Atti giudiziari

Schema di ricorso ex art. 1168 c.c., predisposto da Andrea Cremona, avvocato in Piacenza.

Tribunale di ---(1)
- Ricorso ex art. 1168 c.c.(2)

Tizio, nato a --- il ---, rappresentato e difeso dall’avv. Sempronio, presso il cui studio in ---, via --- n. ---, è elettivamente domiciliato, in virtù di procura in calce al presente atto,
premesso che:
1) il ricorrente è proprietario e possessore del fondo sito in ---, censito al NCT del Comune di ---, al foglio ---, n. di mappa -;
2) a far tempo dallo scorso mese di agosto, Caio ha dato corso alla ristrutturazione del proprio fondo confinante, censito come sopra al foglio ---, n. di mappa ---;
3) tra i vari lavori realizzati, Caio ha costruito una nuova cancellata a delimitazione dei confini, la quale sorge sulla parte terminale di un marciapiede in calcestruzzo, anch’esso posato in occasione dei descritti lavori;
4) prima di procedere come sopra, Caio ha eliminato la recinzione metallica che in passato delimitava i due fondi, e, asserendo di avere diritto di avanzare il proprio confine – il quale, a suo dire, sarebbe erroneamente segnato nelle mappe catastali – ha realizzato l’opera sopra indicata invadendo il fondo del ricorrente di circa cm. 5 di profondità, su di un fronte di circa m. 10 (il tutto è meglio descritto nella relazione peritale redatta per il ricorrente dal Geom. Mevio: doc. 1);
5) la condotta descritta, oltre a costituire atto illecito, ha privato il ricorrente del possesso in parte qua del proprio fondo e, pur trattandosi di spoglio parziale, presenta i caratteri della violenza e clandestinità, considerate le modalità della sua concreta attuazione, avvenuta all’insaputa del ricorrente mediante opere permanenti e/o di difficile eliminazione (si vedano gli allegati fotografici a corredo della perizia del Geom. Mevio);
6) ai sensi dell’art. 1168 c.c. deve, quindi, essere ordinata la rimozione della cancellata nonché del marciapiede in calcestruzzo, concretando tali opere una vera e propria privazione del possesso del ricorrente e/o una grave molestia del possesso che il medesimo esercitava pacificamente sul proprio fondo. Per costante giurisprudenza, inoltre, deve pure essere riconosciuto, in favore di Tizio, il risarcimento del danno provocato dalla lesione del possesso posta in essere da Caio, poiché trattasi di pregiudizio sicuramente risarcibile.

P.Q.M.
Tizio, rappresentato, difeso e domiciliato come in epigrafe, ricorre al Tribunale affinché, sia fissata l’udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice, nel corso della quale si insisterà per l’accoglimento delle seguenti
conclusioni:
"voglia il giudice adito, contrariis reiectis:
- in via cautelare ed urgente, ordinare a Caio di rimuovere immediatamente le opere meglio descritte in narrativa(3);
- nel merito, all’esito dell’ordinaria istruttoria, condannare Caio a rimuovere definitivamente le opere di cui in precedenza ed a risarcire il danno patito da Tizio per effetto della privazione del possesso;
- condannare Caio al pagamento delle spese di ogni fase del presente giudizio".
In sede di istruzione sommaria, potranno essere assunte informazioni dai signori: A, B, C, D, e F, a conoscenza dello stato attuale dei luoghi e della situazione precedente le opere realizzate da Caio.
Con riserva di ulteriormente dedurre e/o produrre e/o indicare testi in sede di istruttoria processuale ordinaria nei termini di legge, si deposita la perizia redatta dal Geom. Mevio su incarico del ricorrente.
Resta espressamente salva ogni utile azione in sede petitoria.
---, addì ---
Avv. Sempronio
Mandato ad litem
Il sottoscritto, Tizio, nato a ---, il ---, delega l’Avv. Sempronio a rappresentarlo ed a difenderlo nel presente giudizio, attribuendo al nominato difensore ogni più ampio potere, ivi compreso quello di transigere la lite. Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 675 del 1996 e succ. mod., il sottoscritto autorizza l’Avv. Sempronio a trattare, comunicare e diffondere i propri dati personali, per le finalità di cui al presente mandato.
---, addì ---
Tizio
La firma è autentica
Avv. Sempronio
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(1) Tradizionalmente la competenza a conoscere delle cause possessorie, aventi ad oggetto la tutela – in sé e per sé – del possesso quale situazione di fatto, è sempre stata del pretore. Attualmente, invece, a seguito delle modifiche introdotte con la riforma del processo civile, le controversie del tipo in esame dovranno essere promosse innanzi al Tribunale.
(2) Il processo possessorio viene introdotto da un ricorso, che deve possedere i requisiti indicati dall’art. 125 c.p.c. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del giudice competente, il quale, con decreto steso in calce al ricorso, fissa l’udienza di comparizione innanzi a sé delle parti. Il ricorrente ha l’onere di provvedere alla notifica del ricorso e del decreto entro i termini fissati dal giudice per la notifica al convenuto. La materia è disciplinata, oltre che dagli artt. 1168 e ss. c.c., anche dal capo IV, del Titolo I, del Libro IV c.p.c.
Attualmente può dirsi risolto il dibattito – particolarmente acceso – circa la natura del giudizio possessorio. All’indomani della riforma di cui alla legge n. 353 del 1990, che aveva innovato profondamente la materia dei procedimenti a cognizione sommaria, infatti, all’opinione di coloro che ricollegavano ai procedimenti possessori una struttura bifasica, si contrapponeva quella di quanti ritenevano tali procedimenti a struttura monofasica. Più in particolare, secondo il parere di questi ultimi, dopo la riforma dei procedimenti cautelari di cui agli artt. 669 bis e seguenti c.p.c., che il novellato art. 703, comma 2, c.p.c. richiama per la disciplina dei procedimenti possessori, il giudice investito della causa possessoria avrebbe dovuto decidere la questione con ordinanza – contenente pure la statuizione sulle spese di giudizio – idonea a definire la materia del contendere. Ciò in quanto si sosteneva l’inesistenza del merito possessorio (Cass. 13 luglio 1995, n. 7665, in Foro It. 1995, I, 3160), oppure si riteneva che la questione di merito sottesa alla controversia sul possesso integrasse gli estremi di un’azione reale di natura petitoria, oppure personale di natura risarcitoria (Cass. 9 giugno 1997, n. 5118, in Foro It. 1997, I, 3232).
Altre sentenze, invece, avevano ben colto l’essenza dei procedimenti possessori, che, tutelando una situazione di fatto, necessitano di un intervento in via cautelare ed urgente, volto a dettare nell’immediato i provvedimenti necessari a garantire il mantenimento del possesso o la cessazione delle turbative al medesimo, in ossequio alle note ragioni di pace sociale. D’altro canto, stante la drasticità dell’intervento giudiziale, occorre che il provvedimento cautelare, emesso all’esito di un’istruttoria sommaria, venga supportato da un’indagine più approfondita, condotta con tutte le garanzie previste dal codice di rito, oltre che "rafforzato" da una pronunzia avente l’autorità della sentenza. Tale opinione ha recentemente incontrato il favore delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno affermato che "le modifiche introdotte con la legge n. 353 del 1990, ed in particolare la nuova formulazione dell’art. 703 c.p.c., non incidono sulla struttura del procedimento possessorio che resta strutturato in due fasi entrambe rette dal ricorso introduttivo, l’una a cognizione sommaria, destinata a concludersi con ordinanza reclamabile che deve contenere la fissazione dell’udienza ex art. 183 c.p.c., l’altra a cognizione piena, destinata a concludersi con sentenza soggetta ai normali mezzi d’impugnazione" (Cass., Sez. Un. civ., 24 febbraio 1998, n. 1984, in Foro It. 1998, I, 1054).
Pertanto, colui che intende promuovere un’azione possessoria, deve proporre ricorso al giudice competente domandando la tutela della propria situazione possessoria: la pronunzia del magistrato non ha un contenuto predeterminato, ma si modellerà alle esigenze del caso concreto. Qualora la convocazione del convenuto possa pregiudicare l’esecuzione del provvedimento, il giudice pronunzierà decreto inaudita altera parte (art. 669 sexies, comma 2, c.p.c.). Diversamente il giudice fisserà l’udienza di comparizione delle parti, assegnando al ricorrente il termine per la notifica al convenuto del ricorso e del decreto. All’esito dell’udienza, assunte le sommarie informazioni, ricorrendo il fumus boni iuris ed il periculum in mora, il giudice provvederà nel modo ritenuto più opportuno alla tutela del possesso vantato dal ricorrente e fisserà (anche per l’ipotesi di provvedimenti emessi inaudita altera parte) la prima udienza di trattazione della causa nel merito. La situazione possessoria, in tale ultima fase, dovrà essere oggetto di piena dimostrazione, secondo le regole ordinarie e ciò potrà avvenire anche con testimoni e presunzioni (a tale scopo molto utili possono rivelarsi le presunzioni legali di possesso: es. presunzione di possesso intermedio). Inoltre, oggetto di prova dovrà essere pure la condotta lesiva del possesso ed, eventualmente, il danno patito dal ricorrente.
In ultima analisi, il merito possessorio avrà ad oggetto gli elementi sanciti dagli artt. 1168 e ss. c.c., ai fini della tutela possessoria, ed in tale fase potrà pure essere domandato il risarcimento del danno da lesione del possesso, ex art. 2043 c.c.
In conclusione, deve notarsi, dunque che il merito possessorio si differenzia notevolmente dalle azioni a tutela della proprietà ed ha ancora oggi cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico.
(3) Contro l’ordinanza che concede o che rifiuta la tutela possessoria in sede cautelare è ammesso reclamo al Tribunale (oggi necessariamente in composizione collegiale senza il giudice che deliberò il provvedimento reclamato), che provvede in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile, mediante la quale revoca, modifica o conferma il provvedimento cautelare. Sebbene non espressamente previsto dall’art. 669 terdecies, il reclamo è oggi ammesso anche contro i provvedimenti che non abbiano concesso la domandata tutela del possesso (Corte cost. 24 gennaio 1994, n. 253).
 
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