| Aggiornamento - Amministrativo |
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Tar Emilia Romagna, sez. staccata di Parma, sent. n. 262 del 24 maggio 2001, sulla giurisdizione in caso di risarcimento danni nei confronti del Comune in materia di esercizi commerciali R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della controinteressata; Viste le memorie prodotte dalla ricorrente e dalla controinteressata a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla pubblica udienza del 8 maggio 2001 l’avv. Franco Magnani per la ricorrente e l’avv. Giorgio Cavazzuti per la controinteressata; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO e DIRITTO 1. La Società ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato concernente il subingresso della Società Eridania S.r.l. nell’autorizzazione amministrativa intestata alla Coop Avanti Scarl e suo trasferimento. La Società stessa, poi, ha concluso anche per la condanna del Comune di Cortemaggiore e della controinteressata Eridania S.r.l. “al risarcimento del danno causato alla ricorrente per effetto dell’esecuzione” del suddetto provvedimento. Si è costituita la controinteressata intimata che ha concluso per il rigetto del ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 8/5/2001. 2. Con memoria finale la difesa dei ricorrenti evidenzia la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento dell’atto impugnato ma insiste sulla domanda risarcitoria al fine di ottenere una “condanna generica del risarcimento del danno”. 3. Va, pertanto, preliminarmente, rilevata l’improcedibilità del ricorso nella parte concernente l’impugnativa del provvedimento in epigrafe indicato per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione come evidenziato al punto 2. 4. Va, altresì, pregiudizialmente rilevata l’inammissibilità per difetto di giurisdizione dell’azione risarcitoria nella parte in cui si chiede la condanna dell’Eridania S.r.l. come conseguenza dell’annullamento dell’atto amministrativo. Infatti, fermo restando la controversia civilistica pendente tra la ricorrente SADAS S.p.A. e la GRANELLI S.p.A., l’eventuale risarcimento del danno richiesto in questa sede sarebbe conseguenza dell’emanazione dell’atto impugnato imputabile al Comune di Cortemaggiore che, pertanto, è il solo legittimato passivo della pretesa risarcitoria di competenza del G.A.. Ogni altra questione tra privati esula dalla giurisdizione del G.A. e va devoluta al G.O.. 5. Va, invece, affermata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla pretesa risarcitoria azionata dalla ricorrente nei confronti del Comune di Cortemaggiore contestualmente alla richiesta di annullamento del provvedimento impugnato. Vero è, infatti, che al momento della proposizione del ricorso la giurisdizione per la causa in questione apparteneva al Giudice Ordinario essendo stato il ricorso notificato in data 5/12/1997. Infatti a tale data non era ancora stato emanato il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80, entrato in vigore il 30 giugno 1998. A tale data, come precisato dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 22 Luglio 1999, n. 500, ogni questione risarcitoria ex articolo 2043 nei confronti della P.A. per esercizio illegittimo della funzione pubblica, per atti o provvedimenti illegittimi, esulava dalla giurisdizione del giudice amministrativo (vedi punto 11, lettere a) e b) della sentenza). Né la giurisdizione, nella materia oggetto del presente giudizio, rientra tra quella del giudice amministrativo per effetto dell’articolo 35 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Infatti, tale disposizione, come specificato dalla citata sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 22 luglio 1999, n. 500, pur avendo esteso la giurisdizione del giudice amministrativo alle questioni risarcitorie conseguenti all’annullamento degli atti amministrativi, l’ha testualmente limitata “alle materie di cui al comma 1°”, ovvero alle materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, tra le quali non rientra quella in esame (vedi punto 12 della sentenza). 6. Tuttavia l’articolo 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 nel modificare, con legge formale, l’articolo 35 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ha disposto che “Sono abrogati l’articolo 13 della legge 19/2/1992, n. 142, e ogni altra disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno conseguente all’annullamento di atti amministrativi” cancellando l’inciso contenuto nella precedente formulazione, la quale limitava la giurisdizione “nelle materie di cui al comma 1°”. Con ciò è stata estesa la giurisdizione al giudice amministrativo alle controversie di carattere risarcitorio non solo nelle materie di giurisdizione esclusiva ma in ogni pretesa conseguente all’annullamento di atti amministrativi. In definitiva, per effetto della legge 205 del 2000, ogni questione risarcitoria conseguente all’annullamento di atti amministrativi rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. 7. Tale jus superveniens, inoltre, è stato pacificamente ritenuto applicabile anche nelle controversie già instaurate presso il giudice amministrativo, come nel caso di specie, sia dalla Cassazione (Cass. Sez. Un., 27 luglio 1999, n. 516) sia dal Consiglio di Stato (CdS, sez. V, ordinanza n. 4822 del 28 settembre 2000; cfr altresì T.A.R. Emilia-Romagna, sez. staccata di Parma, 22 marzo 2001, n. 166). 8. Nel merito il ricorso è, tuttavia, infondato. In linea di fatto la stessa ricorrente evidenzia che in data 29/5/1992 la Società CON.COP.AR, su procura speciale del titolare sig. Granelli Ugo, aveva stipulato un preliminare di vendita con l’odierna ricorrente SADAS concernente immobili da realizzare nel Centro Residenziale Commerciale presso il Comune di Cortemaggiore. In data 14/1/93, deceduto il sig. Granelli Ugo, la SADAS stipulava un nuovo preliminare con la Società Granelli S.r.l., costituita dagli eredi, in forza del quale la SADAS otteneva, in data 16/12/96 il Nulla Osta commerciale, ai sensi dell’articolo 26 della legge 426/71, nonché, secondo la prospettazione di parte ricorrente, l’autorizzazione amministrativa per l’apertura di un supermercato, essendo maturato il silenzio-assenso. Successivamente, poi, anziché stipulare il definitivo con la ricorrente, la Società Granelli S.r.l. vendeva alla CON.COP.AR. che, a sua volta, in data 27/12/1996, vendeva alla Società Supermercati Eridania S.r.l., ed il relativo atto di acquisto veniva trascritto in data successiva (vedi la prospettazione di detti eventi a pag. 4 e 5 del ricorso introduttivo). 9. In linea di diritto va preliminarmente osservato che la pretesa risarcitoria azionata, conseguente all’annullamento amministrativo impugnato presuppone, ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, non sola la realizzazione di un danno ingiusto, oggi pacificamente ravvisabile anche in caso di lesione di interessi legittimi, ma anche tutti gli altri elementi costitutivi della responsabilità civile. In particolare, come puntualmente precisato anche dalla citata sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, 22 luglio 1999, n. 500, occorre accertare, tra l’altro, il profilo causale ovvero se l’evento dannoso sia effettivamente riferibile alla Pubblica Amministrazione e, nella specie, alla emanazione dell’atto impugnato (punto 11, lettera c) della sentenza). 10. Nel caso concreto detto presupposto non ricorre. Infatti l’evento dannoso lamentato dalla ricorrente è conseguente alla mancata apertura dell’esercizio commerciale. A tal fine l’emanazione o meno del provvedimento impugnato a favore della controinteressata così come l’ipotetico rilascio di un’autorizzazione amministrativa a proprio favore per l’apertura di un esercizio commerciale in detti locali appaiono irrilevanti ai fini della concreta materiale apertura dell’attività della SADAS. Infatti, come evidenziato dalla parte ricorrente la stessa non aveva né mai avrebbe potuto avere la disponibilità dei locali ormai venduti definitivamente, con un contratto trascritto e, quindi a lei opponibile, alla CON.COP.AR. e da questi all’Eridania. Pertanto la mancata apertura dell’attività, da cui potrebbe astrattamente derivare il danno alla ricorrente, non è casualmente ricollegabile all’attività amministrativa contestata in questa sede bensì alla mancata stipulazione a proprio favore di un contratto definitivo dal quale sarebbe derivata la effettiva disponibilità dei locali. 11. Correttamente, pertanto, la ricorrente ha azionato una pretesa civilistica davanti al giudice ordinario, la cui fondatezza spetta a quest’ultimo determinare, proprio al fine di ottenere le conseguenti statuizioni, anche risarcitorie conseguenti all’inadempimento del preliminare ed al definitivo trasferimento all’Eridania S.p.A. della proprietà dei locali con rogito trascritto e, quindi, definitivamente opponibile alla SADAS. 12. Va, infine, osservato che la società ricorrente non ha neppure fornito un principio di prova né indicato un criterio di determinazione del danno e neppure indicato, nella particolare complessa fattispecie, un elemento di colpa ascrivibile alla P.A. stessa. 13. In definitiva la pretesa risarcitoria azionata va respinta nel merito per difetto di causalità tra il danno asserito e l’emanazione dell’atto impugnato. 14. Per tali ragioni il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse per quanto concerne l’impugnativa del provvedimento in epigrafe indicato, è inammissibile per difetto di giurisdizione per la parte concernente la pretesa risarcitoria nei confronti della ERIDANIA S.r.l. ed è infondato per quanto concerne la pretesa risarcitoria nei confronti dell’Amministrazione. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa. Così deciso in Parma, il giorno 8 maggio 2001. f.to Gaetano Cicciò Presidente f.to Ugo Di Benedetto Consigliere Rel.Est. Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L.18/4/82, n.186 Parma, lì 24 maggio 2001 Il Segretario f.to Eleonora Raffaele f |
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