Cass. Pen., sez. III, 9 luglio2004, n.
1134, sulla natura
di condizione obiettiva di punibilità del nocumento nel reato di
cui all’art.
167 del decreto legislativo n. 196 del 2003"Codice in materia di
protezione dei dati personali".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
B. F. ha proposto ricorso per Cassazione
avverso la
sentenza della Corte di appello di Messina, emessa il 15 febbraio 2002,
con la
quale veniva condannato per il reato di trattamento illecito dei dati
personali
per fini di propaganda elettorale di un elenco riservato senza il
consenso,
espresso o presunto, degli interessati, deducendo quali motivi
l'erronea
applicazione dell'art. 35 l. n. 675 del 1996 e successive modificazioni
(d.l.vo
n. 467 del 2001) in relazione all'art. 3 l. cit., poiché si era
in presenza di
un trattamento dei dati per fini esclusivamente personali senza alcuna
comunicazione sistematica e diffusione, sicché non era richiesto
il consenso
dell'interessato, tanto più che l'utilizzazione era stata
effettuata per attuare
un interesse pubblico cioè quello della richiesta di voto in una
campagna
elettorale, la violazione dell'art. 12 l. cit. come modificato
dall'art. 5
d.l.vo cit., poiché il consenso non era richiesto in quanto si
trattava di
perseguire un legittimo interesse del titolare senza che venissero
compresi i
diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un
legittimo interesse di chi
doveva prestare il consenso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato, ma solo in
seguito alla
normativa sopravvenuta ed in particolare all'art. 167 d.lvo n. 196 del
2003"Codice in materia di protezione dei dati personali".
Infatti, la precedente normativa, anche dopo le modifiche introdotte
con il
d.l.vo n. 467 del 2001, all'art. 35 primo comma l. n. 675 del 1996,
secondo
quanto esattamente evidenziato nella pregevole impugnata sentenza,
prevedeva un
reato di pericolo presunto, aggravato dall'evento nell'ipotesi
contemplata al
terzo comma e caratterizzato dal dolo specifico con funzione selettiva
delle
varie fattispecie criminose, anche se i termini profitto e danno devono
essere
intesi nella massima estensione, comprendendo tutte le situazioni di
pregiudizio e vantaggio anche non patrimoniale.
L'interesse protetto non è solo "strumentale" o formale
cioè, in un
reato di mera disobbedienza, posto a presidio della tutela penale di
disposizioni civilistiche quale rimedio ordinamentale volto al
riequilibrio di
un interesse privato violato per l'assenza della manifestazione di
volontà dei
soggetti interessati o per contrasto con gli indirizzi
dell'Autorità di
garanzia, ma, in relazione alle differenti condotte, si atteggia
diversamente
con un grado differente, ma da ricondurre nel più generale
profilo della
riservatezza e nel quadro della nozione di trattamento intesa dall'art.
8 come
ogni attività, svolta senza o con l'ausilio di mezzi elettronici
oppure
automatizzati, di raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione cancellazione o
distribuzione di dati personali, sicché si riferisce ad ogni
attività
inquadrabile nella rilevazione e nella catalogazione dei dati, in
qualsiasi
forma, purché produttiva di un risultato informativo coerente e
significativo.
Pertanto, proprio con riferimento al dolo specifico e contrariamente a
quanto
sostenuto nell'impugnata sentenza, non ogni semplice
irregolarità
procedimentale può essere ritenuta idonea a costituire reato,
poiché determina
una condizione di pericolosità, giacché una simile
estensione sarebbe in
contrasto con gli interessi protetti della riservatezza e
dell'identità
personale cioè della privacy intesa nella duplice valenza
positiva e negativa
quale libertà di escludere l'indiscriminato accesso di terzi ai
dati personali
e libertà di garantire all'interessato il controllo della
correttezza e non
eccedenza del trattamento al fine di salvaguardare l'identità
personale.
Tuttavia, esclusa la necessità della comunicazione sistematica e
della
diffusione, relativa ad altra condotta criminosa ex art. 20 l. cit.,
l'utilizzazione di dati per fini elettorali non può ritenersi
effettuata per
fini esclusivamente personali, ma per motivi di profitto e vantaggio,
la cui
sussistenza determina l'assoggettamento alle sanzioni previste dalla
legge in
virtù del combinato disposto degli artt. 11 e 12 l. cit.,
nè essere scriminata
dalla lettera h bis) dell'art. 12 l. cit., come introdotta dal d.l.vo
n. 467
del 2001, poiché non è prevista fra i casi individuati
dall'Autorità garante e
non attiene ad un interesse pubblico da libera determinazione del
voto), ma
privato (la ricerca di consenso personale elettorale).
La modifica più evidente apportata dal d.l.vo n. 196 del 2003
all'art. 35 l.
cit. ora art. 167 consiste sul piano strutturale nella previsione nella
fattispecie criminosa base dell'elemento del"nocumento" attraverso la
locuzione "se dal fatto deriva nocumento", precedentemente
costituente soltanto una circostanza aggravante, sicché il
delitto è stato
trasformato da reato di pericolo presunto a quello di pericolo concreto
con
un'ulteriore maggiore tipicizzazione del danno e del profitto.
Pertanto, gli argomenti su cui appuntare l'attenzione consistono nella
individuazione della nozione di "nocumento" e nella natura giuridica
della locuzione, se condizione obiettiva di punibilità oppure
elemento
costitutivo della fattispecie, derivando da detta opzione importanti
conseguenze. Per quanto concerne il caso concreto in esame potrebbe
rilevarsi
che non risulta contestata la circostanza aggravante di cui al terzo
comma
dell'art. 35 l. cit. per ritenere inutile un approfondimento della
prima
problematica, se non si ritenesse possibile un rinvio con
finalità esplorative
circa la sussistenza di altri elementi di prova da valutare (contra
Cass. sez.
un. 21 maggio 2003 n. 22327, Carnevale e 24 novembre 2003 n. 45276,
P.G.,
Andreotti ed altri cui adde Cass. sez. un. 13 febbraio 2004 n. 5876,
P.C.
Ferazzi in proc. Bevilacqua, tutte non massimate sul punto),
perché è inibito
al giudice di legittimità un esame del fatto se non ai limitati
fini del vizio
motivazionale, che deve risultare dal testo del provvedimento o dalla
mancanza
assoluta di motivazione su censure svolte nell'impugnazione (cfr. Cass.
sez.
un. 24 novembre 2003 n. 45276 cit. rv. 226092 e 226093 conforme a Cass.
sez. 6^
1 giugno 1999 n. 6839, P.G. in proc. Menditto rv. 214307 e Cass. sez.
3^ u.p.
25 giugno 1999, p. c. Mariola c. Amati non massimata cui adde Cass.
sez. 3^ 7
aprile 2004, Modi ed altro), ed insussistente la violazione del
principio della
correlazione fra accusa contestata e fatto ritenuto in sentenza quando
episodi
ulteriori o collegati con quello oggetto della contestazione siano
stati
addotti dall'accusa o dalla difesa ad integrazione o delucidazione di
proprie istanze
probatorie o in genere difensive ovvero l'imputato abbia potuto,
comunque,
difendersi (Cass. sez. 3^ 29 maggio 2000 n. 6228, Bellavia rv. 217015 e
217016;
Cass. sez., 6^ 18 settembre 1997 n. 8417, Brescia rv. 209108 e Cass.
sez. 6^ 18
maggio 1995 n. 5777, Sica rv. 201673, cui si rinvia per evitare
ridondanze di
trattazione).
Pertanto si accenna a detta nozione, anche perché da entrambe le
decisioni dei
giudici di merito come del resto avviene per tutte le inosservanze
delle norme
relative alla privacy potrebbe risultare un qualche "vulnus" agli
interessi dei soggetti passivi.
Orbene, la nozione di nocumento, secondo l'elaborazione dottrinale
già
effettuata sotto il vigore della pregressa normativa per la circostanza
aggravante, può essere riferita sia alla persona del soggetto i
cui dati si
riferiscono sia al suo patrimonio in termini di perdita patrimoniale o
di
mancato guadagno, derivante dalla circolazione non autorizzata di dati
personali. Peraltro, l'inclusione di detto concetto nella fattispecie
penale,
in uno con la previsione del dolo specifico, ad avviso del collegio,
sembra
maggiormente tipizzare un evento di danno direttamente ed
immediatamente
collegabile e documentabile nei confronti di soggetti cui i dati
raccolti sono
riferiti, sicché deve aversi riguardo ad ipotesi concrete di
"vulnus"
e di discriminazioni a causa dell'intervenuta violazione della
normativa
richiamata nel precetto penale.
Pertanto, devono essere senza dubbio escluse le semplici violazioni
formali ed
irregolarità procedimentali, ma anche quelle inosservanze che
producano un
"vulnus" minimo all'identità personale del soggetto ed alla sua
privacy come su definite sia nell'aspetto negativo sia positivo e non
determinino alcun danno patrimoniale apprezzabile.
Alla luce di detta delimitazione dalle sentenze impugnate appare
insussistente
un nocumento individuato sotto questo profilo, perché gli
interessati -
denuncianti appaiono indispettiti
dall'utilizzazione a fini diversi da quelli statutari, altamente
umanitari, dei
propri dati personali per piegarli all'interesse personale di un
singolo, che
riteneva di reperire voti di preferenza per la tornata elettorale
dell'elezione
al Consiglio Comunale di Messina, spendendo la sua appartenenza a detta
associazione, sicché, al limite, il nocumento non attiene ai
singoli, ma
all'immagine della benemerita istituzione, la quale ne potrebbe restare
sminuita per l'appartenenza di soggetti pronti a strumentalizzare
un'adesione
disinteressata ed altamente solidale.
Tuttavia, anche sotto questo profilo, chi ne resta sminuito è
tanto più che i
dati sono stati, secondo la ricostruzione della Corte di appello,
indebitamente
tratti dal computer, in cui erano immessi per inviarli ad istituzioni
pubbliche.
Rilevata l'assenza di un nocumento e ritenuto, quindi, non necessario
un rinvio
a fini esplorativi in virtù della motivazione addotta, bisogna
soffermarsi
sulla natura giuridica da attribuire a detta locuzione se elemento
costitutivo
della fattispecie oppure condizione obiettiva di punibilità.
Esula da una decisione giurisdizionale una trattazione approfondita di
detta
problematica, oggetto numerose monografie e di differenti orientamenti
dottrinali, sicché appare opportuno sintetizzare detto discorso
ed appuntare
l'attenzione sulla specifica fattispecie.
Pertanto, ove si consideri la generica previsione di un nocumento,
estranea
dalla sfera dell'offesa, giacché il reato sarebbe configurabile
come contrario
all'interesse protetto della norma senza bisogno di pensarlo
subordinato alla
condizione richiesta, la previsione del dolo specifico di danno,
rilevante solo
se si dia per presupposta la natura di condizione obiettiva di
punibilità del
nocumento, giacché, altrimenti, sarebbe contraddittorio
prevedere quale evento
del reato uno dei fini perseguito dal soggetto, che, inserito nel dolo
specifico, è notoriamente al di fuori della consumazione del
reato, e la stessa
struttura del periodo, appare preferibile la configurazione dello
stesso ai
sensi dell'art. 44 c.p..
Del resto la stessa nozione di "nocumento" su individuata e le
ragioni ad essa sottese dimostrano come il legislatore abbia
voluto"selezionare" tra le condotte che esprimono già in
sè un'offesa
al bene giuridico su indicato quelle che, in relazione all'aspetto
soggettivo
ed a quello oggettivo, assumono un significato più pregnante e
non minimale.
Peraltro, l'istituto della condizione obiettiva di punibilità
richiama la
distinzione tra perfezione ed efficacia del reato, tra rilevanza
giuridica e
necessario prodursi delle conseguenze giuridiche e si connota, secondo
la
distinzione effettuata da un Illustre Maestro, tra condizioni
intrinseche,
caratterizzate dall'esigenza di meglio circoscrivere alcune ipotesi
criminose,
che, altrimenti, sarebbero troppo late, ed estrinseche, connotate solo
dalla
presenza di un fatto esterno, cui è subordinata la rilevanza
penale della
condotta, mentre l'inserimento della locuzione nella parte "stricto
sensu" sanzionatoria del precetto ed introdotta dall'avverbio
"se" sotto il profilo strutturale sembra meglio attagliarsi ad una
progressione criminosa con l'interesse tutelato con la norma
incriminatrice,
propria delle condizioni obiettive di punibilità, in uno con
ragioni di tecnica
legislativa e con la volontà del legislatore di rispondere ai
dubbi di
legittimità costituzionale sollevati da un'incriminazione troppo
lata,
circoscrivendo la fattispecie ai casi in cui il bene subisca
un'effettiva e
tangibile lesione, dimostrata dal verificarsi del nocumento. Peraltro,
ove il
nocumento, nonostante i criteri ermeneutici su richiamati (sistematici,
letterali, logici e storici), dovesse essere ritenuto elemento
costitutivo del
reato, la notevole riduzione dell'incidenza della tutela penale a causa
della
difficoltà di reperire l'elemento intenzionale potrebbe essere
indice di una violazione
della normativa comunitaria, anche se lascia arbitro il legislatore
nazionale
di meglio scegliere la sanzione
adeguata, ed anche di diritti fondamentali, garantiti nella
Costituzione,
sicché l'esegesi proposta appare quella costituzionalmente
orientata.
Pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio per
essere
l'imputato non punibile ex art. 167 primo comma d.l.vo n. 196 del 2003.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata
perché
l'imputato non è punibile ai sensi dell'art. 167 d.l.vo n. 196
del 2003.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 maggio
2004.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2004
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