Aggiornamento - Penale

Cassazione penale sez. I, 06/12/2019, n.2445 illegittimità costituzionale di una norma penale e rideterminazione della pena da parte del giudice dell’esecuzione

 

Questa Corte ha affrontato la questione, parzialmente sovrapponibile a quella oggetto del presente scrutinio, della rideterminazione della pena in fase esecutiva, per effetto della declaratoria di incostituzionalità, a seguito della pronuncia n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale e, in particolare, quella relativa all'an e al quomodo della nuova determinazione sanzionatoria nei procedimenti definiti con il rito ex art. 444 c.p.p..

E' stato affermato che la pena, applicata a seguito del patteggiamento, è da ritenersi illegale e deve essere rideterminata, anche quando formalmente rientri nella cornice edittale della norma "ripristinata" (Cass. Sez. Un. 33040 del 26/02/2015); quanto alle modalità di intervento del giudice dell'esecuzione, è stato escluso il ricorso a un criterio di tipo matematico - proporzionale (Cass. Sez. 1, n. 51844 del 25/11/2014, Rv. 261331; Cass. Sez. 1, n. 53019 del 04/12/2014,).

Inoltre, è stato affermato che: in assenza di norme specifiche disciplinanti la fattispecie, va individuato nell'art. 188 disp. att. c.p.p. lo strumento processuale per rivedere la pena, oggetto della sentenza di patteggiamento irrevocabile, divenuta "illegale" a seguito della successiva declaratoria di incostituzionalità della norma incriminatrice; in caso di mancato accordo, per dissenso del pubblico ministero, il giudice dell'esecuzione può, comunque, accogliere la richiesta qualora ritenga il dissenso ingiustificato; allo stesso modo, il giudice dell'esecuzione può ugualmente accogliere la richiesta del condannato nel caso in cui il pubblico ministero resti inerte; si è escluso che possa semplicemente limitarsi a respingere la rinnovata proposta di patteggiamento, dovendo egli valutare la congruità della pena; il suddetto giudice dell'esecuzione nel procedere alla rideterminazione della pena deve utilizzare criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p., secondo il canone dell'adeguatezza che tenga conto della nuova cornice edittale (Cass. Sez. Un. 37107 del 26/02/2015).

2. Ciò posto, va rilevato che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, in relazione alle cc.dd. droghe pesanti, l'illegalità della sanzione discende automaticamente dalla circostanza oggettiva della diversità tra quadro sanzionatorio vigente al momento di conclusione dell'accordo processuale sulla pena e quadro normativo ripristinato a seguito della pronuncia n. 40 del 2019 della Corte Costituzionale.

Nel caso di specie, infatti, la pena inizialmente determinata nei confronti del M. si era modellata in ragione di una forbice edittale che prevedeva una sanzione minima di anni otto di reclusione e a detto minimo si era conformato il giudizio espresso dal giudice di merito, che aveva ratificato ex art. 444 c.p.p. l'accordo tra le parti, le quali avevano individuato la pena base nella misura di anni nove, mesi sei di reclusione.

La riduzione dell'anzidetto minimo edittale, per effetto della richiamata decisione della Corte Costituzionale, avrebbe imposto al giudice dell'esecuzione di tenere conto della "nuova" cornice di pena e, dunque, di rideterminare la pena in favore del condannato, in quanto nella quantificazione della sanzione la discrezionalità giudiziale non può mai prescindere dai limiti minimi e massimi di pena che caratterizzano il dato normativo e che esprimono il livello di disvalore apprezzato dal legislatore per la condotta oggetto di incriminazione.

3. Ne consegue che l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio, per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza che - in applicazione dei superiori principi - dovrà procedere alla riduzione della pena in favore del condannato a fronte del "nuovo" minimo edittale, ferma restando la sua piena libertà di quantificare la pena, secondo i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. senza alcun meccanismo matematico proporzionale.

 

 

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