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Corte
Costituzionale, 6 luglio 2004, dichiara l’illegittimità
costituzionale di
alcune parti della legge n. 205 del 21 luglio 2000 e riduce la
giurisdizione
del giudice amministrativo
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 33, commi
1 e 2,
lettere b) ed e), e 34, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.
80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro
nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di
lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'
articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come sostituito
dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia
di
giustizia amministrativa), promossi con ordinanze del 31 luglio 2002,
dell'
11 ottobre 2002 (n. 2 ordinanze) e del 31 gennaio 2003 del Tribunale di
Roma, rispettivamente iscritte al n. 488 del registro ordinanze 2002 e
ai
nn. 226, 227 e 680 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella
Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2002
e
nn. 18 e 37, prima serie speciale, dell'anno 2003.
Visto l'atto di costituzione della Casa di Cura Villa Maria Pia
s.r.l., nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 28 aprile 2004 il Giudice
relatore Romano Vaccarella.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 31 luglio 2002 (r.o. n. 488 del 2002) il
Tribunale di Roma, adito dalla casa di cura Villa Maria Pia s.r.l. con
atto
di citazione, notificato il 10 agosto 2000, volto ad ottenere la
condanna
della Azienda Usl Rm/E al pagamento di somme da questa dovute per
prestazioni di ricovero, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 33, commi 1 e 2, lettere b) ed e), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche,
di
giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione
amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della
legge
15 marzo 1997, n. 59), come sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio
2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa),
nella
parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo
le controversie in materia di pubblici servizi «tra le
amministrazioni
pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi» e,
in
particolare, le controversie «riguardanti le attività e le
prestazioni di
ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di
pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del servizio
sanitario nazionale», per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 100,
102, 103,
111 e 113 della Costituzione.
1.1.- In punto di rilevanza, osserva il rimettente che la
controversia rientra tra quelle devolute alla giurisdizione esclusiva
del
giudice amministrativo, tenuto conto che il rapporto tra le case di
cura e
le minori strutture private (ambulatori, centri di diagnostica
strumentale,
etc.) e la USL è sempre stato qualificato dalla giurisprudenza di
legittimità di concessione di pubblico servizio. Pertanto,
abbandonato il
pregresso criterio che attribuiva al giudice amministrativo le
controversie
vertenti sull'accertamento del contenuto e della validità del
rapporto, con
devoluzione al giudice ordinario di quelle vertenti sul pagamento di
indennità, canoni ed altri corrispettivi, il rapporto in
questione è oggi
direttamente disciplinato, quanto alla giurisdizione, dall'art. 33 del
d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 7 della legge n. 205
del
2000, che rimette alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo le
controversie in materia di pubblici servizi, tra le quali quelle
«tra le
amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici
servizi» (comma 2, lettera b) e quelle «riguardanti le
attività e le
prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'
espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito
del
Servizio sanitario nazionale» (comma 2, lettera e).
1.2.- Con riguardo alla non manifesta infondatezza del dubbio,
osserva il giudice a quo che il nuovo criterio di riparto della
giurisdizione «per blocchi di materie», introdotto dalla
legge n. 205 del
2000, determina uno «smisurato ampliamento» della
giurisdizione esclusiva,
in contrasto, innanzitutto, con il dettato degli artt. 103, primo
comma, e
113, primo comma, Cost., posto che il riferimento alle
«particolari materie
indicate dalla legge» esprimerebbe invece il carattere residuale
delle
controversie devolute alla giurisdizione esclusiva, la cui
peculiarità non a
caso è stata tradizionalmente riscontrata nella «sicura e
necessaria
compresenza o coabitazione . di posizioni di interesse legittimo e di
diritto soggettivo legate da un inestricabile nodo gordiano»;
come rendeva
manifesto il divieto per il giudice amministrativo (ex artt. 30, secondo
comma, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 e 7, terzo comma, della legge 6
dicembre 1971, n. 1034) di conoscere, nelle materie devolute alla sua
giurisdizione esclusiva, anche dei diritti patrimoniali consequenziali.
Le
richiamate norme costituzionali, inoltre, nel configurare la
giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo unicamente per la tutela di
posizioni
soggettive nei confronti della pubblica amministrazione, non
autorizzerebbero (ciò che, invece, sembra legittimato dall'art.
33
censurato) anche la cognizione di diritti soggettivi azionati dalla
medesima
pubblica amministrazione contro privati ovvero contro altre
amministrazioni
pubbliche. In particolare, la legge n. 205 del 2000, segnando
l'abbandono
della nozione tradizionale di «giurisdizione esclusiva» e
la ridefinizione
dell'istituto secondo ambiti di intere materie, a prescindere dall'
esplicazione di poteri autoritativi della pubblica amministrazione,
sarebbe
lesivo dell'art. 103, primo comma, Cost., norma che, tra la
giurisdizione
ordinaria sui diritti e quella esclusiva del giudice amministrativo,
traccia
un rapporto, di regola a eccezione, fondato sull'esigenza di concentrare
innanzi ad un unico giudice la cognizione tanto dei diritti che degli
interessi, e dunque, in definitiva, sulla peculiarità della
controversia
concretamente individuata. Pertanto, l'attribuzione tout court al
giudice
amministrativo di intere materie, come quella dei servizi pubblici,
«di
generica ed incerta identificazione» costituirebbe, secondo il
giudice a
quo, l'inversione della regola posta dall'art. 103 Cost, configurando il
giudice amministrativo come giudice ordinario delle controversie in cui
sia
parte una pubblica amministrazione, in violazione anche dell'art. 100,
primo
comma, Cost. che lo qualifica giudice
«nell'amministrazione» e non «dell'
amministrazione».
Né al rimettente sembra dirimente accedere ad una ricostruzione
in
astratto piuttosto che in concreto della nozione di
«materia», ricercandone
la particolarità «nell'atteggiarsi dell'azione della
pubblica
amministrazione in settori determinati ., qual è quello dei
servizi
pubblici», in ipotesi connotati sempre dalla presenza
dell'interesse
pubblico: in tal modo si finirebbe infatti ugualmente per capovolgere, e
svuotare, il criterio di residualità della giurisdizione
amministrativa come
fissato nella Costituzione.
La fondatezza del dubbio viene altresì argomentata dal rimettente
sul rilievo che nel nostro ordinamento non esisterebbe alcuna
possibilità di
ampliare la giurisdizione amministrativa esclusiva oltre i casi in cui
il
settore individuato «sia conformato, quanto meno, da un regime
giuridico
derogatorio del diritto comune», ciò che, per la
vastità e l'eterogeneità
degli ambiti abbracciati, non appare configurabile per la materia dei
servizi pubblici; né sarebbe possibile rintracciare nel sistema
costituzionale una delega in bianco al legislatore ordinario per
individuare
le materie di giurisdizione esclusiva. Lo scostamento dai rigorosi
parametri
dell'art. 103 Cost. sembra, poi, al rimettente particolarmente visibile
laddove, come nel caso sottoposto al suo giudizio, nessun contenuto di
specialità sia dato ravvisare nella domanda del privato volta
all'
accertamento, condotto secondo le regole del diritto civile,
dell'obbligo
dell'Azienda USL di pagare il corrispettivo di prestazioni sanitarie
eseguite.
Riprendendo alcune indicazioni del Consiglio di Stato (sezione V,
n. 2440 del 1999) e della Cassazione (sezioni unite n. 5640 del 18
aprile
2002), il giudice a quo osserva anche come sia proprio la
«costituzione del
vincolo obbligatorio» a segnare lo spartiacque tra la
giurisdizione del
giudice amministrativo e quella dell'autorità giudiziaria
ordinaria sul
presupposto della tendenziale uguaglianza tra le parti nella fase
successiva
alla costituzione del vincolo, regolata dalle norme del diritto privato.
Conseguentemente, a suo avviso, l'assegnazione indiscriminata alla
cognizione del giudice amministrativo di diritti soggettivi, oltre alla
progressiva creazione di un diritto civile speciale, violerebbe anche
l'art.
3 Cost., sotto il profilo della lesione del principio di uguaglianza -
per
la creazione di una posizione di privilegio della pubblica
amministrazione -
nonché del principio di ragionevolezza, venendo a creare un
«inutile
doppione» del giudice ordinario e insieme a disperdere il
patrimonio di
esperienze ed attitudini di questi; tanto, per giunta, in un momento
storico
caratterizzato dalla regressione del momento autoritativo nel rapporto
tra
apparato pubblico e società civile.
Palese sarebbe anche la violazione degli artt. 102, primo comma, e
113, primo comma, Cost. che, assecondando la tradizione giuridica
italiana
(cfr. artt. 2 e 26 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E, e il
diritto
vivente in tema di risarcimento per lesione di interessi legittimi),
fanno
del giudice ordinario il giudice dei diritti con cognizione, in via di
principio, generale e illimitata, di contro alla tendenziale
residualità
della cognizione sui diritti affidata al giudice amministrativo, in un
contesto che contempla altresì la possibilità che
all'autorità giudiziaria
ordinaria siano attribuiti poteri di annullamento dell'atto
amministrativo
(art. 113, commi secondo e terzo, Cost.): il che genera una vera e
propria
presunzione di devoluzione al giudice ordinario - la cui posizione nell'
ordinamento non a caso è circondata da particolari garanzie di
indipendenza
ed autonomia (artt. 104 e 105 Cost.) - delle controversie in cui
sussiste
incertezza nell'identificazione della situazione soggettiva coinvolta.
Il giudice a quo esprime, inoltre, dubbi circa la legittimità
della
norma censurata in relazione all'art. 25, primo comma, Cost.: evidenzia
sul
punto come una concezione del giudice naturale attenta ai valori su cui
si
fonda l'ordine costituzionale delle giurisdizioni, si sia ormai
affermata in
altri ordinamenti europei (così ad esempio in Francia, ove il
Consiglio
costituzionale ha affermato che tra i principi fondamentali v'è
quello per
cui, «ad eccezione delle materie riservate per natura
all'autorità
giudiziaria, appartiene in ultima istanza alla competenza della
giurisdizione amministrativa il contenzioso relativo all'annullamento e
alla
riforma degli atti amministrativi che costituiscono l'espressione dei
pubblici poteri»), mentre nel nostro ordinamento tale opzione
ermeneutica
sarebbe stata avallata dalla stessa Corte costituzionale
allorché questa ha,
ad esempio, affermato «la maggiore idoneità del giudice
ordinario alla cura
di interessi concernenti rapporti paritari» (sentenza n. 641 del
1987) o che
«la Corte dei conti è il giudice naturale in materia di
pensioni a totale
carico dello Stato» (ordinanza n. 388 del 1990). La violazione
nel settore
dei pubblici servizi dell'ordine costituzionale [delle giurisdizioni], e
cioè di «quel nucleo di principi che giustificano
l'"essere giudice"
in uno
stato di diritto», si risolverebbe pertanto nell'istituzione di
un giudice
speciale in violazione del disposto dell'art. 102, secondo comma, Cost..
Dunque, anche a non voler riconoscere l'esistenza del principio,
seppur tendenziale, di unità della giurisdizione (ma v., contra,
sentenze n.
41 del 1957 e n. 48 del 1959 di questa Corte), la pluralità di
giurisdizioni
riconoscibili nel nostro ordinamento non legittimerebbe la devoluzione a
giudici appartenenti a giurisdizioni diverse di «controversie
identiche
ovvero non caratterizzate da una sostanziale ed intrinseca reciproca
diversità con riguardo all'oggetto e alle posizioni soggettive
delle parti»,
essendo del tutto irrilevante «la circostanza che nella
controversia sia
parte una pubblica amministrazione ovvero . che il suo oggetto presenti
una
generica rilevanza pubblica».
Il giudice rimettente osserva, poi, come ancora più grave sia il
vulnus che la norma arreca al principio di uguaglianza (art. 3, primo
comma,
Cost.), inteso come uguaglianza davanti alla giustizia e alla
giurisdizione
(art. 24 Cost.), principio che troverebbe il suo logico corollario nella
regola secondo cui controversie identiche o similari devono essere
giudicate
dalla medesima giurisdizione o da giurisdizioni strettamente identiche
anche nelle regole di composizione. Sarebbe pertanto evidente, nella
specie,
«la disparità di trattamento tra i cittadini dinanzi alla
giurisdizione,
essendo l'individuazione del giudice fatta dipendere dalla
qualità
soggettiva di una parte», tanto più che nel momento
storico attuale mancano
riferimenti normativi di sicura individuazione del soggetto
«pubblica
amministrazione» e della materia «servizi pubblici».
Ulteriore profilo di illegittimità costituzionale è infine
ravvisato dal giudice a quo nella violazione degli artt. 111, settimo
comma,
e 3 Cost., sotto il profilo che «il principio di uguaglianza
postula l'
esigenza di uniforme interpretazione della legge, la quale invece
(stante la
non ricorribilità delle sentenze dei giudici amministrativi per
violazione
di legge) non avrebbe strumento alcuno per attuarsi a fronte di
differenti
orientamenti . che dovessero formarsi in ordine a medesime disposizioni
codicistiche nelle non comunicanti giurisprudenze dei giudici ordinari e
amministrativi» (Cass., sezioni unite n. 72 del 30 marzo 2000),
con una
sostanziale elisione della funzione di nomofilachia esercitata dalla
Cassazione, innanzitutto, ai sensi dell'art. 65 dell'ordinamento
giudiziario. Del resto, osserva il rimettente, il ruolo nomofilattico
dello
stesso Consiglio di Stato non si è mai svolto al di fuori del
tradizionale
ordine proprio di questa giurisdizione, caratterizzato dal generale
parametro di riferimento dell'interesse pubblico, laddove in ambito
civilistico la coscienza collettiva mal tollera ogni incidenza, sulle
paritarie posizioni in conflitto, di valutazioni inerenti proprio l'
interesse pubblico.
1.3.- É intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, il quale, con la rappresentanza dell'Avvocatura generale dello
Stato, ha eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità della
questione
sollevata, che investirebbe non tanto la norma di legge oggetto di
censura,
quanto piuttosto «un puntuale combinato disposto di norme
contenuto nella
Costituzione stessa e cioè quello regolante l'intero sistema
della giustizia
amministrativa come delineato dagli artt. 24, 103, 108, 111 e
113», norme
originarie della Costituzione di cui il legislatore censurato sarebbe
stato
solo puntuale esecutore.
Ulteriore profilo di inammissibilità è sollevato
dall'Avvocatura
per l'irrilevanza della censura relativa alla violazione degli artt. 3
e 103
Cost. sotto il profilo della attribuzione al giudice ordinario della
conoscibilità di diritti azionati nei confronti di privati dalla
pubblica
amministrazione, tenuto conto che, nel giudizio a quo, la parte attrice
è un
ente di diritto privato.
Nel merito, infondata sarebbe la questione laddove fa leva sul
principio di unità della giurisdizione, mai accolto - se non
come «valore
fine» - nel sistema costituzionale che, anzi, avrebbe scelto di
conservare
le giurisdizioni storiche, in un sistema di riparto affidato al
legislatore
ordinario (sentenze n. 48 del 1959 e n. 641 del 1987 di questa Corte).
Né
altrimenti sarebbe stato imposto a quest'ultimo, per via costituzionale,
alcun limite alla individuazione delle particolari materie di
giurisdizione
amministrativa esclusiva sotto il profilo della necessaria compresenza
di
diritti soggettivi ed interessi legittimi. Tant'è che già
in passato v'è
stato un ampliamento di tale sfera giurisdizionale in assenza del
richiamato
«inestricabile nodo gordiano».
Con riguardo alla pretesa irragionevolezza dell'attuale sistema di
riparto giurisdizionale, ricorda la deducente che nel sistema francese,
affine a quello italiano, è affidata al giudice amministrativo
la cognizione
dell'azione pubblica tanto nel momento autoritativo che in quello
paritetico.
Improprio sarebbe inoltre il richiamo al giudice ordinario quale
«giudice naturale» dei diritti, tenuto conto che l'art. 25
Cost. àncora tale
nozione al solo giudice «precostituito per legge».
Per quanto attiene, infine, alle lamentate lesioni dei principi di
uguaglianza e di difesa, con riguardo alle asserite, minori garanzie
esistenti innanzi al giudice amministrativo, l'Avvocatura osserva come
l'
argomento provi troppo, tenuto conto che la equiordinazione, sul piano
della
tutela giurisdizionale e della difesa, approntata dalla Costituzione per
diritti ed interessi, indurrebbe a dubitare della legittimità
della
giurisdizione esclusiva anche in materie in cui esiste l'evocato
intreccio
delle differenti situazioni soggettive. Infine, - rileva
l'interveniente -
neppure appare costituzionalizzato il ruolo nomofilattico pieno della
Corte
di cassazione.
1.4.- Si è costituita, ma fuori termine, la casa di cura Villa
Maria Pia s.r.l. che ha aderito in toto alle argomentazioni contenute
nell'
ordinanza di rimessione.
1.5.- Nella memoria successivamente depositata, l'Avvocatura dello
Stato effettua, preliminarmente, un'articolata ricostruzione
dell'evoluzione
che la materia del riparto di giurisdizione ha avuto nel corso degli
anni,
al fine di dimostrare come dalla Carta fondamentale del nostro Stato si
evinca con chiarezza la volontà del Costituente «di
affermare la completa
parità ed originarietà dei due ordini di
giurisdizione» e conseguentemente
di lasciare la concreta distribuzione degli affari tra gli stessi alle
scelte discrezionali del legislatore. Ribadisce quindi che le norme
impugnate si limitano a devolvere alla cognizione del giudice
amministrativo
particolari materie caratterizzate da spiccate connotazioni
pubblicistiche,
nell'ottica, non in conflitto col sistema costituzionale, del
superamento
del tradizionale criterio di riparto, fondato sul tipo di posizione
soggettiva lesa (diritto soggettivo-interesse legittimo). Rileva in
proposito che gli artt. 103 e 113 della Costituzione esprimono, con il
richiamo all'interesse legittimo, nient'altro che il vincolo
«relativo alla
deducibilità in giudizio di tutte le controversie incidenti su
interessi
legittimi», esplicitando il principio di cui all'art. 24 della
Costituzione
e rimettendo, per il resto, al legislatore ordinario l'individuazione
delle
particolari «materie» di giurisdizione esclusiva, secondo
un'accezione che,
considerato il tratto «polisemico» del lemma, «ben si
presta a ricomprendere
alternativamente o vasti ambiti di attività amministrativa
unitariamente
considerati (in senso orizzontale: ad esempio urbanistica, edilizia,
etc.)
oppure un oggetto contenzioso (in senso verticale: paradigmaticamente il
risarcimento del danno) accessivo a quello di competenza
generale». In alcun
modo, invece, l'art. 103 Cost. collegherebbe l'individuazione delle
particolari materie al presupposto dell'esistenza di un inestricabile
intreccio tra diritti ed interessi legittimi, quale ragione
tralaticiamente
richiamata come essenziale ai fini dell'individuazione dell'area di
operatività della giurisdizione esclusiva sulla scorta di un
inesatto
presupposto storico.
Ne discenderebbe, per come affermato proprio dalla Corte
costituzionale (ordinanza n. 140 del 2001), «una sorta di
principio di
indifferenza o intercambiabilità della tutela fornita dai due
ordini di
giurisdizioni», rafforzato dalle sempre più numerose
eccezioni al divieto
per il giudice ordinario di annullare atti amministrativi e dal
correlativo
ampliamento dei casi di giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.
Peraltro, ad avviso dell'Avvocatura, le norme censurate darebbero
attuazione ai principi racchiusi nell'art. 24 della Costituzione anche
sotto
il profilo della eliminazione, da un lato, delle incertezze circa l'
individuazione del giudice da adire e, dall'altro, delle lungaggini
connesse
alla necessità di percorrere il c.d. doppio giudizio per
ottenere la piena
soddisfazione delle posizioni soggettive lese, in armonia con i modelli
istituzionali degli altri paesi membri dell'Unione europea in cui vige
il
sistema della doppia giurisdizione.
Rilevato quindi che il cambiamento normativo ha avuto carattere
biunivoco con l'attribuzione al giudice ordinario delle controversie
relative al rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica
amministrazione, sottolinea la deducente come, conseguenzialmente, il
riparto si sia venuto ad assestare su un nuovo punto di equilibrio, nel
quale mentre il giudice ordinario è divenuto «il giudice
naturale di una
pubblica amministrazione che gestisce tutti i rapporti di lavoro alle
sue
dipendenze con i poteri e gli strumenti del privato datore, il giudice
amministrativo, per converso, [ha acquisito] la piena cognizione di
rapporti
litigiosi in cui si applicano regole sostanziali esorbitanti dal diritto
privato, anche se di essi siano parti . soggetti formalmente privati ma
tenuti all'applicazione, specie in materia contrattuale, di procedure
amministrative».
Peraltro, anche qualora si ravvisasse nella locuzione «particolari
materie» un vincolo per il legislatore, questo non andrebbe
individuato nel
c.d. «nodo gordiano» diritti-interessi, la cui connessione
con il problema
del riparto deriverebbe da «un imprecisato ricordo
storico»: in realtà, ove
un limite si volesse considerare imposto nella individuazione dei
settori da
affidare alla giurisdizione esclusiva, questo non potrebbe che
rinvenirsi
«nelle materie in cui si verifica un assoggettamento dei diritti
all'
esercizio di un potere conformativo della pubblica
amministrazione», con
conseguente piena legittimità delle scelte operate dal
legislatore nelle
norme denunciate.
Infine, con riguardo alla prospettata violazione dell'art. 111 Cost.,
osserva la deducente che la Carta fondamentale costituzionalizza le
differenti competenze facenti capo alla Corte di cassazione in modo
diverso
da quello che i rimettenti danno per presupposto.
Premesso che storicamente la funzione di nomofilachia della
Cassazione risponde all'esigenza di natura politica di salvaguardare il
principio della separazione tra poteri, preservando le leggi da
ciò che i
positivisti francesi definivano la «ribellione dei
giudici», nel complesso
delle attribuzioni della Suprema Corte individuate dall'art. 65 dell'
Ordinamento giudiziario occorrerebbe distinguere le funzioni afferenti
l'
esatta osservanza della legge - la quale significa rispetto, da parte di
tutti i giudici, del limite esterno della giurisdizione - da quelle
afferenti l'uniforme interpretazione della legge (c.d. nomofilachia in
senso
generico): orbene, ad avviso dell'Avvocatura, questa sarebbe dalla
Costituzione attribuita alla Cassazione solo per quanto concerne le
sentenze
del giudice ordinario.
2.- Con tre distinte ordinanze, due delle quali pronunciate in data
11 ottobre 2002 (r.o. n. 226 e n. 227 del 2003) e l'altra in data 31
gennaio
2003 (r.o. n. 680 del 2003), il Tribunale di Roma ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24, 102, 103, 111 e 113 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, del d.lgs. n.
80 del 1998,
nel testo sostituito dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, il quale
devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti e i
comportamenti
delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati,
in
materia di urbanistica ed edilizia.
I giudizi nel corso dei quali le prime due ordinanze sono state
emesse avevano ad oggetto domande di risarcimento danni proposte, con
atti
di citazione notificati il 20 luglio 2000, dagli eredi di Arturo
Menhert nei
confronti del Comune di Roma, fondate, l'una, sulla circostanza che un
fondo
del loro dante causa era stato occupato, sin dall'11 agosto 1978,
dall'ente
convenuto, in vista della realizzazione di un asilo nido, poi
effettivamente
completato nel 1979, senza che peraltro la procedura di esproprio
venisse
mai portata a compimento e senza che venisse pagato il relativo
indennizzo;
l'altra, sul fatto che lo stesso Comune, con deliberazione consiliare n.
2201 del 3, 4 e 5 maggio 1976, aveva modificato la destinazione
edilizia di
alcuni terreni del medesimo dante causa, da aree edificabili ad aree per
attrezzature di servizi di quartiere e verde pubblico, in vista della
costruzione di una strada, così determinando, senza che l'opera
pubblica
venisse in realtà mai realizzata, un tale deprezzamento degli
immobili
compresi nella variante da indurre la Cassa di risparmio di Roma a
chiedere
la restituzione di ingenti prestiti, erogati a Menhert s.r.l. e
garantiti da
quei beni; richiesta che, rimasta inevasa, aveva a sua volta provocato
il
fallimento della società garantita.
La terza ordinanza è intervenuta nel corso di un giudizio
proposto,
con atto di citazione notificato il 26 gennaio 2001, dalla
società D.M.
s.a.s. di Abrusca Clara & c. nei confronti, ancora una volta, del
Comune di
Roma, al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti in conseguenza del
mancato allaccio alla rete fognaria e della mancata "agibilità"
di un
locale
a destinazione negozio, di proprietà della società
attrice.
2.1.- In punto di rilevanza, in tutti e tre i giudizi il giudice a
quo, evidenziato che il Comune convenuto ha opposto il difetto di
giurisdizione del giudice ordinario, osserva che, secondo le nuove
previsioni in punto di riparto di giurisdizione - che attribuiscono al
giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, le
controversie
aventi ad oggetto, tra gli altri, i comportamenti della pubblica
amministrazione in materia urbanistica - l'eccezione sarebbe fondata: e
invero, alla stregua dei consolidati e condivisi orientamenti del
Supremo
Collegio, la materia urbanistica non si esaurisce nell'aspetto normativo
della disciplina dell'uso del territorio, ma comprende anche il momento
gestionale.
Nelle ordinanze n. 226 e n. 227 del 2003 peraltro, emesse in
giudizi iniziati con atti di citazione notificati il 20 luglio 2000, il
rimettente precisa, richiamando le puntualizzazioni espresse dalla Corte
costituzionale nelle pronunce n. 123 e n. 340 del 2002, che nella
fattispecie la giurisdizione esclusiva si radica non già sul
testo
originario dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, ma su quello
sostituito
dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, il quale, da un lato, ha
innovato
la natura giuridica della fonte, da legge materiale a legge formale
(così
affrancandola dal vizio di eccesso di delega) e, dall'altro, per i
giudizi
introdotti dopo il 10 luglio 1998 e pendenti al 10 agosto 2000 - date
in cui
sono entrati in vigore, rispettivamente, il d.lgs. n. 80 del 1998 e la
legge
n. 205 del 2000 - ha disciplinato direttamente la giurisdizione, in
deroga
al principio sancito dall'art. 5 cod. proc. civ., non avendo immutato il
dettato dell'art. 45, comma 18, del d.lgs. n. 80 del 1998, che prevede,
a
decorrere dal 1° luglio 1998, la devoluzione al giudice
amministrativo delle
controversie di cui agli artt. 33 e 34: tale ricostruzione della
successione
temporale delle norme disciplinanti le controversie devolute alla sua
cognizione, impone al decidente di ritenere rilevante nel giudizio a
quo la
questione di costituzionalità dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del
1998, nel
testo risultante dalla sostituzione operata dall'art. 7 della legge n.
205
del 2000.
2.2.- Quanto alla non manifesta infondatezza del dubbio di
legittimità, il rimettente, che svolge considerazioni
sostanzialmente
identiche in tutti e tre i provvedimenti di rimessione, sostiene
preliminarmente che il sistema dell'estensione della giurisdizione
esclusiva
per blocchi di materie, seguito dal legislatore sia nel 1998 sia nel
2000,
si discosta da quello delineato nella Carta costituzionale, oltre ad
apparire scarsamente razionale e ingiustificatamente squilibrato a
favore
della pubblica amministrazione, la quale viene in effetti ad avere un
proprio giudice.
In particolare, il contrasto con gli artt. 102, primo comma, 103,
primo comma, e 113, primo comma, Cost., si radicherebbe sulla
sostanziale
ricezione, nell'assetto accolto dal Costituente, del sistema di tutela
giurisdizionale del privato nei confronti della pubblica amministrazione
disciplinato dalla legislazione previgente e in particolare dalla legge
n.
2248 del 1865, All. E, e dal r.d. n. 1054 del 1924: sistema che ruota
tutto
intorno alla dicotomia diritto soggettivo-interesse legittimo, quali
posizioni soggettive giustiziabili, rispettivamente, davanti al giudice
ordinario e al giudice amministrativo.
Posto allora che, nel quadro istituzionale delineato dalla legge
fondamentale del nostro Stato, il giudice ordinario è giudice
dei diritti e
la sua giurisdizione viene meno soltanto nei limitati casi in cui la
cognizione, in considerazione dell'intreccio, difficilmente
districabile per
talune controversie, di figure giuridiche attive riconducibili all'una
o all
'altra categoria, è attribuita al giudice amministrativo, il
legislatore
ordinario non potrebbe discostarsi da tale modello, attribuendo
determinate
materie al giudice amministrativo in considerazione della loro rilevanza
pubblicistica. E ciò tanto più che il contesto normativo
di riferimento,
ancorché caratterizzato dalla progressiva estensione dell'area
della
giurisdizione esclusiva - in buona parte a prescindere dalla
qualificazione
giuridica della situazione vantata nei confronti della pubblica
amministrazione (così l'art. 11, comma 5, della legge n. 241 del
7 agosto
1990, sugli accordi con la pubblica amministrazione sostitutivi dei
provvedimenti; l'art. 33 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990 e
l'art. 7
del d.lgs. n. 74 del 25 gennaio 1992, come modificato dall'art. 5,
comma 11,
del d.lgs. n. 67 del 25 febbraio 2000, sui provvedimenti
dall'Autorità
garante della concorrenza e del mercato; l'art. 6, comma 19, della
legge n.
537 del 24 dicembre 1993, come modificato dall'art. 44 della legge n.
724
del 23 dicembre 1994, sui contratti per la fornitura di beni e servizi
alle
pubbliche amministrazioni; l'art. 4, comma 7, della legge n. 109 dell'11
febbraio 1994, come modificato dall'art. 9, comma 9, della legge n. 415
del
18 novembre 1998, sui provvedimenti dell'Autorità per la
vigilanza sui
lavori pubblici; l'art. 2, comma 25, della legge n. 481 del 14 novembre
1995, sui provvedimenti delle Autorità per i servizi di pubblica
utilità; l'
art. 1, comma 26, della legge n. 249 del 31 luglio 1997, sui
provvedimenti
delle Autorità per le telecomunicazioni) - non avrebbe, a
giudizio del
rimettente, affatto obliterato la fondamentale funzione del giudice
ordinario quale giudice dei diritti. Non a caso, egli ricorda, nel
disciplinare il giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative
(legge
24 novembre 1981, n. 689), il legislatore si è spinto nel
riconoscimento di
quella funzione, fino al punto di attribuire al giudice ordinario il
potere
di intervenire direttamente sull'atto, mentre, pur nell'ambito delle
varie
ipotesi di giurisdizione esclusiva relative all'impugnazione dei
provvedimenti emessi dalle Autorità indipendenti, non mancano
casi in cui è
sancita la giurisdizione del giudice ordinario.
Né l'attribuzione al giudice amministrativo delle controversie in
materia di urbanistica ed edilizia, operata dall'art. 7 della legge n.
205
del 2000, estesa a tutti gli atti, i provvedimenti e i comportamenti non
solo delle pubbliche amministrazioni, ma anche "dei soggetti alle stesse
equiparati", a prescindere dalla compresenza di situazioni di diritto
soggettivo e di interesse legittimo, potrebbe ritenersi legittimata
dalla
previsione di cui all'art. 103, primo comma, Cost., posto che la
lettera di
tale norma evidenzia, semmai, che il legislatore costituzionale si
è mosso
nell'ottica del carattere eccezionale della riserva al giudice
amministrativo di aree di giurisdizione esclusiva.
Se dunque - argomenta il rimettente - il sistema di riferimento
risulta strutturato sulla netta distinzione tra diritti e interessi
legittimi, sulla "particolarità" delle materie nelle quali far
operare la
giurisdizione esclusiva e sulla individuabilità delle stesse
attraverso l'
inscindibile coesistenza di diritti e interessi, forte è il
dubbio della
legittimità di una norma di legge ordinaria che da tale assetto
palesemente
si discosti.
Tale convincimento, ad avviso del giudice a quo, sarebbe
convalidato dall'avvenuta presentazione, in data 28 novembre 2000, della
proposta di legge costituzionale Atto Camera 7465 della XIII
Legislatura, in
cui, disegnata l'area di giurisdizione del giudice amministrativo con
riferimento alle "controversie con la pubblica amministrazione nelle
materie
indicate dalla legge", venivano allo stesso esplicitamente riservate in
ogni
caso quelle "riguardanti l'esercizio di pubblici poteri": modifica
della
Costituzione espressamente giustificata nella relazione illustrativa
anche
col richiamo all'entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, la quale
avrebbe espresso "una decisa volontà del Parlamento nel senso
indicato".
Quanto poi al contrasto con gli artt. 102, secondo comma, e 3,
primo comma, Cost., osserva il rimettente che, se la ratio
giustificatrice
dell'istituto della giurisdizione esclusiva è stata per
tradizione
individuata nella peculiarità delle controversie nelle quali sia
parte la
pubblica amministrazione, stante la rilevanza pubblicistica degli
interessi
in gioco e la necessità di fare applicazione di una normativa
speciale, di
natura amministrativa, derogatoria rispetto al diritto comune - rilievo
da
taluno correlato alla tesi dell'esistenza di un principio
costituzionale di
pluralità delle giurisdizioni -, sarebbe palese la sua assenza
con riguardo
a quelle fattispecie in cui venga lamentata la lesione di un diritto
soggettivo, perché la pubblica amministrazione ha leso posizioni
attive di
altri soggetti, agendo iure privatorum o ponendo in essere
un'attività
illecita: qui occorrerà invero fare applicazione di nozioni
quali danno
ingiusto, nesso di causalità e colpevolezza, tipiche del diritto
civile. In
tale contesto normativo la norma impugnata, contraddicendo al principio
per
cui il giudice amministrativo è organo di tutela della giustizia
nell'
amministrazione e non già giudice dell'amministrazione, ingenera
il sospetto
di violazione del divieto di istituire giudici speciali (art. 102,
secondo
comma, Cost.), dubbio vieppiù avvalorato dalla considerazione
dei meccanismi
di copertura di un quarto dei posti di consigliere di Stato (art. 19,
numero
2, della legge 27 aprile 1982, n. 186), di nomina del presidente del
Consiglio di Stato (art. 22, primo comma, della legge cit.) e di
conferimento dell'incarico di segretario generale (art. 4, comma 3);
nonché
dalla considerazione delle funzioni di "alta sorveglianza" e di
iniziativa
in punto di promozione dei procedimenti disciplinari, attribuite al
Presidente del Consiglio dei ministri su tutti i magistrati
amministrativi
(artt. 31, primo comma, e 33, primo comma) e della possibilità,
per gli
stessi, di accedere allo svolgimento di funzioni
giuridico-amministrative
presso le amministrazioni dello Stato (art. 13, secondo comma, numero
8, e
art. 29, terzo comma).
Sostiene anche il rimettente che devolvere una controversia a un
giudice speciale in funzione, soltanto, della natura pubblica di una
delle
parti o della pretesa rilevanza pubblicistica degli interessi in
contesa,
desunta dall'esercizio di funzioni amministrative, anche da parte di un
soggetto privato, sarebbe scelta foriera di una non giustificata
disparità
di trattamento tra i soggetti dell'ordinamento, posto che essa
recherebbe in
sé il rischio dell'affermazione di un diritto speciale della
pubblica
amministrazione, conformato su valutazioni incompatibili con la natura
privatistica del rapporto controverso e su una posizione di
ingiustificato
privilegio attribuita ad una delle parti, la pubblica amministrazione,
alla
quale invece la Costituzione non riconosce alcun privilegio o statuto
particolare, specie ove non agisca iure imperii o si rapporti ai
privati su
un piano di parità.
Il sospetto di lesione degli artt. 111, settimo e ottavo comma, e
24, primo comma, e, sotto nuovo profilo, ancora una volta, dell'art. 3
della
Costituzione viene radicato sul fatto che il legislatore del 2000,
istituendo un giudice amministrativo munito di giurisdizione esclusiva
in
materie e con strumenti processuali pressoché coincidenti con le
materie e
con gli strumenti processuali da sempre appartenenti al giudice
ordinario,
si sarebbe mosso in palese controtendenza con le ragioni della scelta
che
guidarono il Costituente il quale, mantenendo in vita alcune delle
giurisdizioni speciali preesistenti, operò in vista della
conservazione del
patrimonio di conoscenze da questi acquisite. L'irragionevolezza dell'
opzione normativa, e la conseguente violazione dell'art. 3 della
Costituzione, risulterebbe vieppiù evidente in un contesto
storico segnato -
come si evince dall'art. 11 della legge n. 241 del 1990 e dalla
notissima
Cass. sezioni unite n. 500 del 1999 - dalla sempre più incisiva
affrancazione dei rapporti fra cittadino e pubblica amministrazione dal
modello c.d. autoritativo, e dalla loro evoluzione verso un modello c.d.
negoziale, centrato sull'accordo delle parti e sul loro fondamentale
dovere
di comportarsi secondo buona fede.
Infine l'attribuzione della cognizione di controversie
sostanzialmente identiche, da decidere, per giunta, facendo uso di
poteri
processuali in larga misura coincidenti, a due plessi giurisdizionali
distinti, unicamente in ragione della natura soggettiva di una delle
parti
in causa, comporterebbe un sostanziale svuotamento anche del
fondamentale
diritto di difesa, sancito dall'art. 24, primo comma, della
Costituzione,
sotto il profilo che, limitando l'art. 111, ottavo comma, della
Costituzione, la ricorribilità per Cassazione delle decisioni
del Consiglio
di Stato ai "soli motivi inerenti alla giurisdizione", non vi sarebbe
alcuna
possibilità di composizione dei contrasti giurisprudenziali fra
giudici
ordinari e giudici amministrativi.
2.3.- In tutti e tre i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, il
quale ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza della
questione
proposta, richiamando le argomentazioni (sub 1.3.) svolte nel giudizio
relativo alla ordinanza n. 488 del 2002.
2.4.- Il 6 ottobre 2003, nei giudizi di cui alle ordinanze n. 226 e
n. 227 del 2003, e il 26 novembre 2003, nel giudizio di cui
all'ordinanza n.
680 del 2003, l'Avvocatura ha poi depositato memorie di contenuto
pressoché
identico a quello della memoria depositata nel giudizio n. 488 del 2002
(v.
retro, sub 1.5.)
Considerato in diritto
1.- Il Tribunale di Roma solleva questione di legittimità
costituzionale, con r.o. n. 488 del 2002, dell'art. 33, comma 1 e comma
2,
lettere b) ed e) e, con r.o. n. 226, n. 227 e n. 680 del 2003,
dell'art. 34,
comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituiti dall'art. 7
della
legge 21 luglio 2000, n. 205; in tutte le ordinanze di rimessione si
assumono violati gli artt. 3, 24, 102, 103, 111 e 113 della
Costituzione,
mentre la prima ordinanza dubita, altresì, della violazione
degli artt. 25 e
100 della Costituzione.
I giudizi - in ciascuno dei quali è adeguatamente motivata la
rilevanza della questione - devono essere riuniti in quanto, sia pure in
relazione a due norme diverse (artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 80 del 1998,
come
modificati dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000), in tutti viene
sostanzialmente posta la (medesima) questione dei limiti che il
legislatore
ordinario deve rispettare nel disciplinare, ampliandola, la
giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo.
2.- Le questioni sono fondate nei limiti di seguito precisati.
2.1.- I giudici rimettenti lamentano che la legge n. 205 del 2000,
portando a compimento un disegno di politica legislativa volto, a
partire
dal 1990, ad estendere l'area della giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, abbia sostituito al criterio di riparto della
giurisdizione
fissato in Costituzione, e costituito dalla dicotomia diritti
soggettivi-interessi legittimi, il diverso criterio dei "blocchi di
materie"
: in tal modo sarebbe stato alterato non soltanto il rapporto tra
giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo -
rapporto
che, pur non essendo stato realizzato il principio dell'unicità
della
giurisdizione, dovrebbe pur sempre essere di regola ad eccezione quanto
alla
cognizione su diritti soggettivi - ma anche il rapporto, all'interno
della
giurisdizione del giudice amministrativo, tra giurisdizione (generale)
di
legittimità e giurisdizione (speciale, se non eccezionale)
esclusiva.
La violazione degli artt. 102 e 103 Cost. (e dell'art. 100 -
aggiunge l'ordinanza n. 488 del 2002 - con la trasformazione del
Consiglio
di Stato da giudice "nell'amministrazione" in giudice "dell'
amministrazione") non si sarebbe realizzata con i pur massicci
interventi
legislativi degli anni '90, in quanto le nuove ipotesi di giurisdizione
esclusiva concernevano pur sempre «talune specifiche
controversie»
caratterizzate «dall'intreccio di posizioni giuridiche
riconducibili tanto
al diritto soggettivo quanto all'interesse legittimo»: è
con il d.lgs. n. 80
del 1998, specie come trasfuso nell'art. 7 della legge n. 205 del 2000,
che
il legislatore ha abbandonato il criterio dello «inestricabile
nodo
gordiano» ravvisabile in specifiche controversie correlate
all'interesse
generale per accogliere quello dei «blocchi di materie»,
nelle quali «la
commistione di diritti soggettivi ed interessi legittimi non si debba
ricercare nelle varie tipologie delle singole controversie ma nell'
atteggiarsi dell'azione della pubblica amministrazione in settori
determinati, anche se molto estesi, connotati da una significativa
presenza
dell'interesse pubblico».
La Costituzione, attribuendo al giudice ordinario «il ruolo di
giudice naturale dei diritti soggettivi tra privati e pubblica
amministrazione», avrebbe recepito e fatto propri i principi
ispiratori
della legge n. 2248 del 1865, All. E, così conferendo alla
giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo un carattere residuale, che
può
giustificare «eccezioni ma non stravolgimenti» rispetto
alla «tendenziale
generalità ed illimitatezza delle attribuzioni del giudice
ordinario».
Anche a voler prescindere dall'irragionevolezza della scelta
legislativa di esaltare il ruolo del giudice amministrativo nel momento
in
cui al c.d. modello autoritativo dei rapporti cittadino-pubblica
amministrazione viene sempre più sostituito il c.d. modello
negoziale, tale
scelta - unita al conferimento al giudice amministrativo di
«pienezza di
poteri decisori» e quindi anche risarcitori, perfino «al di
fuori della
giurisdizione esclusiva e nell'ambito della sua giurisdizione generale
di
legittimità» - farebbe sì che «il giudice
amministrativo sia ormai
proiettato in una dimensione civilistica che fino a ieri costituiva
territorio esclusivo del giudice ordinario», per giunta senza
sottostare al
controllo nomofilattico, che costituisce anche garanzia di
parità di
trattamento, della Corte di cassazione.
2.2.- Del tutto correttamente i rimettenti osservano che la Carta
costituzionale ha recepito - non senza conservare traccia nell'art. 102,
primo comma, dell'orientamento favorevole all'unicità della
giurisdizione -
il nucleo dei principi in materia di giustizia amministrativa quali
evolutisi a partire dalla legge abolitrice del contenzioso
amministrativo
del 1865: ed i lavori della Costituente documentano come
«l'indispensabile
riassorbimento nella Costituzione dei principi fondamentali della legge
20
marzo 1865» conducesse, da un lato, alla proposta di Calamandrei
per cui «l'
esercizio del potere giudiziario in materia civile, penale e
amministrativa
appartiene esclusivamente ai giudici ordinari» (art. 12, discusso
dalla
seconda Sottocommissione il 17 dicembre 1946) e, dall'altro lato, al
testo
(proposto dagli on.li Conti, Bettiol, Perassi, Fabbri e Vito Reale)
approvato dall'Assemblea costituente nella seduta pomeridiana del 21
novembre 1947, corrispondente agli attuali artt. 102 e 103 Cost.; e
conducesse, inoltre, alla esclusione della soggezione delle decisioni
del
Consiglio di Stato e della Corte dei conti al controllo di
legittimità della
Corte di cassazione, limitandolo al solo «eccesso di potere
giudiziario»,
coerentemente alla «unità non organica, ma funzionale di
giurisdizione, che
non esclude, anzi implica, una divisione dei vari ordini di giudici in
sistemi diversi, in sistemi autonomi, ognuno dei quali fa parte a
sé» (così
Mortati, seduta pomeridiana del 27 novembre 1947).
In realtà, come la dottrina ha da tempo chiarito, la legge n.
2248
del 1865, All. E, nel momento stesso in cui assicurava tutela al
cittadino
davanti al giudice ordinario per «tutte le materie nelle quali si
faccia
questione di un diritto civile o politico, comunque vi possa essere
interessata la pubblica amministrazione» (art. 2), sanciva in
ogni altro
caso (per «gli affari non compresi nell'articolo
precedente») la totale
sottrazione a qualsiasi controllo giurisdizionale della sfera della c.d.
amministrazione pura (art. 3): in tal modo - anche grazie all'ampiezza
con
la quale questa zona "franca" dell'amministrazione fu intesa dalla
giurisprudenza, in ciò incoraggiata dall'allora giudice dei
conflitti, il
Consiglio di Stato, e dal successivo giudice ex legge 31 marzo 1877 n.
3761,
le sezioni unite della Cassazione romana - la legge del 1865 creava le
premesse della legislazione successiva volta a colmare il sempre
più grave
vuoto di tutela giurisdizionale da essa lasciato con il puro e semplice
ignorare tale esigenza negli «affari non compresi»
nell'art. 2.
La relazione Crispi al disegno di legge, divenuto la legge
(istitutiva della IV Sezione) 31 marzo 1889, n. 5992, chiarisce infatti
che
«la legge 20 marzo 1865, All. E, proclamò l'unità
della giurisdizione, ma
nulla avendo sostituito al contenzioso amministrativo che abolì,
rimase
abbandonata alla potestà amministrativa l'immensa somma di
interessi onde lo
Stato è depositario»; e pur se soltanto la legge 7 marzo
1907, n. 62,
istitutiva della V Sezione, definì "giurisdizionale" questa e la
IV
Sezione,
riconoscendo alle loro decisioni l'efficacia del giudicato, la funzione
giurisdizionale dell'organo, che sarebbe stato chiamato a colmare il
vuoto
di tutela da essa lasciato, era già insita nella legge
abolitrice del
contenzioso amministrativo.
E' evidente, quindi, l'ambivalenza del richiamo - operato così da
Calamandrei come dai suoi oppositori nell'Assemblea costituente - all'
«indispensabile riassorbimento nella Costituzione dei principi
fondamentali
della legge 20 marzo 1865, All. E»: richiamo, che potrebbe dirsi
"statico",
da parte di chi voleva colmare, nel 1947, con il giudice ordinario
(eventualmente attraverso sue sezioni specializzate), il vuoto di tutela
lasciato nel 1865 ed "abusivamente" (rispetto ai principi proclamati
nell'
art. 2) poi riempito da un Consiglio di Stato che aveva, ormai,
«esaurito
storicamente» il suo compito (Calamandrei, II Sottocommissione,
seduta
pomeridiana del 9 gennaio 1947); richiamo, che potrebbe dirsi
"dinamico", da
parte di chi sottolineava che «il Consiglio di Stato non ha mai
tolto nulla
al giudice ordinario» (così Bozzi, ivi) in quanto la
giurisdizione
amministrativa è sorta «non come usurpazione al giudice
ordinario di
particolari attribuzioni, ma come conquista di una tutela
giurisdizionale da
parte del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione;
quindi non
si tratta di ristabilire la tutela giudiziaria ordinaria del cittadino
che
sia stata usurpata da questa giurisdizione amministrativa, ma di
riconsacrare la perfetta tradizione di una conquista particolare di
tutela
da parte del cittadino» (Leone, Assemblea, seduta pomeridiana del
21
novembre 1947).
Sembra allora chiaro che il Costituente, accogliendo quest'ultima
impostazione, ha riconosciuto al giudice amministrativo piena
dignità di
giudice ordinario per la tutela, nei confronti della pubblica
amministrazione, delle situazioni soggettive non contemplate dal (modo
in
cui era stato inteso) l'art. 2 della legge del 1865; così come
di questa
legge ha, con quello che sarebbe diventato l'art. 113 Cost., recepito il
principio - «e fu per questo ritenuta una conquista liberale di
grande
importanza» - «per il quale, quando un diritto civile o
politico viene leso
da un atto della pubblica amministrazione, questo diritto si può
far valere
di fronte all'Autorità giudiziaria ordinaria, in modo che la
pubblica
amministrazione davanti ai giudici ordinari viene a trovarsi, in questi
casi, come un qualsiasi litigante privato soggetto alla giurisdizione .
principio fondamentale che è stato completato poi con
l'istituzione delle
sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato . dell'unicità
della
giurisdizione nei confronti della pubblica amministrazione»
(Calamandrei,
Assemblea, seduta pomeridiana del 27 novembre 1947).
2.3.- Se, relativamente alla conservazione della giurisdizione
generale di legittimità del giudice amministrativo, l'esame dei
lavori dell'
Assemblea costituente offre il quadro che si è tratteggiato, da
essi non
emergono particolari elementi di chiarificazione relativamente alla
previsione, nel testo dell'art. 103 Cost., della giurisdizione
esclusiva:
previsione che compare quasi come accessoria rispetto a quella generale
di
legittimità, per «la inscindibilità delle questioni
di interesse legittimo e
di diritto soggettivo, e per la prevalenza delle prime», le quali
impongono
di «aggiungere la competenza del Consiglio di Stato per i diritti
soggettivi, nelle materie particolari specificamente indicate dalla
legge»
(Ruini, Assemblea, seduta pomeridiana del 21 novembre 1947).
3.- L'ambivalenza stessa della premessa, si è rilevato, esclude
in
radice che possa sostenersi che la Costituzione abbia definitivamente ed
immutabilmente cristallizzato la situazione esistente nel 1948 circa il
riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice
amministrativo, ma
deve anche escludersi che dalla Costituzione non si desumano i confini
entro
i quali il legislatore ordinario, esercitando il potere discrezionale
suo
proprio (più volte riconosciutogli da questa Corte), deve
contenere i suoi
interventi volti a ridistribuire le funzioni giurisdizionali tra i due
ordini di giudici: a ciò non ostando la circostanza che, per la
prima volta
in un testo normativo, è nella Costituzione che compare, e
ripetutamente, la
locuzione "interessi legittimi".
Si è detto della chiara opzione del Costituente in favore del
riconoscimento al giudice amministrativo della piena dignità di
giudice:
riconoscimento per il quale milita, oltre e più che
l'apprezzamento, più
volte espresso nell'Assemblea costituente, per l'indipendenza con la
quale
il Consiglio di Stato aveva operato durante il regime fascista, la
circostanza che l'art. 24 Cost. assicura agli interessi legittimi - la
cui
tutela l'art. 103 riserva al giudice amministrativo - le medesime
garanzie
assicurate ai diritti soggettivi quanto alla possibilità di
farli valere
davanti al giudice ed alla effettività della tutela che questi
deve loro
accordare.
Si è anche sostenuto che, in presenza di tale opzione, il
principio
dell'unicità della giurisdizione - espresso dall'art. 102, con
riguardo al
giudice, e riflesso nell'art. 113, con riguardo alle forme di tutela
garantite al cittadino - sta a significare che in nessun caso il
legislatore
ordinario può far sì che la pubblica amministrazione sia,
in quanto tale,
assoggettata ad una particolare giurisdizione, ovvero sottratta alla
giurisdizione alla quale soggiace «qualsiasi litigante
privato»: la
specialità di un giudice può fondarsi esclusivamente sul
fatto che questo
sia chiamato ad assicurare la giustizia "nell'amministrazione", e non
mai
sul mero fatto che parte in causa sia la pubblica amministrazione.
3.1.- Alla luce di tali principi occorre valutare se la disciplina
introdotta, in punto di giurisdizione esclusiva, dalla legge n. 205 del
2000
è tale da confliggere con essi; ciò che equivale a
chiedersi se quei
principi conformino la giurisdizione esclusiva, ritenuta ammissibile
dalla
Costituzione, in modo incompatibile con la disciplina dettata dalla
legge de
qua.
Si è rilevato (sub 2.1.) che i rimettenti ricordano diffusamente
come la giurisdizione esclusiva - fino al 1990 confinata nei ristretti
limiti segnati dagli artt. 29 del t.u. n. 1054 del 1924 e 5, comma 1,
della
legge n. 1034 del 1971 (ma adde gli artt. 11 della legge n. 1185 del
1967;
32 della legge n. 426 del 1971; 16 della legge n. 10 del 1977; 6 della
legge
n. 440 del 1978; 35 della legge n. 47 del 1985; 11 della legge n. 210
del
1985) - sia stata notevolmente estesa a partire da tale anno
contemplando l'
impugnazione degli atti delle c.d. autorità amministrative
indipendenti
(artt. 33 della legge n. 287 del 1990; 7 del d.lgs. n. 74 del 1992; 10
della
legge n. 109 del 1994; 2 della legge n. 481 del 1995; 1 della legge n.
249
del 1997) nonché quella degli accordi tra privati e pubblica
amministrazione
(artt. 11 e 15 della legge n. 241 del 1990; legge n. 537 del 1993); ma
tale
estensione non appare loro confliggente con alcun parametro
costituzionale
in quanto, osservano, pur sempre limitata a specifiche controversie
connotate non già da una generica rilevanza pubblicistica,
bensì dall'
intreccio di situazioni soggettive qualificabili come interessi
legittimi e
come diritti soggettivi.
La giurisdizione esclusiva introdotta, viceversa, dalla legge n.
205 del 2000 sarebbe qualitativamente diversa e, come tale,
incompatibile
con il dettato costituzionale.
3.2.- Le censure che si sono sinteticamente riferite (sub 2.1.)
colgono nel segno nella parte in cui denunciano l'adozione, da parte del
legislatore ordinario del 1998-2000, di un'idea di giurisdizione
esclusiva
ancorata alla pura e semplice presenza, in un certo settore dell'
ordinamento, di un rilevante pubblico interesse; un'idea - come
osservano i
rimettenti - che presuppone l'approvazione (mai avvenuta) di quel
progetto
di riforma (Atto Camera 7465 XIII Legislatura) dell'art. 103 Cost.
secondo
il quale «la giurisdizione amministrativa ha ad oggetto le
controversie con
la pubblica amministrazione nelle materie indicate dalla legge».
E' evidente, viceversa, che il vigente art. 103, primo comma, Cost.
non ha conferito al legislatore ordinario una assoluta ed incondizionata
discrezionalità nell'attribuzione al giudice amministrativo di
materie
devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha conferito il
potere di
indicare "particolari materie" nelle quali "la tutela nei
confronti della
pubblica amministrazione" investe "anche" diritti soggettivi: un
potere,
quindi, del quale può dirsi, al negativo, che non è
né assoluto né
incondizionato, e del quale, in positivo, va detto che deve considerare
la
natura delle situazioni soggettive coinvolte, e non fondarsi
esclusivamente
sul dato, oggettivo, delle materie.
Tale necessario collegamento delle "materie" assoggettabili alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con la natura delle
situazioni soggettive - e cioè con il parametro adottato dal
Costituente
come ordinario discrimine tra le giurisdizioni ordinaria ed
amministrativa -
è espresso dall'art. 103 laddove statuisce che quelle materie
devono essere
"particolari" rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale
di
legittimità: e cioè devono partecipare della loro
medesima natura, che è
contrassegnata della circostanza che la pubblica amministrazione agisce
come
autorità nei confronti della quale è accordata tutela al
cittadino davanti
al giudice amministrativo.
Il legislatore ordinario ben può ampliare l'area della
giurisdizione esclusiva purché lo faccia con riguardo a materie
(in tal
senso, particolari) che, in assenza di tale previsione,
contemplerebbero pur
sempre, in quanto vi opera la pubblica amministrazione-autorità,
la
giurisdizione generale di legittimità: con il che, da un lato,
è escluso che
la mera partecipazione della pubblica amministrazione al giudizio sia
sufficiente perché si radichi la giurisdizione del giudice
amministrativo
(il quale davvero assumerebbe le sembianze di giudice "della"
pubblica
amministrazione: con violazione degli artt. 25 e 102, secondo comma,
Cost.)
e, dall'altro lato, è escluso che sia sufficiente il generico
coinvolgimento
di un pubblico interesse nella controversia perché questa possa
essere
devoluta al giudice amministrativo.
3.3.- E' appena il caso di rilevare che, ove il legislatore
ordinario si attenga ai criteri appena enunciati, si risolve in radice
anche
il problema che i rimettenti pongono con riguardo all'art. 111, settimo
comma, Cost.: è sufficiente osservare, infatti, che è la
stessa Carta
costituzionale a prevedere che siano sottratte al vaglio di
legittimità
della Corte di cassazione le pronunce che investono i diritti
soggettivi nei
confronti dei quali, nel rispetto della "particolarità" della
materia
nel
senso sopra (3.2) chiarito, il legislatore ordinario prevede la
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
3.4.- Alla luce di tali criteri - desumibili dalla lettera delle
norme nelle quali si è incarnata, nella Costituzione, la storia
della
giustizia amministrativa in Italia - la disciplina dettata dall'art. 7
della
legge n. 205 del 2000, nella parte in cui sostituisce gli artt. 33 e 34
del
d.lgs. n. 80 del 1998, non è conforme a Costituzione.
3.4.1.- Va premesso che la dichiarazione di incostituzionalità
non
investe in alcun modo - nonostante i rimettenti ne adducano il disposto
a
sostegno delle loro censure - l'art. 7 della legge n. 205 del 2000,
nella
parte in cui (lettera c) sostituisce l'art. 35 del d.lgs. n. 80 del
1998: il
potere riconosciuto al giudice amministrativo di disporre, anche
attraverso
la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno
ingiusto non
costituisce sotto alcun profilo una nuova "materia" attribuita alla
sua
giurisdizione, bensì uno strumento di tutela ulteriore, rispetto
a quello
classico demolitorio (e/o conformativo), da utilizzare per rendere
giustizia
al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione.
L'attribuzione di tale potere non soltanto appare conforme alla
piena dignità di giudice riconosciuta dalla Costituzione al
Consiglio di
Stato (sub 3), ma anche, e soprattutto, essa affonda le sue radici nella
previsione dell'art. 24 Cost., il quale, garantendo alle situazioni
soggettive devolute alla giurisdizione amministrativa piena ed effettiva
tutela, implica che il giudice sia munito di adeguati poteri; e
certamente
il superamento della regola (avvenuto, peraltro, sovente in via pretoria
nelle ipotesi olim di giurisdizione esclusiva), che imponeva, ottenuta
tutela davanti al giudice amministrativo, di adire il giudice
ordinario, con
i relativi gradi di giudizio, per vedersi riconosciuti i diritti
patrimoniali consequenziali e l'eventuale risarcimento del danno (regola
alla quale era ispirato anche l'art. 13 della legge 19 febbraio 1992, n.
142, che pure era di derivazione comunitaria), costituisce null'altro
che
attuazione del precetto di cui all'art. 24 Cost..
3.4.2.- La formulazione dell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998,
quale recata dall'art. 7, comma 1, lettera a), della legge n. 205 del
2000,
confligge con i criteri, quali si sono individuati sub 3.2. ai quali
deve
ispirarsi la legge ordinaria quando voglia riservare una "particolare
materia" alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Ed infatti, non soltanto (e non tanto) il riferimento ad una
materia (i pubblici servizi) dai confini non compiutamente delimitati
(se
non in relazione all'ipotesi di concessione prevista fin dall'art. 5
della
legge n. 1034 del 1971), quanto, e soprattutto, quello a "tutte le
controversie" ricadenti in tale settore rende evidente che la
"materia" così
individuata prescinde del tutto dalla natura delle situazioni
soggettive in
essa coinvolte: sicché, inammissibilmente, la giurisdizione
esclusiva si
radica sul dato, puramente oggettivo, del normale coinvolgimento in tali
controversie di quel generico pubblico interesse che è
naturaliter presente
nel settore dei pubblici servizi. Ma, in tal modo, viene a mancare il
necessario rapporto di species a genus che l'art. 103 Cost. esige
allorché
contempla, come "particolari", rispetto a quelle nelle quali la
pubblica
amministrazione agisce quale autorità, le materie devolvibili
alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Tale conclusione è avvalorata dalla circostanza che il comma 2
della norma individua esemplificativamente ("in particolare")
controversie,
quale quella incardinata davanti al giudice a quo, nelle quali
può essere
del tutto assente ogni profilo riconducibile alla pubblica
amministrazione-autorità: e certamente le ipotesi specificamente
censurate
(lettere b ed e) sono tali da non resistere al vaglio di
costituzionalità in
quanto non soltanto (come le altre contemplate dal comma 2) travolte
dalla
censura che investe la previsione di "tutte le controversie in materia
di
pubblici servizi", ma anche perché, ex se, integrano ipotesi
nelle quali
tali controversie non vedono, normalmente, coinvolta la pubblica
amministrazione-autorità.
La materia dei pubblici servizi può essere oggetto di
giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo se in essa la pubblica
amministrazione
agisce esercitando il suo potere autoritativo ovvero, attesa la
facoltà,
riconosciutale dalla legge, di adottare strumenti negoziali in
sostituzione
del potere autoritativo, se si vale di tale facoltà (la quale,
tuttavia,
presuppone l'esistenza del potere autoritativo: art. 11 della legge n.
241
del 1990): sicché, conclusivamente, va dichiarata
l'illegittimità
costituzionale dell'art. 33, comma 1, nella parte in cui prevede che
sono
devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
«tutte le
controversie in materia di pubblici servizi» anziché le
controversie in
materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi,
escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri
corrispettivi (così
come era previsto fin dall'art. 5 della legge n. 1034 del 1971), ovvero
relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal
gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo
disciplinato dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990, ovvero ancora
relative
all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo
nei
confronti del gestore (così come era previsto dall'art. 33,
comma 2, lettere
c e d).
Va altresì dichiarata l'illegittimità costituzionale del
comma 2
della norma in esame.
3.4.3.- Analoghi rilievi investono la nuova formulazione dell'art.
34 del d.lgs. n. 80 del 1998, quale recata dall'art. 7, comma 1,
lettera b),
della legge n. 205 del 2000: formulazione che si pone in contrasto con
la
Costituzione nella parte in cui, comprendendo nella giurisdizione
esclusiva - oltre "gli atti e i provvedimenti" attraverso i quali le
pubbliche amministrazioni (direttamente ovvero attraverso "soggetti alle
stesse equiparati") svolgono le loro funzioni pubblicistiche in materia
urbanistica ed edilizia - anche "i comportamenti", la estende a
controversie
nelle quali la pubblica amministrazione non esercita - nemmeno
mediatamente,
e cioè avvalendosi della facoltà di adottare strumenti
intrinsecamente
privatistici - alcun pubblico potere.
Poiché, mutatis mutandis, a tale previsione dell'art. 34, comma
1,
del d.lgs. n. 80 del 1998 si attagliano le medesime considerazioni che
si
sono esposte (sub 3.4.2.) a proposito dell'art. 33, comma 1, deve
dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma
1, del d.lgs.
n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera b), della
legge n. 205 del 2000, nella parte in cui devolve alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto
«gli
atti, i provvedimenti e i comportamenti» in luogo che «gli
atti e i
provvedimenti» delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti
alle stesse
equiparati.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1,
del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia
di
organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche,
di
giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione
amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della
legge
15 marzo 1997, n. 59), come sostituito dall'art. 7, lettera a, della
legge
21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia
amministrativa), nella parte in cui prevede che sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «tutte le
controversie in
materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli» anziché
«le controversie
in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici
servizi,
escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri
corrispettivi, ovvero
relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal
gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo
disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative
all'
affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei
confronti del gestore, nonché»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2,
del
medesimo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito
dall'art.
7, lettera a, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1,
del
medesimo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito
dall'art.
7, lettera b, della legge 21 luglio 2000, n. 205, nella parte in cui
prevede
che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo le
controversie aventi per oggetto «gli atti, i provvedimenti e i
comportamenti» anziché «gli atti e i
provvedimenti» delle pubbliche
amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia
urbanistica ed edilizia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo
della Consulta, il 5 luglio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2004.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
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