Aggiornamento - Amministrativo

L’offerta anomala: normativa interna e comunitaria
Di Ugo Di Benedetto

1. Generalità. - 2.  Cenni alla disciplina previgente. - 3. L’articolo 21 bis della legge 415/1998 (Merloni Ter) ed il criterio per la determinazione dell’anomalia dell’offerta. - 4. Segue: il “taglio delle ali”. - 4.1. Un esempio concreto. 5. Le conseguenze dell’offerta anomala: il procedimento di verifica negli appalti sopra soglia comunitaria. – 5.1. Le conseguenze per gli appalti sotto soglia: la disciplina e la posizione della Corte Costituzionale.- 6. Profili pratici di diritto transitorio. – 7.  Un interessante caso pratico.

1.Generalità. 

Nelle procedure di gara per l’individuazione del privato contraente per la stipulazione dei contratti di appalto con la Pubblica Amministrazione le offerte eccessivamente basse sono state oggetto di attenzione da parte del legislatore sin dal 1973. Da un lato, infatti, vi è l’interesse dell’Amministrazione di aggiudicare l’appalto al prezzo più basso e dall’altro vi è l’esigenza di di evitare rischi per la corretta esecuzione del contratto che possono derivare dall’accettazione di un’offerta eccessivamente bassa e tale, pertanto, da non essere remunerativa per il privato contraente (De Roberto).
In proposito la tendenza del legislatore nazionale, la cui ratio è costituita dall’esigenza di evitare il rischio di lavori mal fatti, ritardati o abbandonati, è quella di escludere automaticamente le offerte anomale, mentre la tendenza del legislatore comunitario, la cui ratio è quella di garantire il corretto funzionamento del mercato e di evitare alterazioni alla libera concorrenza che potrebbero derivare da pratiche di dumping è quella di verificare la serietà delle offerte eccessivamente basse e di consentire l’esclusione automatica al massimo soltanto in regime temporaneo e transitorio.
In materia di offerte anomale si pongono al legislatore e all’Amministrazione due questioni logiche e conseguenti:
A) Individuare le offerte anomale e, quindi, prestabilire un criterio idoneo a tal fine;
B) Disciplinare le conseguenze derivanti dalle offerte anomale individuate, ossia procedere all’esclusione automatica delle stesse o attivare un meccanismo di verifica della loro affidabilità.
 

2. Cenni alla disciplina previgente.

Il legislatore italiano ha inizialmente seguito la soluzione prescelta dal diritto comunitario, ossia la verifica della serietà delle offerte anormalmente basse, tuttavia a partire dal 1987, nell’intento di limitare la discrezionalità dell’Amministrazione, ha introdotto con alcuni Decreti Legge il meccanismo dell’esclusione automatica, sia di individuazione che di esclusione. Anche se in sede di conversione dell’ultimo Decreto Legge 25 settembre 1987, n. 393, con legge 25 novembre 1987, n. 478, l’esclusione automatica è stata soppressa, tuttavia, essendo stati fatti salvi gli effetti medio tempore prodotti, si è data origine ad una controversia, nota come il caso Costanzo, che è stata decisa dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenza 22 giugno 1989, causa n. 103/1988, dove è stato affermato il principio di sfavore per le esclusioni automatiche alla luce dei principi comunitari. Il principio è stato codificato sia dalla direttiva 89/440 sia dall’articolo 30 della direttiva 93/37 del 14 giugno 1993.
Il problema è stato successivamente riproposto dal Decreto Legge n. 101/1995, convertito in legge n. 216/1995 (legge Merloni bis) che ha previsto due distinte discipline per gli appalti sopra soglia comunitaria e sotto soglia comunitaria, nonché una disciplina transitoria comune fino al 31 dicembre 1996.
A) Il regime transitorio prevedeva, fino al 1° gennaio 1997, l’esclusione automatica per gli appalti di lavori pubblici, sia di importo superiore che inferiore alla soglia comunitaria, per le offerte che presentavano una percentuale di ribasso superiore di oltre un quinto della media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse.
Il regime transitorio è stato, tuttavia, disapplicato per la parte concernente l’esclusione automatica per gli appalti superiori alla soglia comunitaria, sia dalla prevalente giurisprudenza dei TAR (tra le tante TAR Lombardia, sez. II, 23 luglio 1997, n. 1285; TAR Emilia Romagna, sez. Staccata di Parma, 17 marzo 1999, n. 137), che dalla stessa Corte di Giustizia con sentenza 12 ottobre 1997, per contrasto con il citato dall’articolo 30 della direttiva 93/37 del 14 giugno 1993. La stessa interpretazione, favorevole alla disapplicazione della normativa interna in favore della normativa comunitaria, era sostenuta dalla Circolare del Ministero dei lavori pubblici 7 ottobre 1996, n. 4488 UL (la cosiddetta Circolare Di Pietro, pubblicata in Suppl. Ord. G. U. n. 251 del 25 ottobre 1996)
B) Dal 1° gennaio 1997, il Ministro dei Lavori Pubblici avrebbe dovuto emanare un Decreto per individuare  le offerte anomale cui ricollegare le seguenti conseguenze: a) per gli appalti di valore superiore alla soglia comunitaria, le Amministrazioni aggiudicatrici, intendendo con tale termine tutti i soggetti pubblici o privati tenuti a seguire la disciplina prevista dalla legge Merloni per la stipulazione di contratti di appalto per la realizzazione di opere pubbliche, avrebbero dovuto valutare caso per caso l’anomalia dell’offerta; b) per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria, le Amministrazioni aggiudicatrici, avrebbero dovuto procedere alla esclusione automatica.. 
Il primo Decreto Ministeriale diretto ad individuare le offerte anomale è stato emanato in data 28 aprile 1997 ed è entrato in vigore il 23 maggio 1997, essendo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 8 maggio 1997 (Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 1998, n. 226). Il successivo Decreto è stato emanato in data 18 dicembre 1997 e pubblicato sulla gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1998. Entrambi i Decreti, anziché determinare una percentuale fissa dei ribassi anomali hanno previsto un criterio adattabile in ogni gara. La percentuale anomale di ribasso è fissata “nella misura pari alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata della scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la suddetta media”.

3. L’articolo 21 bis della legge 415/1998 (Merloni Ter) ed il criterio per la determinazione dell’anomalia dell’offerta.

L’articolo 7 della legge 415/1998 (Merloni Ter), novellando la Legge quadro sui lavori pubblici, ha introdotto il nuovo testo dell’articolo 21, comma 1° e 1° bis. Dopo aver precisato che l’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto è effettuata con il criterio del prezzo più basso, ha previsto una nuova disciplina delle offerte anomale.
La legge ha fissato direttamente un criterio complesso demandando, con l’articolo 7, comma 2, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, sentite le competenti commissioni parlamentari, la previsione di un nuovo criterio in sostituzione di quello già stabilito dalla stessa legge Merloni ter, trascorsi dodici mesi dall’entrata in vigore della legge.
Trattandosi di un mero termine ordinatorio la disciplina prevista dalla legge troverà applicazione fino alla data di emanazione del nuovo Decreto anche se lo stesso entrerà in vigore in un momento successivo rispetto ai dodici mesi previsti.
Il criterio prefissato dalla legge per l’individuazione della soglia di anomalia è identico sia per gli appalti sopra la soglia comunitaria, ossia 5 milioni di Ecu, sia sotto la soglia comunitaria. Le differenze concernono le conseguenze della riscontrata anomalia dell’offerta.
La soglia di anomalia è costituita dalla somma di due valori.
Il primo valore è dato dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione dei dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso. Occorre quindi eliminare idealmente, ai soli fini del predetto calcolo, le offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso, nei limiti del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore e, quindi, fare la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte rimanenti, ossia le cosiddette “offerte centrali”. E’ bene precisare che il suddetto calcolo concerne la media dei ribassi e non quello dei prezzi delle offerte ribassate.
Si ottiene in tal modo un valore percentuale medio al quale va sommato un secondo valore.
Infatti, la norma prosegue prescrivendo che al primo valore si aggiunga lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
Quindi la soglia di anomalia è data dalla somma del valore costituito dalla media aritmetica dei ribassi, previo “tagli delle ali”, con il valore costituito dallo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media delle stesse offerte già considerate ai fini del primo valore.
Sono anomale le offerte che hanno un ribasso superiore al valore così determinato.

4. Segue: il “taglio delle ali”.

Il nuovo criterio introdotto dalla Merloni ter, sia pure in via temporanea in attesa dell’emanazione di un nuovo Decreto Ministeriale, ricalca in parte il criterio previsto dai due decreti “Costa” precedenti.
Se ne differenzia per il cosiddetto “taglio delle ali”, ossia per l’esclusione, ai fini del calcolo della percentuale di ribasso di anomalia, del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore delle offerte rispettivamente di maggior ribasso e di minor ribasso.
In proposito si è evidenziato immediatamente un contrasto interpretativo. Secondo un orientamento, più aderente al dato letterale il “taglio delle ali” dovrebbe operare soltanto per la determinazione del primo valore, ossia per il calcolo della media aritmetica dei ribassi. Mentre per il calcolo della scarto medio aritmetico dei ribassi delle offerte che superano la predetta media dovrebbero computarsi tutte le offerte.
Secondo un altro orientamento, seguito dal Consiglio di Stato, in sede consultiva (Cons. Stato, sez. II, par. del 3 marzo 1999, n. 285/1999), dal Ministero dei Lavori Pubblici con Circolare 19 aprile 1999, n. 568/508/33.1 U. L. e dal Tar Toscana (TAR Toscana, sez. II, 26 aprile 1999, n. 371) il “taglio delle ali”, ossia delle offerte estreme di maggior ribasso e di minor ribasso, nei limiti del dieci per cento arrotondato all’unità superiore, va effettuato sia per la determinazione della media aritmetica dei ribassi sia per la determinazione dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
Le due soluzioni portano a conseguenze notevolmente diverse nella determinazione della soglia di anomalia. E ciò è particolarmente rilevante negli appalti sotto soglia in quanto la sanzione per l’offerta anomala è l’esclusione automatica.

4.1. Un esempio concreto. 

Un esempio concreto può servire a spiegare il nuovo meccanismo.
Come indicato al paragrafo precedente la soglia di anomalia è data dalla somma di due valori che potremmo chiamare rispettivamente MR (ossia la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento delle offerte, arrotondate all’unità superiore, che presentano rispettivamente il maggior ribasso ed il minor ribasso) e SM ( ossia lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media). La soglia di anomalia è data dal ribasso pari o superiore al valore MR+SM..
Si ipotizzi una gara con la presentazione di otto offerte. La offerta O1 pari a –3%, O2 = -5%, O3 = - 8%, O4 = - 9%, O5 = - 11%, O6 = -12%, O7 = - 15%, O8 = - 19%.
Ai sensi della legge 415/1995 (Merloni ter) occorre procedere preliminarmente al “taglio delle ali” ossia alle esclusione del dieci per cento del offerte di maggior ribasso e di minor ribasso, arrotondate all’unità superiore.
Nel caso concreto l’offerta di maggior ribasso è O8 e quella di minor ribasso è O1. Pertanto le stesse vanno accantonate, ai fini del calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali. 
La media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte centrali (ossia delle sei offerte residue dopo il taglio delle ali) è pari a  -10  ( -5 + -8 + -9 + - 11 + -12 + -15 = - 60 : 6 = - 10). Esso costituisce il primo valore = MR..
Il valore SM, nell’esempio ipotizzato, è dato da  - 3,5 ( - 2 (12 – 10) e - 5 (15 – 10) = - 7 :2 = - 3,5 ) ossia dalla media degli scostamenti delle due offerte che presentano un ribasso superiore a MR. Naturalmente accogliendo la tesi per cui il taglio delle ali opera anche per il secondo valore dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media dei ribassi.
La soglia di anomalia, nell’esempio ipotizzato è MR + SM ossia  -10 + -3,5 = -13,5.
Nell’esempio fatto risultano anomale le offerte 07 e 08 perchè presentano un ribasso superiore a – 13,5.
Se l’appalto è di valore comunitario si apre il procedimento di verifica della loro attendibilità mentre se è inferiore ai cinque milioni di ECU esse sono automaticamente escluse.
 

5. Le conseguenze dell’offerta anomala: il procedimento di verifica negli appalti sopra soglia comunitaria. 

Negli appalti sopra soglia comunitaria, ossia di valore superiore ai 5 milioni di Ecu, le offerte anomale comportano l’attivazione di un procedimento amministrativo per cui l’Amministrazione prende in considerazione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione delle offerte, le giustificazioni dell’impresa.
Esse possono riguardare soltanto i seguenti elementi:
a) Le giustificazioni riguardanti l’economicità del procedimento di costruzione;
b) Le giustificazioni riguardanti le soluzioni tecniche adottate;
c) Le giustificazioni riguardanti le condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l’offerente.
L’elencazione è tassativa in quanto il legislatore nell’indicare detti elementi usa il termine “esclusivamente”.
La norma, inoltre, precisa, anche con riferimento ai tre elementi sopra indicati, che in ogni caso non valgono le giustificazioni concernenti gli elementi i cui valori minimi sono stabiliti  da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali.
Nella valutazione delle giustificazioni il giudice non può invadere la sfera riservata all’Amministrazione, trattandosi in genere di valutazioni di merito (Cons. Stato, sez. IV, 22 dicembre 1998, n. 1847), sempre che la motivazione non sia incongrua o si riscontri un’illegittimità, come nel caso in cui si ritengano rilevanti elementi diversi da quelli previsti dalla norma.
Se le giustificazioni sono ritenute valide l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione all’impresa che ha proposto un ribasso superiore alla soglia di anomalia, in caso contrario la escluderà. 

5.1. Le conseguenze per gli appalti sotto soglia: la disciplina e la posizione della Corte Costituzionale. 

Negli appalti sotto soglia comunitaria, ossia di valore inferiore ai 5 milioni di Ecu, le offerte anomale vanno automaticamente escluse.
Tale previsione normativa, negli appalti sotto soglia, è stata più volte ritenuta non in contrasto con la Costituzione (Corte Cost., 5 marzo 1998, n. 40). Di recente la questione è stata liquidata dalla Corte Costituzionale addirittura con ordinanza (Corte Cost., ord. 18 marzo 1999, n. 74) in cui si è sottolineato che “tale regola si giustifica considerando che una più complessa procedura di analisi delle offerte sarebbe troppo onerosa rispetto al beneficio derivante dal minor prezzo eventualmente ottenibile e ritarderebbe l’aggiudicazione dei lavori”.

6. Profili pratici di diritto transitorio. 

Di particolare interesse pratico e di notevole complessità teorica sono le questioni di diritto transitorio dovute al succedersi di norme in un ristretto lasso di tempo e, quindi, anche nelle more della svolgimento della stessa gara di appalto. In materia di offerte anomale, come si è visto, il fenomeno è frequente. La prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato in proposito, per la soluzione delle problematiche applicative concernenti le offerte anomale, applica il principio generale più volte espresso per cui il bando costituisce la lex specialis del concorso  e, quindi, le sue prescrizioni in materia di gara ed in particolare di offerte anomale si applicano anche in caso di jus superveniens nel momento in cui l’Amministrazione decide in ordine al carattere anomale delle offerte (Cons. Stato, sez. V, 29 dicembre 1998, n. 1605; Cons. Stato, sez. VI, 4 marzo 1998, n. 241). Ove il bando, poi, richiami per il futuro una norma di legge per quanto concerne il regime delle offerte anomale, tale prescrizione del bando opera un rinvio materiale e statico e non dinamico e, quindi, sono irrilevanti le successive modifiche della norma citata intervenute medio tempore (Cons. Stato, sez. V, 29 dicembre 1998, n. 1605). In proposito la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 22 dicembre 1998, n. 2100 Ue prot., recependo alcuni principi sanciti dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 1998, n. 226) afferma che nelle procedure di gara, per quanto concerne le offerte anomale, occorre applicare la disciplina vigente al momento di pubblicazione del bando, stante la sostanziale unitarietà del procedimento di selezione, nel quale il contenuto delle offerte è condizionato dalla disciplina vigente, in quanto il contraente potrebbe aver presentato la propria proposta con un certo contenuto al fine di evitare che la stessa potesse essere considerata anomala. Pertanto le innovazioni apportate in proposito dalla legge n. 415/1998 (Merloni ter) in materia di offerte anomale dovrebbero, secondo la suddetta circolare, applicarsi “esclusivamente alle procedure i cui bandi siano pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa (19 dicembre 1998)”. Con maggiore puntualità il Tar Emilia Romagna (TAR Emilia Romagna, sez. Staccata di Parma, 17 marzo 1999, n. 137) fa riferimento alla normativa vigente al momento dell’invio del bando alla CEE, per gli appalti sopra soglia, essendo tale invio qualificabile come momento iniziale del procedimento.
Di contrario avviso è parte della giurisprudenza. Il Tar Milano, infatti, con alcune interessanti sentenze (ex multis TAR Lombardia, sez. III, 2° ottobre 1998, n. 2398; TAR Lombardia, sez. III, 29 dicembre 1997, n. 2239) ha disatteso il principio per cui le disposizioni del bando, se non annullate in sede di autotutela, devono trovare inderogabile applicazione nelle procedure di gara di appalto, in quanto l’erroneo richiamo normativo delle regole di determinazione delle offerte anomale, contenute nel bando, deve ritenersi tamquam non esset non attenendo al contenuto costitutivo-discrezionale del bando ma a quello meramente dichiarativo o ricognitivo. Conseguentemente le disposizioni del bando contrarie alla legge devono essere automaticamente sostituite dalle norme di legge effettivamente vigenti anche in applicazione dei principi di cui agli articoli 1339 e 1419 del codice civile, che prescrivono la nullità parziale delle clausole illegittime e la loro sostituzione automatica con le norme imperative. Detto orientamento, del tutto in contrasto con quello del Consiglio di Stato, ha un precedente interessante nella decisione della Corte di giustizia delle Comunità Europee (Corte di Giustizia Ce, 26 ottobre 1995, n. 143/94) che, in relazione ad una procedura di gara iniziata prima del 31 dicembre 1992, data di scadenza del regime transitorio di esclusione automatica delle offerte anomale, nella direttiva allora vigente, e concluso dopo ha respinto la tesi della esclusione automatica, pur vigente al momento del bando ma venuta meno al momento dell’aggiudicazione.

7.  Un interessante caso pratico.

Una questione di notevole interesse pratico è stata affrontata da due importanti sentenze del Tar Milano (TAR Lombardia, sez. III, 2 marzo 1999, n. 711; TAR Lombardia, sez. III, 12 gennaio 1999, n. 109). Esso concerne il regime giuridico delle offerte anomale  in caso di appalto di lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico. Secondo i principi stabiliti dal TAR Milano, con detta interessante sentenza, l’aggiudicazione dei lavori di manutenzione del verde pubblico integra gli estremi di un appalto di servizi, a prescindere dalla diversa qualificazione di appalto di lavori operato dalla pubblica amministrazione e, conseguentemente si applica il regime delle offerte anomale previste dalle norme sugli appalti di servizi e non quello dei lavori pubblici. La precisazione del TAR Milano è molto importante in quanto per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, ossia di minor importo, la disciplina delle offerte anomale prevede l’esclusione automatica per le opere pubbliche e la verifica delle giustificazioni addotte per gli appalti di servizi pubblici. 
Per la soluzione di analoghe problematiche dirette a qualificare la natura dell’appalto che la Pubblica Amministrazione di appresta a stipulare è interessante la precisazione contenuta nella Legge n. 415/1998 (Merloni ter), che all’articolo 2 detta un regime dei contratti misti, ossia dei contratti di lavori, forniture e servizi o di forniture e servizi con lavori accessori, per cui si applicano le norme della legge Merloni ove il valore dell’importo dei lavori assuma un rilevo economico superiore al 50 per cento. Detta precisazione è particolarmente importante per il regime delle offerte anomale che è molto diverso, come si è visto nell’esempio pratico suddetto, nella normativa per gli appalti di lavori pubblici, forniture o servizi. 
Nel caso concreto, poi, il TAR ha proceduto a non applicare le prescrizioni del bando che prevedevano testualmente la disciplina delle offerte anomale ritenendo, attraverso una diversa qualificazione dell’appalto, di applicare la disciplina della normativa sugli appalti di servizi. Il TAR Milano, pertanto, ha ritenuto disapplicabile la previsione del bando contrastante con le norme di legge anche alla luce dei principi civilistici in materia di inserzione automatica di clausole in sostituzione di quelle difformi dalla legge. Detto interessante orientamento giurisprudenziale, per quanto concerne la disapplicazione delle prescrizioni del bando in assenza di una specifica e rituale impugnativa, non è, tuttavia, seguito dal Consiglio di Stato che più volte, di recente anche con sentenza della sezione V, la numero 1605 del 29 dicembre 1998, ha rilevato che il bando costituisce al lex specialis della gara e, quindi, che esso deve trovare automatica applicazione anche ove preveda una disciplina delle offerte anomale in contrasto con la legge. In quest’ultimo caso, ove l’Amministrazione si avveda dell’illegittimità della previsione del bando dovrà eventualmente annullarlo in sede di autotutela senza poterlo disapplicare. Detto orientamento del Consiglio di Stato in materia di offerte anomale è stato di recente fatto proprio, come si è detto, da un’interpretazione del Ministero dei lavori pubblici con circolare 22 dicembre 1998, n. 2100.
 

N. B. Le più recenti sentenze in materia di offerte anomale sono reperibili sulla Rivista on-line Diritto & Concorsi, voce Appalti, diretta dal Dott. Ugo Di Benedetto provvisoriamente sul sito Internet 

Riferimenti dottrinali 

De Roberto A., Offferte anomale negli appalti di opere pubbliche, in Rass. Lavori. Pubblici, 1989, pag. 41.
 D. Tassan Mazzocco – C. Angeletti e M Zoppolato, Legge Quadro sui lavori pubblici (Merloni Ter), Giuffrè editore, 1998.
R. De Nictolis, Le offerte anomale in base all’articolo 21, l. n. 109/1994, in Urb. e App., 1998, pag 900.
R. De Nictolis, La disciplina delle offerte anomale negli appalti inferiori a cinque milioni di Ecu, in Urb. e App., 1998, pag 618.
 

Riferimenti giurisprudenziali

Corte Giust. Comunità Europee, 12 ottobre 1997, causa C- 304/96, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1998, pag. 197.
Corte di Giustizia Ce, 26 ottobre 1995, n. 143/94, in Cons. Stato, 1995, II, pag. 2264.
Corte Giust. Comunità Europee, 22 giugno 1989, causa n. 103/988, in Foro it., 1991, III, pag. 129.
Corte Cost., 5 marzo 1998, n. 40, in Urb. E App., 1998, pag. 617.
Corte Cost., ord. 18 marzo 1999, n. 74, in G. U., 1° serie spec., 24/3/1999, n. 12, pag. 27. 
Cons. Stato, sez. II, par. del 3 marzo 1999, n. 285/1999, , in Diritto&Concorsi, rivista on-line diretta da Ugo Di Benedetto, voce Appalti.
Cons. Stato, sez. V, 29 dicembre 1998, n. 1605, in Cons. Stato, 1998, I, pag. 1935.
Cons. Stato, sez. IV, 22 dicembre 1998, n. 1847, in Settimana giur., 1998, pag. 809.
Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 1998, n. 226, in Urb. E App., 1998, pag. 893.
TAR Toscana, sez. II, 26 aprile 1999, n. 371, in Diritto&Concorsi, rivista on-line diretta da Ugo Di Benedetto, voce Appalti.
TAR Lombardia, sez. III, 2 marzo 1999, n. 711, in Diritto&Concorsi, rivista on-line diretta da Ugo Di Benedetto, voce Appalti.
TAR Lombardia, sez. III, 23 luglio 1997, n. 1285, in i TAR, 1997, I, pag. 3581.
TAR Lombardia, sez. III, 2° ottobre 1998, n. 2398, in i TAR, 1998, I, pag. 4384.
TAR Emilia Romagna, sez. Staccata di Parma, 17 marzo 1999, n. 137, in Norme e progetti – Italia Oggi, rubrica pubblicata ogni mercoledì a cura di Ugo Di Benedetto, 21 aprile 1999, pag. 44.
 

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