MINISTERO DELL'INTERNO - Direzione Generale dell’Amministrazione Civile
– Direzione
centrale delle Autonomie- Servizio Enti Locali- CIRCOLARE 2 febbraio
1999 n. 2 (in G.U.R.I. n. 36,
parte I, del 13 febbraio 1999) - Oggetto: D.P.R. 20.10.1998, n. 403
recante norme di attuazione
degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997 n. 127, in materia
di semplificazione delle
certificazioni amministrative.
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Segretariato generale Dipartimento della funzione pubblica
A tutti i Ministeri: Gabinetto
Alle aziende e amministrazioni autonome dello Stato
Agli enti pubblici non economici
Alle regioni a statuto speciale
Alle regioni a statuto ordinario
Alle province autonome di Trento e Bolzano
Ai commissari del Governo
Ai prefetti della Repubblica
Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
e, per conoscenza:
Al Gabinetto dell'onorevole signor Ministro
Al Dipartimento della pubblica sicurezza
Alla Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari
del personale
All'Istituto nazionale di statistica
All'ANCI
All'U.P.I.
All'U.N.C.E.M.
All'ANUSCA
Nella G.U. n. 275 del 24 novembre 1999, è stato pubblicato il
D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998, recante il
regolamento dl attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio
1997, n. 127, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative.
L’emanazione del regolamento, previsto dall'articolo 1 della legge n
127/97 conclude l'opera di
semplificazione delle procedure amministrative iniziata con la legge
stessa. L’entrata in vigore del D.P.R.
403/98 è fissata al 23 febbraio 1999 in virtù del disposto
dell’articolo 1, comma 1 della legge n. 127/97.
Da quella data, è opportuno sottolinearlo, sono abrogate per
espressa previsione del successivo comma 2
tutte le disposizioni anche di legge, incompatibili con le disposizioni
del D.P.R. in questione, oltre quelle
espressamente abrogate dall'articolo 13 dello stesso D.P.R.. Ciò
evidenzia la portata innovativa della
nuova disciplina
Considerata l’imminenza dell’entrata in vigore, si ritiene opportuno
non soltanto richiamare l'attenzione
sulle esigenze di semplificazione contenute nella delega al Governo
e quindi nel successivo D.P.R. ma
anche fornire, sentito l’Osservatorio per l'attuazione della legge
127/97 (composto da rappresentanti della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno e
del Dipartimento della Funzione
Pubblica), un primo commento al singoli articoli della nuova normativa.
Il legislatore si è posto l'obiettivo di ridurre sensibilmente
il numero delle certificazioni, in particolare da
parte delle amministrazioni comunali, e di dare il massimo impulso
all'applicazione dell'istituto
dell'autocertificazione (articolo 1), che sostituisce, salvo specifiche
disposizioni di legge (articolo 2,
comma 1), qualsiasi tipo di certificato che il cittadino debba esibire
ad una Pubblica amministrazione.
Quindi il ricorso all'autocertificazione diventa il principio fondamentale
cui deve adeguarsi all'azione di
qualsiasi pubblica amministrazione, unitamente a quello di acquisire
autonomamente dati o notizie relative
al cittadino senza richiedere allo stesso il relativo certificato.
In luogo della certificazione si ha l’acquisizione d'ufficio dei dati
o la loro estrazione da altri documenti in
possesso dell’interessato, purché sia certa la provenienza dei
dati medesimi (articolo 7, comma 2).
In sostanza viene riaffermato e rafforzato il principio già introdotto
dall'articolo 5 della legge n. 15/68,
ripreso poi dall'articolo 3, comma I della legge n. 127197 secondo
il quale è consentita l'assunzione diretta
di dati da altri documenti che assicurino la certezza della fonte di
provenienza dei dati medesimi, come ad
es. l’assunzione dei. dati di nascita o di residenza dalla carta d’identità,
dalla patente di guida o da altro
certificato già in possesso dell'interessato.
L'entrata in vigore del D.P.R n. 403 comporterà un completo rinnovamento
delle procedure sinora seguite
dalle varie amministrazioni pubbliche, alcune delle quali già
sono individuate nell'articolo 1, comma 2 del
D.P.R. scuole, università, uffici provinciali della motorizzazione
civile. Si tratta degli uffici che più di altri
richiedono certificazioni al cittadino ma non sono gli unici destinatari
della norma, in quanto il suddetto
D.P.R., attuando la legge 127197, si riferisce a tutto il comparto
della pubblica amministrazione (articolo
3, comma 2, della stessa legge 127/97).
Ciò premesso si ritiene necessario esaminare e commentare i singoli
articoli del D.P.R, n. 403, al fine di
evidenziare gli aspetti innovativi, anche nel confronti della stessa
legge n. 15/68, ed il suo raccordo con le
ulteriori innovazioni procedurali introdotte dalla legge n.191/98.
L’articolo 1 amplia l’utilizzo dell'autocertificazione già prevista
dall'articolo 2 della legge n. 15/68,
estendendola a tutte le situazioni che formano oggetto di certificazione.
Si avvalora così la tesi che
privilegiava una applicazione non restrittiva dell’articolo 2 della
legge 15/68.
In definitiva, si amplia la sfera di applicabilità della norma
anche a quel fatti, stati e qualità personali che
erano stati presi in considerazione dal D.P.R. n. 130/94 come dichiarazioni
temporaneamente sostitutive,
estendendo ora l'utilizzo dell'autocertiticazione a tutti i certificati
necessari per iscriversi alle scuole, alle
Università e a tutti quelli da presentare agli uffici provinciali
della motorizzazione civile, nonché agli estratti
di stato civile ed ai certificati rilasciati in base ai registri demografici
e richiesti dai Comuni nell’ambito dei
procedimenti di loro competenza.
L'articolo 2 estende i casi di utilizza della dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà già prevista
dall'articolo 4 della legge n. 15/68, ricomprendendo anche i casi non
rientranti nella previsione dell'articolo
2 della legge 15/68.
E' ora possibile attestare con tale dichiarazione che la copia di una
pubblicazione è conforme all'originale,
e tale dichiarazione ha valore di copia autentica nei concorsi per
titoli. La norma è di notevole utilità por lo
snellimento della presentazione delle domande ai concorsi per titoli,
in quanto evita al cittadino di dover
richiedere anche l'autenticazione di qualsiasi tipo di documentazione
che possa costituire titolo, oltre alle
pubblicazioni, come, ad esempio, diplomi, titoli di studio, abilitazioni,
articoli e quanto altro da allegare a
domande per la partecipazione a concorsi ed evita di dover richiedere
l’autentica della propria
dichiarazione.
Lo stesso articolo 2 prevede, inoltre, che l'eventuale accertamento
della veridicità delle dichiarazioni sia
compiuto direttamente dall’amministrazione presso il soggetto competente.
L’interessato, per abbreviare l'iter del procedimento, può esibire
o o inviare per via telematica, copia,
ancorché non autenticata, dei certificati in suo possesso, ma
non ha un onere in tal senso perché
l'amministrazione è tenuta a procedere autonomamente.
Quanto alla sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà richiesta dalla legge n,
15/68, la legge n. 127197 ha soppresso la necessità di autenticazione
della sottoscrizione, se la stessa
viene apposta in presenza del dipendente addetto, sia esso appartenente
ad una pubblica
amministrazione o a un gestore o esercente di pubblico servizio.
Successivamente la legge n. 191/98, al comma 11 dell'articolo 2, ha
chiarito che in tal caso non e
richiesta l'autenticazione della sottoscrizione neppure nel caso in
cui contenga dichiarazioni sostitutive
rese ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 15/68. Le disposizione
della legge 191/98 fanno sì che le
istanze dirette ad una P.A. non devono essere più autenticate,
anche se contengono dichiarazioni
sostitutive dell’atto dì notorietà, e vanno presentate
con le modalità indicate dal precedente comma 10,
che ha sostituito il comma 11 dell'articolo 3 della legge n. 127/97.
L’abrogazione dell’autenticazione della sottoscrizione é stata
estesa, in base ad una interpretazione
logico-sistematica di tutta la legislazione di semplificazione, anche
a quelle dichiarazioni rese ai sensi
dell’articolo 4 della legge n.15/68 non comprese in una istanza ad
una P.A., ma comunque richiamate
nell'istanza medesima o ad essa collegate funzionalmente, anche se
prodotte non contestualmente ma in
un secondo momento, interpretazione questa condivisa dal Dipartimento
della funzione pubblica nella
circolare MIACEL n. 14 del 2 settembre 1998 pubblicata sulla gazzetta
ufficiale n. 212 dell'11 settembre
inerente il rilascio della carta di identità. Peraltro occorre
considerare che, come enunciato dall'articolo 1
della legge n. 15/68, la stessa si applica esclusivamente nei rapporti
tra P.A. e cittadino e, salve
specifiche eccezioni ammesse dalla legge, tale rapporto si svolge in
base ad una istanza scritta rivolta dal
cittadino ad una pubblica amministrazione - nel cui ambito sono da
ricomprendersi anche i gestori di
pubblici servizi - per ottenere l'emissione di un provvedimento amministrativo
dì qualsiasi specie Ne
consegue che le dichiarazioni in questione possono essere rese solo
in tale contesto, (con l'istanza o
successivamente a completamento di una istanza già presentata).
Coerentemente l'articolo 6, comma 3,
del D.P.R. prevede che le amministrazioni nel predisporre i moduli
delle istanze ad esse rivolte
predispongano le formule e le relative dichiarazioni sostitutive. Di
conseguenza il successivo articolo 13,
comma 3, abroga il penultima comma dell'articolo 20 bis della legge
0.15/68, che prevedeva l'ammonizione
in sede di a autenticazione della sottoscrizione.
L'articolo 3 si occupa della presentazione delle dichiarazioni sostitutive
di atto di notorietà, stabilendo che
possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono
sottoscritte in presenza del
dipendente addetto che procede anche all'autenticazione delle copie
a lui presentate
E' da sottolineare che la norma non parla di autenticazione della sottoscrizione
né tanto meno abroga o
reca innovazioni all’articolo 3, comma 11 della legge n.127/97 così
come modificato dall'articolo 2, commi
10 e 11, della legge n. 191/98. Ne consegue che quando la dichiarazione
è contenuta nell’istanza ovvero è
contestuale o collegata o richiamata dalla stessa, non deve essere
autenticata se presentata o inviata
unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento.
L’articolo 4 ha semplificato la procedura relativa alle dichiarazioni
rese da chi non sa o non può firmare, già
disciplinata dall'articolo 21 della legge n. 15/68, eliminando testimoni
ed affidando al pubblico ufficiale il
compito di ricevere la dichiarazione ed attestare l'e cause dell'impedimento.
Al riguardo occorre specificare che deve trattarsi di impedimenti fisici
o di analfabetismo, per cui
rimangono esclusi i casi di incapacità di intendere e di volere,
in relazione ai quali continuerà a trovare
applicazione l'articolo 8 della legge n. 15168, limitatamente alla
parte in cui le dichiarazioni verranno rese
da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela senza alcuna
autentica di sottoscrizione.
Per quanto riguarda l’individuazione del pubblico ufficiale, la norma
non fornisce alcuna indicazione; deve
intendersi che abbia fatto principalmente riferimento al funzionario
competente a ricevere la
documentazione.
Per quanto riguarda gli invalidi civili, si ricorda il disposto dell'articolo
1, commi. 248 e 249 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, in base al quale le dichiarazioni da rendersi
dagli invalidi civili e da chi esercita la
tutela, vanno presentate entro il 31 marzo di ogni anno alla Prefettura,
all’Unità sanitaria Locale o al
Comune senza alcuna operazione di autentica della sottoscrizione.
L'articolo 5 ha equiparato i cittadini comunitari a quelli italiani
ai fini della possibilità di rendere le
dichiarazioni sostitutive Per i cittadini extracomunitari l’equiparazione
riguarda soltanto coloro che sono
residenti e limitatamente a quei fatti stati e qualità che possono
essere convalidavi da soggetti pubblici o
privati italiani. Ciò spiega l’abrogazione dell’articolo 3 della
legge n. 15/68 e delle dichiarazioni temporanee
ivi previste, che non hanno più ragione di esistere (articolo
13, comma 2), in quanto tutto l'impianto del
D,P.R. n. 403 esonera il cittadino dall’obbligo di produrre documentazioni.
L'articolo 6 reca disposizioni generali in materia di dichiarazioni
sostitutive, stabilendo che esse hanno la
stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
Viene inoltre disposto che le amministrazioni predispongono la modulistica
necessaria per rendere tali
dichiarazioni, inserendo le relative formule ed un richiamo alle sanzioni
penali previste dall'articolo 26 della
legge n. 15/68 ed una eventuale informativa ai sensi dell'articolo
10 della legge n. 675/06 sulla protezione
dei dati personali.
L'articolo 7 prevede una ulteriore semplificazione, che si riconnette
a quanto già stabilito dagli articoli 10
della legge n. 15/68 e 18 della legge n. 241/90, ovverosia l’acquisizione
diretta dei documenti da parte
della amministrazione procedente presso altri uffici indicati dall'interessato,
nei casi in cui il medesimo
non voglia o non sia in grado dì avvalersi delle autocertificazioni
previste dagli articoli 1 e 2 del D.P.R. n.
403. L’acquisizione potrà avvenire, come dispone il D.P.R.,
a mezzo di fax o di altri strumenti telematici o
informatici, come ad esempio la posta elettronica, prevedendo l’indicazione
del responsabile dell'ufficio ed
un recapito telefonico. In tal caso si è in presenza di uno
scambio di atti tra uffici e di conseguenza,
secondo l’interpretazione fornita dal Ministero delle Finanze con risoluzione
n. 603 del 16.11.1993, i
documenti saranno tutti esenti dall'imposta di bollo, trovando applicazione
l'articolo 16 della tabella
annessa al D.P.R. 27 ottobre 1972, n. 642.
L'articolo 8 si occupa della riservatezza dei dati contenuti nei documenti
trasmessi alla P.A. stabilendo
che essi devono contenere dati strettamente necessari alle finalità
per cui vengono acquisiti. Tale
disposizione va riferita in particolare alle certificazioni anagrafiche
rilasciate dalle amministrazioni
comunali: il certificato di residenza, ove spesso viene inserita senza
alcuna legittimazione la cittadinanza
degli stranieri residenti e lo stato di famiglia anagrafico in cui
nonostante, le precise disposizioni impartite
da questo Ministero con circolare n.11 del 23 luglio 1996, vengono
ancora indicato le relazioni di
parentela, di stato di figlio adottivo ed anche lo stato civile dei
coniugati. In tal modo si va oltre la funzione
attribuita dalla legge a tali certificati e si invade la sfera di riservatezza
dei cittadini.
Si ribadisce pertanto che in base all’articolo 33 del D.P.R. n.223/89
i certificati anagrafici devono
contenere, oltre alle generalità del soggetto, soltanto l’oggetto
della certificazione.
Il comma 2 fa divieto ai direttori sanitari di rilasciare il certificato
di assistenza al parto che viene sostituito
da una attestazione contenente dati necessari per formare l'atto di
nascita e da un certificato di
assistenza al parto in forma anonima, da rilasciare per esigenze statistiche.
La norma conferma quanto
già stabilito dall'articolo 2 della legge n. 127197, che ha
sostituito integralmente l'articolo 70 del R.D. 7
luglio 1939, n. 1238 per quel che riguarda le dichiarazioni di nascita.
L'articolo 9 prevede l'acquisizione degli estratti di atti di stato
civile d’ufficio esclusivamente per il cambio
dello stato civile (come ad esempio il matrimonio) e per particolari
necessità istituzionali delle singole
amministrazioni
La norma, in pratica, fa venire meno la necessità di richiesta
di estratti da parte dei cittadini, anche in
conseguenza dell'agevolazione prevista dall'articolo 1 lettera i) che
consente di autocertificare tutti i dati a
diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato
civile. Al riguardo è opportuno ricordare
che, in base al vigente ordinamento di stato civile, per estratti si
intendono (articoli 184 e 185) sia quelli
per riassunto (articolo 184), sia quelli per copia integrale (articolo
185). Ne consegue che la disposizione
riguarda ambedue le fattispecie, non avendo fatto il legislatore alcune
distinzione.
L'articolo 10 pone una eccezione all'uso dell'autocertificazione, disponendo
che i certificati medici,
sanitari, di origine, di conformità alle norme CE, i brevetti
ed marchi non possono essere sostituiti da altro
documento. Per tali atti e necessario richiedere appositi certificati.
Viene poi previsto un unico certificato
medico di idoneità alla pratica non agonistica di attività
sportiva.
Nell'articolo 11 è previsto l'obbligo dello svolgimento di controlli
anche a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive, prevedendo che, la relativa conferma dei
dati da parte dell’amministrazione che li
detiene può essere acquisita anche per via telematica, prescindendo
dall'acquisizione cartacea, come già
ricordato all’articolo 5.
Il comma 3 dell'articolo 11 è di natura organizzativa, in quanto
prescrive di introdurre nella modulistica le
avvertenze che sostituiscono l’ammonizione prevista nel procedimento
di autentica, ed aggiunge una
sanzione ulteriore, consistente nella decadenza dai benefici conseguiti
a seguito di un provvedimento
adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente,
mendace.
L'articolo 12 sostituisce il termine generico di "certificato" con quello
di "diploma" e "patentino", riferito,
rispettivamente, ai titoli attestanti idoneità professionali
ovvero l'assenso all'esercizio di determinate
attività.
L’articolo 13 abroga esplicitamente alcuni articoli della legge n. 15/68
e, precisamente, il 3, il 20 bis, il
penultimo comma dell'articolo 26, il 27 e l'intero D.P.R. 24 gennaio
1994, n. 130.
I Prefetti vorranno dare la massima diffusione al presente documento
di indirizzo presso tutte le
amministrazioni Pubbliche ricomprese nell’ambito delle rispettive province,
e risolvere dubbi che le stesse
amministrazioni manifestassero nell'applicazione delle misure di semplificazione.
Si rammenta che il rifiuto dell'applicazione della normativa in esame
viene sanzionato dallo stesso D.P.R.
e dalla legge n. 127/97 come violazione dei doveri di ufficio. E' dovere
di ogni singola amministrazione
applicare direttamente, nell'ambito di procedimenti di propria competenza,
le norme d semplificazione
Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione e, successivamente,
di informazione periodica
sullo stato di applicazione del D.P.R. n. 403.
p. Il Ministro: Vigneri
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