La responsabilità della P. A. per cattiva manutenzione della
strada
Con la presente sentenza la Corte Costituzionale pur respingendo l’orientamento
giurisprudenziale che inquadra la responsabilità della P. A. per
cattiva manutenzione della strada nell’ambito dell’articolo 2051 del codice
civile ritiene che l’applicazione dell’articolo 2043 c. c. comporti una
responsabilità per colpa conseguente all’insidia della strada derivante
da cattiva manutenzione della stessa. A tal fine, ove ricorra detto presupposto
la responsabilità è integralmente a carico della P A non
essendo configurabile un concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell’articolo
1227 c. c. per incompatibilità logica di detto concetto con quello
di insidia. (Ugo Di Benedetto)
Corte Cost., 10 maggio 1999, n. 156
Omissis “ 1.- Il Giudice di pace di Genova dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 2051 cod. civ., in quanto non applicabile anche
alla pubblica amministrazione per i beni demaniali soggetti ad uso ordinario,
generale e diretto da parte dei cittadini; dell'art. 2043 cod. civ., in
quanto prevede che l'inerzia colposa della pubblica amministrazione, atta
a creare o a non rimuovere situazioni di pericolo, sia causa di responsabilità
della stessa solo in presenza di una situazione di insidia stradale; dell'art.
1227, primo comma, cod. civ., in quanto esclude, ove sia presente detta
insidia, un accertamento del concorso di colpa del danneggiato.
Secondo il rimettente, le denunciate disposizioni, come sopra interpretate,
contrasterebbero: con l'art. 3 della Costituzione, in quanto si determinerebbe
una situazione di ingiustificata diseguaglianza dei cittadini di fronte
alla legge; con l'art. 24 della Costituzione, in quanto la difficoltà
che il danneggiato potrebbe incontrare nella prova del pericolo occulto,
ed il connesso rischio di soccombere, pur nella presenza di conclamate
inerzie della pubblica amministrazione, potrebbe comportare la violazione
o la menomazione del diritto di difesa del danneggiato medesimo, sia sotto
il profilo della denegata giustizia, sia sotto il profilo della rinunzia
da parte dello stesso, di fronte a rischi reali di soccombenza, ad adire
l'autorità giudiziaria; con l'art. 97 della Costituzione, in quanto
potrebbero fornire un involontario supporto all'inerzia, anche protratta
e colpevole, della pubblica amministrazione.
2.- Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità
proposta dal Presidente del Consiglio, che ha richiamato quale precedente
specifico l'ordinanza n. 82 del 1995 di questa Corte, pronunciata con riguardo
a identica questione.
Il rimettente, infatti, non solleva - come, invece, allora - una questione
di mera interpretazione della normativa denunciata, ma assume quale "diritto
vivente" l'interpretazione di essa da parte di una giurisprudenza asseritamente
consolidata, e dichiara che a questa intenderebbe aderire ove venissero
ritenuti privi di fondamento i dubbi di illegittimità costituzionale
da lui prospettati.
3.- Nel merito la questione è infondata.
3.1.- Il giudice a quo afferma l'esistenza di un "diritto vivente"
sulla normativa, con riguardo a cui formula le suindicate censure d'incostituzionalità.
Ma la ricognizione della giurisprudenza, dalla quale muove, appare incompleta
e non corretta. Egli, infatti, ha trascurato di prendere in considerazione
gli svolgimenti più recenti della giurisprudenza stessa, attraverso
un doveroso esame di significative pronunce, nelle quali sarebbe stato
agevole rinvenire quelle puntualizzazioni tese a dare della denunciata
normativa un'interpretazione, non solo rispettosa di tutti i canoni ermeneutici,
ma anche conforme alla Costituzione - così come di séguito
precisato -, e dunque da preferire ad altre, sulla cui legittimità
costituzionale possano sorgere dubbi in sede di giudizio.
3.2.- Il proprietario delle cose che abbiano cagionato danno
a terzi è responsabile a' sensi dell'art. 2051 cod. civ., solo in
quanto ne sia custode, e dunque ove egli sia stato oggettivamente in grado
di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sulle cose stesse.
Ciò basta a rendere ragione dell'approdo ermeneutico, ribadito
anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui
alla pubblica amministrazione non è applicabile il citato articolo,
allorché sul bene di sua proprietà non sia possibile - per
la notevole estensione di esso e le modalità d'uso, diretto e generale,
da parte dei terzi - un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire
l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti.
S'intende - e in alcune sentenze ciò viene sottolineato - che
la "notevole estensione del bene" e "l'uso generale e diretto" da parte
dei terzi costituiscono meri indici dell'impossibilità d'un concreto
esercizio del potere di controllo e vigilanza sul bene medesimo; la quale
dunque potrebbe essere ritenuta, non già in virtù d'un puro
e semplice riferimento alla natura demaniale e all'estensione del bene,
ma solo a séguito di un'indagine condotta dal giudice con riferimento
al caso singolo, e secondo criteri di normalità.
Con tale interpretazione si rimane indubbiamente nell'àmbito
del sistema codicistico della responsabilità extracontrattuale,
venendosi solo a precisare - in conformità alla evidente ratio dello
stesso art. 2051 - i limiti dell'operatività di uno dei particolari
criteri d'imputazione previsti dal codice civile in luogo di quello generale
posto dall'art. 2043. Si deve allora passare allo scrutinio di costituzionalità
dell'asserito "diritto vivente" formatosi su quest'ultima disposizione.
3.3. - La giurisprudenza, sia dei giudici di merito sia della Corte
di cassazione, in effetti è da tempo consolidata nel senso che colui
il quale intenda far valere la responsabilità extracontrattuale
della pubblica amministrazione, deve - una volta esclusa, nei limiti sopra
chiariti, l'applicabilità dell'art. 2051 - dimostrare che l'evento
dannoso sia eziologicamente ricollegabile ad un'insidia (o trabocchetto),
cioè ad una situazione di fatto che rappresenti pericolo occulto
per l'utente del bene demaniale, e segnatamente della strada aperta al
pubblico. Ma il giudice a quo non ha colto le ragioni e la portata di codesto
indirizzo giurisprudenziale, consolidatosi dopo una complessa e sempre
più raffinata elaborazione, che ebbe inizio sin dalla entrata in
vigore della legge 20 marzo 1865 all.E, abolitrice del contenzioso amministrativo,
passando poi attraverso varie fasi. Ragioni e portata, che sono tali da
far considerare prive di consistenza le censure mosse nell'ordinanza di
rimessione, secondo quanto appresso chiarito.
3.4. - Anzitutto è da rammentare che l'art. 2043 cod. civ. contiene
una clausola generale. Il legislatore, infatti, ha utilizzato una formula
aperta, che consente al giudice l'adattamento di tale norma alle circostanze
del caso attraverso la valutazione dei limiti di meritevolezza degli interessi
pretesamente lesi, anche in relazione ad altri interessi antagonisti, secondo
l'evolversi della coscienza sociale e del sistema giuridico generale nonché
degli strumenti normalmente a disposizione dei soggetti titolari di tali
interessi. Sicché, nelle fattispecie come quella in esame, è
compito del giudice ordinario accertare secondo le circostanze di tempo
e di luogo se la pubblica amministrazione sia in concreto responsabile
per i danni, tenuto conto anche del particolare rapporto di fatto che,
da una parte, il proprietario e, dall'altra, il terzo danneggiato hanno
con la cosa in relazione alla quale l'evento si verifica. Occorre poi considerare
che la manutenzione delle strade costituisce per l'ente pubblico un dovere
istituzionale non correlato a un diritto soggettivo dei privati, i quali
possono far valere soltanto un interesse legittimo al corretto esercizio
del potere discrezionale
dell'ente medesimo. Pertanto il difetto di manutenzione assume rilievo,
nei rapporti con i privati, unicamente allorché la pubblica amministrazione
non abbia osservato le specifiche norme e le comuni regole di prudenza
e diligenza poste a tutela dell'integrità personale e patrimoniale
dei terzi, in violazione del principio fondamentale del neminem laedere:
venendo così a superare il limite esterno della propria discrezionalità,
con conseguente sua sottoposizione al regime generale di responsabilità
dettato dall'art. 2043 cod. civ. Ma, nell'accertamento in concreto di questa,
non si può ignorare il particolare rapporto che - come sopra si
è già accennato – hanno con la strada pubblica, da una parte,
l'ente proprietario e, dall'altra, gli utenti, i quali, in coerenza con
il principio di autoresponsabilità, sono indubbiamente gravati d'un
onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto
del bene demaniale, per salvaguardare appunto la propria incolumità.
Ebbene, in questo quadro, la nozione d'insidia stradale viene a configurarsi
come una sorta di figura sintomatica di colpa, elaborata dall'esperienza
giurisprudenziale, mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base
ad una valutazione di normalità, col preciso fine di meglio distribuire
tra le parti l'onere probatorio, secondo un criterio di "semplificazione
analitica" della fattispecie generatrice della responsabilità in
esame. Se e in quanto il danneggiato provi l'insidia, può e deve
essere affermata la responsabilità della pubblica amministrazione,
salvo che questa, a sua volta, provi di non aver potuto rimuovere - adottando
le misure idonee - codesta situazione di pericolo, i cui elementi costitutivi
il giudice ha comunque il compito di individuare in modo specifico (fra
l'altro precisando gli standards di diligenza connessi alla visibilità
e prevedibilità nonché all'evitabilità del pericolo
stesso, in relazione all'uso della strada), onde accertare in definitiva
se ricorrano, a stregua delle peculiarità del caso, le condizioni
richieste dall'art. 2043 cod. civ. Che poi, una volta acclarata in tal
modo la responsabilità della pubblica amministrazione, di regola
risulti inapplicabile l'art. 1227, primo comma, cod. civ., dipende da evidenti
ragioni di incompatibilità logica fra un possibile concorso di colpa
del danneggiato e la stessa nozione d'insidia, essendo questa contraddistinta
appunto dai caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità
del pericolo.
3.5. - Per dissipare, infine, il dubbio espresso dal rimettente, secondo
cui una tale interpretazione della denunciata normativa consentirebbe il
permanere nell'ordinamento giuridico di antichi privilegi a favore della
pubblica amministrazione, non più giustificabili in uno Stato di
diritto, sembra opportuno aggiungere, conclusivamente, che l'utilizzazione
giurisprudenziale della suddescritta figura sintomatica di colpa non è
estranea neanche alla responsabilità extracontrattuale dei privati,
convenuti per il risarcimento dei danni conseguenti a difetto di manutenzione
dei loro immobili. Tale difetto, invero, al di fuori di specifici obblighi
di legge o contrattuali (e salvo quanto sopra precisato con riguardo all'art.
2051 cod. civ.), rileva unicamente sotto specie di violazione del principio
del neminem laedere, allo stesso modo per la pubblica amministrazione e
per i privati: eventuali diversità di giudizio dovendosi ricollegare
soltanto alle peculiarità del bene, influenti sullarelativa manutenzione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Giudice di
pace di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 29 aprile 1999.
F.to: Renato GRANATA, Presidente
Cesare RUPERTO, redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.
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