Aggiornamento - Amministrativo

Tar Emilia Romagna, sez. staccata di Parma, sent. N. 18 del 22 gennaio 2001, sui ricorsi collettivi davanti al giudice amministrativo
R E P U B B L I C A    I T A L I A N A 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA
composto dai Signori:
Dott. Gaetano Cicciò Presidente       
Dott. Ugo Di Benedetto Consigliere Rel.Est.
Dott. Umberto Giovannini Primo Referendario.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso N. 124/98 proposto da BOBBA Paolo, PAVARANI Miria, PEZZANI Adriano, TEDOLDI Vico, VALENTE Gioacchino, ZINELLI Amilcare e ZINELLI Enzo, rappresentati e difesi dall’avv. Fabio Massimo Cantarelli, ed elettivamente domiciliati nello studio dello stesso, in  Parma, Str. del Conservatorio, 33;
contro
Ministero Politiche Agricole, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna e domiciliato presso gli uffici della stessa Avvocatura, in Bologna, via G. Reni, 4;
e contro
Regione Emilia Romagna, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Caligiuri e domiciliata presso il Servizio Provinciale dell’Agricoltura della Regione Emilia Romagna in Parma, P.le Barezzi, 3;
per l'annullamento
del decreto ministeriale del 29/12/97 pubblicato sulla G.U. n.14 del 19/1/98 avente ad oggetto: “Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia  di Parma”;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero e della Regione;
Viste le memorie prodotte dal Ministero e dai ricorrenti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 19 dicembre 2000 l’avv. Andrea Tassi in sostituzione dell’avv. Fabio Massimo Cantarelli per i ricorrenti e l’avv. Giuseppe Caligiuri per la Regione;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono titolari di autonome aziende agricole, insediate al di fuori dei perimetri territoriali individuati dall’Amministrazione e che, pertanto, non hanno potuto fornire delle provvidenze previste dall’art. 3 della legge 185/1992 per i danni subiti a causa delle grandinate del 16 e 18 giugno 1997. Hanno, quindi, impugnato gli atti in epigrafe indicati contestando la legittimità della delimitazione delle zone danneggiate che preclude loro di ottenere le conseguenti provvidenze.
2. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate che hanno concluso per il rigetto del ricorso.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 99/1998 “attesa la inammissibilità di ricorsi collettivi a tutela di posizioni differenziate”, e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 19/12/2000.
3. Il ricorso è inammissibile.
In deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda fondata su un interesse legittimo all’emanazione o non emanazione di un dato provvedimento e proposta al giudice amministrativo deve essere fatta valere dal singolo titolare di una situazione soggettiva con separata azione, possono essere ammessi ricorsi collettivi quanto la pluralità dei soggetti ricorrenti persegua un interesse comune e che, quindi, non sia ipotizzabile un conflitto di interessi tra gli stessi (c.f.r. ex multis Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3927; Cons. Stato, sez. VI, 18 luglio 1997, n. 1128).
4. Nel caso concreto, come rilevato nell’ordinanza cautelare, tali presupposti non ricorrono pur essendo il ricorso rivolto formalmente all’impugnativa degli stessi provvedimenti, poiché sostanzialmente le parti perseguono la finalità di modificare o ampliare la delimitazione territoriale, nell’ambito della quale vanno concentrate le provvidenze economiche, a proprio favore. E’ evidente, pertanto, che l’ottenimento delle provvidenze concerne posizioni soggettive individuali e che detta pretesa è potenzialmente confliggente con quella degli altri in caso di fondi non sufficienti per soddisfare le aspettative di tutti i richiedenti.
5. Per tali ragioni il ricorso collettivo proposto è inammissibile.
Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara INAMMISSIBILE.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, il giorno 19 dicembre 2000.
f.to Gaetano Cicciò    Presidente
f.to Ugo Di Benedetto   Consigliere Rel.Est.
Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L.18/4/82, n.186
Parma, lì 22 gennaio 2001
            Il Segretario
      f.to Eleonora Raffaele 
 
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