Aggiornamento - Penale

Tribunale Militare di Torino, sent. n. 123 del 9 febbraio 1999, sulla rilevanza del consenso quale causa di giustificazione in caso le lesioni cagionate a persona non consenziente.
 
TRIBUNALE MILITARE DI TORINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Militare, composto dai Signori:
1. Dott. Stanislao SAELI Presidente
2. Dott.Alessandro BENIGNI Giudice
3. Magg. Federico CAPOVILLA Giudice militare
con l’intervento del P.M. in persona del dott.
e con l’assistenza del
ha pronunciato in pubblica udienza la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale a carico di: 
A....... M. nato il ........a Courgnè (TO) - atto di nascita n° 85 P.1 S.A - e residente in Orio C.se in via Parrocchia n. 1 - incensurato, D.M. di Torino;
IMPUTATO
del reato di: "LESIONI PERSONALI" (art. 223 c.p.m.p.), perché militare effettivo presso la Scuola del Corpo Veterinario Militare di Pinerolo (TO), il giorno 19/6/93, verso le ore 23: 00 - 23:15 circa, all'interno delle camerate, appoggiava la parte metallica preriscaldata di un accendino a gas al braccio destro del commilitone F......... così provocandogli un'ustione di terzo grado localizzata sulla superficie dorsale dell'avambraccio destro giudicata guarita il giorno 12/7/93 al termine di ventiquattro giorni di malattia.
 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A............. è stato rinviato a giudizio per il reato di cui in epigrafe.
All'udienza dibattimentale del 28/1/99, celebrata nella contumacia dell'imputato, dopo l'esposizione dei fatti di causa compiuti dal P.M., sono stati sentiti i testi L..........
Al termine del dibattimento il P.M. ha chiesto la condanna a due mesi di reclusione militare con la concessione delle attenuanti generiche e dei doppi benefici. La difesa, invece, ha chiesto l'assoluzione in quanto il fatto contestato non costituisce reato.
Il Tribunale ritiene che il dibattimento abbia comprovato l'insussistenza dei fatti descritti nel capo di imputazione. Infatti è emerso dalle deposizioni come all'interno della Scuola del Corpo Veterinario Militare di Pinerolo, si fosse radicata la consuetudine di procedere alla "iniziazione" dei militari mediante un atto di presunto o considerato coraggio, costituito da una prova di resistenza alla esposizione del braccio avanti una piccola fonte di calore, quale poteva essere quella cagionata da una accendino, in grado di provocare una lieve ustione. Questa prova di "iniziazione" consentiva di entrare a fare parte del "gruppo" dei soldati della Scuola. E' emersa anche la piena volontarietà del comportamento dei singoli, proprio di una mentalità giovanile per cui, in tutti i settori, e non solo in quella militare, occorre sostenere delle prove o sostenere l'attitudine a manifestare certi comportamenti per entrare a fare parte del "gruppo". Il teste F........, persona offesa, ha dichiarato di avere chiesto lui stesso la sottoposizione al rito. Queste dichiarazioni sono state confermate dal Silvestris, il quale ha affermato che nessuno gli ha proposto di sottoporsi a tale rito e che comunque si trattava di comportamenti volontari. Più specificamente lo stesso F....... gli aveva manifestato la sua volontà di compierlo.
Essendo chiaro che siamo in presenza di un comportamento spontaneo del F......., occorre verificare se tale manifestazione di volontà sia giuridicamente idonea a rendere penalmente lecita la condotta del militare Aimonetto, che gli ha in concreto provocato l'ustione appoggiandogli sul braccio la parte metallica preriscaldata dell'accendino.
L'art. 50 c.p., che disciplina l'ambito di applicazione del consenso dell'avente diritto riconosce la sua efficacia scriminante solo con riferimento ai diritti disponibili. Tale limite si spiega agevolmente sulla base della "ratio" dell'istituto ricordando che l'interesse alla repressione è destinato a venire meno solo se il consenso ha ad oggetto beni di pertinenza esclusiva, o prevalente, del privato che ne è titolare.
La disposizione lascia tuttavia aperto il problema dell'identificazione della nozione di diritto disponibile, che deve desumersi, in via interpretativa, dall'intero ordinamento e dalla sua natura personalistica. Mentre è assolutamente pacifica, in dottrina ed in giurisprudenza, la natura indisponibile del bene giuridica vita, più aperto è il dibattito sulla integrità fisica.
In particolare si è ritenuto sussistente un collegamento teleologico tra l'art. 50 c.p. e l'art. 5 c.c. che prevede il divieto civilistico di compiere atti dispositivi del proprio corpo "quando cagionano una diminuzione permanente dell'integrità fisica o quando sono altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume".
Il Tribunale ritiene inconferente tale presunto collegamento in quanto assai diversa è la ragione sottostante: mentre l'art. 50 risolve un conflitto di interessi, quello di cui è portatore l'autore del fatto e quello tutelato dalla norma incriminatrice, l'art. 5 c.c. persegue la finalità di sanzionare civilisticamente, rendendoli privi di effetti giuridici, tutti i contratti posti in essere a scopo lucrativo ed aventi ad oggetto parti del corpo umano.
Non è questa la fattispecie in esame.
In dottrina si è in seguito ritenuto di dovere distinguere tra gli atti svantaggiosi per la salute della persona offesa, ma che non cagionano una "diminuzione permanente" dell'integrità fisica, e quindi sono leciti, da quelli invece che la cagionano e, pertanto, sono penalmente illeciti. Sulla base di queste considerazioni, si è, pertanto, sostenuto che sia scriminato il tatuaggio sul braccio o in parti nascoste del corpo, così come l'asportazione di pezzi di pelle, ma non uno sfregio permanente, una mutilazione o una sterilizzazione irreversibile. La giurisprudenza (in particolare Cass. 24/4/1968 in Giust. pen. 1969, 11, 165) ha però respinto anche quest'ultima impostazione affermando l'irrilevanza del consenso prestato a mere scottature sul corpo effettuate con brace di sigarette.
Il Tribunale ritiene che la questione debba essere diversamente esaminata.
Non appare corrispondente a verità affermare l'assoluta irrilevanza del consenso dell'avente diritto con riguardo al bene giuridico vita. La presenza di questo elemento infatti comporta la diversa qualificazione giuridica della condotta materiale, riconducibile non più nell'ambito dell'art. 575 c.p. (omicidio volontario) ma in quello dell'art. 579 c.p.(omicidio del consenziente), che prevede una pena inferiore.
Non si riscontra, invece, una pari norma che punisca con pena meno grave la lesione del consenziente.
Sembra contrario al principio di ragionevolezza che, come insegna la Corte Costituzionale, deve ispirare l'atteggiamento del Legislatore, pensare che, a suo tempo, la Commissione Ministeriale incaricata di redigere il Codice Rocco, abbia voluto conferire rilevanza al consenso dell'avente diritto quando dispone del bene della vita e non vi abbia dato rilevanza alcuna per quanto riguarda l'integrità fisica.
L'esistenza di un'unica fattispecie penale, l'art. 582 c.p., poi ripresa nell'art. 223 c.p.m.p., fa ritenere, ad avviso del Collegio, che il Legislatore si sia limitato a punire solo le lesioni cagionate a persona non consenziente.
Pertanto, in forza anche del principio di legalità codificato negli artt. 1 c.p. e 25 Cost., mancando una norma penale espressa, non può essere punito chi lede il fisico altrui con il consenso di questi.
Poichè è stato ampiamente provato, nel corso del dibattimento, che l'imputato ha ferito il commilitone F......... con il suo espresso consenso, il Tribunale ritiene che non debba essere punito in  quanto l'azione deve considerarsi, penalmente, del tutto lecita.
P.Q.M.
letti gli artt. 530 II co. c.p.p., 1 e 50 c.p.
ASSOLVE
A........., contumace, dal reato ascrittogli, perchè il fatto non sussiste.
Deposito in trenta giorni.
Torino 28 gennaio 1999
Il Giudice Estensore   Il Presidente
Dott. Alessandro BENIGNI     Dott. Stanislao SAELI
 
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