| Convegni |
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Le linee fondamentali e le novità
più significative
del codice degli appalti pubblici 1
-Naturalmente
soffermarsi sulle novità introdotte dal codice degli appalti
significherebbe
doverne fare un commento dettagliato. Sicché ci si
limiterà ad indicare le
maggiori novità, tracciandone gli elementi essenziali. Tanto
più che gli
interventi della giornata avranno ad oggetto proprio gli istituti
più
significativi dell'importante riforma. Tuttavia
forse è
opportuno, anziché procedere ad una semplice elencazione delle
principali
novità o peggio ancora imbarcarsi nella disamina della filosofia
complessiva
del codice e del processo di ri codificazione in atto, tentare una
sorta di
guida ragionata sui principali istituti, indicandone i tratti salienti,
l'eventuale sospensione della loro concreta applicazione e le
prospettive di
riforma.Queste, annunciate dal governo, sono
contenute in uno schema di decreto legislativo non ancora
approvato dal
consiglio dei ministri, ma di cui pure si intende dare conto. 2 -Il
codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163 ,è entrato in vigore il 1 luglio 2006. Ma subito è cominciata
una
stagione di differimenti e modifiche che non hanno fatto onore alla
gestazione
dell'importante testo, che , invece, è stata rapida e proficua. Infatti,
con
l'articolo 1 octies, decreto-legge 12 maggio 2006 n. 173, inserito
nella legge
di conversione, legge 12 luglio 2006 n.
228,
è stata differita l'applicazione di alcuni articoli del codice.
Il
differimento, fissato dal citato decreto-legge al 1 febbraio 2007,
è slittato
al 1 agosto 2007, in virtù del primo decreto legislativo
correttivo, decreto
legislativo 26 gennaio 2007 n. 6, pubblicato nella g. u. del 31 gennaio
2007 e
in vigore dal 15 febbraio 2007. Sicché
si applicano
ai bandi e inviti pubblicati successivamente al 1 agosto 2007, in
particolare: -- le
disposizioni
in materia di procedura negoziata, differite per gli appalti di lavori
nei
settori ordinari; -- le
disposizioni
in tema di appalto misto di
progettazione ed esecuzione, differite per gli appalti di lavori nei settori ordinari; -- le
disposizioni
in tema di centrali di committenza e di dialogo competitivo, differite
per
tutti gli appalti in qualsivoglia settore; -- le
disposizioni
in tema di accordo quadro, differite per gli appalti di lavori servizi
e
forniture nei settori ordinari. L'articolo
49,
comma 10, in tema di avvalimento, la cui applicazione era stata
differita al
primo febbraio 2007 dal decreto-legge n. 173 del 2006, è entrato
in
vigore, nella sua versione novellata,
dal 1 febbraio 2007. Inoltre,
viene
differita al primo agosto 2007 l'entrata in vigore dell'articolo 8,
comma 6, in
tema di ruolo del personale dell'autorità di vigilanza. Infine,
è stato
abrogato l'articolo 177, comma 4, lettera f) che recava una
disposizioni in
contrasto con il diritto comunitario. In
questo quadro, i
primi commentatori, per quanto riguarda il regime transitorio, sogliono
distinguere tre periodi: quello che va dal 1 luglio 2006 all’ 11 luglio
2006,
vale a dire fino al giorno anteriore alla data di entrata in vigore
della legge
n. 228 del 2006; quello che va dal 12 luglio 2006 al 31 gennaio 2007;
quello
che va dal primo febbraio 2007 al 31 luglio 2007. Nel
primo periodo
il codice è stato in vigore anche in relazione alle disposizioni
successivamente sospese ; nel secondo periodo, in luogo delle
disposizioni del
codice che sono state sospese, si applica la disciplina vigente
anteriormente
al codice; nel periodo che va dal 1 febbraio al 31 luglio 2007 prosegue
la
sospensione già disposta in precedenza,tranne che per
l’art.49,comma 10 , che è
entrato in vigore nel testo novellato il 1 febbraio 2007. 3 -Per
quanto
riguarda il decreto correttivo n. 6 del 2007 bisogna ricordare, in
estrema
sintesi, che la disposizione più importante riguarda la proroga
al 31 luglio
2007 della sospensione, inizialmente prevista fino al 31 gennaio 2007,
della
disciplina e degli istituti previsti dal codice di sopra ricordati. Pertanto
si
continuerà ad applicare la disciplina della legge Merloni,
mentre quella
contenuta nel nuovo codice entrerà in vigore il primo agosto
2007, con le
eventuali modifiche che saranno introdotte con i successivi decreti
correttivi. La
seconda
disposizione, come già ricordato, riguarda la modifica del comma
10
dell'articolo 49 del codice, in materia di appalti e avvalimento gara
per gara. In
particolare, la
norma, superando il divieto precedentemente previsto dal legislatore,
ha
introdotto la possibilità per l'impresa cosiddetta ausiliaria --
vale a dire
quella che presta i propri requisiti di qualificazione ad altra impresa
concorrente ad una gara d'appalto -- di assumere il ruolo di
subappaltatore nei
limiti di requisiti prestati. Su questo
importante istituto dopo ascolteremo il professor
Fracanzani, che
sicuramente porrà in evidenza i persistenti punti critici, ossia
se
l'assunzione della qualifica di subappaltatore costituisca o meno
l'unica
modalità per regolare i rapporti tra impresa concorrente e impresa ausiliaria ; sul significato dell'
espressione' nei limiti di requisiti prestati'; sul rapporto tra
avvalimento e subappalto; sul regime della
responsabilità. 4
-È utile
ricordare che il differimento della parte più significativa del
codice è stato
effettuato con un decreto legge (12 maggio 2006 n. 173 ), in ragione
del fatto
che nel frattempo si avuto l'insediamento del nuovo Governo, che
evidentemente
non condivideva alcuni profili dell'impostazione del codice, comunque riconducibile all'opera del passato esecutivo. Come
se non
bastasse, la legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n.
296,
comma 455), in controtendenza rispetto alla scelta di sospensione
operata a
luglio, consente alle regioni di costituire centrali di committenza per
l'acquisto di beni e servizi, al fine del contenimento e
razionalizzazione
della relativa spesa. Tali
centrali, che
potranno essere costituite anche da più regioni, opereranno in
favore non solo
di amministrazioni e enti regionali, ma anche di enti del servizio
sanitario
nazionale e altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio
regionale. Esse stipuleranno, negli ambiti territoriali di competenza,
le
convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, legge n. 488 del 1999, previste per la Consip (articolo 1,
comma 456, legge finanziaria). Tali organismi costituiranno un sistema
a rete
per realizzare sinergie e armonizzare i piani di razionalizzazione
della spesa. Viene
pertanto
abrogato l'articolo 59, legge n. 388 del 2000, che disciplinava
l'acquisto di
beni e servizi a rilevanza regionale degli enti decentrati di spesa. Oltre
alla
reviviscenza delle centrali di
committenza, la legge finanziaria per il 2007 apporta altre
innovazioni, che
incidono in via diretta o indiretta sulla disciplina del codice degli
appalti. In via
diretta,
vengono novellate alcune disposizioni del codice; in via indiretta
vengono
introdotti nuovi istituti o fattispecie, ai quali trova in parte
applicazione
il codice. Vengono
novellati
gli articoli 86 e 87 in materia di
valutazione del costo del lavoro e del rispetto degli obblighi di
sicurezza in
sede di valutazione delle offerte anomale (articolo 1, comma 909); al
pari dell
'articolo 163 , comma 1, del codice (articolo 1, comma 1020). Vengono
poi dettate
numerose norme che incidono sulla
materia del codice, ma senza novellarlo. In
particolare
viene introdotto espressamente l'istituto della locazione finanziaria
per
l'acquisizione, realizzazione e completamento, delle opere pubbliche;
vengono
dettate alcune regole materia di qualificazione per gli appalti di
servizi ;
viene stabilito l'obbligatorio ricorso delle amministrazioni statali al
mercato
elettronico, per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia
comunitaria e
l'utilizzo della rete telematica per i negozi elettronici ; viene
dettata una
nuova disciplina per Consip e centrali di committenza regionali;
vengono
dettate regole per talune società pubbliche e per le
società pubbliche degli
enti locali ; vengono dettate norme per talune infrastrutture
strategiche; e
infine altre norme riguardano la materia delle concessioni di opere
pubbliche,
e segnatamente dell'Anas. Altre norme toccano relativamente la dinamica
degli
appalti, come l’aumento di due membri i componenti dell’Autorità
di vigilanza. Inutile
dire che
siffatta tecnica normativa appare tanto più discutibile quanto
più si consideri
che il nuovo codice dei contratti aveva avuto come scopo quello di
eliminare
norme sparse ed estravaganti. 5 -Si
diceva che é
in corso di elaborazione un secondo decreto correttivo. Forse è
il caso di
vederne, brevissimamente, i contenuti fondamentali, nonostante dalla
stampa si
sia appreso di un (significativo) ripensamento del Governo sulla sua
sorte. Dalla
lettura dello
schema predisposto dall'ufficio legislativo del Ministero delle
Infrastrutture
si ricava che un primo gruppo di disposizioni correttive interessano
istituti
giuridici la cui concreta applicazione era stata già oggetto di
sospensione. Le
principali
riforme modificative riguardano: la procedura negoziata con bando ed é tesa ad eliminare dall'ordinamento
la
possibilità per le stazioni appltanti di ricorrere a due ipotesi
che potrebbero
limitare la concorrenza per il rischio di indeterminatezza che é
sotteso alla
loro stessa previsione, laddove non consentono la fissazione
preliminare e
globale dei prezzi; la procedura negoziata senza bando, laddove si
elimina la
possibilità di estendere ai lavori l'istituto della ripetizione
di servizi
analoghi; il dialogo competitivo, laddove si intende introdurre a
favore delle
amministrazioni pubbliche che intendono ricorrere a questo strumento
innovativo
il conforto del parere del maggiore organo consultivo in materia di
contratti
pubblici; l'accordo quadro, laddove si ritiene, al fine di garantire
una
maggiore concorrenza nel mercato, che lo stesso sia limitato, nel caso
di
lavori, esclusivamente alle manutenzioni e che sia escluso per la
progettazione
e per gli altri servizi di natura intellettuale, in considerazione
della
specificità degli stessi; la modifica dell'articolo 110,tesa ad
eliminare un
vuoto normativo, laddove estende ai concorsi di idee sotto soglia
comunitaria
la procedura di affidamento di cui all'articolo 91, comma 2, del
codice, già
prevista per i concorsi di progettazione di importo inferiore alla
soglia di
cui al comma 1 del medesimo articolo 91; la modifica dell'articolo 124,
comma 3
, con riferimento ai pareri delle commissioni parlamentari, laddove si
prevede
la semplificazione della pubblicità degli esiti di gara al fine
di garantire il
principio di economicità dell'azione amministrativa; la modifica
relativa
all'articolo 143 , comma 7 bis, laddove mira ad incentivare il project
financing per la realizzazione di
gestione delle infrastrutture strategiche indispensabili per lo
sviluppo
economico sociale del paese, prevedendo che nel piano economico
finanziario
dell'opera sia data la possibilità di stabilire un prezzo di
restituzione della
stessa al concedente, relativamente alla quota non ammortizzata nel
periodo di
gestione. Dello
schema vanno
altresì segnalate le modifiche relative agli articoli 161 e 163
del codice,
tese a realizzare un più ampio ed
efficace ricorso alla finanza di progetto per la realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici. Parimenti
vanno
segnalate le disposizioni volte a rafforzare la tutela del lavoro, con
riguardo
segnatamente alle condizioni di lavoro e ai diritti dei lavoratori
nell'esecuzione dei contratti pubblici. Particolarmente interessante
appare poi
la modifica che assegna al regolamento
generale la disciplina uniforme, nel rispetto del riparto di competenze
tra
Stato e regioni, della tutela dei diritti dei lavoratori, dandosi una
maggiore
incisività al ruolo del Ministero del Lavoro nei rapporti con
l'osservatorio dei
contratti pubblici. 6
-È stato notato
dagli osservatori che dal 1 luglio 2006
si è avuta complessivamente una forte diminuzione
dell'attività
contrattuale delle pubbliche amministrazioni. Comparando i dati del
luglio 2006
rispetto a luglio del 2005, il calo è stato del 6.6% per
ciò che riguarda il
numero delle gare e del 21.2% per il valore delle opere messe in gara.
Si
tratta di dati fortemente indicativi, che trovano ampia
conferma se si analizza il risultato di
fine luglio 2006 con quello di fine giugno 2006: la riduzione
raggiunge,
addirittura, il 23.5% per quanto riguarda il numero degli avvisi di
gara, e del
39.9% per il costo degli investimenti. E'
più che evidente
, allora, che il codice con le sue rilevanti novità ha in un
certo senso spaventato
gli operatori determinando una posizione
di stallo, nell'attesa di capire le nuove regole. Indubbiamente,
ogni
novità normativa di rilievo, là dove sopravvenga in un
delicato settore, quale
quello di appalti pubblici, non può che produrre un iniziale
fenomeno di
attenzione .Pero è anche vero che le continue incertezze e
ripensamenti non
aiutano certo il difficile passaggio al nuovo regime. Il
quadro
complessivo è destinato ad essere ulteriormente complicato a
seguito dei
ricorsi proposti da talune regioni alla Corte Costituzionale, là
dove
sostengono che il codice avrebbe invaso la loro sfera di competenza in
quanto
disciplina procedure e materie che ,a seguito della riforma del titolo
V della
Costituzione, sarebbero di competenza regionale. La contestazione fonda
la sua
attenzione sul fatto che lo Stato può dettare solo norme
generali, mentre, in
favore delle regioni, deve residuare uno
spazio per la disciplina di dettaglio ,ora irrimediabilmente compresso,
soprattutto dopo le osservazioni della Sezione Normativa del Consiglio
di Stato
,allorquando si è espresso sullo schema del codice. Bisogna
anche
considerare il disposto dell'articolo 53 ,comma 2, la cui applicazione
è ancora sospesa, laddove prevede
una vera e
propria liberalizzazione dell'appalto di progettazione ed esecuzione,
in
particolare con la possibilità, per la stazione appaltante, di
utilizzare
questa tipologia di contratto senza vincoli, sia pure motivando la
scelta. È
nota la posizione
dei progettisti diretta a tutelare il principio della centralità
della
progettazione, compromesso dal trasferimento, nell'ambito dell'appalto
di
lavori, di una o più fasi progettuali. La
preoccupazione
dei progettisti riguarda anche la scelta operata dal codice di
introdurre un secondo tipo di appalto
integrato, in cui
a base di gara viene posto il progetto preliminare (e non il
definitivo), con
presentazione in gara di un'offerta che prevede il progetto definitivo
da parte
del concorrente. Queste norme, secondo i progettisti, ridurrebbero
fortemente
il mercato delle gare di progettazione e determinerebbero la
compromissione
definitiva del principio della centralità della progettazione. Né
va taciuto
l'impatto del decreto legge sulle liberalizzazioni sulle gare per
servizi di
ingegneria, là dove abroga le disposizioni che prevedono, con
riferimento alle
attività professionali, l'obbligatorietà di tariffe fisse
o minime. 7
-Veniamo
finalmente alla sintesi delle scelte di fondo operate dal codice. Esso ,
come tutti
sanno, recepisce in un unico testo
entrambe le direttive nn.17 e 18 del 2004, realizzando una
unificazione
che va addirittura oltre quella del legislatore comunitario, che ha
invece
mantenuto separati i settori ordinari e i settori speciali. Il
codice
disciplina i contratti pubblici, ossia comprensivi di appalti e
concessioni,
aventi per oggetto lavori servizi e forniture, nei settori ordinari e
speciali,
sopra e sotto la soglia comunitaria, dettando nella prima parte
principi e
disposizioni comuni a tutti i settori dei
pubblici contratti. In
ossequio al
primato del diritto comunitario, finisce con il ritenere applicabili i
principi
del trattato anche agli appalti sotto soglia, pur ritenendo che
l'archetipo dei
pubblici appalti sia costituito dalla disciplina dei contratti di
lavori,
servizi e forniture nei settori ordinari, sopra soglia. Non a caso la
parte
seconda è dedicata ai contratti di lavori servizi e alle
forniture nei settori
ordinari e la disciplina preponderante riguarda i contratti di importo
pari o
superiore alla soglia comunitaria, indistintamente per lavori servizi e
forniture. Tuttavia,
considerata la maggiore complessità di lavori, rispetto ai
servizi alle
forniture, sempre nella parte seconda, sono dettate disposizioni
peculiari per
i lavori. Trovano
qui spazio
le discipline relative alle concessioni di lavori pubblici ,al project
financing e alle infrastrutture
strategiche. Disposizioni
speciali sono poi dettate per gli appalti nel settore della difesa e
nel
settore dei beni culturali. Per ciascun settore particolare, sono
dettate norme ulteriori e derogatorie
rispetto
all'archetipo, la cui disciplina é applicabile ove non derogata. La
disciplina degli
appalti sotto soglia comunitaria si compone di pochi articoli, quelli
derogatori della disciplina degli appalti sopra soglia,
che rimane nel resto applicabile. La
parte terza è
dedicata ai settori speciali. Viene qui dettata una norma di rinvio
,che elenca
analiticamente le disposizioni, contenute nelle altre parti del codice,
applicabili ai settori speciali. Ad essa segue la disciplina specifica
per gli
appalti nei settori speciali. La
parte quinta
reca le norme di coordinamento, le abrogazioni, la disciplina
transitoria. E
giusto
sottolineare come il recepimento delle direttive comunitarie sui
pubblici
appalti e il coordinamento della disciplina dei contratti sotto soglia
sia
avvenuto tenendo conto dei principi del sistema italiano quanto al
procedimento
amministrativo, all'informatizzazione della pubblica amministrazione
,alla
semplificazione della documentazione amministrativa, ai principi in
tema di
fasi delle procedure di affidamento e relativi controlli, ivi compresa
la
normativa antimafia. Inutile
dire che il
codice costituisce uno strumento di semplificazione prezioso per gli
operatori. Infatti
ordina una
disciplina che era diventata fortemente frammentaria e di difficile
ricognizione. Basti pensare che le disposizioni abrogate erano sparse
in circa
60 diversi testi normativi. Finalmente
nel
codice sono state raccolte le disposizioni relative ai settori ordinari
(direttiva 2004/18) e ai settori cosiddetti speciali (direttiva
2004/17),
nonché quelle relative agli appalti di lavori servizi e
forniture sotto soglia
comunitaria, sia per quanto riguarda le procedure di gara, sia per
quanto
riguarda la fase di esecuzione del contratto e sia per quanto riguarda
il
contenzioso. Certamente
la parte
più interessante riguarda il recepimento dei nuovi istituti di
derivazione
comunitaria, quali l'accordo quadro (finora previsto solo per i settori speciali), il dialogo competitivo, l 'asta
elettronica,
il sistema dinamico di acquisizione. È
stata prevista la
procedura negoziata negli ambiti consentiti dal diritto comunitario, ed
è stata
lasciata alle stazioni appaltanti, secondo le indicazioni della corte
di
giustizia europea, la scelta tra il criterio del prezzo più
basso e quello
dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In relazione a
quest'ultimo
criterio si è prevista la trasparenza e conoscibilità ex
ante degli elementi di
valutazione da parte degli operatori. Nel
rispetto delle
prescrizioni comunitarie che impongono celeri strumenti di soluzione
dei
diritti, in aggiunta agli istituti processuali già vigenti, che
nel codice
vengono coordinati (transazione, accordo bonario, arbitrato, rito
speciale
davanti al giudice amministrativo), è stata introdotta la tutela
cautelare ante
causam nel processo amministrativo relativo i pubblici appalti, in
adempimento
di una decisione della corte di giustizia europea, ed è stato
previsto uno
strumento consultivo precontenzioso presso l'autorità di
vigilanza. Allo
scopo di
correggere gli abusi che il sistema della qualificazione tramite SOA ha
dato
luogo, è stato previsto che i requisiti per la qualificazione
delle imprese
devono essere acquisiti esclusivamente tramite l'autorità di
vigilanza,
evitando così ogni fenomeno distorsivo. Corre
l'obbligo di
ricordare le significative innovazioni apportate all'originario schema
a
seguito del parere della Sezione Normativa del Consiglio di Stato,
laddove è
stata riscritta la disciplina relativa alla riparto di competenze
legislative e
regolamentari di Stato, regioni, province autonome; la conferma, per
gli
appalti sotto soglia, dei limiti di importo e di affidamento in
economia e la
licitazione semplificata; l'esclusione automatica, per gli appalti
sotto
soglia, solo se prevista dal bando, trovando applicazione, altrimenti,
il
regime di esclusione previo contraddittorio ; la fissazione, per gli
incarichi
di progettazione, di una soglia unica di € 100.000, al di sopra della
quale si
applicano le procedure comunitarie, e al di sotto della quale devono
essere
rispettati i principi del trattato della comunità europea a
tutela della
concorrenza;infine, la revisione straordinaria delle attestazioni SOA
già
rilasciate. 8 - A
chiusura del
quadro d'insieme che si è voluto fornire ad apertura del
convegno, non si
possono tacere le ombre che ancora permangono nel delicato settore dei
pubblici
appalti. Infatti
il codice ,
pur muovendosi in una logica di rispetto del principio della
concorrenza- che
costituisce il caposaldo della comunità europea- non ha
eliminato molte delle
disposizioni che ancora determinano regimi restrittivi. La
mancata
eliminazione di quelle disposizioni che
impediscono l'affermarsi di un vero sistema concorrenziale del mercato
è stato
dovuto sia ai limiti della legge delega e sia alla resistenza
incontrata, in
sede di lavori preparatori, da parte delle categorie imprenditoriali e
professionali interessate, quando non provenivano dalle stesse
pubbliche
amministrazioni. Per
estrema
sintesi, quelli che taluno ha definito i veri e propri 'buchi neri' nel
sistema
del mercato concorrenziale sono : 1) i lavori servizi e forniture
realizzati”
in house”; 2) gli appalti relativi al commercio di armi, sottratti alle
procedure di evidenza pubblica; 3) gli appalti segretati, parimenti
sottratti
alle procedure dell'evidenza pubblica e quindi al mercato; 4) il regime
di
affidamento diretto (senza gara) delle opere di urbanizzazione al
titolare del
permesso di costruire; 5) il fenomeno dei cosiddetti bandi fotografia ;
6) la
previsione, per gli appalti di progettazione, della non
ribassabilita degli oneri di progettazione
esecutiva e dei minimi tariffari al di sotto del 20%; 7) il regime di
realizzazione
“in house” del 60% dei lavori da parte del concessionario di lavori
pubblici,
anche quando questo è stato scelto senza gara; 8 ) la
licitazione privata
semplificata, che segmenta il mercato degli appalti favorendo
l'imprenditoria
locale; 9) la perdurante possibilità di esclusione automatica
delle offerte
anomale negli appalti sotto soglia comunitaria. Ma di
questi temi
oggi non è possibile parlare. Essi, come dice un apprezzato
scrittore di queste parti, sono un'altra
storia. G.PAOLO
CIRILLO |
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