Aggiornamento - Penale

Tribunale Militare di Torino, sent. n. 778 del 3 novembre 1999, in materia di forza maggiore quale causa di esclusione del rapporto di causalità

TRIBUNALE MILITARE DI TORINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Militare, composto dai Signori:
1. Dott. Stanislao SAELI Presidente
2. Dott.Alessandro BENIGNI Giudice
3. T. Col. Mario ANDRIANI Giudice militare

con l’intervento del P.M. in persona del dott.
e con l’assistenza del
ha pronunciato in pubblica udienza la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale a carico di: 
A..........................;
IMPUTATO
del reato di: 
“VIOLATA CONSEGNA DA PARTE DI MILITARE IN SERVIZIO DI SENTINELLA” (art.118 c.p.m.p.) perché, militare effettivo presso il 1° Btg. C..............., comandato in servizio di piantone notturno alle camerate della 3^ Compagnia nella notte tra il 9 ed il 10.06.1993, con turno dalle ore 02:30 alle 04:30, verso le ore 04:00, in violazione della consegna avuta, abbandonava il posto di servizio e si recava a dormire.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

A.......... è stato  rinviato a giudizio per il reato di cui in epigrafe.
Il processo si è svolto in contumacia dell’imputato e sono stati sentiti, in qualità di testi, i Sig.ri C......, E...........e M......... Di tutti costoro sono state acquisite le dichiarazioni nrese nelle indagini preliminari ai sensi dell’art. 500 c.p..
Al termine della discussione le parti hanno così concluso:
- il P.M.: affermazione di penale responsabilità e condanna a un mese di  reclusione militare.
- La Difesa: in via principale, assoluzione; in subordine, il minimo della pena.
Il Tribunale, alla luce delle risultanze dibattimentali, ritiene di dovere assolvere l’imputato per il reato ascrittogli.
Occorre specificare come l’esame dei testi non abbia comportato risultati posivitivi in quanto tutti, anche a seguito delle contestazioni del P.M., non erano in grado di ricordarsi i fatti.
Il Collegio ha, quindi, potuto ricostruire l’intera vicenda sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi durante le indagini preliminari.
Tanto il B..... quanto il G........ avevano affermato che l’imputato si era sentito male durante quella notte. Importante, in particolare, la dichiarazione del Cap.le B.....: “l’ho trovato sul letto con la testa appoggiata al braccio sulla spalliera del letto. L’ho chiamato subito e l’A....... mi ha risposto che non si sentiva bene (mal di pancia), chiedendomi, nel contempo, di svegliare il piantone successivo (G........), cosa che facevo subito”. Il G....... aveva confermato questo fatto: “il B....... mi ha detto che A.......... si sentiva poco bene e se io potevo sostituirlo con dieci minuti di anticipo”.
Il Tribunale ritiene, quindi, che l’A....... non abbia potuto svolgere i compiti previsti nella consegna impartitagli, in quanto impedito da un male fisico così intenso che non gli consentiva di audeterminarsi.
Come in passato ha riconosciuto la stessa giurisprudenza militare (T.S.M. 16.4.1971 in Giust. Pen. 1973 II, 206), si versa in una ipotesi di forza maggiore la quale agisce irresistibilmente senza che il singolo agente possa opporsi: non a caso, la dottrina sul punto afferma che l’uomo, in questa circostanza, non agisca ma viene agito (non agit, sed agitur).
La forza maggiore (al pari del costringimento fisico, che ne rappresenterebbe una specificazione) opera, secondo una prima opinione, come causa di esclusione del requisito della coscienza e volontà della condotta ex art. 42 c.p., impedendo che la condotta possa essere considerata propria del soggetto. Secondo l’impostazione tradizionale, invece, consisterebbe nella mancanza di dolo o colpa. Infine, la più recente dottrina ha ricondotto la forza maggiore nell’ambito connaturale della causalità umana, quale suo fattore di esclusione.
Questa distinzione non ha valenza solo teorica ma anche pratica, incidendo sulla formula assolutoria: se, infatti, si ritiene che la forza maggiore escluda il rapporto di causalità, occorrerà procedere all’assoluzione per insussistenza del fatto contestato; se si ritiene, invece, che escluda l’elemento soggettivo, occorrerà procedere all’assoluzione perché il fatto contestato in sé sussiste, ma non costituisce reato.
Il Tribunale ritiene di uniformarsi all’impostazione oggettivistica la quale ritiene che la forza maggiore escluda il rapporto di causalità.
Ciò sulla base di due argomentazioni.
In primo luogo, la qualificazione di caso fortuito e forza maggiore come fattori preesistenti o concomitanti che escludono il rapporto di causalità, consente di evitare quella ingiustificabile disparità di trattamento che altrimenti ne deriverebbe, in quanto la lettura del’art. 41 – 2° comma c.p. consente alle sole cause sopravvenute, e non a quelle antecedenti o simultanee che hanno reso eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento, la possibilità di escludere il nesso causale. Il combinato disposto degli artt. 41 e 48 c.p. consente di evitare tale disparità, senza ricorrere all’applicazione analogica dell’art. 41 – 2° comma c.p. alle cause preesistenti e simultanee che, benché sostenute da autorevole dottrina, risulta, ad avviso del Collegio, essere una soluzione interpretativa eccessivamente forzata.
Dal momento, quindi, che A...... non ha potuto adempiere ai compiti della consegna avuta per cause di forza maggiore, il Tribunale ritiene di assolverlo per insussistenza del fatto contestato, essendo venuto meno il rapporto di causalità tra condotta ed evento.
P.Q.M.
Letti gli artt. 530 c.p.p., 45 c.p.,
ASSOLVE
A.........., contumace, dal reato ascrittogli, perché il fatto non sussiste.
Deposito in quarantacinque giorni.
Torino, ventuno ottobre millenovecentonovantanove
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessandro BENIGNI Dott. Stanislao SAELI
 
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