Aggiornamento - Civile

Cass. Civ., sez. III, 12 gennaio 2005 n. 455 sulla responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta

 

 

La sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio DUVA - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Rel. Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Puccetti Edo, Puccetti Giampiero, Puccetti Luciano, Puccetti Giuliana, Lenci Alessandro, elettivamente domiciliati in Roma via Bertoloni 1/E, presso lo studio dell'avvocato Carlo Moracci, che li difende unitamente all'avvocato Marcello Pellegri, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

Tuccori Marco, elettivamente domiciliato in Roma via Franco Michelini Tocci 50, presso lo studio dell'avvocato Carlo Visconti, che lo difende unitamente all'avvocato Gian Piero Nicolai, giusta delega in atti;

- controricorrente -

nonchè contro

San Filippo Atletico Lucca Sporting Club, Tuccori Guido, Bertolini Rolando;

- intimati -

avverso la sentenza n. 374/00 della Corte d'Appello di Firenze, sezione seconda emessa il 19/10/99, depositata il 29/02/00; RG. 2121/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/09/04 dal Consigliere Dott. Renato Perconte Licatese;
udito l'Avvocato Moracci Carlo;
udito l'Avvocato Visconti Carlo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Puccetti Edo, Giampiero, Luciano e Giuliana e Lenci Alessandro convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Lucca, l'associazione San Filippo Atletico Lucca "Sporting Club" (già Associazione Sportiva Atletico Lucca S.C.) nonché i soci Tuccori Guido, Bertolini Ronaldo e Tuccori Marco, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni per il mancato rilascio, alla data del 31 agosto 1991 (come disposto dal pretore di Lucca), di un appezzamento di terreno concesso in locazione all'Associazione Sportiva Atletico Lucca S.C. con contratto del 31 luglio 1996.
Il Tribunale, con sentenza del 29 luglio 1997, in accoglimento della domanda, condannava ai danni, liquidati in lire 60 milioni, oltre agli accessori, l'associazione non riconosciuta San Filippo Atletico Lucca e Tuccori Marco, quest'ultimo nella qualità di socio contraente in nome e per conto della prima.
La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 29 febbraio 2000, ha invece assolto dalla domanda il Tuccori.
Ricorrono per la cassazione i Puccetti e il Lenci, con un unico motivo.
Resiste con controricorso il Tuccori.
Le altre parti (San Filippo Atletico Lucca "Sporting Club"; Tuccori Guido; Bertolini Rolando) non hanno svolto difese.
I ricorrenti e il resistente hanno depositato una memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti, denunciando la violazione degli artt. 38, 1590 e 1591 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), deducono che obbligato a risarcire il maggior danno derivato dalla ritardata restituzione del bene concesso in locazione non poteva essere altri se non il Tuccori, ovvero colui che, in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta, ebbe a stipulare, in veste di conduttore, il relativo contratto, coinvolgendo così "ope legis" anche la propria, personale e solidale responsabilità nei confronti dei locatori.
Del tutto erroneo perciò il ragionamento della Corte d'Appello, secondo cui le conseguenze patrimoniali della ritardata restituzione non potrebbero esser poste a carico del Tuccori soltanto a cagione del lungo tempo (15 anni) trascorso dalla conclusione del contratto, perché, così argomentando, il giudice del gravame non solo disconosce il naturale ambito di applicazione delle norme citate in rubrica ma dimentica che la restituzione della cosa locata, con la conseguente responsabilità in caso di mora, é una delle obbligazioni cui il conduttore è tenuto per legge.
Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata, premesso che il Tuccori ha stipulato per l'associazione il contratto di locazione per cui è causa nel 1976 e che nel giudizio conseguente all'intimazione della licenza per finita locazione come negli atti successivi per lo S.C. ha sempre agito il presidente Bartolini Rolando; rileva che, essendo il danno per cui è causa conseguenza non del contratto iniziale ma del mancato rispetto del termine di rilascio (Comportamento questo ulteriore e successivo, addebitabile a chi all'epoca agiva per l'associazione), a nessun titolo deve risponderne il Tuccori, "per il solo fatto di aver posto in essere, quindici anni prima, il contratto stesso".
Ebbene, rileva il Collegio, ai sensi dell'art. 38 c.c., se, da un lato, "per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune"; dall'altro "delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione".
Questa responsabilità personale e solidale di colui che ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta (collegata, si badi, non alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, ma all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi: Cass. 20 luglio 1998 n. 7111 e 21 maggio 1998 n. 5089) non concerne tuttavia, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ‘ex lege’, assimilabili alla fidejussione (Cass. 6 agosto 2002 n. 11759; 4 marzo 2000 n. 2471; 27 dicembre 1991 n. 13946).
E pertanto, per logica conseguenza di quanto detto, la responsabilità in discorso non grava su tutti coloro che, essendo successivamente a capo dell'associazione, ne assumono la rappresentanza, ma riguarda esclusivamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, a tutela dei terzi che con esse siano venuti in rapporto negoziale, facendo affidamento sulla loro solvibilità e sul loro patrimonio personale; sicché il semplice avvicendamento nelle cariche sociali del sodalizio non comporta alcun fenomeno di successione nel debito in capo al soggetto subentrante (Cass. 7 aprile 1992 n. 4266). Corrispondentemente la detta responsabilità permane in capo a chi ha agito anche dopo la perdita del potere di rappresentanza, onde il presidente di un'associazione non riconosciuta é passivamente legittimato all'azione del creditore anche dopo la cessazione dalla carica, con riguardo alle obbligazioni che risalgano al periodo in cui ha esercitato le funzioni di presidente (Cass. 29 dicembre 1976 n. 4747).
Ed allora, posto che la responsabilità per la ritardata restituzione dell'immobile locato, sancita dall'art. 1591 c.c., é pacificamente contrattuale (Cass. 23 maggio 2002 n. 7546 e 14 aprile 2000 n. 4864), la natura accessoria, e ‘lato sensu’ fidejussoria, dell'obbligazione assunta dall'allora rappresentante dell'associazione Tuccori Marco (avente, proprio per la sua successorietà, stesso contenuto ed estensione dell'obbligazione principale) rende inevitabile che il medesimo risponda, personalmente e solidalmente, verso i locatori, dell'inadempimento, imputabile all'associazione, dell'obbligo di riconsegna dell'immobile alla scadenza della locazione, come fosse un inadempimento proprio, e quindi del pregiudizio economico ai medesimi derivatone.
In altri termini, con la sottoscrizione, nel 1975, del contratto locativo in nome e per conto dell'associazione, il Tuccori ha assunto la veste di garante 'ex lege' dell'adempimento, da parte dell'associazione, di tutte indistintamente le obbligazioni del conduttore, inclusa naturalmente quella di riconsegnare l'immobile alla scadenza (art. 1590 1° comma c.c.) e, nel caso di ritardo nella consegna, di risarcire ai locatori il danno (art. 1591 c.c.): obbligo di garanzia sopravvissuto, nel Tuccori, per quanto detto, alla perdita della rappresentanza e non trasmesso ai rappresentanti a lui succeduti, e dunque legittimamente azionato (anche) contro di lui dal Puccetti e Lenci.
Basta insomma la 'mora restituendi' di chi, alla scadenza, agiva per l'associazione (e quindi dell'associazione, responsabile primaria ai sensi dell'art. 38 c.c.) per rendere operante il vincolo personale e accessorio del Tuccori; o, per meglio dire, proprio l'inadempimento del nuovo rappresentante dell'associazione, lungi dal costituire, come vorrebbe la Corte di merito, un'esimente per il Tuccori, integra l'antecedente logico giuridico necessario e sufficiente della sua solidale esposizione.
Consegue all'accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza impugnata, col rinvio, anche per le spese del giudizio di Cassazione, al giudice di pari grado designato nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Firenze.
Così deciso a Roma, addì 16 settembre 2009.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 12 GENNAIO 2005



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