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   Aggiornamento - Penale  | 
 
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   Cass. Pen.,   sez. un.,24/10/2013, N. 6773, nozione
  di ente pubblico ai fini della truffa aggravata (non liquet
  ma sembra propendere per tesi sostanzialistica di ente pubblico) CONSIDERATO IN DIRITTO  1. La questione sottoposta
  all'esame della Corte è la seguente: "se, ai
  fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, debba
  riconoscersi natura pubblica o privata ad una società per azioni partecipata
  da un ente pubblico e concessionaria di opera pubblica". 2. Osserva  2.1. Ai fini della decisione
  deve esaminarsi la questione giuridica della configurabilità dell'aggravante
  di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, con
  riferimento alla s.p.a. Porto d'Imperia, tenendo
  presente, peraltro, che la valutazione della sussistenza dell'aggravante, pur
  astrattamente configurabile, non è stata evocata nel caso in esame, in
  relazione al danno al demanio, in base alla ritenuta impossibilità di
  quantificazione dello stesso, come affermato dal Tribunale del riesame; e il
  provvedimento, sotto questo profilo, non è stato considerato meritevole di
  impugnazione da parte del P.M. ricorrente. 2.2. Secondo la prospettazione dell'Ufficio ricorrente la qualifica di
  ente pubblico deve essere attribuita alla società per azioni, in particolare
  titolare di un provvedimento di concessione da parte dell'ente territoriale
  Comune, da cui deriverebbe la sua natura di ente pubblico; ciò comporterebbe
  l'attribuzione della qualità di unico soggetto passivo della truffa, aggravata
  per questo ai sensi dell'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, dovendosi
  ritenere il Comune, in quanto socio della s.p.a.
  Porto d'Imperia soltanto danneggiato in via indiretta. 2.3. Ritiene  Orbene la soluzione di questo
  problema dovrebbe interessare gli arresti della Corte costituzionale sul
  punto, gli indirizzi emersi in sede di normazione -
  comunitaria, la normazione sulle
  "privatizzazioni" di cui alla L. n. 359 del 1998, nonchè
  la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, oltre che
  della Corte di cassazione civile e penale, per
  verificare la possibilità di superare le distinzioni esistenti nelle singole
  realtà nazionali, attraverso l'elaborazione di una nozione di "organismo
  pubblico", che faccia leva essenzialmente su una concezione
  sostanzialistica o funzionale, anche in base agli interventi della Corte di
  Giustizia, in ipotesi riconducibili alla questione che qui interessa, sotto
  il profilo del possesso della personalità giuridica, di diritto pubblico o
  privato, della presenza di elementi, alternativi fra loro, che facciano
  ritenere che le decisioni dell'ente siano sotto l'influenza determinante di
  un soggetto pubblico e che l'istituzione della persona giuridica soddisfi
  specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale
  o commerciale. In sostanza occorrerebbe avere
  riguardo al rapporto di servizio tra l'agente e la pubblica amministrazione,
  caratterizzato dal fatto di investire un soggetto, altrimenti estraneo
  all'amministrazione medesima, del compito di porre in essere in sua vece
  un'attività, senza che rilevi nè la natura
  giuridica dell'atto di investitura - provvedimento,
  convenzione o contratto - nè quella del soggetto
  che la riceve, sia essa una persona giuridica o fisica, privata o pubblica.
  Ciò comporterebbe la necessità di verificare se l'affidamento da parte di un
  ente pubblico ad un soggetto esterno, da esso
  controllato, della gestione di un servizio pubblico, integri una relazione
  incentrata sull'inserimento del soggetto medesimo nell'organizzazione
  funzionale dell'ente pubblico con l'attribuzione della conseguente
  responsabilità in cui può incorrere il concessionario privato di un pubblico
  servizio o di un'opera pubblica, quando la concessione investe il privato
  dell'esercizio di funzioni obiettivamente pubbliche, attribuendogli la
  qualifica di organo indiretto dell'amministrazione, onde egli agirebbe per le
  finalità proprie di quest'ultima. In ogni caso dovrebbe essere
  analizzata anche la questione concernente la
  compatibilità di tale operazione ermeneutica con il principio di legalità. Orbene, se questo è il quadro
  di riferimento e se a tale quadro fosse riconducibile la fattispecie de qua,
  circostanza che allo stato rimane fuori dalla valutazione di questo Collegio,per quanto di seguito verrà specificato, essendo la
  ricostruzione operata finalizzata a verificare la correttezza ultima, sotto
  il profilo delle norme di riferimento, della configurazione dei motivi di
  censura sollevati dal Pubblico Ministero, appare evidente come la prospettazione dell'Ufficio ricorrente concernente in via
  esclusiva il mancato riconoscimento della natura sostanzialmente pubblica
  della s.p.a. Porto d'Imperia, con la configurazione della consumazione della
  truffa in suo danno e non al Comune di Imperia, destinatario di un danno di
  natura meramente indiretta, in realtà appare orientata in modo disarmonico,
  rispetto alla prospettata sostanziale integrazione della società
  (formalmente) privata all'interno del comparto pubblico, riconducibile
  complessivamente all'ente territoriale, secondo una ricostruzione che
  configura la società concessionaria come organo indiretto della p.a.. In sostanza, la scelta di una interpretazione "sostanzialista" quale
  quella prospettata dall'Ufficio ricorrente, rispetto a quella
  "nominalistica", adottata nel provvedimento impugnato, a
  prescindere, si ripete, dalla sua condivisione sul piano giuridico, implica
  che, nel caso di un rapporto strumentale tra enti, non potrebbe parlarsi di
  danno all'ente partecipante quale mero effetto riflesso della partecipazione
  societaria. L'aggettivo "strumentale" (o indiretto) mette sicuramente in evidenza il fatto che questi soggetti
  non sono organi nel senso di titolari di uffici pubblici in quanto non
  agiscono in nome della pubblica amministrazione, dalla quale sono state loro
  trasferite le funzioni pubbliche, nè si servono di
  mezzi forniti dalla pubblica amministrazione; il sostantivo
  "organi" mette invece in evidenza che anch'essi, come gli organi
  diretti, svolgono attività di natura amministrativa, in quanto esercitano
  pubbliche funzioni. Queste funzioni non potrebbero essere svolte senza la avvenuta concessione a natura traslativa; ma in
  presenza di questa le funzioni potrebbero e dovrebbero essere svolte in modo
  tale che la concessione operi come investitura del concessionario ad operare
  nell'ambito delle funzioni trasferite, con gli stessi poteri e con gli stessi
  obblighi che avrebbe un organo diretto della p.a.. 2.4. La cesura operata invece
  con la individuazione del danno diretto nei
  confronti della sola società concessionaria rende impossibile affrontare in
  modo sistematico i termini della questione presupposta, proprio perchè il perimetro dell'analisi, sia essa funzionale ad
  una decisione che possa condividere la tesi "nominalistica" ovvero
  la tesi "sostanzialista", appare delimitato in modo parziale ed
  insufficiente. 2.5. A ciò deve aggiungersi un ulteriore elemento di intrinseca contraddittorietà del
  ricorso del P.M., che attinge il limite dell'inammissibilità. Il riferimento,
  infatti, alla perdita dei diritti demaniali da parte della s.p.a.
  Porto d'Imperia, che, in tesi, vengono ritenuti non quantificabili per la
  truffa consumata ai danni dello stesso demanio, e che per tale ragione non fanno
  oggetto del presente ricorso, vengono al contrario ritenuti fare parte del
  profitto del comportamento truffaldino perpetrato, in ipotesi, in danno della
  stessa s.p.a. e come tali sono stati inclusi tra gli elementi posti a
  sostegno della tesi sostenuta dall'Ufficio ricorrente. 2.6. Le suesposte
  considerazioni non rendono possibile, a parere delle Sezioni Unite, entrare
  nel merito del quesito di diritto formulato nel caso di
  specie. 3. Alla luce delle suesposte
  considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M.  Dichiara inammissibile il
  ricorso. Così deciso in Roma, il 24
  ottobre 2013. Depositato in Cancelleria il 12
  febbraio 2014   | 
 
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