Aggiornamento - Civile

 

Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, ordinanza 4 luglio 2017 n. 16419 sulla giurisdizione dell’A.G.O. per l’azione di risarcimento danni, a titolo di responsabilità precontrattuale, proposta dalla stazione appaltante nei confronti delle imprese aggiudicatarie per condotte asseritamente fraudolente realizzatesi nella fase di affidamento dei lavori

·                                 PREMESSO IN FATTO

- Che la Aler, in qualità di stazione appaltante, ha proposto domanda di risarcimento danni nei confronti delle società D.M. Impianti, Soimper e Sielv;

- Che la domanda ritrae fondamento, sotto il profilo della responsabilità precontrattuale e contrattuale, da condotte asseritamente fraudolente realizzatesi nella fase di affidamento di lavori edili;

- Che tali condotte avevano comportato un grave ritardo nell'affidamento definitivo e nell'esecuzione dei predetti lavori;

- Che le società convenute hanno eccepito, dinanzi al Tribunale di Bergamo adito dalla Aler, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 133 comma 1 C.p.A., vertendosi "in tema di procedure di affidamento di lavori pubblici, ivi incluse quelle risarcitorie", con conseguente attribuzione della giurisdizione, in via esclusiva, al G.A..

- Che la Aler sostiene, di converso, che la norma del detto codice non sia applicabile nella specie, volta che il danno del quale si chiede il risarcimento non è riferibile all'esercizio di un pubblico potere che abbia inciso su di una situazione soggettiva di interesse legittimo, non essendo all'uopo sufficiente il coinvolgimento di un soggetto titolare di un potere amministrativo.

OSSERVA IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Va rilevato, in premessa, coma la peculiarità del caso concreto (in assenza di specifici precedenti di legittimità, ed in costanza di contrastanti decisioni del giudice amministrativo, essendosi pronunciato nel senso della giurisdizione esclusiva del G.A. il Tar Lombardia con la sentenza 736/2014, e di quella del G.O. il Tar Puglia con la sentenza 1492/2011) sia rappresentata dalla qualità di Pubblica Amministrazione della parte attrice istante per il risarcimento, mentre le domande di danni da responsabilità contrattuale e precontrattuale (e con esse, i relativi precedenti di legittimità) sono normalmente introdotte dalle parti private nei confronti della P.A..

2. Ritiene il collegio che debba essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario.

2.1. La domanda della Aler, difatti, non ha riguardo ad un atto amministrativo da caducare (sub specie della sua dichiarazione di inefficacia), ma il solo risarcimento del danno subito in conseguenza della condotta, dolosa o colposa, delle società di diritto privato convenute dinanzi al Tribunale.

2.2. La vicenda ha, pertanto, ad oggetto una posizione di pieno diritto soggettivo, vulnerato - secondo quanto, prima facie, non infondatamente prospettato dall'attrice - da una condotta integrante gli estremi della responsabilità precontrattuale (sulla cui natura sarà compito del giudice del merito pronunciarsi).

3. In situazioni perfettamente speculari a quella che ha dato origine al presente ricorso per regolamento di giurisdizione (quelle, cioè, nelle quali è il privato ad invocare tutela risarcitoria precontrattuale nei confronti della P.A.), non si è mai dubitato, da parte di questo giudice di legittimità, della competenza giurisdizionale del G.O., trattandosi di domanda risarcitoria afferente non alla fase pubblicistica della gara, ma a quella prodromica nella quale si lamenta la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, con conseguente rilevanza del criterio di riparto di giurisdizione fondato sulla natura e sulla consistenza della situazione soggettiva dedotta in giudizio (ex allis, Cass. ss.uu. 14883/2009, 11656/2008).

4. La specularità delle posizioni assunte ìn giudizio dalle parti, nel caso di specie, non appare, ipso facto, idonea a modificare la fondamentale regula iuris che vede il giudice ordinario chiamato a decidere di ogni controversia avente ad oggetto un diritto soggettivo la cui lesione sia stata non conseguente, bensì soltanto occasionata, da un procedimento amministrativo di affidamento di lavori o servizi.

5. Deve, pertanto, essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

6. La disciplina delle spese del presente giudizio è rimessa al giudice di merito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Spese al merito.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2017