L’offerta anomala: normativa interna e comunitaria
Di Ugo Di Benedetto
1. Generalità. - 2. Cenni alla disciplina previgente. -
3. L’articolo 21 bis della legge 415/1998 (Merloni Ter) ed il criterio
per la determinazione dell’anomalia dell’offerta. - 4. Segue: il “taglio
delle ali”. - 4.1. Un esempio concreto. 5. Le conseguenze dell’offerta
anomala: il procedimento di verifica negli appalti sopra soglia comunitaria.
– 5.1. Le conseguenze per gli appalti sotto soglia: la disciplina e la
posizione della Corte Costituzionale.- 6. Profili pratici di diritto transitorio.
– 7. Un interessante caso pratico.
1.Generalità.
Nelle procedure di gara per l’individuazione del privato contraente
per la stipulazione dei contratti di appalto con la Pubblica Amministrazione
le offerte eccessivamente basse sono state oggetto di attenzione da parte
del legislatore sin dal 1973. Da un lato, infatti, vi è l’interesse
dell’Amministrazione di aggiudicare l’appalto al prezzo più basso
e dall’altro vi è l’esigenza di di evitare rischi per la corretta
esecuzione del contratto che possono derivare dall’accettazione di un’offerta
eccessivamente bassa e tale, pertanto, da non essere remunerativa per il
privato contraente (De Roberto).
In proposito la tendenza del legislatore nazionale, la cui ratio è
costituita dall’esigenza di evitare il rischio di lavori mal fatti, ritardati
o abbandonati, è quella di escludere automaticamente le offerte
anomale, mentre la tendenza del legislatore comunitario, la cui ratio è
quella di garantire il corretto funzionamento del mercato e di evitare
alterazioni alla libera concorrenza che potrebbero derivare da pratiche
di dumping è quella di verificare la serietà delle offerte
eccessivamente basse e di consentire l’esclusione automatica al massimo
soltanto in regime temporaneo e transitorio.
In materia di offerte anomale si pongono al legislatore e all’Amministrazione
due questioni logiche e conseguenti:
A) Individuare le offerte anomale e, quindi, prestabilire un criterio
idoneo a tal fine;
B) Disciplinare le conseguenze derivanti dalle offerte anomale individuate,
ossia procedere all’esclusione automatica delle stesse o attivare un meccanismo
di verifica della loro affidabilità.
2. Cenni alla disciplina previgente.
Il legislatore italiano ha inizialmente seguito la soluzione prescelta
dal diritto comunitario, ossia la verifica della serietà delle offerte
anormalmente basse, tuttavia a partire dal 1987, nell’intento di limitare
la discrezionalità dell’Amministrazione, ha introdotto con alcuni
Decreti Legge il meccanismo dell’esclusione automatica, sia di individuazione
che di esclusione. Anche se in sede di conversione dell’ultimo Decreto
Legge 25 settembre 1987, n. 393, con legge 25 novembre 1987, n. 478, l’esclusione
automatica è stata soppressa, tuttavia, essendo stati fatti salvi
gli effetti medio tempore prodotti, si è data origine ad una controversia,
nota come il caso Costanzo, che è stata decisa dalla Corte di Giustizia
delle Comunità Europee con sentenza 22 giugno 1989, causa n. 103/1988,
dove è stato affermato il principio di sfavore per le esclusioni
automatiche alla luce dei principi comunitari. Il principio è stato
codificato sia dalla direttiva 89/440 sia dall’articolo 30 della direttiva
93/37 del 14 giugno 1993.
Il problema è stato successivamente riproposto dal Decreto Legge
n. 101/1995, convertito in legge n. 216/1995 (legge Merloni bis) che ha
previsto due distinte discipline per gli appalti sopra soglia comunitaria
e sotto soglia comunitaria, nonché una disciplina transitoria comune
fino al 31 dicembre 1996.
A) Il regime transitorio prevedeva, fino al 1° gennaio 1997, l’esclusione
automatica per gli appalti di lavori pubblici, sia di importo superiore
che inferiore alla soglia comunitaria, per le offerte che presentavano
una percentuale di ribasso superiore di oltre un quinto della media aritmetica
dei ribassi di tutte le offerte ammesse.
Il regime transitorio è stato, tuttavia, disapplicato per la
parte concernente l’esclusione automatica per gli appalti superiori alla
soglia comunitaria, sia dalla prevalente giurisprudenza dei TAR (tra le
tante TAR Lombardia, sez. II, 23 luglio 1997, n. 1285; TAR Emilia Romagna,
sez. Staccata di Parma, 17 marzo 1999, n. 137), che dalla stessa Corte
di Giustizia con sentenza 12 ottobre 1997, per contrasto con il citato
dall’articolo 30 della direttiva 93/37 del 14 giugno 1993. La stessa interpretazione,
favorevole alla disapplicazione della normativa interna in favore della
normativa comunitaria, era sostenuta dalla Circolare del Ministero dei
lavori pubblici 7 ottobre 1996, n. 4488 UL (la cosiddetta Circolare Di
Pietro, pubblicata in Suppl. Ord. G. U. n. 251 del 25 ottobre 1996)
B) Dal 1° gennaio 1997, il Ministro dei Lavori Pubblici avrebbe
dovuto emanare un Decreto per individuare le offerte anomale cui
ricollegare le seguenti conseguenze: a) per gli appalti di valore superiore
alla soglia comunitaria, le Amministrazioni aggiudicatrici, intendendo
con tale termine tutti i soggetti pubblici o privati tenuti a seguire la
disciplina prevista dalla legge Merloni per la stipulazione di contratti
di appalto per la realizzazione di opere pubbliche, avrebbero dovuto valutare
caso per caso l’anomalia dell’offerta; b) per gli appalti di valore inferiore
alla soglia comunitaria, le Amministrazioni aggiudicatrici, avrebbero dovuto
procedere alla esclusione automatica..
Il primo Decreto Ministeriale diretto ad individuare le offerte anomale
è stato emanato in data 28 aprile 1997 ed è entrato in vigore
il 23 maggio 1997, essendo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data
8 maggio 1997 (Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 1998, n. 226). Il successivo
Decreto è stato emanato in data 18 dicembre 1997 e pubblicato sulla
gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1998. Entrambi i Decreti, anziché
determinare una percentuale fissa dei ribassi anomali hanno previsto un
criterio adattabile in ogni gara. La percentuale anomale di ribasso è
fissata “nella misura pari alla media aritmetica dei ribassi percentuali
di tutte le offerte ammesse incrementata della scarto medio aritmetico
dei ribassi percentuali che superano la suddetta media”.
3. L’articolo 21 bis della legge 415/1998 (Merloni Ter) ed il criterio
per la determinazione dell’anomalia dell’offerta.
L’articolo 7 della legge 415/1998 (Merloni Ter), novellando la Legge
quadro sui lavori pubblici, ha introdotto il nuovo testo dell’articolo
21, comma 1° e 1° bis. Dopo aver precisato che l’aggiudicazione
degli appalti mediante pubblico incanto è effettuata con il criterio
del prezzo più basso, ha previsto una nuova disciplina delle offerte
anomale.
La legge ha fissato direttamente un criterio complesso demandando,
con l’articolo 7, comma 2, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici,
sentite le competenti commissioni parlamentari, la previsione di un nuovo
criterio in sostituzione di quello già stabilito dalla stessa legge
Merloni ter, trascorsi dodici mesi dall’entrata in vigore della legge.
Trattandosi di un mero termine ordinatorio la disciplina prevista dalla
legge troverà applicazione fino alla data di emanazione del nuovo
Decreto anche se lo stesso entrerà in vigore in un momento successivo
rispetto ai dodici mesi previsti.
Il criterio prefissato dalla legge per l’individuazione della soglia
di anomalia è identico sia per gli appalti sopra la soglia comunitaria,
ossia 5 milioni di Ecu, sia sotto la soglia comunitaria. Le differenze
concernono le conseguenze della riscontrata anomalia dell’offerta.
La soglia di anomalia è costituita dalla somma di due valori.
Il primo valore è dato dalla media aritmetica dei ribassi percentuali
di tutte le offerte ammesse, con esclusione dei dieci per cento, arrotondato
all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso
e quelle di minor ribasso. Occorre quindi eliminare idealmente, ai soli
fini del predetto calcolo, le offerte di maggior ribasso e quelle di minor
ribasso, nei limiti del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore
e, quindi, fare la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte
rimanenti, ossia le cosiddette “offerte centrali”. E’ bene precisare che
il suddetto calcolo concerne la media dei ribassi e non quello dei prezzi
delle offerte ribassate.
Si ottiene in tal modo un valore percentuale medio al quale va sommato
un secondo valore.
Infatti, la norma prosegue prescrivendo che al primo valore si aggiunga
lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta
media.
Quindi la soglia di anomalia è data dalla somma del valore costituito
dalla media aritmetica dei ribassi, previo “tagli delle ali”, con il valore
costituito dallo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano
la predetta media delle stesse offerte già considerate ai fini del
primo valore.
Sono anomale le offerte che hanno un ribasso superiore al valore così
determinato.
4. Segue: il “taglio delle ali”.
Il nuovo criterio introdotto dalla Merloni ter, sia pure in via temporanea
in attesa dell’emanazione di un nuovo Decreto Ministeriale, ricalca in
parte il criterio previsto dai due decreti “Costa” precedenti.
Se ne differenzia per il cosiddetto “taglio delle ali”, ossia per l’esclusione,
ai fini del calcolo della percentuale di ribasso di anomalia, del dieci
per cento, arrotondato all’unità superiore delle offerte rispettivamente
di maggior ribasso e di minor ribasso.
In proposito si è evidenziato immediatamente un contrasto interpretativo.
Secondo un orientamento, più aderente al dato letterale il “taglio
delle ali” dovrebbe operare soltanto per la determinazione del primo valore,
ossia per il calcolo della media aritmetica dei ribassi. Mentre per il
calcolo della scarto medio aritmetico dei ribassi delle offerte che superano
la predetta media dovrebbero computarsi tutte le offerte.
Secondo un altro orientamento, seguito dal Consiglio di Stato, in sede
consultiva (Cons. Stato, sez. II, par. del 3 marzo 1999, n. 285/1999),
dal Ministero dei Lavori Pubblici con Circolare 19 aprile 1999, n. 568/508/33.1
U. L. e dal Tar Toscana (TAR Toscana, sez. II, 26 aprile 1999, n. 371)
il “taglio delle ali”, ossia delle offerte estreme di maggior ribasso e
di minor ribasso, nei limiti del dieci per cento arrotondato all’unità
superiore, va effettuato sia per la determinazione della media aritmetica
dei ribassi sia per la determinazione dello scarto medio aritmetico dei
ribassi percentuali che superano la predetta media.
Le due soluzioni portano a conseguenze notevolmente diverse nella determinazione
della soglia di anomalia. E ciò è particolarmente rilevante
negli appalti sotto soglia in quanto la sanzione per l’offerta anomala
è l’esclusione automatica.
4.1. Un esempio concreto.
Un esempio concreto può servire a spiegare il nuovo meccanismo.
Come indicato al paragrafo precedente la soglia di anomalia è
data dalla somma di due valori che potremmo chiamare rispettivamente MR
(ossia la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, con esclusione
del dieci per cento delle offerte, arrotondate all’unità superiore,
che presentano rispettivamente il maggior ribasso ed il minor ribasso)
e SM ( ossia lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano
la predetta media). La soglia di anomalia è data dal ribasso pari
o superiore al valore MR+SM..
Si ipotizzi una gara con la presentazione di otto offerte. La offerta
O1 pari a –3%, O2 = -5%, O3 = - 8%, O4 = - 9%, O5 = - 11%, O6 = -12%, O7
= - 15%, O8 = - 19%.
Ai sensi della legge 415/1995 (Merloni ter) occorre procedere preliminarmente
al “taglio delle ali” ossia alle esclusione del dieci per cento del offerte
di maggior ribasso e di minor ribasso, arrotondate all’unità superiore.
Nel caso concreto l’offerta di maggior ribasso è O8 e quella
di minor ribasso è O1. Pertanto le stesse vanno accantonate, ai
fini del calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali.
La media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte centrali
(ossia delle sei offerte residue dopo il taglio delle ali) è pari
a -10 ( -5 + -8 + -9 + - 11 + -12 + -15 = - 60 : 6 = - 10).
Esso costituisce il primo valore = MR..
Il valore SM, nell’esempio ipotizzato, è dato da - 3,5
( - 2 (12 – 10) e - 5 (15 – 10) = - 7 :2 = - 3,5 ) ossia dalla media degli
scostamenti delle due offerte che presentano un ribasso superiore a MR.
Naturalmente accogliendo la tesi per cui il taglio delle ali opera anche
per il secondo valore dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali
che superano la media dei ribassi.
La soglia di anomalia, nell’esempio ipotizzato è MR + SM ossia
-10 + -3,5 = -13,5.
Nell’esempio fatto risultano anomale le offerte 07 e 08 perchè
presentano un ribasso superiore a – 13,5.
Se l’appalto è di valore comunitario si apre il procedimento
di verifica della loro attendibilità mentre se è inferiore
ai cinque milioni di ECU esse sono automaticamente escluse.
5. Le conseguenze dell’offerta anomala: il procedimento di verifica
negli appalti sopra soglia comunitaria.
Negli appalti sopra soglia comunitaria, ossia di valore superiore ai
5 milioni di Ecu, le offerte anomale comportano l’attivazione di un procedimento
amministrativo per cui l’Amministrazione prende in considerazione, entro
il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione delle offerte,
le giustificazioni dell’impresa.
Esse possono riguardare soltanto i seguenti elementi:
a) Le giustificazioni riguardanti l’economicità del procedimento
di costruzione;
b) Le giustificazioni riguardanti le soluzioni tecniche adottate;
c) Le giustificazioni riguardanti le condizioni particolarmente favorevoli
di cui gode l’offerente.
L’elencazione è tassativa in quanto il legislatore nell’indicare
detti elementi usa il termine “esclusivamente”.
La norma, inoltre, precisa, anche con riferimento ai tre elementi sopra
indicati, che in ogni caso non valgono le giustificazioni concernenti gli
elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da
dati ufficiali.
Nella valutazione delle giustificazioni il giudice non può invadere
la sfera riservata all’Amministrazione, trattandosi in genere di valutazioni
di merito (Cons. Stato, sez. IV, 22 dicembre 1998, n. 1847), sempre che
la motivazione non sia incongrua o si riscontri un’illegittimità,
come nel caso in cui si ritengano rilevanti elementi diversi da quelli
previsti dalla norma.
Se le giustificazioni sono ritenute valide l’Amministrazione procederà
all’aggiudicazione all’impresa che ha proposto un ribasso superiore alla
soglia di anomalia, in caso contrario la escluderà.
5.1. Le conseguenze per gli appalti sotto soglia: la disciplina e la
posizione della Corte Costituzionale.
Negli appalti sotto soglia comunitaria, ossia di valore inferiore ai
5 milioni di Ecu, le offerte anomale vanno automaticamente escluse.
Tale previsione normativa, negli appalti sotto soglia, è stata
più volte ritenuta non in contrasto con la Costituzione (Corte Cost.,
5 marzo 1998, n. 40). Di recente la questione è stata liquidata
dalla Corte Costituzionale addirittura con ordinanza (Corte Cost., ord.
18 marzo 1999, n. 74) in cui si è sottolineato che “tale regola
si giustifica considerando che una più complessa procedura di analisi
delle offerte sarebbe troppo onerosa rispetto al beneficio derivante dal
minor prezzo eventualmente ottenibile e ritarderebbe l’aggiudicazione dei
lavori”.
6. Profili pratici di diritto transitorio.
Di particolare interesse pratico e di notevole complessità teorica
sono le questioni di diritto transitorio dovute al succedersi di norme
in un ristretto lasso di tempo e, quindi, anche nelle more della svolgimento
della stessa gara di appalto. In materia di offerte anomale, come si è
visto, il fenomeno è frequente. La prevalente giurisprudenza del
Consiglio di Stato in proposito, per la soluzione delle problematiche applicative
concernenti le offerte anomale, applica il principio generale più
volte espresso per cui il bando costituisce la lex specialis del concorso
e, quindi, le sue prescrizioni in materia di gara ed in particolare di
offerte anomale si applicano anche in caso di jus superveniens nel momento
in cui l’Amministrazione decide in ordine al carattere anomale delle offerte
(Cons. Stato, sez. V, 29 dicembre 1998, n. 1605; Cons. Stato, sez. VI,
4 marzo 1998, n. 241). Ove il bando, poi, richiami per il futuro una norma
di legge per quanto concerne il regime delle offerte anomale, tale prescrizione
del bando opera un rinvio materiale e statico e non dinamico e, quindi,
sono irrilevanti le successive modifiche della norma citata intervenute
medio tempore (Cons. Stato, sez. V, 29 dicembre 1998, n. 1605). In proposito
la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 22 dicembre 1998, n. 2100
Ue prot., recependo alcuni principi sanciti dal Consiglio di Stato (Cons.
Stato, sez. V, 11 maggio 1998, n. 226) afferma che nelle procedure di gara,
per quanto concerne le offerte anomale, occorre applicare la disciplina
vigente al momento di pubblicazione del bando, stante la sostanziale unitarietà
del procedimento di selezione, nel quale il contenuto delle offerte è
condizionato dalla disciplina vigente, in quanto il contraente potrebbe
aver presentato la propria proposta con un certo contenuto al fine di evitare
che la stessa potesse essere considerata anomala. Pertanto le innovazioni
apportate in proposito dalla legge n. 415/1998 (Merloni ter) in materia
di offerte anomale dovrebbero, secondo la suddetta circolare, applicarsi
“esclusivamente alle procedure i cui bandi siano pubblicati a partire dalla
data di entrata in vigore della legge stessa (19 dicembre 1998)”. Con maggiore
puntualità il Tar Emilia Romagna (TAR Emilia Romagna, sez. Staccata
di Parma, 17 marzo 1999, n. 137) fa riferimento alla normativa vigente
al momento dell’invio del bando alla CEE, per gli appalti sopra soglia,
essendo tale invio qualificabile come momento iniziale del procedimento.
Di contrario avviso è parte della giurisprudenza. Il Tar Milano,
infatti, con alcune interessanti sentenze (ex multis TAR Lombardia, sez.
III, 2° ottobre 1998, n. 2398; TAR Lombardia, sez. III, 29 dicembre
1997, n. 2239) ha disatteso il principio per cui le disposizioni del bando,
se non annullate in sede di autotutela, devono trovare inderogabile applicazione
nelle procedure di gara di appalto, in quanto l’erroneo richiamo normativo
delle regole di determinazione delle offerte anomale, contenute nel bando,
deve ritenersi tamquam non esset non attenendo al contenuto costitutivo-discrezionale
del bando ma a quello meramente dichiarativo o ricognitivo. Conseguentemente
le disposizioni del bando contrarie alla legge devono essere automaticamente
sostituite dalle norme di legge effettivamente vigenti anche in applicazione
dei principi di cui agli articoli 1339 e 1419 del codice civile, che prescrivono
la nullità parziale delle clausole illegittime e la loro sostituzione
automatica con le norme imperative. Detto orientamento, del tutto in contrasto
con quello del Consiglio di Stato, ha un precedente interessante nella
decisione della Corte di giustizia delle Comunità Europee (Corte
di Giustizia Ce, 26 ottobre 1995, n. 143/94) che, in relazione ad una procedura
di gara iniziata prima del 31 dicembre 1992, data di scadenza del regime
transitorio di esclusione automatica delle offerte anomale, nella direttiva
allora vigente, e concluso dopo ha respinto la tesi della esclusione automatica,
pur vigente al momento del bando ma venuta meno al momento dell’aggiudicazione.
7. Un interessante caso pratico.
Una questione di notevole interesse pratico è stata affrontata
da due importanti sentenze del Tar Milano (TAR Lombardia, sez. III, 2 marzo
1999, n. 711; TAR Lombardia, sez. III, 12 gennaio 1999, n. 109). Esso concerne
il regime giuridico delle offerte anomale in caso di appalto di lavori
di manutenzione ordinaria del verde pubblico. Secondo i principi stabiliti
dal TAR Milano, con detta interessante sentenza, l’aggiudicazione dei lavori
di manutenzione del verde pubblico integra gli estremi di un appalto di
servizi, a prescindere dalla diversa qualificazione di appalto di lavori
operato dalla pubblica amministrazione e, conseguentemente si applica il
regime delle offerte anomale previste dalle norme sugli appalti di servizi
e non quello dei lavori pubblici. La precisazione del TAR Milano è
molto importante in quanto per gli appalti di importo inferiore alla soglia
comunitaria, ossia di minor importo, la disciplina delle offerte anomale
prevede l’esclusione automatica per le opere pubbliche e la verifica delle
giustificazioni addotte per gli appalti di servizi pubblici.
Per la soluzione di analoghe problematiche dirette a qualificare la
natura dell’appalto che la Pubblica Amministrazione di appresta a stipulare
è interessante la precisazione contenuta nella Legge n. 415/1998
(Merloni ter), che all’articolo 2 detta un regime dei contratti misti,
ossia dei contratti di lavori, forniture e servizi o di forniture e servizi
con lavori accessori, per cui si applicano le norme della legge Merloni
ove il valore dell’importo dei lavori assuma un rilevo economico superiore
al 50 per cento. Detta precisazione è particolarmente importante
per il regime delle offerte anomale che è molto diverso, come si
è visto nell’esempio pratico suddetto, nella normativa per gli appalti
di lavori pubblici, forniture o servizi.
Nel caso concreto, poi, il TAR ha proceduto a non applicare le prescrizioni
del bando che prevedevano testualmente la disciplina delle offerte anomale
ritenendo, attraverso una diversa qualificazione dell’appalto, di applicare
la disciplina della normativa sugli appalti di servizi. Il TAR Milano,
pertanto, ha ritenuto disapplicabile la previsione del bando contrastante
con le norme di legge anche alla luce dei principi civilistici in materia
di inserzione automatica di clausole in sostituzione di quelle difformi
dalla legge. Detto interessante orientamento giurisprudenziale, per quanto
concerne la disapplicazione delle prescrizioni del bando in assenza di
una specifica e rituale impugnativa, non è, tuttavia, seguito dal
Consiglio di Stato che più volte, di recente anche con sentenza
della sezione V, la numero 1605 del 29 dicembre 1998, ha rilevato che il
bando costituisce al lex specialis della gara e, quindi, che esso deve
trovare automatica applicazione anche ove preveda una disciplina delle
offerte anomale in contrasto con la legge. In quest’ultimo caso, ove l’Amministrazione
si avveda dell’illegittimità della previsione del bando dovrà
eventualmente annullarlo in sede di autotutela senza poterlo disapplicare.
Detto orientamento del Consiglio di Stato in materia di offerte anomale
è stato di recente fatto proprio, come si è detto, da un’interpretazione
del Ministero dei lavori pubblici con circolare 22 dicembre 1998, n. 2100.
N. B. Le più recenti sentenze in materia di offerte anomale sono
reperibili sulla Rivista on-line Diritto & Concorsi, voce Appalti,
diretta dal Dott. Ugo Di Benedetto provvisoriamente sul sito Internet
Riferimenti dottrinali
De Roberto A., Offferte anomale negli appalti di opere pubbliche, in
Rass. Lavori. Pubblici, 1989, pag. 41.
D. Tassan Mazzocco – C. Angeletti e M Zoppolato, Legge Quadro
sui lavori pubblici (Merloni Ter), Giuffrè editore, 1998.
R. De Nictolis, Le offerte anomale in base all’articolo 21, l. n. 109/1994,
in Urb. e App., 1998, pag 900.
R. De Nictolis, La disciplina delle offerte anomale negli appalti inferiori
a cinque milioni di Ecu, in Urb. e App., 1998, pag 618.
Riferimenti giurisprudenziali
Corte Giust. Comunità Europee, 12 ottobre 1997, causa C- 304/96,
in Riv. it. dir. pubbl. com., 1998, pag. 197.
Corte di Giustizia Ce, 26 ottobre 1995, n. 143/94, in Cons. Stato,
1995, II, pag. 2264.
Corte Giust. Comunità Europee, 22 giugno 1989, causa n. 103/988,
in Foro it., 1991, III, pag. 129.
Corte Cost., 5 marzo 1998, n. 40, in Urb. E App., 1998, pag. 617.
Corte Cost., ord. 18 marzo 1999, n. 74, in G. U., 1° serie spec.,
24/3/1999, n. 12, pag. 27.
Cons. Stato, sez. II, par. del 3 marzo 1999, n. 285/1999, , in Diritto&Concorsi,
rivista on-line diretta da Ugo Di Benedetto, voce Appalti.
Cons. Stato, sez. V, 29 dicembre 1998, n. 1605, in Cons. Stato, 1998,
I, pag. 1935.
Cons. Stato, sez. IV, 22 dicembre 1998, n. 1847, in Settimana giur.,
1998, pag. 809.
Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 1998, n. 226, in Urb. E App., 1998,
pag. 893.
TAR Toscana, sez. II, 26 aprile 1999, n. 371, in Diritto&Concorsi,
rivista on-line diretta da Ugo Di Benedetto, voce Appalti.
TAR Lombardia, sez. III, 2 marzo 1999, n. 711, in Diritto&Concorsi,
rivista on-line diretta da Ugo Di Benedetto, voce Appalti.
TAR Lombardia, sez. III, 23 luglio 1997, n. 1285, in i TAR, 1997, I,
pag. 3581.
TAR Lombardia, sez. III, 2° ottobre 1998, n. 2398, in i TAR, 1998,
I, pag. 4384.
TAR Emilia Romagna, sez. Staccata di Parma, 17 marzo 1999, n. 137,
in Norme e progetti – Italia Oggi, rubrica pubblicata ogni mercoledì
a cura di Ugo Di Benedetto, 21 aprile 1999, pag. 44.
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