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Aggiornamento - Amministrativo |
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T.A.R. BASILICATA -
POTENZA - SEZIONE I - Sentenza n. 7 del 10 gennaio 2012 sui poteri di
ordinanza con tingibile ed urgente del Sindaco in
materia di sicurezza urbana, ai sensi del D.L.
n. 92/2008, convertito in legge n. 125/2008, a seguito della sentenza della della Corte Costituzionale n. 115/2011 DIRITTO Il ricorso introduttivo
proposto dal Camello avverso l’ordinanza n. 41 del 14.12.2009
di revoca dell’autorizzazione rilasciata in data 1.4.2005 con divieto
di svolgere qualsiasi attività sportiva e ricreativa nei locali di proprietà
comunale siti alla via Antenati n. 10; il primo atto per motivi aggiunti
proposto avverso l’ordinanza .n. 5 del 4.2.2010 con la quale è stato
ordinato al ricorrente lo sgombero dei locali di proprietà comunali di cui
innanzi con divieto di svolgere qualsiasi attività ginnico -motoria e
qualsiasi attività incompatibile con lo stato dei luoghi, nonché il secondo
atto per motivi aggiunti, da ultimo proposto avverso l’ordinanza n. 67
del 23.9.2011 con la quale si è ordinato lo sgombero sempre del medesimo
locale sito in Laurenzana alla via Antenati n. 10 e si è fatto divieto di
svolgere qualsiasi attività nei predetti locali, risultano tutti assunti in
applicazione dell’art. 54 del D. Lvo n. 267/2000 e s.m.i. e del D. M. 5
agosto 2008. Orbene la norma appena
citata - pur nella nuova formulazione derivante dall’intervento del
giudice delle leggi che con sentenza n. 115 del 7 aprile Il successivo comma 4 bis demanda ad un decreto del Ministero
dell’Interno la disciplina dell’ambito applicativo dei precedenti
commi”, anche con riferimento alle definizioni relative
all’incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana”. In attuazione
di detta norma il Ministero dell’Interno ha provveduto
ad emanare il D.M. 5 agosto 2008, il cui art. 1 dispone che, ai fini
dell’art. 54 cit., per incolumità pubblica deve intendersi l’integrità fisica della popolazione e per sicurezza
urbana “ un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a
difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che
regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei
centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”. Il successivo articolo 2 prevede, in proposito, l’intervento del Sindaco
per prevenire e contrastare, tra le altre: ( lett. b) le situazioni in cui si
verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e
privato, o che ne impediscano la fruibilità e provocano lo scadimento della
qualità urbana, ( lett. c) l’incuria, il degrado e l’occupazione
abusiva di immobili tali da favorire, fra l’altro, la situazione indicata
alla precedente lett. b. Questo essendo il contesto normativo di riferimento, la controversia si
risolve interamente nella doglianza ( formulata, come innanzi precisato, in
tutti e tre gli atti del giudizio) circa la impossibilità di utilizzare l’ordinanza sindacale ex
art. 54 T.U.E.L. per fronteggiare la situazione in esame in cui viene
contestato sostanzialmente un “ uso improprio” di locali di
proprietà del Comune e affidati in concessione al ricorrente. Per affrontare la
doglianza è, dunque, necessaria una più approfondita analisi della normativa T.U.E.L. più sopra riportata. La giurisprudenza più
avvertita ha chiarito come la principale innovazione apportata dal decreto n.
92/2008, conv. con legge n. 125/2008, alla
disciplina del potere del sindaco ( previsto dall’art. 54 T.U.E.L.) di
adottare ordinanze, riguardi l’estensione di tale potere pure alla
materia della sicurezza urbana; peraltro, si è aggiunto, la stessa natura del
potere di ordinanza sembra essere stata modificata, nel senso della possibilità
di emanare anche provvedimenti atipici in funzione della prevenzione e della
eliminazione di gravi pericoli che minacciano detto bene, pur in assenza dei
presupposti della contigibilità e dell’urgenza. La portata dei nuovi
poteri del sindaco è stata, poi, meglio definita dal
già citato D.M. 5 agosto 2008. La stessa Corte
Costituzionale, sulla questione dell’esatta portata delle innovazioni
introdotte dall’art. 6 del d.l. n. 92/2008 (
sentenza n. 1° luglio 2009 n. 196) ha chiarito che il D.M. 5 agosto Da ciò la
giurisprudenza ha tratto l’insegnamento per cui l’ampiezza e
l’incisività dei nuovi poteri conferiti dall’art. 6 citato all’organo di vertice
dell’Amministrazione comunale, esercitabili ( ad una prima lettura
senza limiti di tempo ed a prescindere da situazioni di urgenza e pertanto
tali da porre a rischio la gerarchia delle fonti prevista dalla Corte Costituzionale,
postulano un’interpretazione particolarmente rigorosa della
disposizione in esame, al fine di renderla conforme al dettato
costituzionale. Il che implica la
conclusione che la materia della
sicurezza urbana di cui all’art. 54 T.U.E.L.
deve ritenersi del tutto coincidente con la materia della sicurezza pubblica,
intesa quale prevenzione dei fenomeni criminosi che minacciano i beni
fondamentali dei cittadini. E sulla possibilità di ammettere un potere
atipico di ordinanza, sganciato dalla necessità di far fronte a specifiche
situazioni contigibili di pericolo, si è rimarcato il contrasto di un simile
potere con gli art. 23, 97, 113 Cost. , e più, in
generale, con tutte le disposizioni della Costituzione contenenti riserve di
legge a garanzia di diritti fondamentali. Notandosi che, diversamente opinando, verrebbe
ad attribuirsi ai Sindaci in via ordinaria il potere di incidere su diritti
individuali in modo totalmente indeterminato e sulla base
di presupposti molto lati, suscettibili di larghissimi margini di apprezzamento. Conclusione che ormai può dirsi definitivamente
consolidata per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n.
115/2011 che ha concluso che la norma in esame,
“ nel prevedere un potere di ordinanza dei sindaci, quali ufficiali di
Governo, non limitati ai casi contigibili ed urgenti – pur non
attribuendo agli stessi il potere di derogare, in via ordinaria e
temporalmente non definita, a norme primarie e secondarie vigenti- viola la
riserva di legge relativa, di cui all’art. 23 Cost., in quanto non
prevede una qualunque delimitazione della discrezionalità amministrativa in
un ambito, quello della imposizione di comportamenti, che rientra nella
generale sfera di libertà dei consociati. Questi ultimi
sono tenuti, secondo un principio supremo dello Stato di diritto, a
sottostare soltanto agli obblighi di fare, di non fare o dare previsti in via
generale dalla legge”. Ed ha altresì accertata la violazione, sempre della stessa norma
censurata, dei principi contenuti nell’art. 97 e nell’art. 3 primo
comma della Costituzione. Questo, essendo il contesto
normativo di riferimento, e tenuto conto delle precisazioni innanzi esposte,
non può che concludersi per la fondatezza della censura di violazione
dell’art. 54 T.U.E.L., da parte dell’Autorità Comunale di
Laurenzana, e la conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati, con
gli atti oggetto del presente giudizio. In particolare, non può
assolutamente porsi in dubbio che, riguardo al provvedimento di revoca
dell’autorizzazione ed al pedissequo ordine di
sgombero, impugnati con il ricorso introduttivo e con il primo atto per
motivi aggiunti, la dichiarata finalità di “ evitare l’uso
improprio dei locali comunali” sull’assunto che “ potrebbe
comportare problemi di sicurezza ed igienico-sanitari poiché i locali non
sono adatti per essere adibiti a CAM”, non integrano, di certo, le
condizioni in presenza delle quali possa giustificarsi l’uso
dell’eccezionale potere di ordinanza di cui all’art. 54 T.U.E.L.,
potendosi nella specie farsi ricorso
ai normali mezzi di tutela apprestati dall’ordinamento giuridico. Né a diversa
conclusione sembra possa pervenirsi in riferimento
alla successiva ordinanza di sgombero dei locali del 23 settembre 2011,
impugnata con il secondo atto per motivi aggiunti, in quanto anche per tale
provvedimento non sono rinvenibili le condizioni richieste dalla normativa
sopra esaminata per accedere all’uso dell’eccezionale strumento
previsto dal citato art. 54 T.U.E.L. Ciò in
quanto ( a prescindere dalla circostanza che il provvedimento è stato
adottato a distanza di quasi un anno dalla data in cui si sono svolte le
verifiche dell’ASP e dei Vigili del Fuoco, disposte
dall’Amministrazione Comunale sui locali detenuti dal ricorrente, il
che dimostra, quanto meno, l’assenza di una concreta urgenza di
provvedere ) gli accertamenti disposti dall’Amministrazione, i cui
risultati sono stati, peraltro, contrastati con puntuali argomentazioni dalla
parte ricorrente con la produzione di una articolata perizia di parte, non
risultano corroborati da una adeguata attività istruttoria finalizzata
all’accertamento dell’effettivo e concreto stato di pericolosità
ed anti igienicità del locali occupati dal ricorrente. Ed
in proposito, è sufficiente osservare quanto alla dichiarata anti igienicità
che quest’ultima condizione è direttamente correlata all’uso dei
locali che, a dire dell’Amministrazione, sarebbe quello di una
palestra, nel mentre la circostanza è contestata dal ricorrente che afferma
che i locali predetti vengono utilizzati per lo svolgimento di riunioni e per
attività associative. È sul punto non risulta
che sono stati effettuati controlli in grado di
dimostrare, senza incertezze che l’uso dei locali è diverso da quello
consentito. Né pare poi che si
possa concludere che anche gli accertamenti relativi
alla sicurezza, dal punto di vista statico, dei locali, siano state
effettuate da organi tecnici a tanto deputati, né con metodi in grado di
evidenziare l’effettivo stato dei locali stessi ( basti pensare in
proposito che dalla documentazione depositata in atti e non contrastata
dall’Amministrazione Comunale risulta che nei locali sovrastanti quelli
occupati dal ricorrente, insistono due appartamenti, uno dei quali
regolarmente abitato e quindi presumibilmente datato di regolare agibilità). In conclusione, quindi,
la censura di violazione dell’art. 54 innanzi
più volte richiamato risulta fondata e conduce all’accoglimento del
ricorso e dei motivi aggiunti, con conseguente assorbimento delle ulteriori
censure prospettate. Le spese di giudizio
seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura che sarà indicata in
dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale
Amministrativo Regionale per Condanna il Comune di
Laurenzana al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessive euro 2.500,00 ( duemila cinquecento) ed alla
refusione del contributo, nella misura versata. Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Potenza
nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011 con l'intervento dei
magistrati:
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