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Cass, civ., sez.
III, 21 luglio 2011, n. 15991,
in materia di duplicità di dimensione della causalità
civilistica – causalità materiale “più probabile che non “
– causalità giuridica ossia imputabilità delle conseguenze dannose
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.S. e C.T., in proprio e come
genitori esercenti potestà sul figlio A., convennero in giudizio dinanzi al
tribunale di Roma la
Casa Generalizia Fatebenefratelli,
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dal minore in
conseguenza di condotte negligenti e imprudenti tenute dal personale medico
chiamato ad assistere sia l'attrice al momento del parto, sia il neonato
(al quale sarebbe stata poi riconosciuta una invalidità permanente nella
misura del 100%) subito dopo la nascita.
Nella contumacia dell'ente convenuto, il giudice di
primo grado accolse la domanda, riconoscendo al minore un
risarcimento pari ad Euro 1.473.592, ed ai genitori in proprio
quello di Euro 100.970.
La corte di appello di Roma, investita del gravame
principale proposto dall'ente ospedaliere, lo
rigettò (accogliendo invece quello incidentale dei coniugi C. in punto di
liquidazione delle spese processuali di primo grado).
La sentenza è stata impugnata dalla Casa Generalizia con
ricorso per cassazione sorretto da 3 motivi.
Resistono con controricorso C.T. e C.S..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà.
Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa
applicazione dell'art. 1176, comma 2, artt. 1218, 1223, 2043, 2236, 2697
c.c., artt. 40 e 41 c.p.; omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il
giudizio.
Il motivo si conclude con il
seguente quesito di diritto:
Dica la
Corte se, nella valutazione della condotta del medico
ospedaliero, sia possibile pervenire ad
un'imputazione, oltre il ragionevole dubbio, della responsabilità esclusiva
per negligenza a causa del danno occorso al paziente pretermettendo
una precisa e motivata valutazione singulatim
dell'efficienza causale di tutte le concause naturali dell'evento così come
documentate e provate nel corso del giudizio di merito.
Quanto al censurato vizio di motivazione, il fatto
controverso verrà sintetizzato dalla difesa della
ricorrente, giusta disposto dell'art. 366 bis c.p.c.,
nella valutazione e quantificazione dell'efficienza causale delle concause
naturali dell'evento occorso al piccolo C.A..
Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 1176 comma 2, 1218, 2043, 2236, 2697 c.c.. Omissione di
motivazione.
Il motivo trova la sua sintesi nel seguente quesito di
diritto:
Dica la
Corte se, in tema di responsabilità medica, ai fini
dell'accertamento del nesso di causalità giuridica, il giudice del merito,
facendo applicazione di una seria legge di prevedibilità scientifica, debba
scrutinare la possibile dipendenza dell'evento lesivo dai suoi antecedenti
fattuali e valutare, in questo contesto,
l'incidenza del factum superveniens rappresentato
dalla dedotta condotta omissiva dei sanitari, accertando altresì se risulti
specularmente improbabile, anche se solo possibile, che la predetta
condotta omissiva sia stata causa dell'evento, senza che sia lecito procedere
ad una compensatio culpae
cum causa.
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente
attesane la intrinseca connessione, sono
meritevoli di accoglimento, sia pur entro i rigorosi limiti di cui di qui a
breve si dirà.
Va in premessa
esclusa la correttezza del ragionamento giuridico che si dipana per lunghi
tratti del primo motivo di ricorso nella parte in cui (specie a f. 18) viene evocata, in guisa di criterio causale operante ed
applicabile nel campo della responsabilità civile, la regula
iuris, predicata dalla sezioni unite penali di
questa corte, dell'alto o elevato grado di credibilità razionale o
probabilità logica, onde "il ragionevole dubbio, in base all'evidenza
disponibile sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva del
medico rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento
lesivo comportano l'esito assolutorio del giudizio" (Cass. ss. uu. penali n. 30328 del 2002).
Questa corte
regolatrice ha difatti avuto modo di affermare (Cass. 21619/07; Cass. ss. uu. 576/2008 nonchè, nella sostanza, Cass. 4400/04) come la
disomogenea morfologia e la disarmonica funzione del torto civile rispetto
al reato consenta - e addirittura imponga - l'adozione di un diverso
criterio di analisi della causalità materiale, quello, cioè, della
probabilità relativa, criterio altrimenti definito del "più probabile
che non", rettamente inteso come analisi specifica e puntuale di tutte
le risultanze probatorie del singolo processo -
nella sua dimensione di "unicità" non ripetibile), della singola
vicenda di danno, della singola condotta causalmente efficiente alla
produzione dell'evento, tutte a loro volta permeate di una non ripetibile
unicità (di talchè la conseguente
svalutazione della regola statistica e sovente di quella scientifica non
appare un metagiuridico cedimento ad ideali aneliti riparatori cui dar
respiro tout court in seno al processo, quanto piuttosto una attenta
valorizzazione e valutazione della specificità del caso concreto, onde la
concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica non conduca ipso
facto alla aberrante regola del 50% plus unum, bensì alla compiuta
valutazione dell'evidenza del probabile (così, esemplificando,se, in tema
di danni da trasfusione di sangue infetto, le possibili concause appaiono
plurime e quantificabili in misura di dieci, ciascuna con un'incidenza
probabilistica pari al 3%, mentre la trasfusione attinge al grado di
probabilità pari al 40%, non per questo la domanda risarcitoria sarà per
ciò solo rigettata - o geneticamente trasmutata in risarcimento da chance
perduta -, dovendo viceversa il giudice, secondo il suo prudente
apprezzamento che trova la sua fonte nella disposizione di legge di cui
all'art. 116 c.p.c., valutare la complessiva
evidenza probatoria del caso concreto e addivenire, all'esito di tale
giudizio comparativo, alla più corretta delle soluzioni possibili, pur
nella non confortante consapevolezza della natura di malinconico ossimoro
del sintagma "accertamento del nesso causale", la cui
"incertezza" trova una assai felice rappresentazione nel verso
virgiliano felix qui potuit
rerum cognoscere causa ...) -.
Non colgono parimenti nel segno le argomentazioni del
primo e del secondo motivo di ricorso nella parte in cui affrontano il tema
del concorso di cause e della conseguente valutazione dell'efficienza
etiologica, nella produzione dell'evento, di ciascuna singola (e
concorrente) concausa.
Il ragionamento probatorio proposto dalla difesa della
ricorrente - di cui è esplicita traccia ed
esplicita conferma in una recente pronuncia di questa corte regolatrice, la
sentenza n. 975 del 2009 - si fonda su di una presunta concorrenza
efficiente di eventi e di antecedenti fattuali da valutare in funzione di
una più corretta e puntuale affermazione di responsabilità esclusiva dei sanitari,
valutazione peraltro pretermessa da parte del
giudice di appello proprio sotto l'aspetto di una più precisa e motivata
analisi dell'efficienza etiologica di tutte le concause naturali
dell'evento.
Il fondamento teorico sotteso a tale argomentazione, quello
cioè dell'efficienza concausale del fortuito (in esso ricompresa la pregressa condizione del paziente, nella specie un
neonato) non coglie nel segno sul piano della causalità materiale, onde al dictum della pronuncia del 2009 di questa stessa sezione
il collegio ritiene di non poter dare, in parte qua, continuità, altra e
diversa apparendo la questione della rilevanza delle concause nella diversa
dimensione della causalità giuridica (pur evocata dal ricorrente nel
quesito posto a conclusione del secondo motivo di doglianza).
Con la pronuncia 975/09, intervenuta a definizione di un
complesso caso di responsabilità medica, questa corte ha difatti affrontato
la questione del concorso fra causa naturale (nella specie, uno stato
patologico pregresso del paziente) e causa umana,
legittimando la possibilità per il giudice del merito, in sede di
accertamento del nesso causale tra condotta ed evento, di procedere alla
specifica identificazione della parte di danno rapportabile all'uno o
all'altra, eventualmente con criterio equitativo, con conseguente
graduazione o riduzione proporzionale dell'obbligo risarcitorio del
professionista, in evidente ed esplicita soluzione di continuità con un
consolidato orientamento di questa giurisprudenza di legittimità (per tutte,
Cass. 16 febbraio 2001, n. 2335), a mente del quale, in base ai principi di
cui agli art. 40 e 41 c.p., "qualora le condizioni ambientali od i
fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il
comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento
di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione
o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità
dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto
di efficienza causale; qualora, invece, quelle condizioni non possano dar
luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del
comportamento imputabile è responsabile per Intero di tutte le conseguenze
da esso scaturenti secondo normalità, non potendo in tal caso operarsi una
riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in
quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause
concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani
colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale
non imputabile". A tale orientamento il collegio intende tornare a
dare ulteriore continuità, sia pur con le
precisazioni che seguono.
Non pare
condivisibile, in punto di diritto, il criterio -pur espressamente indicato
da Cass. 975/09 al giudice del rinvio - alla luce del quale, ove
l'indagine probabilistica sul nesso di causa tra condotta e danno non
consenta di decidere la controversia per essersi l'evento prodotto per un
concorso dñ caso fortuito (ritenuto tale la pregressa, grave situazione patologica del paziente che,
di per sè sola, avrebbe potuto spiegare l'evento
lesivo) e di causa umana (id est l'errore dei
sanitari), sarebbe compito del giudice del merito procedere alla specifica
identificazione della parte di danno rapportabile all'uno o all'altra,
eventualmente con criterio equitativo, e ciò in quanto "non si
potrebbe più accogliere la soluzione della irrilevanza dei fattori naturali",
onde l'eventuale incertezza della misura del concorso tra concause naturali
e concause umane andrebbe superata attraverso il ricorso alla applicazione
della norma di cui all'art. 1226 c.c. (senza alcuna distinzione fra
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale).
Il modello di causalità - del tutto innovativo - che
scaturisce da tale ricostruzione risulta, pertanto (in adesione con quanto
pensosamente predicato da una recente quanto acuta dottrina), quello cd. equitativo-proporzionale,
e volge con decisione al superamento della rigida regola dell'all-or-nothing in termini di giustizia sostanziale.
E' convincimento di questo collegio che, con riferimento
al caso di specie ed alle questioni poste dalla
ricorrente, una nuova e più approfondita analisi della complessa tematica
della rilevanza giuridica delle patologie preesistenti in tema di
responsabilità medica appare (sicuramente) opportuna e (probabilmente) non
più a lungo eludibile.
Premessa la inconferenza
del richiamo agli artt. 1227 e 2055 c.c. (norme destinate a disciplinare il
concorso tra concause imputabili), la riflessione prende le mosse dalla
radicale trasposizione (operato con la sentenza 975/09) dell'eventuale
rilevanza degli stati pregressi del danneggiato (a valenza concausale) dall'ambito
dell'indagine diretta all'individuazione delle singole conseguenze
risarcibili - più rettamente destinata a scorrere entro l'alveo della,
causalità giuridica, (artt. 1223 e ss. c.c.) - alla precedente fase
dell'accertamento del nesso di causalità materiale, così come prospettato
ed allegato dagli attori, tra condotta addebitata ai sanitari ed evento di
danno. Al giudice di merito, conseguentemente, già nella fase
dell'accertamento del primo nesso di causa,
sarebbe riservata la possibilità di procedere equitativamente, ex art. 1226
c.c., alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause e alla
specifica identificazione della parte di danno rapportabile a ciascuna di
esse.
Tale regola operazionale in tema di causalità civile non
sembra legittimamente predicabile nè sotto il
profilo morfologico nè sotto quello funzionale.
Non sotto l'aspetto morfologico, poichè
il giudizio sul nesso di causalità materiale è limitato alla sua
sussistenza/insussistenza, senza che siano date terze ipotesi, tantomeno in
via equitativa:
diversa questione è quella
della misura dell'incidenza di eventuali stati patologici pregressi sul
danno risarcibile (questione che potrebbe, peraltro, astrattamente porsi
anche a prescindere dalla relativa valenza con-causale nella determinazione
dell'evento di danno), la cui analisi e la cui soluzione è riservata alla
fase in cui si procede alla determinazione delle conseguenze risarcibili
dell'evento dannoso ex artt. 1223 e ss. c.c..
Non sotto l'aspetto funzionale, poichè
essa darebbe luogo ad inestricabili difficoltà di
gestione dei territori di "causalità incerta": l'applicazione di
una logica valutativa fondata sull'equitas pura
alla dimensione della causalità materiale trasformerebbe, difatti, il (già
impervio) giudizio probabilistico in un giudizio equitativo, onde le
incertezze da risolversi "a monte" tramite l'indagine sulla
sussistenza del primo rapporto causale secondo le regole dell'art. 41 c.p.
verrebbero inevitabilmente inquinate dalla diversa analisi "a
valle" volta alla selezione dei danni ingiusti risarcibili (e per di
più, affidate al criterio equitativo, come mostra di ritenere il precedente
di questa corte più volte citato, ove si legge che, qualora l'indagine sul
rapporto causale tra condotta e danno non consentisse di decidere la
controversia per un concorso tra concause umane e concause naturali, il
giudice potrebbe risolvere la questione ricorrendo, appunto, a tale
criterio), mentre, specularmente, le eventuali incertezze sul quantum debeatur verrebbero traslate sul (logicamente e
cronologicamente preesistente) piano dell'an debeatur.
Il rapporto tra la condotta illecita (o il comportamento
inadempiente) e l'evento (a sua volta produttivo di conseguenze dannose
risarcibili) deve, viceversa, tornare a collocarsi sul tradizionale piano
della causalità materiale secondo un modello funzionale all'imputazione
della responsabilità civile così come delineato
dal diritto positivo, onde l'impredicabilità di
sue forme di frazionamento in considerazione di concause naturali, come
confermato dalla previsione di cui all'art. 1227 c.c. (non meno che
dall'art. 2055 c.c.), volto a disciplinare, quale unica legittima ipotesi
di comparazione etiologicamente "efficiente", quella tra concausa
imputabile al danneggiante e concausa ascrivibile, per dolo o colpa., al
danneggiato (mentre il diritto penale riconosce una forma attenuata di
responsabilità, ex art. 62 c.p., n. 5, alla sola ipotesi di concausa dolosa
riconducibile al comportamento del soggetto passivo del reato).
In conclusione, ritiene questo collegio che l'attuale
modello normativo della causalità civile sia tale da escludere tout court
un'imputazione in via equitativa dell'evento dannoso sul piano della
causalità materiale.
Diverso discorso può essere articolato - sulla premessa della duplicità di
dimensioni della causalità civile (come analiticamente ricostruito da
questa corte con la pronuncia n. 21619 del 2007 in tema di
rapporti tra causalità ordinaria e causalità da chance perduta) attraverso
le quali il giudice del merito può essere chiamato a considerare il
rapporto tra illecito/inadempimento ed evento produttivo del danno
lamentato - nell'esaminare la rilevanza degli stati pregressi
della vittima sotto il (solo) profilo afferente alle singole conseguenze
risarcibili.
Il piano probatorio su cui si colloca tanto la causalità
ordinaria quanto quella da perdita di chance non deve prescindere, difatti,
dalla considerazione di eventuali stati patologici pregressi
della vittima o di altre sue personalissime condizioni (l'età, le abitudini
di vita), poichè l'accertamento del nesso causale
secondo il criterio della probabilità logica - che postula un giudizio
(anche in via controfattuale) sulle varie prove
acquisite - non può dirsi agnostico rispetto a vicende che possono avere contribuito
alla situazione pregiudizievole lamentata dal danneggiato, mentre, sul
piano concettuale, la stessa estensione dell'evento di danno oggetto
dell'indagine sulla causalità materiale ben potrebbe essere determinata
anche in considerazione di stati pregressi del danneggiato, come nel caso
di un errore medico innestatosi su di una situazione patologica già in
corso (onde l'evento di danno imputabile potrà configurarsi in termini di
aggravamento della patologia già in via di sviluppo, ovvero - nella prospettiva
della causalità da perdita di chance - in termini di privazione di
possibilità di scongiurare un maggior pregiudizio rispetto a quello che
sarebbe seguito nel caso di tempestivi interventi terapeutici).
Tale dimensione di analisi non può, peraltro, in alcun
modo condurre, nella disamina della causalità materiale, ad
operazioni di apporzionamento/frazionamento della
responsabilità risarcitoria, men che meno facendo
ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., onde, nel caso di
specie, la misura dell'evento dannoso imputabile ai ritardi diagnostici e
terapeutici dei sanitari rispetto alle patologie pregresse (patologie che
non risultano oggetto di contestazione in seno al presente processo,
discorrendo la stessa difesa delle parti resistenti di "preesistenti
malformazioni di tipo congenito", con le quali avrebbero poi concorso,
nel generare le gravissime compromissioni a livello nEurologico,
"la prolungata sofferenza fetale e la mancata adozione di pratiche rianimatorie efficaci") è vicenda che non rileva
al fini dell'imputazione della responsabilità, -a tal fine rilevando,
viceversa, che la condotta illecita sia stata fonte dell'evento dannoso
lamentato.
In tema di causalità materiale, pertanto (pur nella consapevolezza che, nel panorama degli ultimi
anni, la più - pensosa dottrina ha avviato approfondite riflessioni
critiche sul cd. "mito della causalità materiale" intesa come
mera analisi fattuale, sempre di più cogliendosi segnali tali da indurre a
ritenere che il relativo modello si stia progressivamente avviando verso la
piena accettazione che anche la
prima fase della causalità, sussunta nella sfera
del rilevante giuridico, non sia più soltanto questione di ricostruzione
dei fatti nel loro svolgersi fenomenologico, ma sempre ed anche vicenda
"giuridica", cioè questione anche di diritto, e, più
precisamente, vero e proprio ragionamento probatorio sui fatti, allegati e
non, dimostrati e non, tanto da discorrersi ormai di "inarrestabile giuridicizzazione del nesso di causalità
materiale"), la regula iuris
che, ad oggi, il giudice di merito è chiamato ad
applicare resta quella, codificata, secondo la quale la presenza di cause
naturali che in teoria la possano escludere (onde l'incertezza sulla sua
sussistenza) conduce ad un interrogativo che non può essere risolto in via
equitativa, ovvero tramite il ricorso ad un modello di responsabilità
proporzionale, bensì trovare risposta nel solo senso della sua
sussistenza/insussistenza.
Sul piano operazionale, una siffatta situazione di incertezza andrà, in concreto, risolta dal giudice di
merito a seconda che essa graviti nell'orbita della responsabilità aquiliana ovvero di quella contrattuale. In seno alla
fattispecie di responsabilità disciplinata dagli artt. art. 2043 e ss. c.c., il giudice del merito valuterà
comparativamente le prove addotte da ciascuna delle parti, gravando in tal
caso l'onere probatorio comunque sul danneggiato (pur legittimando, caso
per caso, tanto ragionamenti presuntivi quanto la regola della prossimità e
disponibilità della fonte di prova);
Nella responsabilità contrattuale (o, comunque, nella
responsabilità per inadempimento ex art. 1218 c.c.) il giudice, in ossequio
alla diversa distribuzione degli oneri probatori, esaminerà, da un lato,
l'allegazione, da parte del creditore/danneggiato, dell'idoneità della
condotta (commissiva od omissiva) alla produzione
dell'evento di danno, dall'altro, la eventuale prova positiva, fornita dal
debitore/danneggiante, della causa non imputabile, e cioè di un fatto
sufficientemente certo che inequivocabilmente escluda in radice il nesso
etiologico.
In entrambe le forme di responsabilità, laddove la
condotta sia idonea alla determinazione (anche solo parziale) dell'evento
pregiudizievole lamentato (il mancato raggiungimento del risultato esigibile
nel caso concreto), e sì prospetti una questione circa l'incidenza di una
causa naturale, non possono che aversi due alternative:
o è certo che il fattore naturale sia tale da escludere del tutto il nesso
di causa, oppure sì deve ritenere che il danneggiante/debitore non abbia
fornito la prova della causa non imputabile, con conseguente
riconducibilità, in termini di responsabilità tout court, della lesione
della salute o della vita alla condotta colpevole.
Va pertanto negato ingresso, sul piano giuridico,
all'ipotesi che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza
di un'eventuale contributo concausale di un
fattore naturale (qual che esso sia), possa legittimamente dipanarsi un
ragionamento probatorio "semplificato" che conduca ipso facto ad
un frazionamento della responsabilità, da compiersi addirittura in via
equitativa (con conseguente, costante e proporzionale ridimensionamento del
quantum risarcitorio).
Va del pari espunta dal novero delle ipotesi
legittimamente predicabili in tema di causalità materiale quella secondo
cui attraverso il principio equitativo andrebbe altresì esaminata e risolta
la ipotesi di totale incertezza sulla rilevanza
causale non solo del fattore naturale ma anche di quello umano, con la
conseguenza di un'imputazione della responsabilità ancor più semplificata,
ormai destinata a prescindere del tutto dall'accertamento probabilistico
del nesso così come dall'osservanza, da parte di ciascuno dei
contradditori, dei rispettivi oneri probatori. Va in definitiva affermato
il principio di diritto secondo il quale
il nesso di causalità materiale tra illecito (o prestazione contrattuale)
ed evento dannoso deve ritenersi sussistente (a prescindere dalla esistenza ed entità delle pregresse situazioni
patologiche aventi valore concausale e come tali prive di efficacia
interruttiva del rapporto etiologico ex art. 41 c.p., ancorchè
eventualmente preponderanti, secondo un principio ampiamente condiviso
anche da altre giurisdizioni, da tempo predicative della cd. thin skull rule, in base alla quale se un uomo è stato
negligentemente investito o in altro modo leso nel suo corpo non
costituisce valida difesa contro l'azione risarcitoria avanzata dal
danneggiato il sostenere che questi avrebbe riportato una lesione di minore
entità, o addirittura nessuna lesione, se non avesse avuto un cranio
inusitatamente sottile o un cuore inusitatamente debole), ovvero insussistente qualora le
cause naturali di valenza liberatoria dimostrino efficacia esclusiva nella
verificazione dell'evento, ovvero il debitore/danneggiante dimostri ancora
l'effettiva adozione di tutte quelle misure atte a circoscrivere la
possibilità di un'incidenza delle condizioni preesistenti sul
raggiungimento del risultato favorevole al paziente ed esigibile nel caso
concreto: id est la assoluta non imputabilità
dell'evento di danno (poichè, se gli esiti
negativi potenzialmente discendenti dal fattore naturale avrebbero potuto
essere neutralizzati oppure circoscritti, la causa naturale, pur in
astratto assorbente, scadrebbe a concausa come tale non rilevante ai fini
dell'imputazione del fatto lesivo).
La corte, pertanto, nel riaffermare la bontà
dell'orientamento tradizionale in subiecta
materia, non può che concordare con quella dottrina secondo la quale tale
soluzione comporta notevoli vantaggi in termini di efficienza sotto il
profilo dei costi transattivi imposti dal processo, volta che un netto
confine tra lecito ed illecito sul piano della
causalità materiale attinge ad elevati gradi di certezza del giudizio
risarcitorio, evitandone "zone grigie" entro la quale la
responsabilità oscilli in varia misura percentuale, eliminando la
possibilità di difese pretestuose, riducendo il rischio di eccessiva
libertà da parte dei giudici nell'uso dello strumento equitativo. Sul piano
fenomenologico, difatti, in ogni vicenda di danno ricorreranno
inevitabilmente circostanze naturali e non imputabili, variabili
indipendenti destinate ad influenzare anche non
marginalmente la determinazione del quantum risarcitorio -luoghi, tempi,
qualità e caratteristiche di persone e cose così che il dischiudere l'uscio
del principio di proporzionalità trasmuterebbe ben presto nella ricerca di
quelle circostanze via via modellata secondo un
più o meno elevato grado di facilità nell'individuarle, circoscriverle,
descriverne la portata e farle valere con successo in giudizio - con il
rischio di rendere quest'ultimo sempre più complesso e dispendioso.
Eventuali correttivi alle tradizionali strutture del
principio causale puro (principio, si ripete, puramente normativo dell'all-or- nothing), non richiedono nè consentono la
formulazione di una regola contrapposta a quella da lungo tempo sancita da
questa Corte, e non esigono nè postulano
l'approdo ad una regola ispirata al modello della causalità proporzionale
in salsa equitativa. Onde va riaffermato il
principio secondo il quale, essendo la comparazione fra cause imputabili a
colpa/inadempimento e cause naturali esclusivamente funzionale a stabilire,
in seno all'accertamento della causalità materiale, la valenza assorbente
delle une rispetto alle altre - non può operarsi una riduzione
proporzionale in ragione della minore gravità dell'apporto causale (e non
della colpa, come erroneamente e tralaticiamente
affermato) del danneggiante, in quanto una comparazione del grado di
incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra
una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana
imputabile ed una concausa naturale non imputabile.
Diversa tematica risulta quella dei limiti della responsabilità
del danneggiante/debitore sul piano della causalità giuridica, segnatamente
nell'ipotesi di aggravamento di una patologia pregressa del paziente quale
conseguenza della prestazione sanitaria.
Diversa questione risulta, in altri termini, quella per
cui, ascritta, sul piano probabilistico, alla condotta del sanitario la
responsabilità della determinazione dell'evento (tanto in termini di
causalità ordinaria quanto di causalità da perdita di chance) sotto il
profilo della causalità (o della concausalità)
materiale, l'eventuale compresenza di concause
naturali possa poi risultare oggetto di selezione dei pregiudizi
risarcibili: se e quale sia, cioè, la misura e la rilevanza delle singole
conseguenze direttamente riconducibili, o meno, al fatto lesivo della
salute del paziente.
E' convincimento del collegio che, su tale, diverso
piano di analisi, che postula la preventiva e positiva disamina della
questione della causalità materiale secondo il criterio operazionale
dell'art. 41 c.p., non sempre risulti predicabile
la irrilevanza tout court dello stato di salute pregresso del danneggiato.
La misura della
sua eventuale incidenza sull'obbligazione risarcitoria andrà pertanto
esaminata, con il necessario rigore operazionale, in un momento successivo
e in un contesto probatorio diverso, volta che,
accertata la causalità materiale (secondo una delle due dimensioni di
analisi della causalità civile, quella ordinaria e quella da chance
perduta), l'analisi del giudice di merito si concentri - come richiesto,
nella sostanza, dall'odierno ricorrente, in parte qua, tanto con il primo
quanto con il secondo motivo, che espressamente discorre ed evoca il
concetto di causalità giuridica - sulle conseguenze dannose risarcibili
(dirette e immediate, ex art. 1223) del fatto lesivo ormai definitivamente
imputato al convenuto a titolo di piena responsabilità.
Non è precluso, in altri
termini, al giudicante - una volta esaurita la fase dell'accertamento della
responsabilità secondo la scansione diacronica del previo accertamento del
nesso causale (secondo un giudizio probabilistico di tipo oggettivo) e
della successiva indagine sulla colpa. (destinata
ad una valutazione in termini di prevedibilità soggettiva pur se rapportata
a standards ordinari di condotta attesane la
dimensione "normativa" del relativo giudizio) - di procedere a
risarcire i pregiudizi tutti (pecuniari e non) che sono seguiti al fatto
lesivo su di un piano rigorosamente naturalistico, pregiudizi
legittimamente destinati a determinarsi, secondo l'inquadramento classico
della nozione di danno contra iusr sulla base del
confronto fra le condizioni del danneggiato precedenti l'illecito, quelle
successive alla lesione e quelle che si sarebbero verificate se non fosse
intervenuto l'evento dannoso.
Emerge chiara, in
tal guisa, la distinzione, non solo concettuale, tra l'imputazione
dell'evento di danno - e, pertanto, della responsabilità civile - e
l'imputazione funzionale alla individuazione/quantificazione
delle singole conseguenze pregiudizievoli (una attenta dottrina offre,
all'uopo, l'illuminante esempio dell'addebitare ad una struttura sanitaria
la morte di un soggetto ovvero la privazione di possibilità di
sopravvivenza per una ritardata diagnosi di una patologia tumorale -
causalità materiale, ordinaria o da perdita di chance - e lo stabilire che
la causazione della morte abbia comportato per la
vittima, stante l'inevitabilità del decesso, la perdita di uno o più anni
di vita o la privazione di determinate chance di vivere questi anni, con
conseguenze sul quantum dei danni, pecuniari e non pecuniari, risarcibili
iure proprio in capo ai congiunti).
La questione può così approdare ad appagante soluzione -
del tutto conforme al diritto, sia positivo che
giurisprudenziale - volta che essa postuli l'analisi (da condurre con rigoroso rispetto delle evidenze
probatorie del caso concreto) delle conseguenze dannose dell'evento in
termini di se e di quanto di differenze in negativo che il fatto lesivo -
ormai definitivamente imputato al debitore - abbia cagionato in capo alla
vittima, tenuto conto delle sue condizioni precedenti all'evento
pregiudizievole e degli stati in cui si sarebbe venuto a trovare se
l'evento in parola non fosse intervenuto.
Così individuata e risolta la problematica degli stati pregressi del danneggiato, è peraltro necessario che il
giudice del merito (e con lui e per lui il consulente d'ufficio, cui
andranno formulati, all'uopo, specifici e rigorosi quesiti) distingua tra
le varie, possibili ipotesi di conseguenze dannose irrisarcibili,
dovendosi sterilizzare il rischio che situazioni inter
se distantibus e fra loro del tutto dissonanti
possano viceversa risultare oggetto di trattamento e soluzioni risarcitorie
omogenee.
Deve pertanto (come osserva ancora una
attenta dottrina) operarsi una netta differenziazione fra situazioni
tra loro eterogenee, quali:
da un canto, quelle in cui il danneggiato, prima
dell'evento, risulti portatore di una mera
"predisposizione" ovvero di uno "stato di
vulnerabilità" (stati preesistenti non necessariamente patologici o
invalidanti, ciò che risulta ancor più frequente nel delicato universo dei
danni psichici), ma l'evidenza probatoria del processo non consenta, in
proposito, di superare la soglia della mera ipotesi, e comunque appaia indimostrabile
la circostanza che, a prescindere dalla causa imputabile, la situazione
pregressa sarebbe comunque, anche in assenza dall'evento di danno,
risultata modificativa in senso patologico-invalidante
della situazione del soggetto: in tal caso, il giudice non procederà ad
alcuna diminuzione del quantum debeatur, atteso
che un'opposta soluzione condurrebbe ad affermare l'intollerabile principio
per cui persone che, per loro disgrazia (e non già per colpa imputabile ex
art. 1227 c.c. o per fatto addebitabile a terzi) siano, per natura e per
vicissitudini di vita più vulnerabili di altre, dovrebbero
irragionevolmente appagarsi di una tutela risarcitoria minore rispetto a
quella riservata agli altri consociati affetti da "normalità";
- dall'altro, quelle in cui il danneggiato già presenti,
prima dell'evento dannoso, una reale e conclamata patologia, tale (in base a prova da fornirsi dal danneggiante, anche
attraverso la documentazione di quella complessa vicenda relazionale che
conduce al cd. consenso informato) da rendere le conseguenze dell'evento
rigorosamente configurabilì, sul piano
probabilistico, alla stregua di un aggravamento dello stato patologico
pregresso (o della perdita di chance di evitare o differire la
degenerazione della situazione preesistente): in tal caso, la valutazione
del quantum risarcitorio, con un suo eventuale adeguamento alla situazione
de qua, deve ritenersi astrattamente legittimo, pur se l'eventuale
riduzione del risarcimento dovrà seguire un iter ben preciso, non potendosi
nè ipotizzarne una automatica riduzione, nè una quantificazione secondo un criterio strettamente
proporzionale, espresso, cioè, in termini strettamente percentualistici
della conseguenza naturale rispetto alla conseguenza dannosa imputabile.
Il ventaglio delle possibili ipotesi, e delle possibili
conseguenze in termini risarcitori, potrebbe, allora (in consonanza con
quanto opinato dalla dottrina specialistica che si è occupata funditus dell'argomento) risultare
il seguente:
- il danneggiato, affetto da una patologia pregressa ed irreversibile dagli effetti già
invalidanti, subisce un'ulteriore vulnus alle sue condizioni di salute: in
questa ipotesi il danno risarcibile sarà determinato considerando sia la
differenza tra lo stato di invalidità complessivamente presentato dal
danneggiato dopo l'intervento medico e lo stato patologico pregresso, sia
la situazione che si sarebbe determinata se non fosse intervenuto il fatto
lesivo imputabile (commissivo od omissivo), ferme restando le valutazioni
del singolo caso sul piano di eventuali ripercussioni esistenziali e/o
economiche sulla vita del danneggiato;
- il danneggiato, affetto da patologie prive di effetti
invalidanti, subisce una menomazione della sua salute con conseguenze
invalidanti:
in questa ipotesi, il giudice
di merito dovrà determinarsi nel senso dell'irrilevanza dello stato
patologico pregresso, salva rigorosa dimostrazione che gli effetti
invalidanti si sarebbero comunque verificati a prescindere dalla concausa
imputabile;
- il danneggiato, già affetto da uno stato di invalidità potenzialmente non idoneo (di per sè e nell'immediatezza) a produrre esiti mortali,
decede in conseguenza dell'intervento medico (commissivo od omissivo): in
tal caso lo stato di invalidità pregresso non potrà rilevare quanto ai danni
risarcibili iure proprio ai congiunti, mentre potrebbe condurre ad una
riduzione del quantum dei pregiudizi risarcibili iure successionis,
sempre che il danneggiante fornisca la prova che la conseguenza dannosa
dell'evento (nella specie, la morte) sia stata cagionata anche dal
pregresso stato di invalidità;
- il danneggiato, già in condizioni invalidanti idonee a
condurlo alla morte a prescindere da eventuali condotte di terzi, decede a
seguito dell'intervento (commissivo od omissivo):
la risarcibilità iure proprio del danno patrimoniale e non patrimoniale -
riconosciuto ai congiunti potrà subire un ridimensionamento in
considerazione del verosimile arco temporale in cui i congiunti avrebbero
potuto ancora godere, sia sul piano affettivo che economico, del rapporto
con il soggetto anzitempo deceduto. Alla luce delle considerazioni che
precedono, i motivi vanno accolti limitatamente alla loro prospettazione di una omessa
valutazione, sul piano della causalità giuridica -quella materiale essendo
stata definitivamente e correttamente accertata dal giudice di merito
secondo i parametri dianzi descritti - dell'eventuale, possibile incidenza
dello stato di salute intrauterino del neonato sulle conseguenze dannose
risentite dopo la nascita in conseguenza della colpevole condotta dei
sanitari sì come correttamente e definitivamente accertata in sede di
merito.
Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 2043, 1218, art. 1176, comma 2, art. 2697 c.c..
Il motivo si conclude con il
seguente quesito di diritto: Dica la corte adita se l'ente ospedaliere,
gestore di un servizio pubblico sanitario, risponde a titolo di
responsabilità contrattuale per i danni asseritamente
subiti da un privato a causa dell'esecuzione della prestazione medica da
parte di un proprio dipendente e se a questi fini il danneggiato debba
provare che l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di
nuove patologie) sia derivato dalla condotta dei sanitari sulla base di un
serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica supportato dal
riscontro di idonee e concrete circostanze di fatto.
Il motivo è palesemente infondato (oltre che, nella
sostanza, carente di interesse, essendo il regime
probatorio della responsabilità extracontrattuale ben più gravoso per il
danneggiato, se a quel titolo di responsabilità la corte di appello avesse
realmente fatto riferimento, onde l'indiscutibile vantaggio processuale che
ne sarebbe derivato alla ricorrente), poichè la
corte capitolina, al di là di un generico riferimento al danno aquiliano contenuto in sentenza al folio 7, del tutto
privo di attinenza con il caso di specie, ha poi correttamente e condivisibilmente condotto l'analisi della vicenda
processuale sul piano della responsabilità contrattuale, ritenendo correttamente
e condivisibilmente soddisfatto l'onere
probatorio gravante sui coniugi C. con motivazione che, del tutto esente da
vizi logico- giuridici, non può che ricevere, in questa sede, integrale
conferma.
Il ricorso è pertanto accolto per quanto di ragione, con
conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio del procedimento
ad altro giudice, che si designa nella corte di appello di Roma in altra
composizione, e che si atterrà al principio di diritto che segue:
Qualora la produzione di un evento dannoso, quale una
gravissima patologia neonatale (concretatasi, nella specie, in una invalidità permanente del 100%), possa apparire
riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della
condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa
situazione patologica del danneggiato (la quale non sia legata
all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice,
accertata, sul piano della, causalità materiale (correttamente intesa come
relazione tra la condotta e l'evento di danno,giusta disposto dell'art.
1221 c.c., comma 1), l'efficienza etiologica della condotta rispetto
all'evento in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p. (a mente
della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute,
anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di
causalità fra l'azione e l'omissione e l'evento), così ascrivendo l'evento
di danno interamente all'autore della condotta illecita, può poi procedere,
eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa
efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica
(correttamente intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole
conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi) onde ascrivere
all'autore della condotta, responsabile tout court sul piano della
causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non ricomprenda anche le
conseguenze dannose non riconducibili etiologicamente alìevento
di danno bensì determinate dal fortuito, come tale inteso la pregressa
situazione patologica del danneggiato non etiologicamente riconducibile, a
sua volta, a negligenza, imprudenza, imperizia del sanitario.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di
cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Roma in altra
composizione.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011
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