Aggiornamento - Civile

Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, Sentenza del 19 maggio 2004 n. 9470 sull’azione di ripetizione dell'indebito oggettivo proposta dal delegato nei confronti del delegante  nella delegazione titolata di pagamento,

 

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione innanzi al tribunale di Brescia del 10 aprile 1992 Antonio Nenna conveniva in giudizio Enrico Nocivelli per ottenerne la condanna al pagamento in suo favore della complessiva somma di lire 90.000.000, oltre rivalutazione ed interessi, che reclamava a titolo di restituzione d'indebito o, in subordine, a titolo di indennizzo per l'arricchimento senza causa derivatone al convenuto.
Esponeva che con scrittura privata del 28 agosto 1979 il fratello Giuseppe Nenna si era obbligato a trasferire ad Enrico Nocivelli 100.000 azioni della società Isoplast S.p.a. al prezzo di lire 425.000.000 da corrispondere in pagamento dilazionato in tre anni e con diritto agli interessi alle scadenze del 31 luglio degli anni dal 1981 al 1983;
che con la medesima scrittura il convenuto si era obbligato a riconoscere ad esso attore, alle condizioni a lui praticate dal fratello Giuseppe Nenna, il diritto di opzione per l'acquisto di 96.000 di dette azioni;
che, alla comunicazione dell'opzione, questa era stata esercita;
che, poco prima che scadesse il termine per la prima rata degli interessi convenzionalmente pattuiti sul prezzo delle azioni alienate ad Antonio Nocivelli, tra costui e Giuseppe Nenna si era stabilito che gli interessi medesimi, ammontanti complessivamente a lire 90.000.000, sarebbero stati corrisposti alle tre scadenze già fissate e che il pagamento sarebbe stato effettuato direttamente da esso attore Antonio Nenna a favore di Giuseppe Nenna, piuttosto che di Enrico Nocivelli ad estinzione del corrispondente debito dello steso Nocivelli nei confronti di Giuseppe Nenna, alienante a suo favore delle centomila azioni;
che l'importo complessivo degli interessi era stato pagato da esso istante mediante rilascio di cambiali, avallate dal Nocivelli ed onorate alla scadenza.
In tale situazione - aggiungeva l'attore - era intervenuta, intanto, sentenza passata in giudicato, che aveva rigettato la sua domanda tendente ad ottenere il trasferimento a suo nome delle 96.000 azioni, per le quali egli aveva esercitata l'opzione.
Osservava, pertanto, lo stesso attore Antonio Nenna che il versamento della predetta somma di lire 90.000.000, che egli aveva effettuato in virtù della delegazione di pagamento concordata tra tutti gli interessati, era rimasto privo di causa, per cui, invocando la disciplina dell'indebito e, subordinatamente, quella sull'arricchimento senza causa per il vantaggio che ne aveva tratto Enrico Nocivelli, chiedeva in restituzione quello che aveva corrisposto.
Il convenuto contrastava la domanda, eccependo la prescrizione del credito, la sua carenza di legittimazione sostanziale e processuale, l'esistenza di giudicati pregressi, l'infondatezza dell'azione principale e di quella subordinata ex art. 2042 cod. civ..
Chiedeva, altresì, di chiamare in giudizio Giuseppe Nenna, ma non ne veniva autorizzato.
Il tribunale adito rigettava la domanda e condannava l'attore alle spese.
Nel giudizio di secondo grado, che dopo la morte dell'appellato Enrico Nocivelli proseguiva nei confronti degli eredi, sul gravame di Antonio Nenna provvedeva la Corte d'appello di Brescia con sentenza pubblicata il 20 settembre 2000, la quale, in riforma della sentenza del tribunale, dichiarava prescritto il diritto azionato da Antonio Nenna limitatamente all'importo di lire 30.000.000 e condannava gli eredi di Enrico Nocivelli, ciascuna in proporzione della quota ereditaria, a pagare all'appellante la somma residua di lire 60.000.000, oltre gli interessi legali dalla domanda e le spese del doppio grado del giudizio.
Ai fini che ancora interessano, i giudici d'appello -premesso che con la convenzione in data 28 agosto 1979 Giuseppe Nenna aveva alienato ad Enrico Nocivelli centomila azioni Isoplast (ad un prezzo complessivo da corrispondere a rate e con gli interessi) e che Enrico Nocivelli ed Antonio Nenna avevano espressamente stipulato a favore del secondo un patto di opzione per l'acquisto di 96.000 delle centomila azioni trasferite al Nocivelli - consideravano, contrariamente a quanto aveva stabilito il giudice di primo grado, che con la predetta scrittura privata erano stati conclusi, contestualmente, due distinti rapporti giuridici: quello del trasferimento delle azioni e l'altro del patto di opzione su parte di esse.
Qualificavano come delegazione di pagamento la convenzione successiva con la quale, determinati in complessive lire 90.000.000 gli interessi sul prezzo di vendita delle azioni dovuti da Enrico Nocivelli all'alienante Giuseppe Nenna, si stabiliva che detto importo sarebbe stato corrisposto a costui dal fratello Antonio Nenna, il quale detta somma, perciò, non avrebbe dovuto versare al Nocivelli, suo creditore per effetto dell'esercitato diritto d'opzione.
Ritenevano che era fondata, nella parte in cui il diritto dell'attore non si era prescritto, la domanda di restituzione dell'indebito, proposta da Antonio Nenna nei confronti del Nocivelli (e quindi dei suoi eredi), volta che, in virtù dell'intervenuto giudicato, era stato accertato che non si era perfezionato il contratto di rivendita all'attore delle 96.000 azioni, per il cui acquisto era stata concessa l'opzione.
Escludevano dalla obbligazione restitutoria a carico degli eredi Nocivelli l'importo di lire 30.000.000, corrisposto in data 31 luglio 1981, giacché alla data della citazione erano trascorsi oltre dieci anni dal pagamento della somma ed era maturata, perciò, la prescrizione del detto credito.
Rilevavano, infine, che non sussisteva la prova dell'avvenuta restituzione ad Antonio Nenna dell'importo complessivo di lire 70.000.000 (che gli obbligati pretendevano ricavare dal fatto che al relativo pagamento essi avrebbero provveduto con danaro della società Isoplast, mediante un primo assegno di lire 30.000.000, accreditato sul suo conto corrente personale del creditore, e mediante un secondo assegno dell'importo di lire 40.000.000, esso pure tratto sul conto corrente della società e da presumere essere stato incassato dallo stesso Antonio Nenna), poiché per l'assegno accreditato non risultava la causale, per cui poteva trattarsi di pagamento del corrispettivo di prestazioni professionali rese dal Nenna alla società, e poiché in ordine all'altro assegno non era emerso se di esso il Nenna era stato il reale beneficiario.
Per la cassazione della sentenza, in proprio e nella qualità, di eredi del defunto Enrico Nocivelli, hanno proposto ricorso Giovanna, Angelo, Daniele e Stefano Nocivelli nonché Carolina Ruggeri Nocivelli, i quali affidano l'impugnazione a quattro mezzi di doglianza. Resiste con controricorso Antonio Nenna, il quale propone a sua volta ricorso incidentale sulla scorta di un solo motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi, impugnazioni distinte della medesima sentenza, sono riuniti (art. 335 cod. proc. civ.).
Con il primo motivo d'impugnazione - deducendo la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. - i ricorrenti principali assumono che Antonio Nenna avrebbe dovuto preventivamente rivolgere la sua istanza di restituzione nei confronti di Giuseppe Nenna, in esecuzione del previsto beneficio di escussione, derivante dalla previsione pattizia secondo la quale il mancato pagamento di uno o più degli effetti cambiari, rilasciati in pagamento dell'importo concordato degli interessi sul prezzo di acquisto delle azioni, avrebbe autorizzato il recupero del credito cartolare nei confronti del debitore diretto Antonio Nenna prima di rivolgersi all'avallante Nocivelli.
Sostengono che l'emissione di titoli cambiari aveva rappresentato un corollario del più complesso negozio, nel quale si collocava l'obbligazione dei traenti a non agire nei confronti dell'avallante Nocivelli se non dopo avere espletato tutte le pratiche per il recupero del loro credito nei confronti del debitore diretto, per cui, avendo Antonio Nenna agito esclusivamente nei confronti del loro dante causa Nocivelli in violazione del beneficio di escussione, la sua domanda sarebbe stata improponibile (o improcedibile).
Con il secondo mezzo di doglianza - deducendo la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. - i ricorrenti principali lamentano che il giudice di secondo grado a torto non aveva confermato la tesi del tribunale, secondo cui l'esercizio del patto di opzione avrebbe determinato da parte di Antonio Nenna l'assunzione di un'obbligazione propria nei confronti del fratello con la conseguente sua sostituzione nella posizione giuridica dell'originario debitore Nocivelli.
Deducono che la diversa tesi del giudice di secondo grado - secondo cui, sul presupposto della sussistenza dei due rapporti giuridici di vendita delle azioni al Nocivelli e di diritto di opzione di Antonio Nenna nei confronti dell'acquirente, l'obbligazione di Antonio Nenna di versare al fratello la somma di lire 90.000.000 si inquadrava nell'ambito di una delegazione di pagamento - non avrebbe potuto trovare conferma se si fosse proceduto ad una corretta lettura del documento in data 6 aprile 1981, contenente la convenzione successiva circa la misura complessiva degli interessi e le modalità di pagamento di essi all'alienante Giuseppe Nenna.
Precisano che, per il fatto che il giudicato intervenuto in altra causa aveva escluso il valido esercizio del diritto d'opzione, il documento suddetto avrebbe dovuto rendere evidente che Antonio Nenna aveva pagato al fratello in esecuzione di obbligazione assunta direttamente nei suoi confronti e non perché a ciò era stato delegato dal suo creditore Nocivelli.
I due motivi di impugnazione, che debbono essere esaminati congiuntamente in quanto attengono ad una complessiva critica sia della ricostruzione della volontà delle parti che dell'esatto inquadramento giuridico dell'intera vicenda, non possono essere accolti.
0sserva, anzitutto, questa Corte che costituisce principio assolutamente indiscusso che l'interpretazione del contratto, la quale consiste nell'accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, la cui valutazione é censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche.
Pertanto non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale, operata dal giudice di merito, che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli elementi di fatto già esaminati (ex plurimis: Cass., n. 4085/2001).
Inoltre, nell'interpretazione delle clausole contrattuali il giudice del merito, allorché le espressioni usate dalle parti fanno emergere in modo immediato la comune loro volontà, deve arrestarsi al significato letterale delle parole e non può fare applicazione degli ulteriori criteri ermeneutici sussidiari, il ricorso ai quali (fuori dell'ipotesi dell'ambiguità delle clausole) presuppone la rigorosa dimostrazione dell'insufficienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente l'intenzione dei contraenti (Cass., n. 10493/2001).
Nella specie, il giudice del merito ha spiegato che la transazione conclusa il 28 agosto 1979 era "inequivocabile" in ordine all'avvenuta stipulazione di un patto di opzione a favore di Antonio Nenna (di cui erano indicati l'oggetto e le altre condizioni per l'acquisto delle 96.000 azioni) ed ha chiarito che con la suddetta convenzione Giuseppe Nenna aveva alienato ad Enrico Nocivelli 100.000 azioni, sicché le parti avevano posto in essere due distinti rapporti, rispetto ai quali la vendita al Nocivelli costituiva il negozio temporalmente e logicamente anteriore al patto d'opzione, questo accordato ad Antonio Nenna dal Nocivelli, a ciò legittimato dalla sua qualità di nuovo proprietario dei titoli azionari.
La duplicità dei rapporti e l'insussistenza di un'obbligazione diretta di Antonio Nenna a favore del fratello sono state ritenute dalla Corte territoriale situazioni giuridiche assolutamente non influenzate dal rilascio dei titoli cambiari a firma di Antonio Nenna e con avallo del Nocivelli: sul punto il giudice di secondo grado ha precisato che l'azione proposta prescindeva completamente dal regime legislativo e convenzionale dell'incasso dei predetti titoli e che essa era stata fondata sulla regola generale della ripetibilità dell'indebito, rispetto alla quale assumeva rilievo soltanto l'avvenuto pagamento "indipendentemente dal fatto che ad esso si sia provveduto onorando gli effetti a suo tempo rilasciati".
La suddetta motivazione - peraltro solo in parte censurata con il ricorso per cassazione - nel suo complesso è pienamente coerente, logica e convincente, basata com'è sull'elemento interpretativo emergente dalla lettera del contratto, sicché la critica svolta dai ricorrenti principali si risolve in una inammissibile richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio, dalla quale dovrebbe discendere una sorta di riunificazione dei due autonomi rapporti in unico e nuovo contratto, mediante un preteso collegamento negoziale, cui avrebbe dato causa il successivo regolamento cambiario.
In realtà, proprio il suddetto regolamento cambiario, considerato dalla Corte territoriale come stipulazione accessoria e rafforzativa del successivo rapporto trilatere di delegazione di pagamento nella forma della cd. delegazione titolata, é servito al giudice del merito quale argomento esegetico ulteriore della sussistenza dei due distinti contratti (vendita delle azioni e successivo patto d'opzione accordato dall'acquirente dei titoli al terzo).
L'accertata duplicità dei rapporti contrattuali, inoltre, ha costituito il presupposto logico in base al quale il giudice di secondo grado ha ritenuto che lo schema negoziale adottato successivamente dalle parti per regolare le rispettive posizioni di credito e di debito era da qualificare come delegazione cumulativa di pagamento, in virtù della quale Enrico Nocivelli (delegante) assegnava al suo creditore Giuseppe Nenna (delegatario), come nuovo debitore, Antonio Nenna (delegato), il tutto sulla base dei due preesistenti rapporti di debito: l'uno (il cd. rapporto di valuta) intercorrente tra delegante e delegatario ed avente ad oggetto l'obbligazione dell'acquirente Nocivelli di pagamento del prezzo delle azioni e degli interessi sugli importi rateizzati a favore dell'alienante Giuseppe Nenna; l'altro (il cd. rapporto di provvista) intercorrente tra delegante e delegato ed avente ad oggetto, tra l'altro, l'obbligazione di Antonio Nenna di corrispondere ad Enrico Nocivelli, al fine di esercitare il diritto di opzione per l'acquisto delle azioni, gli interessi nella misura complessivamente concordata.
Anche detta qualificazione è del tutto conforme a legge, a nulla rilevando in contrario che il credito di Enrico Nocivelli nei confronti di Antonio Nenna si presentasse, all'epoca, come un credito futuro perché geneticamente collegato al negozio attuativo del patto d'opzione, che non era intervenuto.
In proposito, la risalente giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 1788/67; Cass., n. 2549/69) ha già chiarito che per la validità della delegazione titolata è sufficiente l'esistenza dei rapporti sottostanti di provvista e di valuta al momento della scadenza, mentre non è necessario che essi sussistano all'atto della stipulazione, per cui può considerarsi ammissibile sia una delegazione di crediti che, ancorché esistenti, non siano ancora liquidi ed esigibili, sia una delegazione di crediti futuri, che, pur non potendo ancora considerarsi esistenti, risultino, tuttavia, collegati ad un non ancora avvenuto svolgimento di rapporti, che siano già in atto al momento in cui viene attuato il rapporto di delegazione, siccome é avvenuto nel caso di specie, in cui al momento della delegazione era sussistente già il patto di opzione, anche se ad esso ancora non era stata data attuazione con la stipulazione del contratto di ritrasferimento delle azioni ad Antonio Nenna.
Ritenuta esatta la qualificazione di delegazione di pagamento titolata e poiché l'impugnata sentenza ha accertato anche che l'obbligazione del delegato risulta essere stata adempiuta a favore del delegatario prima che del considerato rapporto di provvista tra Enrico Nocivelli ed Antonio Nenna fosse dichiarata in altro giudizio la definitiva inefficacia, deve ritenersi infondata anche la censura, pure prospettata dai ricorrenti, secondo la quale per la ripetizione dell'indebito lo stesso Antonio Nenna non avrebbe dovuto indirizzare la sua pretesa restitutoria nei confronti del Nocivelli (e quindi dei suoi eredi), ma avrebbe dovuto agire nei confronti del fratello Giuseppe Nenna.
Su chi debbano gravare le conseguenze dell'indebito pagamento effettuato in ipotesi di delegazione doppiamente titolata (dal rapporto di valuta e dal rapporto di provvista) per il caso che risulti successivamente invalido il rapporto di provvista, costituisce questione (nota in dottrina ed esaminata soltanto di riflesso dalla risalente decisione di Cass., 18 luglio 1967, n. 1788) che deve essere risolta nel senso che il delegato è certamente legittimato ad agire nei confronti del delegante.
Invero, poiché il delegato pagando al delegatario estingue contestualmente il suo debito nei confronti del delegante, è nei confronti di costui che necessariamente il delegato deve indirizzare la pretesa ex art. 2033 cod. civ. quando, avendo già provveduto al pagamento a favore del delegatario nell'erronea convinzione della sussistenza di valido rapporto di provvista (senza aver potuto, pertanto, opporre al delegatario, ai sensi dell'art. 1271, secondo comma, cod. civ., le eccezioni fondate sul rapporto di provvista, nell'ipotesi in cui ciò era stato consentito da una espressa previsione pattizia,) risulti successivamente la invalidità o l'inefficacia della ragione del credito evidenziata dalle parti come giustificativa del rapporto di provvista.
Deve, infatti, considerarsi che, in tal caso, le conseguenze dell'indebito pagamento vengono a cadere unicamente sul patrimonio del delegato e che l'indebito oggettivo é quello proprio che realizza il delegante, giacché il pagamento effettuato a favore del delegatario trova la sua causa nell'esistente e valido rapporto di valuta.
Con il terzo motivo d'impugnazione - deducendo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., la contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - i ricorrenti principali, con riferimento alla valutazione del giudice del merito circa la mancata dimostrazione del pagamento da parte di Nocivelli ad Antonio Nenna dei novanta milioni di lire, assumono che la prova di due successivi versamenti, rispettivamente di lire 30.000.000 in data 31 luglio 1981 e di lire 40.000.000 in data 2 agosto 1982, sarebbe dovuta derivare dalla documentazione agli atti di causa, costituita da un assegno Isoplast n. 4282 Cassa Rurale e Artigiana Montichiari, rilasciato ad Antonio Nenna e confluito sul conto personale dello stesso, e da un assegno Isoplast n. 112 della stessa banca, esso pure incassato dallo stesso Antonio Nenna.
La censura non è fondata.
E' del tutto pacifico il principio (ex plurimis: Cass., sez. un., n. 13045/97) che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge).
Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione.
Nella specie, il giudice di merito ha indicato le ragioni per le quali deve escludersi che gli assegni, tratti sul conto corrente bancario della società, siano stati emessi o siano stati incassati da Antonio Nenna a titolo di restituzione di quanto lo stesso indebitamente aveva corrisposto.
Le ragioni esposte dalla Corte territoriale non sono incoerenti né illogiche ed esse non sono state oggetto di specifica critica.
Le considerazioni svolte dai ricorrenti allo scopo di dimostrare - mediante l'argomento presuntivo che dovrebbe derivare dalla "chiarissima sequela cronologica di documenti" - che le somme di cui agli assegni sono pervenute ad Antonio Nenna e che il pagamento avrebbe dovuto essere imputato al debito di restituzione, si risolvono anch'esse nell’inammissibile richiesta della diversa valutazione degli elementi di prova.
Con il quarto motivo d'impugnazione i ricorrenti principali si dolgono della condanna al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio e deducono che la statuizione non sarebbe corretta, in quanto, data la complessità e l'opinabilità della materia del contendere, sussistevano tutte le condizioni per una pronuncia di compensazione tra le parti.
Anche detta censura deve essere respinta in virtù del generale principio che, in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato del giudice di legittimità è limitato alla violazione del principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui esula da tale sindacato, rientrando essa nel potere discrezionale del giudice del merito, la valutazione, ex art. 92 cod. proc. civ., dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite.
Il ricorso principale, pertanto, è rigettato. Merita, invece, di essere accolta l'impugnazione incidentale, con la quale in unico motivo il ricorrente Antonio Nenna - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli art. 2935, 2933 e 2941 cod. civ. nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - denuncia che il giudice di merito aveva fatto decorrere il termine di prescrizione decennale del suo diritto ad ottenere la restituzione di quanto egli aveva indebitamente corrisposto non dal passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della sussistenza dell'indebito oggettivo, ma dalla data in cui era avvenuto il pagamento, che era risultato successivamente senza causa.
Premesso, infatti, che il venir meno della causa di un pagamento in epoca ad esso successiva dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, osserva questa Corte, in conformità a quanto già stabilito (Cass., n. 12038/2000), che, qualora l'accertamento della nullità del titolo, che aveva giustificato il versamento di una determinata somma, costituisce l'effetto di una sentenza, soltanto dal giorno del relativo passaggio in giudicato inizierà a decorrere il termine di prescrizione per il solvens che voglia ottenere la restituzione di quanto corrisposto: infatti prima di allora permane l'esistenza del titolo, che aveva dato luogo al versamento della somma, e resta, perciò, esclusa la stessa possibilità giuridica dell'esercizio del diritto ai sensi dell'art. 2935 c.c..
In accoglimento del ricorso incidentale l’impugnata sentenza deve essere cassata in parte qua con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia.
Roma, 17 dicembre 2003
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 19 MAGGIO 2004

 

 


 

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