finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
– IGF- individuava i seguenti ed ulteriori obiettivi :
- eliminazione dell'onere delle gare per le singole pubbliche
amministrazioni, con conseguenti risparmi dei costi e recupero di risorse
interne per attività a valore aggiunto;
- riqualificazione del personale coinvolto nel processo degli
acquisti e introduzione di attività e responsabilità sul
controllo della domanda e dei consumi;
- promozione del commercio elettronico nella pubblica amministrazione
verso il mondo delle imprese;
- semplificazione e trasparenza nei rapporti tra pubblica amministrazione
e mercato;
- conoscenza dei dati di spesa a supporto di iniziative per il
controllo della domanda: il flusso elettronico delle transazioni con i
fornitori consente l'elaborazione di analisi sulla spesa, facilitando l'attività
di programmazione a livello di governo e di singola amministrazione;
- definizione di una policy pubblica per gli acquisti, che faciliti
l'utilizzo di prodotti ambientalmente sostenibili, la standardizzazione
dei beni e servizi acquistati e l'orientamento a servizi innovativi sul
mercato.
Il risultato operativo conseguito al 31 dicembre 2000 dal progetto
di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi - ammontante per
le amministrazioni dello Stato a circa 25.000 miliardi di lire, di cui
6.500 per la spesa comune - è stato illustrato dal Ministero dell’economia
e delle finanze nella relazione annuale alle Camere, predisposta
ai sensi del comma 5 del più volte citato art.26, l. n. 488/1999.
Questi i principali risultati dichiarati:
1. l’attivazione di convenzioni sulla spesa comune, che hanno prodotto
oltre 300 miliardi di lire di risparmi presunti, a fronte di una spesa
di circa 660 miliardi per le amministrazioni dello Stato;
2. più di 3.000 adesioni al sistema delle convenzioni,
che hanno interessato le seguenti categorie merceologiche: telefonia fissa
e mobile, centrali telefoniche, fotocopiatori, personal computer desktop,
stampanti e cancelleria;
3. con riferimento all’e-procurement, gli accessi al sito internet
(dati da luglio a dicembre 2000) sono risultati circa 100.000 mensili,
con una media giornaliera di visite pari a 768.
Con la legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388 del 23 dicembre
2000) detto ambito è stato esteso alla spesa comune di tutta la
pubblica amministrazione, alla spesa specifica della sanità, degli
enti locali e delle università, con l'obiettivo di facilitare il
raggiungimento di benefici economici e di processo, promuovendo l'aggregazione
e la standardizzazione della domanda.
In particolare – per quel che concerne la spesa specifica - l'articolo
59 ha individuato il percorso per applicare le nuove metodologie d'acquisto,
nel rispetto dell'autonomia decisionale e gestionale degli enti interessati,
attribuendo al Ministero dell'economia e delle finanze il ruolo di promotore
di aggregazioni di enti per realizzare l'acquisizione di beni e servizi
alle migliori condizioni del mercato.
Al 31.12.2001, con la relazione al Parlamento sul progetto di razionalizzazione
della spesa per l’acquisto di beni e servizi , il Ministero dell’economia
dichiarava il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1. iniziative attivate pari a circa 4.280 milioni di euro, con una
riduzione media dei costi unitari, rispetto ai costi di mercato ed ai prezzi
precedentemente applicati alla pubblica amministrazione, pari al 33%. Gli
effetti stimati della riduzione dei costi unitari, presumendo parità
di consumi, corrispondevano a circa 1.400 milioni di euro di risparmio
per la P.A.;
2. acquisti on line stimati in circa 32.000 ordinativi di fornitura
della pubblica amministrazione, emessi attraverso il portale www.acquisti.tesoro.it
;
3. aggregazioni di enti sul territorio nazionale per la razionalizzazione
della spesa specifica dei comparti Sanità, Enti locali e Università,
con l’attivazione di 4 centrali regionali sulla sanità con circa
60 aziende sanitarie locali e 60 aziende ospedaliere e istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico, e con il coinvolgimento di oltre 100 enti
locali e 20 università;
4. settori di intervento pari ad una spesa complessiva pari a circa
40 miliardi di euro, di cui circa 13 relativi alla spesa comune ed
i restanti alla spesa specifica ;
5. sviluppo di un call center a servizio delle P.A. aderenti a Consip;
6. istituzione di un sistema di datawharehouse per monitorare l’andamento
delle convenzioni, sia in termini di spesa che in termini di performances
dei fornitori;
7. un notevole incremento del numero di utenti registrati al sistema
delle convenzioni (11.614), e delle visite al suddetto portale (più
di 1.000.000);
8. l’attivazione di 15 cataloghi elettronici per le convenzioni di
spesa comune.
Con la legge finanziaria per il 2002 (l. 28/12/2001, n. 448), peraltro,
è stata precisata - per province, comuni, comunità montane
e consorzi di enti locali (art. 24, comma 6) – la facoltà di aderire
alle convenzioni de quibus, nel senso di consentire a tali enti di provvedere
in modo autonomo agli acquisti previa adozione dei prezzi delle convenzioni
come base d’asta al ribasso.
In seguito, il Ministero dell’economia e finanze - illustrando
i risultati gestionali conseguiti al 31 dicembre 2002 - ha specificato
che il valore della spesa di riferimento per le categorie affrontate dal
Programma (29 su base nazionale ed 8 su base locale) sarebbe pari a 8.473
milioni di euro, con una percentuale di riduzione dei costi unitari di
circa il 27%, per un valore presunto di risparmi pari a 2.308 milioni di
euro .
Di dette convenzioni si da rappresentazione negli allegati C1, C2 e
C3 della presente relazione, distinguendo - rispettivamente – le iniziative
già esaurite, quelle in corso di esercizio e quelle in fase di attivazione.
Come comunicato dal predetto Ministero, a seguito di precisa richiesta
di chiarimenti formulata dall’Ufficio, l’acquisizione dei suddetti dati
avviene mediante un processo di elaborazione del Flash Report, che registra
molteplici operazioni.
In particolare, il monitoraggio del numero degli ordini, delle quantità
e degli importi relativi ai beni/servizi acquistati dagli enti, operato
dalla Struttura, viene effettuato su una piattaforma informatica (DWH),
attraverso la quale si elabora la reportistica destinata alla verifica
dell’andamento del sistema. I parametri riscontrati tramite il Flash Report,
predisposto all’interno della Struttura stessa, contribuiscono alla comunicazione
verso l’esterno degli obiettivi raggiunti dal programma.
Gli oggetti del monitoraggio sono così definiti nella nota ministeriale:
a) Spesa affrontata: valore complessivo della spesa della P.A. per
le categorie merceologiche oggetto di azioni di razionalizzazione da parte
di Consip;
b) Massimale: valore del quantitativo massimo previsto nelle convenzioni
Consip;
c) Registrazioni: numero delle registrazioni effettuate dai responsabili
di spesa della P.A. al sistema delle convenzioni Consip. Il database delle
registrazioni rende disponibile, oltre al numero delle stesse, le modalità
di registrazione (fax/on line);
d) Transatto: valore degli ordini effettivamente transitati attraverso
il sistema Consip.
Questo, in sintesi, il procedimento utilizzato:
1. una volta registrati, gli Enti risultano abilitati ad aderire
al sistema delle convenzioni Consip e possono effettuare ordinativi sia
via fax, con inoltro diretto al fornitore che provvede ad evaderlo, sia
on-line, attraverso la piattaforma di e-procurement che si avvale di un
applicativo interno alla struttura (DWD gestionale).
2. il monitoraggio delle convenzioni attivate viene esercitato grazie
al contributo dei fornitori che, con cadenza periodica, inviano alla Struttura
un tracciato record contenente tutte le informazioni per comprendere il
grado di utilizzo di una convenzione ed il livello del servizio reso.
3. tali flussi vengono sottoposti ad alcuni controlli prima di essere
caricati nel DWH. Qualora il risultato del controllo non dovesse essere
positivo, i flussi vengono rinviati al mittente al fine di verificarne
ed eventualmente integrarne il contenuto.
4. i flussi entrano a regime nel DWH solamente a partire dal terzo
mese di avvio della convenzione; nella fase precedente, l’attività
di monitoraggio viene effettuata tramite flussi “excel” inviati dal fornitore.
L’intera materia è stata ulteriormente disciplinata dall’art
24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003).
Con tale norma, tra l’altro, il legislatore ha introdotto l’obbligo
per le Pubbliche Amministrazioni di espletare gare comunitarie per gli
appalti di forniture e di servizi anche al di sotto della “soglia” di 200.000
euro, purché il loro importo sia superiore a 50.000 euro (comma
1) .
Con specifico riferimento alla trattativa privata, il successivo comma
5 – oltre a ribadire alcuni principi generali, talvolta disattesi dai regolamenti
delle amministrazioni aggiudicatrici (eccezionalità dell’istituto,
necessità di idonea motivazione, esperimento di una indagine di
mercato) – sancisce l’obbligo di comunicazione “alla Sezione regionale
di controllo della Corte dei conti”.
Si tratta di una innovazione di rilievo che, per il carattere di generalità
e per la non perspicua formulazione della norma, ha suscitato dubbi ed
incertezze in fase applicativa.
Ciò ha indotto le Sezioni Riunite della Corte a dettare principi
di indirizzo e coordinamento con la deliberazione n. 7/2003 del 4 marzo
2003, che possono così sintetizzarsi:
a) destinataria delle comunicazioni è la Corte nell’esercizio
delle funzioni di controllo successivo sulla gestione;
b) la formulazione letterale della norma (“Sezione regionale”) non
ha contenuto derogatorio dell’articolazione delle competenze tra gli Organi
centrali e decentrati dell’Istituto, quale risulta dal regolamento approvato
dalle stesse SS.RR. con deliberazione n. 15/2000 del 16 giugno 2000;
c) il limite di importo di 50.000 euro, di cui al primo comma dell’art.24,
va logicamente esteso anche alla ipotesi di cui al comma 5, nel senso che
l’obbligo di comunicazione sussiste solo per gli affidamenti a trattativa
privata superiore a tale “soglia”;
d) la comunicazione deve essere tempestiva e contenere gli elementi
essenziali del contratto, in stretta aderenza alle prescrizioni e modalità
fissate dalla norma in questione.
Per quanto concerne, in particolare, le convenzioni Consip il comma
3 del ripetuto art. 24 generalizza l’obbligo di aderire al meccanismo di
acquisto centralizzato a tutte le pubbliche amministrazioni considerate
nella Tabella C allegata alla legge e, comunque, anche agli enti pubblici
istituzionali, salva sempre la possibilità – per gli enti di cui
all’art. 24, comma 6, della legge 28/12/2001, n. 448 - di procedere
ad acquisti in maniera autonoma, adottando però i prezzi delle convenzioni
di cui sopra come base d'asta al ribasso.
Per i contratti stipulati in violazione di quanto previsto dal comma
primo o dell'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro, il quarto comma
dell’art. 24 prevede la sanzione della nullità, precisando, altresì,
che “… Il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde, a titolo
personale, delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti.
La stipula degli stessi è causa di responsabilità amministrativa;
ai fini della determinazione del danno erariale, si tiene anche conto della
differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni anzidette e quello
indicato nel contratto”.
Il comma 5 ribadisce alcuni principi generali in materia di trattativa
privata, talvolta disattesi dai regolamenti delle amministrazioni aggiudicatici
e dalle norme di settore (“Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa
consente la trattativa privata, le pubbliche amministrazioni possono farvi
ricorso solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una
documentata indagine di mercato, dandone comunicazione alla sezione regionale
della Corte dei conti”).
Tale onere pare sostanziarsi nella redazione di un circostanziato documento
riassuntivo da inviare alla Corte dei conti, ai fini del controllo successivo
sulla gestione.
IL comma sesto consente alla Consip di “stipulare convenzioni quadro…
per l'approvvigionamento di beni o servizi di specifico interesse di una
o più amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nel
rispetto di quanto stabilito al comma 3, ovvero svolgere facoltativamente
ed a titolo gratuito, per conto e su richiesta delle amministrazioni medesime,
le attività di stazione appaltante, nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici”.
Infine, al comma nono, viene precisato che “Le disposizioni di cui
ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le regioni, norme di principio e di
coordinamento”.
1.3. La disciplina delle gare telematiche
I modelli operativi precedentemente illustrati hanno trovato ulteriore
disciplina nel D.P.R. 4 aprile 2002 - recante “Criteri e modalità
per l’espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure
telematiche di acquisto per l’approvvigionamento di beni e servizi” - che
vede, quali destinatari delle disposizioni, tutti i soggetti tenuti ad
applicare le norme nazionali e comunitarie.
In disparte ogni considerazione in ordine alla applicabilità
di detto regolamento agli enti locali, alla luce della nuova formulazione
dell’art. 117 Cost., è fuor di dubbio che esso costituisce un vero
e proprio vocabolario giuridico di questa parte della materia contrattuale
, profondamente influenzata dall’avanzamento della tecnologia.
Il regolamento disciplina le procedure di aggiudicazione telematica
che – pur in considerazione delle peculiarità tecniche – possono
essere ricondotte ai modelli comunitari delle procedure aperte, ristrette
e negoziate. Le modalità previste possono essere applicate alle
fattispecie di valore sia superiore che inferiore alla soglia comunitaria.
Ad oggi, risultano essere state esperite 6 aste on-line sperimentali
delle quali, due svolte direttamente da Consip, di cui una per la fornitura
di 38 videoproiettori, e l’altra per la fornitura di PC e servizi connessi.
Una è stata indetta dal comune di Torino per la fornitura di biancheria
varia per le esigenze degli asili nido e dei servizi socio-assistenziali.
L’Ateneo di Bologna ed il Politecnico di Torino, inoltre, hanno indetto
le ultime due per acquisire, rispettivamente, il servizio di smaltimento
dei rifiuti speciali e n. 13 cappe chimiche. Infine l’Azienda Sanitaria
locale di Foligno ha utilizzato detto istituto per l’acquisto di ausili
per disabili.
Tutte le sperimentazioni sono avvenute a legislazione vigente, col
meccanismo del rilancio delle offerte fino alla scadenza del termine indicato
nella lettera d’invito, previsto dall’art. 89, comma 1, lett. a) del R.D.
23/5/24, n. 827 . In pratica, durante la negoziazione, risultano visibili
le singole offerte di concorrenti, eccetto che la rispettiva provenienza:
alle scadenze stabilite, il sistema evidenzia l’offerta migliore e la Commissione
procede all’aggiudicazione in via semplificata, ai sensi dell’art. 16 del
R.D. 2440/23.
La disciplina esposta si presenta anticipatrice della normativa comunitaria
e innovativa rispetto a quella degli altri Stati membri: in sede europea,
infatti, solo di recente – in data 20 marzo 2003 – è stata formalizzata
la “posizione comune” del Consiglio dell’Unione, in vista della adozione
della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, afferente al coordinamento
delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di fornitore di
servizi e di lavori (proposta della Commissione del 10/5/2000 - COM (2000)
275 – e successive modificazioni).
Nel documento citato, in particolare, vengono fissate le nozioni di
“procedimento dinamico di acquisizione” e di “asta on line”, di cui si
dirà in successivo paragrafo.
CAPITOLO II
Risultati dell’attività amministrativa di attuazione del Progetto
Centrale di Acquisti
Il presente capitolo valuta i risultati ad oggi raggiunti dalla
complessa attività di attuazione delle norme in materia di acquisti
centralizzati in relazione ad alcuni obiettivi di rango primario contenuti
nella stessa legislazione, nelle direttive e negli atti programmatici emanati
dal Ministero dell’economia.
L’attenzione è qui concentrata - nell’ottica di collaborazione
che connota il controllo sulla gestione - sugli aspetti problematici e
in qualche misura bisognosi di correzione: in particolare, alcune criticità
delle gestioni esaminate offrono alla Corte l’occasione per compiere valutazioni
di carattere generale, utili per il miglioramento dell’azione amministrativa.
Nondimeno, contestualmente, si darà conto anche dei risultati positivi
conseguiti dal grande programma strategico sotteso alla istituzione della
Centrale degli Acquisti.
Preliminarmente si deve sottolineare come parte delle patologie
riscontrate non discendano direttamente dalla attività del Ministero
dell’economia e della Consip, bensì dalla scarsa propensione delle
amministrazioni pubbliche ad applicare gli elementi di novità introdotti
dalla nuova legislazione, sulla scia del grande avanzamento tecnologico
degli ultimi anni.
Tuttavia, sembra difficilmente controvertibile che la concentrazione
in capo alla stessa Consip di funzioni consultive, attività contrattuale,
compiti di controllo e, talvolta, di regolazione indiretta della materia
non possa protrarsi oltre la fase di avvio del progetto, perché
– in caso contrario – troppi conflitti virtuali o reali turberebbero l’assestamento
del mercato pubblico delle forniture.
2.1. La procedura adottata per la scelta del gestore ed i compiti a
quest’ultimo assegnati.
Secondo le scansioni temporali richiamate nel precedente capitolo,
per attuare il programma di e-procurement il Governo ha individuato
una società, a totale partecipazione statale ed operante senza scopo
di lucro, denominata Consip S.p.A., già concessionaria di altri
servizi informatici pubblici (c.d. "Società dedicata").
La procedura adottata per la scelta del gestore del programma di approvvigionamento
telematico non appare conforme al modello legislativamente delineato sotto
due profili:
a) ci si è avvalsi di una sola società;
b) contrariamente alla previsione non è stata posta in essere
alcuna procedura selettiva, riducendosi la contrattazione in un solo rapporto
diretto ed unilaterale con la Consip S.p.A.
Inoltre – alla data di affidamento (febbraio 2000) – la società
non aveva mai svolto attività di consulenza di tal genere, essendo
la stessa affidataria di servizi informatici pubblici. Lo Statuto all’epoca
vigente non contemplava, infatti, l’attività oggetto di affidamento.
Di conseguenza, per rendere compatibile l’attività della Consip
con l’imprevista commessa, si è proceduto alla modifica dell'oggetto
sociale per ben due volte: una prima, in data 10/1/2000 ed una seconda,
in data 27/3/2000 .
In entrambi i casi il tratto caratterizzante la modifica è stato
l'ampliamento delle attribuzioni della Consip, tale - invero - da portare
ad un sostanziale cambiamento delle funzioni ad essa intestate. Confrontando
il testo originario con le altre versioni e soprattutto con l'ultima -
infatti - emerge come la società in questione da fornitrice di servizi
informatici per il solo ex Ministero del tesoro (oggi Ministero dell’economia
e delle finanze) e in parte per la Corte dei conti, sia “divenuta” l'intermediario
per tutte le amministrazioni pubbliche, statali e non, per la gestione
degli acquisti di beni e delle forniture di servizi.
Si può segnalare, in proposito, che nel corpo del D.M. Tesoro
24/2/2000 (di conferimento alla Consip dei suoi attuali compiti) si indica
(al 2° "considerato", cioè dandolo come dato già esistente)
l'oggetto sociale esclusivo in una formulazione non corrispondente a quella
vigente per statuto a quella data, poiché la dizione ivi recata
risulta approvata con delibera assembleare solo al successivo 27/3/2000.
Con riguardo al modello organizzativo utilizzato, la Corte ritiene
opportuno evidenziare come - sin dalle prime fasi della istruttoria - sia
emerso un rapporto di grande dipendenza della Consip dal Ministero del
tesoro (ora economia e finanze): ciò, invero, ben oltre il naturale
collegamento che di norma caratterizza le relazioni tra ente controllante
e società controllata.
Il profilo societario, in sostanza, appare chiaramente formale, presentandosi
la società - sul piano organizzativo e funzionale - quasi come una
struttura dedicata del Ministero . A ben vedere siamo nell’ambito di modelli
riconducibili alla sostituzione amministrativa, tradizionalmente attuata
attraverso organismi di committenza.
Peraltro, il modello delle centrali d’acquisto quali organismi di committenza
sembra ormai avere superato l’esame di conformità all’ordinamento
comunitario: nella bozza di direttiva unificata in materia di appalti pubblici
n. 2000/0115 l’art. 11 recita, infatti: “1. Gli Stati membri possono
prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di
acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale
di committenza. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici che acquistano lavori,
forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza nei
casi di cui all'articolo 1, paragrafo 10, sono considerate in linea con
la presente direttiva a condizione che detta centrale l’abbia rispettata”.
E’ da segnalare tuttavia come detta norma preveda il ricorso alla centrale
d’acquisto quale facoltà e non obbligo delle amministrazioni aggiudicatici.
2.2. Riflessioni in ordine alla mancata collaborazione con l’I.S.A.E.
ai fini della classificazione merceologica.
Con l'art. 60 della legge n. 388 del 2000 venivano attribuite alla
Consip funzioni in tema di analisi e studio dei mercati dei prodotti acquistati
dalle pubbliche amministrazioni da svolgere in collaborazione con la commissione
tecnica per la spesa pubblica e con l'Istituto di studi e analisi economica
(ISAE).
La collaborazione, secondo l’intendimento del legislatore, doveva sfociare
in un'appropriata classificazione merceologica delle principali voci di
acquisto della pubblica amministrazione per la selezione delle aree di
interesse delle stipulande convenzioni.
Nel corso della istruttoria, il Ministero dell’economia ha fatto
presente che il disegno normativo non ha potuto trovare attuazione: in
sede di concertazione tra la società affidataria e l’Istituto di
ricerche, infatti, è emerso come la competenza dell’ISAE riguardi
propriamente la elaborazione di studi macroeconomici, attribuzione questa
non compatibile con le finalità analitiche indicate dal Legislatore.
La vicenda merita un commento da parte della Corte, dinanzi al ripetersi
di casi di coinvolgimento di Istituti operanti nel campo delle scienze
macroeconomiche in attività di analisi e di controllo, poi inevitabilmente
smentiti in termini di fattibilità : in effetti, lo scenario degli
Enti Pubblici appare affollato da Istituzioni di tal genere, mentre appare
carente di strutture specializzate nelle operazioni di puntuale analisi
gestionale e finanziaria.
2.3 La definizione di una policy pubblica per gli acquisti e il suo
impatto sulle prerogative della dirigenza e sul mercato.
Negli obiettivi fissati dal Ministero dell’economia sulla base delle
innovative norme in tema di acquisti centralizzati è richiamata
con forza l’esigenza di definire “una policy pubblica per gli acquisti
e il suo impatto sul mercato, che faciliti l'utilizzo di prodotti ambientalmente
sostenibili, la standardizzazione dei beni e servizi acquistati e l'orientamento
a servizi innovativi sul mercato”.
Di per sé lo scopo appare condivisibile ma merita alcune precisazioni,
alla luce di fenomeni emersi durante la istruttoria.
Alcune Amministrazioni, infatti, formalmente e più spesso in
via informale, hanno sottolineato la scarsa qualità di prodotti
di cancelleria e facile consumo, di prodotti informatici e di prodotti
di alto valore tecnologico . Sia pure con prospettazioni diverse, la causa
di detti fenomeni viene individuata nella rigidità delle convenzioni
che non vincolerebbe soltanto al prezzo ma indirizzerebbe verso prodotti
talvolta di scarsa qualità, talvolta incompatibili con le attrezzature
tecniche preesistenti, talvolta non in linea con l’evoluzione tecnologica,
talaltra – infine – suscettibili di condizionare indirettamente scelte
in relazione alle alternative disponibili sul mercato .
A ben riflettere, una politica pubblica per gli acquisti non deve concretarsi
in uno strumento dirigistico che potrebbe – considerate le dimensioni assunte
dal progetto in esame – divenire causa di squilibri o di ingessamento del
mercato.
In particolare, l’azione pubblica non deve influenzare caratteristiche
e tipologie dei beni offerti dal mercato. A questo compito rispondono le
specifiche tecniche dei prodotti, che sono già oggetto di disciplina
comunitaria, attraverso la validazione dei singoli articoli.
Così, pure la standardizzazione può in alcuni casi collidere
con lo sviluppo e il miglioramento tecnologico, che nell’attuale periodo
storico risulta estremamente veloce.
Posto che le convenzioni quadro e gli stessi cataloghi elettronici
non possono – per loro natura – essere costantemente aggiornati con l’innovazione
tecnologica e le specifiche esigenze di settore, occorre lasciare dei margini
alla contrattazione integrativa, evitando che la domanda pubblica si indirizzi
verso prodotti simili od assimilabili, ma non ottimali, dal punto di vista
dello scopo per cui vengono acquistati. E’ forte in questi casi il rischio
che una convenzione non appropriata diventi il veicolo per smaltire prodotti
tecnologicamente superati .
Peraltro, anche con riferimento alle forniture di dettaglio - come
ad esempio la cancelleria - la estrema standardizzazione può
incidere negativamente sulla qualità dei beni acquistati . In sede
istruttoria, infatti, è emerso che – nel caso di alcuni enti - si
sono conseguiti considerevoli risparmi non tanto in ragione dell’abbattimento
dei prezzi unitari (che pure talora si è verificato in modo rilevante),
bensì a causa della drastica diminuzione degli ordini, indotta dallo
scadente livello dei prodotti offerti, dalla loro indisponibilità
ovvero dai consistenti ritardi nella consegna, con conseguente rapida obsolescenza
e perdita di valore degli stessi .
Pur comprendendo le ragioni indefettibili di una politica di contenimento
della spesa pubblica per le forniture, sembra evidente che questa debba
realizzarsi in un’ottica di equivalenza qualitativa.
La Corte è consapevole che il progetto acquisti centralizzati
ha come principale obiettivo il superamento delle immotivate disuguaglianze
nel valore e nella qualità delle forniture pubbliche e che un simile
percorso teleologico deve, talvolta, passare per pratiche cogenti, volte
ad evitare fenomeni elusivi, capaci di compromettere irrimediabilmente
i risultati attesi.
Tuttavia, questa fase per così dire “di coazione” non può
portare al sostanziale annullamento di un altro dei principi cardine della
riforma della pubblica amministrazione: quello della responsabilità
dei risultati da parte del dirigente e – più in generale – del funzionario
pubblico. Il suo rispetto comporta che in subiecta materia devono essere
lasciati margini di flessibilità per consentire il reperimento degli
strumenti più appropriati per il raggiungimento di risultati qualitativamente
ottimali.
L’ammissibilità di soluzioni diverse, da un lato, appare naturale
corredo al principio di responsabilità e, dall’altro, preclude la
possibilità di addebitare alla rigidità normativa l’eventuale
mancato raggiungimento del risultato da parte della dirigenza. Naturalmente,
il riconoscimento di tale “spatium decidendi” comporta - quali necessarie
conseguenze - l’obbligo di motivazione tecnica e circostanziata, nonché
la predisposizione di appropriati controlli, idonei a contrastare fenomeni
di abuso e di sostanziale irresponsabilità.
E’ altresì necessario che la motivazione tecnica prenda a riferimento
i settori già esplorati dalla esperienza Consip: qualificare equipollente
o meno un prodotto o una tecnologia presuppone il raffronto con elementi
concreti, i quali – fino alla attuazione dell’art.26 - non esistevano o
erano difficilmente reperibili, ma oggi fortunatamente sono individuabili
nelle convenzioni stesse. Peraltro, la cultura dei costi parametrici si
sta estendendo anche oltre la esperienza Consip e risulta pertanto strumento
indefettibile della managerialità pubblica la conoscenza e la consultazione
degli studi e della letteratura esistente nella estesissima materia delle
forniture e dei servizi.
D’altronde la stessa CE appare preoccupata dell’ impatto degli accordi
quadro sulla politica degli acquisti, raccomandando la più ampia
flessibilità nella loro articolazione e prevedendo addirittura la
possibilità di una rinegoziazione di clausole integrative o non
esattamente definite in sede di convenzione generale .
2.4. La carenza di programmazione e di capacità progettuale nella
politica degli acquisti delle amministrazioni pubbliche.
Come già specificato alcuni dei profili problematici emersi
nel corso della istruttoria non possono essere direttamente ricondotti
all’attività sinergica Ministero dell’economia-Consip, ma al modo
di operare delle amministrazioni pubbliche e in particolare alla scarsa
propensione progettuale e programmatoria di queste ultime.
Benché nella legislazione generale e in quella di settore (cfr.
in proposito il D.P.R. n. 573/94) l’obbligo di programmare con precisione
ed incisività l’attività amministrativa, ivi compresa quella
negoziale, sia stato più volte codificato, la prassi costantemente
seguita in materia è costellata di interventi frammentari, sovente
assunti per esigenze indilazionabili, piuttosto che ispirata a meditate
e selettive politiche di individuazione degli obiettivi e dei correlati
fabbisogni.
Ne consegue che, seguendo la mera scadenza dei vecchi contratti o sulla
base di esigenze di volta in volta sopravvenienti, l’amministrazione tende
ad adottare iniziative non personalizzate agli effettivi bisogni e talvolta
parzialmente efficaci rispetto agli obiettivi da raggiungere.
Nella materia degli acquisti un simile approccio emergenziale comporta
che le amministrazioni risultano costantemente prive di parametri idonei
a segnalare le priorità, le interrelazioni tecniche tra le strategie
d’acquisto e il patrimonio in dotazione, gli elementi qualitativi irrinunciabili
dei prodotti da acquisire.
Nessuna delle Amministrazioni citate nel corso della relazione per
profili critici della gestione risulta aver definito in sede programmatoria
questi indefettibili profili delle strategie di acquisto.
Il fenomeno è eziologicamente collegato all’accertamento delle
patologie più ricorrenti quali:
a) la interferenza tecnica dei nuovi prodotti con gli impianti preesistenti
a cominciare dal settore telematico ove le caratteristiche dell’hardware,
astrattamente compatibili, si scontrano con problemi di software e di rete
riconducibili alle caratteristiche del materiale precedentemente impiegato;
b) la scarsa utilità di un prodotto in un concreto contesto
tecnico;
c) la qualità non ottimale che obbliga a ridimensionare le aspettative
dell’acquirente.
In tutti i casi citati una previa attività di studio potrebbe
sconsigliare l’adesione a convenzioni, troppo lontane da quel concetto
di equipollenza che è il vero spartiacque tra vincolatività
della contrattazione decentrata e facoltatività di strategie alternative.
Al contrario la comparsa di dette problematiche, successivamente alla stipula
dei contratti adesivi, pone problemi difficilmente rimediabili perché
il negozio ha forza di legge fra le parti e quella pubblica, che superficialmente
ha aderito a schemi non convenienti, sopporta il pregiudizio economico
e tecnico di tale comportamento.
2.5. L’atteggiamento passivo delle Amministrazioni pubbliche nella contrattazione
centralizzata.
I problemi trattati in questo paragrafo sono strettamente collegati
a quelli del precedente: la scarsa cura nella programmazione è “doppiata”
da un atteggiamento analogo nella stipula adesiva dei contratti quadro
e nella loro gestione.
E’ principio generale di sana amministrazione che, anche in presenza
di schemi negoziali standardizzati, non possa essere conculcata la
discrezionalità del soggetto che vi aderisce.
Quando quest’ultimo è un’amministrazione pubblica, tale libertà
si concreta in un doveroso atteggiamento di ponderazione dell’interesse
pubblico sotteso alla conclusione del contratto. Questa ponderazione deve
rendere “flessibile” il modello della fattispecie quadro, se del caso adattandolo
agli scopi concretamente perseguiti: ciò da un lato comporta la
possibilità di rinegoziare clausole irriducibili alle finalità
che si intendono perseguire, dall’altro di escludere – nei casi in cui
la incompatibilità investa la natura stessa del negozio – che si
verta nella ipotesi dell’obbligo a contrarre.
Al contrario, la maggior parte delle amministrazioni che lamentano
la inadeguatezza delle convenzioni alle proprie esigenze specifiche, risultano
non aver esperito – nella fase antecedente alla stipulazione - alcun tentativo
per adeguare lo schema contrattuale a tali necessità.
Profili ulteriormente deficitari presenta poi la gestione dei contratti
conclusi. Di questo aspetto si riferisce più ampiamente nel successivo
paragrafo dedicato ai controlli.
In questa sede è sufficiente ricordare come alcune delle lamentele
registrate nel corso dell’istruttoria non siano state formalizzate nei
confronti delle imprese interessate e nemmeno siano sfociate nel contenzioso
amministrativo e giurisdizionale.
2.6. La riconversione del personale.
Non può sottacersi una valutazione negativa sul grado di raggiungimento
di uno dei principali obiettivi della istituzione degli acquisti centralizzati:
la riconversione del personale precedentemente adibito alla contrattazione
diretta.
Per evidenti motivi di opportunità le unità liberate
dai compiti di negoziazione avrebbero dovuto essere impiegate nella fase
di gestione del contratto ed, in particolare, nella vigilanza degli adempimenti
di pertinenza dei fornitori e dei prestatori.
E’ necessario sottolineare, al riguardo, che lo strumento della centralizzazione
degli acquisti può sostituire il procedimento di formazione del
contratto, ma non è assolutamente idoneo a supportare la fase dell’esecuzione
e la funzione di vigilanza.
Queste, infatti, sono strettamente legate all’ambito territoriale e
ambientale in cui il contratto viene eseguito e non possono non coinvolgere
direttamente l’Amministrazione attraverso il funzionario che la rappresenta
.
Si deve, tra l’altro, ricordare che la maggior parte dei contratti
centralizzati sono caratterizzati da prestazioni continuate e/o periodiche
e che anche quelli di natura istantanea abbisognano di qualche tempo per
verifiche e collaudi.
Detti compiti non possono che essere attribuiti ad una struttura dedicata
e specializzata, in grado di affrontare non solo la tradizionale dialettica
dei contraenti su un programma negoziale concordato, ma anche quello fissato
da soggetti terzi, quali indubbiamente risultano – rispetto alle amministrazioni
pubbliche aderenti – la Consip e le ditte aggiudicatarie delle convenzioni.
Quest’ultimo aspetto non è di poco momento: chiunque si occupi
di gestioni contrattuali conosce quanto sia più complesso interpretare
e dirimere questioni inerenti ad un programma contrattuale predisposto
da terzi piuttosto che elaborato direttamente.
In generale si può affermare che, nelle amministrazioni statali,
la fase di riconversione del personale precedentemente impiegato nel procedimento
di formazione negoziale sul diverso fronte della gestione del contratto
e del controllo è stata largamente deficitaria.
A parte l’assenza di una formazione mirata ai nuovi compiti, la soluzione
più ricorrente è quella di individuare appositi responsabili
dei servizi senza, però, organizzare una rete funzionale di supporto,
idonea a recepire e gestire ordinatamente reclami, difetti, disservizi.
Dei profili organizzativi comuni all’attività di vigilanza e
controllo si parlerà in successivo paragrafo: in questa sede occorre
comunque ribadire la insufficiente riconversione del personale liberato
dalla contrattazione centralizzata sul versante della vigilanza e del controllo,
la cui intensità deve tendenzialmente aumentare in proporzione della
lontananza e della estraneità della contrattazione centralizzata
dall’ambito burocratico in cui viene utilizzata.
2.7. Vigilanza e controlli nella esecuzione del contratto.
Si è già riferito dell’atteggiamento marcatamente passivo,
in sede negoziale, della maggior parte dei centri di spesa delle amministrazioni
statali e della conseguente scarsa flessibilità delle convenzioni
rispetto ad esigenze “personalizzate” degli stessi.
Sotto l’aspetto più specifico della capacità di vigilanza
e del controllo, la istruttoria ha messo in evidenza scollamenti organizzativi
tra uffici tecnico-manutentivi, uffici legali o addetti alla gestione del
contratto, uffici di ragioneria e uffici preposti al controllo di gestione.
Va premesso che ciascuno di questi servizi è direttamente coinvolto,
sia pur sotto diverso profilo, nei compiti qui esaminati e che la limitatezza
delle risorse umane e strumentali a disposizione delle amministrazioni
pubbliche, nonché il rispetto di elementari principi di economicità,
non consentono una dispersione delle informazioni in rivoli diversi e paralleli.
Ne consegue che un settore strategico, quale quello dello approvvigionamento
dei beni e dei servizi, dovrebbe essere caratterizzato da un sistema informativo
in grado di consentire a ciascuna struttura di fruire, in modo organizzato,
del maggior numero di notizie per esprimere osservazioni e valutazioni.
Nel caso di specie – invece – le sinergie accertate sono molto rare
e, conseguentemente, ciascun servizio sconta degli handicap che si riverberano
nella capacità di interloquire con il fornitore, con la Consip stessa
e, soprattutto, di presentare rimostranze, precise e collegate, sulla cattiva
esecuzione dei contratti, piuttosto che reclamare interventi episodici
e marginali, che pure sono fisiologici nella materia oggetto di indagine.
In sostanza, la Corte ritiene che valutazioni complessive sulla esecuzione
di un contratto non possano essere documentate sulla base di episodiche
rimostranze ma costruendo un quadro generale delle positività e
negatività riscontrate nel corso della esecuzione.
Ad una analisi più approfondita, infatti, si è potuto
verificare come gli uffici tecnico-manutentivi - benché dotati,
in alcuni casi, di appositi strumenti di archiviazione informatica - abbiano
scarsamente dialogato con gli uffici legali o deputati alla gestione del
contratto, per illustrare adeguatamente il reale livello e gli eventuali
difetti delle prestazioni rese dal convenzionato.
Così pure agli uffici di ragioneria preposti al pagamento, in
molti casi, non sono stati rappresentati in modo circostanziato i difetti
delle prestazioni e le conseguenti iniziative, anche economiche, assunte
. Ciò è particolarmente negativo nei contratti ad esecuzione
continuata o periodica, ove si procede al pagamento della rata corrispettiva
senza una effettiva validazione delle prestazioni rese.
Ma il gap più forte si è registrato – come si illustra
più in dettaglio nell’apposito paragrafo – nella attività
dei servizi di controllo interno, i quali sono per lo più rimasti
estranei alla circolazione delle informazioni, riuscendo a reperire solo
notizie di dettaglio, inidonee a ricostruire il quadro complessivo della
esecuzione dei contratti e dei pertinenti effetti sulla spesa.
Le esposte disfunzioni riguardano essenzialmente le Amministrazioni
aderenti alla convenzioni, ma emergono anche elementi di perplessità
nei riguardi della gestione complessiva delle convenzioni.
Alla data odierna – infatti – sono ormai state stipulate complessivamente
n. 39 convenzioni e per molte di esse le Amministrazioni hanno segnalato
diversi e reiterati tipi di inadempimento contrattuali.
E’ chiaro che queste ultime non potranno che rivendicare il corretto
adempimento ed, eventualmente, attivare il contenzioso per ciò che
riguarda direttamente il loro contratto adesivo.
E’ indubitabile, tuttavia, che l’eventuale ripetersi di vizi nella
esecuzione dei contratti adesivi alle convenzioni non possa essere concepita
solo come una serie scoordinata di separati inadempimenti, bensì
porsi come un inadempimento complessivo alla convenzione-quadro.
E’ preoccupante e meritevole di approfondimento che, fino ad oggi,
nessuna azione di questo tipo sia stata intrapresa dalla Centrale d’Acquisto.
Il forte impatto sul mercato, le cui implicazioni problematiche sono
analizzate in altro paragrafo, sarebbe certamente distorsivo se una impresa
convenzionata, anziché rispondere dei propri errori e inadempimenti
in una successiva contrattazione-quadro, lucrasse semplicemente la disponibilità
dei requisiti tecnici ed economici, maturati nella esecuzione della precedente
convenzione .
2.8. Incertezza sui risparmi conseguiti e validazione delle quantificazioni.
La importanza strategica del progetto in esame e la sua innovatività
hanno indotto non solo profonde modificazioni organizzative ma anche larghe
attese di informazione, a livello di Governo e di pubblica opinione, in
ordine al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Effettivamente nel triennio decorso sono state pubblicate sulla stampa,
comune e specializzata, notizie di cospicui risparmi, sia in termini percentuali
che di valore: in questa sede sarebbe assai oneroso riproporre nel dettaglio
le tante informazioni, ma in ogni caso – per rendere idea della dimensione
economica del fenomeno – sono riportati i dati ufficiali presentati dal
Ministero dell’economia (paragrafo 1.2).
La istruttoria ha messo in evidenza come i sistemi di calcolo dei risparmi
siano basati – salvo eccezioni espressamente richiamate nel corso della
rilevazione - esclusivamente su metodologie empiriche poiché, a
tutt’oggi, non è stato ancora strutturato un sistema di rilevazione
diffuso e attendibile.
E’ da sottolineare come buona parte delle stime di spesa e di risparmio
sia pervenuta dopo il deferimento della presente relazione alla Sezione
del controllo e come – addirittura - le scarne tabelle relative all’esercizio
2002 siano state elaborate esclusivamente sulla base di comunicazioni avvenute
in tale lasso temporale.
Fin dall’origine la legge prevedeva (art. 26 legge 488/99) che la valutazione
scaturisse oggettivamente dalle risultanze storiche dei bilanci. E d’altronde,
la messa a regime della Riforma contabile del 1997 (legge n. 94) aveva
ingenerato grandi aspettative sulle potenzialità illustrative dei
nuovi bilanci che sono state, almeno nel caso di specie, gravemente disattese.
Malgrado il fatto che negli ultimi bilanci dello Stato la esposizione
contabile sia stata integrata sotto il profilo della contabilità
economica, sono di fatto mancati i presupposti per la corretta illustrazione
– sotto questo aspetto – della entità e degli effetti della gestione
degli acquisti centralizzati.
Fin dall’inizio della istruttoria la Corte ha sottolineato la indefettibile
necessità di:
a) Estrapolare dai bilanci precedenti la spesa storica dei prodotti
successivamente sottoposti alla procedura contrattuale centralizzata;
b) Censire non solo i centri di costo ma anche i centri decisionali
di pertinenza di ciascuna amministrazione:
c) Censire i funzionari delegati e le contabilità speciali,
caratterizzati dalla gestione contrattuale di beni e servizi;
d) Individuare – sulla base degli esposti profili – le unità
elementari di rilevazione, che dovevano essere alla base della quantificazione
globale della spesa nel settore e del raffronto per la determinazione della
percentuale di risparmio;
e) Individuare una procedura di validazione dei dati, intesa sia come
attestazione di veridicità e appropriatezza della fonte notiziale,
sia come estrinsecazione delle metodologie utilizzate per il calcolo dei
risparmi.
Sotto il profilo sub a-c) è da sottolineare come nessuna delle
Amministrazioni sottoposte a controllo sia risultata adempiente. Ciò
ha influito negativamente sugli altri aspetti operativi, anche nei pur
commendevoli casi in cui si è cercato di dare un qualche livello
di certezza e di esaustività ai dati esposti negli allegati B1,
B2, B3 e B4, riguardanti l’ammontare della spesa dichiarata dalle Amministrazioni
per gli esercizi 2000-2002, nonché la percentuale di risparmio stimata.
Mancando infatti il censimento dei centri decisionali , capaci di incidere
sulla spesa in subiecta materia, risulta impossibile determinare gli addendi
necessari per quantificare la globalità della spesa ed anche la
percentuale di questa rispetto al totale.
L’assenza di questi ultimi dati priva del necessario termine di riferimento
anche il calcolo dei risparmi.
Le esposte carenze impediscono a loro volta di validare la completezza
della fonte notiziale e la attendibilità dei calcoli di risparmio.
Per questo motivo la maggior parte delle amministrazioni, che hanno
presentato i conteggi esposti nei richiamati allegati B1-B4, hanno ripreso
notizie e metodologie statistiche utilizzate dalla Consip, senza aggiungere
il riscontro di certezza che il Legislatore pretendeva .
In nota si riportano le risposte di maggior dettaglio fino ad
oggi pervenute. Dalla loro lettura si evince il massimo impegno posto nel
tentativo di supplire alle richiamate deficienze del sistema informativo,
ma anche la prova dell’assenza di strumenti certi per analizzare i volumi
di spesa storici e quelli post-riforma, dal cui confronto dovrebbe scaturire
la certezza dei dati resi pubblici.
A ciò si aggiunge che le stime sono in modo diretto o indiretto
riconducibili – per la quasi totalità - a Consip, essendo rimasto
sostanzialmente inevaso il ruolo assegnato dalla legge alle amministrazioni
pubbliche. In buona sostanza, i pubblicizzati dati del risparmio risultano
– salvo alcune fattispecie gestite dal Ministero dell’economia di cui si
riferisce al par. 3.1 – il frutto di rilevazioni ed estrapolazioni statistiche
di informazioni tra loro eterogenee, ivi comprese quelle ricavate da criteri
parametrici strutturali e territoriali; se non, addirittura, mere proiezioni
del ribasso percentuale dei costi unitari delle convenzioni, raffrontato
con i costi stimati convenzionalmente o con costi unitari di precedenti
contratti.
Questa valutazione di carattere generale sull’operato delle amministrazioni
sottoposte a controllo non impedisce di graduare comunque il giudizio critico
nei confronti di quegli apparati, che – pur in modo incompleto e frammentario
– hanno presentato i dati esposti nei più volte richiamati allegati
sub B1-B4.
Nei loro riguardi – anche alla luce di alcune dichiarazioni dei legali
rappresentanti nella adunanza – è ragionevole attendersi un rapido
miglioramento delle procedure di rilevazione e degli standard qualitativi
delle informazioni. Suscitano al contrario pessimismo quelle amministrazioni,
per le quali i citati prospetti allegati non presentano notizie di alcun
tipo.
In conclusione non può essere negato che la innovatività
delle disposizioni legislative ed il loro peculiare contenuto presentino
aspetti di complessità e difficoltà operativa, soprattutto
in un contesto informativo dell’amministrazione pubblica assai carente.
Per questo motivo – tuttavia – si sarebbe dovuta adottare maggiore
cautela nella diffusione pubblica delle notizie riguardanti i risparmi
conseguiti, evitando toni enfatici, sproporzionati rispetto alle risultanze
obiettive. Caratterizzate queste ultime da innegabili profili di incertezza:
da un lato la Consip - per ragioni di carenza obiettiva di strumenti -
è stata costretta a ponderare una serie di dati, non completi
ne’ omogenei, ai fini delle proprie stime; dall’altro tutto il peso delle
verifiche di risultato è andato a gravare sulla società stessa,
dando luogo ad un evidente conflitto di interessi, perché - nel
valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi - essa ha finito per
valutare gli effetti del proprio operato.
2.9. Aste on line e market place - DPR. 4 aprile 2002.
Il presente paragrafo, inerente alla contrattazione elettronica, viene
inserito nel capitolo relativo alla attuazione del programma di contrattazione
centralizzata perché - pur contenendo riflessioni di carattere generale
sul nuovo quadro normativo - prende spunto da fenomeni gestionali, intercettati
nel corso della attività istruttoria e da colloqui informali tenuti
con i dirigenti delle amministrazioni interessate, i quali hanno spesso
rappresentato momenti di incertezza e perplessità sugli snodi operativi,
conseguenti alla adozione dei nuovi strumenti gestionali. Per questo motivo
– dopo la illustrazione sintetica dell’attuale stato di esecuzione delle
iniziative previste dal più recente quadro normativo – si è
ritenuto di sottolineare i profili problematici e di rischio che i nuovi
strumenti comportano nonché gli adattamenti minimi che potrebbero
condurre al loro superamento.
E’ da precisare che la materia della contrattazione telematica non
è terreno circoscritto alla esperienza Consip ma riguarda tutte
le amministrazioni pubbliche, singole e associate. Pertanto, nel corso
del presente paragrafo, si è cercato di separare gli aspetti riguardanti
l’intero settore da quelli inerenti alla attività della Centrale
d’Acquisti.
Sul programma strategico affidato alla Consip, dunque, ha interagito
anche il nuovo regolamento 4 aprile 2002 recante criteri e modalità
per l’espletamento, da parte di amministrazioni pubbliche, di procedure
telematiche di acquisto e approvvigionamento di beni e servizi, il quale
non disciplina soltanto l’attività della Centrale d’Acquisti ma
anche quella delle amministrazioni, che intendono gestire aste on line
o sistemi dinamici di acquisto telematico.
Le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni e
le comunità montane sono semplicemente facoltizzati alla applicazione
di detto regolamento, ben potendo esercitare in materia la propria potestà
regolamentare. Questa prerogativa rende ancora più complesso il
quadro operativo generale e altresì opportune le considerazioni
successivamente sviluppate, perché, in un quadro di regolazione
molto frazionato, principi e osservazioni di carattere generale assumono
rilevanza pregnante per assicurare la sana amministrazione delle risorse
pubbliche.
Finora l’istituto dell’asta telematica è stato utilizzato dalla
Consip, anche per conto di raggruppamenti di stazioni appaltanti, e da
qualche altra amministrazione pubblica . Esso è destinato ad espandersi
nel breve e medio periodo, per cui mette conto formulare alcune osservazioni
sulla base delle esperienze già realizzate, raffrontate con i modelli
normativi richiamati.
Occorre premettere che i principi in tema di libera circolazione delle
merci, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi,
i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e tutti
gli altri profili di tutela della concorrenza valgono anche per le procedure
di aggiudicazione telematica. Quindi anche le norme nazionali in subiecta
materia devono essere interpretate conformemente alle norme e ai principi
citati e alle altre disposizioni rilevanti del Trattato CE.
E’ indubbio che le nuove tecniche di acquisto elettronico siano in
costante sviluppo: esse consentono un aumento della concorrenza e dell'efficacia
della attività negoziale della Pubblica Amministrazione, soprattutto
in virtù del risparmio di tempo e di danaro derivante dal loro utilizzo.
Tuttavia la loro adozione non comporta, di per sé, un incremento
della trasparenza e della economicità della contrattazione, se non
è accompagnata da un innovativo ed equilibrato sistema di garanzie,
sia di carattere tecnico che giuridico-economico: da un lato occorre essere
certi dell’uso corretto delle tecnologie e, dall’altro - tenuto conto della
problematicità dell’avanzamento tecnologico e dei deficit di conoscenza,
anche nel mondo imprenditoriale - occorre assicurare strumenti divulgativi,
capaci di garantire equo trattamento alle imprese che desiderano entrare
nel settore.
Siffatta esigenza riguarda sia le procedure di gara vere e proprie
che quelle inerenti al mercato elettronico.
In primis va sottolineato come alla trasmissione di informazioni per
via elettronica debba essere applicata la direttiva 1999/93/CE del
13 dicembre 1999, in tema di firme elettroniche e la direttiva 2000/31/CE
dell'8 giugno 2000, relativa ai servizi della società dell'informazione
e di commercio elettronico, così come in principi contenuti nei
regolamenti emanati ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge 675/96.
E’ innegabile, tuttavia, che in materia di pubblici appalti le regole
di sicurezza previste in questi corpi normativi non siano sufficienti,
soprattutto per quel che riguarda la ricezione elettronica dei documenti
atti alla qualificazione, delle domande di partecipazione, delle offerte
e – più in generale – l’automazione del processo di gara o la gestione
del catalogo di beni e di imprese, costituenti il cosiddetto mercato elettronico,
di cui si dirà successivamente.
2.9.1 Profili problematici relativi alla cosiddetta asta elettronica.
Ai sensi dell’art. 1, comma 7, della “posizione comune” del Consiglio
UE, l’asta on line è definita “...un processo per fasi successive
basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi,
modificati al ribasso, e/o di nuovi valori riguardanti taluni elementi
delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle
offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata
sulla base di un trattamento automatico”.
Si tratta a ben vedere di un modello di gara in cui sono trasposti,
nel mutato contesto tecnologico, i principi delle normali procedure di
gara aperte e ristrette.
Momenti pregnanti di questa procedura sono le modalità di presentazione
virtuale della documentazione informatica, la classificazione degli aspiranti
e degli offerenti, la presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso
(ripristinando il vecchio schema della gara per pubblico banditore o candela
vergine in una nuova veste tecnologica), la gestione del meccanismo di
aggiudicazione.
In linea di massima non dovrebbe essere consentito di gestire con mezzi
telematici gare caratterizzate da valutazioni di tipo extraeconomico come
quelle identificate con il termine “offerta economicamente vantaggiosa”,
ove il concorso riguarda anche elementi diversi dal prezzo. Tuttavia
procedure di questo genere possono essere gestite in via telematica quando
gli elementi extraeconomici sono suscettibili (per esempio attraverso la
loro espressione in cifre e percentuali) di una valutazione automatica
a mezzo elettronico, senza alcun intervento – anche di tipo meramente interpretativo
- da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.
Si è invece dell’avviso che questo sistema non possa essere
esteso ai casi in cui l’amministrazione esercita valutazioni discrezionali,
anche di mero ordine tecnico.
2.9.2 Market place e mercato elettronico.
Oltre alle procedure di gara convenzionali e telematiche per la stipula
di convenzioni e ai primi esperimenti di asta telematica, la Consip ha
avviato un programma per la realizzazione del cosiddetto “market place”,
il quale, attraverso opportune opzioni tecnologiche, dovrebbe realizzare
piattaforme di e-procurement, di e-commerce/e-business, strumenti per campagne
di marketing ed erogazione di servizi on line.
Il contenuto principale della iniziativa sembra coincidere con i caratteri
del cosiddetto “mercato elettronico” preso di recente in considerazione
dallo stesso legislatore comunitario.
Il mercato elettronico o sistema dinamico è definito all’art.
1, comma 6 della citata “posizione comune” come “ .. processo di acquisizione
interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche
generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze dell'amministrazione
aggiudicatrice, limitato nel tempo ed aperto per tutta la sua durata a
qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e
che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri”.
Il programma di recente avviato da Consip presenta i seguenti caratteri
principali:
· gestione completa del Portale del mercato elettronico, sia
dal punto di vista sistemico che nei confronti dei fornitori e delle amministrazioni
pubbliche; definizione della struttura e dei contenuti del sistema;
· gestione della sicurezza e dell’inviolabilità del sistema
e dei dati in esso contenuti (creazione, attivazione, gestione profili
degli utenti che si avvalgono del sistema; riconoscimento e certificazione
utenti; validazione richieste di accesso alla piattaforma Market Place);
· gestione e archiviazione documentale, attraverso la conservazione
in formato elettronico disponibile on-line per gli utenti;
· controllo degli accessi al sistema;
· capacità di gestire in proprio e per conto delle amministrazioni
pubbliche
e-procurement e altre transazioni on line.
Il sistema istituito prevede l’accreditamento dei fornitori, proporzionalmente
allo sviluppo del mercato stesso, attraverso parametri predefiniti (con
garanzia di visibilità ai soli utenti registrati e di sicurezza
degli accessi), entro i quali dovrebbero orientarsi le amministrazioni
utilizzatrici del Portale.
Nella buona sostanza il mercato organizzato dalla Consip provvede alla
prequalificazione dei fornitori, consentendo di allargare progressivamente
il market place ad un maggior numero di partner e, conseguentemente incrementando
le opzioni per le imprese partecipanti e per le amministrazioni. In tal
modo risulta assicurata la standardizzazione delle modalità di invio
di ordini di acquisto e il diretto collegamento elettronico tra acquirenti
e fornitori.
Peraltro, in questo ambiente - almeno in teoria – si dovrebbero poter
realizzare anche procedure di tipo diverso: ordinazioni automatiche mediante
la presentazione, in ordine di convenienza economica, degli articoli richiesti
dai committenti, oppure negoziazioni articolate sulla base di richieste
progressivamente analitiche delle amministrazioni e di “repliche on line”
dei fornitori qualificati.
Tra gli effetti rilevanti di una simile ipotesi di mercato elettronico
vi è indubbiamente la possibilità di gestire database completi
relativi alle transazioni effettuate, i quali permettono di migliorare
l’informazione e favorire miglioramenti e autocorrezioni nella gestione
della attività contrattuale.
Come già evidenziato, l’esperienza del mercato elettronico non
è circoscritta, dal regolamento 2002 e dalla vigente legislazione,
agli acquisti centralizzati ma può essere adottata da qualsiasi
amministrazione pubblica o raggruppamento di amministrazioni pubbliche,
che voglia raggiungere, su scala minore, gli obiettivi perseguiti dal Ministero
dell’economia attraverso Consip. Esiste pertanto la teorica possibilità
di uno sviluppo asimmetrico delle centrali d’acquisto, differenziate per
settori, per ambiti territoriali, per tipologie di amministrazioni, a loro
volta in grado di sviluppare il proprio mercato, singolarmente o in modo
associato. Questo aspetto assume una importanza fondamentale nell’ambito
della organizzazione amministrativa e del mercato: la prima, fortemente
condizionata dalle opzioni contrattuali prescelte; il secondo, sicuramente
influenzato dal numero, dalle dimensioni e dalle caratteristiche, che le
future unità di mercato elettronico andranno ad assumere.
2.9.3 Considerazioni di carattere generale sulla introduzione della
contrattazione elettronica.
Per gli esposti motivi, lo scenario nazionale risultante dalla combinazione
delle esperienze degli acquisti centralizzati, dall’art. 24 della legge
289 e dal regolamento dell’aprile 2002 oscilla tra due tendenze, entrambe
da evitare se radicalizzate al massimo: la concentrazione delle grandi
commesse, definite sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, verso
una o poche centrali d’acquisto con i rischi oligopolici, di cui si riferisce
in altri punti della relazione; la parcellizzazione delle piccole in una
molteplice articolazione di minuscoli mercati telematici, ove è
facile far valere logiche protezionistiche e di chiusura alla competizione.
Non può negarsi che detto pericolo sia connaturato alla contrattazione
pubblica, indipendentemente dalla configurazione telematica dei processi
di acquisto, ma non v’è dubbio che il mondo virtuale del computer
possa “celare” meglio – sotto la scorza dell’ipertecnicismo – pratiche
protezionistiche o discriminatorie, con conseguenti ricadute anche sui
risultati dell’attività amministrativa in termini economici e qualitativi.
Se in altri punti della relazione si sottolineano i pericoli di delegare
in bianco alla Centrale d’Acquisti articolazione, tipi negoziali e schemi
contrattuali delle convenzioni, non possono sottacersi – ad esempio - i
rischi insiti nell’art. 11, commi 1 e 3 del regolamento, per effetto dei
quali qualsiasi pubblica amministrazione o raggruppamento di pubbliche
amministrazioni può organizzare un proprio mercato elettronico,
abilitando direttamente i fornitori di beni e servizi.
Sul punto la Corte ritiene di formulare alcune osservazioni in chiave
interpretativa ed alcune riflessioni de iure condendo:
· L’iscrizione negli elenchi merceologici, che costituiscono
il mercato elettronico, deve essere necessariamente aperta, nel senso che
non si può prevedere il suo consolidamento a seguito di uno o più
bandi. Vi devono essere modalità snelle ed immediate per l’accesso
in modo da non provocare fenomeni di chiusura che hanno già condotto
la Corte di Giustizia e le direttive comunitarie a pronunciarsi contro
gli albi chiusi ( cfr. nella legislazione nazionale attuativa l’art. 17,
comma 2, del d.lgs n. 157/95 , nonché l’art. 15 del d.lgs n. 402/98
). Il sistema originario degli albi intendeva disciplinare l’istituto della
trattativa privata, mitigandone le possibili distorsioni in danno della
libera prestazione dei servizi, grazie - tra l’altro - alla previsione
della rotazione tra le imprese interpellate. La norma regolamentare, in
base ad elementari principi ermeneutici in tema di contrattualistica pubblica,
non può essere interpretata quale autorizzazione a gestire una piattaforma
informatica, tendenzialmente permanente, perché questa sarebbe una
intollerabile discriminazione a favore dei soggetti abilitati. Va quindi
garantito il più ampio accesso ai soggetti aspiranti, riducendo
ai minimi termini i tempi di accesso al mercato telematico;
· Deve essere garantito l’accesso a tutti gli interessati alle
modalità di qualificazione telematica – siano esse caratterizzate
da esito negativo o positivo – evitando che pretesi motivi di riservatezza
trasformino questa fase cruciale (ai fini della trasparenza e correttezza
contrattuale) in un fenomeno meramente formale, inaccessibile all’informazione
sui profili sostanziali delle decisioni in formato elettronico. Le procedure
di gestione telematica dovrebbero essere validate al massimo livello delle
garanzie previste dalla disciplina della firma elettronica, con l’intervento
di notai (sotto questo profilo non sembra sufficiente il generico richiamo
regolamentare dell’art. 8, comma 3, alla nomina “ove espressamente previsto
dalle disposizioni di legge regolanti l’attività negoziale delle
pubbliche amministrazioni” di un ufficiale rogante) e soggetti veramente
terzi rispetto alla Amministrazione.
· Tutte le amministrazioni gerenti simili sistemi dovrebbero
essere dotate di personale specializzato, addetto al controllo, rispettando
il principio di vigilanza-ingerenza connaturato alla morfologia dell’appalto
pubblico, sia esso tradizionale che informatizzato (anche in questo caso
va conferito un concreto contenuto alle disposizioni contenute nell’art.
8 del regolamento in tema di responsabile del procedimento telematico).
Nella buona sostanza i dipendenti delle amministrazioni pubbliche preposti
a questo settore dovrebbero acquisire una specifica formazione mirata,
non solo all’utilizzo delle nuove tecnologie, ma alla loro interazione
su problematiche classiche dell’azione amministrativa afferenti agli aspetti
organizzativi, gestionali, legali, fiscali, societari. Ciò anche
attraverso la capacità di valutare software interattivi di auto-diagnostica,
necessari per definire fabbisogni effettivi e momenti strategici di vigilanza.
Tenendo conto delle dimensioni medio-piccole delle nostre Amministrazioni,
un programma del genere non può prescindere dalla aggregazione settoriale
e territoriale e dalla condivisione di esperienze e conoscenze tra i funzionari.
· Tendenzialmente la legislazione dovrebbe garantire sistemi
di qualificazione generale e neutrale, sia nel campo delle forniture che
dei servizi, se del caso ricorrendo a soggetti accreditati sotto il profilo
della certificazione e attestazione dei requisiti per lo svolgimento della
attività commerciale o professionale. Questa soluzione potrebbe
prevenire effetti distorsivi sia della contrattazione centralizzata che
di quella parcellizzata. Si potrebbero, a tal fine, utilizzare, quali categorie
di riferimento, quelle contenute nelle direttive comunitarie, selezionando
per le forniture e i servizi, le tipologie ritenute meritevoli di una qualificazione
uniforme su tutto il territorio nazionale e lasciando alla libera determinazione
del committente solo i requisiti di quelle ritenute irriducibili ad un
trattamento omogeneo.
Le considerazioni esposte non rivestono solamente natura astratta,
dal momento che esistono diversi elementi sintomatici – nelle prime prassi
adottate – di situazioni variegate e poco definite. Per motivi tecnici
– tra l’altro - non è stato possibile prendere visione dei “documenti
virtuali” alla base delle gare telematiche finora concluse.
Anche dai colloqui informali con i funzionari che le hanno gestite,
è maturato il convincimento che le prospettazioni tecniche e ingegneristiche
abbiano per il momento il sopravvento sui profili giuridici ed economici
di stampo tradizionale. Se è indubbiamente comprensibile – nella
fase di avvio di questa epocale esperienza – che gli aspetti tecnici prevalgono
su quelli di natura economico-giuridica, nondimeno la Corte ritiene che
le esposte considerazioni costituiscano elementi integrativi minimi per
assicurare la correttezza e trasparenza delle procedure elettroniche, anche
in carenza di eventuali norme specifiche.
Considerato, peraltro, che il ricorso alle procedure informatiche è
concepito dalla legislazione quale alternativa discrezionale ai metodi
tradizionali, sembra indefettibile che la valutazione degli elementi di
rischio, sottolineati precedentemente, debbano essere assunti quali necessari
parametri di ponderazione delle scelte in concreto attuate.
CAPITOLO III
Problematiche emerse nella attuazione del progetto di centralizzazione
degli acquisti
3.1. Ritardi ed inadempimenti dei servizi di controllo interno nell’attuazione
dell’art. 26, comma 4, della legge 488/99.
Come evidenziato nel paragrafo inerente al quadro normativo tutte le
Amministrazioni avrebbero dovuto monitorare la spesa per beni e servizi
e confrontarla con quella storica antecedente alla istituzione della Centrale
per gli Acquisti.
L’art. 26, comma 4, della legge 488/99, infatti, dispone che: “Nell'ambito
di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di
gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo
eventualmente al Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione
economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali
e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili
dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione
riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso
l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono
rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase
di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione
non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi
di controllo interno”.
In considerazione della assoluta novità degli adempimenti introdotti
dalla richiamata disposizione, si è ritenuto di attendere un congruo
termine prima di accertarne le modalità di attuazione: la prima
nota istruttoria è infatti del 14 gennaio 2002, sulla base della
quale si è potuto verificare che nessuna delle Amministrazioni dello
Stato sottoposte a controllo (individuate nell’allegato A) aveva inviato
all’ufficio di direzione politica una relazione, avente i requisiti di
quella prevista dell’art. 26.
Dal sorprendente riscontro ha preso le mosse una serrata attività
istruttoria di questa Corte che ha indotto la maggior parte delle Amministrazioni
ad avviare procedure di controllo, anche se – come si chiarirà appresso
– difficilmente esse hanno assunto i caratteri di sistematicità
ed effettività.
Sono peraltro emersi una serie di problemi di tipo organizzativo e
tecnico, che mette conto richiamare:
· inadeguatezza delle strutture preposte al controllo di gestione
, già rilevata dalla sezione con delibera n. 15/2003/G;
· mancata composizione dell’Organo competente a predisporre
il documento ;
· pletoricità dei centri decisionali, rispetto alle risorse
attribuite ai servizi di controllo interno ;
· complessità delle trasformazioni strutturali e organizzative
.
Con riferimento agli esercizi finanziari 2000-2001 allo stato attuale
– per quel che concerne la stesura delle relazioni previste dall’art. 26
– risultano inadempienti:
a) il Ministero della difesa;
b) il Ministero delle infrastrutture e trasporti;
c) il Ministero dell’istruzione, della università e della ricerca
ad eccezione dell’ex MURST;
d) il Ministero dell’interno .
Peraltro, i ministeri sub a), b) e d) hanno presentato deduzioni orali
in adunanza.
Con riguardo all’ esercizio 2002 ha provveduto il solo Ministero delle
comunicazioni ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali .
Quanto alla pubblicazione sul sito Internet risulta in regola solo
il Ministero dell’istruzione, della università e della ricerca,
ex MURST .
Le interlocutorie risposte formulate dalle Amministrazioni, nelle more
della predisposizione delle relazioni richieste hanno assunto, in genere,
la morfologia di semplice discorso preliminare di tipo organizzativo o
di generico richiamo alle finalità perseguite con il programma di
centralizzazione degli acquisti, prediligendo, talvolta, segnalare le strutture
che “non hanno fatto” piuttosto che precisare“chi farà successivamente”
.
Le risposte evidenziano in modo incontrovertibile il sostanziale inadempimento
alla norma richiamata ma anche la volontà di ottemperare al richiamo
della Corte in ordine alle indefettibili prescrizioni dell’art. 26.
Va sottolineato, in proposito, come quasi tutte le Amministrazioni
interessate abbiano assicurato la futura trasmissione dei dati richiesti
dopo la predisposizione della relazione .
Intento, peraltro, confermato dalle deduzioni orali dei rappresentanti
delle amministrazioni intervenute in adunanza.
L’insistenza della Corte volta a conoscere i profili elementari delle
gestioni in esame ha comunque costretto alcune amministrazioni ad avviare
embrionalmente l’attività di raccolta dei dati (cfr. ad esempio
Ministero per l’ambiente e Ministero per i beni e le attività
culturali ).
Tale principio di attività, comunque, raramente si è
tradotto nella individuazione di una procedura, sia pure minima, utile
a raccogliere e ad assemblare le notizie da sottoporre a valutazione ed
inserire nel referto all’organo politico.
Peraltro, nelle richiamate deduzioni orali, di cui si riferisce più
analiticamente in successivo paragrafo, diverse amministrazioni hanno comunicato
la loro spontanea adesione alle metodologie proposte da questa Corte.
Molteplici difficoltà sono state eccepite nella predisposizione
di una procedura di controllo e monitoraggio efficace e obiettiva:
· recente istituzione di nuove direzioni generali e conseguente
eterogeneità dei dati forniti dai vari centri di spesa ;
· eterogeneità dei prodotti acquistati prima e dopo l’intervento
della Consip e la conseguente non piena comparabilità dei relativi
costi, come accaduto al soppresso Ministero dell’industria, del commercio
e dell’artigianato .
· difficoltà nel ripartire le spese di ciascun centro
di responsabilità, in quanto il soppresso Provveditorato Generale,
cui era affidato il pagamento dei servizi fruiti, avrebbe comunicato il
solo dato complessivo dei costi annui .
· difficoltà nella stima delle spese sostenute sui capitoli
di spesa dei centri di responsabilità e dei funzionari delegati
che gestiscono autonomamente i fondi loro assegnati .
La Presidenza del Consiglio ha individuato i centri di spesa
incaricati - alla data del 31/12/01 - dell’acquisizione di beni e servizi,
confrontando i costi gravanti sui pertinenti capitoli prima e dopo l’adesione
alle convenzioni, al fine di determinare le economie conseguite. Tale analisi,
peraltro, risulta parziale, non essendo stati ancora acquisiti i dati relativi
ai beni informatici, alla cancelleria ed ai fotocopiatori.
Peraltro alcuni servizi di controllo interno, che non hanno eccepito
difficoltà nelle procedure di verifica, hanno evitato di precisare
le metodologie di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei calcoli
in quanto:
§ alcuni si sono limitati a rappresentare, nelle loro note, mere
percentuali di risparmio, senza alcuna ulteriore precisazione nel merito
della informazione fornita: tra questi il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali , il Ministero delle politiche agricole e forestali che
indica , complessivamente, un risparmio pari a circa € 258.228,00
(circa L. 500.000.000), il Ministero delle comunicazioni ed il Ministero
degli affari esteri;
§ altri - nel trasmettere le relazioni dei singoli centri di responsabilità,
redatte secondo criteri non omogenei - non hanno evidenziato risparmi conseguiti
a livello complessivo dall’amministrazione interessata, ma si sono limitati
ad elencare le percentuali minime e massime - talvolta assai distanti tra
loro- ivi rappresentate .
Il Ministero della economia, dopo la data del deferimento della presente
relazione alla Sezione del controllo, ha prodotto la documentazione già
più volte sollecitata a far data dal 14 gennaio 2002.
Dalla stessa emerge – per la suddetta Amministrazione - uno scenario
operativo parzialmente diverso a quello delle altre.
Infatti per l’esercizio 2001 il Secin ha organizzato una rilevazione
finalizzata a verificare l’incidenza degli acquisti effettuati in convenzione
sul totale degli acquisti riguardanti le categorie merceologiche oggetto
di convenzione e la riduzione della spesa conseguita per effetto degli
acquisti in convenzione.
Il lavoro svolto dal Secin, pur non essendo caratterizzato dal raffronto
tra stime effettuate e partite contabili di riferimento, presenta indubbiamente
un livello di elaborazione più avanzato rispetto alla attività
svolta da altri servizi di controllo interno.
Tra i dati di maggiore interesse emersi dalla rilevazione vi sono il
rapporto tra spesa per beni in convenzione Consip e complesso della spesa
assunta per l’approvvigionamento di beni e servizi e quello tra il valore
dei contratti adesivi all’interno delle diverse convenzioni.
La spesa complessiva per contratti adesivi alle convenzioni Consip
ammonta ad euro 31.513.505 ed incide per appena il 14,71% sul totale della
spesa del Ministero per l’approvvigionamento di beni e servizi.
Di questa spesa poco meno della metà (euro 14.608.292) è
rappresentata dall’acquisto dei buoni pasto, che in valore assoluto quasi
eguaglia la somma di tutti gli altri contratti adesivi alle altre convenzioni.
L’Amministrazione nel richiamato rapporto rappresenta anche i criteri
di stima adottati, per i quali mette conto riportare uno stralcio dello
stesso.
“Con riferimento a quest’ultima categoria di costi, dall’elaborazione
dei dati trasmessi dai centri di spesa nonché da informazioni acquisite
dai documenti elaborati da Consip, si possono dedurre i seguenti risparmi:
a) per la categoria merceologica telefonia fissa, sono state evidenziate
spese per servizi in convenzione per € 2.895.082,91 (Lit. 5.605.000.000).
Per lo stesso servizio nell’anno 2000 erano state sostenute spese per €
4.238.561,77 (Lit. 8.207.000.000). Il risparmio viene
pertanto quantificato in € 1.343.479 (Lit. 2.601.000.000) che rappresenta
circa il 32% della spesa sostenuta per il 2000;
b) per la categoria merceologica buoni pasto, si è appurato
che:
- in base ai vecchi contratti/convenzione (n.3) stipulati dall’ex
Provveditorato dello Stato relativamente alla fornitura di buoni pasto
per gli Uffici della Pubblica Amministrazione, il prezzo medio per la fornitura
di un buono pasto è risultato pari ad € 4,62;
- in base alle nuove convenzioni stipulate da Consip (n.5), la
fornitura di buoni pasto per gli Uffici della Pubblica Amministrazione
un buono pasto, il prezzo medio di aggiudicazione è stato pari ad
€ 4,39; ne consegue che il risparmio medio ottenuto è stato
pari ad € 0,23 per buono pasto. Poiché sono stati acquistati
in convenzione n. 691.702 buoni pasto, il risparmio di spesa è quantificabile
in € 159.091 (Lit. 308.000.000);
c) per la categoria merceologica centrali telefoniche sono state esposte
spese per € 7.168.376,30 (Lit. 13.880.000.000). Da informazioni acquisite,
considerata l’impossibilità di far riferimento ad una sequenza storica
data la specificità del prodotto, è risultato un risparmio
del 30%, rispetto ai listini Ericsson. Si può quindi ipotizzare
che il risparmio realizzato rispetto al listino, sia stato di circa €
3.047.000 (Lit. 5.900.000.000);
d) per la categoria merceologica personal computer desktop, sono stati
rendicontati noleggi in convenzione per circa € 1.730.535,47 (Lit.
3.351.000.000) utilizzando prevalentemente la convenzione con il RTI Getronics/DSI/IngLease.
Da documentazione acquisita è risultato che detta convenzione ha
determinato una riduzione dei costi unitari, rispetto alla stima del valore
di mercato dei beni oggetto di gara, pari al 25%. E’ possibile quindi ipotizzare
un risparmio di circa € 568.000 (Lit. 1.100.000.000).
Per tutte le altre categorie merceologiche non è stato possibile
effettuare la quantificazione del risparmio conseguito, non essendo stati
al Servizio – perché indisponibili – dati di confronto tra la spesa
sostenuta per gli acquisti effettuati nel 2000 e quella connessa agli ordini
effettuati nel 2001.
Considerato che nella Relazione al Parlamento sulla razionalizzazione
della spesa per l’acquisto di beni e servizi della Pubblica Amministrazione
per l’anno 2001, la riduzione media dei costi unitari, rispetto ai costi
di mercato ed ai prezzi precedentemente applicati alla Pubblica Amministrazione,
viene stimata pari al 33%, si può ipotizzare, per le categorie merceologiche
diverse da quelle indicate con la lettera a), b), c) e d) e presumendo
una parità di ordini rispetto all’anno precedente, una riduzione
dei costi pari alla percentuale sopra riportata.
Pertanto, calcolando le forniture acquisite di valore pari a circa
31 milioni di euro, il risparmio conseguito può stimarsi complessivamente
pari a:
per le categorie indicate in a), b), c) e d): € 5.054.091
per le altre categorie: €
846.218
totale pari a € 5.900.309”
Per l’esercizio 2002 non risulta emanato ancora alcun rapporto da parte
del Ministero dell’economia e delle finanze.
La metodologia di controllo adottata, ancorché di livello superiore
a quella di altri ministeri presi in esame nel corso della indagine, risulta
ampiamente perfezionabile, soprattutto sotto il profilo della correlazione
delle stime e delle risultanze contrattuali con i pertinenti centri di
costo e con i centri decisionali, preposti alla gestione dei singoli acquisti.
3.2 Metodologie minime per assicurare l’attuazione dell’art. 26,
L. n. 488/99.
Nell’ottica di collaborazione che fisiologicamente connota il controllo
sulla gestione, questa Corte ritiene che alle esposte osservazioni critiche
sulla attività dei servizi di controllo interno debbano seguire
anche rilievi propositivi, suscettibili di essere presi a riferimento per
la necessaria autocorrezione dei comportamenti accertati.
Sotto questo profilo è da premettere che qualsiasi attività
di controllo interno di gestione può spiegare efficacia solo se
pianificata in sede di programmazione. Come si ricava dalla esperienza
aziendale in cui è nato, tale controllo di gestione ed, in particolare,
le rilevazioni che ne sono alla base, devono essere costruiti “a matrice”
sulla organizzazione preposta alla amministrazione attiva, secondo il principio
“dove si produce deve essere effettuato il controllo e il monitoraggio”.
Quindi sono i centri decisionali gestori della spesa a dover essere prioritariamente
censiti e sottoposti a predeterminate, obiettive ed effettive procedure
di rilevazione.
Ciò premesso, con riguardo alla materia in esame, risulta evidente
che - avendo la legge 488/99 riservato all’attività dei servizi
di controllo interno un ruolo fondamentale, ai fini del raggiungimento
dell’obiettivo strategico di riduzione della spesa e di trasparenza negli
approvvigionamenti - la sostanziale non attuazione delle procedure di autocontrollo
costituisce, di fatto, una vanificazione dei suddetti obiettivi.
Senza un esauriente quadro giuridico economico e contabile degli acquisti
globalmente effettuati, infatti, risparmio e maggiore trasparenza rimangono
petizioni di principio non dimostrate. Né a tal fine possono essere
utilizzate proiezioni di spesa sulla base dei migliori prezzi unitari ottenuti
e di statistiche incomplete e di settore, riguardanti il pagamento di quegli
articoli.
Ben altra consistenza avrebbe dovuto assumere il report degli acquisti
di beni e servizi.
Queste, in sintesi, appaiono le operazioni minime per assicurare comparazioni
tra il quadro storico della spesa antecedente alla riforma e la evoluzione
di quest’ultima negli anni successivi:
· previo censimento dei centri decisionali gerenti gli acquisti;
· determinazione degli uffici e delle unità di personale
adibiti a svolgere e validare le rilevazioni;
· censimento, nell’ambito di un congruo numero di esercizi precedenti
a quello della Riforma, dei principali contratti di acquisto e somministrazione
di beni e servizi;
· determinazione del valore dei beni e servizi approvvigionati;
· informatizzazione delle categorie merceologiche e dei rispettivi
prezzi unitari pagati;
· suddivisione, con la necessaria specificazione temporale,
conseguente all’ambito di estensione delle convenzioni, dei beni e servizi
già coperti dalla attività di e-procurement e di quelli liberi;
· ricognizione dei contratti a prestazioni periodiche in scadenza
e acquisizione di tutti gli elementi necessari per l’assunzione di una
eventuale decisione di proroga;
· individuazione del fabbisogno da parte dei diversi uffici,
al fine di pianificare le diverse strategie di acquisto: ricorso a procedure
concorsuali, adesione a convenzioni Consip, rinnovo contratti in scadenza,
ricorso a procedure in economia.
Solo in un contesto di informazioni così integrato le strategie
di risparmio possono essere proficuamente perseguite e, contemporaneamente,
rese compatibili con le altrettanto importanti esigenze di rispetto dei
principi della concorrenza.
3.3 Alcuni profili problematici della contrattazione centralizzata
L’impatto della riforma introdotta nell’esercizio 2000 presenta caleidoscopici
effetti, sicuramente eterogenei e talvolta contraddittori. Nel presente
paragrafo si è ritenuto di richiamarne alcuni, suscettibili di essere
assunti a paradigma per valutazioni di tipo più generale in relazione
ai loro rapporti con i principi della sana amministrazione.
3.3.1 I risparmi conseguiti dal Ministero dell’Ambiente
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - anziché
inviare la relazione di cui all’art. 26 – ha trasmesso una nota
illustrativa dei dati forniti dalle singole articolazioni organizzative
.
Colpisce, in tale contesto, la notevole eterogeneità delle esperienze
maturate – nell’ambito della stessa amministrazione – da strutture che
operano in settori paralleli.
Una di queste (Servizio per la Valutazione dell'Impatto Ambientale)
afferma di avere raggiunto indirettamente – attraverso la comparazione
con i prezzi Consip – importanti risparmi, rinnovando a condizioni più
vantaggiose il contratto con il vecchio fornitore.
Invero - a parte l’assenza di qualsiasi riferimento ai capitoli di
bilancio e alla contabilità economica, ove si dovrebbero, come detto
in precedenza, utilmente riscontrare gli asseriti benefici - sorprende,
nell’apparente positività del quadro operativo illustrato, l’entità
del risparmio realizzato su ciascun articolo di prodotto dopo il confronto
con le condizioni Consip:
· Per il noleggio di fotocopiatori, si sarebbe verificata una
riduzione di oltre il 50% del canone precedentemente pagato;
· Per altro articolo di eguale natura il risparmio sarebbe stato
di una percentuale superiore al 60%.
Tale consistente riduzione dei costi sarebbe stata conseguita per l’improvviso
revirement della vecchia impresa appaltatrice che – a detta della Amministrazione
– avrebbe abbassato il prezzo, anche sotto il livello della convenzione
Consip.
La vicenda qui riportata non può rientrare nella fisiologica
dinamica negoziale per due ordini di ragioni, apparentemente antitetiche,
ma strettamente collegate:
1. l’entità della riduzione, tenuto conto anche dell’andamento
della svalutazione, diviene un indice difficilmente controvertibile di
un prezzo originariamente anomalo, che si sarebbe potuto certamente evitare
se il prezzo a base d’asta della vecchia procedura fosse stato fissato
in modo congruo. Se si considera che la soglia di remunerazione di un appalto
oscilla normalmente tra il 10 e il 20%, ne risulta l’assoluta anomalia
di quel prezzo contrattuale che l’Amministrazione ben poteva prevenire
attraverso una procedura concorsuale e, comunque, non accettare anche in
una eventuale procedura negoziata;
2. l’accettazione di un prezzo inferiore a quello della convenzione
potrebbe essere invece sintomo di anomalia in basso, originata dalla necessità
dell’imprenditore di mantenere comunque la commessa, indipendentemente
dalla sua remuneratività. Anche questo fenomeno urta con uno dei
parametri cardine della contrattazione quale il principio di corrispettività.
Un altro ufficio della stessa Amministrazione evidenzia un fenomeno
lamentato più volte anche da altre amministrazioni sottoposte alla
presente indagine: quello dei beni non presenti nel catalogo della convenzione.
In particolare, ciò si sarebbe verificato per 17 acquisti su 20,
per un valore pari al 96% delle forniture, costringendo il Ministero ad
approvvigionarsi in via d’urgenza .
La fattispecie descritta ha indotto comportamenti di segno opposto
a quelli voluti dal legislatore e perseguiti dal programma ministeriale:
è cresciuto, infatti, il ricorso alle procedure negoziate, perché
l’affidamento mal riposto sulla disponibilità di certi beni ha precluso
la possibilità di predisporre tempestivamente qualsivoglia tipologia
di gara, diventando la momentanea indisponibilità giustificazione
per il ricorso alla trattativa privata.
La concentrazione di questi fenomeni in particolari strutture deputate
alla contrattazione costituisce, tuttavia, anche elemento sintomatico di
possibili atteggiamenti elusivi della contrattazione centralizzata, in
particolare attraverso la artificiosa enfatizzazione di alcuni profili
esecutivi della convenzione quadro.
In questa prospettiva sarebbe opportuno che i servizi ispettivi – per
quanto di loro competenza - e i servizi di controllo di gestione, nella
logica di autocorrezione, approfondissero i reali motivi, per cui determinati
fenomeni si riscontrano solo in alcune strutture, lasciandone esenti altre.
3.3.2 Problemi inerenti alla fornitura del materiale di cancelleria
e di facile consumo.
L’ex M.U.R.S.T. ha formulato un giudizio complessivamente positivo
sugli effetti della contrattazione centralizzata , esprimendo – tuttavia
- riserve sulla bontà della convenzione riguardante il materiale
di facile consumo.
In particolare, l’Amministrazione ha precisato che “Non altrettanto
positiva è stata l’esperienza relativa all’utilizzazione della convenzione
riguardante il materiale di facile consumo, in ordine alla quale l’ufficio
competente ha manifestato ragionevoli riserve. Al riguardo questo SECIN
ritiene opportuno che la presente relazione venga trasmessa alla Consip
Spa, affinché tale società valuti, se del caso, la possibilità
di introdurre eventuali modifiche all’articolato di quest’ultima convenzione”.
Analogamente, il Servizio di controllo interno del Ministero per i
beni e le attività culturali ha richiamato la relazione della
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio dell’Emilia
- Bologna (nota prot. n. 6570 del 4/4/2002) secondo la quale “…i prezzi
risultavano quasi sempre superiori a quelli dei fornitori locali… ed inoltre
“…Si fa notare che la ditta in questione effettua le consegne ben oltre
i 10 giorni previsti dalla Convenzione, pertanto la soprintendenza dopo
un’attenta verifica dei tempi di consegna effettuerà la dovuta decurtazione,
ovvero applicherà la penale per ritardo di consegna prevista dalla
convenzione medesima.”. Detta circostanza, peraltro, induceva la Soprintendenza
citata a porre un quesito al Ministero dell’economia, in data 29/11/20001,
circa la effettiva convenienza dei prezzi della ditta in convenzione. A
tale quesito lo stesso Ministero non risulta aver ancora risposto.
Del medesimo tenore le osservazioni formulate dal Ministero delle attività
produttive , il quale ha evidenziato che “…spesso, prodotti con identica
denominazione hanno grandi variabilità nelle caratteristiche qualitative
e quantitative, per cui l’entità del risparmio è in parte
vanificata dalla minore durata o alle minori prestazioni e fruibilità.
In particolare per quanto riguarda i prodotti di consumo come i toner per
le stampanti, il risparmio è connesso alla circostanza che la convenzione
Consip riguarda prodotti compatibili che, pur equivalenti nelle caratteristiche
tecniche, risultano spesso nei fatti meno affidabili dei prodotti originali”.
Di diverso avviso è il Ministero delle politiche agricole e
forestali , il quale ha sottolineato che “…in merito agli acquisti di materiale
di facile consumo, la convenzione in atto ha calmierato il mercato e talvolta
le offerte di ditte non convenzionate sono risultate, a parità di
prodotto, migliori, permettendo di acquistare maggiori quantità
di beni (in particolare, toner)”.
Sul punto sembra tuttavia del tutto prevalente l’orientamento critico
delle amministrazioni assoggettate alla contrattazione obbligata.
Il Ministero del commercio estero , lamenta gravi difficoltà
nell’approvvigionamento dei beni in parola: “… Nel corso dell’anno, attesa
sia la vigente difficoltà a disporre dei materiali con immediatezza
sia la non disponibilità dei beni necessari da parte del fornitore
convenzionato, il ricorso alla convenzione è stato possibile solo
per acquisti limitati”.
Ancora più critiche le valutazioni del Ministero della giustizia
con riferimento alla “circostanza che gli uffici hanno sollevato notevoli
problematiche in ordine agli acquisti in Convenzione Consip. Tali problematiche
riguardano, principalmente, la qualità del materiale, il loro maggior
costo rispetto a quelli utilizzati precedentemente, i notevoli ritardi
nella consegna degli stessi. Di tali problematiche questo ufficio ha interessato
la Consip per la loro soluzione”.
E’ di particolare interesse, al riguardo, la documentazione fatta pervenire
dal Ministero inerente alla convenzione “Fotocopiatrici 1” (stipulata in
data 17 luglio 2000).
Vi si segnala, infatti, che – a fronte di una specifica richiesta di
varie tipologie di macchine (in gran parte di un tipo poco sofisticato)
– in un primo momento la ditta aggiudicataria ha provveduto con parziali
o incomplete consegne, successivamente (ed inopinatamente) ha dichiarato
la indisponibilità dei macchinari meno costosi, offrendo in alternativa
solo quelli più complessi .
Con la conseguenza che l’Amministrazione è rimasta priva del
materiale richiesto, ancorché indispensabile, poiché da un
lato i limiti di budget non consentivano l’acquisto generalizzato delle
fotocopiatrici più costose, dall’altro la obbligatorietà
della convenzione non lasciava molto spazio ad autonomi approvvigionamenti.
Il reiterarsi di analoghe segnalazioni di disservizi da parte di amministrazioni
diverse è, indubbiamente, indice di obiettive difficoltà
e rende valide ed attuali alcune valutazioni svolte da questa Corte in
altra parte della relazione, con riferimento alla complessiva carenza di
vigilanza e di adeguati di strumenti di ingerenza sull’esatta esecuzione
delle convenzioni.
Invero, si sono registrati anche casi di gravi carenze nella informazione
degli Uffici preposti agli acquisti, in merito alla esistenza ed alle modalità
di adesione alle convenzioni, con ciò compromettendosi la buona
riuscita del disegno legislativo: non v’è dubbio, infatti, che solo
in presenza di una adeguata e tempestiva divulgazione dei nuovi strumenti,
le amministrazioni sono messe nelle condizioni di dar seguito alle disposizioni
normative. Al riguardo, si riporta la nota del Capo del Dipartimento I
del Ministero della Salute, secondo la quale “La convenzione Consip
riguardante la fornitura di materiale di cancelleria è andata in
vigore dal 15/1/2001. La scrivente segreteria non ha mai avuto alcuna comunicazione
scritta da parte del competente ufficio circa le modalità di utilizzo
delle convenzioni Consip per acquisti di cancelleria e macchinari. Per
gli anni 2000 e 2001 ci si è rivolti principalmente alla .ditta
X e le relative fatture sono state prese in carico dall’ufficio economato
e liquidate dal competente ufficio di bilancio di questo Ministero.. Per
l’anno in corso la segreteria sta attuando le procedure necessarie per
essere “cliente” della Consip per gli acquisti on line di materiale di
cancelleria o di altri materiali e servizi messi a disposizione”.
3.3.3 Personal Computer e sistemi operativi.
Particolareggiate riserve sono state formulate dal Servizio per la
gestione delle risorse e per le relazioni con il pubblico del soppresso
Ministero del commercio estero con riferimento, in particolare, alla
convenzione P.C. e sistemi operativi, di seguito illustrate. “Al riguardo
si evidenzia che i contratti Consip, relativi agli acquisti di materiale
informatico presentano una serie di particolarità dovute all’oggetto
dei contratti stessi. Le macchine hanno un alto grado di obsolescenza ed
escono rapidamente dal mercato, non consentendo la comparabilità
dei prezzi nel tempo e rendendo estremamente difficile la valutazione di
eventuali risparmi realizzati nel medio periodo. I contratti di affitto
si sono dimostrati un totale fallimento per la gestione delle consegne
per la incompatibilità delle macchine, per l’onerosità dei
contratti. L’importo dell’affitto di un anno infatti, è superiore
al costo di mercato del bene del secondo-terzo anno e la gestione della
manutenzione si è rivelata molto difficoltosa. Situazioni queste,
che hanno generato un poderoso contenzioso non ancora risolto; per l’acquisto
di beni i prezzi delle convenzioni sarebbero competitivi solo se la consegna
avvenisse con immediatezza e i tempi della procedura fossero contenuti.
Quale ultima considerazione si fa presente che la procedura degli acquisti
tramite Consip potrebbe essere positiva solo se le convenzioni avessero
una cadenza regolare e avessero immediatezza; le convenzioni dovrebbero
contenere, inoltre, delle clausole di salvaguardia per permettere nel caso
di ritardi e di macchine divenute obsolete di ricevere modelli attuali
o di acquisire da terzi macchine dello stesso tipo della convenzione a
prezzi più bassi.”
La discontinuità degli acquisti attraverso le convenzioni è
stata lamentata da più amministrazioni. Il Ministero della giustizia
, in particolare, ha comunicato che - su una spesa complessiva di €
43.402.966,31 - risultavano adesioni a convenzioni Consip per un valore
pari solo a € 20.120.684,62: ciò in considerazione del fatto
che, per il restante importo (23.282.281,69), l’Amministrazione ha dovuto
effettuare autonome procedure di affidamento “attesa l’impossibilità
d far fronte alle crescenti ed inderogabili esigenze di approvvigionamento
di beni e servizi informatici con i soli quantitativi di fornitura e nei
tempi previsti dalle citate convenzioni”.
In linea generale, deve essere segnalato il pericolo che – in settori
in costante avanzamento tecnologico, come quello di che trattasi – la contrattazione
quadro diventi il veicolo, per le imprese, per dar fondo ai propri magazzini
e scaricare sulle Amministrazioni i costi della rapida obsolescenza dei
prodotti. Per questo motivo, le convenzioni aventi ad oggetto siffatte
categorie di beni dovrebbero essere particolarmente flessibili e consentire
alle stazioni appaltanti margini di contrattazione integrativa, al fine
di evitare gli esposti rischi.
3.3.4 Telefonia fissa e mobile.
La contrattazione in materia è stata caratterizzata da una complessa
vicenda contenziosa, che qui si illustra sinteticamente.
Con avviso del 23 novembre 2001, la Consip SpA decideva di revocare
la procedura aperta per l'affidamento dei servizi di telefonia fissa, mobile
e connettività IP, nonché dei servizi connessi, ivi inclusi
quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa mediante
l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti
di Information Technology.
Alla base della revoca, i ricorsi (corredati di istanza cautelare)
- proposti dinanzi al TAR del Lazio e notificati alla Consip stessa tra
il 18 ottobre 2001 ed il 9 novembre 2001 dalla Albacom S.p.A., Fastweb
S.p.A., Omnitel Pronto Italia S.p.A., Telecom Italia S.p.A. e Telecom Italia
Mobile S.p.A. - con i quali era stato chiesto l'annullamento del suddetto
bando di gara ed ogni altro atto presupposto, conseguente e, comunque,
connesso.
Nel merito, le Società ricorrenti denunciavano la articolazione
assolutamente discriminatoria del bando di gara, tale da pregiudicare un
effettivo concorso tra le imprese interessate, essendo chiara la posizione
di privilegio di uno dei concorrenti. Il rischio di una gara limitata ad
un solo competitore ha indotto opportunamente la Consip a revocare la procedura,
predisponendo un nuovo bando.
Nelle more della definizione della vicenda – che si è protratta
per oltre diciotto mesi – si è verificata una proroga della convenzione
già esistente con i precedenti aggiudicatari, la quale, in definitiva,
è durata più dell’originario contratto.
Tale complessa situazione – che ha ritardato notevolmente i tempi di
perfezionamento di un nuovo assetto negoziale – è emblematica in
relazione ai rischi, evidenziati in altro paragrafo della relazione, insiti
nel ricorso alla contrattazione centralizzata, per l’inevitabile effetto
di selezione indotto dai bandi sia sul mercato che sui modelli contrattuali
impiegati.
Per dirimere le questioni sollevate nei ricorsi, la Consip ha provveduto
a scindere l’oggetto del contratto posto in gara in due distinti blocchi
di prestazioni (servizi di telefonia mobile – servizio di telefonia fissa),
per affidarli mediante nuova procedura, conclusa – per i rispettivi lotti
– in data 3/2/2003 e 6/6/2003.
Appare interessante la circostanza che le società risultate
aggiudicatarie in questa sede – WIND S.p.A. (telefonia mobile) e TELECOM
S.p.A. (telefonia fissa) – siano le medesime già vincitrici della
prima procedura concorsuale, nonché beneficiarie dei rinnovi e delle
estensioni contrattuali ivi previsti.
In relazione alle nuove convenzioni concluse, la generalità
delle amministrazioni ha rappresentato il conseguimento di risparmi apprezzabili
sulla spesa relativa a tali servizi.
Con riferimento alla telefonia fissa, il soppresso Ministero del commercio
estero , dopo aver evidenziato che “… Il volume delle spese per l’intero
anno 2001 ammontava a £ 350.271.000 contro quello pari a £
590.378.456 dell’anno 2000”, ha comunque precisato che “sulla riduzione
di £ 240.107.456 ha inciso anche la liberalizzazione delle tariffe
telefoniche”.
Ulteriori elementi conoscitivi sono stati forniti dall’ex Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato secondo cui “… Complessivamente
la spesa per la telefonia fissa relativa all’anno 2001 si è ridotta
del 43% circa rispetto a quella del 1999 ( anno totalmente precedente la
convenzione).Per la telefonia mobile il risparmio determinato dall’adesione
alla convenzione è superiore del 90%. Va però segnalato che
in questo caso che la minore copertura territoriale del gestore Wind vanifica
in parte tale risparmio con una minore qualità, continuità
ed affidabilità del servizio.”
Analogamente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri rappresenta
che “… comunque il servizio offerto dal nuovo gestore presenta notevoli
problemi di ricezione. Poiché, peraltro, la copertura della rete
Wind non è garantita su tutto il territorio dello Stato si è
dovuto ricorrere, per un numero limitato di utenze delle autorità
di Governo, a contratti Tim” .
Le osservazioni delle Amministrazioni che hanno aderito alle convenzioni
consentono di sottolineare alcuni aspetti molto importanti della contrattazione
afferente a questo comparto:
§ i risparmi realizzati – che costituiscono la punta percentuale
più alta delle convenzioni Consip – non sono, se non in minima parte,
il frutto della contrattazione centralizzata, bensì dell’avanzamento
tecnologico che, negli ultimi anni, ha abbattuto consistentemente i costi
della telefonia. Peraltro, non può sottacersi che – senza l’iniziativa
Consip – i gestori avrebbero continuato a lucrare gli effetti di un mercato,
liberalizzato in modo formale, ma sostanzialmente imperfetto e tendente
all’oligopolio;
§ le imperfezioni del mercato “virtuale” nel campo della telefonia
si riverberano, inevitabilmente, sulle convenzioni poiché i lamentati
vizi delle prestazioni rese dal gestore aggiudicatario sono direttamente
dipendenti dall’assetto del mercato, che non solo è oligopolistico,
bensì appare connotato da regole talvolta assai labili (cfr. in
proposito, il mancato obbligo di copertura dell’intera rete da parte dei
diversi operatori).
Peraltro, la formulazione dei bandi in settori tecnologicamente in
via di sviluppo, come le telecomunicazioni, condiziona non solo la competizione,
bensì anche il contenuto delle prestazioni ottenibili, essendo in
grado di ridurre il ventaglio delle opzioni astrattamente disponibili.
Da una indagine comparativa svolta nei riguardi delle amministrazioni
facoltizzate all’accesso al sistema Consip, è emerso come alcune
ritengano la convenzione sulla telefonia mobile n. 2 insoddisfacente rispetto
alle proprie specifiche esigenze.
In particolare viene eccepita l’incompletezza del capitolato tecnico
con riguardo ai livelli evoluti delle tecnologie del settore: così
viene lasciato un notevole spazio di contrattazione integrativa in favore
del fornitore, sia in termini di prezzo che di qualità dei prodotti
offerti.
I servizi demandati alla libera negoziazione, in tal modo, verrebbero
ad assumere un peso spropositato nel contesto globale del contratto adesivo.
Una passiva adesione – secondo questo orientamento – produrrebbe, d’altro
canto, una stasi nell’ammodernamento tecnologico dei sistemi di telefonia
mobile, con la conseguenza di dover, successivamente, sopportare pesanti
oneri qualitativi ed economici per ripristinare un soddisfacente livello
tecnico dei prodotti.
Per questo motivo, le amministrazioni di maggiore consistenza si indirizzano
verso autonome procedure di gara, parametrate sulle proprie esigenze e
non sul modello standardizzato di Consip.
3.3.5 Buoni pasto al personale.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dichiarato che, per effetto
della adesione alla convenzione quadro, ha ottenuto un aggravio di spesa
pari al 3,19% rispetto al precedente contratto stipulato autonomamente.
Il caso riferito risulta sostanzialmente isolato, ma deve anch’esso
far riflettere sulla opportunità di rendere più flessibile
l’adesione alle convenzioni, in particolare laddove il mercato consenta
il mantenimento, a favore di alcune amministrazioni, di situazioni più
vantaggiose.
3.3.6 Carburanti.
Con riferimento a tale convenzione la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, dopo aver evidenziato un risparmio pari al 3,39% - ottenuto confrontando
i costi unitari da essa precedentemente sostenuti per acquisire i buoni
carburante con i costi unitari previsti dalla convenzione Consip – ha rappresentato
, comunque, le notevoli difficoltà incontrate con il fornitore Consip,
non avendo la società aggiudicataria del lotto una rete di distribuzione
particolarmente estesa sul territorio dello Stato, soprattutto nel nord
dell’Italia.
Ciò ha costretto l’Amministrazione stessa a provvedersi di un
quantitativo, seppur limitato, di buoni cedola dal precedente gestore per
sopperire alle esigenze delle autorità provenienti da quell’area
geografica.
CAPITOLO IV
Impatto della contrattazione centralizzata sulla pubblica amministrazione
e sul mercato
Nel corso della relazione sono stati sottolineati più volte aspetti
pregnanti della influenza del nuovo sistema introdotto nel 2000 sul mondo
della amministrazione e sul mercato.
In questa sede – prendendo spunto da fatti accertati nel corso della
indagine – si cerca di ricostruire, sia pure in modo sintetico, l’impatto
complessivo della contrattazione centralizzata e di darne una sia pur cauta
valutazione, alla luce dei risultati accertati.
Per comodità di trattazione l’analisi viene suddivisa in tre
paragrafi: influenza esercitata sui rapporti tra lo Stato e il mondo delle
Autonomie; sui moduli organizzativi della pubblica amministrazione; sul
mercato. E’ peraltro di tutta evidenza come i tre diversi profili, a loro
volta, interagiscano provocando una serie caleidoscopica di effetti, che
lo stesso legislatore dovrebbe valutare attentamente prima di introdurre
ulteriori novità.
4.1. Influenza nei rapporti tra lo Stato e il mondo delle Autonomie
Già dal punto di vista semantico la parola centralizzazione
collide con il lungo processo federalistico e di decentramento avviato
dall’inizio degli anni novanta.
Quando poi vengono formulate norme come l’art. 24 della legge 289/02
e l’art. 35 della legge 448/01 in tema di esternalizzazione dei servizi,
è di tutta evidenza come il mondo delle autonomie reagisca a tale
indirizzo: sostenere che si debba pregiudizialmente preferire l’affidamento
esterno dei servizi di pertinenza della collettività ed imporre
progressivamente modelli di contratto centralizzati significa in realtà
riassorbire al centro una serie di competenze amministrative ma anche di
regolazione, che dovrebbero essere di pertinenza delle Regioni e degli
Enti Locali.
In particolare, l’art. 24 – analiticamente richiamato al capitolo I
– e che, ad ogni buon conto, si riporta in nota , è caratterizzato
non solo da notevoli problemi ermeneutici, la cui risoluzione è
in grado di condizionare fortemente i risultati dell’azione amministrativa,
ma anche da un notevole impatto sui delicati equilibri tra Potere Centrale
e Autonomie Locali, rivisitati dalla recente modifica del Titolo V della
Costituzione.
Esso, infatti, attraverso un articolato insieme di sanzioni e prescrizioni
indirizza con forza la contrattazione delle Regioni e degli Enti Locali
verso il sistema Consip. A parte la considerazione già formulata
circa la possibilità, per queste pubbliche amministrazioni, di attivare
propri sistemi centralizzati, non v’è dubbio che, sulla base del
novellato art. 117 della Costituzione, la competenza legislativa in materia
di acquisti di beni e servizi spetterebbe alle Regioni.
La norma, invero, nel determinare i rapporti tra potere legislativo
statale e regionale, stabilisce il principio della competenza tipica per
quella statale.
Al riguardo, non v’è dubbio che la funzione legislativa in materia
di acquisizione di beni e servizi non sia richiamata né con riguardo
alla potestà esclusiva né a quella concorrente dello Stato.
Ne deriva che - per effetto del quarto comma del novellato articolo
della Costituzione, il compito di disciplinare le acquisizioni di beni
e servizi dovrebbe ritenersi attribuito alla potestà legislativa
delle Regioni, almeno per ciò che concerne lo svolgimento delle
funzioni regionali e degli enti ed organismi, operanti sul territorio regionale.
Poiché a tale ultima categoria appartengono, tra gli altri, gli
EE. LL. nonché le aziende sanitarie ed ospedaliere, in sostanza
i soggetti gestori della parte più consistente della spesa pubblica
destinata al settore in questione sarebbero fuori dal sistema statale.
La ratio dell’art. 24 è espressamente ispirata a ragioni di
trasparenza e tutela della concorrenza. La prima materia non rientra tra
quelle attribuite nominatim alla competenza statale, mentre la seconda
appare caratterizzata da modalità tecniche di espressione alquanto
diverse dalla morfologica esposizione di dettaglio dei precetti contenuti
nell’art. 24. Generalmente la tutela della concorrenza riguarda la correzione
di specifici fenomeni distorsivi del mercato, la cui esistenza e inerenza
alla materia deve essere provata in concreto e non supposta, sulla base
della mancata adesione alla contrattazione decentrata.
La norma in questione, invece, non fa riferimento ai principi di equilibrio
della finanza pubblica, che forse potevano essere utilizzati nel nuovo
contesto del Titolo V.
Era inevitabile – considerata l’elevata dialettica tra Potere Centrale,
Regioni ed Enti Locali – che la disposizione non fosse accettata dalle
Regioni, le quali – infatti - alla data odierna risultano aver depositato
ben sette ricorsi per conflitti di attribuzione .
Ciò ha determinato l’insorgere di molteplici dubbi non solo
sulla interpretazione della norma, ma anche sulle sue concrete possibilità
di sopravvivenza.
Come più volte questa Corte ha avuto modo di rilevare, l’incertezza
sulle regole da applicare all’azione amministrativa è una delle
maggiori cause della deficienza dei risultati nei settori da queste ultime
disciplinate. Da un lato, infatti, genera attese statiche e conseguenti
ritardi; dall’altro provoca pratiche elusive, favorite dal perdurare di
perplessità ermeneutiche ed operative. Senza trascurare, poi, che
essa tende a deresponsabilizzare i dirigenti e funzionari, investiti dagli
obiettivi gestionali, i quali hanno buon gioco nel giustificare eventuali
fallimenti con i vincoli e l’indeterminatezza del quadro normativo.
In un assetto costituzionale problematico, quale indubbiamente quello
ridisegnato dal legislatore del 2001, appare opportuno che i testi normativi,
soprattutto di provenienza statale, siano caratterizzati dallo specifico
richiamo al tipo di competenza esercitata e redatti in modo flessibile,
così da enunciare i principi indefettibili e lasciare la possibilità
di opportuni adeguamenti nello eterogeneo ambito dei destinatari.
Un simile canone – nel caso di specie – suggerirebbe di utilizzare
– come avvenuto nel passato – i prezzi delle convenzioni Consip come parametro
di riferimento piuttosto che come obbligo di contrarre o di adottare determinate
procedure.
4.2. Sui moduli organizzativi della pubblica amministrazione e sulle
modalità di esternalizzazione dei servizi. Il caso del Global Service
Sotto questo profilo, occorre tener presente che molti dei nuovi contratti,
anche atipici, introdotti nella pratica amministrativa sono di notevole
complessità e che le loro intrinseche caratteristiche sono suscettibili
di condizionare e modificare gli assetti organizzativi sui quali si vanno
ad innestare.
Peraltro, proprio la combinazione delle clausole e la causa giuridica
di detti contratti influenzano qualitativamente e quantitativamente la
esternalizzazione di attività, un tempo riservate alla pubblica
amministrazione. Analogamente va detto per i requisiti professionali degli
operatori economici che assumono detti servizi: optare per determinati
requisiti tecnici e finanziari e per determinate dimensioni di impresa
non è pratica neutrale ne’ rispetto ai profili organizzativi dell’amministrazione,
ne’ rispetto al mercato.
Tutti questi aspetti sembrano essere nel dominio della Centrale per
gli Acquisti, quando vengono redatti i bandi, stabiliti i requisiti degli
aspiranti, determinate le clausole ed il valore delle convenzioni, individuati
gli ambiti territoriali dei diversi lotti.
Tali elementi devono essere tenuti in considerazione dal legislatore
e dallo stesso Ministero dell’economia, in sede di regolazione e di elaborazione
dei programmi strategici.
Il caso del global service può essere paradigmatico per illustrare
l’intreccio di tutti questi fattori che, a ben vedere, determinano i risultati
dell’azione amministrativa.
Come si evince dall’allegato C2, la Consip ha perfezionato una procedura
e l’affidamento delle relative convenzioni per lotti di global service,
distribuiti sul territorio nazionale.
Nel bando di gara non è stato previsto, tra l’altro, per gli
assuntori, il requisito della qualificazione per l’esecuzione dei lavori
pubblici.
Sul tema, di profondo impatto sul mondo delle imprese edili e di servizi,
è intervenuta l’Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici
la quale, con propria delibera, ha riaffermato il principio della qualificazione
sancito nella legge n. 109/1994, nel D.P.R. n. 34/2000 e nel regolamento
n. 554/1999. Con la conseguenza che tutti i lavori manutentivi disciplinati
dalle richiamate norme dovrebbero essere scorporati dalle amministrazioni
committenti ed affidate a parte a società qualificate.
L’adozione di questi contratti e la successiva pronuncia, da un lato,
hanno generato pratiche incerte ed eterogenee, perché alcune stazioni
appaltanti non hanno seguito l’orientamento dell’Autorità, mentre
in altri casi è stato preteso il sub-affidamento, da parte dell’assuntore,
della parte di contratto, caratterizzata dai requisiti della qualificazione;
dall’altro hanno indotto notevoli diseconomie operative, quando sono stati
affiancati nelle manutenzioni assuntori di global service e di imprese
edili, con duplicazione di ruoli ed interferenze tecniche.
Peraltro, profili diseconomici sono stati segnalati anche da amministrazioni
che, reputando obbligatoria l’adesione alla convenzione, hanno stipulato
un contratto di global service, anche quando il relativo onere economico
risultava superiore alla sommatoria delle vecchie manutenzioni in economia
o in appalto, che l’amministrazione gestiva secondo strumenti tradizionali
.
In altri casi, infine, le stazioni appaltanti, pur apprezzando in linea
astratta l’istituto del global, hanno lamentato la inidoneità di
alcune clausole inserite nella convenzione quadro, rispetto agli interessi
concretamente perseguiti.
La Corte ritiene opportuno chiarire, al riguardo, che l’adesione al
global service non è assolutamente obbligatoria per le amministrazioni
pubbliche, ancorché statali.
Al contrario, proprio la decisione di aderirvi dovrebbe essere corroborata
da uno studio preventivo in ordine alla convenienza di tale soluzione.
Il global service, infatti – come molti contratti caratterizzati da
notevole complessità – prevede una serie di prestazioni integrate,
delle quali il contraente pubblico deve accertare, con riguardo alla fattispecie
concreta, in primis la necessità ed, in secundis, la convenienza.
Nel valore del contratto le diverse prestazioni hanno un peso economico:
nel global service, ad esempio, alimenta il corrispettivo la c.d. attività
di governance, consistente nella organizzazione, definizione strategica,
programmazione e coordinamento dei servizi manutentivi integrati. Questo
costo che, almeno in astratto, è causa di lievitazione del prezzo
complessivo delle manutenzioni deve essere, evidentemente, ponderato non
solo con gli ipotetici vantaggi della esternalizzazione della governance,
ma anche con gli oneri aggiuntivi della vigilanza sulla esecuzione del
contratto e con la rigidità del rapporto di lavoro dei dipendenti
pubblici, il cui impiego nel settore viene dismesso .
Per quel che riguarda, infine, la lamentata rigidità dei contratti
complessi come il global service, questa Corte ritiene che - per motivi
di evidente razionalità e anche al fine di attribuire il significato
più appropriato ad un meccanismo che, inteso in modo diverso, rischierebbe
di collidere con il principio del buon andamento e con quello della concorrenza
- le convenzioni di contratti complessi (a combinazione mobile delle singole
clausole) non debbano intendersi in modo rigido, ma rinegoziabili in relazione
a concrete esigenze delle stazioni committenti.
Nel caso in cui queste esigenze non potessero essere soddisfatte dall'impresa
convenzionata, ne deriva evidentemente la libertà delle amministrazioni
di procedere a diversa negoziazione, nel rispetto dei principi della contrattualistica
pubblica.
4.3. Sul mercato
In questa sede si prescinde da valutazioni - contenute in precedenti
parti della relazione - inerenti all'impatto sulle categorie professionali,
sulla qualificazione e sulle procedure di accreditamento delle imprese.
Saranno oggetto di osservazione, al contrario, l'influenza sulla competizione
tra gli operatori, nonché le eventuali opportunità create
attraverso i nuovi strumenti negoziali.
In proposito, non può sottacersi il notevole influsso innovativo
indotto dai nuovi contratti: si sviluppano nuove specializzazioni, nuovi
“mestieri”, nuove soluzioni operative, nuove figure imprenditoriali.
Certamente, l'influenza della intermediazione Consip è avvertita
maggiormente dalle grandi imprese che dalle piccole: la dimensione economica
dei contratti, infatti, comporta il richiamo diretto di operatori economici
specializzati e dotati di adeguate strutture organizzative. Le piccole
e medie imprese, invece, figurano - in questo contesto - più nella
veste di sub-committenti dei convenzionati, che di protagonisti principali
della contrattazione.
E' vero che, attraverso lo strumento della riunione d'imprese, è
possibile avviare un processo di sviluppo industriale e commerciale, molto
utile in un Paese come l'Italia, caratterizzato dalla penuria di grandi
imprese.
Eppure - come ha avuto modo di mettere in luce l'Autorità Garante
per la concorrenza e il mercato - il raggruppamento di imprese può
portare a fenomeni oligopolici, quando ad associarsi siano soggetti già
di consistenti dimensioni.
Sotto questo profilo - rispetto alla scelta del D.P.R. n. 34/2000 in
materia di lavori pubblici, ove si privilegiava la negoziazione diretta
con le imprese artigiane e quelle di piccole dimensioni - risalta il contrasto
della esperienza Consip che privilegia, invece, il dialogo con imprese
già sviluppate.
Tuttavia, anche il sistema delle centrali di acquisto - se dovesse
evolvere nel senso pluralistico di cui si è accennato precedentemente
- potrebbe dar luogo a fenomeni di segno opposto, laddove i referenti fossero
le piccole imprese locali. Ciò sia con riguardo alla contrattazione
tradizionale che a quella telematica.
Per quel che concerne quest'ultima, è innegabile che le grandi
imprese guardino con interesse al nuovo sistema di e-procurement organizzato
secondo le convenzioni previste dall’art. 26 della legge 488/99.
Per esse, infatti, costituisce una fonte di potenziali enormi guadagni,
in ragione delle elevate quantità di beni o servizi oggetto delle
singole procedure di gara; circostanza, questa, che offre loro l'opportunità
di conquistarsi ampie fette dei relativi mercati, mantenendovi una posizione
di assoluto rilievo per tutto il periodo di vigenza dei contratti stipulati
dalle amministrazioni aderenti alle convenzioni.
E' possibile, certamente, che questi attori affrontino la sfida loro
offerta nel rispetto delle regole, confrontando si tra loro in modo leale
e trasparente.
Tale era - ed è tuttora - l'intento del legislatore che intendeva
stimolare la competitività delle imprese consentendo, all'acquirente
pubblico, di conseguire notevoli risparmi di spesa e prodotti migliori.
Ma è percorribile anche un'altra via, che porta ad aggirare
la competizione, allorché le imprese si accordino nel determinare,
in modo congiunto, le modalità di partecipazione alla gara.
Il fenomeno descritto è stato accertato in concreto dall'Autorità
Antitrust nell’adunanza del 13 giugno 2002, con riferimento alla fornitura
dei servizi sostitutivi di mensa mediante erogazione di buoni pasto.
Dall’istruttoria, in particolare, è emerso che ben 8 società
(su un totale di dieci partecipanti alla gara) avevano concertato una intesa
relativa a:
· composizione delle varie Associazioni temporanee di impresa
(A.T.I.);
· fissazione congiunta dei livelli di sconti nella formulazione
delle offerte;
· ripartizione dei lotti.
In questo modo, da un lato ciascuna impresa si garantiva l'aggiudicazione
di almeno un lotto (ovvero di parte di esso), mantenendo sostanzialmente
la quota di mercato detenuta prima dell'esperimento della gara. Dall'altro
- continua il Garante - gli operatori accordatisi sulle variabili del prezzo
e delle quantità hanno eliminato un effettivo confronto concorrenziale
violando, così, la normativa posta a tutela della concorrenza.
Per la gravità dell'infrazione, rappresentata dall'elevato importo
della fornitura messa a gara (90 milioni di buoni pasto per un totale di
418.330.088,98 Euro), dal numero e dalla rilevanza economica delle imprese
coinvolte, l'Autorità ha irrogato a queste ultime sanzioni pecuniarie
ammontanti a complessivi 34.088.520,98 Euro (oltre 66 miliardi delle vecchie
lire).
La vicenda sopra esposta consente di formulare una constatazione di
fondo ed alcune considerazioni.
In termini generali non si può non rilevare come, in questo
campo, similmente ad al-tri, non sia determinante il mezzo prescelto, quanto
il fine che in concreto si intende perseguire con esso, al quale occorre
sempre avere riguardo.
Gli strumenti, infatti, in sé considerati, non sono mai perfetti
e rischiano, pertanto, di essere utilizzati, mediante atteggiamenti elusivi,
in modo distorto e, comunque, non con- forme alle finalità per le
quali sono stati ideati.
Da ciò discende una prima considerazione relativa alla circostanza
che, nel caso esaminato, la salvaguardia dei fondamentali valori è
stata realizzata esclusivamente mediante la segnalazione di due società
private e non grazie a difese preventivamente erette dall' ordinamento.
Il che ha comportato, tra l’altro, l’acquisizione dei beni oggetto
della convenzione a condizioni non favorevoli per le pubbliche amministrazioni,
in evidente contrasto con gli obiettivi generali dell'intero progetto.
Un tema collegato con le esposte preoccupazioni attiene alle concrete
possibilità, per tali imprese, di aggiudicarsi anche le commesse
future: non vi è dubbio, invero, che la conoscenza dell'esatto funzionamento
della macchina statale nel suo complesso, per il periodo di tempo (medio
lungo) previsto nel bando di gara, consente (grazie anche a tutti i servizi
connessi) alle ditte risultate aggiudicatarie in prima istanza di acquisire
un patrimonio, in termini di know how, difficilmente colmabile - in una
successiva omologa procedura concorsuale - dalle imprese sconfitte, soprattutto
se di piccole dimensioni.
Per quel che riguarda le piccole imprese, anche in sede comunitaria
è stato espresso il timore che la scarsa dotazione di mezzi informatici
possa risultare una preclusione di fatto alla partecipazione agli appalti
aggiudicati elettronicamente.
A tale legittima preoccupazione, invero, si è risposto generalmente
che una siffatta situazione è destinata ad evolversi rapidamente.
Anzi, non sarebbe stato necessario prevedere un periodo transitorio di
utilizzo parallelo di strumenti tradizionali ed elettronici, in ragione
dei tempi necessari per l'adozione ed il raggiungimento della proposta
medesima.
Questa argomentazione, pur fondata (ad oggi, infatti, è stata
definita una “posizione comune” del Consiglio e del Parlamento Europeo),
tuttavia non risolve gli interrogativi di fondo sulle capacità delle
piccole e medie imprese di dotarsi della tecnologia e del capitale umano
necessario per affrontare questa nuova sfida. Ed, in particolare, se lo
siano da subito, considerando lo sviluppo, tumultuoso di queste iniziative.
Poiché la Pubblica Amministrazione, forse per la prima volta,
si trova a fungere da traino nelle innovazioni tecnologiche , queste considerazioni
inducono ad assumere estrema cautela nella loro regolazione. Ciò
anche al fine di non produrre sul mercato effetti opposti a quelli tenuti
a riferimento dalle soluzioni innovative.
CAPITOLO V
Il punto di vista rappresentato in adunanza dalle amministrazioni e
le valutazioni conclusive
5.1. Il punto di vista rappresentato dalle Amministrazioni nella adunanza
deliberativa della Sezione.
Considerata l’importanza di molte osservazioni formulate dalle Amministrazioni
nel corso della adunanza, si è ritenuto di darne conto più
diffusamente nella presente relazione anziché nel corpo della delibera
approvativa della stessa.
Il Ministero dell’economia e delle finanze sottolinea di essere impegnato
in un grande sforzo di monitoraggio dei propri centri di costo (attualmente
stimati in 130). Confida pertanto che la situazione migliori gradualmente
fino a consentire il raggiungimento degli obiettivi posti dall’art. 26
della legge n. 488/99.
Il Ministero della difesa fa presente che la struttura particolare
dell’Amministrazione ha reso difficoltosa l’attuazione del precetto normativo.
Attualmente si sta avviando, sulla base delle metodologie individuate dalla
Corte, la rilevazione al fine di verificare l’impatto del sistema centralizzato
sui costi del Ministero. Peraltro la tipologia di spesa del Ministero stesso
risulta suolo in minima parte riconducibile agli articoli merceologici
contenuti nelle convenzioni.
Il dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti segnala,
per il solo settore delle Capitanerie di porto da lui rappresentate,
fortissimi aumenti derivanti dalla adozione della convenzione per il global
service.
Il Ministero per i beni e le attività culturali riconduce la
maggior parte delle difficoltà, che hanno precluso alla Amministrazione
l’attuazione dell’art. 26, alle continue ristrutturazioni organizzative
della fase temporale immediatamente successiva alla legge n. 488 e a quella
attuale nonché all’assenza di metodologie ben definite. Ritiene
che quelle proposte dalla Corte dei conti ed in particolare la raccomandazione
di individuare le modalità del monitoraggio in sede di programmazione
annuale delle attività nonché le figure professionali incaricate
delle suddette rilevazioni siano indispensabili per assicurare efficacia
ed effettività al monitoraggio.
Il rappresentante del Ministero degli affari esteri dichiara che la
sua Amministrazione è caratterizzata da una progressiva espansione
applicativa dei contratti Consip, il cui valore reale percentuale risulta
in continua crescita.
Il Ministero dell’interno segnala una forte difficoltà a gestire
i controlli ex decreto legislativo n. 286, a seguito delle continue trasformazioni
dell’amministrazione ed in particolare nei neo dipartimenti. Tuttavia nel
settore dei Vigili del fuoco si sta attuando una capillare rilevazione
sulla base della metodologia proposta dalla Corte dei conti, che l’Amministrazione
condivide pienamente. D'altronde l’unico modo per verificare l’utilità
della Centrale d’acquisti è la obiettività e la stabilità
delle metodologie di rilevazione, senza le quali non si potrebbe validare
alcun tipo di valutazione positiva o negativa. Peraltro, per ciò
che concerne gli immobili destinati ad accogliere gli immigrati, si è
già potuta accertare l’assoluta inadeguatezza del contratto di global
service. Pur in assenza di dati strutturati le segnalazioni degli Uffici
territoriali del Governo (ex Prefetture) sono nel senso di un incremento
degli oneri derivanti dai contratti tipo di pulizia stipulati da Consip
nell’ordine del 22%.
La rappresentante del Ministero di giustizia precisa che le proprie
osservazione riguardano soltanto i contratti dell’area informatica. Nel
settore si evidenzia una negativa interferenza tecnica tra i prodotti hardware
proposti dalle convenzioni Consip e la rete telematica del Ministero stesso.
Le convenzioni non sarebbero adeguate sotto il profilo qualitativo alle
esigenze dell’Amministrazione, anche in considerazione dell’altissimo tasso
di obsolescenza dei prodotti informatici.
Il Ministero per le attività produttive sottopone all’attenzione
della Corte la difficoltà di contemperare i recenti assestamenti
organizzativi con le modalità contabili attualmente adottate dall’Amministrazione
stessa. Si cerca di supplire al deficit in termini di significatività
della esposizione contabile con un software appositamente progettato per
rilevare serie storiche di dati e raffronti comparativi tra centri decisionali
diversi. Peraltro l’ufficio di programmazione controllo di gestione del
Ministero raccoglie doglianze quotidiane per le forniture hardware e di
materiale di facile consumo.
Il rappresentante del Ministero delle comunicazioni individua i principali
motivi della mancata rilevazione da parte dei controlli interni nella assoluta
carenza di programmazione della pertinente attività. Peraltro i
controlli di gestione interni sono caratterizzati da una fortissima limitazione
di poteri, che ne limita inevitabilmente l’incisività della funzione.
Segnala, peraltro, il pericolo di frazionamento delle commesse in lotti
per aggirare le prescrizioni del recente art. 24 della legge n. 289/03.
Ritiene il Ministero che i modelli delle convenzioni Consip non possono
essere calati dall’alto, ma si devono confrontare, da un lato, con le esigenze
reali dei committenti e, dall’altro, con la obiettiva configurazione del
mercato, che non può essere condizionato, oltre certi limiti, dalla
standardizzazione e dalla scelta di alcuni requisiti tecnici ed economici
piuttosto che altri. Occorre peraltro tener presente che molti centri di
spesa presentano una naturale ostilità contro la Centrale di acquisto,
perché le convenzioni incidono pesantemente sul potere di questi,
così come si era andato consolidando nel tempo. La Consip dovrebbe
implementare il suo ruolo consultivo a servizio di specifiche esigenze
dei committenti ed incrementare il sistema market place il quale
appare più obiettivo dell’adozione di convenzioni predeterminate
e – qualora sia assicurato un accesso costante e tempestivo al sistema
di tutti gli operatori economici – può rappresentare un utilissimo
strumento per assicurare risparmi e un maggiore livello di concorrenza.
Il Ministero del lavoro precisa di ritenere il sistema degli acquisti
centralizzati in linea di massima assai utile per l’Amministrazione Pubblica.
Per quel che riguarda la propria situazione sottolinea come gli uffici
centrali presentano un livello di soddisfazione per il sistema centralizzato
superiore a quello dei periferici, i quali sono più critici sulla
qualità e tempestività delle forniture. Peraltro queste tendenze,
semplicemente avvertite ma non ancora quantificate, dovrebbero essere supportate
da metodologie di rilevazione e di stima come quelle proposte dalla Corte
dei conti, in ordine alle quali l’Amministrazione appare ancora in ritardo,
sebbene animata dall’intento di colmare le lacune emerse.
Il Ministero della salute evidenzia le difficoltà di rilevazione
per le continue modifiche introdotte in materia di centri di responsabilità.
Ciò rende il quadro particolarmente incerto in materia di raffronto
finanziario e qualitativo della spesa per forniture e servizi antecedente
e successiva all’introduzione del sistema Consip. In tal modo è
anche difficile verificare le più frequenti lamentele ricevute che
riguardano il settore di materiale di facile consumo.
In ordine all’articolato quadro di valutazione espresso dai rappresentanti
dei Ministeri assoggettati a controllo, si ritiene di poter sintetizzare
i seguenti raffronti con quanto evidenziato dalla Corte nella relazione:
a) Procedure di rilevazione. E’ indubbio che il loro avvio non può
che migliorare il livello di conoscenze a disposizione dell’Amministrazione.
Per l’implementazione del sistema conoscitivo sono peraltro indefettibili
– come riconosciuto da quasi tutte le Amministrazioni intervenute – le
fasi della programmazione e della pianificazione metodologica, in assenza
delle quali le rilevazioni diventano disomogenee, parziali e difficilmente
confrontabili.
b) Ristrutturazioni e mutamenti organizzativi. E’ indubbio che pregiudicano
raffronti storici e comparativi. E’ tuttavia immanente nell’ordinamento
dei controlli un principio di continuità del loro esercizio, in
base al quale il sistema di rilevazione dovrebbe seguire automaticamente
le successioni nella gestione degli affari amministrativi, almeno fino
alla successiva fase di pianificazione, in modo da non creare vuoti nella
procedura di monitoraggio che vanificano l’intero impianto del controllo;
c) Deficit di autorevolezza dei servizi di controllo interno. Deve
essere confermato il fenomeno denunciato dal rappresentante del Ministero
delle comunicazioni, esteso ben oltre questa Amministrazione. Un rimedio
certamente efficace può essere la pianificazione dei controlli,
sia quello strategico che gestionale, in sede di programmazione annuale,
attraverso il confronto diretto con i dirigenti preposti alla amministrazione
attiva e con i programmi stessi, rispetto ai quali i controlli dovrebbero
essere costruiti a matrice;
d) Resistenza dei funzionari rispetto alla esperienza della Centrale
d’acquisto. Appare altresì condivisibile l’osservazione del Ministero
delle comunicazioni sull’atteggiamento tendenzialmente critico di alcuni
dirigenti, che concepiscono come una diminuzione del potere decisionale
l’obbligo di aderire alle convenzioni. Nel corso della relazione, infatti,
la Corte ha avuto modo di criticare e valutare negativamente quelle osservazioni
che, in modo apodittico, hanno bollato come non convenienti le convenzioni
Consip. La Corte ha precisato che valutazioni di questo tipo dovrebbero
essere sempre precedute da un adeguato studio in termini economici della
gestione e dalla quantificazione dei benefici e dei pregiudizi delle diverse
soluzioni in concreto percorribili;
e) Per quel concerne la contabilità le osservazioni esposte
appaiono coerenti con l’assunto di questa Corte secondo cui i centri di
costo dovrebbero evidenziare con chiarezza la spesa per le diverse tipologie
di beni e servizi nonché collegarsi ai centri decisionali cui è
effettivamente imputabile la spesa stessa;
f) In linea generale i contratti complessi dovrebbero essere articolati
in modo congruente con le specifiche esigenze dell’Amministrazione. Appaiono
quindi condivisibili le osservazioni in ordine al rafforzamento del ruolo
consultivo della Consip, per garantire la personalizzazione delle esposte
esigenze.
g) Market place. Anche le osservazioni del Ministero delle comunicazioni,
sulla necessità di sviluppare il market place in alternativa alle
convenzioni, appare del tutto condivisa nell’apposito paragrafo della relazione
dedicata all’argomento, a condizione che l’accesso sia libero e agevole
e la diversificazione dei prodotti costante e proporzionale all’avanzamento
tecnologico del mercato.
h) Global service. Le osservazioni dei funzionari intervenuti confermano
la forte problematicità della convenzione, che era già stata
messa in luce dalla Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
Le osservazioni integrative sono assolutamente congruenti con le valutazioni
formulate dalla Corte dei conti nell’apposito paragrafo ;
i) Le osservazioni di alcune Amministrazioni intervenute confermano
le valutazioni della Corte in ordine alla esigenza che la contrattazione
centralizzata in materia informatica sia più flessibile nei riguardi
della qualità e dell’avanzamento tecnologico.
5.2. Valutazioni conclusive
Si è ritenuto opportuno chiudere la relazione con due distinti
ordini di riflessioni: il primo afferente ai profili problematici emersi
dall’analisi delle politiche e delle gestioni; il secondo inerente alla
regolazione della materia e al suo impatto concreto sull’azione amministrativa.
Le osservazioni sono esposte in autonomi paragrafi, a loro volta articolati
in sub-paragrafi di contenuto speculare ai temi precedentemente trattati
nella relazione, così da consentire - per ognuna di esse - un immediato
approfondimento delle questioni affrontate nel pertinente capitolo.
5.3. Sintesi delle osservazioni sull’attuazione dell’art. 26 e sulle
pertinenti gestioni.
5.3.1. In ordine alla procedura di individuazione della Centrale d’Acquisto.
a) L’affidamento a Consip del complesso programma strategico di contrattazione
centralizzata non è risultato conforme al procedimento previsto
dall’art. 26, comma 1, della legge 488/99. La norma prevedeva infatti il
coinvolgimento di “società di consulenza specializzate, selezionate
con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere”.
b) Anziché il ricorso a procedure competitive, è stato
posto in essere un affidamento diretto a società partecipata pubblica,
senza alcun confronto concorrenziale con altre ipotesi negoziali. L’affidamento
non può definirsi di natura contrattuale, in quanto si è
trattato di una attribuzione unilaterale, in cui non viene definito con
chiarezza il sinallagma relativo alla quantificazione delle rispettive
prestazioni. Le modalità di approvvigionamento di mezzi e personale
della società Consip testimoniano il carattere amministrativo piuttosto
che negoziale di detto affidamento, che conseguentemente si discosta dal
modello legislativo della “procedura competitiva”.
c) Quanto alla specializzazione della ditta affidataria, l’assenza
dei requisiti tecnici necessari al momento dell’affidamento è provata
dalle modalità temporali dell’adeguamento dello statuto della società
ai compiti commissionati, intervenuto – infatti – successivamente al conferimento
degli stessi. Gli stessi dirigenti della Consip, nelle audizioni curate
da questa Corte subito dopo l’affidamento, rappresentarono la gravosità
delle funzioni assegnate e la necessità di impiantare ex novo procedure
e professionalità necessarie (di qui – tra l’altro – il consistente
ricorso alle consulenze esterne).
5.3.2 In ordine alle metodologie di rilevazione
a) L’indagine ha evidenziato che - fino alla data del 14.01.02 - nessuna
amministrazione dello Stato aveva strutturato un sistema di rilevazione
dei costi antecedenti e successivi alla entrata in vigore delle convenzioni
Consip. A seguito delle istanze istruttorie della Corte e dei frequenti
solleciti, le Amministrazioni hanno predisposto la relazione di cui all’art.
26, comma 4, legge 488/99 (in ogni caso, soltanto l’ex M.U.R.S.T. risulta
averla pubblicata su Internet).
b) Le relazioni in questione non contengono omogenei raffronti contabili
tra la spesa sostenuta negli esercizi precedenti e quella successiva alla
entrata in funzione della Centrale degli acquisti. In particolare, le amministrazioni
incontrano gravi difficoltà nell’analizzare la spesa per estrapolare
- dai pertinenti capitoli di bilancio - i dati afferenti alle convenzioni.
c) Alcuni Ministeri, invero, hanno tentato di stimare analiticamente
i risparmi, ma nessuno è riuscito ad illustrare i risultati dei
diversi centri decisionali della spesa.
d) Nella maggior parte dei casi non sono stati prodotti i meccanismi
di calcolo dei risparmi riferiti. Peraltro, si sono riscontrati sintomi
di approssimazione nelle risposte di alcune amministrazioni, laddove le
percentuali di risparmio, non corredate da alcun calcolo, oscillano anche
di trenta punti, con riguardo a centri di spesa e prodotti sostanzialmente
omogenei.
e) Diverse amministrazioni hanno sottolineato la assenza, nei
pertinenti conteggi, dei dati inerenti ai funzionari delegati e alle altre
contabilità speciali. La Corte ritiene che tale mancata rilevazione
sia contraria al dettato dell’art. 26 e, comunque, preclude la possibilità
di effettuare un raffronto globale e storico sull’andamento degli acquisti
di beni e servizi. Al riguardo si osserva che, in relazione alla attività
dei funzionari delegati, dovrebbero essere definite preventivamente - di
norma in sede di programmazione annuale - le modalità di raccolta
ed elaborazione delle notizie elementari, necessarie per gli adempimenti
dell’art. 26.
5.3.3 Risultati conseguiti e problematiche inerenti ad alcune fattispecie
contrattuali
Alcune stazioni appaltanti sottolineano effetti negativi della contrattazione
centralizzata. In particolare, vengono segnalati aumenti di spesa e frequenti
abbassamenti della qualità dei beni acquisiti.
Sul primo punto la Corte osserva che dette affermazioni risultano,
in alcuni casi, apodittiche, dal momento che non sono corredate a livello
probatorio. Per la verità, nel corso della fase istruttoria informale,
alcuni dirigenti si sono diffusi in modo particolareggiato su difetti delle
convenzioni ma, successivamente richiesti di formalizzare dette osservazioni,
si sono espressi in modo del tutto sintetico, se non addirittura criptico.
In ordine al secondo profilo la Corte raccomanda alle amministrazioni
controllate di esprimere, nelle dovute forme e tempestivamente, ogni rimostranza.
Ciò sia in forma diretta verso il fornitore, rilevando eventuali
inadempimenti contrattuali, sia attraverso il coinvolgimento dell’ apposito
call-center della Consip, il quale dovrebbe trarne conseguenze doverose
soprattutto per il futuro.
Si impongono, su questa tematica, alcune considerazioni ulteriori.
a. Ad avviso della Corte il Ministero - per valutare il livello di
soddisfazione delle stazioni appaltanti - non dovrebbe ritenere sufficienti
i sondaggi svolti dalla stessa società Consip, - in ordine ai quali,
peraltro, non sono resi noti i soggetti materialmente coinvolti nelle interviste
– poiché appare necessario un esame comparato dei reports ex art.
26 con le esplicite segnalazioni di disfunzioni effettuate al call-center
o, comunque, acquisite per altra fonte.
b. Una problematica peculiare, poi, risulta connessa alla adesione
a contratti di natura complessa come il global service. In proposito, le
amministrazioni hanno evidenziato, spesso, la inadeguatezza del capitolato
contrattuale rispetto alle singole e specifiche esigenze del soggetto aderente.
Ciò è ben comprensibile se si tiene conto del fatto che il
contratto di global service è atipico, in quanto è il risultato
della combinazione di clausole molto eterogenee, le quali – in relazione
alle modalità quantitative e qualitative secondo cui sono aggregate
- possono dar luogo a fattispecie negoziali sostanzialmente diverse. I
descritti connotati strutturali della fattispecie consentono di argomentare
che le amministrazioni committenti devono valutare, in concreto, l’impatto
e l’eventuale convenienza di una simile formula prima di aderirvi, posto
che la legge obbliga le Amministrazioni dello Stato alla adesione verso
le convenzioni, ma non a stipulare determinate tipologie di contratto,
quando non si ravvisino gli estremi della convenienza..
c. Con riguardo al global service, quindi, non paiono suscettibili
di favorevole valutazione quei comportamenti amministrativi che si sostanziano
nell’adesione alla convenzione Consip, quando la esecuzione con altri moduli
e procedure contrattuali risulti di maggiore qualità e minor costo.
La esternalizzazione di un servizio – infatti – risponde alla esigenza
di garantire maggiore incisività ed economicità nel perseguimento
degli interessi pubblici e non può essere intesa come apodittica
affermazione di un miglior modo di amministrare. In questi casi, pertanto,
l’amministrazione non dovrebbe – come pure accaduto in alcune fattispecie
venute in evidenza durante l’istruttoria – assoggettarsi passivamente alla
adesione contrattuale (il contratto, ancorché stipulato dalla amministrazione,
è un libero atto di volontà che, nell’ordinamento amministrativo,
è finalizzato alla cura di un interesse pubblico concreto) bensì
effettuare preventive valutazioni, in ordine alla reale convenienza della
soluzione negoziale offerta.
d. Sul piano del generalizzato impiego delle convenzioni, invece, numerose
stazioni appaltanti evidenziano la difficoltà nel condurre raffronti
attendibili tra i costi storici e quelli scaturiti dai nuovi contratti,
poiché di frequente le caratteristiche qualitative dei prodotti
non si presentano omogenee, pur nell’ambito di eguali categorie merceologiche.
Costituisce profilo di assoluto rilievo, al riguardo, la profonda influenza
che il sistema di negoziazione centralizzato risulta esercitare sulle soluzioni
gestionali adottate: ad esempio, alcune amministrazioni solevano approvvigionarsi
di certi beni direttamente in proprietà mentre la convenzione Consip
ne prevede soltanto l’acquisizione con leasing. Alcune amministrazioni
sostengono che tale eterogeneità nei sistemi di approvvigionamento
non renderebbe possibile un raffronto tra costi precedenti ed attuali e,
quindi, un attendibile computo dei risparmi di spesa conseguiti. Detta
considerazione non può essere condivisa: una amministrazione moderna
deve essere in grado, anche attraverso appropriate formule econometriche,
di confrontare i costi derivanti dall’acquisto in locazione o in proprietà
di un bene. La stessa Centrale d’acquisto, quando entra in un mercato multiforme
e variegato, dovrebbe dare contezza dei criteri che suggeriscono una soluzione
contrattuale piuttosto che un’altra, comparandone costi e benefici in ragione
del bene specifico, del tempo di vita dello stesso e del particolare uso
per cui viene richiesto. Sotto questo profilo non è condivisibile
il comportamento di quelle amministrazioni, che non effettuano analoghe
valutazioni in ordine alle proprie specifiche esigenze.
e. Analoghe osservazioni critiche deve formulare la Corte in ordine
alla asserita impossibilità – per le amministrazioni - di confrontare
in termini economico-finanziari gli effetti dei nuovi contratti con quelli
delle vecchie procedure di spesa. Pur tenendo presente la relativa novità
della esperienza di contrattazione centralizzata, e la poca trasparenza
dei dati finanziari risultanti dai documenti di bilancio e dai rendiconti,
che rendono complesse le valutazioni di raffronto tra spese sostenute in
esercizi diversi, nondimeno, i nuovi principi di sana amministrazione impongono
alla dirigenza di assumere oneri e responsabilità dei risultati
delle proprie attività, attraverso un più puntuale monitoraggio
della spesa e dei costi ed un migliore sfruttamento delle conoscenze tecniche
e scientifiche reperibili sul mercato. E non v’è dubbio che oggi
sono disponibili, su larga scala, strumenti econometrici in grado di confrontare
formule di spesa, diversamente articolate nel tempo e nei valori economici
di riferimento.
f. Considerato, inoltre, che spesso i contratti della Consip occupano
settori contrattuali in evoluzione – nei quali la definizione delle specifiche
tecniche e del capitolato di oneri diventano fondamentali per la successiva
selezione - al fine di rendere più obiettive e trasparenti le decisioni
assunte in proposito, sarebbe opportuno pubblicizzare le modalità
e il contenuto del dialogo tecnico con i maggiori esperti ed operatori
economici del settore, adottati a supporto delle stesse.
g. La Corte ritiene, infine, necessario che i contratti quadro siano
completati e perfezionati con puntuali statuizioni in ordine alla vigilanza-ingerenza,
da parte dell’amministrazione committente, sulla loro esecuzione. Posto
che tale vigilanza spetta alle amministrazioni che hanno acquistato tramite
convenzione, va considerato che diversi centri di spesa hanno segnalato,
anche informalmente, la difficoltà di interagire con i fornitori
per l’inesatto adempimento della prestazione (ritardi, verifiche, collaudi,
tipologie della prestazione). E’ bene sottolineare come la maggior parte
dei committenti siano piccoli centri di spesa, i quali non possiedono adeguato
supporto tecnico e legale per far valere le proprie ragioni in caso di
controversa esecuzione dei contratti. E’ vero che presso la Consip opera
un call-center per la denuncia di disservizi ed irregolarità nelle
forniture, ma è di tutta evidenza che un simile rapporto trilatero
possa presentare inconvenienti per il piccolo committente, soprattutto
se ubicato in luoghi molto decentrati. Il call-center deve, comunque, essere
messo a conoscenza dei “disservizi” soprattutto per le valutazioni in ordine
ad eventuali estensioni delle convenzioni con lo stesso fornitore e ad
eventuali successive gare, cui lo stesso – singolarmente o associato –
partecipi.
5.3.4 L’attività dei servizi di controllo interno.
Molti dei problemi riguardanti l’attività di verifica e riscontro
dei risparmi di spesa sono intimamente collegati alla ancora carente applicazione
dei nuovi principi di contabilità pubblica contenuti nella legge
94/97 nonché alle riforme organizzative in corso nei Ministeri per
l’accorpamento o il decentramento di funzioni. Come si è avuto modo
di evidenziare, quasi tutte le amministrazioni hanno trovato difficoltà
ad individuare i pertinenti centri decisionali di spesa, operanti sul versante
dell’acquisto e a ripartire tra di essi gli oneri sostenuti.
I servizi di controllo interno sono stati evidentemente coinvolti dal
legislatore per suggerire correzioni e adeguamenti delle soluzioni contrattuali
adottate dalle stazioni committenti. Attese le peculiarità del sistema
di negoziazione in esame, detta funzione doveva essere svolta anche con
riguardo alle dinamiche di mercato, per contribuire al miglioramento della
contrattazione-quadro. Purtroppo – come si è evidenziato in precedenza
- solo alcuni di essi hanno svolto questo compito.
In linea complessiva, e fatti salvi alcuni positivi aspetti segnalati
nella relazione, l’attività dei servizi di controllo interno appare
carente sotto i profili appresso specificati:
a) Non sono stati censiti preventivamente tutti i centri decisionali
di spesa attivi nei settori coperti dalle convenzioni. Questa operazione
è assolutamente propedeutica alla stima dei risparmi, non potendosi,
in suo difetto, che disporre di dati parziali e quindi inidonei ad assicurare
l’obiettivo del legislatore.
b) Non sono state definite le unità organizzative a livello
delle quali raccogliere i dati della spesa, da elaborare successivamente.
In base ai principi sanciti dal d.p.r. 286/99 ciò dovrebbe avvenire
in sede di pianificazione della gestione annuale, anche in considerazione
della importanza strategica attribuita dai Governi succedutisi nel tempo
a questa innovazione contrattuale.
c) Non sono stati censiti complessivamente nel numero e nelle caratteristiche
i prodotti, suscettibili di raffronto storico nella loro acquisizione,
essendosi preferito nella maggior parte dei casi un confronto virtuale
tra i prezzi mediamente stimati prima della riforma e quelli delle convenzioni,
proiettando la percentuale di confronto su quella dei contratti-quadro.
Ciò non sembra rispondere alla ratio della norma.
d) Le relazioni appaiono impostate in modo saggistico piuttosto che
illustrare fatti e risultati incontrovertibili. Sovente vengono analizzate
esperienze, pur commendevoli, di singoli centri di spesa, senza comporre
il mosaico inerente alla Amministrazione nel suo complesso.
e) Non sono state quasi mai definite le modalità di rilevazione
e ripartizione dei costi tra le unità organizzative, responsabili
della contrattazione.
f) Non è stato conferito carattere di periodicità e sistematicità
alle rilevazioni.
g) Non sono stati predisposti sistemi automatizzati di archiviazione
e confronto dei dati.
Nel descritto scenario, la lunga indagine effettuata da questa Corte
ha già avuto un impatto sulla gestione e sugli orientamenti delle
amministrazioni controllate. Nessuna di queste ed, in particolare, i competenti
servizi di controllo interno, avevano strutturato rilevazioni e controlli
sufficienti sui risparmi di spesa. La campagna informativa sui vantaggi
economici conseguiti dalle amministrazioni è risultata infatti fondata
solo su proiezioni di dati statistici o di percentuali ricavate in modo
convenzionale dai prezzi unitari, e non invece – come richiesto dal legislatore
– sul confronto della spesa storica con quella conseguente alla adozione
degli acquisti centralizzati. La istruttoria della Corte ha indotto la
maggior parte dei servizi di controllo interno quantomeno ad impostare
e ad elaborare tali procedure di rilevazione, di cui si auspica una positiva
evoluzione nel breve periodo.
5.3.5 Valutazioni di impatto sulla concorrenza
Alcune delle considerazioni precedentemente esposte sono strettamente
connesse alla tutela della concorrenza. In particolare si può osservare
quanto segue:
a. Le procedure concorsuali finalizzate alla stipula di convenzioni
quadro per contratti innovativi, non ancora sufficientemente regolati,
richiedono ai soggetti partecipanti particolari requisiti di capacità
economica, tecnica e finanziaria, determinando l’orientamento del mercato
in una certa direzione: ciò talvolta senza una previa valutazione
dell’impatto potenzialmente discriminatorio di tale fenomeno.
b. L’esaurimento e l’attesa di nuove convenzioni hanno alimentato il
ricorso a trattative private e rinnovi di non trascurabile importo, sempre
giustificati dalla momentanea indisponibilità del contratto-quadro.
c. Giova osservare, inoltre, come la avanzata copertura di alcuni settori
merceologici e il continuo avvicendarsi delle convenzioni tendano a selezionare
il mercato in senso oligopolistico, di guisa che è possibile, già
nel breve periodo, prevedere il formarsi di cartelli di fornitori, capaci
di orientare verso l’alto i prezzi di mercato. Si avrebbe così il
paradossale risultato di aver istituito una Centrale per rafforzare la
domanda pubblica e di ottenere, in breve tempo e dopo una fase calmieratrice,
l’effetto opposto .
d. Anche per effetto delle osservazioni formulate da questa Corte,
in sede di prima attuazione della disciplina originaria, è stato
introdotto un limite di valore per le convenzioni, il quale diviene riferimento
essenziale per evitare il crearsi di vere e proprie riserve di mercato,
in favore dei soggetti aggiudicatari delle convenzioni stesse. Peraltro,
la previsione del limite – integrata dalla possibilità di esercitare
uno jus variandi esteso fino al 40% - da luogo ad un sistema gestibile
solo in presenza di un numero circoscritto di stazioni appaltanti. Viceversa,
in presenza di una più ampia platea di committenti – quale quella
determinata dall’art. 24 della l. n. 289/2002 – tale meccanismo diviene
decisamente complesso ed assai problematico da gestire: ciò in ragione
del rapido esaurirsi delle convenzioni; del “traffico degli accessi” da
parte di una moltitudine di soggetti, soprattutto nell’approssimarsi delle
scadenze delle forniture; delle attese conseguenti ai rinnovi; nonché,
infine, del ridursi graduale del numero dei concorrenti in relazione alle
nuove commesse.
e. Per i motivi precedentemente richiamati, ad un susseguirsi serrato
di convenzioni aventi lo stesso oggetto, sembra preferibile l’assunzione
dei prezzi unitari in esse fissati quali limiti parametrici generalmente
vigenti per i contratti che le amministrazioni pubbliche intendano stipulare.
In tal modo, le amministrazioni medesime potrebbero beneficiare di due
diverse opzioni: l’adesione ad un accordo quadro, qualora si vogliano privilegiare
la celerità e la economia procedurale; ovvero la negoziazione secondo
gli ordinari principi della contrattualistica pubblica, avendo quale “garanzia
di economicità” dei prezzi i limiti posti nelle diverse convenzioni.
5.4. Sintesi delle osservazioni sulla vigente legislazione.
I risultati accertati nel corso della istruttoria inducono a ritenere
che un miglioramento della legislazione attuale potrebbe produrre positivi
effetti sulle performances realizzate dalle amministrazioni pubbliche.
Molte delle proposte di seguito elencate sono già realizzabili sulla
base del vigente quadro normativo, tanto che si è ritenuto di doverle
richiamare anche nei precedenti paragrafi, inerenti alle osservazioni propositive
sulla gestione delle amministrazioni controllate.
Si ritiene, tuttavia, che la codificazione espressa di alcune regole
deontologiche possa facilitare la predisposizione di procedure indispensabili,
per assicurare una sana amministrazione della materia.
In sintesi le osservazioni possono essere così articolate:
a) per le amministrazioni statali la contabilità dovrebbe essere
organizzata – a differenza di ciò che avviene attualmente – in modo
da evidenziare in modo analitico i risultati conseguiti non solo dai centri
di costo, ma anche dai centri decisionali. La istruttoria ha evidenziato
come, nel periodo considerato, talvolta i centri di responsabilità
non abbiano avuto a disposizione nemmeno la mappa completa dei funzionari,
che gestiscono l’attività contrattuale, impegnando giuridicamente
all’esterno la propria amministrazione. La mappatura delle missioni, dei
compiti assegnati e delle singole responsabilità dei centri decisionali
risulta infatti avviata solo di recente nei singoli Ministeri. La esposizione
contabile poi dovrebbe essere articolata in modo tale da consentire raffronti
orizzontali e storici in tutti i centri decisionali della spesa e, ove
possibile, i raffronti orizzontali tra centri diversi. In tal modo si potrebbe
raggiungere il duplice obiettivo di validare i risparmi, la cui quantificazione
non può essere lasciata alle elaborazioni statistiche o convenzionali,
come attualmente accade, e individuare le pratiche più virtuose,
alle quali dovrebbero poi conseguire le necessarie valutazioni previste
dal decreto legislativo n. 286/99;
b) applicando alla materia della contrattazione principi, più
in generale, enunciati in tema di controllo sulla gestione dall’art. 4
del decreto legislativo n. 286/99, andrebbe codificato l’obbligo per le
amministrazioni pubbliche di definire, in sede di programmazione, i criteri
e la tempistica delle rilevazioni, necessarie a quantificare i risparmi
di spesa nonché gli uffici e le strutture, a livello dei quali effettuare
dette rilevazioni;
c) è importante tenere presente l’opportunità di codificare
il principio, già operante nell’ordinamento, per cui il ricorso
alla esternalizzazione della governance dei servizi - soluzione prevista
per alcune convenzioni quadro come quella del global service - dovrebbe
essere corredato da un previo studio di convenienza, consistente nella
comparazione dei costi interni ed esterni dei sistemi tradizionali e di
quello esternalizzato. Le valutazioni in termini di economicità,
efficacia ed efficienza non possono, infatti, essere di tipo assiomatico,
ma devono basarsi su confronti econometrici, avvalendosi - se necessario
– anche delle tecniche più aggiornate proposte dalla ingegneria
gestionale;
d) più in generale, la legislazione inerente a profili strategici
dell’azione amministrativa dovrebbe essere ispirata al principio della
indefettibilità dell’obiettivo ma della libertà e flessibilità
dei moduli gestionali. In questo contesto le previsioni normative non dovrebbero
irrigidire i moduli gestionali con prescrizioni di dettaglio, bensì
indicare con chiarezza i limiti alla libertà operativa, connessi
alla tutela di interessi superiori (per esempio in materia di concorrenza);
e) potrebbe essere codificato il principio, già desumibile dall’articolato
sistema normativo attuale, per cui la negoziazione centralizzata, relativa
a contratti complessi e innovativi, dovrebbe essere preceduta da un motivato
studio di fattibilità e convenienza dei moduli contrattuali che
si intende adottare. Requisiti tecnici e finanziari, caratteristiche aziendali,
articolazione delle clausole negoziali, capitolati speciali dovrebbero
essere non solo tecnicamente argomentati, ma essere sottoposti anche al
vaglio delle autorità di controllo competenti a garantire interessi
di rango superiore. Nel corso della relazione, infatti, viene evidenziato
come alcune convenzioni quadro abbiano coinvolto, senza la richiesta di
un previo parere, materie sottoposte alla tutela della Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici e della Autorità Garante della
concorrenza e del mercato;
f) con riguardo alle categorie più complesse dei beni e dei
servizi e – tenendo presenti, in particolare, le caratteristiche del mercato
elettronico – appare opportuno determinare normativamente modalità
di qualificazione uniformi, secondo parametri di qualità e di valore,
al fine di evitare i due opposti ma entrambi deprecabili fenomeni, di una
qualificazione centralizzata, che sbilancia il mercato verso un ristretto
numero di prodotti e di imprese o di una localizzata, troppo sensibile
ad esigenze di tipo particolare.
g) nella futura disciplina della materia, infine, andrebbe affermato
– con riguardo alla attività delle strutture dedicate alla contrattazione
centralizzata - un tendenziale principio di separazione tra funzioni consultive,
prerogative gestorie e negoziali, compiti di controllo e di regolazione
indiretta.
h) Considerato che la presente legislazione non preclude la possibilità
del proliferare delle centrali d’acquisto, soprattutto nell’ambito delle
Regioni e delle autonomie locali e tenuto conto dei delicati snodi delle
competenze costituzionali, risultanti dalla nuova formulazione del Titolo
V della Costituzione, sembra opportuno che la futura regolazione tenga
conto dei risultati della negoziazione accentrata piuttosto in chiave parametrica
che di vincolatività nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
Lasciando a queste ultime la facoltà di aderire prescrivendo, però
– contestualmente - l’obbligo di valutare, quali parametri limite, i prezzi
delle convenzioni e del mercato elettronico, si potrebbero conciliare i
profili della economicità e della libertà del mercato.
I RELATORI
Cons. Anna Maria Carbone Prosperetti
Cons. Aldo Carosi
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