Aggiornamento - Civile

Sentenza del Tribunale di Bologna 8 marzo 1999 sulla responsabilità del notaio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
M G. “1) Dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il Notaio P. Z. ad effettuare, a sua cura e spese, in prefiggendo perentorio termine, la cancellazione dell’ipoteca giudiziale iscritta dalla Cassa di Risparmio di Bologna sulla quota di nuda proprietà acquistata dall’attore il ------, con ogni conseguente e più opportuna pronuncia, condannandolo in difetto a fornire (ovvero a rifondere) all’attore i mezzi necessari per provvedere all’incombente e così le somme occorrenti per tacitare la Cassa di Risparmio e quelle necessarie per cancellare la formalità ipotecaria, nella misura di £. 45.000.000 in quella maggiore o minore che venisse ritenuta dovuta, oltre oneri di cancellazione della formalità da rimborsarsi a semplice richiesta scritta ed oltre interessi e maggior danno. 
2) In via alternativa ovvero subordinata dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il Notaio Z. a risarcire all’attore i danni da questo subiti per i motivi di cui in narrativa nella misura di £. 45.000.000 o in quella maggiore o minore che venisse ritenuta, oltre oneri di cancellazione della formalità ipotecaria da rimborsarsi a semplice richiesta scritta ed oltre interessi e maggior danno. 
3) Emettere ogni statuizione connessa e/o conseguente alle pronunzie di cui sopra. 
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre 10%, 2% CPA ed IVA. Con sentenza esecutiva. 
In via istruttoria si insiste perché venga all’occorrenza dato ingresso alla prova per interrogatorio formale e per testi articolate nel foglio di deduzioni 19/4/1995 (capp. 1 a 6 e capp. 8 e 9) e nel foglio di deduzioni 27/9/1995; si chiede inoltre ammettersi, ove occorrer possa, CTU volta ad accertare l’ammontare delle somme e degli oneri necessari ad ottenere la cancellazione dell’ipoteca”. 
Z. P.: “ Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, in via principale nel merito respingere tutte le domande attoree siccome infondate in fatto ed in diritto; condannare il F. al risarcimento dei pretesi danni lamentati dall’attore. In via subordinata condannare il F. a tenere indenne ed a manlevare il conchiudente dalle domande attoree. Col favore delle spese”. 
F. C.: “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, premessa ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso, contrariis reiectis, accertata e dichiarata la sola responsabilità del Notaio Prof. P. Z. in relazione ai fatti di causa, respingere le domande tutte da queste formulate nei confronti del Sig. C. F. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre 120% ex art. 15 TP, IVA e CPA come per legge”. 
                                             SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione notificato in data 24/11/1994, G. M. conveniva in giudizio il notaio P. Z., esponendo di averlo incaricato di curare la stesura dell’atto pubblico di compravendita e l’adempimento di tutte le connesse formalità -ivi compresa la trascrizione ex art. 2671 c.c.- di una quota di un immobile di proprietà di C. F.. 
Rilevava in particolare il M. che l’atto era stato rogato dal notaio presso il suo studio in data 4/7/1994 e che, nonostante la prescrizione codicistica di eseguire la trascrizione “nel più breve tempo possibile” e l’invito in tal senso da parte acquirente di procedere senza indugio, lo Z.  aveva provveduto a trascrivere l’atto solo in data 15/7/1994, e cioè undici giorni dopo la stipulazione del contratto. In quel momento il notaio verificò che solo due giorni prima, e cioè il 13/7/1994, era stata iscritta a carico della quota trasferita un’ipoteca giudiziale di £. 45.000.000 in favore della Cassa di Risparmio ------, relativa ad un debito di quasi diciannove milioni del F. e per il quale era stato emesso decreto ingiuntivo. 
Pertanto, ritenendo che il notaio avesse violato il dovere di procedere con la massima sollecitudine alla trascrizione e che la ritardata trascrizione avesse reso possibile l’iscrizione a carico della quota venduta dell’ipoteca giudiziale, il M. domandava allo Z. il risarcimento dei danni sofferti, rassegnando le articolate conclusioni sopra trascritte. 
2) Con comparsa di risposta depositata in data 12/1/1995 si costituiva in giudizio il notaio P. Z., contestando quanto ex adverso dedotto. 
Puntualizzava da un primo punto di vista parte convenuta che non era vero quanto sostenuto dal M., e cioè di aver sollecitato la trascrizione dell’atto o comunque rappresentato circostanze dalle quali potesse emergere la necessità di trascrivere con particolare sollecitudine, e che anzi non vi era motivo alcuno di ritenere esistenti tali circostanze. 
Da un secondo punto di vista, veniva evidenziato come il periodo rilevante ai fini dell’accertamento della pretesa responsabilità professionale del notaio per inadempimento contrattuale rispetto al dovere di trascrivere con sollecitudine, è quello intercorrente tra la data della stipulazione dell’atto e la data dell’iscrizione pregiudizievole (nel caso di specie, dell’ipoteca), e non già tra la data della stipulazione dell’atto e quella della sua trascrizione; pertanto, il ritardo del notaio deve essere calcolato in nove giorni, e non già in undici giorni. 
Da ultimo, sottolineava lo Z. che tra venditore ed acquirente vi era un rapporto di quasi parentela, essendo gli stessi figli unilaterali di una coppia di fatto, e che l’ipoteca giudiziale si fondava su un decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale di Bologna emesso in data 26/5/1993 che il F. doveva necessariamente conoscere e che dolosamente tacque al momento della stipulazione della compravendita, e che lo stesso M. non può escludersi conoscesse. Anche il fatto che la banca avesse aspettato ben quattordici mesi dal conseguimento del titolo per iscrivere l’ipoteca, e che l’avesse poi iscritta appena pochi giorni dopo la compravendita, induceva ad avviso di parte convenuta a nutrire seri sospetti sulla vicenda. 
Pertanto, lo Z. chiedeva conclusivamente il rigetto delle domande attoree e l’autorizzazione a chiamare in causa il F. affinché fosse accertata la sua responsabilità nella vicenda. 
3) Nel corso della causa il M. contestava l’esistenza di un rapporto di parentela o di 
convivenza con il F., nonché di un’intesa  tra i due ai danni dello Z., ribadendo di aver richiesto verbalmente al notaio di procedere con urgenza alla trascrizione dell’atto ed opponendosi alla chiamata in causa del F.. 
Entrambe le parti chiedevano poi ammettersi numerose prove per testi e per interrogatorio formale, con reciproche contestazioni in ordine all’ammissibilità delle stesse. 
4) Il G.I., con ordinanza riservata in data 9/2/1996, autorizzava la chiamata in causa di C. F., rilevando che tale chiamata appariva fondata su un rapporto di garanzia cosiddetta impropria poiché non basata sul medesimo titolo della domanda attorea, e che in ogni modo sussisteva una comunanza di causa poiché la pretesa del convenuto nei confronti del chiamato traeva origine dai medesimi fatti dedotti dall’attore. 
Pertanto, con citazione notificata in data 26/4/1996 il notaio Z. conveniva in giudizio C. F., che si costituiva con comparsa di risposta depositata in data 11/9/1996. Il terzo chiamato negava ogni tipo di responsabilità contrattuale od extracontrattuale nei confronti del notaio, essendo al momento della compravendita il bene “libero da vincoli di qualsiasi tipo” e non ritenendo che il venditore dovesse fornire al notaio un “rendiconto dettagliato della propria situazione patrimoniale”, e concludeva nel senso di respingere ogni domanda formulata dallo Z. nei suoi confronti e di dichiarare l’esclusiva responsabilità dello Z. relativamente ai fatti di causa. 
5) Con altra ordinanza riservata, depositata in data 14/3/1997, il G.I. ammetteva la prova per testi e 
per interrogatorio formale richiesta da parte attrice solo relativamente ad uno dei dieci capitoli dedotti, ed ammetteva la prova per testi richiesta da parte convenuta solo relativamente a due dei quattro capitoli dedotti, respingendo tutti gli altri capitoli  in quanto “irrilevanti ai fini dell’accertamento della diligenza tenuta dal notaio”. 
Avverso tale ordinanza, e più precisamente in relazione al rigetto dei nove capitoli di prova formulati da parte attrice ed all’ammissione dei due capitoli formulati da parte convenuta, il M. proponeva reclamo davanti al Collegio, che con provvedimento depositato in data 27/6/1997 respingeva il gravame ritenendo le prove di parte attrice irrilevanti in quanto riferite a “circostanze tutte assolutamente ininfluenti al fine di valutare la diligenza del notaio nell’espletamento dell’incarico” e le prove di parte convenuta rilevanti perché “a riprova sul capitolo n. 7 di parte attrice” già ammesso. 
6) La causa veniva allora istruita con la deposizione testimoniale all’udienza del 29/10/1997 di 
R. C. ed A. R., rispettivamente impiegata e moglie dello Z., testi indotti da parte convenuta; con la deposizione di E. S., madre del M. e da lui indotta in giudizio; e con l’interrogatorio formale dello Z.. 
7) All’udienza del 1/12/1998 le parti precisavano le conclusioni così come sopra trascritte, ed il G.I 
tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di legge per conclusionali e repliche. Con comparse depositate il 13/1/1999 per il terzo chiamato, il 19/1/1999 per l’attore ed il 29/1/1999 per il convenuto, le parti svolgevano le proprie difese conclusive, mentre parte attrice e parte convenuta rispettivamente in data 10/2/1999 ed 11/2/1999 depositavano anche memorie di replica. 
MOTIVI DELLA DECISIONE
a) Preliminarmente rispetto all’esame delle domande formulate dalle parti, occorre decidere in 
ordine alle istanze istruttorie rinnovate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni. Ritiene al proposito il Tribunale che non ci sia motivo per non confermare anche in questa sede quanto già evidenziato dal G.I. con l’ordinanza riservata del 14/3/1997 e poi successivamente ribadito dal Collegio con ordinanza del 27/6/1997. E’ infatti di assoluta evidenza che i nove capitoli formulati da parte attrice non ammessi in sede di istruttoria, riguardano circostanze che nulla possono rilevare -nemmeno ad colorandum- in ordine agli unici due temi rilevanti per la soluzione della presente controversia di cui più oltre si darà conto, e cioè quale sia il termine entro il quale il notaio deve curare la trascrizione di un atto nel rispetto del “più breve tempo possibile” di cui all’articolo 2671 c.c., e se è vero o meno che il M. avesse richiesto al notaio di provvedere alla trascrizione con urgenza. 
Rispetto a queste due tematiche è facile comprendere come sia irrilevante, inutile e superfluo, verificare dove e con chi vivessero il M. ed il F. (cap. 1), quanto volte si siano incontrati (cap. 2), chi avesse assistito il padre del F. prima della morte (cap. 3), che ruolo avesse il commercialista S. nelle trattative (capp. 4, 5 e 6), cosa si dissero in una telefonata il M. e lo Z. un mese dopo la stipulazione del contratto (cap. 8), cosa si dissero per telefono il S. e lo Z. dopo che quest’ultimo seppe dell’iscrizione ipotecaria (cap. 9), ed infine quando e con che mezzo il M. inviò allo Z. la copia del contratto preliminare stipulato dalle parti (cap. 10). 
Pertanto, deve essere rigettata la richiesta formulata da parte attrice di dare ingresso alla prova testimoniale e per interrogatorio formale in ordine ai capitoli 1-6 e 8-9 di cui al foglio allegato all’udienza del 19/4/1995, nonché al capitolo 10 di cui al foglio allegato al  verbale dell’udienza del 27/9/1995, in quanto capitoli tutti irrilevanti ai fini della soluzione della controversia. 
b) Ciò posto e passando all’esame del merito della questione, occorre innanzitutto chiarire quale
sia il ritardo imputabile al notaio Z. ai fini dell’individuazione di una sua eventuale responsabilità per tardiva trascrizione dell’atto di compravendita. 
Sul punto, la non numerosa ma consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, dalla quale questo Tribunale non ritiene opportuno discostarsi, ha chiarito che il periodo rilevante ai fini dell’accertamento della violazione del dovere di trascrivere con sollecitudine e della conseguente responsabilità risarcitoria, vada calcolato non nell’interezza del ritardo e fino al momento della trascrizione, ma solo nel ritardo maturato al tempo dell’iscrizione pregiudizievole (cfr. Cass. 4111/1990, Cass. 698/1981, Cass. 1039/1976). Infatti, ragionando a contrario, se il ritardo ai fini della responsabilità risarcitoria fosse calcolato anche oltre la data dell’iscrizione pregiudizievole e fino alla  trascrizione, si renderebbe il notaio responsabile di un danno che non è a lui imputabile né sotto il profilo del nesso causale né sotto il profilo della colpa (cfr. Cass. 1039/1976 e App. Catanzaro 4/4/1967). 
Pertanto, posto che nel caso concreto la stipulazione del contratto di compravendita è avvenuta in data 4/7/1994 e che l’evento pregiudizievole rappresentato dall’iscrizione dell’ipoteca è avvenuto in data 13/7/1994, il ritardo imputabile allo Z. ai fini della responsabilità contrattuale ex 2671 c.c. va calcolato in nove giorni, e non già in undici giorni come sostenuto da parte attrice prendendo come dies a quo quello della trascrizione del contratto e non dell’iscrizione dell’ipoteca (cfr. pag. 6 atto di comparsa conclusionale).
c) Detto che il ritardo imputabile ai fini risarcitori è di nove giorni, occorre ora valutare se tale 
lasso di tempo rappresenti una violazione dell’obbligo di trascrivere “nel più breve tempo possibile” e sia quindi idonea fonte di risarcimento danni.
La Suprema Corte, evidenziato che trattasi di responsabilità di natura contrattuale e non extracontrattuale (cfr. Cass. 4111/1990, Cass. 5756/1988, Cass. 1840/1987, Cass. 4847/1978), ha escluso che il termine entro il quale il notaio deve procedere alla trascrizione sia coincidente con quello dei trenta giorni indicato dallo stesso articolo 2671 c.c., posto che tale termine rileva -per chiara indicazione letterale- solo ai fini della responsabilità fiscale. Pertanto, ben è possibile rispondere per inadempimento contrattuale anche se la trascrizione è avvenuta nel rispetto dei trenta giorni rilevanti ai fini fiscali, ma per la valutazione di tale responsabilità non esiste un unico termine di adempimento, predeterminato ed applicabile a tutti i casi (cfr. Cass. 4111/1990), posto che sarebbe irragionevole ed inadeguato far discendere la colpevolezza del ritardo dal “semplice dato cronologico del decorso di un certo numero di giorni fra la stipulazione dell’atto e le iscrizioni pregiudizievoli” (Cass. 3433/1981). La valutazione del ritardo nella trascrizione ai fini della responsabilità contrattuale del notaio è allora demandata al prudente apprezzamento del giudice di merito e va accertata caso per caso (di nuovo Cass. 4111/1990, Cass. 3433/1981, Cass. 1039/1976 e la meno recente Cass. 3189/1960), tenendo conto “della particolarità del caso concreto, della natura dell’atto e di ogni altra utile circostanza” (Cass. 3433/1981). 
d) Ciò premesso, ritiene il Tribunale che nel caso concreto il ritardo di nove giorni non sia 
sufficiente per integrare violazione dell’articolo 2671 c.c. e per esporre quindi il notaio Z. alla conseguente responsabilità risarcitoria. Infatti, tale intervallo tra la stipulazione del contratto e la sua trascrizione non può dirsi in assenza di particolari ragioni di urgenza idoneo a configurare un inadempimento contrattuale del notaio, e nel caso concreto il Tribunale ritiene non siano state provate come esistenti le pretese ragioni di urgenza. 
Dal primo punto di vista, va al proposito rilevato come in astratto il tempo di nove giorni per procedere alla trascrizione sia di gran lunga inferiore al termine dei trenta giorni posto dalla norma solo ai fini fiscali, ma comunque utile ad interpretare il ritardo anche ai fini contrattuali; sia non manifestamente eccessivo rispetto alle incombenze ed alle formalità (tra le quali la predisposizione della nota di trascrizione) che il notaio deve espletare dopo la redazione dell’atto, anche in considerazione del fatto che appena quattro giorni prima della stipulazione del contratto il notaio aveva posto in essere le visure ipotecaria senza rilevare alcunché; sia sostanzialmente ritenuto congruo dalla maggioritaria giurisprudenza di merito, che ha ritenuto illegittimi ritardi ben superiori quali quelli di ventiquattro giorni (App. Catania 31/10/1990) o di diciotto giorni (App. Trento 4/4/1964), ritenendo giustificato un ritardo di sei giorni (App. Catanzaro 4/4/1967) od anche di quattordici giorni in assenza della prova di un’espressa richiesta delle parti in ordine ad un’immediata trascrizione (App. Roma 1/10/1984). Appare infatti ormai inaccoglibile, perché in netto contrasto con una visione realistica dell’id quod plerumque accidit e perché pure decisamente inadeguata nel valutare il carico di lavori odierno degli studi notarili e delle stesse Conservatorie, la datata e per la verità isolata tesi di App. Roma 21/3/1950, secondo la quale il notaio dovrebbe trascrivere l’atto “nel giorno immediatamente successivo” la stipulazione. 
Da un secondo punto di vista, oltre che astrattamente non illegittimo, anche alla stregua dell’analisi del caso concreto il ritardo di nove giorni appare come inidoneo a configurare un inadempimento del notaio, posto che non risultano presenti o comunque provati nella fattispecie fatti che potessero in qualche modo indurre lo Z. a procedere ad una trascrizione  più rapida. Infatti, né la natura dell’atto (e cioè la compravendita della sola nuda proprietà di un immobile), né l’identità dei contraenti, né la loro situazione patrimoniale così come conosciuta al momento della stipulazione del contratto, potevano indurre a pensare all’eventualità di un’improvvisa iscrizione ipotecaria. D’altronde, è pacificamente ammesso che nessuno riferì al notaio l’esistenza di un decreto ingiuntivo a carico del F., ed è altrettanto pacifico e logico che il notaio non potesse essere a conoscenza di tale fatto (cfr. ad abundantiam la deposizione del teste C.). La stessa presenza al momento del rogito della signora S., madre del M. ed usufruttuaria dell’immobile, poteva essere intesa come ulteriore segno del clima di serenità e positiva collaborazione esistente tra le parti, atteso che tale presenza non era giuridicamente necessaria ai fini del contratto, ma rafforzava il convincimento che nulla di ‘anormale’ si celava dietro l’atto e che tutto si svolgeva ‘alla luce del sole’. 
e) Non è sufficiente a mutare questa situazione di mancanza di ragioni per procedere ad 
un’immediata trascrizione il fatto, allegato da parte attrice, di una telefonata intercorsa tra il M. ed il notaio poco prima del rogito. Secondo la deposizione della già citata S., madre del M., “mio figlio fece da casa mia una telefonata allo studio del prof. Z. circa 7-8 giorni prima del rogito, facendogli presente che era necessario trascrivere con sollecitudine l’atto perché il compratore F. ci aveva fatto una cattiva impressione; in particolare, in occasione della malattia che aveva colpito suo padre, egli non aveva mai voluto sborsare una lira. Non ricordo la data del rogito. La telefonata avvenne in mia presenza.” 
Parte convenuta, nella sua comparsa conclusionale, ha sollevato diversi dubbi circa il reale valore probatorio da dare alla testimonianza, sottolineando da un lato l’inattendibilità del teste, in quanto madre dell’attore ed avente un interesse economico di fatto alla soluzione della controversia; da altra angolazione, l’inspiegabilità del fatto che la madre ricordasse di aver assistito alla telefonata “7-8 giorni prima del rogito” ma non ricordasse il periodo in cui questo fu stipulato, pur avendovi partecipato; da ultimo, l’impossibilità di poter provare l’effettività della presunta telefonata, posto che la madre può al massimo provare di aver sentito il figlio parlare alla cornetta del telefono, ma non può dire se qualcuno effettivamente stava parlando con lui e comunque chi fosse quel qualcuno. Anche comunque a voler prescindere da tali rilievi, in parte ragionevoli e condivisibili, ritiene il Tribunale che sia decisivo sottolineare un’ulteriore duplice argomentazione per concludere nel senso dell’irrilevanza della telefonata ai fini di poter fondare un giudizio di colpa del notaio ex art. 2671 c.c., ammesso pure che la telefonata si sia svolta così come raccontata dal teste. 
Da un primo punto di vista, va al proposito evidenziato come non appaia idoneo a fondare una richiesta di trascrizione con urgenza il motivo che il venditore si era dimostrato poco sensibile nei confronti del padre, speculando sulle sue spese funerarie al punto da fare “una cattiva impressione” per non avere “mai voluto sborsare una lira”. E’ infatti facile obiettare che l’urgenza della trascrizione è dovuta alla luce di un giudizio di probabilità -od anche di concreta possibilità- che si verifichino eventi lesivi in relazione al contratto stipulato ed al bene compravenduto, non essendo certo sufficiente a fondare tale giudizio di probabilità o possibilità una valutazione negativa della personalità del venditore, dei suoi rapporti col padre, della sua avarizia et similia. 
Da un secondo punto di vista e soprattutto, va ricordato come la presunta richiesta di trascrivere con particolare celerità fatta per telefono, sia in seguito risultata non più coltivata e sostanzialmente abbandonata. Infatti, se è teoricamente ben possibile pensare ad una richiesta in tal senso fatta una settimana prima del rogito, è assolutamente ragionevole pensare che sia opportuno od addirittura necessario ribadire e confermare tale richiesta al momento del rogito stesso od anche immediatamente dopo, e cioè quando la richiesta stessa assume le vesti di un’istanza attuale e concreta, non già meramente preventiva rispetto ad una fattispecie futura ed eventuale quale il rogito non ancora stipulato. Nel caso di specie invece, è pacifico che il M. non abbia né in sede di rogito né successivamente provveduto a sollecitare la trascrizione, per l’assorbente ragione che mai lo stesso M. ha tentato di provare o comunque sostenuto tali circostanze, prima ancora che per il motivo che i testi C. e R. -entrambi collaboratori dello studio che avevano seguito la pratica- hanno dichiarato che nessun sollecito avvenne in loro presenza. 
f) Pertanto, conformemente quanto sopra esposto, tutte le richieste di risarcimento danni formulate 
dal M. nei confronti del notaio Z. devono essere respinte perché infondate, non potendosi dire che il notaio abbia impiegato per la trascrizione un tempo tale -alla luce della situazione di fatto analizzata nel caso concreto- da violare gli obblighi contrattuali di cui all’articolo 2671 c.c.; il rigetto del domande risarcitorie travolge, per ovvi motivi di inutilità, anche la richiesta istruttoria di una CTU volta ad accertare l’ammontare delle somme e degli oneri necessari ad ottenere la cancellazione dell’ipoteca. 
Per quanto riguarda le domande dello Z., deve dichiararsi assorbita la domanda subordinata di condanna del F. a tenere indenne ed a manlevare parte convenuta dalle domande attoree, atteso il rigetto delle stesse in accoglimento della domanda principale; deve invece rigettarsi l’altra domanda formulata in via principale di condannare il F. al risarcimento dei danni pretesi dall’attore, posto che con assoluta evidenza difetta in capo allo Z. la titolarità a chiedere un risarcimento danni in nome e per conto del M.. 
Non può poi evidentemente essere accolta perché infondata la domanda del terzo chiamato in causa, C. F., di accertare e dichiarare “la sola responsabilità del notaio prof. P. Z. in relazione ai fatti di causa”, posto che già si è detto come questi debba ritenersi non responsabile della violazione degli obblighi di cui all’articolo 2671 c.c. 
g) Ritiene infine il Tribunale che le spese di lite possano essere integralmente compensate ai sensi 
dell’articolo 92 2° comma c.p.c. Infatti, da un lato si può dire che vi è soccombenza reciproca, atteso il rigetto non solo delle domande attoree, ma anche di parte delle domande formulate dal convenuto (relativamente alla richiesta di condanna del F. a risarcire i danni pretesi dall’attore) e dal terzo chiamato (relativamente all’accertamento della responsabilità dello Z.i circa i fatti di causa). Dall’altro lato e soprattutto, sussistono i “giusti motivi” richiamati dalla norma, per la discrezionalità di cui gode il giudice nel valutare il ritardo del notaio nel procedere alla trascrizione e la conseguente configurabilità della sua responsabilità contrattuale. 
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, 
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, promossa da G. M. con atto di citazione notificato a P. Z. in data 24/11/1994, e con la chiamata in causa di C. F. tramite atto di citazione notificato in data 26/4/1996, 
nel contraddittorio tra le parti,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, 
così provvede:
1) rigetta la domanda di G. M. di condannare P. Z.i al risarcimento danni, perché infondata; 
2) rigetta la domanda di P. Z. di condannare P. F. al risarcimento danni, perché inammissibile; 
3) rigetta la domanda di C. F. di dichiarare la responsabilità di P. Z., perché infondata; 
4) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite. 
Così deciso in Bologna, 8/3/1999.
 Il giudice Applicato alla sezione stralcio
D. ssa Alessandra  Arceri 
(Sentenza redatta con la collaborazione del dottor Gianluigi Morlini, uditore giudiziario).
 
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