Aggiornamento - Civile

 

Cassazione civile, sez. III, 08 giugno 2012, n. 9297, sulla posizione del curatore fallimentare ai fini della prova della simulazione della quietanza rilasciata dal fallito (prima del fallimento)

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 4 febbraio 2010, la Corte d'Appello di Roma ha rigettato l'appello proposto dalla Curatela della s.r.l. Base Nautica Pontina nei confronti di T. S., avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1865 del 19 giugno 2004.

Il Tribunale era stato adito con atto di citazione notificato il 30 settembre 1996 col quale il Curatore del fallimento della s.r.l. Base Nautica Pontina aveva evocato in giudizio T.S., chiedendo che - con riferimento all'atto a rogito notaio Silvestroni del 31 gennaio 1992 col quale la s.r.l. Base Nautica Pontina (all'epoca in bonis) aveva ceduto a T.S. la propria quota di partecipazione al capitale della s.a.s. Assistenza Auto di Berardi Aldo & C. al prezzo pattuito di L. 125.000.000, del cui pagamento la venditrice aveva rilasciato quietanza liberatoria nello stesso atto - fossero dichiarati, previa declaratoria della simulazione della quietanza di pagamento del prezzo, l'inadempimento dell'acquirente e la risoluzione del contratto, con conseguente acquisizione alla massa fallimentare della quota venduta e la condanna del convenuto al risarcimento del danno.

1.2.- Costituitosi dinanzi al Tribunale, T.S. aveva contestato la domanda, chiedendone il rigetto.

Il Tribunale di Latina, all'esito dell'istruttoria documentale e per testi, aveva rigettato la domanda del Fallimento, compensando le spese di causa.

2.- Proposto appello da parte della Curatela fallimentare, e costituitosi l'appellato, la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha rigettato l'appello ed ha condannato l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del secondo grado.

3.- Avverso la sentenza della Corte d'Appello, il Fallimento Base Nautica Pontina s.r.l., in persona del curatore Dott. P. A., propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

T.S. resiste con controricorso, illustrato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2722 e 2735 cod. civ., nonchè dell'art. 1416 cod. civ., comma 2 e art. 1417 cod. civ..

Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe errata con riguardo alle seguenti due affermazioni: a) il curatore non può essere considerato terzo quando agisce per la simulazione di un atto o contratto stipulato dal fallito; b) la simulazione di una quietanza non può essere provata con testimonianze o prove presuntive. In particolare, secondo il ricorrente, pur essendo tale seconda affermazione in linea con la giurisprudenza di legittimità, il vizio sarebbe nella prima affermazione, che comporterebbe, e di fatto ha erroneamente comportato, l'applicabilità del limite probatorio al curatore fallimentare. Il ricorrente svolge quindi una serie di considerazioni concernenti la posizione assunta dal curatore nel giudizio di simulazione della quietanza e diretto all'acquisizione alla massa del pagamento; richiama numerosi precedenti giurisprudenziali, che dovrebbero dare riscontro al motivo di ricorso.

1.1.- Il motivo non è meritevole di accoglimento.

La Corte d'Appello ha fatto applicazione di principi espressi da diversi precedenti di questa Corte:

- il principio di diritto per il quale "non è ammissibile la prova testimoniale diretta a dimostrare la simulazione assoluta della quietanza, che dell'avvenuto pagamento costituisce documentazione scritta, ostandovi l'art. 2126 cod. civ., il quale, estendendo al pagamento il divieto, sancito dall'art. 2722 c.c., di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, esclude che con tale mezzo istruttorio possa dimostrarsi l'esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l'esistenza giuridica della quietanza, nei confronti della quale esso si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali al documento, che, appunto, il combinato disposto dei citati artt. 2722 e 2726 vieta di provare con testimoni in contrasto con la documentazione scritta di pagamento" (espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 6877/02, confermata da Cass. n. 3921/06, n. 1389/07, n. 15380/10); l'applicazione di questo principio (non sempre univoca nella giurisprudenza di legittimità:cfr. Cass. n. 8649/03 e n. 6109/06), non è contestata dal ricorrente, così come non era stata nemmeno contestata con l'atto di appello; pertanto, esso va dato come presupposto anche dal Fallimento impugnante;

- il principio di diritto per il quale la posizione del curatore fallimentare è differenziata secondo che egli rappresenti gli interessi della collettività dei creditori ovvero eserciti diritti di spettanza del fallito nei confronti dei terzi: nel primo caso egli è terzo, nell'altro subentra nella medesima posizione del fallito, facendone valere i diritti così come in capo a quello esistevano e si configuravano (principio espresso da Cass. n. 8914/03, con riguardo all'azione per la riscossione di un credito del fallito; da Cass. n. 8143/98, n. 9685/04, n. 18059/04, con riguardo all'azione per l'adempimento di un contratto stipulato dall'imprenditore prima del fallimento; da Cass. n. 3020/08, con riguardo all'azione proposta dal curatore ai sensi dell'art. 1395 cod. civ., per l'annullamento del contratto concluso in conflitto di interesse dall'imprenditore successivamente fallito; da Cass. n. 27510/08, con riguardo all'azione di ripetizione di indebito); sebbene esso non sia esplicitato nella sentenza impugnata, questa è conforme al principio che, con riguardo al caso di specie, va affermato, nel senso che allorchè agisca in giudizio per ottenere la risoluzione di un contratto stipulato dall'imprenditore prima del fallimento, facendo valere l'inadempimento della controparte contrattuale all'obbligo di pagamento del prezzo, il curatore non rappresenta la massa dei creditori, la quale pure si gioverebbe del risultato utile in tal modo perseguito, ma rappresenta il fallito, nella cui posizione giuridica egli subentra, e dei cui diritti si avvale. Ne deriva che, in tal caso, il curatore non è terzo, e non può avvalersi della prova testimoniale e per presunzioni per dimostrare la simulazione della quietanza di pagamento del prezzo, contenuta nel contratto della cui risoluzione si tratta.

La Corte d'Appello ha infatti accertato che, nel presente giudizio, il Curatore del fallimento ha agito con un'azione tipicamente contrattuale, quale è quella di risoluzione del contratto e ne ha tratto la conclusione, del tutto coerente con i principi di cui sopra, dell'inammissibilità della prova per testi e per presunzioni al fine di dimostrare la simulazione della quietanza di pagamento del prezzo contenuta nel contratto di cessione di quote del 31 gennaio 1992.

1.2.- Il ricorrente non ha censurato l'interpretazione che il Tribunale, prima, e la Corte territoriale, poi, hanno dato della domanda giudiziale. Ne segue che non è in contestazione che il presente giudizio abbia ad oggetto la risoluzione del contratto di cessione di quote al fine di ottenere la restituzione alla massa dei creditori delle quote sociali medesime; l'accertamento della simulazione della quietanza è funzionale alla richiesta dichiarazione di inadempimento dell'acquirente all'obbligazione di pagamento del prezzo; e tale richiesta, nel caso di specie, è finalizzata alla dichiarazione di risoluzione del contratto ex art. 1455 cod. civ., e segg., cioè all'esercizio della stessa azione risolutoria che sarebbe spettata al fallito.

Non risultano quindi pertinenti i precedenti richiamati in ricorso che riguardano l'azione di simulazione della quietanza.

Conseguentemente, non risultano fondate le censure del ricorrente, che fanno leva su principi di diritto, che pur dovendo essere ribaditi, non sono applicabili al caso di specie. Essi infatti concernono la diversa ipotesi in cui il curatore fallimentare del venditore agisca per la dichiarazione di simulazione della quietanza relativa all'avvenuto pagamento del prezzo di compravendita al fine di recuperare al fallimento detto prezzo; solo in tal caso, cumula, con la rappresentanza del fallito R.D. n. 267 del 1942, ex art. 43, anche la legittimazione che la legge attribuisce ai creditori del simulato alienante ai sensi dell'art. 1416 cod. civ., comma 2, con la conseguenza che, agendo egli come "terzo", può fornire la prova della simulazione "senza limiti", ai sensi del combinato disposto dall'art. 1417 c.c. e art. 1416 c.c., comma 2, e, quindi, sia a mezzo di testimoni, sia a mezzo di presunzioni (così Cass. n. 9835/94, n. 14481/05, n. 11144/09).

Dal momento che nel presente giudizio il curatore ha agito domandando la risoluzione del contratto stipulato dalla società Base Nautica Pontina s.r.l. in bonis e T.S., per l'inadempimento di quest'ultimo all'obbligo di pagare il prezzo, egli non ha esercitato un diritto in rappresentanza della massa dei creditori, ma un diritto già spettante alla società fallita, quale controparte contrattuale del T..

E' quindi corretta la statuizione di inammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, che la sentenza impugnata ha fondato sull'esclusione della qualità di terzo o di rappresentante dei creditori del simulato alienante in capo al curatore fallimentare e quindi sull'inapplicabilità dell'art. 1416 c.c., comma2 e dell'art. 1417 cod. civ..

2.- Col secondo motivo di ricorso sono denunciati i vizi di insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione nonchè di violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. e art. 2697 cod. civ., sotto due profili:

- per avere la Corte d'Appello apprezzato e ponderato comunque le risultanze della prova testimoniale e presuntiva;

- per non avere adeguatamente valutato la mancata risposta all'interrogatorio formale, che, secondo il ricorrente, dovrebbe rilevare invece come ammissione del fatto.

2.1.- Sotto il primo profilo, la censura non è meritevole di accoglimento, perchè la Corte d'Appello non ha affatto, nella sentenza impugnata, valutato la prova testimoniale assunta in primo grado, ma si è limitata a rigettare il motivo di appello col quale il Fallimento aveva censurato la prima sentenza per contraddittorietà della motivazione; la censura era fondata sulla considerazione che il Tribunale aveva ritenuto infondata la domanda nel merito sulla base della sfavorevole valutazione delle medesime prove testimoniali e presuntive che in linea di principio aveva dichiarato inammissibili.

A fronte di un motivo d'appello così proposto, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata (sul punto non censurata) , è corretta la decisione di rigetto del motivo d'appello perchè non è viziata la motivazione c.d. di secondo livello.

Infatti, la Corte d'Appello, per giungere a siffatta conclusione, ha applicato il principio in forza del quale la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa ratio decidendi, contiene, quanto alla causa petendi alternativa o subordinata, un mero obiter dictum, insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del gravame (Cass. n. 21490/05, n. 1099/06, n. 6045/10).

Non risulta che, oltre che per il vizio di contraddittorietà della motivazione, la sentenza di primo grado sia stata specificamente censurata anche quanto alla valutazione che il Tribunale ha dato della prova testimoniale. In mancanza di apposito motivo d'appello, è corretta la decisione assunta dal giudice di secondo grado.

2.2.- Sotto il secondo profilo, il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366 cod. proc. civ., non essendo il ricorso autosufficiente quanto all'indicazione del contenuto degli articoli dell'interrogatorio formale della cui mancata risposta si tratta; il contenuto, infatti, non è riportato, sintetizzato, nel ricorso.

E' sufficiente, in proposito, richiamare il principio per il quale il ricorrente che in sede di legittimità denunci l'omessa, l'insufficiente o l'erronea valutazione di elementi di prova, ha l'onere di indicare le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, della prova stessa che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr. Cass. n. 13085/07 e, da ultimo, Cass. ord. n. 17915/10, cod. proc. civ.).

3.- In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella somma di Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2012

 

 

Cassazione civile; Sez. Un.,13 maggio 2002, n. 6877

Non è ammissibile la prova testimoniale diretta a dimostrare la simulazione assoluta della quietanza, che dell'avvenuto pagamento costituisce documentazione scritta, ostandovi l'art. 2726 c.c., il quale, estendendo al pagamento il divieto, sancito dall'art. 2722 dello stesso codice, di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, esclude che con tale mezzo istruttorio possa dimostrarsi l'esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l'esistenza giuridica della quietanza, nei confronti della quale esso si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali al documento, che, appunto, il combinato disposto dei citati art. 2722 e 2726 vieta di provare con testimoni in contrasto con la documentazione scritta di pagamento.