Mediazione tipica, Mediazione atipica e responsabilità.
Cassazione Civile, Sez. III – sentenza 14 luglio 2009 n. 16382.
la mediazione "tipica" di cui all'art. 1754 c.c., comporta che il mediatore,
senza vincoli e quindi in posizione di imparzialità, ponga in essere
un'attività giuridica in senso stretto di messa in relazione tra
due o più parti, idonea a favorire la conclusione di un affare;
b) la stessa è incompatibile con un sottostante rapporto di mandato
tra il c.d. mediatore ed una delle parti che ha interesse alla conclusione
dell'affare stesso, nel qual caso il c.d., mediatore - mandatario non ha
più diritto alla provvigione da ciascuna delle parti ma solo dal
mandante; c) nella mediazione tipica la responsabilità del mediatore,
con specifico riferimento agli obblighi di correttezza e di informazione,
si configura come responsabilità da "contatto sociale"; d) nel caso
in cui il mediatore agisca invece come mandatario, assume su di sè
i relativi obblighi e, qualora si comporti illecitamente recando danni
a terzi, è tenuto a favore di quest'ultimi al risarcimento dei danni
ex art. 2043 c.c., (non escludendosi in proposito un'eventuale corresponsabilità
del mandante);
Svolgimento del processo
Con scrittura in data 27-7-1989, M.R. dette incarico alla Italiana
Immobiliare s.r.l. (poi divenuta s.p.a.) di promuovere la vendila di un
appartamento sito in ****, di cui aveva dichiarato di essere comproprietaria
insieme alla madre M.E. e a N.L..
O.B.E., che a sua volta si era rivolta alla Italiana Immobiliare per
l'acquisto di una casa, sottoscrisse una prima proposta di acquisto di
detto appartamento in data **** e la M.R., all'atto dell'accettazione fece
presente al mediatore che comproprietari del bene erano anche M.I., M.A.,
N.I.V., N.A., P.R. e P.G., anche in nome e per conto dei quali la stessa
M.G. sottoscrisse l'accettazione; la stessa O.B., in data ****, sottoscrisse
una seconda proposta di acquisto per lo stesso immobile, in quanto era
emersa l'esistenza di una pratica di condono edilizio in precedenza non
comunicata dalla M.G., e anche tale seconda proposta fu accettata dalla
M.G., con le ulteriori sottoscrizioni di N.L. e M.E..
In seguito, in virtù di più approfonditi accertamenti
da parte del notaio rogante, risultò che l'immobile in questione
era riportato nel n.c.e.u. con due diversi numeri di partita, uno dei quali
risultava intestato per 1/8 a C.R., deceduta da anni e della quale non
erano reperibili gli eredi.
Pertanto, la O.B. rinunciò ad acquistare la proprietà
per intero, ottenendo la restituzione della caparra versata, e chiedendo
alla società mediatrice Italiana Immobiliare il rimborso della provvigione,
oltre al risarcimento dei danni.
Per il rifiuto della società in ordine a tali richieste, la
O.B., con atto notificato il 16-9-1993, conveniva in giudizio la Italiana
Immobiliare ai fini della restituzione della provvigione e del risarcimento
dei danni; costituitasi la società (che in particolare negava ogni
responsabilità a suo carico, con particolare riferimento all'esistenza
della quota della C.R.), l'adito Tribunale di Firenze, con sentenza n.
2502/2002, accoglieva in parte la domanda condannando, la Immobiliare al
pagamento di Euro 2.582,28, corrispondenti all'importo versato, oltre interessi
e rivalutazione monetaria a titolo di restituzione della provvigione pagata
dalla O.B.; ciò in quanto riteneva che il mediatore è tenuto
ad una corretta informazione, secondo il criterio di media diligenza di
cui all'art. 1176 c.c., e che pertanto doveva ritenersi responsabile per
avere omesso di accertare l'effettiva titolarità del bene.
A seguito dell'appello della Italiana Immobiliare, la Corte d'Appello
di Firenze, costituitasi la O.B., con la sentenza in esame, in data 28-5-2004
/ 22-4-2005, rigettava l'impugnazione; affermava, in particolare, la Corte
territoriale che "esaminando la proposta contrattuale che l'appellante
sottopose all'appellata, facendogliela sottoscrivere, essa appare stesa
nella maniera più semplice e più piana, in perfetta complementarietà
con le diciture di rito del modulo prestampato, senza il minimo segnale
verso il grosso problema, che c'era dietro, della complicata intestazione
dell'immobile. Anzi, dal tenore letterale della proposta si esclude addirittura
l'ipotesi di una comproprietà, giacchè l'oggetto dell'acquisto
proposto è la sua pozione immobiliare, sua nel senso di appartenente
alla venditrice. Insomma, la promittente acquirente sentiva di muoversi
in un campo sicuro. E invece non era così. A questo punto, le possibili
soluzioni sono due: o la società di mediazione non si curò
affatto di guardare, o forse nemmeno di richiedere alla venditrice, i titoli
di provenienza del suo diritto dell'immobile; oppure, avendoli guardati,
ed essendosi accorta che le venditrice non era l'unica proprietaria, o
che, comunque, la situazione dell'intestazione non era chiara, omise di
farlo presente nella proposta contrattuale fatta firmare all'appellata.
Si scelga l'una o l'altra ipotesi, la responsabilità contrattuale
della società di mediazione c'è comunque. Sul dovere professionale
di esaminare il tìtolo di provenienza, prima di sottoporre come
fattibile l'affare al pubblico, o anche al singolo interessato, non esistono
dubbi, perchè la funzione del mediatore professionale, con determinanti
requisiti di cultura e competenza (Cass. n. 6389 del 8-2-2001), implica
innanzitutto la verifica della fattibilità reale dell'affare, e
non si riduce ad essere soltanto un megafono della grida negoziali altrui;
sul dovere di rappresentare con scrupolo e lealtà alle parti le
reali difficoltà che gli constano circa la fattibilità dell'affare
non si può dubitare ugualmente, alla luce dell'insegnamento della
Suprema Corte, più volte sopra citato".
Ricorre per cassazione la Italiana Immobiliare con due motivi, illustrati
con memoria; resiste con controricorso la O.B..
Motivi della decisione
Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 1755 e 1759 c.c.,
e relativo difetto di motivazione, in quanto erroneamente i giudici d'appello
osservano che nella mediazione sarebbe "insito" un rapporto di mandato;
si aggiunge che "ciò è errato e forviante perchè la
mediazione presuppone la imparzialità del mediatore, che istituzionalmente
non è nè può essere il rappresentante o comunque il
mandatario di una sola parte, se non rinunciando al proprio ruolo di intermediario
imparziale e perdendo quindi il diritto alla provvigione" ed inoltre che
"in senso contrario non può certo invocarsi il disposto della L.
n. 39 del 1989, art. 2, comma 4, là dove prevede l'iscrizione nel
Ruolo, in un'apposita sezione, anche degli agenti muniti di mandato a titolo
oneroso: iscrizione che ha il solo scopo di garantire la professionalità
anche di tale categoria di soggetti, ma che non implica il venir meno della
differenza ed incompatibilità oggettiva tra le due figure"; si afferma,
infine, che erroneamente "nel nostro caso la Corte di merito ha ritenuto
per l'appunto che l'accertamento della proprietà costituisse una
verifica elementare, come tale dovuta dal mediatore in forza dell'obbligo
di adeguamento della propria attività al criterio di diligenza professionale
media".
Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 1224 e 1277
c.c., e relativo difetto di motivazione, in quanto "errata è poi
la sentenza della Corte d'Appello di Firenze nella parte in cui ha confermato
la decisione del Tribunale di gravare l'importo di Euro 2.582,28 della
rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma così
rivalutata"; si aggiunge che "la mera condanna alla restituzione della
provvigione era invece in astratto giustificata dal ritenuto inadempimento
del mediatore, ma costituiva all'evidenza debito di valuta, giacchè
l'obbligo restitutorio si concretizza nel pagamento della stessa somma
ricevuta, cioè di un tantundem già predeterminato nel suo
ammontare" e che "la Corte di merito dimentica anche che il danno da svalutazione
nelle obbligazioni pecuniarie va dimostrato come danno ulteriore ex art.
1224 c.c., comma 2".
Il ricorso è infondato in relazione a entrambi i suddetti motivi.
Riguardo alla doglianza di cui al primo motivo avente ad oggetto la
natura della mediazione e la "misura" della responsabilità del mediatore,
considerate dal Giudice della Corte territoriale come entrambe riconducibili
al "rapporto di mandato", rapporto non ritenuto invece sussistente dall'odierna
ricorrente, con conseguente esclusione dell'obbligo di diligenza professionale
in ordine alla comunicazione di tutti i dati e le circostanze, note al
mediatore o comunque dallo stesso conoscibili dell'immobile oggetto di
compravendita, occorre rilevare che la censura non è meritevole
di accoglimento, pur dovendosi provvedere a rivisitare le argomentazioni
dei Giudici di secondo grado.
Occorre in proposito osservare, anche sulla base, in parte, di quanto
recentemente affermato da questa Corte (in particolare le sentenze nn.
24333/2008 e 19066/2006) che, oltre alla mediazione c.d. ordinaria o tipica
di cui all'art. 1754 c.c., consistente in un attività giuridica
in senso stretto, è configurabile una "mediazione" di tipo contrattuale
che risulta correttamente riconducibile, più che ad "una mediazione
negoziale atipica", al contratto di mandato.
Accanto, infatti, all'ipotesi delineata dall'art. 1754 c.c., i disposti
di cui agli artt. 1756 e 1761 c.c., supportano l'eventuale configurazione
di un vero e proprio rapporto di mandato ex art. 1703 c.c..
La previsione tipica di cui all'art. 1754 c.c., individuando nel mediatore
"colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione
di un affare, senza essere legalo ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione
di dipendenza o di rappresentanza", pone in rilevo tre aspetti: a) l'attività
di mediazione prescinde da un sottostante obbligo a carico del mediatore
stesso, perchè posta in essere in mancanza di un apposito titolo
(costituente rapporto subordinato o collaborativo); b) "la messa in relazione"
delle parti ai fini della conclusione di un affare è dunque qualificabile
come di tipo non negoziale ma giuridica in senso stretto; c) detta attività
si collega al disposto di cui all'art. 1173 c.c., in tema di fonti delle
obbligazioni, e, specificamente, al derivare queste ultime, oltre che da
contratto, da fatto illecito, o fatto, da "ogni altro atto idoneo a produrle
in conformità dell'ordinamento giuridico" (nel senso, quindi, che
l'attività del mediatore è dallo stesso legislatore individuata
come fonte del rapporto obbligatorio nel cui ambito sorge il diritto di
credito alla provvigione di cui all'art. 1756 c.c.).
Appare preferibile ritenere l'attività in oggetto (per quanto
"di regola" previsto nel codice civile) quale giuridica in senso stretto
e non negoziale, non solo perchè, riconducendosi all'antica distinzione
tra atto e negozio, gli effetti della stessa sono specificamente predeterminati
dallo stesso legislatore (con particolare riferimento a detta provvigione)
ma soprattutto perchè non vi è alla base della stessa un
contratto (rectius: regolamento di interessi "preventivamente" concordalo
dal mediatore con una o più parti); ciò comporta che il mediatore,
sempre per quanto configurato nell'art. 1754 c.c., acquista il diritto
alla provvigione (a condizione della conclusione dell'affare) non in virtù
di un negozio posto in essere ai sensi dell'art. 1322 c.c., (in tema di
autonomia contrattuale) ed i cui effetti si producono ex art. 1372 c.c.
("il contratto ha forza di legge tra le parti", nel senso che l'efficacia
contrattuale è giuridicamente vincolante) bensì sulla base
di un mero comportamento (la messa in relazione di due o più parti)
che il legislatore riconosce per ciò solo fonte di un rapporto obbligatorio
e dei connessi effetti giuridici.
Ciò non toglie, per come già esposto, che l'attività
del c.d. mediatore possa essere svolta anche sulla base di un contratto
di mandato.
Per definizione, l'affidamento di un incarico "col quale una parte
si obbliga a compiere uno più atti giuridici per conto dell'altra"
da luogo al contratto di mandato ex art. 1703 c.c., (oltre che ad alcune
particolari figure di contratto, quali la commissione, la spedizione e
l'agenzia di cui rispettivamente agli artt. 1731, 1737 e 1742 c.c., in
cui il nucleo essenziale degli interessi dei soggetti contraenti, caratterizzato
da un'attività giuridica posta in essere da una parte per conto
dell'altra, con presunzione di onerosità, e individuante la causa,
è analogo a quello tipizzante il mandato stesso ed è altresì
specificato; nella commissione: acquisto o vendita di beni per conto del
committente e in nome del commissionario; nella spedizione: conclusione
di un contratto di trasporto in nome proprio e per conto del mandante;
nell'agenzia: promozione, in modo stabile, per la conclusione di contratti
in una zona determinata).
Ne deriva, come spesso avviene nella prassi (e come è facile
rinvenire nei contratti standard di mediazione immobiliare, ove appunto
si indica, nella maggior parte dei casi, un mandato o un incarico a vendere
o ad acquistare beni immobili), che il mediatore in molti casi agisca non
sulla base di un comportamento di mera messa in contatto tra due o più
soggetti per la conclusione di un affare (attività giuridica in
senso stretto che prescinde da un sottostante titolo giuridico) ma proprio
perchè "incaricato" da una o più parti ai fini della conclusione
dell'affare (generalmente in ordine all'acquisto o alla vendita di un immobile);
in tal caso risulta evidente che l'attività del mediatore - mandatario
è conseguenziale all'adempimento di un obbligo di tipo contrattuale
(e dunque, ex art. 1173 c.c., questa volta riconducibile al contratto come
fonte di obbligazioni).
Tale diversa, duplice qualificazione giuridica dell'attività
del mediatore si rinviene, al di là di detta prassi e da un punto
di vista formale, non solo, nell'ambito della disciplina codicistica della
mediazione, all'art. 1754 c.c. (diritto al rimborso delle spese nei confronti
della persona per "incarico" della quale sono state eseguite, anche se
l'affare non è concluso) e all'art. 1756 c.c., (incarico al mediatore
da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione
del contratto concluso con il suo intervento), ma anche nella L. n. 39
del 1989, (recante "modifiche ed integrazioni alla L. 21 marzo 1958, n.
253, concernente la disciplina della professione di mediatore"), istitutiva
del ruolo professionale degli agenti di affari in mediazione; in quest'ultima,
in particolare, rilevano l'art. 2, punto 2 ("il ruolo è distinto
in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari, una per gli agenti merceologici
ed una per gli agenti muniti di mandato a titolo onerose, salvo ulteriori
distinzioni in relazione a specifiche attività di mediazione da
stabilire con il regolamento di cui all'art. 11"), l'art. 2, punto 4 ("l'iscrizione
al ruolo deve essere richiesta anche se l'attività viene esercitata
in modo occasionale o discontinuo, da coloro che svolgono, su mandato a
titolo oneroso, attività per la conclusione di affari relativi ad
immobili o ad aziende"), l'art. 5, punto 4 ("il mediatore che per l'esercizio
della propria attività si avvalga di moduli o formulari, nei quali
sono indicate le condizioni del contratto, deve preventivamente depositare
copia presso la Commissione di cui all'art. 7"). Del resto, come già
detto, è la stessa giurisprudenza della Corte a prospettare la possibilità
che tra mediatore ed una delle parti intercorra un rapporto di tipo contrattuale
(da ultimo, Cass. n. 8374/2009), salvo poi a verificare la compatibilità
di questo con la mediazione con senso tipico.
Ciò posto, è ovvio che per il mediatore, a seconda se
agisca senza mandato sulla base della generale previsione di cui all'art.
1754 c.c., oppure quale incaricato-mandatario, muti il regime della sua
responsabilità.
Nel primo caso il mediatore pur compiendo, come detto, un'attività
giuridica in senso stretto, è comunque tenuto all'obbligo di comportarsi
in buona fede, in virtù della clausola generale di correttezza di
cui all'art. 1175 c.c., (sull'estensione della regola della buona fede
in senso oggettivo a tutte la fonti delle obbligazioni ex art. 1173 c.c.,
ivi compreso l'atto giuridico non negoziale, Cass. n. 5140/2005), estrinsecantesi,
in specie, nell'obbligo di una corretta informazione, tra cui la comunicazione
di tutte le circostanze a lui note o conoscibili sulla base della diligenza
qualificata di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, vertendosi senz'altro in
tema di attività professionale per come ulteriormente ribadito dalla
citata L. n. 39 del 1989. Tale obbligo di correttezza sussiste a favore
di entrambe le parti, messe in contatto ai fini della conclusione dell'affare,
quale comprensivo di qualunque operazione di tipo economico - giuridico
(sulla posizione di "neutralità" ed "imparzialità" nei confronti
delle parti che concludono l'affare, tra le altre, Cass. n. 12106/2003,
Cass. n. 13184/2007, la quale sottolinea la posizione di "terzietà"
del mediatore rispetto ai contraenti posti in contratto in ciò differenziandolo
dall'agente di commercio, nonchè Cass. n. 6959/2000, che sottolinea
come carattere essenziale della figura giuridica del mediatore, ai sensi
dell'art. 1754 c.c., è appunto la sua imparzialità, intesa
come assenza di ogni vincolo di mandato, di prestazione d'opera, di preposizione
institoria e di qualsiasi altro rapporto che renda riferibile al dominus
l'attività dell'intermediario, per cui nel caso di specie la S.C.
ha escluso il requisito dell'imparzialità ritenendo sussistente
un mandato costituito dall'affidamento dell'incarico di trattare la vendita
dell'immobile in norme e per conto del preponente).
In particolare, egli è tenuto a comunicare: l'eventuale stato
di insolvenza di una delle parti, l'esistenza di iscrizioni o pignoramenti
sul bene, oggetto della conclusione dell'affare, la sussistenza di circostanze
in base alle quali le parti avrebbero concluso il contratto con un diverso
contenuto, l'esistenza di prelazioni ed opzioni (su tali punti, tra le
altre, Cass. n. 5938/1993).
Inoltre, se, prima facie, la responsabilità del mediatore non
mandatario appare agevolmente di natura extracontrattuale, risulta preferibile,
riguardando la stessa una figura professionale, applicare la più
recente previsione giurisprudenziale di legittimità della responsabilità
"da contatto sociale" (su cui, tra le altre, Cass. S.U. n. 577/2008; Cass.
n. 12362/2006 e Cass. n. 9085/2006, con specifico riferimento al medico
ed alle sue prestazioni prescindenti da un rapporto contrattuale); infatti,
tale situazione è riscontrabile nei confronti dell'operatore di
una professione sottoposta a specifici requisiti formali ed abilitativi,
come nel caso di specie in cui è prevista l'iscrizione ad un apposito
ruolo, ed a favore di quanti, utenti-consumatori, fanno particolare affidamento
nella stessa per le sue caratteristiche (si pensi, ad esempio, alle c.d.
agenzie immobiliari dalle particolari connotazioni professionali ed imprenditoriali).
Da tale configurazione di responsabilità a carico del mediatore,
che opera ai sensi dell'art. 1754 c.c., in caso di contenzioso tra il mediatore
stesso e le parti, deriva sia che e il primo che deve dimostrare di aver
fatto tutto il possibile, in base alla richiamata diligenza ex art. 1176
c.c., comma 2, nell'adempimento degli obblighi di correttezza ed informazione
a suo carico (mentre spetta alle seconde fornire prova esclusivamente dell'avvenuto
contatto ai fini della conclusione dell'affare), sia che il termine di
prescrizione per far valere in giudizio detta responsabilità del
mediatore è quello ordinario decennale (e non quello quinquennale
della responsabilità ex art. 2043 c.c.).
Ancora, per quanto già esposto, è evidente che l'attore
che agisce per ottenere la provvigione di una mediazione da lui effettuata
ha l'onere di dimostrare di non aver agito in posizione di mandatario di
una delle parti.
Nel secondo caso, vale a dure dell'attribuzione al professionista -
mediatore di un incarico, e quindi, per quanto esposto, della sussistenza
di un mandato, anche eventualmente con poteri rappresentativi mediante
procura in ordine alla spendita del nome (mediante sottoscrizione dei relativi
moduli di contratto standard in uso presso i mediatori o le c.d. agenzie
immobiliari a veste societaria, erroneamente qualificati come "contratto
di mediazione" o "conferimento incarico di mediazione per la vendita di
un immobile"), le conseguenze sul piano giuridico sono ben diverse rispetto
alla figura, tipica, ordinaria o tradizionale che dir si voglia, della
mediazione ex art. 1754 c.c..
Ed infatti: il mediatore è in realtà un mandatario poichè
assume "essenzialmente", sulla base della causa in concreto del contratto
posto in essere, quale derivante dalla sintesi degli interessi regolamentati,
l'incarico, di solito, di reperire un acquirente (oppure un venditore)
o un locatario (oppure un locatore) di un immobile, con "ulteriori compiti"
(di consulenza anche fiscale, di assistenza nelle trattative e sino al
p momento del rogito, di pubblicizzare la relativa offerta, di far visitare
l'immobile etc.), in molti casi con la fissazione di un termine, con la
previsione del c.d. diritto di esclusiva all'incaricato nonchè del
diritto di recesso per entrambi i contraenti; a fronte di dette prestazioni
riceve un corrispettivo, nella percentuale convenuta sul prezzo di compravendita,
con pagamento sospensivamente condizionato (in modo esplicito o implicito)
alla conclusione dell'affare (generalmente all'accettazione della proposta).
E' di tutta evidenza che siamo ben al di fuori della previsione codicistica
della mediazione per svariati motivi: la posizione del mandatario in esame
è inconciliabile ed ostativa rispetto alla mediazione tradizionale
(in cui come detto il mediatore, senza preliminare assunzione di obblighi,
compie l'attività di messa in contatto tra due soggetti che concludono
quindi contrattualmente, e non solo, mediante comunque l'assunzione di
vincoli giudici, un'operazione di natura economica - sul punto, tra le
altre, Cass. n. 2200/2007); il diritto al relativo compenso (o provvigione),
sempre condizionato all'iscrizione nel ruolo professionale ai sensi della
L. n. 39 del 1989, sorge non più, ex art. 1755 c.c., nei confronti
"di ciascuna delle parti" e solo "per effetto del suo intervento", quale
appunto conseguenziale alla sua neutralità ed imparzialità
nel metterle in relazione, bensì è a carico del solo mandante,
per quanto previsto agli artt. 1709 e 1720 c.c., (così come avviene,
ad esempio, nel contratto di agenzia, ove sussiste l'obbligo di corrispondere
le provvigioni a carico del solo preponente) rispetto al quale è,
a sua volta, contrattualmente vincolato, nell'espletamento dell'incarico
(di fiducia o intuitus personae) e delle connesse prestazioni, pur sempre
con la diligenza ex art. 1176 c.c., comma 2, stante la sua natura professionale,
in deroga a quanto stabilito all'art. 1710 c.c.; ancora, il mandatario
in esame, oltre ad essere obbligato ai sensi dell'art. 1711 c.c. e ss.,
è tenuto all'osservanza della normativa in tema di contratti di
consumo (ove ne ricorrano i presupposti soggettivi, vale a dire il rapporto
professionista - imprenditore, da un lato, e consumatore - persona fisica)
di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, con particolare riferimento al generale
dovere di informazione ex art. 5, alla disciplina delle clausole vessatorie
ex art. 33 e ss. ed, in specie, alla connessa azione inibitoria ex art.
37; ferma restando, ovviamente, l'applicazione della disciplina generale
dei contratti in tema di onere della prova e prescrizione.
Tra l'altro, sul carattere "essenziale" della figura giuridica del
mediatore, ai sensi dell'art. 1754 c.c., quale collegato all'assenza di
ogni vincolo di mandato, di prestazione d'opera, di preposizione institoria
e di qualsiasi altro rapporto, carattere non configurabile in caso di soggetto
munito di mandato (con rappresentanza o meno) per la stipulazione di un
contratto con un terzo, si è da tempo pronunciata questa Corte (si
veda, in particolare, Cass. nn. 4340/1980 e 1995/1987).
Riguardo, pertanto, a detto primo motivo di ricorso, pur non risultando
condivisibile la configurazione della mediazione quale avente sempre a
base un mandato, con "coinvolgimento" in esso di entrambe le parti che
concludono l'affare in un sorta di rapporto trilaterale con il mediatore,
priva di pregio è però la tesi sostenuta dal ricorrente di
esclusione della sua responsabilità.
Per quanto esposto, nel caso in cui, come quello in esame, il c.d.
mediatore ha in realtà agito in virtù di un incarico consistente
in un mandato (tale circostanza, oltre ad essere dedotta nella decisione
impugnata, è ammessa dalla stessa ricorrente ove afferma che "con
scrittura in data **** la signora M.R. incaricò la Italiana Immobiliare
s.r.l., poi divenuta s.p.a., di promuovere la vendita di un appartamento
su due piani posto in Scandicci"), esso mandatario, e quindi, nella fattispecie
in oggetto, detta Italiana Immobiliare, risponde, ove si comporti in modo
illecito, a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043
c.c., nei confronti del soggetto "destinatario" della sua attività
che assume quindi, in quanto estraneo a detto rapporto contrattuale, la
qualifica di terzo.
Ne deriva che la Italiana Immobiliare, incaricata dalla M.R. di vendere
l'immobile in questione, nel non rendere edotta la O.B., quale sottoscrittrice
di due proposte di acquisto in ordine all'effettiva contitolarità
del bene in capo a più soggetti (di cui uno deceduto e con eredi
non reperibili) ed in ordine alle reali condizioni dell'immobile (assoggettato
a pratica di condono edilizio), nel non assolvere con la diligenza professionale
richiesta i propri obblighi di mandataria, ha ingenerato nell'odierna resistente
un affidamento non colpevole sulla corrispondenza alla realtà della
situazione apparente, con il conseguente sorgere di responsabilità
a suo carico ex art. 2043 c.c., (sul punto, specificamente Cass. n. 4000/l
977 e Cass. n. 16740/2002, la quale ultima non esclude una conresponsabilità
in proposito del mandante, ai sensi dell'art. 2055 c.c., nel caso di specie
esulante dal thema decidendum, non chiesta e non provata).
Ne deriva ancora, con conferma sul punto di quanto statuito dalla Corte
territoriale ("tale inadempimento .... comporta la restituzione della prestazione
ricevuta, cioè del compenso per la mediazione, e del risarcimento
del danno, il quale, a prescindere da forme di ulteriore perdita, è
già insito nel deprezzamento del danaro medio tempore trattenuto
dalla parte inadempiente: il che vuoi dire che trattasi comunque di credito
di valore e non di valuta"), la sussistenza dell'obbligo risarcitorio a
carico della Italiana Immobiliare, parametrato sulla restituzione della
ricevuta caparra, in favore dell'odierne resistente, che, quale obbligazione
di valore, è soggetta sia alla rivalutazione che al pagamento degli
ulteriori interessi legali (in proposito, tra le altre, Cass. n. 4791/2007),
con ciò dimostrandosi infondato anche il secondo motivo di ricorso.
Privo del requisito dell'autosufficienza è poi lo specifico
profilo di censura di cui a detto secondo motivo in ordine alle modalità
di liquidazione degli interessi, essendosi la Corte territoriale limitata
a confermare sul punto la decisione di primo grado; in particolare la società
ricorrente non riporta quello che a suo dire è stato "specifico
motivo di appello inerente il calcolo degli interessi sulla somma rivalutata
non di anno in anno".
In conclusione: a) la mediazione "tipica" di cui all'art. 1754 c.c.,
comporta che il mediatore, senza vincoli e quindi in posizione di imparzialità,
ponga in essere un'attività giuridica in senso stretto di messa
in relazione tra due o più parti, idonea a favorire la conclusione
di un affare; b) la stessa è incompatibile con un sottostante rapporto
di mandato tra il c.d. mediatore ed una delle parti che ha interesse alla
conclusione dell'affare stesso, nel qual caso il c.d., mediatore - mandatario
non ha più diritto alla provvigione da ciascuna delle parti ma solo
dal mandante; c) nella mediazione tipica la responsabilità del mediatore,
con specifico riferimento agli obblighi di correttezza e di informazione,
si configura come responsabilità da "contatto sociale"; d) nel caso
in cui il mediatore agisca invece come mandatario, assume su di sè
i relativi obblighi e, qualora si comporti illecitamente recando danni
a terzi, è tenuto a favore di quest'ultimi al risarcimento dei danni
ex art. 2043 c.c., (non escludendosi in proposito un'eventuale corresponsabilità
del mandante); e) nella vicenda in esame, risultando pacifica la circostanza
dell'affidamento di un mandato a vendere alla Italiana Immobiliare da parte
di M.R., quest'ultima nel dar luogo da parte della O.B. alla sottoscrizione
di proposte di acquisto, sulla base di errati presupposti di fatto prospettati
dalla società, risulta obbligata, oltre alla restituzione di quanto
indebitamente percepito, al risarcimento dei danni (restituzione e risarcimento
chiesti sin dall'atto introduttivo del giudizio).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente
al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi
Euro 3.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre spese generali ed
accessorie come per legge.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2009.
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