| Aggiornamento - Amministrativo |
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Sulla non sindacabilità da parte della Corte dei Conti delle spese effettuate dal Consiglio Regionale Con la sentenza di seguito trascritta la Corte Costituzionale conferma il proprio orientamento secondo il quale la Corte dei Conti non può sindacare le deliberazioni di spesa dei Consigli regionali concernenti il funzionamento dell’organo regionale stesso. Sul punto vedi altresì il testo di Ugo Di Benedetto, Diritto Amministrativo, giurisprudenza e casi pratici, II° edizione, ed. Maggioli, pag 1051 e ss. Corte Costituzionale, 22 ottobre 1999, n. 392 Considerato in diritto Secondo le contestazioni mosse dalla Procura regionale le predette delibere sarebbero fonte di danno all'erario in quanto non risulterebbe, innanzitutto, evidenziata l'utilità di tali iniziative; al tempo stesso mancherebbero "progetti, opere, atti, programmi" in cui risultino trasfuse le cognizioni acquisite e i contatti commerciali e culturali avuti dai partecipanti; sarebbe, altresì, palese "la mancata acquisizione di cognizioni tecniche o commerciali immediatamente utilizzabili presso la struttura di appartenenza e a favore di imprese operanti nella Regione", come pure l'eccessività della spesa a causa del numero dei partecipanti ai viaggi. 2. Deduce, dal canto suo, la Regione Lombardia che l'atto in parola sarebbe lesivo della sfera di autonomia ad essa costituzionalmente garantita: dagli artt. 5, 117, 118, 119, 121, 122, quarto comma, e 123 della Costituzione, in relazione alla legge 22 maggio 1971, n. 339 (Approvazione, ai sensi dell'art. 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Lombardia) ed alla legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario), atteso che fra le funzioni coperte da immunità sono comprese quelle relative all'amministrazione ed alla gestione di fondi intestati alla Presidenza del Consiglio regionale, in relazione ad "attività legate strettamente all'esplicazione del mandato rappresentativo" e, quindi, non ricadenti sotto la giurisdizione contabile; dagli artt. 5, 118 e 122 della Costituzione, in relazione alla menzionata legge 6 dicembre 1973, n. 853, in quanto le contestazioni rivolte in sede contabile involgono valutazioni di merito rientranti nella discrezionalità politica del Consiglio, in ordine alle quali sussiste, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), difetto assoluto di giurisdizione da parte della Corte dei conti. 3. Il ricorso va accolto, essendo fondato su ragioni che, alla luce degli indirizzi della giurisprudenza costituzionale richiamati dalla stessa ricorrente, non possono non essere condivise. Secondo l'orientamento che questa Corte ha già avuto occasione di manifestare sin dalla sentenza n. 81 del 1975, e di ribadire più di recente con la sentenza n. 289 del 1997, l'immunità prevista dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione attiene alla particolare natura delle attribuzioni del Consiglio regionale, che costituiscono esplicazione di autonomia costituzionalmente garantita, risultando "in parte disciplinate dalla stessa Costituzione e in parte dalle altre fonti normative cui la prima rinvia". Anche alla luce di tale giurisprudenza (per cui vedi, altresì, sentenze nn. 69 e 70 del 1985) è da ritenere che il nucleo caratterizzante delle predette attribuzioni, quale definito dall'art. 121, secondo comma, della Costituzione, ricomprenda non solo le funzioni legislative e regolamentari, di indirizzo politico, di controllo e di autorganizzazione, ma anche quelle di amministrazione attiva, quando siano assegnate all'organo in via diretta ed immediata dalle leggi dello Stato. Peraltro, quanto al presupposto sistematico della disposizione sull'immunità, la Corte ha già avuto occasione di precisare che, pur rinvenendosi il criterio di delimitazione della insindacabilità dei consiglieri regionali nella fonte attributiva della funzione, e non nella forma degli atti, ciò non significa che l'immunità sia diretta ad assicurare una posizione di privilegio per i consiglieri regionali, giacché essa si giustifica solo in quanto vale a preservare da interferenze e condizionamenti esterni le determinazioni inerenti alla sfera di autonomia propria dell'organo (cfr. la già menzionata sentenza n. 289 del 1997). 4. Da detti principi va fatta discendere la soluzione del caso in esame, considerando che, a salvaguardia dell'autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali, la legge n. 853 del 1973 ha previsto, da un lato, che, "per le esigenze funzionali" di detti organi, siano istituiti nel bilancio della Regione appositi capitoli di spesa tra i quali sono ricompresi espressamente anche quelli per le indennità di missione, come pure per convegni, studi e ricerche, mentre ha escluso, dall'altro, che gli atti amministrativi e di gestione dei fondi siano soggetti ai controlli ex art. 125, primo comma, della Costituzione (vedi legge n. 853 del 1973, artt. 1, 2 e 4, terzo comma). Il che comporta la riconducibilità all'art. 122, quarto comma, della Costituzione delle opinioni espresse e dei voti dati dai consiglieri regionali nell'ambito delle attività di gestione dei fondi stanziati in bilancio per le esigenze di cui sopra, con la doverosa precisazione, peraltro, che non si tratta di una immunità assoluta, in quanto essa non copre gli atti non riconducibili, secondo ragionevolezza, all'autonomia ed alle esigenze ad essa sottese (v. sentenza n. 289 del 1997, già citata). L’addebito rivolto ai componenti dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale non è formulato, tuttavia, in termini di estraneità o, comunque, di non riconducibilità, alla stregua di un criterio di ragionevolezza, dell’autorizzazione dei viaggi all’autonomia funzionale del Consiglio regionale (così come desunta dagli artt. 121 e 122 della Costituzione). L’addebito della Procura regionale della Corte dei conti è essenzialmente imperniato, invece, su valutazioni negative in ordine all’utilità, alla proficuità o, addirittura, alla ricaduta pratica concreta dei suddetti viaggi, con apprezzamenti riferibili al merito delle spese e, pertanto, non idonei ad essere elevati a criterio di verificazione della riconducibilità o meno delle spese stesse al suddetto principio di autonomia. Per i motivi sopra indicati la partecipazione all'adozione delle delibere oggetto del giudizio promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti le delibere concernenti spese per missioni, rientranti come tali tra quelle contemplate dalla predetta legge n. 853 del 1973 ¾ non è suscettibile di sindacato da parte del giudice contabile. 5. Per le esposte considerazioni, assorbito ogni altro motivo, il ricorso va accolto. LA CORTE COSTITUZIONALE Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 1999. |
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