Aggiornamento - Civile

 

 

Cassazione civile, sez. III, 25 settembre 2012, n. 16254 sui principi in materia di responsabilità per inadempimento del professionista

 

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.

Disattendendo il diverso orientamento in base al quale il proprietario il quale faccia eseguire opere di escavazione nel proprio fondo ex art. 840 c.c., comma 1, risponde, in ragione della sua mera qualità di proprietario (da ultimo v. Cass., 28/2/2008, n. 5278), direttamente del danno che derivi alle proprietà confinanti, anche se ha dato in appalto l'esecuzione delle opere (v. Cass., 20/3/2006, n. 6104; Cass., 10/2/2003, n. 1954; Cass., 20/12/1978, n. 6119. E già Cass., 19/4/1974, n. 1091), sicchè l'esistenza del rapporto di appalto può valere per consentire al committente una eventuale rivalsa nei confronti dell'appaltatore inadempiente o in colpa, o se del caso a far sorgere una responsabilità dell'appaltatore verso il terzo danneggiato che può aggiungersi a quella del proprietario, ma non sostituirla o eliminarla (v. Cass., 15/7/1997, n. 6473), questa Corte ha già avuto modo di affermare (v.

Cass., 17/1/2012, n. 538) che la suindicata disciplina non può essere invero intesa quale regola di responsabilità oggettiva del proprietario committente, ma va interpretata alla stregua del principio nella giurisprudenza di legittimità del pari enunziato (anche con riferimento all'appalto di opere pubbliche: v. Cass., 20/9/2011, n. 19132) secondo cui, poichè nella esecuzione dei lavori appaltati opera in autonomia con propria organizzazione ed apprestando i mezzi a ciò necessari, l'appaltatore è di regola esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nella esecuzione dell'opera, salva (a parte l'ipotesi di na culpa in eligendo: v.

infra) la esclusiva responsabilità del committente laddove questi si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti che abbiano ridotto l'appaltatore al rango di nudus minister, ovvero la sua corresponsabilità qualora si sia ingerito con direttive che soltanto riducano l'autonomia dell'appaltatore.

Ne consegue che non sussiste responsabilità del committente ove non risulti accertato che questi, avendo in forza del contratto di appalto la possibilità di impartire prescrizioni nell'esecuzione dei lavori o di intervenire per chiedere il rispetto della normativa di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione dei lavori o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro (v. Cass., 20/9/2011, n. 19132; Cass., 12/7/2006, n. 15782).

La responsabilità del committente può a tale stregua configurarsi (solo) in caso di riferibilità a lui dell'evento dannoso per culpa in eligendo (per avere cioè affidato l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea), ovvero allorquando in base a patti contrattuali l'appaltatore sia stato ridotto a mero esecutore degli ordini del committente, ed abbia agito quale nudus minister di quest'ultimo, attuandone specifiche direttive (v. Cass., 20/9/2011, n. 19132; Cass., 27/5/2011, n. 11757; Cass., 23/4/2008, n. 10588;

Cass., 21/6/2004, n. 11478).

La responsabilità dell'appaltatore è pertanto da escludersi esclusivamente nell'ipotesi in cui risulti costituire passivo strumento nelle mani del committente, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico (v. Cass., 31/5/2006, n. 12995).

Circostanza quest'ultima che, in presenza (anche solo del pericolo) di rovina o di gravi difetti dell'opera, giusta la ripartizione degli oneri probatori in tema di rapporti contrattuali (v. oltre), incombe all'appaltatore, quale fatto impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa, eccepire e provare (cfr. Cass. Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533) per poter andare indenne da responsabilità (cfr. Cass., 7/11/1984, n. 5624; Cass., 29/1/1983, n. 821).

In mancanza di tale prova, l'appaltatore è responsabile ove abbia mantenuto un comportamento violativo della diligenza professionale qualificata dalla specifica attività esercitata cui è tenuto ex art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 c.c..

Lo specifico settore di competenza in cui rientra l'attività esercitata richiede infatti la specifica conoscenza ed applicazione delle cognizioni tecniche che sono tipiche dell'attività necessaria per l'esecuzione dell'attività professionale in argomento.

La diligenza richiesta è allora non già quella ordinaria del buon padre di famiglia (cfr. Cass., 13/1/2005, n. 583) bensì quella ordinaria del buon professionista (v. Cass., 31/5/2006, n. 12995), e cioè la diligenza normalmente adeguata in ragione del tipo di attività e alle relative modalità di esecuzione.

Nell'adempimento dell'obbligazione professionale va infatti osservata la diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2 (che costituisce aspetto del concetto unitario posto dall'art. 1174 c.c.:

cfr. Cass., 28/5/2004, n. 10297; Cass., 22/12/1999, n. 589), quale modello di condotta che si estrinseca (sia esso professionista o imprenditore) nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonchè ad evitare possibili eventi dannosi (v. Cass., 31/5/2006, n. 12995. in ordine all'applicabilità della regola anche in tema di responsabilità extracontrattuale v.

Cass., 26/3/1990, n. 2428. Per la distinzione tra "normale concetto di diligenza" e "diligentia quam in concreto" v. Cass., 22/10/2003, n. 15789).

Come in giurisprudenza di legittimità si è già avuto modo di porre in rilievo, i limiti di tale responsabilità sono invero quelli generali in tema di responsabilità contrattuale (v. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533), presupponendo questa l'esistenza della colpa lieve del debitore, e cioè il difetto dell'ordinaria diligenza.

Al riguardo si è ulteriormente precisato che il criterio della normalità va valutato con riferimento alla diligenza media richiesta, ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, avuto riguardo alla specifica natura e alle peculiarità dell'attività esercitata (cfr.

Cass., 20/7/2005, n. 15255; Cass., 8/2/2005, n. 2538; Cass., 22/10/2003, n. 15789; Cass., 28/11/2001, n. 15124; Cass., 21/6/1983, n. 4245), che impone di valutarsi la condotta dello specialista (a fortiori se tra i migliori del settore) non già con minore ma semmai al contrario con maggior rigore ai fini della responsabilità professionale, dovendo aversi riguardo alla peculiare specializzazione e alla necessità di adeguare la condotta alla natura e al livello di pericolosità della prestazione (cfr., con riferimento al medico sportivo, Cass., 8/1/2003, n. 85; con riferimento all'otorino v. Cass., 13/4/2007, n. 8826), implicante scrupolosa attenzione e adeguata preparazione professionale (cfr.

Cass., 13/1/2005, n. 583).

In quanto la diligenza (che, come sottolineato anche in dottrina, si specifica nei profili della cura, della cautela, della perizia e della legalità, la perizia in particolare sostanziandosi nell'impiego delle abilità e delle appropriate nozioni tecniche peculiari dell'attività esercitata, con l'uso degli strumenti normalmente adeguati; ossia con l'uso degli strumenti comunemente impiegati, in relazione all'assunta obbligazione, nel tipo di attività professionale o imprenditoriale in cui rientra la prestazione dovuta: v. Cass., 31/5/2006, n. 12995) deve valutarsi avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 c.c., comma 2), al professionista, e a fortiori allo specialista, è richiesta una diligenza particolarmente qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di attività da espletarsi.

A tale stregua l'impegno dal medesimo dovuto, se si profila superiore a quello del comune debitore, va considerato viceversa corrispondente alla diligenza normale in relazione alla specifica attività professionale esercitata, giacchè il professionista deve impiegare la perizia ed i mezzi tecnici adeguati allo standard professionale della sua categoria, tale standard valendo a determinare, in conformità alla regola generale, il contenuto della perizia dovuta e la corrispondente misura dello sforzo diligente adeguato per conseguirlo, nonchè del relativo grado di responsabilità.

Come si è osservato in dottrina, il debitore è di regola tenuto ad una normale perizia, commisurata al modello del buon professionista (secondo cioè una misura obiettiva che prescinde dalle concrete capacità del soggetto, sicchè deve escludersi che il debitore privo delle necessarie cognizioni tecniche sia esentato dall'adempiere l'obbligazione con la perizia adeguata alla natura dell'attività esercitata), mentre una diversa misura di perizia è dovuta in relazione alla qualifica professionale del debitore (per il riferimento alla necessità di adeguare la valutazione alla stregua del dovere di diligenza particolarmente qualificato, inerente lo svolgimento dell'attività del professionista, v. Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 31/5/2006, n. 12995; Cass., 23/4/2004, n. 19133;

Cass., 4/3/2004, n. 4400) in relazione ai diversi gradi di specializzazione propri dello specifico settore professionale.

Ai diversi gradi di specializzazione corrispondono infatti diversi gradi di perizia.

Può allora distinguersi tra una diligenza professionale generica e una diligenza professionale variamente qualificata, giacchè chi assume un'obbligazione nella qualità di specialista, o un'obbligazione che presuppone una tale qualità, è tenuto alla perizia che è normale della categoria (cfr., con riferimento alla diligenza professionale del medico c.d. "strutturato", Cass., 13/4/2007, n. 8826).

Lo sforzo tecnico implica anche l'uso degli strumenti materiali normalmente adeguati, ossia l'uso degli strumenti comunemente impiegati nel tipo di attività professionale in cui rientra la prestazione dovuta.

La misura della diligenza richiesta nelle obbligazioni professionali va quindi concretamente accertata sotto il profilo della responsabilità.

Il professionista è contrattualmente impegnato al risultato dovuto (v. Cass., 19/5/2004, n. 9471), quello cioè conseguibile secondo criteri di normalità, da apprezzarsi in relazione alla abilità tecnica e alla sua capacità tecnico-organizzativa (cfr., con riferimento al medico, Cass., a 13/4/2007, n. 8826).

Il normale esito della prestazione dipende allora da una pluralità di fattori, tra cui l'organizzazione dei mezzi adeguati per il raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità.

Normalità che risponde dunque ad un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso.

La difficoltà dell'intervento e la diligenza del professionista vanno valutate in concreto, rapportandole al livello di specializzazione del professionista e alle strutture tecniche a sua disposizione, sicchè il medesimo deve, da un canto, valutare con prudenza e scrupolo i limiti della propria adeguatezza professionale, ricorrendo anche all'ausilio di un consulto (se la situazione non è così urgente da sconsigliarlo); e, da altro canto, adottare tutte le misure volte ad ovviare alle carenze strutturali ed organizzative financo consigliando al committente, se manca l'urgenza di intervenire, di rivolgersi ad altro professionista (cfr. Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 5/7/2004, n. 12273. V. anche Cass., 21/7/2003, n. 11316; Cass., 16/5/2000, n. 6318).

Anche per il migliore specialista del settore il giudizio di normalità va invero calibrato avuto riguardo alle strutture tecniche con cui è chiamato a prestare la propria opera professionale.

Laddove lo spostamento verso l'alto della soglia di normalità del comportamento diligente dovuto determina la corrispondente diversa considerazione del grado dì tenuità della colpa (cfr. Cass., 4437/82), con corrispondente preclusione della prestazione specialistica al professionista che specializzato non è (cfr. Cass., 5/7/2004, n. 12273; Cass., 2428/90).

In ragione della specifica natura e della peculiarità dell'attività esercitata (cfr. Cass., 20/7/2005, n. 15255; Cass., 8/2/2005, n. 2538; Cass., 22/10/2003, n. 15789; Cass., 28/11/2001, n. 15124;

Cass., 21/6/1983, n. 4245) l'appaltatore è dunque tenuto a mantenere il comportamento diligente dovuto per la realizzazione dell'opera commessagli, dovendo adottare tutte le misure e le cautele necessarie ed idonee per l'esecuzione della prestazione, secondo il modello di precisione e di abilità tecnica nel caso concreto richiesto idoneo a soddisfare l'interesse creditorio.

Ai fini della verifica della esecuzione a regola d'arte dell'opera (artt. 1176, 1662 c.c.) l'esattezza della prestazione deve essere allora verificata alla stregua dell'adeguato sforzo diligente tecnico, e dei risultati che normalmente si realizzano con l'impiego di tale sforzo.

Trattandosi di opere edilizie da eseguirsi su strutture o basamenti preesistenti o preparati dal committente o da terzi, l'appaltatore o il prestatore d'opera incaricato viola in particolare il dovere di diligenza stabilito dall'art. 1176 c.c., se non verifica, nei limiti delle comuni regole dell'arte, l'idoneità delle anzidette strutture a reggere l'opera commessagli, e ad assicurare la buona riuscita della medesima; ovvero se, accertata l'inidoneità di tali strutture, procede egualmente all'esecuzione dell'opera (v. Cass., 31/5/2006, n. 12995; Cass., 9/2/2000, n. 1449; Casa., 18/3/1980, n. 1781. Cfr.

altresì Cass., 22/6/1994, n. 5981, Cass., 11/1/1989, n. 80; Cass., 7/4/1987, n. 3356; Cass., 25/7/1984, n. 4352; Cass., 20/1/1982, n. 3717).

Anche l'ipotesi della imprevedibilita di difficoltà di esecuzione dell'opera manifestatesi in corso d'opera derivanti da cause geologiche, idriche e simili, specificamente presa in considerazione in tema di appalto dall'art. 1664 c.c., comma 2, e legittimante se del caso il diritto ad un equo compenso in ragione della maggiore onerosità della prestazione, va in effetti valutata, si è sottolineato in giurisprudenza di legittimità, sulla base della diligenza media in relazione al tipo di attività esercitata (v.

Cass., 31/5/2006, n. 12995; Cass., 23/11/1999, n. 12989).

si è mancato di sottolineare che ove l'appaltatore svolga anche i compiti di ingegnere progettista e di direttore dei lavori, l'obbligo di diligenza è ancora più rigoroso, essendo egli tenuto, in presenza di situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, ad eseguire gli opportuni interventi per accertarne la causa ed apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi (v. Cass., 31/5/2006, n. 12995; Cass., 18/4/2002, n. 5632).

La maggiore specificazione del contenuto dell'obbligazione non esclude infatti, come posto in rilievo in dottrina, la rilevanza della diligenza come criterio determinativo della prestazione per guanto attiene agli aspetti dell'adempimento (v. Cass. Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533).

Le obbligazioni professionali sono dunque caratterizzate dalla prestazione di attività particolarmente qualificata da parte di soggetto dotato di specifica abilità tecnica, in cui il committente fa affidamento nel conferirgli l'incarico, al fine del raggiungimento del risultato perseguito o sperato.

Affidamento tanto più accentuato, in vista dell'esito positivo nel caso concreto conseguibile, quanto maggiore è la specializzazione del professionista, e la qualità organizzativa, materiale e tecnica della struttura operativa di cui si avvale.

Una limitazione della misura dello sforzo diligente dovuto nell'adempimento dell'obbligazione, e della conseguente responsabilità per il caso di relativa mancanza o inesattezza, non può farsi invero discendere nemmeno dalla qualificazione dell'obbligazione del professionista in termini di "obbligazione di mezzi" (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576; Cass., 13/4/2007, n. 8826), nel caso peraltro nemmeno configurabile giacchè l'obbligazione dell'appaltatore è senz'altro di risultato (cfr., Cass., 21/5/2012, n. 8016; Cass., 18/5/2011, n. 10927).

, al fine di salvare la distinzione dogmatica in argomento, può valere il richiamo a principi propri di altri sistemi, come quello di common law della C.d. evidenza circostanziale o res ipsa loquitur (per il quale v. invece Cass., 16/2/2001, n. 2335; Cass., 19/5/1999, n. 4852, Cass.; 22/1/1999, n. 589).

Come questa Corte ha avuto anche recentemente modo di precisare, la responsabilità del professionista non può essere invero desunta automaticamente dal mero inadempimento alla propria obbligazione, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal creditore, ma deve essere valutata alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale (v. Cass., 9/11/2006, n. 23918).

L'inadempimento consegue infatti alla prestazione negligente, ovvero non improntata alla dovuta diligenza da parte del professionista ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, adeguata alla natura dell'attività esercitata e alle circostanze concrete del caso (v.

Cass., 13/4/2007, n. 8826).

La riconduzione dell'obbligazione professionale nell'ambito del rapporto contrattuale, e della eventuale responsabilità che ne consegua nell'ambito di quella da inadempimento ex art. 1218 c.c., e segg., ha invero i suoi corollari anche sotto il profilo probatorio.

Al riguardo questa Corte ha già più volte enunciato il principio in base al quale l'onere della prova è ripartito tra le parti nel senso che (0alla luce del principio enunciato in termini generali da Cass., Sez. Un. 30/10/2001, n. 13533) in tema di onere della prova dell'inadempimento, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 577;

Cass., 13/4/2007, n. 8826).

Analogo principio è stato posto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando sul debitore l'onere di dimostrare di avere esattamente adempiuto.

Pertanto, in base alla regola di cui all'art. 1218 c.c., il creditore ha il mero onere di allegare il contratto ed il relativo inadempimento o inesatto adempimento, non essendo tenuto a provare la colpa del professionista e la relativa gravità (cfr., con riferimento a differenti ipotesi, Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 21/6/2004, n. 11488).

la distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà può d'altro canto valere come criterio di distribuzione dell'onere della prova, rilevando essa solamente ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa riferibile al professionista (cfr., con riferimento al sanitario, Cass., 13/4/2007, n. 8826).

L'imposizione della presunzione dell'onere della prova in capo al debitore, il cui fondamento si è indicato nell'operare del principio di c.d. vicinanza alla prova o di riferibilità (v. v. Cass., 9/11/2006, n. 23918; Cass., 21/6/2004, n. 11488; Cass., Sez. Un., 23/5/2001, n. 7027; Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; Cass., 13/9/2000, n. 12103), va ancor più propriamente ravvisato, come sottolineato anche in dottrina, nel criterio della maggiore possibilità per il debitore onerato di fornire la prova, in quanto rientrante nella sua sfera di dominio, in misura tanto più marcata quanto più l'esecuzione della prestazione consista nell'applicazione di regole tecniche sconosciute al creditore, essendo estranee alla comune esperienza, e viceversa proprie del bagaglio del debitore come nel caso specializzato nell'esecuzione di una professione protetta.

All'art. 2236 c.c., non va conseguentemente assegnata rilevanza alcuna ai fini della ripartizione dell'onere probatorio, giacchè incombe in ogni caso al professionista dare la prova della particolare difficoltà della prestazione, laddove la norma in questione implica solamente una valutazione della colpa del medesimo, in relazione alle circostanze del caso concreto (v. Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 28/5/2004, n. 10297; Cass., 21/6/2004, n. 11488).

Appare in effetti incoerente ed incongruo richiedere al professionista la prova idonea a vincere la presunzione di colpa a suo carico quando trattasi di prestazione di facile esecuzione, e addossare viceversa al creditore l'onere di provare "in modo preciso e specifico" le "modalità ritenute non idonee" quando l'opera è di particolare o speciale difficoltà (in tal senso v. invece, con riferimento al settore medico, Cass., 4/2/1998, n. 1127; Cass., 11/4/1995, n. 4152).

Proprio nel caso in cui la prestazione implica cioè la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, richiede notevole abilità, e la soluzione di problemi tecnici nuovi o di speciale complessità, con largo margine di rischio in presenza di ipotesi non ancora adeguatamente studiate o sperimentate (v. Cass., 28/5/2004, n. 10297;

Cass., 10/5/2000, n. 5945; Cass., 19/5/1999, n. 4852; Cass., 16/11/1988, n. 6220; Cass., 18/6/1975, n. 2439).

Tale soluzione si palesa infatti ingiustificatamente gravatoria per il creditore, in contrasto invero con il principio di generale favor per il creditore-danneggiato cui l'ordinamento è informato (cfr.

Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 20/2/2006, n. 3651).

In tali circostanze è infatti indubitabilmente il professionista/specialista a conoscere le regole dell'arte e la situazione specifica -anche in considerazione come nella specie delle condizioni degli immobili e del terreno- del caso concreto, avendo pertanto la possibilità di assolvere all'onere di provare l'osservanza delle prime e di motivare in ordine alle scelte operate in ipotesi in cui maggiore è la discrezionalità rispetto a procedure standardizzate.

E' allora da superarsi, sotto il profilo della ripartizione degli oneri probatori, anche ogni distinzione tra interventi "facili" e "difficili", in quanto l'allocazione del rischio non può essere rimessa alla maggiore o minore difficoltà della prestazione, l'art. 2236 c.c., dovendo essere inteso come contemplante una regola di mera valutazione della condotta diligente del debitore (v. Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 28/5/2004, n. 10297; Cass., 21/6/2004, n. 11488).

Va quindi conseguentemente affermato che in ogni caso di "insuccesso" incombe al professionista dare la prova della particolare difficoltà della prestazione (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n.577; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 28/5/2004, n. 10297; Cass., 21/6/2004, n. 11488), e, in caso di mancata o inesatta realizzazione dell'opera commissionata, l'appaltatore, la cui obbligazione è -come detto- senz'altro di risultato è tenuto a dare la prova che il risultato "anomalo" o anormale rispetto al convenuto esito della propria prestazione professionale, e quindi dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza, dipende da fatto a non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto.

E laddove tale prova non riesca a dare, secondo la regola generale ex artt. 1218 e 2697 c.c., il medesimo rimane soccombente.

Senza sottacersi che, in base al principio del nesso di causalità specifica, in caso di concretizzazione del rischio che la regola violata tende a prevenire non può prescindersi dalla considerazione del comportamento dovuto e della condotta nel singolo caso in concreto mantenuta, e il nesso di causalità che i danni conseguenti a quest'ultima astringe rimane invero presuntivamente provato (cfr.

Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 584; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 582. E, da ultimo, Cass., 27/4/2011, n. 9404; Cass., 29/8/2011, n. 17685).

Orbene, i suindicati principi sono stati dalla corte di merito disattesi nell'impugnata sentenza.

In particolare laddove essa è pervenuta a rigettare l'appello incidentale interposto dai committenti sigg. Bo. ed altri e sigg. G. ed altri ravvisando "giustificata" la "percentuale del 20% di corresponsabilità con l'appaltatore".

Ciò dopo avere invero correttamente premesso che "In merito alla ritenuta responsabilità di ICZ per le lesioni subite dagli immobili circostanti allo scavo effettuato, come già rilevato dal primo giudice, gli accertamenti condotti dal CTU non lasciano adito a dubbi quanto alla sicura efficienza causale dei lavori in questione nel determinare, o almeno concorrere a determinare quelle lesioni; il fatto poi che gli immobili fossero vetusti e dunque non certo in buone condizioni già a priori, e che altri lavori riguardanti stabili contigui abbiano contribuito al determinare la situazione di emergenza che impose un intervento, non toglie che il contributo causale dei lavori eseguiti da ICZ vi sia stato e sia stato rilevante: e questo indipendentemente dalla verificazione di cedimenti o franamenti del terreno: il CTU ha evidenziato l'insufficienza delle misure apprestate ad evitare lesioni agli immobili prossimi allo scavo; ha inoltre evidenziato ... come l'effettuazione di un profondo scavo nella prossimità di edifici per di più fatiscenti da gran tempo ed addossati gli uni agli altri non potesse che essere assai pericolosa per la stabilità di tali edifici; ed infine come la situazione di sostanziale contestualità fra il prodursi del danno e l'effettuazione dello scavo renda ragione del ruolo causale di questo".

Ancora, dopo avere ulteriormente precisato che l'esistenza di un direttore dei lavori, pur incaricato come tale dalla committenza, "non significa affatto che l'appaltatore perda la propria autonomia nell'effettuazione in concreto dei lavori, e che diventi un mero strumento privo di propria capacità di determinazione, quanto alle concrete modalità attuative dei lavori, nelle mani della committenza (e dei tecnici da questa incaricati)"; nonchè dopo avere ulteriormente sottolineato che "in realtà, questa è responsabile proprio sotto tale profilo, e la pretesa che la committenza sia in grado di dirigere completamente o quasi le modalità con le quali l'appaltatore, dotato (si presume) delle cognizioni tecniche indispensabili per l'effettuazione di opere di notevole complessità in una situazione per di più di particolare difficoltà, è chiaramente fuori dalla realtà, la committenza avendo di mira un risultato, e l'appaltatore, normalmente dotato di ampia autonomia, dovendo curare di raggiungerlo nel rispetto delle generali regole di diligenza, e di quelle della specifica attività tecnica demandatagli".

La corte di merito, pur evidenziando che nel caso l'appaltatore è "un'impresa dotata di autonoma organizzazione e propri tecnici", tanto da ritenere "largamente prevalente" la relativa responsabilità, nell'osservare essere per altro verso "indubbio che i proprietari committenti sapevano in quale situazione si andava ad operare e dunque non concepibile che ignorassero i rischi che comportava l'effettuazione di interventi consimili", è quindi pervenuta a ravvisare la relativa corresponsabilità nella vicenda in esame per essere conseguentemente "ragionevole ritenere che dovessero pretendere maggiore attenzione e modalità operative più prudenti da parte dell'appaltatore".

A tale stregua, pur non facendo discendere la responsabilità dei committenti alla mera stregua della loro qualità di proprietarì ex art. 840 c.c., comma 1 (alla stregua di una inammissibile regola di responsabilità oggettiva), la corte d'appello ha al riguardo argomentato da una ritenuta condotta colposa nella specie integrata dalla mancata ingerenza da parte dei medesimi nell'attività propria dell'appaltatore.

Pertanto in ragione della violazione di un ravvisato obbligo di ingerenza del committente in realtà insussistente. A fortiori in considerazione della circostanza che al riguardo essa del tutto prescinde da profili ridondanti in termini di relativa culpa in eligendo, nonchè da qualsivoglia accertamento circa la specifica capacità e possibilità per i medesimi, in forza del contratto di appalto, dì impartire prescrizioni nell'esecuzione dei lavori o di intervenire per chiedere il rispetto della normativa di sicurezza, nonchè di imporre particolari modalità di esecuzione dei lavori o specifici accorgimenti antinfortunistici la cui mancata adozione si sia rivelata causa (diretta o indiretta) del sinistro.

Del tutto incongrua risulta altresì la motivazione dell'impugnata sentenza là dove viene, da un canto, sottolineato come fosse nella specie "chiaramente fuori dalla realtà" la possibilità per la committenza di dare indicazioni tecniche indispensabili per l'effettuazione di opere "di notevole complessità in una situazione per di più di particolare difficoltà", e, per altro verso, rimarcato l'autonomia che ha nel caso connotato l'attività dell'appaltatore