Aggiornamento - Civile

Tribunale di Bologna, Ordinanza 6/4/2000, sull’installazione sul lastrico solare condominiale di un’antenna ricevente per telecomunicazioni cellulari

IL Collegio,
sciogliendo la riserva che precede,
osserva :
con ricorso depositato il 27 ottobre 1999, Giuliana La Maida deduceva di risiedere nell’appartamento di sua proprietà sito al piano attico di via A. Da Faenza, 49 a Bologna e di aver verificato che nonostante il suo voto contrario, l’assemblea straordinaria del condominio con delibera del 30 marzo 1999  aveva approvato l’installazione sul lastrico solare, di un’antenna ricevente per telecomunicazioni cellulari, da parte della S.P.A. Telecomunicazioni Ericsson. I lavori di installazione dell’antenna erano iniziati il 28 ottobre 1999 all’insaputa della ricorrente nonostante numerose precedenti richieste di essere tenuta informata dell’eventuale avvio degli stessi.
In ordine a tale deliberazione veniva in primo luogo dedotta la violazione del diritto di proprietà esclusiva della ricorrente sulle parti comuni ed in particolare sul lastrico solare in quanto la installazione dell’antenna avrebbe richiesto l’occupazione di una porzione del lastrico solare di oltre 15 metri quadri e l’antenna sarebbe stata alta oltre tre metri. Ne conseguiva che tale opera non si poteva ritenere una innovazione consentita ma un vero e proprio atto di disposizione del bene comune illegittimamente effettuata senza l’unanimità dei consensi.
Si rilevava inoltre che la installazione avrebbe determinato oltre che una modifica della realtà materiale del lastrico una trasformazione non consentita della sua destinazione. Infine si osservava che tale opera violava il diritto alla sopraelevazione del proprietario dell’ultimo piano disciplinato dall’art.1127 c.c. essendo coinvolta dalla costruzione una porzione (4 metri quadrati) del lastrico di copertura dell’immobile della ricorrente.
Si chiedeva pertanto sulla base della lesione del diritto di proprietà come sopra illustrato un provvedimento di inibitoria qualificabile alternativamente come denuncia di nuova opera o di danno temuto tenuto conto dell’esistenza del periculum in mora  derivante dalla lesione del decoro architettonico del fabbricato e dal certo deprezzamento che la continuazione o la conclusione dei lavori di installazione avrebbero generato alla proprietà individuale della ricorrente confinante con il lastrico solare.
Veniva inoltre prospettata anche la misura cautelare disciplinata dall’art.700 cpc sotto il profilo della lesione del diritto alla salute attesa la attuale situazione d’incertezza sulle conseguenze lesive delle onde elettromagnetiche tanto più grave nel caso di specie per l’ubicazione dell’appartamento della ricorrente sotto il lastrico solare.
Si costituiva in giudizio il condominio di via A. Da Faenza che chiedeva il rigetto del ricorso rilevando che la deliberazione era stata assunta con la maggioranza qualificata richiesta dall’art.1136, quinto comma, non impugnata dalla ricorrente; che il contratto stipulato con la Ericsson era di locazione e non costituiva diritti reali; che era insussistente il diritto alla sopraelevazione in quanto non consentito dagli strumenti urbanistici; che non era stato certo alcun danno alla salute proveniente dalle antenne in questione; che non vi era lesione al decoro architettonico perché l’antenna non sarebbe stata visibile dalla strada: Si chiedeva comunque l’autorizzazione a chiamare in causa la S.P.A. Ericsson, sul rilievo del difetto di legittimazione passiva quanto meno rispetto alle azioni nunciatorie da rivolgersi verso l’autore dell’opera. La chiamata in causa dell’Ericsson veniva autorizzata dal giudice. Costituendosi in giudizio tale parte deduceva la piena legittimità della delibera condominiale con la quale si stabiliva di concludere il contratto di locazione per la parte del lastrico da destinarsi all’installazione dell’antenna, in quanto l’oggetto della decisione non riguardava un’innovazione vietata; rilevava l’insussistenza del diritto di sopraelevazione anche in ordine ai requisiti richiesti dall’art.1127 c.c. ed in particolare in ordine al carico rispetto alla stabilità dell’edificio; concludeva con la mancanza della lesione del diritto alla salute: Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
Anche il ricorrente provvedeva all’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Ericsson e concludeva nei confronti di tale parte con le stese domande rivolte al Condominio.
All’udienza del 2 febbraio 2000 veniva depositato provvedimento del TAR Emilia Romagna di accoglimento di una richiesta di sospensiva dell’autorizzazione rilasciata all’Ericsson per l’esecuzione dei lavori in oggetto proposta dalla ricorrente.
Il giudice della cautela rigettava il ricorso sui seguenti rilievi 
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a) in ordine alla domanda ex art.700 cpc perché il provvedimento di sospensiva emesso dal TAR escludeva la sussistenza dell’interesse ad agire;

b) in ordine alla denuncia di danno temuto perché non riguardante il caso di specie in quanto il pericolo di danno lamentato deve ritenersi derivante non da una cosa ma dall’opera dell’uomo;

c) in ordine alla denuncia di nuova opera sempre per il profilo dell’insussistenza dell’interesse ad agire in ordine ad un provvedimento di divieto di continuazione dell’opera in quanto già operativo grazie alla sospensiva.
Avverso tale provvedimento proponeva reclamo Giuliana La Maida riportandosi a tutte le considerazioni del ricorso introduttivo ed aggiungendo che la sospensiva del TAR aveva ad esclusivo oggetto l’autorizzazione rilasciata e non toccava le situazioni giuridiche dedotte nel giudizio civile  ancorché nella fase cautelare ante causam; che l’opera intrapresa doveva reputarsi contrastante anche con il regolamento di condominio con particolare riferimento all’art.7 che vieta l’uso della cosa comune che ne altera la destinazione e all’art.27 che vieta di erigere costruzioni sui locali di proprietà comune oltre che le disposizioni relative alle innovazioni (art.9 e 23).
In particolare veniva sottolineata la rilevante alterazione materiale e la trasformazione della destinazione del lastrico solare derivante dall’installazione dell’impianto in oggetto, in quanto finalizzato ad una attività industriale estranea alla destinazione tipica delle cose comuni. Si concludeva rilevando che l’opera in oggetto ledeva direttamente la facoltà di godimento della propria proprietà esclusiva da parte della ricorrente anche sotto il profilo del deprezzamento dell’intero stabile.
Si costituivano all’udienza di discussione i convenuti riportandosi alle argomentazioni già dedotte nella fase cautelare ed insistendo l’Ericsson sulla inammissibilità dei motivi di reclamo richiamati per relationem e sulla insussistenza di una effettiva alterazione della essenza materiale del lastrico e della sua destinazione ad opera dell’impianto da erigere, e il Condominio sulla derogabilità in sede assembleare del regolamento di condominio e sulla correttezza del provvedimento impugnato.
All’udienza di discussione del reclamo veniva depositato il provvedimento con il quale il Consiglio di Stato aveva rigettato l’appello avverso il provvedimento di sospensiva dell’efficacia dell’autorizzazione emesso dal Tar.
Occorre iniziare la esposizione dei  motivi della decisione con la valutazione dell’ ammissibilità dei motivi del reclamo richiamati per relationem. 
La fase incidentale del reclamo che si attua nelle forme camerali, come stabilito nel primo e nel terzo comma dell’art.669 terdecies cpc., esclude la necessità di una minuziosa esposizione dei motivi e la pluralità dei provvedimenti adottabili dal giudice del reclamo (revoca, conferma, modifica) induce a non dubitare sull’effetto pienamente sostitutivo del giudizio di secondo grado con conseguente coincidenza dell’ambito di decisione del giudizio cautelare monocratico e della successiva fase di riesame. Pienamente ammissibile deve pertanto ritenersi il richiamo ai motivi già formanti oggetto del ricorso anche perché non trattati nel provvedimento impugnato.
Preliminarmente deve essere inoltre chiarito che la parte ricorrente ha esteso tutte le domande cautelari anche alla S.P.A. Ericsson e pertanto non può porsi neanche in via meramente astratta un problema di legittimazione passiva delle parti convenuti ed in particolare del condominio.
In ordine al merito vi sono diversi profili critici da esaminare.

a) sussistenza dell’interesse ad agire rispetto alle domande cautelari svolte.
L’interesse ad agire sussiste quando l’azione proposta sia rivolta ad evitare una lesione anche solo potenziale del diritto soggettivo dedotto in giudizio o quando sussiste una posizione di oggettiva incertezza in ordine alla situazione giuridica di cui si chiede l’accertamento. in particolare l’interesse ad agire si concreta nell’esigenza per chi pone la domanda giudiziale di conseguire un risultato utile o giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile (Cass.20 giugno 1983 n. 4220; 21 giugno 1988, n.4232)
I principi del tutto consolidati in sede di giurisprudenza di legittimità aiutano ad evidenziare l’esistenza dell’interesse ad agire nel ricorrente ad ottenere i provvedimenti cautelari richiesti. L’interesse deve essere infatti valutato alla stregua della causa petendi dedotta in giudizio che nel caso di specie, sia sotto il profilo del diritto alla salute, sia sotto il profilo del diritto di proprietà. non viene minimamente scalfita dal provvedimento, peraltro solo endoprocessuale emesso dal TAR e confermato dal Consiglio di Stato.
La lesione o la situazione di pericolo dedotta in giudizio rimane inalterata perché il provvedimento giurisdizionale del giudice amministrativo è del tutto inidoneo a rimuoverla anche temporaneamente essendo fondato su una situazione giuridica soggettiva diversa ed essendo destinato a tradursi in via definitiva in una sentenza improduttiva di effetti in ordine alla decisione condominiale di installare l’antenna che forma oggetto del presente giudizio cautelare e in relazione alla conseguente attuazione della delibera da parte dell’Ericsson.
Gli ostacoli di natura pubblicistica cui è assoggettata la società si telefonia riguardano esclusivamente l’aspetto della legittimità amministrativa dell’attività d’installazione dell’antenna rispetto agli interessi pubblici di cui l’ente pubblico territoriale di riferimento e funzionalmente titolare: I diritti dei privati  si fondano su presupposti diversi e impermeabili anche sotto il profilo temporale al procedimento amministrativo in corso.
Ne consegue che l’interesse ad agire sussistente in ordine al fumus, si estende anche al periculum in mora, sia perché i due requisiti non possono essere scissi in ordine a tale requisito preliminare di merito, sia perché la sospensiva del giudice amministrativo può essere rimossa mediante l’adozione di un procedimento corretto e comunque risiede su presupposti temporali diversi.
 
b)ammissibilità della denuncia di nuova opera.
Il superamento della preclusione individuata dal giudice di prime cure consente di ritenere ammissibile l’azione di denuncia di nuova opera proposta dalla ricorrente volta ad ottenere un provvedimento d’inibitoria della continuazione dei lavori d’installazione dell’antenna in questione. La causa petendi di tale azione va ravvisata nella dedotta lesione del diritto di proprietà sulle parti comuni ed in particolare sul lastrico solare violato dalla deliberazione assembleare contestata nonché del diritto di proprietà esclusiva effettuata mediante la compressione parziale del diritto alla sopraelevazione.
In ordine a tale specifico profilo deve osservarsi che secondo la prospettazione della parte ricorrente la deliberazione in oggetto realizzando un atto di disposizione in violazione degli art.1102 e 1120 c.c. non poteva che essere assunta con l’unanimità. Viene denunciata la validità della delibera sotto l’aspetto del quorum deliberativo e sotto il profilo della carenza di potere. Si tratta di rilievi afferenti la nullità assoluta della delibera sottratti al termine di decadenza di 30 giorni per proporre impugnazione riguardante solo le delibere annullabili.

c) fondatezza dell’azione di denuncia di nuova opera.

Il Condominio di via A. da Faenza ha deliberato di approvare la stipulazione del contratto di locazione con l’Ericsson relativo all’occupazione di una parte del lastrico solare per destinarla alla installazione dell’impianto  di ripetizione del segnale radio a servizio della telefonia cellulare. La deliberazione in oggetto è stata assunta con la maggioranza qualificata prevista dall’art.1136, quinto comma, c.c. per decidere sulle innovazioni.
la qualificazione dell’oggetto della delibera come innovazione è fuori discussione essendo fenomenicamente incontroverso che sia  ravvisabile un’alterazione materiale dello stato preesistente del lastrico solare con la costruzione del manufatto e dell’antenna che sul manufatto dovrebbe insistere. Tale requisito è stato ritenuto sufficiente dall’orientamento più recente della Suprema Corte (Cass. n.240/97) alternativamente a quello della trasformazione della destinazione per poter qualificare una modifica di un bene comune come innovazione.
Nel caso di specie deve essere evidenziato che l’antenna secondo il progetto in atti (doc. 24 di parte ricorrente, doc. 3 e 4 Ericsson contenenti autorizzazione Arpa e comune di Bologna con allegati progetti)  richiede una costruzione di oltre 15 metri quadrati e conseguentemente  occupa uno spazio ed un volume non modesto del lastrico solare avente una superficie complessiva di circa 200 metri quadrati (cfr.copia pianta copertura edificio in fasc. Ericsson, doc, n. 4 e materiale fotografico parte ricorrente nel quale è visibile l’area interessata ai lavori in questione). La facoltà dell’assemblea condominiale di disporre innovazioni non risulta però condizionata soltanto dalla preesistenza di un preciso quorum costitutivo e deliberativo ma anche da requisiti attinenti alla natura intrinseca delle innovazioni stesse. In particolare l’art. 1120 c.c. richiede alternativamente che le innovazioni siano destinate al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. Al secondo comma si aggiungono condizioni negative volte a definire il contenuto delle innovazioni consentite, essendo previsto che le innovazioni non alterino il decoro architettonico del fabbricato, la stabilità e la sicurezza dello stesso o rendano talune parti comuni inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.
Partendo dalle condizioni positive stabilite al primo comma dell’art.1120 c.c. deve osservarsi che l’innovazione dedotta in giudizio non è diretta la miglioramento o all’uso più comodo della cosa comune in quanto destinata a diminuirne per oltre 15 metri quadrati il godimento da parte della ricorrente e degli altri condomini. Quanto al terzo requisito, si deve osservare che il reddito derivante dal contratto di locazione non elimina la privazione parziale della facoltà di godimento del lastrico per tutta l’estensione del manufatto destinato alla installazione dell’impianto di ripetizione e pertanto non  produce alcun effettivo incremento attuale del rendimento delle cose comuni avendo il canone di locazione una funzione meramente reintegrativa della limitazione subita al diritto di proprietà comune sul lastrico solare. Peraltro può formularsi una previsione di presumibile decremento del valore del fabbricato e conseguentemente anche delle parti comuni (ed in particolare dell’appartamento della ricorrente che si verrebbe a trovare sotto l’impianto) causato dall’incertezza degli effetti sulla salute per i soggetti maggiormente esposti alle onde elettromagnetiche irradiate dagli impianti di ripetizione della telefonia cellulare. La notevole diffusione delle notizie di stampa al riguardo ancorché non suffragate da studi definitivi e  gli orientamenti assunti anche da enti pubblici territoriali in ordine alla legittimità dell’installazione di impianti di tal genere in prossimità di scuole ed altro (cfr. ordine del giorno del Comune di Roma del 16 marzo 1999 con l quale si è stabilito di vietare gli impianti in oggetto se situati a distanza inferiore di 100 mt. da scuole ed ospedali e proposte di identico tenore della Commissione di studio nominata dal Comune di Bologna  nel maggio del 1997 - doc.16 e 19 di parte ricorrente) determinano un pregiudizio al valore di mercato dell’immobile soprattutto in considerazione della destinazione esclusivamente residenziale del fabbricato in questione.
Si può concludere che l’innovazione in questione non è consentita con le maggioranze di cui all’art.1136 c.c. quinto comma in quanto produttiva di una diminuzione del complessivo valore di mercato dell’intero immobile e conseguentemente adottabile solo con l’unanimità dei consensi dei condomini trattandosi di un atto di disposizione di un bene comune non finalizzato univocamente alla realizzazione di vantaggi  al complesso delle parti comuni e alle proprietà esclusive ma anzi potenzialmente produttivo di un danno economico giuridicamente rilevante ex art. 1122 c.c. (la ricomprensione del deprezzamento nella categoria del danno ex art.1122 c.c. citato è principio consolidato in giurisprudenza, cfr. Cass. 27 aprile 1989, 1947).
L’innovazione in questione, però deve ritenersi non consentita anche in ordine alle condizioni negative introdotte dal secondo comma dell’art.1120  in quanto destinata a rendere inservibile all’uso o al godimento anche di un solo condomino una parte comune. La privazione dell’uso e del godimento va ravvisata sotto due profili. In primo luogo in ordine alla consistente estensione della superficie del lastrico occupata dall’impianto che ne rende, sia pure limitatamente a  quella porzione, assolutamente incompatibile ogni altro uso o godimento concorrente da parte dei condomini anche in ordine alle attività tipicamente costituenti estrinsecazione del diritto di proprietà esclusiva sulle parti comuni quali l’installazione di antenne televisive od altri terminali connessi al miglior godimento dell’unità immobiliare rientranti tra le facoltà esercitabili uti singuli  ex art.1102 c.c.
Il secondo profilo riguarda l’alterazione della destinazione funzionale del lastrico solare. L’ innovazione in questione produce la trasformazione di una parte del lastrico di non modesta entità in una unità produttiva destinata a servire un attività del tutto estranea e non compatibile con la vocazione residenziale del fabbricato. L’inservibilità della porzione di quindici metri quadrati del lastrico solare in contestazione è ravvisabile in conclusione quantitativamente e qualitativamente, incidendo sia sull’estensione materiale della privazione della facoltà di godimento del bene comune, sia sulle complessive modalità d’uso del bene comune irrimediabilmente compresse dal manufatto in questione.
d) sussistenza del periculum in mora.

Lo stabile sul quale si intende installare l’impianto in oggetto è situato in area urbana destinata ad uso esclusivamente residenziale. La mancanza di utilità dirette od indirette alle parti comuni e alle unità immobiliari facenti parte del condominio è stata già evidenziata nella trattazione del fumus boni iuris. La stipulazione del contratto con l’Ericsson e la mancanza di ostacoli amministrativi effettivi (vi è in atti parere favorevole ARPA; Autorizzazione del Comune di Bologna Settore Ambiente e territorio Comune di Bologna) conferiscono certezza all’installazione dell’antenna, una volta superato l’ostacolo di natura meramente formale costituito dall’errata qualificazione giuridica del provvedimento richiesto (autorizzazione invece che concessione amministrativa).
L’incidenza negativa sul valore commerciale dell’immobile della ricorrente (e sull’intero stabile) è pertanto del tutto attuale in quanto i lavori d’installazione dell’impianto sono stati già iniziati e non sono proseguiti solo per le iniziative giudiziarie a tutto campo intraprese dalla parte ricorrente.
La diffusa consapevolezza della nocività delle stazioni fisse di radiotelefonia cellulare è stata confermata anche dal materiale bibliografico di parte Ericcson. Nella nota informativa del Consorzio Elios che raccoglie le grandi aziende che operano nel settore della telecomunicazione (pag. 13 e 14) vi è la consapevolezza della diffusa percezione del rischio derivante dall’esposizione ai campi elettromagnetici generati dalle stazioni radio base della telefonia cellulare indipendentemente dalla oggettiva esistenza di una attuale situazione di pericoloso per la salute individuale o collettiva.
Peraltro la mancanza di indicatori scientifici convincenti e definitivi non riduce la percezione del rischio ma anzi la alimenta come esattamente rilevato nell’articolo in questione e le notizie di stampa sempre più diffuse costituiscono allo stato l’unica risposta fruibile dalla generalità, alla sempre più intensa richiesta di informazioni e controlli in materia di salute ed ambiente.
Non può pertanto essere condivisa l’equazione Ericsson : incertezza in ordine al danno alla salute - assenza di tutela giudiziale, con riferimento specifico al diritto di proprietà individuale. Del complesso di facoltà che compongono il contenuto positivo di tale diritto risulta  irrimediabilmente compressa quella relativa alla redditività del bene sia che si estrinsechi nella cessione di un diritto personale di godimento sia che si estrinsechi nel trasferimento della proprietà del bene stesso.
La lesione del diritto di proprietà consistente nel deprezzamento dell’immobile della ricorrente è immediata oltre che attuale in quanto deriva direttamente dalla attuale combinazione d’incertezza oggettiva e diffusa diffidenza soggettiva in ordine alle conseguenze derivanti dall’installazione di impianti quali quello in questione sulla salute dei soggetti più vicini ai diffusori e ricettori di onde elettromagnetiche. 
La limitazione di uno dei poteri a contenuto patrimoniale componenti l’oggetto del diritto di proprietà può essere liberamente disposta dal titolare del diritto. Nel caso di specie la lesione si è verificata con la conseguenza diretta dell’immediata riduzione del valore di scambio totale o parziale del diritto, perché la compressione della facoltà in questione è avvenuta senza il consenso del titolare della situazione soggettiva esposta a rischio. A medesima conclusione è pervenuto il Pretore di Bologna con il provvedimento del 12 aprile 1999 (Pretore dr.ssa Travia).
In conclusione va accolto il primo motivo di reclamo diretto ad ottenere la misura cautelare tipica della inibitoria alla continuazione dei lavori d’installazione dell’impianto diretto alla installazione di una stazione radio per telefonia cellulare.
devono invece ritenersi assorbiti gli altri motivi di reclamo proposti subordinatamente a quello accolto.
                                             P.Q.M.
accoglie il reclamo proposto da Giuliana La Maida e per l’effetto vieta la continuazione dei lavori relativi all’installazione di una stazione radio per telefonia cellulare sul lastrico solare del Condominio di via A. Da Faenza n. 49 in Bologna ad entrambe le parti convenute.
dispone che il giudizio di merito venga riassunto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

Il Presidente
Dott. Bruno Berlettano

Il Giudice
Dott. Carlo Maria Verardi

Il Giudice relatore
Dott.ssa Maria Acierno                         
 

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