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Aggiornamento - Penale |
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CE, 28 aprile 2011 C‑61/11
PPU, sulla retroattività della legge penale più mite e sull’abrogazione
del reato di clandestinità SENTENZA DELLA CORTE (Prima
Sezione) 28 aprile 2011(*) «Spazio di libertà, di
sicurezza e di giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio dei
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Artt. 15
e 16 – Normativa nazionale che prevede la reclusione per i cittadini di
paesi terzi in soggiorno irregolare in caso di inottemperanza
all’ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro –
Compatibilità» Nel procedimento C‑61/11
PPU, avente
ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi
dell’art. 267 TFUE, proposta dalla Corte d’appello di
Trento, con ordinanza 2 febbraio 2011, pervenuta in cancelleria il 10
febbraio 2011, nel procedimento penale a carico di Hassen El Dridi, alias Soufi Karim, composta
dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. J.‑J. Kasel,
M. Ilešič (relatore), E. Levits e M. Safjan,
giudici, avvocato generale: sig. J. Mazák cancelliere:
sig.ra A. Impellizzeri, amministratore vista
la domanda del giudice del rinvio del 2 febbraio 2011, pervenuta alla Corte
il 10 febbraio 2011 e integrata l’11 febbraio 2011, di sottoporre il
rinvio pregiudiziale a procedimento d’urgenza, a norma
dell’art. 104 ter del regolamento di procedura della Corte, vista
la decisione della Prima Sezione del 17 febbraio 2011 di accogliere la
suddetta domanda, vista
la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 marzo
2011, considerate
le osservazioni presentate: – per
il sig. El Dridi, dagli avv.ti M. Pisani e L. Masera; – per
il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di
agente, assistita dal sig. L. D’Ascia, avvocato dello Stato; – per
sentito
l’avvocato generale, ha
pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda
di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli
artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre
2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati
membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
(GU L 348, pag. 98). 2 Detta
domanda è stata proposta nell’ambito di un procedimento a carico
del sig. El Dridi, il quale è condannato alla pena di un anno di
reclusione per il reato di permanenza irregolare sul territorio italiano,
senza giustificato motivo, in violazione di un ordine di allontanamento
emesso nei suoi confronti dal questore di Udine. Contesto
normativo La normativa
dell’Unione 3 I
‘considerando’ secondo, sesto, tredicesimo, sedicesimo e
diciassettesimo della direttiva 2008/115 enunciano quanto segue: «(2) Il
Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre (…) (6) È
opportuno che gli Stati membri provvedano a porre fine al soggiorno
irregolare dei cittadini di paesi terzi secondo una procedura equa e
trasparente. (…) (…) (13) L’uso
di misure coercitive dovrebbe essere espressamente subordinato al rispetto
dei principi di proporzionalità e di efficacia per quanto riguarda i mezzi
impiegati e gli obiettivi perseguiti. (…) (…) (16) Il
ricorso al trattenimento ai fini dell’allontanamento dovrebbe essere
limitato e subordinato al principio di proporzionalità con riguardo ai mezzi
impiegati e agli obiettivi perseguiti. Il trattenimento è giustificato
soltanto per preparare il rimpatrio o effettuare
l’allontanamento e se l’uso di misure meno coercitive è
insufficiente. (17) I
cittadini di paesi terzi che sono trattenuti dovrebbero essere trattati in
modo umano e dignitoso, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e in
conformità del diritto nazionale e internazionale. Fatto salvo
l’arresto iniziale da parte delle autorità incaricate dell’applicazione
della legge, disciplinato dal diritto nazionale, il trattenimento dovrebbe di
norma avvenire presso gli appositi centri di
permanenza temporanea». 4 L’art. 1
della direttiva 2008/115, rubricato «Oggetto», recita: «La presente direttiva stabilisce
norme e procedure comuni da applicarsi negli Stati membri al rimpatrio di
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel rispetto dei
diritti fondamentali in quanto principi generali del
diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in
materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell’uomo». 5 L’art. 2,
nn. 1 e 2, di detta direttiva così dispone: «1. La
presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno
nel territorio di uno Stato membro è irregolare. 2. Gli
Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva ai
cittadini di paesi terzi: (…) b) sottoposti
a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale,
in conformità della legislazione nazionale, o sottoposti a procedure di
estradizione». 6 Ai sensi
dell’art. 3, punto 4, della direttiva 2008/115 si intende per
«decisione di rimpatrio», ai fini della medesima direttiva, «[una] decisione
o [un] atto amministrativo o giudiziario che attesti o dichiari
l’irregolarità del soggiorno di un cittadino di paesi terzi e imponga o
attesti l’obbligo di rimpatrio». 7 L’art. 4,
n. 3, di detta direttiva enuncia: «La presente direttiva lascia
impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere
disposizioni più favorevoli alle persone cui si applica, purché compatibili
con le norme in essa stabilite». 8 A termini
dell’art. 6, n. 1, della medesima direttiva, « [g]li Stati
membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque
cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è
irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 9 L’art. 7
della direttiva 2008/115, rubricato «Partenza volontaria», prevede quanto
segue: «1. La
decisione di rimpatrio fissa per la partenza volontaria un periodo congruo di
durata compresa tra sette e trenta giorni, fatte salve le deroghe di cui ai
paragrafi 2 e 4. Gli Stati membri possono prevedere nella legislazione
nazionale che tale periodo sia concesso unicamente su richiesta del cittadino
di un paese terzo interessato. In tal caso, gli Stati membri informano i
cittadini di paesi terzi interessati della possibilità di
inoltrare tale richiesta. (…) 3. Per
la durata del periodo per la partenza volontaria possono essere imposti
obblighi diretti a evitare il rischio di fuga, come l’obbligo di
presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia
finanziaria adeguata, la consegna di documenti o l’obbligo di dimorare
in un determinato luogo. 4. Se
sussiste il rischio di fuga o se una domanda di soggiorno regolare è stata
respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta o se
l’interessato costituisce un pericolo per l’ordine pubblico, la
pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, gli Stati membri possono
astenersi dal concedere un periodo per la partenza volontaria o concederne
uno inferiore a sette giorni». 10 L’art. 8,
nn. 1 e 4, di detta direttiva così dispone: «1. Gli
Stati membri adottano tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di
rimpatrio qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza
volontaria a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, o per mancato
adempimento dell’obbligo di rimpatrio entro il periodo per la partenza
volontaria concesso a norma dell’articolo 7. (…) 4. Ove
gli Stati membri ricorrano – in ultima istanza – a misure
coercitive per allontanare un cittadino di un paese terzo che oppone
resistenza, tali misure sono proporzionate e non ecced[o]no un uso
ragionevole della forza. Le misure coercitive sono attuate conformemente a
quanto previsto dalla legislazione nazionale in osservanza dei diritti
fondamentali e nel debito rispetto della dignità e dell’integrità
fisica del cittadino di un paese terzo interessato». 11 L’art. 15
della medesima direttiva, compreso nel capo IV, relativo al trattenimento ai
fini dell’allontanamento, è redatto nei seguenti termini: «1. Salvo
se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure
sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere il
cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per
preparare il rimpatrio e/o effettuare l’allontanamento, in particolare
quando: a) sussiste
un rischio di fuga o b) il
cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o
dell’allontanamento. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per
il tempo necessario all’espletamento diligente delle modalità di
rimpatrio. (…) 3. In
ogni caso, il trattenimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli su
richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d’ufficio. Nel
caso di periodi di trattenimento prolungati il riesame è sottoposto al
controllo di un’autorità giudiziaria. 4. Quando
risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento
per motivi di ordine giuridico o per altri motivi o che non sussistono più le
condizioni di cui al paragrafo 1, il trattenimento non è più giustificato e
la persona interessata è immediatamente rilasciata. 5. Il
trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni di cui al paragrafo
1 e per il periodo necessario ad assicurare che l’allontanamento sia
eseguito. Ciascuno Stato membro stabilisce un periodo limitato di
trattenimento, che non può superare i sei mesi. 6. Gli
Stati membri non possono prolungare il periodo di cui al paragrafo 5, salvo
per un periodo limitato non superiore ad altri dodici mesi conformemente alla
legislazione nazionale nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni
ragionevole sforzo, l’operazione di allontanamento rischia di durare
più a lungo a causa: a) della
mancata cooperazione da parte del cittadino di un paese terzo interessato, o b) dei
ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai paesi
terzi». 12 L’art. 16
della direttiva 2008/115, rubricato «Condizioni di trattenimento», prevede al
n. 1 quanto segue: «Il trattenimento avviene di
norma in appositi centri di permanenza temporanea.
Qualora uno Stato membro non possa ospitare il cittadino di un paese terzo
interessato in un apposito centro di permanenza
temporanea e debba sistemarlo in un istituto penitenziario, i cittadini di
paesi terzi trattenuti sono tenuti separati dai detenuti ordinari». 13 Ai sensi
dell’art. 18 della direttiva 2008/115, rubricato «Situazioni di
emergenza»: «1. Nei
casi in cui un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi da
rimpatriare comporta un notevole onere imprevisto per la capacità dei centri
di permanenza temporanea di uno Stato membro o per il suo personale
amministrativo o giudiziario, sino a quando persiste la situazione anomala
detto Stato membro può decidere di (...) adottare misure urgenti quanto alle
condizioni di trattenimento in deroga a quelle previste all’articolo
16, paragrafo 1 (...). 2. All’atto
di ricorrere a tali misure eccezionali, lo Stato membro in questione ne
informa 3. Nulla
nel presente articolo può essere interpretato nel senso che gli Stati membri
siano autorizzati a derogare al loro obbligo generale di adottare tutte le
misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare
l’esecuzione degli obblighi ad essi incombenti ai sensi della presente
direttiva». 14 Ai sensi
dell’art. 20, n. 1, primo comma, della direttiva 2008/115,
gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a
quest’ultima entro il 24 dicembre 2010, eccezion fatta per
l’art. 13, n. 4. 15 Conformemente al suo
art. 22, detta direttiva è entrata in vigore il 13 gennaio 2009. La normativa nazionale 16 L’art. 13
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero (Supplemento ordinario alla GURI n. 191 del
18 agosto 1998), come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94,
recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica (Supplemento ordinario
alla GURI n. 170 del 24 luglio 2009; in prosieguo: il «decreto legislativo
n. 286/1998»), prevede ai commi 2 e 4 quanto segue: «2. L’espulsione è
disposta dal prefetto quando lo straniero: a) è
entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e
non è stato respinto (…); b) si
è trattenuto nel territorio dello Stato (...) senza aver richiesto il
permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso
da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o
annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto
il rinnovo; (...) 4. L’espulsione è sempre
eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5». 17 L’art. 14
del decreto legislativo n. 286/1998 è così redatto: «1. Quando
non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante
accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre
procedere al soccorso dello straniero, [ad] accertamenti supplementari in ordine
alla sua identità o nazionalità, ovvero all’acquisizione di documenti
per il viaggio, ovvero per l’indisponibilità di vettore o altro mezzo
di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per
il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione e di
espulsione più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del
Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà
sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. (…) 5-bis. Quando
non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di
identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non
abbia consentito l’esecuzione con l’accompagnamento alla
frontiera dell’espulsione o del respingimento, il questore ordina allo
straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque
giorni. L’ordine è dato con provvedimento scritto, recante
l’indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale,
anche reiterata, nel territorio dello Stato. L’ordine del questore può
essere accompagnato dalla consegna all’interessato della documentazione
necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del
suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per
rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile,
nello Stato di provenienza. 5-ter. Lo straniero che
senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in
violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5‑bis,
è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l’espulsione o il
respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio
nazionale (...), ovvero per non aver richiesto il
permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel
territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza
maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si
applica la pena della reclusione da sei mesi ad un
anno se l’espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è
scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo,
ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata (...). In
ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere,
si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica per violazione all’ordine di allontanamento adottato dal
questore ai sensi del comma 5‑bis. Qualora non sia possibile procedere
all’accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui
ai commi 1 e 5‑bis del presente articolo
(...). 5-quater. Lo straniero
destinatario del provvedimento di espulsione di cui
al comma 5‑ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5‑bis,
che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, è punito
con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le
disposizioni di cui al comma 5‑ter, terzo e ultimo periodo. 5-quinquies. Per i reati
previsti ai commi 5‑ter, primo periodo, e 5‑quater si procede con
rito direttissimo ed è obbligatorio l’arresto dell’autore del
fatto». Procedimento principale e
questione pregiudiziale 18 Il sig. El Dridi
è un cittadino di un paese terzo entrato illegalmente in Italia e privo di
permesso di soggiorno. Nei suoi confronti il prefetto di Torino ha emanato un
decreto di espulsione in data 8 maggio 2004. 19 Un ordine di
allontanamento dal territorio nazionale, emesso il 21 maggio 2010 dal questore
di Udine, in esecuzione di detto decreto di espulsione, gli è stato
notificato in pari data. Tale ordine di allontanamento era motivato
dall’indisponibilità di un vettore o di altro mezzo di trasporto, dalla
mancanza di documenti di identificazione del sig. El
Dridi nonché dall’impossibilità di ospitarlo in un centro di permanenza
temporanea per mancanza di posti nelle apposite strutture. 20 Durante un controllo
effettuato il 29 settembre 2010 è stato constatato che il sig. El Dridi
non si era conformato a detto ordine di allontanamento. 21 Il sig. El Dridi
è stato condannato dal Tribunale monocratico di Trento, all’esito di
giudizio abbreviato, alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui
all’art. 14, comma 5‑ter, del decreto legislativo
n. 286/1998. 22 Egli ha impugnato tale
decisione dinanzi alla Corte d’appello di Trento. 23 Quest’ultima
s’interroga sulla possibilità di disporre una sanzione penale, nel
corso della procedura amministrativa di rimpatrio di uno straniero, per
inosservanza di una delle fasi di tale procedura; una simile sanzione sembra,
infatti, contraria al principio di leale cooperazione, al conseguimento degli
scopi della direttiva 2008/115 e al suo effetto utile, nonché ai principi di
proporzionalità, di adeguatezza e di ragionevolezza della pena. 24 Essa precisa, al
riguardo, che la sanzione penale di cui all’art. 14, comma 5‑ter,
del decreto legislativo n. 286/1998 interviene dopo l’accertata
violazione di un passaggio intermedio della procedura graduale di attuazione
della decisione di rimpatrio, prevista dalla direttiva 2008/115, ovverosia
l’inottemperanza al solo ordine di allontanamento. Potendo andare da
uno a quattro anni, la pena della reclusione sarebbe connotata, peraltro, da
un carattere di estremo rigore. 25 Ciò considerato, «Se alla luce dei principi di
leale collaborazione all’effetto utile di conseguimento degli scopi
della direttiva e di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza della
pena, gli artt. 15 e 16 della direttiva
[2008/115] ostino: – alla
possibilità che venga sanzionata penalmente la violazione di un passaggio
intermedio della procedura amministrativa di rimpatrio, prima che essa sia
completata[,] con il ricorso al massimo rigore coercitivo ancora possibile
amministrativamente; – alla
possibilità che venga punita con la reclusione sino a quattro anni la mera
mancata cooperazione dell’interessato alla procedura di espulsione, ed
in particolare l’ipotesi di inosservanza al primo ordine di
allontanamento emanato dall’autorità amministrativa». Sul procedimento
d’urgenza 26 27 Il giudice del rinvio
ha motivato tale domanda con il fatto che il sig. El Dridi è detenuto in
esecuzione della pena cui è stato condannato dal Tribunale di Trento. 28 Sulla questione pregiudiziale
29 Con la sua questione
il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2008/115, in
particolare i suoi artt. 15 e 16, debba essere interpretata nel senso
che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione
nel procedimento principale, che preveda l’irrogazione della pena della
reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per
la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un
determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio
senza giustificato motivo. 30 Il giudice del rinvio
fa riferimento, al riguardo, al principio di leale cooperazione di cui
all’art. 4, n. 3, TUE, nonché all’obiettivo di assicurare
l’effetto utile del diritto dell’Unione. 31 In proposito si deve
ricordare che, come enuncia il suo secondo ‘considerando’, la
direttiva 2008/115 persegue l’attuazione di un’efficace politica
in materia di allontanamento e rimpatrio basata su norme comuni affinché le
persone interessate siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto
dei loro diritti fondamentali e della loro dignità. 32 Come si apprende tanto
dal suo titolo quanto dall’art. 1, la direttiva 2008/115
stabilisce le «norme e procedure comuni» che devono essere applicate da ogni
Stato membro al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia
irregolare. Discende dalla locuzione summenzionata, come pure
dall’economia generale della succitata direttiva, che gli Stati membri
possono derogare a tali norme e procedure solo alle condizioni previste dalla
direttiva medesima, segnatamente quelle fissate al suo art. 4. 33 Di conseguenza, mentre
il n. 3 di detto art. 4 riconosce agli Stati membri la facoltà di introdurre
o di mantenere disposizioni più favorevoli per i cittadini di paesi terzi il
cui soggiorno sia irregolare rispetto a quelle stabilite dalla direttiva
2008/115, purché compatibili con quest’ultima, detta direttiva non
permette invece a tali Stati di applicare norme più severe nell’ambito
che essa disciplina. 34 Occorre del pari
rilevare che la direttiva 2008/115 stabilisce con precisione la procedura che
ogni Stato membro è tenuto ad applicare al rimpatrio dei cittadini di paesi
terzi il cui soggiorno sia irregolare e fissa la successione delle diverse
fasi di tale procedura. 35 In tal senso,
l’art. 6, n. 1, di detta direttiva prevede anzitutto, in via
principale, l’obbligo per gli Stati membri di adottare una decisione di
rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui
soggiorno nel loro territorio sia irregolare. 36 Nell’ambito di
questa prima fase della procedura di rimpatrio va accordata priorità, salvo
eccezioni, all’esecuzione volontaria dell’obbligo derivante dalla
decisione di rimpatrio; in tal senso, l’art. 7, n. 1, della
direttiva 2008/115 dispone che detta decisione fissa per la partenza
volontaria un periodo congruo di durata compresa tra sette e trenta giorni. 37 Risulta
dall’art. 7, nn. 3 e 4, di detta direttiva che solo in
circostanze particolari, per esempio se sussiste rischio di fuga, gli Stati
membri possono, da un lato, imporre al destinatario di una decisione di
rimpatrio l’obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, di prestare
una garanzia finanziaria adeguata, di consegnare i documenti o di dimorare in
un determinato luogo oppure, dall’altro, concedere un termine per la
partenza volontaria inferiore a sette giorni o addirittura non accordare
alcun termine. 38 In quest’ultima
ipotesi, ma anche nel caso in cui l’obbligo di rimpatrio non sia stato
adempiuto entro il termine concesso per la partenza volontaria, risulta
dall’art. 8, nn. 1 e 4, della direttiva 2008/115 che, al fine
di assicurare l’efficacia delle procedure di rimpatrio, tali
disposizioni impongono allo Stato membro, che ha adottato una decisione di
rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno
sia irregolare, l’obbligo di procedere all’allontanamento,
prendendo tutte le misure necessarie, comprese, all’occorrenza, misure
coercitive, in maniera proporzionata e nel rispetto, in particolare, dei
diritti fondamentali. 39 Al riguardo, discende
dal sedicesimo ‘considerando’ di detta direttiva nonché dal testo
del suo art. 15, n. 1, che gli Stati membri devono procedere
all’allontanamento mediante le misure meno coercitive possibili. Solo
qualora l’esecuzione della decisione di rimpatrio sotto forma di allontanamento rischi, valutata la situazione caso per
caso, di essere compromessa dal comportamento dell’interessato, detti
Stati possono privare quest’ultimo della libertà ricorrendo al
trattenimento. 40 Conformemente
all’art. 15, n. 1, secondo comma, della direttiva 2008/115,
tale privazione della libertà deve avere durata quanto più breve possibile e
protrarsi solo per il tempo necessario all’espletamento diligente delle
modalità di rimpatrio. Ai sensi dei nn. 3 e 4
di detto art. 15, tale privazione della libertà è riesaminata ad
intervalli ragionevoli e deve cessare appena risulti che non esiste più una
prospettiva ragionevole di allontanamento. I nn. 5
e 6 del medesimo articolo fissano la sua durata massima in 18 mesi, termine
tassativo per tutti gli Stati membri. L’art. 16, n. 1, di
detta direttiva, inoltre, prescrive che gli interessati siano collocati in un
centro apposito e, in ogni caso, separati dai
detenuti di diritto comune. 41 Emerge da quanto
precede che la successione delle fasi della procedura di rimpatrio stabilita
dalla direttiva 2008/115 corrisponde ad una gradazione delle misure da
prendere per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, gradazione che va
dalla misura meno restrittiva per la libertà dell’interessato –
la concessione di un termine per la sua partenza volontaria – alla
misura che maggiormente limita la sua libertà – il trattenimento in un
apposito centro –, fermo restando in tutte le fasi di detta procedura
l’obbligo di osservare il principio di proporzionalità. 42 Perfino il ricorso a
quest’ultima misura, la più restrittiva della libertà che la direttiva
consente nell’ambito di una procedura di allontanamento coattivo,
appare strettamente regolamentato, in applicazione degli artt. 15 e 16
di detta direttiva, segnatamente allo scopo di assicurare il rispetto dei
diritti fondamentali dei cittadini interessati dei paesi terzi. 43 In particolare, la
durata massima prevista all’art. 15, nn. 5 e 6, della
direttiva 2008/115 ha lo scopo di limitare la privazione della libertà dei
cittadini di paesi terzi in situazione di allontanamento coattivo (sentenza
30 novembre 2009, causa C‑357/09 PPU, Kadzoev, Racc. pag. I‑11189,
punto 56). La direttiva 2008/115 intende così tener conto sia della
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo la
quale il principio di proporzionalità esige che il trattenimento di una
persona sottoposta a procedura di espulsione o di estradizione non si
protragga oltre un termine ragionevole, vale a dire non superi il tempo
necessario per raggiungere lo scopo perseguito (v., in particolare, Corte eur. D.U, sentenza Saadi c. Regno Unito del 29 gennaio
2008, non ancora pubblicata nel Recueil des arrêts et décisions, §§ 72
e 74), sia dell’ottavo dei «Venti orientamenti sul rimpatrio forzato»
adottati il 4 maggio 2005 dal Comitato dei Ministri del Consiglio
d’Europa, ai quali la direttiva fa riferimento nel terzo
‘considerando’. Secondo tale principio, il trattenimento ai fini
dell’allontanamento deve essere quanto più breve possibile. 44 È alla luce delle
suesposte considerazioni che occorre valutare se le regole comuni introdotte
dalla direttiva 2008/115 ostino ad una normativa nazionale come quella in
discussione nel procedimento principale. 45 Al riguardo va
rilevato, in primo luogo, che, come risulta dalle informazioni fornite sia
dal giudice del rinvio sia dal governo italiano nelle sue osservazioni
scritte, la direttiva 2008/115 non è stata trasposta nell’ordinamento
giuridico italiano. 46 Orbene, per costante
giurisprudenza, qualora uno Stato membro si astenga dal recepire una
direttiva entro i termini o non l’abbia recepita correttamente, i
singoli sono legittimati a invocare contro detto Stato membro le disposizioni
di tale direttiva che appaiano, dal punto di vista sostanziale,
incondizionate e sufficientemente precise (v. in tal senso, in particolare,
sentenze 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall, Racc. pag. 723,
punto 46, e 3 marzo 2011, causa C‑203/10, Auto Nikolovi, non ancora
pubblicata nella Raccolta, punto 61). 47 Ciò vale anche per gli
artt. 15 e 16 della direttiva 2008/115, i quali, come si evince dal
punto 40 della presente sentenza, sono incondizionati e sufficientemente
precisi da non richiedere ulteriori specifici elementi perché gli Stati
membri li possano mettere in atto. 48 Peraltro, una persona
che si trovi nella situazione del sig. El Dridi rientra
nell’ambito di applicazione ratione personae della direttiva 2008/115,
la quale si applica, conformemente al suo art. 2, n. 1, ai
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro
sia irregolare. 49 Come ha osservato
l’avvocato generale ai paragrafi 22-28 della sua presa di posizione,
non incide su tale conclusione l’art. 2, n. 2, lett. b),
di detta direttiva, ai sensi del quale gli Stati membri possono decidere di
non applicare la direttiva ai cittadini di paesi terzi sottoposti a rimpatrio
come sanzione penale o in conseguenza di una sanzione penale, in conformità
della legislazione nazionale, o sottoposti a procedura di estradizione.
Invero, si apprende dalla decisione di rinvio che l’obbligo di
rimpatrio risulta, nel procedimento principale, da un decreto del prefetto di
Torino dell’8 maggio 2004. Peraltro, le
sanzioni penali di cui a detta disposizione non concernono
l’inosservanza del termine impartito per la partenza volontaria. 50 Si deve constatare, in
secondo luogo, che, sebbene il decreto del prefetto di Torino dell’8
maggio 51 Infatti, mentre detta
direttiva prescrive la concessione di un termine per la partenza volontaria,
compreso tra i sette e i trenta giorni, il decreto legislativo
n. 286/1998 non prevede una tale misura. 52 Per quanto riguarda,
poi, le misure coercitive che gli Stati membri possono adottare ai sensi
dell’art. 8, n. 4, della direttiva 2008/115, in particolare
l’accompagnamento coattivo alla frontiera previsto
all’art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 286/1998,
è giocoforza constatare che, in una situazione in cui tali misure non abbiano
consentito di raggiungere il risultato perseguito, ossia
l’allontanamento del cittadino di un paese terzo contro il quale sono
state disposte, gli Stati membri restano liberi di adottare misure, anche
penali, atte segnatamente a dissuadere tali cittadini dal soggiornare
illegalmente nel territorio di detti Stati. 53 Occorre tuttavia
rilevare che, se è vero che la legislazione penale e le norme di procedura
penale rientrano, in linea di principio, nella competenza degli Stati membri,
su tale ambito giuridico può nondimeno incidere il diritto dell’Unione
(v. in questo senso, in particolare, sentenze 11 novembre 1981, causa 203/80,
Casati, Racc. pag. 2595, punto 27; 2 febbraio 1989, causa 186/87,
Cowan, Racc. pag. 195, punto 19, e 16 giugno 1998, causa C‑226/97,
Lemmens, Racc. pag. I‑3711, punto 19). 54 Di conseguenza,
sebbene né l’art. 63, primo comma, punto 3, lett. b), CE
– disposizione che è stata ripresa dall’art. 79, n. 2,
lett. c), TFUE – né la direttiva 2008/115, adottata in particolare
sul fondamento di detta disposizione del Trattato CE, escludano la competenza
penale degli Stati membri in tema di immigrazione clandestina e di soggiorno
irregolare, questi ultimi devono fare in modo che la propria legislazione in
materia rispetti il diritto dell’Unione. 55 In particolare, detti
Stati non possono applicare una normativa, sia pure di diritto penale, tale
da compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti da una direttiva
e da privare così quest’ultima del suo effetto utile. 56 Infatti, ai sensi
rispettivamente del secondo e del terzo comma dell’art. 4,
n. 3, TUE, gli Stati membri, in particolare, «adottano ogni misura di
carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli
obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni
dell’Unione» e «si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere
in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione», compresi
quelli perseguiti dalle direttive. 57 Quanto, più
specificamente, alla direttiva 2008/115, si deve ricordare che – come
enuncia il suo tredicesimo ‘considerando’ – essa subordina
espressamente l’uso di misure coercitive al rispetto dei principi di proporzionalità
e di efficacia per quanto riguarda i mezzi impiegati e gli obiettivi
perseguiti. 58 Ne consegue che gli
Stati membri non possono introdurre, al fine di ovviare all’insuccesso
delle misure coercitive adottate per procedere all’allontanamento
coattivo conformemente all’art. 8, n. 4, di detta direttiva,
una pena detentiva, come quella prevista all’art. 14, comma 5‑ter,
del decreto legislativo n. 286/1998, solo perché un cittadino di un
paese terzo, dopo che gli è stato notificato un ordine di lasciare il
territorio di uno Stato membro e che il termine impartito con tale ordine è
scaduto, permane in maniera irregolare nel territorio nazionale. Essi devono,
invece, continuare ad adoperarsi per dare esecuzione alla decisione di
rimpatrio, che continua a produrre i suoi effetti. 59 Una tale pena,
infatti, segnatamente in ragione delle sue condizioni e modalità di
applicazione, rischia di compromettere la realizzazione dell’obiettivo perseguito
da detta direttiva, ossia l’instaurazione di una politica efficace di
allontanamento e di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno
sia irregolare. In particolare, come ha rilevato l’avvocato generale al
paragrafo 42 della sua presa di posizione, una
normativa nazionale quale quella oggetto del procedimento principale può
ostacolare l’applicazione delle misure di cui all’art. 8,
n. 1, della direttiva 2008/115 e ritardare l’esecuzione della
decisione di rimpatrio. 60 Ciò non esclude la
facoltà per gli Stati membri di adottare, nel rispetto dei principi della
direttiva 2008/115 e del suo obiettivo, disposizioni che disciplinino le
situazioni in cui le misure coercitive non hanno consentito di realizzare
l’allontanamento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sul
loro territorio sia irregolare. 61 Alla luce di quanto
precede, al giudice del rinvio,
incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le
disposizioni del diritto dell’Unione e di assicurarne la piena
efficacia, spetterà disapplicare ogni disposizione del decreto legislativo
n. 286/1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115,
segnatamente l’art. 14, comma 5‑ter, di tale decreto
legislativo (v., in tal senso, sentenze 9 marzo 1978, causa 106/77,
Simmenthal, Racc. pag. 629, punto 24; 22 maggio 2003, causa C‑462/99,
Connect Austria, Racc. pag. I‑5197, punti 38 e 40, nonché 22
giugno 2010, cause riunite C‑188/10 e C‑189/10, Melki e Abdeli,
non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 43). Ciò facendo il giudice del
rinvio dovrà tenere debito conto del principio dell’applicazione
retroattiva della pena più mite, il quale fa parte
delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri (sentenze 3
maggio 2005, cause riunite C‑387/02, C‑391/02 e C‑403/02,
Berlusconi e a., Racc. pag. I‑3565, punti 67‑69,
nonché 11 marzo 2008, causa C‑420/06, Jager, Racc. pag. I‑1315,
punto 59). 62 Pertanto, occorre
risolvere la questione deferita dichiarando che la direttiva 2008/115, in
particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che
essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione
nel procedimento principale, che preveda l’irrogazione della pena della
reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per
la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un
determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio
senza giustificato motivo. Sulle spese 63 Nei confronti delle
parti nel procedimento principale il presente procedimento costituisce un
incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008,
2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili
negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno
è irregolare, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere
interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro,
come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda
l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese
terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in
violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il
territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato
motivo. Firme |
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