Bandi concorsi

Riceviamo e pubblichiamo dal Dott. Rizzonelli GianMatteo l’ordinanza del Tar Calabria che ammette all’esame in magistratura i candidati che hanno commesso due errori alla preselezione

Tar calabria – Sezione distaccata di Reggio Calabria – Ordinanza 13 ottobre 1999 n. 918. (Presidente Ravalli; Relatore Caruso; Lagnò e altri contro Ministero di Grazia e Giustizia).

Ordinanza
Nella Camera di Consiglio del 13 ottobre 1999;
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034;
Visto il ricorso n. 1355/99 R.G. proposto da L M. C., M. R., C. M. G. e A. D., rappresentati e difesi dall’avv. F. G. L. G. ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Avendola n. 8/B, presso la segreteria Tar;
Contro
Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria;
per l’annullamento previa sospensione:
dei giudizi di non ammissione a partecipare alle successive tre prove scritte del concorso a 350 posti di uditore giudiziario indetto con Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia del 9 dicembre 1998, nonché degli atti presupposti e connessi.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Udito il relatore dott. Giuseppe Caruso ed uditi altresì per le parti l’avv. G. L. G. e l’avvocato dello Stato Quattrone;
Visto l’art. 21 della legge n. 1034/71;
Ritenuto che, a prescindere da ogni considerazione sulla legittimità costituzionale della normativa che ha introdotto la prova preliminare tra quelle del concorso per uditore giudiziario, il ricorso in esame appare assistito dal fumus boni iuris (Come già affermato per analoga impugnativa dal Consiglio di Stato con ordinanza della IV Sezione n. 1769 del 28 settembre 1999), in relazione all’oggetto dei quesiti ed alle modalità di espletamento di detta prova;
Ritenuto altresì che la conseguente inidoneità della prova stessa al conseguimento dell’obiettivo prefigurato in sede normativa (consistente nell’accertamento del possesso dei requisiti culturali in capo ai candidati in modo coerente con il medesimo accertamento mediante le prove scritte ed orali) assume un decisivo rilievo anche quando – come si verifica nella presente fattispecie per uno dei ricorrenti – i candidati siano stati esclusi per aver commesso due errori;
Ritenuto che, contrariamente all’opinione che – a detta del procuratore dei ricorrenti – sarebbe stata implicitamente manifestata al riguardo dal Consiglio di Stato, Sezione IV, nella cennata Camera di Consiglio del 28 settembre 1999, in ordinanze di rigetto non motivate - malgrado l’espresso obbligo di legge sul punto – e, dunque, non utili alla comprensione delle ragioni che imporrebbero di distinguere tra i casi di commissione di uno ovvero di due errori; la commissione di soli due errori non assurge di per sé, a tacer d’altro, a situazione di conclamata carenza del possesso dei requisiti di cultura specifica, che costituisce l’obiettivo della procedura concorsuale nella sua unicità ed interezza così come posto dalla legge;
Atteso, poi, che la immediata esclusione dal concorso per la commissione di due errori nella prova preliminare selettiva informatica si pone in evidente contrasto con la finalità della legge consistente nella scelta dei migliori all’esito di una procedura coerentemente organizzata.
Ritenuto pertanto che – anche nell’interesse della P.A. – vada disposta l’ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove del concorso de quo, che vale ad evitare ad essi un danno grave ed irreparabile e consente alla procedura nel suo complesso di non rimanere travolta in caso di accoglimento  nel merito del presente gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale di Calabria – sezione Staccata di Reggio Calabria -  accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione ed ordina conseguentemente l’ammissione con riserva dei ricorrenti alle successive prove del concorso de quo.
 
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