Aggiornamento - Civile

Cass, civ, sez. III, 17 gennaio 2008, n. 870, danno biologico in caso di morte dopo tre giorni

Angelo Campana, in proprio e quale procuratore di Zaira Ficoccilli, Mimma, Gabriella, Vincenzo, Settimio Campana, Ivana Della Vecchia, in proprio e quale procuratrice di Cesarina Sponga, convennero innanzi al tribunale di Milano Giuseppe Da Rozze e la s.p.a. Abeille assicurazioni per ottenerne la condanna solidale al risarcimento dei danni conseguenti all'incidente stradale provocato dal Da Rozze alla guida di autovettura assicurata con l'Abeille, nel quale il loro congiunto Enzo Campana aveva riportato lesioni personali gravissime cui a distanza di tre giorni era seguita la morte.
A richiesta degli attori il giudice istruttore emise ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. con la quale 1) liquidò il danno morale in lire 170.000.000 ciascuno in favore di Angelo Campana ed Ivana Della Vecchia, genitori del defunto, ed in lire 25.000.000 in favore di Cesarina Sponga, nonna materna, negandolo a tutti gli altri; 2) limitò il danno patrimoniale dei genitori a lire 100.000.000, escludendo il danno da futura assistenza materiale; 3) negò la risarcibilità del danno biologico sia "iure hereditatis" che "iure proprio".
Trasformatasi l'ordinanza in provvedimento impugnabile per effetto di rinuncia alla sentenza, i genitori e le nonne di Enzo Campana proposero gravame che la corte di appello di Milano respinse con la seguente motivazione.
Il danno morale è stato liquidato in misura prossima più ai massimi che ai minimi previsti nella tabella di riferimento elaborata dalla magistratura milanese avente semplice valore orientativo; la liquidazione è, comunque, da approvare, considerato che i genitori, entrambi sopravvissuti, si possono dare reciproco conforto e svolgono attività economica comune che vale a dare significato alla loro vita; a parte che i fatti posti dalla Ficoccilli a fondamento della domanda di risarcimento del danno morale sono inidonei a sorreggerla, di tali fatti non è stata fornita prova; il primo giudice ha ritenuto che il defunto godesse di un reddito annuo di 17.000 marchi tedeschi, sarebbe rimasto in famiglia fino al compimento del ventisettesimo anno, avrebbe destinato ai genitori 2/3 del suo reddito; se in questa previsione vi fosse errore, esso sarebbe a tutto vantaggio dei genitori; nulla fa presumere che in futuro i genitori avrebbero avuto bisogno dell'aiuto economico del figlio e, comunque, i medesimi sono venuti meno all'onere di allegare e provare fatti in tale senso, di modo che è corretta la decisione di rigetto della domanda concernente questa voce di danno; per acquistare il diritto al risarcimento del danno biologico la vittima deve sopravvivere per un ragionevole lasso di tempo; essendo sopravvissuto solo per tre giorni, Enzo Campana non ha acquistato tale diritto e, non avendolo acquistato, non può averlo trasmesso ai genitori; nessuna patologica alterazione dello stato di salute di questi ultimi è emersa dalla c.t.u., sicché è da escludere la sussistenza di un danno del genere "iure proprio".
Angelo Campana, in proprio e quale procuratore di Zaira Ficoccilli, ed Ivana Della Vecchia hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi; ha resistito l'Axa assicurazioni già Abeille assicurazioni.


 

Motivi della decisione


 

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., nonché vizi di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.); lamentano che la corte di merito abbia escluso con motivazione insufficiente e contraddittoria la risarcibilità del danno biologico "iure hereditatis"; sostengono che tale danno va sempre e comunque risarcito, qualunque sia la durata della sopravvivenza della vittima, in ragione della causalità cronologica: prima la causa (lesione) e poi la conseguenza (morte); ricordano che secondo la giurisprudenza di legittimità anche quando sopravviva per un limitato spazio temporale (poche ore) la vittima acquista il diritto al risarcimento del danno biologico quanto meno nella sua componente psichica e lo trasmette agli eredi.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. La giurisprudenza di questa Corte distingue il caso in cui la morte segua immediatamente o quasi alle lesioni da quello in cui tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo; nel primo caso esclude la configurabilità del danno biologico in quanto la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, incidendo sul diverso bene giuridico della vita (da ultimo Cass. 13.1.2006, n. 517); la ammette, viceversa, nel secondo caso, essendovi un'effettiva compromissione dell'integrità psico - fisica del soggetto che si protrae per la durata della vita, e ne riconosce la trasmissibilità agli eredi (ex plurimis Cass. 21.7.2004, n. 13585; Cass. 21.2.2004, n. 3549).
Non risulta stabilito in linea generale quale durata debba avere la sopravvivenza perché possa essere ritenuta apprezzabile ai fini del risarcimento del danno biologico, ma è del tutto evidente che non può escludersi in via di principio che sia apprezzabile una sopravvivenza che si protrae per tre giorni.
1.3.
Poiché ha affermato che la sopravvivenza di tre giorni non è stata sufficiente a fare acquistare alla vittima il diritto al risarcimento del danno biologico, la sentenza impugnata va cassata sul punto.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 2059, 1322, 1326 c.c., 112 c.p.c, nonché vizi di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.); la corte di merito - sostengono - ha ignorato l'accordo sostanziale intervenuto tra le parti sul danno morale; più specificamente i convenuti hanno riconosciuto nei propri scritti difensivi che a ciascun genitore competeva la somma di lire 250.000.000; i giudici avrebbero dovuto prendere atto del riconoscimento ed adeguare ad esso la decisione; non avendolo fatto, sono incorsi nella violazione dell'art. 112 c.p.c; la corte di merito 1) ha rigettato la domanda di risarcimento del danno biologico "iure proprio" senza valutare compiutamente le risultanze della c.t.u. e particolarmente la parte di essa nella quale si fa riferimento al "lutto prolungato e complicato da un episodio depressivo maggiore"; 2) avrebbe dovuto, comunque, tenere conto di tali risultanze nella valutazione del danno morale, incrementandone la liquidazione; 3) ha negato il risarcimento del danno morale alla nonna paterna, sebbene il defunto trascorresse con lei sei mesi all'anno, come affermato dalle parti attrici nel loro interrogatorio libero senza contestazioni delle Controparti; 4) ha contenuto il danno patrimoniale in somma inadeguata perché non ha considerato che secondo dati di comune esperienza i figli lasciano la casa dei genitori verso i trenta anni e che risulta impossibile provare uno stato di bisogno futuro.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. Se la parte, contro la quale la domanda è proposta, ne riconosce la fondatezza, viene a cessare la materia del contendere ed il giudice è tenuto a dichiararlo eventualmente di ufficio.
Per dare luogo alla declaratoria il riconoscimento deve essere totale sì da privare la parte dell'interesse ad ottenere una pronuncia del giudice, rendendola inutile.
Nel caso di specie non è dedotto che sia intervenuto un riconoscimento cosiffatto, ma semplicemente che i convenuti si sono espressi sulla domanda in termini generali e con riferimento alle tabelle del tribunale di Milano, ond'è che la doglianza che concerne il punto non è meritevole di accoglimento.
2.3. Per giurisprudenza di questa Corte il danno biologico degli stretti congiunti di una persona deceduta per effetto dell'illecita condotta altrui è risarcibile quando vi sia la prova di una lesione psico - fisica (Cass. 13.2.2002, n. 2082; Cass. 25.2.2000, n. 2134).
Orbene con corretta valutazione delle risultanze della c.t.u. la corte di merito ha ritenuto che tale prova manca, mentre le risultanze della stessa consulenza richiamate nel ricorso non presentano carattere di decisività.
2.4. L'interrogatorio libero delle parti può fornire al giudice elementi di convincimento liberamente valutabili; non è, pertanto, censurabile in sede di legittimità il giudice che non utilizza tali elementi ' ai fini della formazione del proprio convincimento.
Ne consegue che, seppure le parti attrici in occasione dell'interrogatorio libero avessero riferito circostanze utilizzabili ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno morale proposta dalla Ficoccilli, nonna paterna del defunto, la corte di merito non sarebbe censurabile per non averne tenuto conto.
2.5. Per quanto concerne il danno patrimoniale da perdita di aiuti economici futuri va rilevato che la prova di tale specie di danno è presuntiva ed utilizza i dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, adeguandoli alle peculiarità della fattispecie.
La prova è raggiunta quando in base ad un criterio di normalità fondato su tutte le circostanze del caso concreto si possa ritenere che la vittima avrebbe destinato una parte del proprio reddito futuro alle necessità dei genitori o avrebbe, comunque, apportato agli stessi utilità economiche, pur senza che ne avessero bisogno.
La circostanza che i genitori in atto godano di fonti di reddito tali da rendere inutile ogni contributo della vittima non rileva, salvo che la valutazione complessiva non consenta di presumere che mancheranno mutamenti nel corso degli anni
(Cass. 28.2.2002, n. 2962, in motivazione).
2.6. Ai principi sopra enunciati si è sostanzialmente adeguata la corte di merito, la quale ha escluso in concreto futuri apporti del figlio in favore dei genitori in considerazione del fatto che nulla fa presumere che avrebbero avuto bisogno di aiuti in futuro e che non hanno allegato circostanze idonee a superare la presunzione.
3. In conclusione, il primo motivo è accolto ed il secondo rigettato; la sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Milano per nuovo esame sulla base dei principi di cui sopra e pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.


 

PQM


La Corte accoglie il primo motivo; rigetta il secondo; cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte di appello di Milano.