Corte di Cassazione,
Sezione V Penale, Sentenza 15
febbraio 2008 (dep. 11 aprile 2008), n. 15323, sulla mera causa di non
punibilità e non di scriminante dell’art. 68 Cost
L’art 68 Cost. ha
un'efficacia di mera esclusione (per ragioni di equilibrio "politico"
e di funzionalità istituzionale) della punibilità.
A tutto ciò consegue che, quando il parlamentare, nell'esercizio
delle sue
funzioni e superando i limiti del diritto di critica, esprima opinioni
lesive
dell'altrui reputazione, egli non agisce in presenza di una causa di
giustificazione, che elide l'antigiuridicità, ma si avvale (nei
limiti per
altro di cui alle sentenze della Corte cost. 10/00, 11/00, 289/01 e
successive)
di una mera causa di non punibilità, espressamente prevista
dall'ordinamento a tutela
della funzione parlamentare. Ne consegue ulteriormente che tale
(soggettiva)
causa di esclusione della punibilità, non giova né
all'eventuale concorrente
nel reato, né - nel caso in cui la condotta diffamatoria abbia
avuto come mezzo
di diffusione la stampa - al direttore del giornale che, violando il
precetto
di cui all'art. 57 c.p., non abbia impedito la pubblicazione della
notizia
diffamatoria.
Presidente Fazzioli -
Relatore Fumo
Fatto e diritto
Il Tribunale di Monza,
sez. dist. Desio, con sentenza
8.11.2005, dichiarò C.M.V., direttore del quotidiano
"(Omissis)",
responsabile del delitto di cui all'art. 57 c.p. in relazione
all'articolo a
firma di S.V. "(Omissis)", ritenuto lesivo della reputazione di R.F.,
all'epoca sindaco della capitale.
La posizione di S. venne separata e successivamente archiviata a
seguito di
delibera di insindacabilità pronunziata, ai sensi dell'art. 68
Cost., dalla
Camera di appartenenza.
La Corte di appello di Milano, investita della impugnazione proposta
nell'interesse del solo C., con sentenza 1.6.2007, in riforma della
pronunzia
di primo grado, ha assolto l'imputato perché il fatto non
sussiste. Secondo la Corte territoriale, la
natura
sostanziale dell'art. 68 Cost., in quanto configurante un vero e
proprio
diritto del parlamentare, determina la insussistenza del delitto di
diffamazione (nel caso in esame, a mezzo stampa) e dunque la
insussistenza del
delitto di omesso controllo da parte del direttore del periodico.
Ricorre per cassazione il difensore della P.C. R. e deduce violazione
di legge
per errata e illogica applicazione dell'art. 68 Cost. e dell'art. 119
c.p..
A parere del ricorrente, l'insindacabilità parlamentare ex art.
68 Cost. (ed ex
L. n. 140 del 2003) è considerata dalla dottrina ora causa di
incapacità
penale, ora causa di giustificazione, ora causa di non
punibilità, ora mero
limite alla giurisdizione ordinaria.
La giurisprudenza di legittimità citata dalla Corte di appello
di Milano non è
condivisibile perché assimila la prerogativa parlamentare alle
cause di
giustificazione di carattere oggettivo, ritenendo che non ci si trovi
di fronte
a un soggetto semplicemente non punibile, ma a un fatto oggettivamente
non
illecito. Una simile impostazione, tuttavia, non è accettabile
perché si
tradurrebbe in una inammissibile compressione dei diritti delle PPOO.
In
realtà, ratio della norma è solo quella di consentire al
parlamentare di
esprimere liberamente le sue opinioni politiche e di esercitare, in tal
modo,
il suo mandato. Conseguentemente, il parlamentare viene tutelato anche
a fronte
di espressioni travalicanti i limiti imposti al corretto esercizio del
diritto
di critica politica. E tuttavia quella stessa condotta, se posta in
essere da
altri, sarebbe punibile.
Nel caso in esame, l'attribuzione al R.
di fatti non veri e di valenza negativa ha natura indubbiamente
diffamatoria e
chiunque altro (che non fosse un parlamentare) sarebbe stato condannato
per
tale condotta. Si tratta pertanto di un comportamento che continua a
sostanziare l'elemento della illiceità penale, il quale
comportamento,
tuttavia, non determina conseguenze in quanto la condotta predetta
viene tenuta
da un soggetto esercitante il mandato parlamentare, che conferisce una
particolare immunità al soggetto in questione. La "copertura"
dunque
è offerta solo a coloro che rivestono la qualifica parlamentare
e determina
semplicemente una causa personale di esclusione della pena, lasciando
sussistere la illiceità penale del fatto e, dunque, l'esistenza
del reato.
Non deve pertanto trovare applicazione, come viceversa
erroneamente ritiene
la Corte di appello, l'art.
119 c.p., comma 2, ma il comma 1
del medesimo articolo, che non consente la estensione ai concorrenti
nel reato
delle circostanze soggettive che escludono la pena per taluno dei
concorrenti.
Va anche valutata la ricordata L. n. 140 del 2003, art. 3, comma 2 che
dispone
che "quando in un procedimento giurisdizionale è rilevata o
eccepita
l'applicabilità dell'art. 68 Cost., comma 1, il giudice dispone,
anche
d'ufficio, se del caso, l'immediata separazione del procedimento stesso
da
quelli eventualmente riuniti.
Ora è di tutta evidenza che la separazione ha senso proprio in
ragione della
non comunicabilità della prerogativa parlamentare agli altri
imputati non
parlamentari.
Viceversa la Corte milanese assume che
la "causa
di giustificazione" è estensibile alle posizioni connesse (e
dunque si
comunica al C.) ex art. 119 c.p., comma 2.
L'assunto è
errato anche sotto altro
angolo visuale, atteso che comunque il C. non è concorrente nel
reato con S.,
ma è chiamato a rispondere di un autonomo reato (art. 57 c.p.) a
fronte del
reato (art. 595 c.p.) a suo tempo ascritto al parlamentare. A ben
vedere poi,
il richiamo al precedente di legittimità operato dai giudici di
appello è,
proprio per tale ragione, non calzante, atteso che, nella citata
sentenza, la Corte di cassazione si
occupò di
un'ipotesi di concorso in diffamazione (commessa mediante il mezzo
televisivo)
e non del reato di omesso controllo ex art. 57 c.p.. E tanto è
vero che i due
reati (ex artt. 57 e 595 c.p.) sono autonomi, che la stessa Corte di
legittimità ha, ad es., ritenuto che la remissione di querela
presentata nei
confronti del giornalista imputato di diffamazione non spieghi alcun
effetto
nei confronti del direttore del giornale, chiamato a rispondere della
fattispecie colposa ex art. 57 c.p..
Analogo ragionamento si faceva, prima della abrogazione dell'art. 577
c.p.p., a
proposito della impugnazione ad opera della PC con riferimento ai
delitti di
ingiuria e diffamazione, diritto che si riteneva non esteso alla
separata
fattispecie criminosa ex art. 57 c.p..
Il ricorso, non solo non è inammissibile, ma è fondato.
Esso non è inammissibile (come pretende la difesa dell'imputato)
in quanto,
essendo stato proposto dalla PC, non poteva che far riferimento agli
effetti
civili della sentenza. Invero, a parte il fatto che l'impugnazione
è stata
proposta dopo l'entrata in vigore della L. n. 46 del 2006, essa ha
comunque
riferimento al delitto ex art. 57 c.p., in relazione al quale la parte
privata
non ha mai avuto altro diritto di impugnazione, se non per gli
interessi
civili.
Tanto chiarito, conviene prendere le mosse dalla considerazione, appena
formulata (e sottolineata dal ricorrente) che il C. non è
imputato del delitto
(doloso) di diffamazione in concorso con lo S., ma del distinto e
autonomo
delitto (colposo) di cui all'art. 57 c.p..
Ebbene, la giurisprudenza di questa
Corte è concorde nel ritenere (da ultimo: ASN 200319827-RV
2244404) che il
reato di diffamazione a mezzo stampa rappresenti in realtà
l'evento del reato
di omesso controllo da parte del direttore del giornale. Correttamente
dunque la ricorrente PC pone in evidenza come non doveva esser fatto
nessun
rinvio alla norma di cui all'art. 119 c.p., che, come è noto,
riguarda la
doverosa estensione delle circostanze oggettive (intendendosi
circostanze in
senso lato - ex art. 59 c.p. - e dunque anche quelle che "escludono la
pena") a tutti coloro che abbiano concorso nel medesimo reato.
Ciò nonostante, se la condotta commissiva addebitata allo S. non
avesse
carattere di antigiuridicità penale, non potrebbe in ogni caso
essere punibile
neanche la condotta omissiva addebitata al C., per la buona ragione che
non
sussistendo l'evento-reato (la diffamazione), non potrebbe sussistere
neanche il
presupposto-reato (il mancato controllo), che in tanto si realizza, in
quanto
il soggetto (il direttore), con il suo comportamento ispirato a
imperizia,
ovvero a imprudenza, ovvero ancora (e più spesso) a negligenza,
ha consentito
che altri offendesse, con un articolo o altro scritto pubblicato sul
giornale,
la reputazione di una o più persone.
È questo, come si è visto, "il
punto forte" della sentenza di secondo grado che evidentemente fa
riferimento a una recente pronunzia di questa sezione (ASN 200638944-RV
235332), con la quale si è affermato che la speciale causa di
giustificazione
prevista dall'art. 68 Cost., comma 1, in favore
del parlamentare che esprima opinioni nell'esercizio delle
proprie funzioni, configura una ipotesi di legittimo esercizio di un
diritto
(art. 51 c.p.) ed integra, come tale, una causa di giustificazione.
Conseguentemente, per la suddetta pronunzia, la condotta sarebbe in
sé lecita,
in quanto espressione dell'esercizio di un diritto; essa dunque non
configurerebbe una mera causa di esclusione della colpevolezza (la
quale
lascerebbe sussistere la oggettiva illiceità del fatto), ma
avrebbe un vero e
proprio effetto scriminante (per elisione della
stessa antigiuridicità). Come ulteriore
conseguenza, ha ritenuto la predetta sentenza, che la
insindacabilità delle
espressioni usate dal parlamentare ex art. 68 Cost., in quanto fondata
su di
una obiettiva causa di esclusione della antigiuridicità, dovesse
giovare anche
al concorrente nel reato.
Ebbene, per le considerazioni sopra espresse (e se si accettasse il
principio
di diritto appena sintetizzato), non dovrebbe poi avere (più)
pratico rilievo
la circostanza che la condotta dell'extraneus sia - come nel caso della
appena
citata sentenza di legittimità - concorsuale rispetto a quella
del parlamentare,
ovvero - come nel caso in esame - ne rappresenti, ex art. 57 c.p., la
conditio
sine qua non, vale a dire l'ineliminabile antecedente logico, fattuale
e
giuridico.
E tuttavia è proprio dal principio appena enunziato che è
lecito dissentire, anche
(ma non solo) alla luce della recente sentenza (390/07) della Corte
cost.le,
sentenza che va a incidere sulla "confinante" materia delle cc.dd.
intercettazioni indirette (rectius casuali) nei confronti dei
parlamentari,
atteso che, come è noto, anche in tal caso, viene in rilievo la
applicazione
dell'art. 68 Cost. (e della L. attuativa n. 140 del 2003) per quel che
attiene
la eventuale estensione "ai laici" delle garanzie previste per i
parlamentari: tale estensione, come è noto, la Corte ha ritenuto contro
Constitutionem
(tanto che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della
L. n. 140 del
2003, art. 6, commi 2, 5, 6).
Ebbene il Giudice delle leggi ha
chiarito - se pur ce ne fosse stato bisogno - che il sistema delle
immunità e
delle prerogative parlamentari è ispirato unicamente dalla
esigenza di
preservare la funzione (appunto) parlamentare da indebite interferenze
o da
illeciti condizionamenti, di talché le disposizioni che tali
immunità
sanciscono sono poste a tutela del buon andamento del "meccanismo"
che regola le Camere; solo per tal motivo, dunque, l'ordinamento
consente
deroga al principio di parità di trattamento davanti alla
giurisdizione. In
altre parole, ciò che rileva è la strumentalità
della norma di salvaguardia,
che non è certo volta a garantire interessi sostanziali del
singolo
parlamentare (riconoscendogli una sorta di jus diffamandi, vel
injuriandi), ma
ad assicurare protezione allo svolgimento di una delicata funzione
politica, la
quale deve potersi esplicare con la massima libertà, vale a dire
senza
condizionamenti (anche meramente potenziali) e pressioni da parte di
soggetti
estranei alla dinamica parlamentare; e ciò anche se, in tal
maniera, si pongono
a rischio o addirittura si sacrificano diritti e interessi altrui.
Il parlamentare, dunque, nei casi
individuati dalle norme sopra ricordate, ha la possibilità (non
il diritto) di
dire impunemente il falso, ma ha poi il diritto di non essere per
questo
giudicato.
A tutto quanto premesso è da aggiungere che, se si volesse,
viceversa,
ricondurre la ipotesi ex art. 68 Cost. al mero diritto di critica
(così la
ricordata sentenza di questa sezione n. 38944 del 2006), allora sarebbe
necessario che di tale diritto si tenessero presenti i limiti, come
enucleati
dalla giurisprudenza di legittimità. E se, come è noto,
il diritto di critica
si distingue da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non
si
concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì
nell'espressione di
un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale,
non può
pretendersi rigorosamente obiettiva (posto che la critica, per sua
natura, non
può che essere fondata sull'interpretazione, necessariamente
soggettiva, di
fatti e comportamenti: cfr. ASN 199900935-RV 212342), non di meno esso
presuppone
la certa sussistenza del fatto oggetto di critica e (va da sè)
la certa
riferibilità del predetto fatto al criticato (ASN 200220474-RV
221904); è ovvio
infatti che opinioni e valutazioni espresse, in riferimento a un fatto
inesistente o a una condotta non tenuta dal soggetto su cui la critica
si
appunta, rappresentano nient'altro che una gratuita aggressione
all'altrui
patrimonio morale.
Viceversa, il parlamentare, quando esprime opinioni o voti
nell'esercizio delle
sue funzioni (art. 68 Cost., comma 1), vale a dire quando presenta
disegni o
proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni,
risoluzioni,
interpellanze, interrogazioni, quando interviene nelle assemblee e
negli altri
organi delle Camere e comunque quando tiene un comportamento
comunicativo
connesso alla funzione parlamentare (L. n. 140 del 2003, art. 3, comma
1) è,
per ciò solo (e dunque, come si è visto, anche se mente
e/o diffama), non
punibile. Ciò che lo manda esente da pena non è dunque
l'esercizio legittimo di
un diritto costituzionalmente tutelato (quello, appunto, di critica),
ma, come
si diceva, la esigenza - cui il legislatore non sa approntare altra
tutela che
quella della immunità del dichiarante - di poter rendere
dichiarazioni (in sede
parlamentare o "assimilata") senza il rischio di essere censurato da
chi si ritenga diffamato e quindi senza il rischio di essere chiamato a
rispondere innanzi all'A.G.. A ben
vedere dunque, l'istituto, più che richiamarsi al diritto di
critica, è in
qualche modo assimilabile alla causa di non punibilità ex art.
598 c.p., in
quanto, come è noto, la libertas convicii è riconosciuta
per ragioni
strettamente funzionali all'espletamento del munus difensivo, ma non
determina
la liceità dell'offesa, tanto che - ferma la non
perseguibilità dell'offensore
- il giudice può comunque ordinare la cancellazione delle
espressioni offensive
e disporre che l'offeso sia risarcito (art. 598 c.p., comma 2, art.
89
c.p.c.). Insomma, l'art. 598 c.p., come ha avuto modo di affermare la Corte cost.le (sent.
128/79), non
attribuisce affatto un diritto all'ingiuria, ma tutela la
libertà della difesa,
che sarebbe non efficiente e quindi non libera da preoccupazioni di
possibili
incriminazioni per offese all'altrui onore o decoro.
La medesima logica (e una ratio assimilabile) regola gli istituti
previsti
dall'art. 68 Cost. e dalla L. n. 140 del 2003, art. 3.
D'altronde, come è ovvio, in un ordinamento giuridico, anche le
cause di
esclusione dell'antigiuridicità non dovrebbero essere
multiplicanda sine
necessitate e, pertanto, una volta accertata la sussistenza (ex art. 21
Cost. e
art. 51 c.p.) del diritto di critica per il cittadino, non vi sarebbe
necessità
alcuna di costruire un analogo istituto "riservato" al parlamentare.
Anche in base a tali considerazioni, dunque, deve giungersi alla
conclusione
che il quid pluris che è riconosciuto al senatore e al deputato
in tema di
libertà di espressione, da un lato, non incontra i limiti del
diritto di
critica, dall'altro, ha un'efficacia di
mera esclusione (per ragioni di equilibrio "politico" e di
funzionalità istituzionale) della punibilità.
A tutto ciò consegue che, quando il parlamentare, nell'esercizio
delle sue
funzioni e superando i limiti del diritto di critica, esprima opinioni
lesive
dell'altrui reputazione, egli non agisce in presenza di una causa di
giustificazione, che elide l'antigiuridicità, ma si avvale (nei
limiti per
altro di cui alle sentenze della Corte cost. 10/00, 11/00, 289/01 e
successive)
di una mera causa di non punibilità, espressamente prevista
dall'ordinamento a
tutela della funzione parlamentare. Ne consegue ulteriormente che tale
(soggettiva) causa di esclusione della punibilità, non giova
né all'eventuale
concorrente nel reato, né - nel caso in cui la condotta
diffamatoria abbia
avuto come mezzo di diffusione la stampa - al direttore del giornale
che,
violando il precetto di cui all'art. 57 c.p., non abbia impedito la
pubblicazione della notizia diffamatoria.
Nel caso in esame, la valenza diffamatoria dell'articolo
"incriminato" è stata individuata dai giudici del merito, non in
uno
scorretto esercizio del diritto di critica in quanto tale (in tema di
polemica
politica, è pacifico che le espressioni possano essere anche
molto pungenti e i
toni molto aspri, di talché dare del talebano a un avversario
politico, non
può, di per sé, considerarsi locuzione violatrice del
limite della continenza),
ma nella falsità della notizia storica posta alla base della
valutazione
critica (si legge nella sentenza di appello che l'accusa mossa al R.
era priva
di fondamento, atteso che la concessione originariamente rilasciata per
l'abbattimento della cd. "(Omissis)", era stata poi tempestivamente
revocata). E pertanto, se per lo S., autore dell'articolo diffamatorio,
era
intervenuta delibera di insindacabilità della Camera di
appartenenza, tale
delibera nessun effetto doveva avere, per tutte le ragioni sopra
ricordate,
sulla posizione del direttore del giornale, chiamato a rispondere ex
art. 57
c.p..
In accoglimento, dunque, del ricorso della PC, la sentenza impugnata va
annullata con rinvio al giudice civile competente in grado di appello.
In
ordine alle spese in favore della PC deciderà il predetto
giudice di rinvio.
PQM
La Corte annulla la sentenza
impugnata e rinvia per il
giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello,
che
provvederà in ordine alle spese dell'intero giudizio.
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