Aggiornamento - Penale

L’abrogazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale

L’art. 341 del codice penale è stato abrogato con l’art. 18, comma 1, della legge 25 giugno 1999, n. 205, nel contesto di
una più ampia normativa di delega al Governo per la depenalizzazione di reati considerati minori e di modifiche al sistema penale e tributario. Ciò ha determinato il venir meno di alcune questioni di costituzionalità che erano state sollevate con riferimento a vari aspetti di detta disciplina incriminatrice.

Corte Costituzionale, ordinanza n. 378 del 29 luglio 1999

Omissis “nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 341 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1997 dal Pretore di Tolmezzo nei procedimenti penali riuniti a carico di M. C., iscritta al n. 69 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 14 luglio 1999 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale promosso con l’imputazione di oltraggio, il Pretore di Tolmezzo, con ordinanza emessa il 9 ottobre 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 341 del codice penale, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 2, 3, primo e secondo comma, 13, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 28, 49, 54 e 97, primo comma, della Costituzione;
che il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale: a) della configurazione dell’oltraggio a un pubblico ufficiale come autonomo reato, anziché quale aggravante del reato di ingiuria; b) in subordine, del tipo e dell’entità
della pena stabiliti per tale reato, a causa della mancata previsione della pena pecuniaria in alternativa a quella detentiva, e del regime di procedibilità d’ufficio anziché a querela di parte;
che il Pretore di Tolmezzo ricorda che sono state più volte dichiarate non fondate (sin dalla sentenza n. 109 del 1968) o manifestamente infondate (tra le molte, ordinanze n. 165 del 1980 e n. 134 del 1983) analoghe questioni di legittimità
costituzionale, ma ritiene, tenuta presente la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dello stesso art. 341 cod. pen. nella parte in cui prevedeva la pena di mesi sei di reclusione come minimo edittale (sentenza n. 341
del 1994), di sollevare nuovamente la questione proponendo numerosi profili per i quali, a suo avviso, sarebbe in contrasto con la Costituzione la più incisiva tutela dell’onore del pubblico ufficiale rispetto a quella degli altri cittadini.
Considerato che, successivamente all’ordinanza con la quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, l’art. 341 del codice penale è stato abrogato con l’art. 18, comma 1, della legge 25 giugno 1999, n. 205, nel contesto di
una più ampia normativa di delega al Governo per la depenalizzazione di reati considerati minori e di modifiche al sistema penale e tributario;
che, essendo venuta meno la disposizione incriminatrice denunciata, in forza della quale il giudice rimettente procede penalmente, deve essere nuovamente valutata la rilevanza della questione nel giudizio principale;
che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente.
                                       PER QUESTI MOTIVI
                                   LA CORTE COSTITUZIONALE
  ordina la restituzione degli atti al Pretore di Tolmezzo.
 

© Diritto - Concorsi & Professioni - riproduzione vietata