Aggiornamento - Civile

Tribunale di Ivrea (est. Morlini), ordinanza n. 808 del 24 luglio 2000, sulla carenza dei presupposti per l’emanazione di un provvedimento cautelare inaudita altera parte in materia di spese condominiali

Il Giudice, 
- letta l’istanza di sospensione della delibera assembleare proposta da Beltramo e Fenoglio; 
- rilevato che, pur se fossero ritenute fondate, le doglianze di parte attrice comporterebbero eventualmente la restituzione di somme illegittimamente versate dai due condomini al condominio; 
- ritenuto che il versamento di tali somme da parte dei condomini al condominio, richiesto dalla delibera oggetto di impugnazione, non può certo esporre gli attori ad un danno grave ed irreparabile, posto che tale restituzione è sempre possibile e non vi sono motivi di ritenere che il condominio si possa in futuro rendere inadempiente all’eventuale ordine di restituzione; 
- ritenuto invece che maggiori sarebbero i pregiudizi sofferti dal condominio nel caso di sospensione di una delibera eventualmente risultante legittima, posto che la mancata corresponsione dei pagamenti deliberati dall’assemblea a carico dei singoli condomini comporterebbe la sostanziale paralisi dell’attività di amministrazione; 
- considerato che, anche alla luce della recente riforma dell’art. 111 Cost., applicabile nei primi tre commi anche al processo civile e che statuisce al comma 2 come “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti”, è necessario limitare ai casi di reale grave pregiudizio per l’istante la concessione di provvedimenti inaudita altera parte, onde evitare interpretazioni delle norme processuali civili in contrasto con lo spirito e la lettera del novellato articolo 111 Cost.;
- osservato che, per quanto più sopra evidenziato, non sussistono motivi sufficienti a giustificare un provvedimento di sospensione della delibera inaudita alter parte 

P.Q.M.
Visto l’art. 1137 c.c.
- rigetta la richiesta di sospensione della delibera inaudita altera parte; 
- dispone che sulla richiesta di sospensione si instauri il contraddittorio tra le parti all’udienza ex art. 180 c.p.c. del 25/10/2000. 
Si comunichi 
Ivrea, 24/7/2000
                                                                                                                Il Giudice
                                                                                                     dott. Gianluigi Morlini
 
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