Tribunale di Bologna, Ordinanza 6/4/2000, sull’installazione sul lastrico
solare condominiale di un’antenna ricevente per telecomunicazioni cellulari
IL Collegio,
sciogliendo la riserva che precede,
osserva :
con ricorso depositato il 27 ottobre 1999, Giuliana La Maida deduceva
di risiedere nell’appartamento di sua proprietà sito al piano attico
di via A. Da Faenza, 49 a Bologna e di aver verificato che nonostante il
suo voto contrario, l’assemblea straordinaria del condominio con delibera
del 30 marzo 1999 aveva approvato l’installazione sul lastrico solare,
di un’antenna ricevente per telecomunicazioni cellulari, da parte della
S.P.A. Telecomunicazioni Ericsson. I lavori di installazione dell’antenna
erano iniziati il 28 ottobre 1999 all’insaputa della ricorrente nonostante
numerose precedenti richieste di essere tenuta informata dell’eventuale
avvio degli stessi.
In ordine a tale deliberazione veniva in primo luogo dedotta la violazione
del diritto di proprietà esclusiva della ricorrente sulle parti
comuni ed in particolare sul lastrico solare in quanto la installazione
dell’antenna avrebbe richiesto l’occupazione di una porzione del lastrico
solare di oltre 15 metri quadri e l’antenna sarebbe stata alta oltre tre
metri. Ne conseguiva che tale opera non si poteva ritenere una innovazione
consentita ma un vero e proprio atto di disposizione del bene comune illegittimamente
effettuata senza l’unanimità dei consensi.
Si rilevava inoltre che la installazione avrebbe determinato oltre
che una modifica della realtà materiale del lastrico una trasformazione
non consentita della sua destinazione. Infine si osservava che tale opera
violava il diritto alla sopraelevazione del proprietario dell’ultimo piano
disciplinato dall’art.1127 c.c. essendo coinvolta dalla costruzione una
porzione (4 metri quadrati) del lastrico di copertura dell’immobile della
ricorrente.
Si chiedeva pertanto sulla base della lesione del diritto di proprietà
come sopra illustrato un provvedimento di inibitoria qualificabile alternativamente
come denuncia di nuova opera o di danno temuto tenuto conto dell’esistenza
del periculum in mora derivante dalla lesione del decoro architettonico
del fabbricato e dal certo deprezzamento che la continuazione o la conclusione
dei lavori di installazione avrebbero generato alla proprietà individuale
della ricorrente confinante con il lastrico solare.
Veniva inoltre prospettata anche la misura cautelare disciplinata dall’art.700
cpc sotto il profilo della lesione del diritto alla salute attesa la attuale
situazione d’incertezza sulle conseguenze lesive delle onde elettromagnetiche
tanto più grave nel caso di specie per l’ubicazione dell’appartamento
della ricorrente sotto il lastrico solare.
Si costituiva in giudizio il condominio di via A. Da Faenza che chiedeva
il rigetto del ricorso rilevando che la deliberazione era stata assunta
con la maggioranza qualificata richiesta dall’art.1136, quinto comma, non
impugnata dalla ricorrente; che il contratto stipulato con la Ericsson
era di locazione e non costituiva diritti reali; che era insussistente
il diritto alla sopraelevazione in quanto non consentito dagli strumenti
urbanistici; che non era stato certo alcun danno alla salute proveniente
dalle antenne in questione; che non vi era lesione al decoro architettonico
perché l’antenna non sarebbe stata visibile dalla strada: Si chiedeva
comunque l’autorizzazione a chiamare in causa la S.P.A. Ericsson, sul rilievo
del difetto di legittimazione passiva quanto meno rispetto alle azioni
nunciatorie da rivolgersi verso l’autore dell’opera. La chiamata in causa
dell’Ericsson veniva autorizzata dal giudice. Costituendosi in giudizio
tale parte deduceva la piena legittimità della delibera condominiale
con la quale si stabiliva di concludere il contratto di locazione per la
parte del lastrico da destinarsi all’installazione dell’antenna, in quanto
l’oggetto della decisione non riguardava un’innovazione vietata; rilevava
l’insussistenza del diritto di sopraelevazione anche in ordine ai requisiti
richiesti dall’art.1127 c.c. ed in particolare in ordine al carico rispetto
alla stabilità dell’edificio; concludeva con la mancanza della lesione
del diritto alla salute: Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
Anche il ricorrente provvedeva all’integrazione del contraddittorio
nei confronti dell’Ericsson e concludeva nei confronti di tale parte con
le stese domande rivolte al Condominio.
All’udienza del 2 febbraio 2000 veniva depositato provvedimento del
TAR Emilia Romagna di accoglimento di una richiesta di sospensiva dell’autorizzazione
rilasciata all’Ericsson per l’esecuzione dei lavori in oggetto proposta
dalla ricorrente.
Il giudice della cautela rigettava il ricorso sui seguenti rilievi
.
a) in ordine alla domanda ex art.700 cpc perché il provvedimento
di sospensiva emesso dal TAR escludeva la sussistenza dell’interesse ad
agire;
b) in ordine alla denuncia di danno temuto perché non riguardante
il caso di specie in quanto il pericolo di danno lamentato deve ritenersi
derivante non da una cosa ma dall’opera dell’uomo;
c) in ordine alla denuncia di nuova opera sempre per il profilo dell’insussistenza
dell’interesse ad agire in ordine ad un provvedimento di divieto di continuazione
dell’opera in quanto già operativo grazie alla sospensiva.
Avverso tale provvedimento proponeva reclamo Giuliana La Maida riportandosi
a tutte le considerazioni del ricorso introduttivo ed aggiungendo che la
sospensiva del TAR aveva ad esclusivo oggetto l’autorizzazione rilasciata
e non toccava le situazioni giuridiche dedotte nel giudizio civile
ancorché nella fase cautelare ante causam; che l’opera intrapresa
doveva reputarsi contrastante anche con il regolamento di condominio con
particolare riferimento all’art.7 che vieta l’uso della cosa comune che
ne altera la destinazione e all’art.27 che vieta di erigere costruzioni
sui locali di proprietà comune oltre che le disposizioni relative
alle innovazioni (art.9 e 23).
In particolare veniva sottolineata la rilevante alterazione materiale
e la trasformazione della destinazione del lastrico solare derivante dall’installazione
dell’impianto in oggetto, in quanto finalizzato ad una attività
industriale estranea alla destinazione tipica delle cose comuni. Si concludeva
rilevando che l’opera in oggetto ledeva direttamente la facoltà
di godimento della propria proprietà esclusiva da parte della ricorrente
anche sotto il profilo del deprezzamento dell’intero stabile.
Si costituivano all’udienza di discussione i convenuti riportandosi
alle argomentazioni già dedotte nella fase cautelare ed insistendo
l’Ericsson sulla inammissibilità dei motivi di reclamo richiamati
per relationem e sulla insussistenza di una effettiva alterazione della
essenza materiale del lastrico e della sua destinazione ad opera dell’impianto
da erigere, e il Condominio sulla derogabilità in sede assembleare
del regolamento di condominio e sulla correttezza del provvedimento impugnato.
All’udienza di discussione del reclamo veniva depositato il provvedimento
con il quale il Consiglio di Stato aveva rigettato l’appello avverso il
provvedimento di sospensiva dell’efficacia dell’autorizzazione emesso dal
Tar.
Occorre iniziare la esposizione dei motivi della decisione con
la valutazione dell’ ammissibilità dei motivi del reclamo richiamati
per relationem.
La fase incidentale del reclamo che si attua nelle forme camerali,
come stabilito nel primo e nel terzo comma dell’art.669 terdecies cpc.,
esclude la necessità di una minuziosa esposizione dei motivi e la
pluralità dei provvedimenti adottabili dal giudice del reclamo (revoca,
conferma, modifica) induce a non dubitare sull’effetto pienamente sostitutivo
del giudizio di secondo grado con conseguente coincidenza dell’ambito di
decisione del giudizio cautelare monocratico e della successiva fase di
riesame. Pienamente ammissibile deve pertanto ritenersi il richiamo ai
motivi già formanti oggetto del ricorso anche perché non
trattati nel provvedimento impugnato.
Preliminarmente deve essere inoltre chiarito che la parte ricorrente
ha esteso tutte le domande cautelari anche alla S.P.A. Ericsson e pertanto
non può porsi neanche in via meramente astratta un problema di legittimazione
passiva delle parti convenuti ed in particolare del condominio.
In ordine al merito vi sono diversi profili critici da esaminare.
a) sussistenza dell’interesse ad agire rispetto alle domande cautelari
svolte.
L’interesse ad agire sussiste quando l’azione proposta sia rivolta
ad evitare una lesione anche solo potenziale del diritto soggettivo dedotto
in giudizio o quando sussiste una posizione di oggettiva incertezza in
ordine alla situazione giuridica di cui si chiede l’accertamento. in particolare
l’interesse ad agire si concreta nell’esigenza per chi pone la domanda
giudiziale di conseguire un risultato utile o giuridicamente apprezzabile
e non altrimenti conseguibile (Cass.20 giugno 1983 n. 4220; 21 giugno 1988,
n.4232)
I principi del tutto consolidati in sede di giurisprudenza di legittimità
aiutano ad evidenziare l’esistenza dell’interesse ad agire nel ricorrente
ad ottenere i provvedimenti cautelari richiesti. L’interesse deve essere
infatti valutato alla stregua della causa petendi dedotta in giudizio che
nel caso di specie, sia sotto il profilo del diritto alla salute, sia sotto
il profilo del diritto di proprietà. non viene minimamente scalfita
dal provvedimento, peraltro solo endoprocessuale emesso dal TAR e confermato
dal Consiglio di Stato.
La lesione o la situazione di pericolo dedotta in giudizio rimane inalterata
perché il provvedimento giurisdizionale del giudice amministrativo
è del tutto inidoneo a rimuoverla anche temporaneamente essendo
fondato su una situazione giuridica soggettiva diversa ed essendo destinato
a tradursi in via definitiva in una sentenza improduttiva di effetti in
ordine alla decisione condominiale di installare l’antenna che forma oggetto
del presente giudizio cautelare e in relazione alla conseguente attuazione
della delibera da parte dell’Ericsson.
Gli ostacoli di natura pubblicistica cui è assoggettata la società
si telefonia riguardano esclusivamente l’aspetto della legittimità
amministrativa dell’attività d’installazione dell’antenna rispetto
agli interessi pubblici di cui l’ente pubblico territoriale di riferimento
e funzionalmente titolare: I diritti dei privati si fondano su presupposti
diversi e impermeabili anche sotto il profilo temporale al procedimento
amministrativo in corso.
Ne consegue che l’interesse ad agire sussistente in ordine al fumus,
si estende anche al periculum in mora, sia perché i due requisiti
non possono essere scissi in ordine a tale requisito preliminare di merito,
sia perché la sospensiva del giudice amministrativo può essere
rimossa mediante l’adozione di un procedimento corretto e comunque risiede
su presupposti temporali diversi.
b)ammissibilità della denuncia di nuova opera.
Il superamento della preclusione individuata dal giudice di prime cure
consente di ritenere ammissibile l’azione di denuncia di nuova opera proposta
dalla ricorrente volta ad ottenere un provvedimento d’inibitoria della
continuazione dei lavori d’installazione dell’antenna in questione. La
causa petendi di tale azione va ravvisata nella dedotta lesione del diritto
di proprietà sulle parti comuni ed in particolare sul lastrico solare
violato dalla deliberazione assembleare contestata nonché del diritto
di proprietà esclusiva effettuata mediante la compressione parziale
del diritto alla sopraelevazione.
In ordine a tale specifico profilo deve osservarsi che secondo la prospettazione
della parte ricorrente la deliberazione in oggetto realizzando un atto
di disposizione in violazione degli art.1102 e 1120 c.c. non poteva che
essere assunta con l’unanimità. Viene denunciata la validità
della delibera sotto l’aspetto del quorum deliberativo e sotto il profilo
della carenza di potere. Si tratta di rilievi afferenti la nullità
assoluta della delibera sottratti al termine di decadenza di 30 giorni
per proporre impugnazione riguardante solo le delibere annullabili.
c) fondatezza dell’azione di denuncia di nuova opera.
Il Condominio di via A. da Faenza ha deliberato di approvare la stipulazione
del contratto di locazione con l’Ericsson relativo all’occupazione di una
parte del lastrico solare per destinarla alla installazione dell’impianto
di ripetizione del segnale radio a servizio della telefonia cellulare.
La deliberazione in oggetto è stata assunta con la maggioranza qualificata
prevista dall’art.1136, quinto comma, c.c. per decidere sulle innovazioni.
la qualificazione dell’oggetto della delibera come innovazione è
fuori discussione essendo fenomenicamente incontroverso che sia ravvisabile
un’alterazione materiale dello stato preesistente del lastrico solare con
la costruzione del manufatto e dell’antenna che sul manufatto dovrebbe
insistere. Tale requisito è stato ritenuto sufficiente dall’orientamento
più recente della Suprema Corte (Cass. n.240/97) alternativamente
a quello della trasformazione della destinazione per poter qualificare
una modifica di un bene comune come innovazione.
Nel caso di specie deve essere evidenziato che l’antenna secondo il
progetto in atti (doc. 24 di parte ricorrente, doc. 3 e 4 Ericsson contenenti
autorizzazione Arpa e comune di Bologna con allegati progetti) richiede
una costruzione di oltre 15 metri quadrati e conseguentemente occupa
uno spazio ed un volume non modesto del lastrico solare avente una superficie
complessiva di circa 200 metri quadrati (cfr.copia pianta copertura edificio
in fasc. Ericsson, doc, n. 4 e materiale fotografico parte ricorrente nel
quale è visibile l’area interessata ai lavori in questione). La
facoltà dell’assemblea condominiale di disporre innovazioni non
risulta però condizionata soltanto dalla preesistenza di un preciso
quorum costitutivo e deliberativo ma anche da requisiti attinenti alla
natura intrinseca delle innovazioni stesse. In particolare l’art. 1120
c.c. richiede alternativamente che le innovazioni siano destinate al miglioramento
o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.
Al secondo comma si aggiungono condizioni negative volte a definire il
contenuto delle innovazioni consentite, essendo previsto che le innovazioni
non alterino il decoro architettonico del fabbricato, la stabilità
e la sicurezza dello stesso o rendano talune parti comuni inservibili all’uso
o al godimento anche di un solo condomino.
Partendo dalle condizioni positive stabilite al primo comma dell’art.1120
c.c. deve osservarsi che l’innovazione dedotta in giudizio non è
diretta la miglioramento o all’uso più comodo della cosa comune
in quanto destinata a diminuirne per oltre 15 metri quadrati il godimento
da parte della ricorrente e degli altri condomini. Quanto al terzo requisito,
si deve osservare che il reddito derivante dal contratto di locazione non
elimina la privazione parziale della facoltà di godimento del lastrico
per tutta l’estensione del manufatto destinato alla installazione dell’impianto
di ripetizione e pertanto non produce alcun effettivo incremento
attuale del rendimento delle cose comuni avendo il canone di locazione
una funzione meramente reintegrativa della limitazione subita al diritto
di proprietà comune sul lastrico solare. Peraltro può formularsi
una previsione di presumibile decremento del valore del fabbricato e conseguentemente
anche delle parti comuni (ed in particolare dell’appartamento della ricorrente
che si verrebbe a trovare sotto l’impianto) causato dall’incertezza degli
effetti sulla salute per i soggetti maggiormente esposti alle onde elettromagnetiche
irradiate dagli impianti di ripetizione della telefonia cellulare. La notevole
diffusione delle notizie di stampa al riguardo ancorché non suffragate
da studi definitivi e gli orientamenti assunti anche da enti pubblici
territoriali in ordine alla legittimità dell’installazione di impianti
di tal genere in prossimità di scuole ed altro (cfr. ordine del
giorno del Comune di Roma del 16 marzo 1999 con l quale si è stabilito
di vietare gli impianti in oggetto se situati a distanza inferiore di 100
mt. da scuole ed ospedali e proposte di identico tenore della Commissione
di studio nominata dal Comune di Bologna nel maggio del 1997 - doc.16
e 19 di parte ricorrente) determinano un pregiudizio al valore di mercato
dell’immobile soprattutto in considerazione della destinazione esclusivamente
residenziale del fabbricato in questione.
Si può concludere che l’innovazione in questione non è
consentita con le maggioranze di cui all’art.1136 c.c. quinto comma in
quanto produttiva di una diminuzione del complessivo valore di mercato
dell’intero immobile e conseguentemente adottabile solo con l’unanimità
dei consensi dei condomini trattandosi di un atto di disposizione di un
bene comune non finalizzato univocamente alla realizzazione di vantaggi
al complesso delle parti comuni e alle proprietà esclusive ma anzi
potenzialmente produttivo di un danno economico giuridicamente rilevante
ex art. 1122 c.c. (la ricomprensione del deprezzamento nella categoria
del danno ex art.1122 c.c. citato è principio consolidato in giurisprudenza,
cfr. Cass. 27 aprile 1989, 1947).
L’innovazione in questione, però deve ritenersi non consentita
anche in ordine alle condizioni negative introdotte dal secondo comma dell’art.1120
in quanto destinata a rendere inservibile all’uso o al godimento anche
di un solo condomino una parte comune. La privazione dell’uso e del godimento
va ravvisata sotto due profili. In primo luogo in ordine alla consistente
estensione della superficie del lastrico occupata dall’impianto che ne
rende, sia pure limitatamente a quella porzione, assolutamente incompatibile
ogni altro uso o godimento concorrente da parte dei condomini anche in
ordine alle attività tipicamente costituenti estrinsecazione del
diritto di proprietà esclusiva sulle parti comuni quali l’installazione
di antenne televisive od altri terminali connessi al miglior godimento
dell’unità immobiliare rientranti tra le facoltà esercitabili
uti singuli ex art.1102 c.c.
Il secondo profilo riguarda l’alterazione della destinazione funzionale
del lastrico solare. L’ innovazione in questione produce la trasformazione
di una parte del lastrico di non modesta entità in una unità
produttiva destinata a servire un attività del tutto estranea e
non compatibile con la vocazione residenziale del fabbricato. L’inservibilità
della porzione di quindici metri quadrati del lastrico solare in contestazione
è ravvisabile in conclusione quantitativamente e qualitativamente,
incidendo sia sull’estensione materiale della privazione della facoltà
di godimento del bene comune, sia sulle complessive modalità d’uso
del bene comune irrimediabilmente compresse dal manufatto in questione.
d) sussistenza del periculum in mora.
Lo stabile sul quale si intende installare l’impianto in oggetto è
situato in area urbana destinata ad uso esclusivamente residenziale. La
mancanza di utilità dirette od indirette alle parti comuni e alle
unità immobiliari facenti parte del condominio è stata già
evidenziata nella trattazione del fumus boni iuris. La stipulazione del
contratto con l’Ericsson e la mancanza di ostacoli amministrativi effettivi
(vi è in atti parere favorevole ARPA; Autorizzazione del Comune
di Bologna Settore Ambiente e territorio Comune di Bologna) conferiscono
certezza all’installazione dell’antenna, una volta superato l’ostacolo
di natura meramente formale costituito dall’errata qualificazione giuridica
del provvedimento richiesto (autorizzazione invece che concessione amministrativa).
L’incidenza negativa sul valore commerciale dell’immobile della ricorrente
(e sull’intero stabile) è pertanto del tutto attuale in quanto i
lavori d’installazione dell’impianto sono stati già iniziati e non
sono proseguiti solo per le iniziative giudiziarie a tutto campo intraprese
dalla parte ricorrente.
La diffusa consapevolezza della nocività delle stazioni fisse
di radiotelefonia cellulare è stata confermata anche dal materiale
bibliografico di parte Ericcson. Nella nota informativa del Consorzio Elios
che raccoglie le grandi aziende che operano nel settore della telecomunicazione
(pag. 13 e 14) vi è la consapevolezza della diffusa percezione del
rischio derivante dall’esposizione ai campi elettromagnetici generati dalle
stazioni radio base della telefonia cellulare indipendentemente dalla oggettiva
esistenza di una attuale situazione di pericoloso per la salute individuale
o collettiva.
Peraltro la mancanza di indicatori scientifici convincenti e definitivi
non riduce la percezione del rischio ma anzi la alimenta come esattamente
rilevato nell’articolo in questione e le notizie di stampa sempre più
diffuse costituiscono allo stato l’unica risposta fruibile dalla generalità,
alla sempre più intensa richiesta di informazioni e controlli in
materia di salute ed ambiente.
Non può pertanto essere condivisa l’equazione Ericsson : incertezza
in ordine al danno alla salute - assenza di tutela giudiziale, con riferimento
specifico al diritto di proprietà individuale. Del complesso di
facoltà che compongono il contenuto positivo di tale diritto risulta
irrimediabilmente compressa quella relativa alla redditività del
bene sia che si estrinsechi nella cessione di un diritto personale di godimento
sia che si estrinsechi nel trasferimento della proprietà del bene
stesso.
La lesione del diritto di proprietà consistente nel deprezzamento
dell’immobile della ricorrente è immediata oltre che attuale in
quanto deriva direttamente dalla attuale combinazione d’incertezza oggettiva
e diffusa diffidenza soggettiva in ordine alle conseguenze derivanti dall’installazione
di impianti quali quello in questione sulla salute dei soggetti più
vicini ai diffusori e ricettori di onde elettromagnetiche.
La limitazione di uno dei poteri a contenuto patrimoniale componenti
l’oggetto del diritto di proprietà può essere liberamente
disposta dal titolare del diritto. Nel caso di specie la lesione si è
verificata con la conseguenza diretta dell’immediata riduzione del valore
di scambio totale o parziale del diritto, perché la compressione
della facoltà in questione è avvenuta senza il consenso del
titolare della situazione soggettiva esposta a rischio. A medesima conclusione
è pervenuto il Pretore di Bologna con il provvedimento del 12 aprile
1999 (Pretore dr.ssa Travia).
In conclusione va accolto il primo motivo di reclamo diretto ad ottenere
la misura cautelare tipica della inibitoria alla continuazione dei lavori
d’installazione dell’impianto diretto alla installazione di una stazione
radio per telefonia cellulare.
devono invece ritenersi assorbiti gli altri motivi di reclamo proposti
subordinatamente a quello accolto.
P.Q.M.
accoglie il reclamo proposto da Giuliana La Maida e per l’effetto vieta
la continuazione dei lavori relativi all’installazione di una stazione
radio per telefonia cellulare sul lastrico solare del Condominio di via
A. Da Faenza n. 49 in Bologna ad entrambe le parti convenute.
dispone che il giudizio di merito venga riassunto nel termine di trenta
giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
Il Presidente
Dott. Bruno Berlettano
Il Giudice
Dott. Carlo Maria Verardi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Maria Acierno
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