Aggiornamento - Penale

 

Cassazione penale, sez. IV, 01/03/2017, (ud. 01/03/2017, dep.14/06/2017),  n. 29721 è fattispecie autonoma di reato l’omicidio stradale di cui all’articolo 589 bis c.p.

Assume il ricorrente che dovrebbe trovare applicazione, nel caso in specie, la nuova ipotesi criminosa di omicidio stradale di cui all'art. 589 bis c.p., di immediata applicazione in quanto norma sostanziale maggiormente favorevole per l'imputato la quale prevede, al comma 7 una speciale circostanza attenuante, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione della omissione del colpevole, con abbattimento della pena edittale "fino alla metà". Assume il ricorrente che risulterebbe integrata la ipotesi attenuata in ragione di una asserita condotta avventata del pedone, che avrebbe proceduto all'attraversamento con andatura spedita e imprudente e dell'ente gestore della strada che avrebbe omesso obbligatori accorgimenti relativi alla segnalazione dell'attraversamento.

2.1 Ritiene il S.C. che è errato il presupposto da cui si muove il ragionamento logico giuridico del ricorrente e cioè che la nuova disciplina sull'omicidio stradale, entrata in vigore in data 25 Marzo 2016 per effetto della L. 23 marzo 2015, n. 41, art. 1 si presenti quale disposizione più favorevole per il V. rispetto alla previsione di cui all'art. 589 c.p., comma 2, vigente prima della introduzione della nuova disposizione sull'omicidio stradale. Se è vero infatti che la disciplina sanzionatoria delle due disposizioni penali, nella ipotesi base (omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale) è la medesima (reclusione da due a sette anni) e pertanto sussiste piena continuità normativa e sanzionatoria sotto questo profilo, del tutto distinto è il regime giuridico delle due fattispecie succedutesi, atteso che la disposizione di cui all'art. 589 c.p., comma 2 costituiva, unitamente a quella dell'omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione di infortuni, ipotesi aggravata ad effetti speciali del reato di omicidio colposo, mentre la nuova previsione dell'omicidio stradale, nella fattispecie base di cui all'art. 589 bis c.p., comma 1 di nuova introduzione integra una ipotesi autonoma di reato.

2.2 In tale senso depone infatti la introduzione di un nuovo titolo di reato e di una previsione normativa distinta da quella che contempla l'omicidio colposo (art. 589 c.p.); in tale senso depone altresì la circostanza che la nuova figura di reato presenti, come pena base, un trattamento sanzionatorio del tutto corrispondente a quello originariamente previsto per l'omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, così da delineare il nuovo ambito della previsione e da delimitare la piattaforma sanzionatoria per una fattispecie interamente dedicata a tutelare il bene giuridico della vita dagli attentati che, sotto diversa forma e con crescente intensità e grado di colpa, possano essere realizzati nell'ambito della circolazione stradale.

2.3 In tale senso depone infine la circostanza che sia per il delitto di cui all'art. 589 bis c.p. sia per quello di cui all'art. 590 bis c.p. sono previste una congerie di ipotesi aggravate, nonchè una ipotesi attenuata che risulterebbero giustificate solo qualora si ritenesse che la ipotesi base, disciplinata al primo comma delle disposizioni predette, costituisca una (nuova) ipotesi autonoma di reato e non una fattispecie circostanziale del reato di omicidio colposo.

3. Orbene, alla stregua di una tale premessa dogmatica volta a chiarire i rapporti tra i reati di omicidio colposo e di omicidio stradale, può trarsi la conseguenza che, pure ricorrendo la ipotesi attenuata di cui all'art. 589 bis c.p., comma 7, che prevede la riduzione fino alla metà della pena base, il V. non potrebbe beneficiare nella specie di un trattamento sanzionatorio più favorevole rispetto a quello applicato, laddove essendo state allo stesso riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla circostanza aggravante di cui all'art. 589 c.p., comma 2, gli è stata applicata la pena minima riservata alla ipotesi non aggravata di omicidio colposo (mesi sei di reclusione), mentre pure riconoscendo al prevenuto la speciale attenuante invocata, come inserita nell'art. 589 bis c.p., in concorso con le circostanze attenuanti generiche, pure applicate nella massima estensione, la pena minima prevista per la ipotesi criminosa di cui all'art. 589 bis c.p., comma 1 non potrebbe essere inferiore a mesi otto di reclusione (anni due di reclusione ridotta della metà per l'attenuante speciale ex art. 589 bis c.p., comma 7 e infine ridotta di un terzo per le circostanze attenuanti generiche), pena pertanto superiore a quella in concreto applicata.

Ne consegue pertanto il rigetto del motivo di ricorso essendo irrilevante verificare se, alla stregua delle argomentazioni di diritto svolte dal ricorrente, fossero ravvisabili i presupposti per la sussunzione del fatto nell'ambito della ipotesi di minore gravitò di cui all'art. 589 bis c.p., comma 7.

 

 
 

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