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Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, ordinanza 4 luglio 2017 n. 16419 sulla giurisdizione dell’A.G.O. per l’azione di risarcimento danni, a titolo di responsabilità precontrattuale, proposta dalla stazione appaltante nei confronti delle imprese aggiudicatarie per condotte asseritamente fraudolente realizzatesi nella fase di affidamento dei lavori ·
PREMESSO IN FATTO - Che - Che la domanda ritrae fondamento, sotto il profilo
della responsabilità precontrattuale e contrattuale, da condotte asseritamente fraudolente realizzatesi nella fase di
affidamento di lavori edili; - Che tali condotte avevano comportato un grave ritardo
nell'affidamento definitivo e nell'esecuzione dei predetti lavori; - Che le società convenute hanno eccepito, dinanzi al
Tribunale di Bergamo adito dalla Aler,
il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 133
comma - Che OSSERVA IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Va rilevato, in premessa, coma la peculiarità del
caso concreto (in assenza di specifici precedenti di legittimità, ed in costanza di contrastanti decisioni del giudice
amministrativo, essendosi pronunciato nel senso della giurisdizione esclusiva
del G.A. il Tar Lombardia con la sentenza 736/2014, e di quella del G.O. il Tar Puglia con la sentenza 1492/2011) sia
rappresentata dalla qualità di Pubblica Amministrazione della parte attrice
istante per il risarcimento, mentre le domande di danni da responsabilità
contrattuale e precontrattuale (e con esse, i relativi precedenti di
legittimità) sono normalmente introdotte dalle parti private nei confronti
della P.A.. 2. Ritiene il collegio che debba essere affermata la
giurisdizione del giudice ordinario. 2.1. La domanda della Aler, difatti, non
ha riguardo ad un atto amministrativo da caducare
(sub specie della sua dichiarazione di inefficacia), ma il solo risarcimento
del danno subito in conseguenza della condotta, dolosa o colposa, delle
società di diritto privato convenute dinanzi al Tribunale. 2.2. La vicenda ha, pertanto, ad
oggetto una posizione di pieno diritto soggettivo, vulnerato - secondo
quanto, prima facie, non infondatamente prospettato
dall'attrice - da una condotta integrante gli estremi della responsabilità
precontrattuale (sulla cui natura sarà compito del giudice del merito
pronunciarsi). 4. La specularità delle posizioni assunte ìn giudizio dalle parti, nel caso di specie, non appare,
ipso facto, idonea a modificare la fondamentale regula
iuris che vede il giudice ordinario chiamato a
decidere di ogni controversia avente ad oggetto un diritto soggettivo la cui lesione sia
stata non conseguente, bensì soltanto occasionata, da un procedimento
amministrativo di affidamento di lavori o servizi. 5. Deve, pertanto, essere dichiarata la giurisdizione
del giudice ordinario. 6. La disciplina delle spese del presente giudizio è
rimessa al giudice di merito. P.Q.M. Spese al merito. Così deciso in Roma, il Depositato in Cancelleria il |
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