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Aggiornamento - Penale |
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Anche dopo
l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007,
ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto 2008, n. 130, che modifica il
Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce Il vigente art. 6 del Trattato sull’Unione europea – quale
risultante a seguito delle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona
– stabilisce, infatti, al paragrafo 1, che «l’Unione riconosce i
diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre Dette disposizioni
non sono divenute parte integrante del diritto dell’Unione: con la
conseguenza che i giudici comuni non sono abilitati a non applicare le norme
interne ritenute incompatibili con le norme della Convenzione, senza dover
attivare il sindacato di costituzionalità. Nessun argomento in
tale direzione può essere tratto, anzitutto, dalla prevista adesione
dell’Unione europea alla CEDU, per l’assorbente ragione che
l’adesione non è ancora avvenuta. A prescindere da ogni altro possibile
rilievo, la statuizione del paragrafo 2 del nuovo
art. 6 del Trattato resta, dunque, allo stato, ancora improduttiva di
effetti. La puntuale identificazione di essi dipenderà ovviamente dalle
specifiche modalità con cui l’adesione stessa
verrà realizzata. Corte
Costituzionale, 11 marzo 2011 n. 80, sulla rilevanza della CEDU
nell’ordinamento nazionale Ritenuto in fatto 1. – Con ordinanza del 12 novembre 2009, Il giudice a quo riferisce che con decreto del 9 giugno
2008 Il decreto del giudice d’appello era stato impugnato
con ricorso per cassazione dai difensori dell’interessato. Facendo leva
sui principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella
sentenza 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza contro Italia, uno dei difensori
aveva, tra l’altro, eccepito, ai sensi dell’art. 609, comma 2, del codice di procedura penale, la violazione del
principio di pubblicità delle procedure giudiziarie, sancito dell’art.
6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848
(d’ora in avanti: «CEDU»). Il medesimo difensore aveva chiesto, quindi,
che il ricorso venisse trattato in udienza pubblica
in applicazione «estensiva» dell’art. 441, comma 3, cod. proc. pen.,
attribuendo a tale istanza «conseguenze invalidanti per le decisioni di
merito», in quanto «ambedue scaturite all’esito di procedure da
ritenere illegali ora per allora». Con ordinanza del 14 maggio 2009, il Collegio rimettente,
rilevato che le questioni di diritto sottoposte al suo esame avevano dato
luogo o potevano dare luogo a un contrasto
giurisprudenziale, aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite. Il Presidente
aggiunto della Corte di cassazione, con provvedimento
del 22 giugno 2009, aveva restituito tuttavia il procedimento, ritenendo che Fissata quindi una nuova camera di consiglio per
l’esame del ricorso davanti alla Sezione rimettente, il ricorrente
aveva depositato memoria, insistendo nelle richieste formulate. Tanto premesso, il giudice a quo osserva che, con la
citata sentenza 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza contro Italia, In replica ai rilievi del Governo italiano – che
aveva allegato, a giustificazione della mancanza di pubblicità, il carattere altamente tecnico della procedura di applicazione delle
misure patrimoniali – Tale conclusione è stata successivamente
ribadita dalla Corte di Strasburgo con la sentenza 8 luglio 2008, Perre e
altri contro Italia, così da potersi parlare di un indirizzo interpretativo
consolidato. Il Collegio rimettente ricorda, in pari tempo, come Nel caso in esame non sarebbe, in effetti, possibile
interpretare la norma interna in senso conforme alla disposizione
convenzionale, ostandovi l’evidenza del dato testuale. L’art. 4 della legge n. 1423 del 1956, ai commi sesto, decimo e
undicesimo, prevede, infatti, in modo specifico e inequivoco – con
disposizioni valevoli, oltre che per le misure personali, anche per quelle a
carattere patrimoniale previste dalla speciale normativa antimafia, di cui
all’art. 2-ter della legge n. 575 del 1965 – che il procedimento
per l’applicazione delle misure di prevenzione si svolge, in tutti i
suoi gradi, in camera di consiglio. Né potrebbe applicarsi in via analogica
alla procedura in esame l’art. 441, comma 3, cod.
proc. pen., il quale stabilisce che il giudizio abbreviato si svolge in
camera di consiglio, ma che se tutti gli imputati ne fanno richiesta esso ha
luogo in udienza pubblica. Una simile operazione ermeneutica risulterebbe impedita, per un verso, dal fatto che il
ricorso all’analogia è consentito solo per regolare ipotesi non
previste dalla legge; per altro verso, dalla natura eccezionale della norma
da ultimo citata. Neppure, poi, potrebbe condividersi la tesi, accolta in
altre occasioni dalla stessa giurisprudenza di legittimità, stando alla quale
i principi affermati dalla Corte europea nella sentenza del 13 novembre 2007
non sarebbero di ostacolo alla trattazione dei ricorsi per cassazione in
materia di misure di prevenzione con la procedura camerale – e, in
particolare, con la cosiddetta procedura «non partecipata», di cui
all’art. 611 cod. proc. pen. (caratterizzata
da un contraddittorio esclusivamente scritto) – posto che la predetta
sentenza non reca alcun riferimento al giudizio che si svolge dinanzi alla
Corte di cassazione. Se è vero, infatti, che Il ricordato indirizzo della giurisprudenza di legittimità
potrebbe essere, d’altro canto, condiviso solo se la procedura camerale
fosse l’unico tipo di procedimento previsto davanti alla Corte di cassazione: laddove, al contrario, il giudizio può
svolgersi tanto in pubblica udienza che in camera di consiglio e, in questo
secondo caso, tanto nella forma «non partecipata» che in quella prevista
dall’art. 127 cod. proc. pen. La regola generale,
al riguardo, è che «la corte procede in camera di consiglio quando deve
decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento»
(art. 611 cod. proc. pen.): il che non esclude, tuttavia, che la pubblica
udienza sia talora prevista anche quando la sentenza impugnata è stata
pronunciata in camera di consiglio (come avviene, in specie, per le sentenze
emesse a norma dell’art. 442 cod. proc. pen.). Irrilevante sarebbe, inoltre, la circostanza che, nei
procedimenti di prevenzione, il ricorso per cassazione possa proporsi solo
per violazione di legge (vizio peraltro configurabile anche nel caso di
mancanza della motivazione del provvedimento impugnato o di carenze della stessa tali da renderla meramente
apparente), poiché, quali che siano i motivi deducibili, il giudizio di
cassazione resta comunque un giudizio di legittimità. Non resterebbe, pertanto, che prendere atto
dell’incompatibilità delle norme censurate con l’art. 117, primo
comma, Cost., nella parte in cui non contemplano la «garanzia minima» pretesa
dalla Corte di Strasburgo ai fini considerati: ossia la possibilità che, a
richiesta di parte, il procedimento per l’applicazione delle misure di
prevenzione si svolga in udienza pubblica. La questione sarebbe, altresì, rilevante nel giudizio a
quo sotto due profili. In primo luogo, perché, come già ricordato, il rito
davanti alla Corte di cassazione segue quello
adottato nei giudizi di merito: regola, questa, che dovrebbe essere nella
specie applicata tenendo conto anche di un’eventuale declaratoria di
illegittimità costituzionale delle norme impugnate, nella parte in cui
impongono lo svolgimento in camera di consiglio del procedimento di cui si
discute. Inoltre, una volta che si colleghi la scelta del rito a una opzione del soggetto interessato, questa non dovrebbe
essere necessariamente effettuata «in limine, potendosi esprimere anche in
successivi gradi di giudizio». Sotto diverso profilo, poi, l’esito del giudizio di
costituzionalità condizionerebbe la decisione sulla «deduzione difensiva di
conseguenze invalidanti delle pronunce di merito “scaturite
all’esito di procedure da ritenere illegali ora
per allora”». L’eventuale dichiarazione di illegittimità
costituzionale delle norme impugnate, infatti, «non potrebbe non spiegare i
suoi effetti su un processo ancora in corso che, per essere sostanzialmente
giusto, deve avere la capacità di emendarsi, per adeguarsi a regole
costituzionalmente corrette». 2. – Si è costituito D. P. E.,
ricorrente nel giudizio a quo. La parte privata svolge, in via preliminare, deduzioni
adesive alle tesi del giudice a quo, traendone la conclusione che –
alla luce della ricostruzione operata dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 –
le disposizioni censurate violerebbero, in effetti, l’art. 117, primo
comma, Cost., stante la configurabilità delle disposizioni della CEDU come
«norme interposte» rispetto a tale parametro. La difesa della parte privata pone, nondimeno,
l’accento su due rilevanti elementi di novità, intervenuti successivamente all’ordinanza di rimessione. Il primo è costituito dall’entrata in vigore –
avvenuta il 1° dicembre 2009 – del Trattato di Lisbona del 13 dicembre
2007, ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto 2008, n. 130: Trattato
che, imprimendo una diversa configurazione al rapporto tra le norme della
CEDU e l’ordinamento interno, avrebbe reso non più attuale la
concezione delle «norme interposte». Il vigente art. 6 del Trattato
sull’Unione europea – quale risultante a seguito delle modifiche
apportate dal Trattato di Lisbona – stabilisce, infatti, al paragrafo
1, che «l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti
nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre
2000, adattata il 12 dicembre Secondo la parte privata, alla luce di tali previsioni,
indipendentemente dalla formale adesione alla CEDU da parte dell’Unione
europea – non ancora avvenuta, ma comunque preannunciata
– i diritti elencati dalla Convenzione sarebbero stati ricondotti
all’interno delle fonti dell’Unione addirittura sotto un duplice
profilo. Da un lato, cioè, in via diretta e immediata, tramite il loro
riconoscimento come «principi generali del diritto dell’Unione»;
dall’altro lato, in via mediata, ma non meno rilevante, come
conseguenza della «trattatizzazione» della Carta di Nizza. L’art. 52 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea – contenuto nel titolo
VII, cui lo stesso art. 6 del Trattato fa espresso rinvio – prevede,
infatti, che ove Di conseguenza, tutti i diritti previsti dalla CEDU che
trovino un «corrispondente» all’interno della Carta di Nizza dovrebbero
ritenersi «tutelati (anche) a livello comunitario (rectius, europeo, stante
l’abolizione della divisione in “pilastri”), quali diritti
sanciti […] dal Trattato dell’Unione». Ciò avverrebbe anche per
il diritto alla pubblicità delle procedure giudiziarie, che trova
riconoscimento nell’art. 47 della Carta in
termini identici, anche sul piano testuale, a quelli dell’art. 6 della
Convenzione («ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata
[…] pubblicamente»). A fronte di ciò, il giudice comune sarebbe tenuto quindi a
disapplicare qualsiasi norma nazionale in contrasto con i diritti
fondamentali sanciti dalla CEDU, in base al principio, fondato
sull’art. 11 Cost., secondo cui «le norme di diritto comunitario sono
direttamente operanti nell’ordinamento interno». L’altro elemento di novità è costituito dalla sentenza
di questa Corte n. 93 del 2010, con la quale è stata dichiarata
l’illegittimità costituzionale, in riferimento
al parametro evocato dall’odierno rimettente, dell’art. 4 della
legge n. 1423 del 1956 e dell’art. 2-ter della legge n. 575 del 1965,
«nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il
procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione si svolga,
davanti al tribunale e alla corte d’appello, nelle forme
dell’udienza pubblica». La parte privata rimarca, peraltro, come l’odierna
questione di costituzionalità sia più ampia di quella decisa con la citata
pronuncia, attenendo al rispetto del diritto alla pubblicità delle udienze
non soltanto nei gradi di merito, ma anche nel giudizio davanti alla Corte di cassazione. Circoscrivere la declaratoria di illegittimità
costituzionale ai soli gradi di merito equivarrebbe, in effetti, a creare
«pericolosi vuoti di tutela» in tutti quei casi in cui non siano previsti
«meccanismi correttivi che consentano di recuperare, ora per allora, la
pubblicità, dapprima negata o semplicemente non richiesta, sollevando la
questione per la prima volta solo dinanzi alla Corte di cassazione». In ogni
caso, una volta che si affidi la scelta del rito alla parte, non si vedrebbe
perché la pubblicità dell’udienza possa essere richiesta solo nei gradi
di merito e non, anche per la prima volta, davanti alla Corte
di cassazione. La parte privata chiede, pertanto, che La parte privata chiede, altresì, che
Considerato in diritto 1. – Il giudice a quo pone a base delle proprie censure
l’affermazione della Corte europea dei diritti dell’uomo secondo
la quale, ai fini del rispetto del principio di pubblicità delle procedure
giudiziarie, sancito dall’art. 6, paragrafo 1,
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, le persone coinvolte nei procedimenti per
l’applicazione di misure di prevenzione debbono vedersi «almeno offrire
la possibilità di sollecitare una pubblica udienza davanti alle sezioni
specializzate dei tribunali e delle corti d’appello» (sentenza 13
novembre 2007, Bocellari e Rizza contro Italia). Nella specie, non sarebbe possibile interpretare le norme
censurate in senso conforme alla Convenzione, stante l’univocità del
dato testuale, a fronte del quale il procedimento per l’applicazione
delle misure di prevenzione si svolge, in tutti i suoi gradi, in camera di
consiglio (e, dunque, senza la presenza del pubblico); né sussisterebbero i
presupposti per l’estensione analogica alla fattispecie considerata
dell’art. 441, comma 3, del codice di
procedura penale, in tema di giudizio abbreviato. Sarebbe, dunque, inevitabile la conclusione che le norme
denunciate violano l’art. 117, primo comma,
Cost., nella parte in cui non accordano all’interessato la garanzia
«minimale» richiesta dalla Corte europea, ossia la facoltà di chiedere che il
procedimento si svolga in udienza pubblica. Detta facoltà andrebbe riconosciuta, peraltro, non
soltanto in relazione ai giudizi di merito, ma anche
con riguardo al giudizio di cassazione, senza che rilevi, in senso contrario,
la circostanza che di quest’ultimo non venga fatta menzione nella
citata sentenza della Corte europea. Se pure è vero, infatti, che D’altro canto, una volta che la scelta del rito venga affidata alla parte, non si vedrebbe perché la
relativa opzione possa essere effettuata solo «in limine», e non «anche in
successivi gradi di giudizio». 2. – Posteriormente all’ordinanza di
rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 93 del Nella circostanza, questa Corte ha anzitutto ricordato
– e giova qui ribadirlo, in rapporto a quanto
più avanti si osserverà – come, a
partire dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, la giurisprudenza
costituzionale sia costante nel ritenere che le norme della CEDU – nel
significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo,
specificamente istituita per dare a esse interpretazione e applicazione (art.
32, paragrafo 1, della Convenzione) – integrino, quali «norme
interposte», il parametro costituzionale espresso dall’art. 117, primo
comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione
interna ai vincoli derivanti dagli «obblighi internazionali» (sentenze n. 317
e n. 311 del 2009, n. 39 del 2008). In questa prospettiva, ove si profili un
eventuale contrasto fra una norma interna e una norma della CEDU, il giudice
comune deve verificare anzitutto la praticabilità di una interpretazione
della prima in senso conforme alla Convenzione, avvalendosi di ogni strumento
ermeneutico a sua disposizione; e, ove tale verifica dia esito negativo
– non potendo a ciò rimediare tramite la semplice non applicazione
della norma interna contrastante – egli deve denunciare la rilevata
incompatibilità, proponendo questione di legittimità costituzionale in
riferimento all’indicato parametro. A sua volta, Su tale premessa, questa Corte ha quindi rilevato come il
sesto e il decimo comma dell’art. 4 della
legge n. 1423 del 1956 – con disposizioni valevoli anche in rapporto
alle misure patrimoniali antimafia previste dall’art. 2-ter della legge
n. 575 del 1965 (il cui primo comma richiama il procedimento regolato dalla
legge del 1956) – stabiliscano specificamente che il giudizio per
l’applicazione delle misure di prevenzione si svolge, sia in primo
grado che nel giudizio di impugnazione davanti alla corte d’appello,
«in camera di consiglio»: perciò, «senza la presenza del pubblico», secondo
il generale disposto, in tema di procedura camerale, dell’art. 127,
comma 6, cod. proc. pen. Si è rilevato, altresì, come tale assetto normativo sia
stato in più occasioni censurato dalla Corte di Strasburgo, per contrasto con
il principio di pubblicità dei procedimenti giudiziari sancito
dall’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, in forza
del quale «ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata […]
pubblicamente […] da un tribunale indipendente e imparziale, costituito
per legge» (sentenza 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza contro Italia, cui
hanno fatto seguito, in senso conforme, le sentenze 8 luglio 2008, Perre e
altri contro Italia; 5 gennaio 2010, Bongiorno contro Italia, e 2 febbraio
2010, Leone contro Italia). Con riguardo alla fattispecie in discussione, A fronte di tali indicazioni, questa Corte ha quindi concluso che le norme censurate violavano, in parte qua,
l’art. 117, primo comma, Cost., dovendo senz’altro escludersi che
la norma convenzionale, come interpretata dalla Corte europea, «contrasti con
le conferenti tutele offerte dalla nostra Costituzione». Per consolidata
giurisprudenza della Corte, infatti, pure in assenza di un esplicito richiamo
in Costituzione, «la pubblicità del giudizio, specie di quello penale,
costituisce principio connaturato ad un ordinamento
democratico fondato sulla sovranità popolare, cui deve conformarsi
l’amministrazione della giustizia, la quale – in forza
dell’art. 101, primo comma, Cost. – trova in quella sovranità la
sua legittimazione» (ex plurimis, sentenze n. 373 del 1992, n. 69 del 1991 e
n. 50 del 1989). D’altra parte, pur dovendosi anche precisare che il
principio in questione «non ha valore assoluto, potendo cedere in presenza di particolari ragioni giustificative», ciò
tuttavia si giustifica solo quando le stesse risultino «obiettive e
razionali» (sentenza n. 212 del 1986), e, nel caso del dibattimento penale,
«collegate ad esigenze di tutela di beni a rilevanza costituzionale»
(sentenza n. 12 del 1971). Questa Corte ha anche escluso la praticabilità di una interpretazione conforme alla Convenzione delle norme
censurate, basata, in specie, sull’applicazione analogica
dell’art. 441, comma 3, cod. proc. pen., in forza del quale il giudizio
abbreviato – normalmente trattato in camera di consiglio – si
svolge in udienza pubblica se tutti gli imputati ne fanno richiesta.
Difettano, infatti, «le condizioni legittimanti tale operazione ermeneutica,
sia perché il ricorso all’analogia presuppone il riconoscimento di un
vuoto normativo, qui non ravvisabile in presenza di
una specifica disposizione contraria» (art. 127, comma 6, cod. proc. pen.);
«sia a fronte delle marcate differenze strutturali e funzionali dei
procedimenti in questione (giudizio abbreviato e procedimento di
prevenzione)». 3. – La pronuncia di illegittimità
costituzionale ora ricordata non è, peraltro, integralmente satisfattiva
delle richieste dell’odierno rimettente. Il quesito di costituzionalità
oggi sottoposto al vaglio della Corte è, difatti, più ampio della questione
decisa con la sentenza n. 93 del 2010, anche se la comprende, attenendo
inequivocamente a tutti i gradi di giudizio in materia di misure di prevenzione: non solo, cioè, ai giudizi di merito, ma
anche a quello di legittimità. Ai fini della decisione, si rende pertanto necessario
scindere l’una doglianza dall’altra. Quanto alla questione concernente il difetto di pubblicità
delle udienze di prevenzione nei gradi di merito, la
stessa è inammissibile per sopravvenuta mancanza di oggetto. La norma per
questo verso censurata – vale a dire, quella che non consente agli
interessati di chiedere che, davanti ai tribunali e alle corti d’appello,
il procedimento di prevenzione si svolga in forma pubblica – è già
stata, infatti, rimossa dall’ordinamento dalla ricordata declaratoria di illegittimità costituzionale con efficacia ex tunc (ex
plurimis, ordinanze n. 306 e n. 78 del 2010, n. 327 e n. 82 del 2009).
Codesto profilo di inammissibilità è assorbente
rispetto a quello, pur riconoscibile, che deriva dal difetto di rilevanza
della questione nel giudizio a quo, non risultando dall’ordinanza di
rimessione che l’interessato, ricorrente per cassazione, abbia
formulato nei precedenti gradi di giudizio alcuna istanza di trattazione in
forma pubblica del procedimento. 4. – Con riferimento alla preclusione dello
svolgimento in forma pubblica del procedimento davanti alla Corte di cassazione, la questione – non esaminata
dalla citata sentenza n. 93 del 2010 – risulta, per converso,
senz’altro rilevante nel giudizio principale. Essa condiziona, infatti,
la decisione della Sezione rimettente sulla richiesta di trattazione del ricorso per cassazione in udienza pubblica, formulata
dal ricorrente. L’art. 4, undicesimo comma,
della legge n. 1423 del 1956 stabilisce, in effetti, che anche il ricorso per
cassazione in materia di misure di prevenzione venga trattato «in camera di
consiglio». Tale previsione si salda col disposto dell’art. 611 cod. proc. pen., in forza del quale 5. – Rispetto allo scrutinio del merito della
questione, assume tuttavia rilievo preliminare il problema – sottoposto
specificamente all’attenzione di questa Corte dalla parte privata
– degli effetti della
sopravvenuta entrata in vigore del Trattato di
Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto
2008, n. 130, che modifica il Trattato sull’Unione europea e il
Trattato che istituisce Secondo la parte privata, le innovazioni recate da detto
Trattato (entrato in vigore il 1° dicembre 2009) avrebbero comportato un
mutamento della collocazione delle disposizioni
della CEDU nel sistema delle fonti, tale da rendere ormai inattuale la
ricordata concezione delle «norme interposte». Alla luce del nuovo testo
dell’art. 6 del Trattato sull’Unione
europea, dette disposizioni sarebbero divenute, infatti, parte integrante del
diritto dell’Unione: con la conseguenza che – almeno in
fattispecie quale quella di cui al presente si discute – i giudici
comuni (ivi compreso, dunque, il giudice a quo) risulterebbero abilitati a non applicare le norme interne ritenute
incompatibili con le norme della Convenzione, senza dover attivare il
sindacato di costituzionalità. Varrebbe, infatti, al riguardo, la
ricostruzione dei rapporti tra diritto comunitario e diritto interno, quali
sistemi distinti e autonomi, operata dalla consolidata giurisprudenza di
questa Corte sulla base del disposto dell’art. 11 Cost. (secondo cui
l’Italia «consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle
limitazioni di sovranità necessarie ad un
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni»). Alla
stregua di tale ricostruzione le norme
derivanti da fonte comunitaria dovrebbero ricevere diretta applicazione
nell’ordinamento italiano, ma rimangono estranee al sistema delle fonti
interne e, se munite di effetto diretto, precludono al giudice nazionale di
applicare la normativa interna con esse reputata incompatibile (ex plurimis,
sentenze n. 125 del 2009, n. 168 del 1991 e n. 170 del 1984). Un effetto
diretto non potrebbe essere, d’altronde, negato alle norme della CEDU,
segnatamente allorché – come
nell’ipotesi in esame – sia già intervenuta una sentenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo che abbia riconosciuto una
violazione da parte dell’Italia, riconducibile a uno specifico difetto
“strutturale” del sistema normativo interno. Benché la stessa parte privata, nel formulare le proprie
conclusioni, abbia poi insistito per la declaratoria di illegittimità
costituzionale delle norme censurate (e, in via conseguenziale, anche di
ulteriori disposizioni), appare evidente che, ove la tesi ora ricordata fosse
corretta, la questione dovrebbe essere dichiarata inammissibile: essendo,
quello denunciato, un contrasto che spetterebbe ormai allo stesso giudice
comune – e non più a questa Corte – accertare e dirimere (ex
plurimis, in tema di contrasto fra norme interne e norme comunitarie con
effetto diretto, sentenze n. 284 del 2007 e n. 170 del 1984). Donde, appunto, la pregiudizialità del problema evidenziato dalla
parte privata rispetto all’analisi del merito del quesito. 5.1. – A tale proposito, occorre quindi ricordare
come l’art. 6
del Trattato sull’Unione europea, nel testo in vigore sino al 30
novembre 2009, stabilisse, al paragrafo 2, che l’«Unione rispetta i
diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
[…] e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli
Stati membri, in quanto principi del diritto comunitario». In
base a tale disposizione
– che recepiva un indirizzo adottato dalla Corte di giustizia fin dagli
anni settanta dello scorso secolo – tanto Coerentemente questa Corte ha in modo specifico escluso
che dalla «qualificazione […] dei diritti fondamentali oggetto di
disposizioni della CEDU come principi generali del diritto comunitario»
– operata dapprima dalla Corte di giustizia, indi anche dall’art.
6 del Trattato – potesse farsi discendere la
riferibilità alla CEDU del parametro di cui all’art. 11 Cost. e, con
essa, la spettanza al giudice comune del potere-dovere di non applicare le
norme interne contrastanti con In primo luogo, perché «il Consiglio d’Europa, cui afferiscono il sistema di tutela dei diritti
dell’uomo disciplinato dalla CEDU e l’attività interpretativa di
quest’ultima da parte della Corte dei diritti dell’uomo di
Strasburgo, è una realtà giuridica, funzionale e istituzionale, distinta
dalla Comunità europea creata con i Trattati di Roma del 1957 e
dall’Unione europea oggetto del Trattato di Maastricht del 1992»
(sentenza n. 349 del 2007). In secondo luogo, perché, i «princìpi generali del diritto
comunitario di cui il giudice comunitario assicura il rispetto», ispirandosi
alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e alla CEDU,
«rilevano esclusivamente rispetto a fattispecie alle quali tale diritto sia
applicabile: in primis gli atti comunitari, poi gli atti nazionali di
attuazione di normative comunitarie, infine le deroghe nazionali a norme
comunitarie asseritamente giustificate dal rispetto dei diritti fondamentali
(sentenza 18 giugno 1991, C-260/89, ERT)»; avendo « In terzo luogo e da ultimo, perché «il rapporto tra 5.2. – L’art.
6 del Trattato sull’Unione europea è stato,
peraltro, incisivamente modificato dal Trattato di Lisbona, in una inequivoca
prospettiva di rafforzamento dei meccanismi di protezione dei diritti
fondamentali. Il nuovo art. 6 esordisce, infatti, al paragrafo 1, stabilendo che
l’«Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000,
adattata il 12 dicembre Alla luce della nuova norma, dunque, la tutela dei diritti
fondamentali nell’ambito dell’Unione europea deriva (o deriverà)
da tre fonti distinte: in primo luogo, dalla Carta dei diritti fondamentali
(cosiddetta Carta di Nizza), che l’Unione «riconosce» e che «ha lo
stesso valore giuridico dei trattati»; in secondo luogo, dalla CEDU, come
conseguenza dell’adesione ad essa
dell’Unione; infine, dai «principi generali», che – secondo lo
schema del previgente art. 6, paragrafo 2, del Trattato – comprendono i
diritti sanciti dalla stessa CEDU e quelli risultanti dalle tradizioni
costituzionali comuni agli Stati membri. Si tratta, dunque, di un sistema di protezione assai più
complesso e articolato del precedente, nel quale ciascuna delle componenti è chiamata ad assolvere a una propria funzione.
Il riconoscimento alla Carta di Nizza di un valore giuridico uguale a quello
dei Trattati mira, in specie, a migliorare la tutela dei diritti fondamentali
nell’ambito del sistema dell’Unione,
ancorandola a un testo scritto, preciso e articolato. Sebbene A sua volta, la prevista adesione dell’Unione europea
alla CEDU rafforza la protezione dei diritti umani, autorizzando
l’Unione, in quanto tale, a sottoporsi a un
sistema internazionale di controllo in ordine al rispetto di tali diritti. 5.3. – Con riferimento a fattispecie
quali quella che al presente viene in rilievo, da nessuna delle
predette fonti di tutela è, peraltro, possibile ricavare la soluzione
prospettata dalla parte privata. Nessun argomento in
tale direzione può essere tratto, anzitutto, dalla prevista adesione
dell’Unione europea alla CEDU, per l’assorbente ragione che
l’adesione non è ancora avvenuta. A prescindere da ogni altro possibile rilievo, la
statuizione del paragrafo 2 del nuovo art. 6 del
Trattato resta, dunque, allo stato, ancora improduttiva di effetti. La puntuale identificazione di essi
dipenderà ovviamente dalle specifiche modalità con
cui l’adesione stessa verrà realizzata. 5.4. – Quanto, poi, al richiamo alla CEDU contenuto
nel paragrafo 3 del medesimo art. 6 – secondo
cui i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione «e risultanti dalle
tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri fanno parte del diritto
dell’Unione in quanto principi generali» – si tratta di una
disposizione che riprende, come già accennato, lo schema del previgente
paragrafo 2 dell’art. 6 del Trattato sull’Unione europea:
evocando, con ciò, una forma di protezione preesistente al Trattato di
Lisbona. Restano, quindi, tuttora valide le considerazioni svolte
da questa Corte in rapporto alla disciplina anteriore, riguardo
all’impossibilità, nelle materie cui non sia applicabile il diritto
dell’Unione (come nel caso sottoposto a questa Corte), di far derivare
la riferibilità alla CEDU dell’art. 11 Cost. dalla qualificazione dei
diritti fondamentali in essa riconosciuti come «principi generali» del
diritto comunitario (oggi, del diritto
dell’Unione). Le variazioni apportate al dettato normativo – e,
in particolare, la sostituzione della locuzione «rispetta» (presente nel
vecchio testo dell’art. 6 del Trattato) con
l’espressione «fanno parte» – non sono, in effetti, tali da
intaccare la validità di tale conclusione. Come sottolineato
nella citata sentenza n. 349 del 2007, difatti, già la precedente
giurisprudenza della Corte di giustizia – che la statuizione in esame è
volta a recepire – era costante nel ritenere che i diritti
fondamentali, enucleabili dalla CEDU e dalle tradizioni costituzionali comuni
agli Stati membri, facessero «parte integrante» dei principi generali del
diritto comunitario di cui il giudice comunitario era chiamato a garantire il
rispetto (ex plurimis, sentenza 26 giugno 2007, C-305/05, Ordini avvocati
contro Consiglio, punto 29). Rimane, perciò, tuttora valida la considerazione per cui i
principi in questione rilevano unicamente in rapporto alle fattispecie cui il
diritto comunitario (oggi, il diritto
dell’Unione) è applicabile, e non anche alle fattispecie regolate dalla
sola normativa nazionale. 5.5. – Quest’ultimo rilievo è riferibile,
peraltro, anche alla restante fonte di tutela: vale a dire A prescindere da ogni ulteriore
considerazione, occorre peraltro osservare come – analogamente a quanto
è avvenuto in rapporto alla prefigurata adesione dell’Unione alla CEDU
(art. 6, paragrafo 2, secondo periodo, del Trattato sull’Unione
europea; art. 2 del Protocollo al Trattato di Lisbona relativo a detta adesione)
– in sede di modifica del Trattato si sia inteso evitare nel modo più
netto che l’attribuzione alla Carta di Nizza dello «stesso valore
giuridico dei trattati» abbia effetti sul riparto delle competenze fra Stati
membri e istituzioni dell’Unione. L’art. 6, paragrafo 1, primo
alinea, del Trattato stabilisce, infatti, che «le disposizioni della Carta
non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei
trattati». A tale previsione fa eco I medesimi principi risultano, peraltro, già espressamente
accolti dalla stessa Carta dei diritti, la quale, all’art. 51
(anch’esso compreso nel richiamato titolo VII), stabilisce, al
paragrafo 1, che «le disposizioni della presente
Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel
rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri
esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione»; recando,
altresì, al paragrafo 2, una statuizione identica a quella della ricordata
Dichiarazione n. 1. Ciò esclude, con ogni evidenza, che Presupposto di applicabilità della Carta di Nizza è,
dunque, che la fattispecie sottoposta all’esame del giudice sia
disciplinata dal diritto europeo – in quanto
inerente ad atti dell’Unione, ad atti e comportamenti nazionali che
danno attuazione al diritto dell’Unione, ovvero alle giustificazioni
addotte da uno Stato membro per una misura nazionale altrimenti incompatibile
con il diritto dell’Unione – e non già da sole norme nazionali
prive di ogni legame con tale diritto. Nel caso di specie – attinente
all’applicazione di misure personali e patrimoniali ante o praeter
delictum – detto presupposto difetta: la stessa parte privata, del
resto, non ha prospettato alcun tipo di collegamento tra il thema decidendum
del giudizio principale e il diritto dell’Unione europea. 5.6. – Alla luce delle considerazioni che precedono,
si deve, dunque, conclusivamente escludere che, in una fattispecie quale quella oggetto del giudizio principale, il giudice possa
ritenersi abilitato a non applicare, omisso medio, le norme interne ritenute
incompatibili con l’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, secondo quanto
ipotizzato dalla parte privata. Restano, per
converso, pienamente attuali i principi al riguardo affermati da questa Corte
a partire dalle sentenze n. 348 e 349 del 2007:
principi, del resto, reiteratamente ribaditi dalla Corte stessa anche dopo
l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (sentenze n. 1 del
2011; n. 196, n. 187 e n. 138 del 2010), pure in rapporto alla tematica
oggetto dell’odierno scrutinio (sentenza n. 93 del 2010). 6. – Nel merito, la questione relativa
al difetto di pubblicità del giudizio di cassazione in materia di
misure di prevenzione non è fondata. 6.1. – Come già rimarcato da questa Corte nella
sentenza n. 93 del 2010 (punto 2 del Considerato in
diritto) e come rilevato anche dalla prevalente giurisprudenza di
legittimità, con la quale l’odierna ordinanza di rimessione si pone
consapevolmente in contrasto, il principio affermato dalla Corte di
Strasburgo nelle decisioni poste a fondamento della censura di
costituzionalità è riferito esclusivamente ai giudizi presso i tribunali e le
corti d’appello, senza che si faccia alcun riferimento al giudizio
davanti alla Corte di cassazione. Contrariamente a quanto sostiene il Collegio rimettente,
la mancata menzione del giudizio di legittimità risulta
particolarmente significativa – nel senso di assumere una valenza ad
excludendum – ove si consideri che La soluzione limitativa adottata in rapporto alla
fattispecie che interessa riflette, d’altro canto, il generale
orientamento della Corte europea in tema di applicabilità del principio di
pubblicità nei giudizi di impugnazione. Tale
orientamento si esprime segnatamente nell’affermazione per cui, al fine
della verifica del rispetto del principio di pubblicità, occorre guardare
alla procedura giudiziaria nazionale nel suo complesso: sicché, a condizione
che una pubblica udienza sia stata tenuta in prima istanza,
l’assenza di analoga udienza in secondo o in terzo grado può bene trovare
giustificazione nelle particolari caratteristiche del giudizio di cui si
tratta. In specie, i giudizi di impugnazione
dedicati esclusivamente alla trattazione di questioni di diritto possono
soddisfare i requisiti di cui all’art. 6, paragrafo 1, della
Convenzione, nonostante la mancata previsione di una pubblica udienza davanti
alle corti di appello o alla corte di cassazione (ex plurimis, sentenza 21
luglio 2009, Seliwiak contro Polonia; Grande Camera, sentenza 18 ottobre
2006, Hermi contro Italia; sentenza 8 febbraio 2005, Miller contro Svezia;
sentenza 25 luglio 2000, Tierce e altri contro San Marino; sentenza 27 marzo
1998, K.D.B. contro Paesi Bassi; sentenza 29 ottobre 1991, Helmers contro
Svezia; sentenza 26 maggio 1988, Ekbatani contro Svezia). La valenza del
controllo immediato del quisque de populo sullo svolgimento delle attività
processuali, reso possibile dal libero accesso all’aula di udienza
– uno degli strumenti di garanzia della correttezza
dell’amministrazione della giustizia – si apprezza, difatti,
secondo un classico, risalente ed acquisito
principio, in modo specifico quando il giudice sia chiamato ad assumere
prove, specialmente orali-rappresentative, e comunque ad accertare o
ricostruire fatti; mentre si attenua grandemente allorché al giudice competa
soltanto risolvere questioni interpretative di disposizioni normative. Si deve, di conseguenza, ritenere che l’avvenuta
introduzione nel procedimento di prevenzione, per effetto della sentenza n.
93 del 2010 di questa Corte, del diritto degli interessati di chiedere la
pubblica udienza davanti ai tribunali (giudici di prima istanza)
e alle corti di appello (giudici di seconda istanza, ma competenti al riesame
anche delle questioni di fatto, se non addirittura essi stessi
all’assunzione o riassunzione di prove) è sufficiente a garantire la
conformità del nostro ordinamento alla CEDU, senza che occorra estendere il
suddetto diritto al giudizio davanti alla Corte di cassazione. 6.2. – Al fine di contrastare tale conclusione, non
giova la tesi, sostenuta dalla parte privata nel corso della discussione
orale, secondo la quale, a seguito della legge 20 febbraio 2006, n. 46
(Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità
delle sentenze di proscioglimento), che ha modificato, in senso ampliativo, i
motivi di ricorso per cassazione legati alla mancata assunzione di prove
decisive e, soprattutto, ai vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lettere d
ed e, cod. proc. pen.), il giudizio davanti alla Corte di cassazione non potrebbe
più essere considerato un giudizio di mera legittimità. Pure a prescindere dal rilievo circa la natura, tuttora
controversa, delle implicazioni dell’evocata riforma normativa,
l’assunto difensivo non è comunque pertinente nella specie, poiché nel
procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione il ricorso per
cassazione è ammesso solo «per violazione di legge» (art. 4, undicesimo
comma, della legge n. 1423 del 1956, richiamato dall’art. 3-ter,
secondo comma, della legge n. 575 del 1965), il che significa, per
consolidata giurisprudenza, che la deducibilità del vizio di motivazione
resta circoscritta ai soli casi di motivazione inesistente o meramente
apparente, qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con
decreto motivato imposto al giudice di appello dal nono comma del citato art.
4 della legge n. 1423 del 1956. 6.3. – Parimenti non condivisibile è l’ulteriore assunto del Collegio rimettente e della parte
privata, secondo il quale, una volta che si affidi la scelta del rito alla
parte, non si vedrebbe perché la pubblicità dell’udienza possa essere
richiesta solo nei gradi di merito, e non – anche per la prima volta
– nel giudizio di legittimità: ciò, tenuto conto anche
dell’esigenza di prevedere «meccanismi correttivi che consentano di
recuperare, ora per allora, la pubblicità, dapprima negata o semplicemente
non richiesta, sollevando la questione per la prima volta solo dinanzi alla
Corte di cassazione». In proposito, Quanto, poi, all’asserita esigenza di prevedere
«meccanismi correttivi» delle violazioni del principio di
pubblicità consumatesi nei gradi di merito, va anzitutto osservato che una
simile violazione non appare ravvisabile nel caso di specie. Come già
accennato, infatti, non consta che la parte interessata abbia presentato
alcuna istanza di trattazione in forma pubblica del
procedimento davanti al Tribunale e alla Corte d’appello. Né gioverebbe
opporre che detta istanza non avrebbe potuto essere
utilmente formulata, dato che le norme censurate prevedevano,
all’epoca, che la procedura venisse trattata in sede camerale, senza
alcuna alternativa. È agevole replicare, infatti, che l’interessato
avrebbe potuto bene chiedere l’udienza pubblica già in sede di merito,
eccependo, nel contempo, l’illegittimità
costituzionale delle norme stesse in parte qua, così come è avvenuto –
con ottenimento del risultato – nel procedimento nel quale è stata
sollevata la questione decisa con la sentenza n. 93 del Si deve aggiungere, peraltro, che ove pure nel giudizio a
quo si fosse realizzata la dedotta violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, essa non verrebbe affatto
rimossa per effetto della trattazione in udienza pubblica del ricorso per
cassazione. Anche a tale riguardo, sono puntuali le indicazioni della
giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la quale ha reiteratamente chiarito
come lo svolgimento pubblico di un giudizio di impugnazione
che sia a cognizione limitata – in particolare, perché il controllo del
giudice di grado superiore è circoscritto ai soli motivi di diritto (come nel
caso del giudizio di cassazione) – non basta a compensare la mancanza
di pubblicità del giudizio anteriore (sentenza 14 novembre 2000, Riepan
contro Austria). Ciò, proprio perché sfuggono all’esame del giudice di
legittimità gli aspetti in rapporto ai quali l’esigenza di pubblicità
delle udienze è più avvertita, quali l’assunzione delle prove,
l’esame dei fatti e l’apprezzamento della proporzionalità tra
fatto e sanzione (al riguardo, sentenza 10 febbraio 1983, Albert e Le Compte
contro Belgio; sentenza 23 giugno 1981, Le Compte, Van Leuven e De Meyere
contro Belgio; nonché, più di recente, Grande
Camera, sentenza 11 luglio 2002, Göç contro Turchia). 7. – Sulla base delle considerazioni svolte, la
questione sollevata va dunque dichiarata inammissibile, nella parte attinente
ai giudizi di merito, e infondata, nella parte relativa al
giudizio davanti alla Corte di cassazione. per questi motivi 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 4 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone
pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e dell’art.
2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le
organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), nella parte in
cui non consentono che, a richiesta di parte, il procedimento davanti al
tribunale e alla corte d’appello in materia di applicazione di misure
di prevenzione si svolga in udienza pubblica, sollevata, in riferimento
all’art. 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di
cassazione con l’ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 4 della legge n. 1423
del 1956 e dell’art. 2-ter della legge n. 575 del 1965, nella parte in
cui non consentono che, a richiesta di parte, il ricorso per cassazione in
materia di misure di prevenzione venga trattato in udienza pubblica,
sollevata, in riferimento all’art. 117, primo comma, della
Costituzione, dalla Corte di cassazione con l’ordinanza indicata in
epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2011.
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