Aggiornamento - Civile

Cass. Civ., sez. I, 4 febbraio 2005 n. 2354, comunione dei coniugi, investimenti comuni e restituzione somme in caso di scioglimento della comunione

Con atto di citazione notificato l'11 settembre 1992 Hanna Anna Nowaczewska conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Udine il coniuge Giobatta Driussi, dal quale si era separata consensualmente il 30 marzo 1992, chiedendo che si dichiarasse lo scioglimento della comunione legale dei beni, si condannasse il convenuto a restituirle la somma di L. 31.000.000, corrispondente alla metà del prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile cointestato sito in Carlino, piazza San Rocco, si liquidasse in suo favore una somma pari alla metà del valore dell'altro immobile realizzato su terreno del Driussi in Carlino, via Canciani n. 4, si procedesse alla divisione di tutti i mobili e gli arredi della casa familiare ed all’attribuzione alla stessa attrice della quota dei proventi percepiti dal coniuge per l'espletamento della propria attività professionale e non consumati al momento dello scioglimento della comunione legale.
Il Driussi, costituitosi, deduceva che il primo dei due beni indicati era stato da lui acquistato prima delle nozze con contratto intestato come preliminare di vendita, ma sostanzialmente qualificabile come atto di vendita, con danaro proveniente dal suo patrimonio personale, che la somma ricavata dalla vendita del bene era inferiore a quella indicata dall'attrice e comunque era stata interamente utilizzata in costanza di matrimonio da entrambi i coniugi. Quanto alla casa esistente su terreno di sua proprietà esclusiva, sosteneva che era stata soltanto ristrutturata durante il matrimonio e che il danaro allo scopo impiegato proveniva dalla vendita di terreni suoi e della madre. Chiedeva in via riconvenzionale l'attribuzione di quota delle retribuzioni percepite dalla moglie e non consumate al momento dello scioglimento della comunione legale e la divisione degli arredi comuni asportati dall'attrice all'atto della separazione.
Espletata la necessaria istruttoria e disposta consulenza tecnica di ufficio, con sentenza del 13 dicembre 2001 - 15 gennaio 2002 il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, disponeva la divisione dei beni compresi nella comunione legale, condannava il Driussi al pagamento della somma di L. 58.029.375, corrispondente alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà esclusiva, con la rivalutazione monetaria dal 30 marzo 1992 e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 10 settembre 1992 alla data di pubblicazione della sentenza, oltre gli interessi legali, nonché al pagamento della somma di L. 3.837.202, oltre gli interessi dal 30 marzo 1992 al saldo, pari alla metà delle somme depositate sui conti correnti intestati o cointestati al predetto; disponeva la divisione dei mobili che arredavano la casa coniugale.
Proposto appello dal Driussi, con sentenza del 24 giugno - 13 novembre 2003 la Corte di Appello di Trieste rigettava l'impugnazione.
Affermava in motivazione la Corte territoriale, per quanto in questa sede rileva, che correttamente il primo giudice aveva ritenuto che l’originaria domanda di attribuzione di una somma pari alla metà del valore dell'immobile di proprietà esclusiva del Driussi fosse stata oggetto di una mera emendatio con la richiesta formulata in sede di precisazione delle conclusioni di condanna al pagamento della minor somma corrispondente alla metà del valore indicato dal consulente tecnico di ufficio quale prezzo corrente dei materiali e della manodopera impiegati per ristrutturare, durante il regime di comunione legale, il fabbricato in oggetto, ed altrettanto correttamente aveva accolto la domanda nel merito, essendo rimasto accertato che per la ristrutturazione era stato impiegato il ricavato dalla vendita dell'altro appartamento in comunione, onde la moglie doveva considerarsi creditrice, in applicazione analogica dell'art. 935 c.c., di una somma corrispondente al valore dei materiali ed al prezzo della manodopera, come esattamente quantificata dal consulente tecnico di ufficio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Driussi deducendo tre motivi.
Resiste con controricorso la Nowaczewska.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 177, 179, 191, 192, 194, 935, 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si deduce che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare sul motivo di impugnazione con il quale il Driussi aveva dedotto che l'appartamento di piazza san Rocco costituiva un suo bene personale, in forza dell'accertamento da parte del primo giudice, non impugnato, che il contratto del 12 novembre 1976 da lui stipulato prima del matrimonio si configurava come contratto definitivo di vendita, e che d'altro canto la successiva intestazione comune di detto bene non integrava né una donazione indiretta, né una simulazione, né un acquisto alla comunione ope legis ai sensi dell'art. 177 lett. a) c.c., ma soltanto un conferimento alla comunione, comportante, ai sensi dell' art. 192 comma 3 c.c., il diritto di chiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.
La censura é infondata, in entrambi i profili prospettati.
Ed invero non è ravvisabile il denunciato vizio di omessa pronuncia su un motivo di appello, atteso che la Corte territoriale ha affermato la spettanza alla Nowaczewska della metà del ricavato della vendita dell'appartamento di proprietà comune, nell'evidente presupposto che l'avvenuto conferimento in comunione del bene successivamente venduto comportasse il diritto della predetta alla metà del prezzo ricavato dalla vendita, e quindi implicitamente disattendendo l'assunto del Driussi circa il suo diritto ad esigere il controvalore di detto bene, in quanto conferito alla comunione dal suo patrimonio personale, in applicazione dell'art. 192 comma 3 c.c..
Che poi la Corte di merito non abbia specificamente analizzato e confutato le deduzioni svolte dall'appellante in ordine a tale pretesa, delle quali la medesima Corte ha evidenziato la non chiara formulazione, non vale ad integrare il vizio di violazione di legge ulteriormente denunciato. Ed invero una pretesa siffatta, che secondo quanto precisato nel motivo di ricorso si poneva non come domanda riconvenzionale, ma come mera eccezione diretta ad opporre alla domanda avversaria un credito proprio del convenuto in via di compensazione, appare del tutto priva di fondamento giuridico, configurando la norma invocata il diritto alla restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune, e non già quello alla ripetizione del valore degli immobili, provenienti dal patrimonio personale di uno dei coniugi, conferiti alla comunione, atteso che per effetto della trasformazione dei beni personali in beni comuni detti beni restano immediatamente soggetti alla disciplina della comunione, e quindi al principio inderogabile di cui all'art. 194 comma 1 c.c., che impone che in sede di divisione l'attivo ed il passivo siano ripartiti in parti eguali, indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi agli esborsi necessari per l'acquisto dei beni caduti in comunione.
Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 177, 179, 191, 192, 194, 935, 2697 c.c., 112 , 115 e 116 c.p.c., omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, si sostiene che nel respingere l'eccezione di mutatio libelli - formulata sul rilievo che l'attrice aveva chiesto nell’atto introduttivo del giudizio una somma pari alla quota del diritto di proprietà dell'immobile sito in via Canciani n. 4, nell'assunto che esso fosse ricompreso nella comunione legale, in quanto realizzato
in costanza di matrimonio, mentre in sede di precisazione delle conclusioni aveva invocato la condanna del convenuto al pagamento della metà del valore stimato dal consulente tecnico di ufficio quale prezzo corrente dei materiali e della manodopera impiegati per la ristrutturazione di detto immobile - la Corte territoriale non solo ha fornito una motivazione inadeguata, ma non ha tenuto conto che si trattava di due domande del tutto diverse, essendo diverso il rispettivo petitum, l'uno a valenza reale e l'altro a valenza obbligatoria, e diversi gli istituti giuridici di riferimento, tanto che solo con la domanda da ultimo proposta era stato chiesto anche il risarcimento del danno da svalutazione monetaria,
Anche tale motivo é infondato.
Ed invero la Corte di Appello ha rilevato, con motivazione congrua e logica, che una lettura complessiva della domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio induceva ad escluderne la natura di domanda di rivendica, in quanto non conteneva alcun riferimento ad un diritto reale dell'attrice sul bene, così differenziandosi dall'ulteriore domanda relativa all'immobile cointestato ed oggetto di vendita, ma poneva quale causa giustificatrice della pretesa l’avvenuta realizzazione del bene in costanza di matrimonio, e che tale fatto costitutivo appariva anche alla base della richiesta, formulata in sede di precisazione delle conclusioni, di pagamento della minor somma corrispondente alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nell' opera di ricostruzione posta in essere nel regime di comunione legale.
La motivazione sul punto adottata si sottrae alle censure proposte, in quanto fondata sul puntuale ed argomentato accertamento dell’identità del fatto costitutivo della pretesa, in relazione alla situazione di fatto dedotta in causa, alle finalità perseguite dalla parte ed alla natura del provvedimento effettivamente richiesto.
Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 177, 179, 191, 192, 194, 935, 1362, 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, si deduce che la sentenza impugnata ha applicato il principio di diritto secondo il quale il coniuge non proprietario ha un diritto di credito relativo alla metà dei materiali e della manodopera impiegati all'atto della costruzione realizzata in regime di comunione su un terreno di proprietà esclusiva dell'altro coniuge, non considerando che nella specie l'attrice non aveva affatto provato che i capitali impiegati per la ristrutturazione dell'immobile provenissero dal conto comune - atteso che le deposizioni rese al riguardo erano state del tutto generiche ed imprecise e che dalla stessa prova orale era emerso che il ricorrente aveva impiegato per detti lavori le somme ricavate dalla vendita di beni propri e della madre - ed ha pertanto fondato il proprio giudizio su mere presunzioni.
Si sostiene ancora che il principio di diritto affermato nella sentenza impugnata, secondo il quale l'attrice sarebbe divenuta creditrice del marito in applicazione analogica dell'art. 935 c.c., non merita condivisione in linea teorica, atteso che il diritto di credito del coniuge non proprietario del suolo si fonda non già su tale disposizione, ma sull'art. 192 c.c., che disciplina specificamente gli obblighi restitutori tra i coniugi in regime di comunione, e comunque non può comportare anche il diritto al rimborso del prezzo della manodopera, non considerato dall'art. 935 c.c..
Si osserva inoltre che il principio di applicazione automatica dell'art. 935 c.c. non poteva avere ingresso nella specie, in quanto il ricorrente non aveva né acquistato il materiale per la ristrutturazione, che pertanto non era caduto nella comunione ai sensi dell'art. 177 lett. a) c.c., né utilizzato direttamente la manodopera, ma aveva solo assunto l'impegno di pagare le imprese cui aveva affidato i lavori di ristrutturazione.
Si deduce infine che la Corre territoriale non ha preso in esame l'eccezione del Driussi secondo la quale, ove pure fosse stato provato l'utilizzo del prezzo ricavato dalla vendita dell'appartamento comune, al medesimo spettava la restituzione di quanto investito nella comunione.
Anche tale motivo è infondato, in tutte le sue articolazioni.
In ordine alla prima censura è sufficiente rilevare che la sentenza impugnata ha motivatamente ritenuto come provato che nella ristrutturazione dell'immobile di proprietà del Driussi fossero state impiegate le somme ricavate dalla vendita del bene comune, dando adeguato conto della concludenza degli elementi raccolti, ed in particolare delle emergenze della prova testimoniale e della presunzione determinata dall'accertato contributo offerto dalla moglie al bilancio familiare con l'attività lavorativa svolta dal 1984 al 1992. Peraltro la circostanza, della quale si lamenta la mancata considerazione, che il Driussi e la madre avevano venduto propri beni per far fronte ai lavori di ristrutturazione appare priva del necessario requisito della decisività, atteso che l'accertato utilizzo del danaro del coniuge - che unicamente rilevava ai fini del decidere - non esclude il contemporaneo impiego di altre somme a tale scopo.
Ogni diversa deduzione diretta a contestare le valutazioni in fatto svolte sul punto dalla sentenza impugnata ed a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio non é chiaramente proponibile in questa sede.
Anche il secondo profilo di censura é privo di fondamento. Costituisce invero orientamento consolidato di questa Suprema Corte, dopo la nota sentenza a sezioni unite n. 651 del 1996, che il principio generale dell'accessione posto dall'art. 934 c.c., in forza del quale il proprietario del suolo acquista ipso iure, al momento dell'incorporazione, la proprietà della costruzione su di esso edificata, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra i coniugi, atteso che l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario, senza l’intervento di una manifestazione di volontà, mentre gli acquisti cui é applicabile il disposto dell'art. 177 comma 1 lett. a) c.c. hanno carattere derivativo, in quanto implicano il pregresso espletamento di un'attività negoziale; pertanto la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale su terreno di proprietà esclusiva di uno dei coniugi é di proprietà esclusiva di quest'ultimo, mentre la tutela spettante al coniuge non proprietario che abbia contribuito alla costruzione opera non già sul piano del diritto reale, ma sul piano obbligatorio, nel senso che il coniuge che si é giovato dell'accessione é tenuto a restituire alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per eseguire l'edificazione, ai sensi dell'art. 192 comma 1 c.c., mentre ove nella costruzione sia stato impiegato danaro appartenente in via esclusiva all'altro coniuge al medesimo spetta, ai sensi dell'art. 2033 c.c., il diritto di ripetere nei confronti del proprietario le somme erogate sia per l'acquisto dei materiali che per la manodopera (v. Cass. 2004 n. 7060; 1999 n. 8585; 1999 n. 4716; 1998 n. 4076; 1996 n. 4273).
Di tale principio, analogicamente ed a piú forte ragione applicabile ove non di nuova costruzione si tratti, ma - come nella specie - di ristrutturazione di un immobile preesistente, la Corte di merito ha fatto puntuale applicazione, riconoscendo alla moglie il diritto di ripetere le somme dalla stessa erogate per la realizzazione dell'opera.
Il terzo profilo di censura è inammissibile, in quanto prospetta una questione non sollevata nei precedenti gradi.
Il quarto profilo si risolve in una mera riformulazione della doglianza proposta nel primo motivo, e pertanto va rigettato per le considerazioni in precedenza svolte.
Il ricorso deve essere in conclusione rigettato.
Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi £. 3.100,00, di cui £. 3.000,00 per onorario, oltre le spese generali e gli accessori come per legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della I sezione civile il 1° dicembre 2004.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 4 FEBBRAIO 2005