| Dottrina |
| T.A.R. per
l’Emilia- Romagna, sez. I, 15 marzo 2007, n. 274 sulle modalità di
presentazione della documentazione nelle procedure a evidenza pubblica S E N T E N Z A sul
ricorso n. 1353 del 2006 proposto da AZETA Immobiliare s.r.l., in
persona del
legale rappresentante p.t. Ing. Alfonso De Pietro, rappresentata e
difesa
dall’Avv. Ettore Notti ed elettivamente domiciliata in Bologna, via
degli
Agresti n. 2, nello studio dell’Avv. Carla De Pietro (studio legale
Belvedere),
contro -
Fondazione agraria-sperimentale Castelvetri, amministrata da Alma Mater
Studiorum - Università di Bologna, costituitasi in giudizio in
persona del
legale rappresentante p.t. Prof. Pier Ugo Calzolari, rappresentata e
difesa
dagli Avv.ti Giuseppe Caia, Stefano Colombari e Guido Mascioli e presso
quest'ultimo elettivamente domiciliata in Bologna, via Santo Stefano n.
30; -
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, nella
qualità di amministratore
della Fondazione agraria-sperimentale Castelvetri, non costituitasi in
giudizio, e nei confronti di BORGO
TRAVALLINO s.r.l., costituitasi in giudizio in persona
dell’Amministratore
Unico e legale rappresentante p.t. Ing. Claudio Comani, rappresentata e
difesa
dall’Avv. Antonino Morello, presso lo studio del quale è
elettivamente
domiciliata in Bologna, via Saragozza n. 28, per l'annullamento, previa
sospensione, del
verbale notarile di asta del 14/11/2006 per la vendita di un complesso
immobiliare in Comune di Baricella (BO) di proprietà della
Fondazione
agraria-sperimentale Castelvetri, amministrata da Alma Mater Studiorum
-
Università di Bologna, con il quale il bene oggetto dell'asta
è stato
aggiudicato alla controinteressata, dichiarata aggiudicataria
provvisoria,
nonché per il riconoscimento alla
ricorrente del risarcimento in forma specifica mediante
l'aggiudicazione
dell'asta, ovvero in estremo subordine al risarcimento dei danni subiti
e
subendi in dipendenza dei provvedimenti impugnati, con la condanna
dell'ente al
pagamento della somma pari all'utile di impresa, nonché delle
spese sostenute
in relazione all'asta e al presente procedimento. Visto il
ricorso con i relativi allegati; Visti gli
atti di costituzione in giudizio della Fondazione agraria-sperimentale
Castelvetri e della controinteressata Borgo Travallino s.r.l.; Visti gli atti
tutti della causa; Relatore
il Cons. Carlo Testori; Uditi alla
pubblica udienza dell’8 marzo 2007 i difensori delle parti,
presenti come da verbale; Ritenuto
in fatto e in diritto quanto segue: F
A
T T O In data 12
maggio 2006 il Consiglio di Amministrazione dell'Università
degli Studi di
Bologna, in qualità di organo di amministrazione della
Fondazione
agraria-sperimentale Castelvetri, ha deliberato la vendita a corpo,
mediante
asta pubblica con il metodo delle offerte segrete (in aumento sul
prezzo a base
d'asta pari ad euro 400.000,00), di un complesso immobiliare posto in
Comune di
Baricella, di proprietà della Fondazione medesima. Hanno
partecipato all'asta la s.r.l. Azeta Immobiliare e la s.r.l. Borgo
Travallino;
a conclusione delle operazioni di gara, svoltesi il 14 novembre 2006,
l'apposita Commissione ha individuato come aggiudicataria provvisoria
la
società Borgo Travallino, che ha presentato un'offerta di euro
471.500,50
contro l'offerta di euro 405.000,00 dell'altra concorrente. Con il
ricorso in epigrafe Azeta Immobiliare s.r.l. ha però impugnato
il verbale
d'asta sostenendo l'illegittimità del procedimento e del suo
esito perché
l'offerta dell'aggiudicataria provvisoria non era stata confezionata
conformemente alle modalità prescritte a pena di
esclusione dalla lex specialis di gara. Si sono
costituite in giudizio sia la Fondazione Castelvetri, sia la
società
controinteressata, formulando eccezioni e chiedendo, comunque, la
reiezione del
gravame perché infondato. All'udienza
dell'8 marzo 2007
la causa è passata in decisione. D
I
R I T T O 1.1) Prima
di affrontare, eventualmente, il merito della controversia, vanno
esaminate le
eccezioni formulate dalla Fondazione resistente e dalla società
controinteressata, premettendo che la Fondazione agraria-sperimentale
Castelvetri è stata istituita, a seguito di donazione,
dall'Università di
Bologna ed è da questa amministrata, pur avendo
personalità giuridica distinta
da quella del predetto Ateneo. 1.2) La
predetta Fondazione ha eccepito: l
che la notifica del
ricorso non è
stata eseguita correttamente in quanto ad essa si è provveduto
mediante: a)
consegna di copia presso una sede diversa da quella legale dell'ente
(in
Bologna, via Zamboni n. 33); b)
consegna di copia presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, che non
difende
ex lege la Fondazione stessa, né
l'Università degli studi di Bologna (la quale peraltro, pur
amministrando il
predetto ente, resta distinta da questo, per effetto della
personalità
giuridica di cui la Fondazione è dotata); l
che dette circostanze
determinano
l'inammissibilità del gravame. L'eccezione
va disattesa sulla base del consolidato orientamento (cfr. Consiglio di
Stato,
Sez. IV, 10 febbraio 2000 n. 721; Sez. V, 21 ottobre 1991 n. 1252; TAR
Napoli,
Sez. I, 7 luglio 2005 n. 9401; TAR Bari, Sez. I, 4 maggio 2005 n. 1900)
secondo
cui la costituzione in giudizio dell'intimato sana le
irregolarità della
notifica (con richiamo all’art. 156 c.p.c.) e tenuto anche conto che,
nel caso
di specie, il decreto rettorale n. 2480/2006 di conferimento
dell'incarico di
difesa non contiene alcuna indicazione che valga a limitare le difese
della
Fondazione al solo profilo relativo all’inammissibilità di cui
sopra (ed in
effetti l'ente si è difeso, nel presente giudizio, a tutto
campo). 1.3) Azeta
Immobiliare s.r.l. ha invece eccepito che il ricorso sarebbe
inammissibile per
omessa notificazione all'autorità emanante, da identificare
nell'Università di
Bologna, alla quale il gravame è stato notificato non presso la
sede, bensì presso
l'Avvocatura distrettuale dello Stato, che peraltro non rappresenta ex lege l’Ateneo; a sostegno di
quest'ultima affermazione ha richiamato precedenti giurisprudenziali,
tra cui,
da ultimo, la sentenza della Sezione Sesta del Consiglio di Stato 21
settembre
2005 n. 4909. Anche
questa eccezione va superata. È vero, infatti, che la Fondazione
è amministrata
dall'Università e che l'intera procedura è stata gestita
dagli organi e dagli
uffici dell’Ateneo, che hanno fatto applicazione delle regole di
diritto
pubblico a cui la medesima Università deve attenersi; ciò
non toglie, però, che
l'asta pubblica per la vendita del complesso immobiliare di cui si
controverte
(di proprietà della Fondazione) è stata deliberata (in
data 12 maggio 2006) dal
Consiglio di Amministrazione dell'Università di Bologna in veste
di organo di
amministrazione della Fondazione medesima, secondo quanto previsto dal
relativo
statuto (e con l'assistenza della Commissione tecnico-consultiva
parimenti
prevista dallo statuto dell'ente). Ad avviso del Collegio ciò
è sufficiente per
far sì che gli atti della procedura e, in particolare, quello
conclusivo
dell'asta qui impugnato siano riferibili alla Fondazione
agraria-sperimentale
Castelvetri, quale soggetto distinto dall'Università di Bologna,
che pure lo
amministra. 1.4) La
società controinteressata ha formulato un’ulteriore eccezione
sostenendo che il
ricorso è privo di interesse in quanto: l
le censure sono rivolte a
contestare
il regolare confezionamento delle due buste contenenti,
rispettivamente,
l'offerta economica e i documenti richiesti per la partecipazione alla
gara; l
poiché peraltro
dette buste andavano
inserite in un plico generale il cui confezionamento non è
oggetto di
controversia, è evidente che la corretta (perché non
contestata) sigillatura e
la non manomissione di questo rendevano impossibile la manomissione
delle buste
interne, ove anche il loro confezionamento non fosse stato del tutto
conforme
alle prescrizioni di bando; l
la mancanza di
contestazioni relative
al plico generale rende dunque prive di interesse le censure
riguardanti le
buste in esso contenute. Anche
quest'ultima eccezione non è fondata. E’ vero, infatti, che le
contestazioni
svolte nel ricorso si appuntano sul solo confezionamento dei plichi
interni e,
segnatamente, di quello contenente l'offerta economica, ma ciò
va connesso alla
circostanza che tra le cause di esclusione dalla gara è
espressamente indicato
il caso in cui "l'offerta economica
non sia contenuta nell'apposita busta interna (busta I) debitamente
sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura…", mentre analoga previsione
non
riguarda il plico generale; si deve tuttavia considerare che l'impianto
del
gravame è volto a censurare l'operato complessivo della
Commissione di gara
che, nonostante le contestazioni immediatamente formulate dal
rappresentante
della società ricorrente, ha ritenuto conformi alle prescrizioni
della lex specialis i plichi presentati dalla
controinteressata; e poiché dette contestazioni sono state
sollevate in due
distinti momenti e cioè sia quando sono stati esaminati i plichi
generali, sia
quando si è passati alla verifica delle buste in essi contenute,
si deve
ritenere che anche le censure proposte in questa sede giurisdizionale
vanno
riferite a tutti i plichi presentati dalla società
controinteressata e cioè sia
a quello generale, sia a quelli interni, tenuto anche conto che le
argomentazioni svolte nel ricorso sono ugualmente pertinenti rispetto
al primo
quanto rispetto ai secondi. 2)
L'avviso d'asta per la vendita del complesso immobiliare di cui si
discute
prescriveva che per partecipare alla gara i concorrenti dovevano far
pervenire
un unico plico contenente due distinte buste (a loro volta contenenti,
rispettivamente, l'offerta economica e i documenti) e stabiliva che
plico e
buste dovevano essere sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura;
comminava poi l’esclusione dalla gara in caso di offerta economica non
contenuta nell'apposita busta interna, debitamente sigillata e
controfirmata
sui lembi di chiusura. In sede di
gara il rappresentante della società Azeta Immobiliare s.r.l. ha
contestato la
regolarità sia del plico, sia delle buste presentati dall'altra
concorrente
(Borgo Travallino s.r.l.) in quanto mancanti di sigilli; la Commissione
di gara
ha però riconosciuto la regolarità formale del materiale
contestato, nel
presupposto che la lex specialis di
gara imponeva solo che il plico e le buste fossero chiusi in modo da
non
potersi aprire senza tagliare la carta, come effettivamente constatato
nella
specie. La tesi sostenuta
nel ricorso e ribadita nella memoria conclusiva può essere
sintetizzata
nell'affermazione secondo cui le prescrizioni di bando relative al
confezionamento delle offerte, imposte a pena di esclusione, sono state
violate
dalla Commissione di gara laddove ha ritenuto conformi a dette
prescrizioni il
plico e le buste presentati dalla società controinteressata, che
invece non
aveva provveduto alla prescritta sigillatura (intesa quale apposizione
di segni
o mezzi idonei ad evitare la manomissione), essendosi limitata ad
incollare i
lembi di chiusura. Le censure
sono infondate. Sigillare significa propriamente "chiudere con un
sigillo,
mettere il sigillo a una chiusura"; in senso estensivo vuol dire
"chiudere bene, ermeticamente"; come affermato dalla Sezione Sesta
del Consiglio di Stato nella sentenza 20 aprile 2006 n. 2200 "il verbo “sigillare” è ormai comunemente
usato non solo nel suo significato etimologico di apposizione di un
sigillo, ma
in quello estensivo, indicante una chiusura ermetica, tale da impedire
ogni
accesso o rendere evidente ogni tentativo di apertura". La
previsione relativa alla sigillatura delle offerte trova fondamento nel
disposto dell'art. 75 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, a tenore del
quale nella
procedura d'asta le offerte "per
essere valide devono pervenire in piego sigillato". La
genericità
dell'espressione lascia alla discrezionalità della P.A. di
specificare le modalità
della sigillatura, da intendersi come un quid
pluris rispetto alla mera chiusura; ove la P.A. non fornisca
puntuali
indicazioni al riguardo (ad esempio, imponendo l’apposizione di sigilli
in
ceralacca) la prescrizione va intesa nel senso che il plico deve essere
chiuso
in modo ermetico, tale cioè da garantirne la integrità
contro possibili
manomissioni. Nel caso di specie la società controinteressata ha
utilizzato
buste aventi un lato aperto, richiuso mediante incollatura (ovvero
distacco
della fascetta posta sotto il lembo di chiusura a protezione della
parte
adesiva); richiusa la busta, il lembo di chiusura è stato
controfirmato da un
rappresentante della ditta offerente. Ciò posto,
va innanzitutto escluso che le modalità di confezionamento
utilizzate dalla controinteressata violassero le prescrizioni
dell'avviso di
gara perché mancanti di specifici sigilli, non tassativamente
richiesti dalla lex specialis. Il nodo della questione
riguarda invece l'idoneità ad evitare ogni manomissione
(cioè a sigillare) del
tipo di chiusura utilizzato, in combinazione con i segni apposti sul
lembo di
chiusura dei singoli plichi (o buste); segni costituiti dalle
prescritte
controfirme. La questione va risolta in concreto, tenendo presente che
la lex specialis di gara, avendo
genericamente prescritto la "sigillatura e controfirma", senza
fornire più puntuali e vincolanti specificazioni circa le modalità
materiali da seguire, ha utilizzato una endiadi, in cui la combinazione
di una
chiusura resistente (ad esempio mediante incollatura) e del segno
grafico
rappresentato dalla firma apposta sui lembi di chiusura si traduce in
una garanzia
sufficiente ad assicurare l'ermeticità della chiusura stessa,
cioè la sua non
manomettibilità senza lasciare segni apprezzabili. Dall'esame
degli originali
delle buste utilizzate nella specie (ed esibiti nella pubblica udienza
dalla
difesa della Fondazione resistente) il Collegio ha tratto il
convincimento che
la modalità
utilizzata dalla controinteressata era conforme alle
prescrizioni di gara perché il plico e le buste presentate dalla
predetta
risultavano effettivamente sigillate nel senso appena precisato,
cioè chiuse in
maniera tale da non poter essere manomesse (ovvero aperte e richiuse)
senza che
restassero tracce della manomissione, incidenti in particolare sulla
continuità
grafica delle controfirme apposte. Sull'idoneità di tali modalità
di confezionamento (delle buste da presentare in sede di gara) a
soddisfare le
prescrizioni relative alla sigillatura si sono espressi anche il
Consiglio di
Stato, Sez. V, nella sentenza 12 giugno 2002 n. 3272 e il TRGA Bolzano
nella
sentenza 20 settembre 2002 n. 421. Non va d'altra parte trascurato, ad
ulteriore conforto delle conclusioni raggiunte, che la decisione della
Commissione di gara di riconoscere la regolarità formale del
materiale
presentato dalla società controinteressata è intervenuto
dopo che era stata
constatata in concreto l'ermetica chiusura del plico e delle buste,
senza che,
sul punto, fossero sollevate contestazioni. 3) Per le
ragioni illustrate il ricorso va respinto. I profili
di oggettiva incertezza che caratterizzano il caso, uniti ai non sempre
univoci
orientamenti giurisprudenziali in materia giustificano l'integrale
compensazione tra le parti delle spese del giudizio. P. Q. M. Il
Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I, respinge il
ricorso
in epigrafe. Spese
compensate. Ordina che
la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così
deciso in Bologna l’8 marzo 2007. Presidente Consigliere
rel.est. Depositata
in Segreteria in data 15.03.007 Bologna,
li 15.03.2007 Il
Segretario 1 - I principi di gara:
cenni introduttivi 2 - Le formalità
di presentazione della documentazione 3 - Riflessioni conclusive 1 - I principi di gara:
cenni introduttivi. La gara pubblica è
quella fase procedimentale nell’ambito
della quale la P.A. esamina le offerte dei concorrenti in base a
criteri
fissati e resi noti. In prima analisi è in questa fase,
certamente di grande
importanza[1], che si
concreta la comparazione tra le varie offerte volta a scegliere
l’offerta
migliore. A tal fine il procedimento di gara è sottoposto alla
regola della
cosiddetta evidenza pubblica ovvero a quel complesso di norme previste
dalla
legge e dal regolamento di contabilità dello Stato in base alle
quali deve
essere dato conto di ogni singola operazione. Si tratta di un
procedimento complesso che si avvia con
l’atto attraverso il quale i soggetti interessati vengono resi edotti
circa
l'esistenza della gara e che si concreta in una lettera invito nel caso
si
tratti di licitazione privata oppure in un bando di gara in caso si
proceda con
un altro modo di scelta del contraente[2]. Tale
atto, a prescindere dalla sua
denominazione, è, come la dottrina più recente ha
sottolineato[3],
un atto generale privo di valenza normativa, essendo ormai superata la
tesi in
virtù della quale al bando era attribuita natura normativa,
seppur con
rilevanza interna alla P.A[4].
Nella scelta del criterio
di aggiudicazione degli appalti
pubblici, l’Amministrazione procede, come la giurisprudenza più
recente ha
segnalato[5],
esercitando il suo potere discrezionale, nel rispetto dei limiti della
logicità
e della ragionevolezza[6]. L’atto con cui vengono
individuate e rese pubbliche le regole
della gara è, come è noto, il bando[7], una sorta
di lex specialis[8] che
regolamenta le fasi procedimentali ed ha la duplice funzione di dare
legale
conoscenza alla procedura e regolarne il corso. Per quanto riguarda la
natura giuridica del bando di gara,
premessa la necessità che sia formulato nel modo più
chiaro possibile al fine
di consentire un rapido svolgersi del procedimento, esso non assume,
come la
dottrina[9] ha
precisato, “il valore della cosiddetta offerta al pubblico di cui
all’art. 1336
cod. civ.”. L’avviso d’asta si caratterizza infatti per un contenuto
non
economico e non ha come destinatario una persona specifica, è un
atto
pubblicistico finalizzato al raggiungimento di risultati giuridici
precisi
ovvero l’interesse primario dell’Amministrazione di avere un’opera, un
servizio
o una fornitura Solo in via incidentale si
ricorda che il bando è
autonomamente impugnabile[10] se lede
posizioni soggettive, se contiene clausole limitative della
partecipazione[11] o che
rendano oggettivamente impossibile o maggiormente gravosa[12]
la presentazione dell’offerta. Non è stato considerato motivo
sufficiente, come
la dottrina ha sottolineato[13], un “mero
interesse oggettivo alla trasparenza della gara” se privo di
attualità e
immediatezza quale potrebbe essere, ad esempio, la doglianza sulla
modalità di
presentazione dell’offerta[14]. La gara è
“regolata” da una serie di principi[15]
tra i quali quello di pubblicità. La pubblicità delle
gare prevista dall’ordinamento nazionale
contabile era posta nell’interesse dell’Amministrazione perché
fosse garantita
la massima partecipazione alle procedure e pertanto le condizioni
economiche
ottenute fossero le migliori. La disciplina comunitaria[16] ha messo
in luce come il principio di pubblicità[17] si ponga
come una condizione essenziale per garantire la concorrenza e quindi
sia posto
nell’interesse delle imprese che contribuiscono ad allargare il
mercato. In
ambito nazionale, con il consolidarsi della concezione democratica
dello Stato,
alla pubblicità è stato riconosciuto il ruolo di
componente essenziale dei
principi costituzionali di imparzialità e buona amministrazione,
criterio
fondamentale di trasparenza del procedimento amministrativo. Trova
applicazione in
materia anche il principio di unicità in base al quale l’oggetto
della gara non
è scindibile e sono vietate le suddivisioni: anche quando
è consentita la
suddivisione in lotti occorre considerare il loro valore complessivo
ogni volta
in cui l’importo della commessa assuma rilievo. Con riferimento al potere
della P.A. di scelta del contraente
l’impostazione meno recente[18]
considerava come finalità primarie della gara la tutela degli
interessi
patrimoniali dell’amministrazione nonché la garanzia del giusto
profitto per il
vincitore della gara. In virtù dell’applicazione delle norme di
rango
comunitario le finalità appena richiamate vanno correlate al cd.
principio di
concorrenza[19]. Tale
principio è da intendersi non “ in una accezione puramente
mercantile, connessa
allo statuto dell’impresa, ma con chiari accenti solidaristici”[20]. La
procedura è inoltre
caratterizzata dai principi di formalità, effettività,
continuità e segretezza. Il principio di
formalità si traduce nella necessità che sia
seguita una forma solenne essendo richiesta la forma pubblica o
pubblica
amministrativa la quale implica che tutte le operazioni di gara sono
verbalizzate[21] dal
pubblico ufficiale autorizzato a ricevere gli atti con forza di titolo
autentico alla stregua degli atti pubblici redatti dal notaio[22]. Ciò
implica che in via di principio non sono ammesse forme di gara atipiche
rispetto a quelle consentite. Il principio di
effettività significa che il confronto non è
solo apparente ma deve essere concreto e reale nel senso che i
concorrenti
devono poter partecipare alla pari e seriamente[23] e ciò
comporta l’esigenza di garantire tra i concorrenti stessi una effettiva
concorrenzialità. Il principio di
continuità serve a garantire l’immediatezza
dell’aggiudicazione che normalmente deve avvenire seduta stante. Questo per evitare influenze esterne e per
preservare da eventuali manomissioni la documentazione di gara.
Purtuttavia è
ammessa la deroga al principio di continuità per la
necessità di risolvere questioni
giuridiche al di fuori della Commissione[24], per il
monitoraggio dei requisiti[25] economico
finanziari che fisiologicamente richiede lo svolgimento della gara in
più
sedute nonché per particolari esigenze obbiettivamente
impeditive quali i turni
di ferie del personale nel periodo estivo[26]. Di grande rilievo anche
per le successive considerazioni è il
principio di segretezza che è strettamente collegato al
principio guida di
generale applicazione che è quello della par conditio. La par
conditio va
intesa nel senso che l’Amministrazione nel costituire le posizioni dei
potenziali concorrenti deve fare in modo che risultino
“procedimentalmente
uguali”[27] assegnando
uguali condizioni. Tale principio viene in considerazione in modo
particolare
per i criteri di interprestazione e applicazione della lex specialis
del bando
al fine di garantire a tutti un trattamento non differenziato[28]. Al principio si ricorre
come criterio teleologico per la
determinazione dell’essenzialità delle prescrizioni formali ed
opera in via
sussidiaria nel caso in cui una formalità non sia richiesta a
pena di
esclusione[29]. Il principio di segretezza
impone particolari formalità nella
presentazione dei documenti e si pone come garanzia da ogni possibile
alterazione del gioco della concorrenza. Pare opportuno ricordare che
tale principio
non è assoluto e inderogabile in particolare nell’ipotesi in cui
deve essere
coordinato con altri principi di rilevanza costituzionale quali ad
esempio
l’esecuzione di giudicati amministrativi. Nel caso si concreti un
annullamento
della procedura di gara è possibile procedere al rinnovo
parziale della stessa
anche laddove le buste fossero già state aperte[30]. 2
Le formalità di
presentazione della documentazione Prima di affrontare il
profilo relativo alle formalità di
presentazione della documentazione pare opportuno soffermarsi, seppur
brevemente, sul tema dell’esclusione dalla gara per violazione di
clausole del
bando alla luce della giurisprudenza più recente. La lettura di alcune
sentenze[31] rivela un
atteggiamento rigoroso: il bando vincola non solo i concorrenti ma
anche la
stessa amministrazione restando escluso qualsiasi margine di
discrezionalità
nell’applicazione delle singole clausole. Nel bando di gara[32] la
stazione appaltante specifica, tra gli altri aspetti, le
modalità di chiusura
delle buste e del plico che le contiene. Si tratta di clausole che
rispondono
all’esigenza di garantire l’integrità della documentazione
nonché la
provenienza dell’offerta. Tale profilo relativo alla
modalità di presentazione delle
offerte, con particolare riferimento
agli aspetti formali, è stato affrontato dal TAR Emilia Romagna,
Sez. I, n.
274/2007 che ha affermato il principio in virtù del quale le
modalità di
presentazione dell’offerta risultano idonee a soddisfare quelle che
sono le
prescrizioni relative alla sigillatura laddove le offerte stesse “siano
chiuse
in maniera tale da non poter essere manomesse (ovvero aperte e
richiuse)” senza
che restino tracce della manomissione. Oggetto della controversia
sono le contestazioni di una ditta
partecipante alla vendita a corpo mediante asta pubblica, con il metodo
delle
offerte segrete, di un complesso immobiliare di proprietà della
Fondazione
agraria – sperimentale Castelvetri, amministrata dall’Università
di Bologna ma
dotata di personalità giuridica sua propria. L’avviso d’asta
prescriveva che i concorrenti, per poter
partecipare alla gara, facessero pervenire un unico plico contenente
due buste
distinte relative rispettivamente all’offerta economica e alla
documentazione.
Plico e buste dovevano, a pena di esclusione[33], essere
sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura. La ditta ricorrente, come
si legge nel testo della sentenza,
ha sostenuto la tesi in base alla quale “ le prescrizioni di bando
relative al
confezionamento delle offerte, imposte a pena di esclusione, sono state
violate
dalla Commissione di gara laddove ha ritenuto conformi a dette
prescrizioni il
plico e le buste presentati dalla società controinteressata, che
invece non
aveva provveduto alla prescritta sigillatura (intesa quale apposizione
di segni
o mezzi idonei ad evitare la manomissione), essendosi limitata ad
incollare i
lembi di chiusura”. Il TAR richiama l’art. 75
del R.D. n. 827/1924 secondo cui
nella procedura d’asta le offerte “per essere valide devono pervenire
in piego
sigillato”. La lettura della norma mette in luce che è lasciato
alla
discrezionalità della P.A. la specifica delle modalità di
presentazione delle
offerte e quindi, nel caso in cui l’Amministrazione non richieda nel
bando
determinate formalità quali, ad esempio, l’uso della ceralacca,
la prescrizione
stessa è da leggere nel senso che “il plico deve essere chiuso
in modo
ermetico”. Ora, prima di ripercorrere
le argomentazioni seguite dal TAR
nel caso di specie, pare opportuno dare conto del fatto che non
sussistono in
materia orientamenti giurisprudenziali sempre univoci ed anche leggere
gli
stessi alla luce di quelli che sono i principi di gara che vengono in
considerazione. E’ stato sottolineato[34] che le
formalità di chiusura e sigillatura[35] delle
buste contenenti le offerte dei concorrenti che partecipano ad una
procedura di
evidenza pubblica sono in linea di principio prescritte dai bandi di
gara e
questo non con una valenza formale quanto piuttosto” a garanzia
dell’autenticità della provenienza della busta e del suo
contenuto, così come
le prescrizioni circa l’apposizione dell’offerta economica in apposita
busta
senza altri documenti trovano fondamento nel principio di segretezza” . Il principio di segretezza
dell’offerta che impone, come si è
cercato di segnalare in precedenza, particolari formalità di
presentazione
delle offerte e mira a tutelare la P.A. e i concorrenti da possibili
alterazioni della concorrenza[36]. Tale
principio non è rispettato sia in presenza di uno scambio di
informazioni tra i
concorrenti, sia in presenza di qualsiasi atto idoneo ad influenzare la
scelta
della P.A., a prescindere dalla effettiva influenza sull’andamento
della gara[37]. Il requisito di cui si
tratta, con riferimento alla sola
offerta economica, non ammette equipollenti e richiede particolari
formalità
dalle quali non è possibile prescindere[38] ditalché
viola il principio il concorrente che per errore indichi il prezzo
nello schema
di contratto anziché nell’offerta economica sigillata[39]. Il TAR Lazio del 2004, in
precedenza richiamato, ritiene che
le prescrizioni circa l’apposizione dell’offerta economica in una busta
trova
fondamento nel principio di segretezza dell’offerta stessa fino al
momento in
cui la Commissione termina l’esame degli altri documenti richiesti dal
bando al
fine di escludere l’ipotesi che i lavori della Commissione[40] siano
“influenzati” dalla conoscenza dell’offerta nel rispetto dei principi
di
imparzialità[41] e parità
di trattamento degli offerenti[42]. Lo stesso
TAR assume una posizione di rigoroso formalismo nel momento in cui
afferma che
si tratta di prescrizioni sostanziali e cogenti che darebbero luogo
all’esclusione del concorrente che non le avesse rispettate anche nel
caso in
cui il bando non prevedesse specificamente tale ipotesi. Viene tuttavia
aggiunto che il rigoroso rispetto di tali prescrizioni va letto in
combinato
disposto con altri principi di cui è permeata la procedura di
gara quali il
principio generale della più ampia partecipazione alla gara al
quale viene però
riconosciuta la caratteristica di essere “recessivo” rispetto agli
altri. Il TAR Sicilia[43] si è
recentemente pronunciato sul caso in cui il plico sia stato
correttamente
confezionato ma, a seguito della consegna postale, siano saltati i
sigilli[44] a
ceralacca. In tale ipotesi è stato sottolineato come
l’affidamento al servizio
postale della consegna del plico “comporta l’assunzione del rischio che
la
consegna non avvenga in modo corretto, salvo poi agire nei confronti
del
servizio stesso per farne valere le eventuali responsabilità.” Con riferimento al tema in
esame pare interessante richiamare
anche le argomentazioni del TAR Trentino Alto Adige Sede di Trento[45] che si
soffermano su aspetti specifici relativi alle modalità di
presentazioni delle
offerte. In particolare viene sottolineato come, nel caso in cui la
busta
contenente l’offerta sia chiusa utilizzando colla, ovvero un materiale
che non
garantisce una sicura resistenza al calore e all’umidità, non
possa in linea
teorica essere esclusa l’ipotesi di manomissioni. La giurisprudenza meno
recente si era espressa per lo più nel
senso che “qualora il bando e la lettera invito non consentano forme
equipollenti o interpretazioni univocamente
più liberali , la chiusura della busta, contenente
la scheda segreta,
mediante la mera incollatura dei lembi, ancorché controfirmata
dall’interessato
che la presenta, non realizza di per sé solo la chiusura con
sigillo speciale,
prescritta dall’art. 75 r.d. 23 maggio 1924 n. 827, sia perché a
tale risultato
si perviene mercè anche il sigillo di ceralacca con impronta –
che costituisce
un’ulteriore garanzia dell’autenticità della provenienza della
busta e del di
lei contenuto – sia perché l’adozione della sola incollatura,
nel diminuire
siffatta garanzia, non esclude la possibilità di manomissioni o
sostituzioni
delle buste.”[46] Riprendendo l’esame della
sentenza di cui si tratta va
certamente richiamato il passaggio in cui si dà conto del
significato del
termine sigillare ovvero “chiudere con un sigillo, mettere il sigillo a
una
chiusura” al quale si affianca il significato in senso estensivo che
è quello
di “chiudere bene, ermeticamente”[47]. Nel caso di specie il
bando richiedeva la sigillatura e la
controfirma delle buste, pertanto non essendo richiesto l’uso di
sigilli
particolari l’aspetto maggiormente rilevante è quello che
attiene al tipo di
chiusura utilizzato, in particolare sotto il profilo
dell’idoneità ad evitare
manomissioni. A questo punto pare
opportuno richiamare l’assunto in base al
quale l’integrità, la segretezza e la provenienza della busta
vengono garantiti
dal cosiddetto “doppio sistema di garanzia”[48], formato
dalla sigillatura (che può avvenire con ceralacca, scotch…) e
dalla firma sui
lembi di chiusura. Il Consiglio di Stato
ha recentemente affermato che: “se è vero che l’Amministrazione
ha la facoltà
di richiedere il doppio sistema di garanzia (ceralacca e firma),
è anche vero
che, una volta osservata la formalità relativa alla ceralacca,
la omissione
della controfirma sui lembi, specie in assenza di una specifica
comminatoria di
esclusione, non è in grado di pregiudicare interessi pubblici
essenziali, e
quindi dà luogo ad una irregolarità innocua. La verifica
della regolarità della
documentazione rispetto alle norme del bando e del capitolato, in una
gara di
appalto, non va condotta con lo spirito della caccia all’errore, ma
tenendo
conto dell’evoluzione dell’ordinamento in favore della semplificazione
e del
divieto di aggravamento degli oneri burocratici (Cons. St. Sez. VI, 15
gennaio
2004 n. 107).” Nel caso di specie il
Collegio, esaminati gli originali delle
buste utilizzate, ha verificato che le stesse erano chiuse in maniera
tale “da
non poter essere manomesse (ovvero aperte e richiuse) senza che
restassero
tracce della manomissione, incidenti in particolare sulla
continuità grafica
delle controfirme apposte” ed ha quindi respinto il ricorso della ditta
che
riteneva non conforme il confezionamento di tali offerte. 3- Riflessioni conclusive Il Consiglio di Stato, ha
anche recentemente[49]
ribadito che tutte le disposizioni che regolano i presupposti, lo
svolgimento e
la conclusione della gara debbono essere contenute nel bando, ovvero
nella
lettera invito o nei loro allegati. Nel caso di specie non era
stata specificata alcuna modalità
di sigillatura particolare (ad es. l’apposizione di sigilli in ceralacca[50]),
ma anche laddove le clausole diano indicazioni specifiche pare a chi
scrive
preferibile l’approccio di chi[51]
, dopo aver dato conto del fatto che la giurisprudenza più
rigorosa in materia
pare mossa dal “timore che la mancata applicazione del bando si traduca
nella
lesione della par conditio tra i concorrenti”, afferma che è
opportuno
distinguere le clausole del bando a seconda che prevedano o meno
l’esclusione.
In particolare laddove il bando preveda la comminatoria di esclusione
per il
mancato rispetto di una data formalità nella presentazione della
domanda, il
giudice amministrativo potrà esaminare la formalità in
questione al fine di
verificare se la stessa corrisponda realmente ad un interesse
sostanziale. Ad
esempio nell’ipotesi in cui il bando prescriva che le domande di
partecipazione
debbano pervenire all’ufficio protocollo dell’amministrazione
committente, la
consegna personale del plico non può essere ricompressa tra le
cause di
esclusione[52]
per il mancato rispetto dei principi di proporzionalità e favor
partecipationis. La pronuncia in esame si
pone come un’interessante apertura
verso quella che viene definita l’evoluzione dell’ordinamento “in
favore della
semplificazione e del divieto di aggravamento degli oneri burocratici”[53]. Infatti
parrebbe che, anche in materia di procedure ad evidenza pubblica, fatti
salvi i
principi generali ai quali si è fatto cenno e che naturalmente
debbono
garantire e orientare l’operato delle PP.AA., dovrebbero avere un ruolo
non
“recessivo” anche quelli che sono i principi che regolano l’agere
amministrativo tra i quali in primis quello di semplificazione. Va tuttavia dato conto del
fatto che pronunce recenti[54]
si sono espresse ribadendo che la sigillatura con ceralacca della busta
contenente l’offerta è posta per garantire la segretezza
dell’offerta, la
parità di trattamento dei partecipanti e la trasparenza e
imparzialità
dell’azione amministrativa per cui, in caso di espressa previsione
del bando,
la sua mancanza va sanzionata con l’esclusione. Più in generale
la giurisprudenza
ha a più riprese affermato che l’inosservanza delle prescrizioni
di gara, con
particolare riferimento alle modalità di presentazione delle
offerte, comporta
l’esclusione dalla gara solo nel caso in cui si tratti di prescrizioni
rispondenti ad un particolare interesse dell’amministrazione o della
par
conditio dei concorrenti, Il richiamato sistema di
garanzia relativo alla modalità di
presentazione dell’offerta, non considerando le aste elettroniche[55]
caratterizzate da una diversa procedura, potrebbe validamente
continuare a
trovare applicazione garantendo l’integrità, la segretezza e la
provenienza
della busta anche alla luce dei principi di semplificazione e divieto
di
aggravamento del procedimento. Ciò però comporta, come
opportunamente il TAR Emilia
Romagna ha fatto, un’attenta considerazione del significato del termine
“sigillare” che deve essere letto in combinato disposto, con la
prescrizione
relativa alle controfirme. Nel caso infatti in cui il bando prescriva
genericamente “sigillatura e controfirma” viene utilizzata “una
endiadi, in cui
la combinazione di una chiusura resistente (ad esempio mediante
incollatura) e
del segno grafico rappresentato dalla firma sui lembi di chiusura si
traduce in
una garanzia sufficiente ad assicurare l’ermeticità della
chiusura stessa, cioè
la sua non manomettibilità senza lasciare segni apprezzabili”. [1]
Ex multis: M. Gallo, voce “Contratto
di diritto pubblico”, in, Novissimo Digesto Italiano,
UTET 1981,
p. 644 ss.; F. P. Pugliese, voce “Contratti
della pubblica amministrazione”, in, Enciclopedia
Giuridica Treccani, Roma 1988, p.1 ss,
E. Mele, I
contratti delle Pubbliche Amministrazioni,
Giuffrè 2002, p. 107 ss.; R. Caranta, I
contratti pubblici, Giappichelli 2004;
R. Garofoli, V. De Gioia, Appalti e contratti: percorsi
giurisprudenziali Giuffrè 2007; A. Sandulli (a cura di), Diritto Amministrativo applicato – Corso di
diritto amministrativo (diretto da S. Cassese), Giuffrè
2005, p. 217 ss. [2]
Cfr: S.
Cassese, Istituzioni di diritto
amministrativo, Giuffrè 2004, p. 307 ss. ; A. Massari – M.
Greco, Il nuovo codice dei contratti pubblici,
Maggioli 2006, p. 9 ss. [3]
R.
Garofoli, V. De Gioia, Appalti
e contratti: percorsi
giurisprudenziali cit. p. 5. [4]
Cfr. TAR
Milano 5 maggio 1998, n. 922, in, www.giustizia-amministrativa.it. [5]
Cons.
Stato 14 marzo 2007, n. 1246, in, www.giustizia-amministrativa.it. [6]
Il
sindacato del giudice amministrativo non interessa il merito
amministrativo in
virtù della libertà della stazione appaltante di valutare
discrezionalmente le
esigenze alla base dell’affidamento. Sul punto: TAR Lecce 20 ottobre
2004, n.
7629, in, www.giustizia-amministrativa.it. [7]
Sul punto,
tra gli altri, D. Bortolotti, voce Contratti
della amministrazione pubblica, in, Digesto
delle discipline pubblicistiche, UTET 1989, p. 46 ss. [8]
R.
Caranta, I contratti pubblici cit. p.
295 ss. L’A. richiama la giurisprudenza sul punto e sottolinea come le
prescrizioni del bando non siano da inquadrarsi come “normative” in
quanto
difettano dei caratteri di generalità e astrattezza. [9]
E. Mele, I
contratti cit. p. 112. [10]
Sull’impugnazione del bando di gara: A. Sandulli (a cura di), Diritto Amministrativo applicato – Corso di
diritto amministrativo cit, p.237 ss. [11]
Cons. St.,
Sez. IV, 27 marzo 2002, n. 1747, in, Foro
Amm. C.d.S. 2002, 662; TAR Lazio, Roma, Sez. II 17 gennaio 2007, n.
335,
in, www.giustizia-amministrativa.it La sent. si esprime nel senso che il bando
di gara,
contenente clausole direttamente lesive dell’interesse dei
partecipanti, che
impediscono o rendono particolarmente gravosa la partecipazione va
autonomamente impugnato, in considerazione del fatto che, direttamente
da tali
clausole emerge un pregiudizio attuale e concreto che determina in capo
a chi
intenda partecipare alla gara l’onere di impugnativa immediata senza
attendere
l’ulteriore corso della procedura, con il rischio di un’inutile
dilatazione dei
tempi del procedimento.
Sulla
partecipazione alle gare, tra gli altri: F. Caringella, Manuale
di diritto amministrativo, Giuffrè 2006, p. 1241 ss. [12]
Cfr. TAR
Lazio 17 gennaio 2007, n. 335, in, www.giustizia-amministrativa.it: “
Il bando
di gara d’appalto contenente clausole direttamente lesive
dell’interesse dei
partecipanti, nel senso di stabilire requisiti di partecipazione alla
procedura
selettiva che impediscono o rendono maggiormente gravosa la
partecipazione
medesima, va autonomamente ed immediatamente impugnato, atteso che
direttamente
da tali clausole emerge un pregiudizio attuale e concreto che determina
in capo
a chi intenda partecipare alla gara l’onere di impugnativa immediata
senza
attendere l’ulteriore corso della procedura, col rischio di un’inutile
dilazione dei tempi del procedimento”. [13]
P. Santoro,
Manuale dei contratti pubblici,
Maggioli 2005, p. 536 ss. [14]
Sul punto:
Cons. St., Sez. VI, 22 gennaio 2001, n. 192, in, www.giustizia-amministrativa.it. Nella massima della sentenza si legge: “ Le
clausole
del bando di gara sono da considerarsi immediatamente impugnabili solo
quando
determinano ex se un pregiudizio al concorrente, nel senso di
escluderlo dalla
gara ovvero di rendere fin dall’inizio impossibile, a causa dei vincoli
imposti
all’attività della Commissione, un esito positivo della stessa.
Il ricorso
amministrativo non è rimedio dato nell’esclusivo interesse
oggettivo della
giustizia, ma principalmente per tutelare le posizioni dei singoli, i
quali non
sono tenuti a denunciare l’illegittimità degli atti, della quale
pure, abbiano
conoscenza, se non nei limiti e nel momento in cui tale
illegittimità si
traduca concretamente in una lesione ai propri interessi”. [15]
Per
un’esaustiva disamina dei principi dei pubblici appalti: I
principi dei pubblici appalti, in, Sistema Leggi
d’Italia – Enti Locali (Banca Dati). [16]
E. Ferrari
(a cura di), I contratti della pubblica
amministrazione in Europa, Giappichelli 2003; G. De Luca, Il nuovo codice degli appalti: le procedure
ristrette si “aprono” nel solco dei principi comunitari, in, Nuova Rassegna n. 3/2007, p. 259 ss. [17]
Sul punto:
F. Botteon, Pubblicità e legittimo
affidamento (note su una pronuncia “democratica” pienamente
condivisibile ma
con qualche paletto da fissare) nota a TAR Roma 30 giugno 2006, n.
5335,
in, I contratti dello Stato e degli enti
pubblici 2006, p. 558 ss.; G. Ferrari, Idonea
pubblicità del bando di gara pubblica, nota a TAR Bari 9
marzo 2005, n.
995, in, Urbanistica e appalti 2005,
p. 610 ss. [18]
Cfr. O.
Carparelli, Appalti: lex specialis,
potere di scelta del contraente e tutela della concorrenza T.A.R.
Sicilia,
Sez. Palermo, sentenza 01.02.2006 n. 291, in, www.altalex.com. [19]
Per
un’analisi degli strumenti attraverso cui gli Stati tentano di “tenere
sotto
controllo” gli equilibri concorrenziali del cd. “sistema globale”: D.
Agus, Un global governance della concorrenza,
in, Rivista trimestrale di diritto
pubblico 2007,p. 345 ss. [20]
Così
testualmente: TAR Sicilia, Sez. Palermo, 1 febbraio 2006, n. 291, in, www.giustizia-amministrativa.it , sentenza annotata da O. Carparelli,
Appalti: lex
specialis, potere di scelta del contraente e tutela della concorrenza,
in, www.altalex.com.
M.
Clarich, intervento a Convegno su “Il codice unico dei contratti” ,
Roma 11
maggio 2006, in, www.luiss.it. L’A. sottolinea come il principio di
concorrenza
assuma una centralità significativa nella nuova disciplina del
Codice. Nel
medesimo intervento viene richiamata la normativa di contabilità
ispirata ai
principi di convenienza amministrativa e imparzialità. Tali
principi in base al
codice parrebbero equiordinati, ma da una attenta lettura dei
considerando
della direttiva il valore della concorrenza assumerebbe una posizione
sovraordinata rispetto ai principi stessi. [21]
Cfr. A.
Cancrini, P. Piselli, V. Capuzza, La
nuova legge degli appalti pubblici, IGOP 2007, p. 169 ss.
In
giurisprudenza TAR Basilicata 11 gennaio 2007, n. 273, in, www.giustiziaamministrativa.it: “…nei procedimenti di evidenza pubblica la
contestuale (è necessaria quantomeno la redazione di un
brogliaccio o di
appunti manoscritti, che poi in un termine ragionevolmente breve devono
essere
trascritti in una forma più idonea) verbalizzazione delle
operazioni di gara
(non deve essere descritta minuziosamente ogni singola operazione,
essendo
sufficiente la descrizione delle operazioni fondamentali, tenuto conto
del tipo
di gara) costituisce un requisito sostanziale non surrogabile da altri
elementi
di prova , come per es. presunzioni e/o indizi, in quanto il verbale
è l’unico
documento in grado di attestare l’esistenza e/o la veridicità
(infatti, poiché
viene redatto da un pubblico ufficiale fa piena prova fino a querela di
falso)
degli atti e delle operazioni e che permette, nel modo migliore, di
controllare
successivamente le attività espletate”. [22]
S. Betti, Il pubblico ufficiale rogante, Master
Edizioni 2003; G. Di Pietro, L’attività rogatoria: il ruolo
dell’ufficiale
rogante tra limiti e nuove prospettive, in, Nuova
Rassegna n. 8 del 16/04/07 p. 809 ss. [23]
Così
testualmente: P. Santoro, Manuale dei
contratti pubblici, Maggioli 2003, p. 541. [24]
TAR Lazio,
21 marzo 1997, n. 521, in, Foro Amm.
1997, 1224. [25]
R.
Travaglini, I requisiti generali e
speciali dei concorrenti alle gare pubbliche e la loro verifica,
in, I contratti dello Stato e degli Enti
pubblici, n. 2/2007, p. 161 ss. [26]
Cons. St. Sez. V, 3 gennaio 2002, n. 5,
in, Sett. Giur.
2002, p. 1. [27]
L’espressione è di E. Mele, I contratti
cit. p. 115. [28]
Cons.
Stato, Sez. Sez. VI, 6 ottobre 1986, n. 765, in, Cons.
Stato 1986, 1593.
Il
principio impedisce di prendere in considerazione chiarimenti che
introducano
nuovi elementi valutativi dopo la conclusione dei lavori della
Commissione. Sul
punto: Romito, La parità di trattamento tra gli offerenti e la
possibilità di
modificazione delle offerte, in, Riv. Trim. Appalti 1998, p. 118. [29]
Sulle cause
di esclusione: M. Greco, La qualificazione
nei lavori pubblici, in, www.appaltiecontratti.it. [30]
Cons. St.,
Sez. VI, 1 ottobre 2004, n. 6457, in, Foro
Amm. CdS. 2004, 2911. [31]
Cons. Stato
25 marzo 2003 n. 1551, TAR Calabria 4 luglio 2001 n. 1090 in, www.giustizia-amministrativa.it. [32]
Cfr.
Deliberazione n. 121 del 19/12/2006 dell’Autorità per la
vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in, www.autoritalavoripubblici.it dove si legge “…omissis...secondo costante
giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 20 marzo 2006 n.
1453)
si ritiene che laddove l’amministrazione disponga in modo puntuale ed
analitico
le formalità e le modalità cui le imprese devono
conformarsi per la
presentazione dei plichi, con la previsione della sanzione, in caso
della loro
inosservanza, dell’esclusione dalla gara, non sussistono margini di
interpretazione da parte della Commissione giudicatrice.
Unico
limite al potere discrezionale dell’amministrazione di inserire nella
disciplina di gara tutte le disposizioni ritenute più opportune
per il
perseguimento dell’interesse pubblico ad una regolare e trasparente
procedura
di gara, è dato dalla illogicità o arbitrarietà
delle clausole stesse purchè la
loro inosservanza non conduca ad una alterazione della par conditio.” [33]
Cfr. Parere
Regione Sicilia n. 243 del 1998, in, www.regione.sicilia.it. Nel parere vengono riportate alcune
sentenze meno
recenti sul punto. [34]
TAR Lazio,
9 giugno 2004, n. 2058. in, www.giustizia–amministrativa.it. In dottrina: U. Bertoli,
La
chiusura delle buste nelle gare di appalto: sigillatura, controfirma e
timbratura, in, www.csa-torino.it/quaderni.
I trimestre 2006, p. 63 – 65. [35]
Sul
significato delle prescrizioni riguardanti sigillatura e controfirma:
TAR
Sicilia 14 luglio 2000, n. 1613, in, www.giustizia–amministrativa .it
dove si
legge: “il sigillo non adempie alla funzione di garantire la
provenienza
dell’offerta, in quanto tale scopo è assicurato dalla
controfirma, mentre la
diversa funzione di evitare abusive aperture delle buste ed eventuali
sostituzioni
del contenuto è soddisfatta dalla chiusura di esse con
ceralacca, munita o meno
di impronta di identificazione”.
Per i
rapporti tra chiusura, sigillatura e controfirma delle buste: TAR
Calabria 15
settembre 2005, n. 1411 e Cons. Stato 12 febbraio 1997, n. 105, in, www.giustizia-amministrativa.it. [36]
Cfr. Cons.
Stato, Sez. V, 5 marzo 2001, n. 1247, in, Foro
Amm. 2001, 486. [37]
Cons.
Stato, Sez. V, 15 maggio 2002, n. 2599, in, Foro
Amm. 2002, 1190. [38]
Cons.
Stato, Sez. VI, 17 luglio 2001, n. 3962, in, Foro Amm.
2001, 2061. [39]
Cons.
Stato, Sez. VI, 14 febbraio 2002, n. 873, in, Foro Amm.
2002, 471. [40]
Sugli
adempimenti del seggio di gara: S. Luce, Il
nuovo diritto degli appalti e delle concessioni pubbliche di lavori,
servizi e
forniture, Itaedizioni 2006, p. 57 ss.
La
commissione di gara, come è stato precisato (Cons. Stato 24
maggio 2007, n.
2779, in, www.giustizia-amministrativa.it), può, fino al momento
in cui non
“perde la disponibilità degli atti di gara” rivedere il proprio
operato al fine
di correggere errori di cui ha, successivamente alla seduta di gara,
preso
atto. Amplius: M. Atellani, L’attività
contrattuale della P.A., in, Lineamenti
di diritto amministrativo (AA.VV), Istituto poligrafico e zecca
dello Stato
2006, p. 785 ss. [41]
Il
principio di imparzialità è connaturato alla natura
concorsuale del
procedimento e comporta che tutte le volte che si deve procedere ad un
giudizio
tecnico – discrezionale siano determinati i criteri di valutazione. Sul
punto:
Cons. Stato, Sez. V., 2 luglio 1996, n. 868, in, Foro Amm.
1996, 2276; Cons. Stato, Sez. III., 11 febbraio 1997, n.
121 in, Foro Amm. 1998, p. 166. [42]
Tale
principio regola in modo particolare i criteri di interpretazione e
applicazione della lex specialis del bando per garantire a tutti un
trattamento
tale da non pregiudicare in alcun modo le posizioni altrui. Tra gli
altri: TAR
Liguria, 1 luglio 1996, n. 237, in, Foro
Amm. 1997, p. 861. [43]
TAR
Sicilia- Sez. Catania, 13 marzo 2006, n. 392, in, Foro Amm.
2006, 3, p.1133. [44]
Sul profilo
dell’apposizione dei sigilli unicamente nella busta interna contenente
l’offerta cfr Cons. Stato 30 aprile 2002, n. 2299, in,
www.giustizia-amministrativa.it. [45]
TAR
Trentino Alto Adige Sede di Trento, 13 febbraio 2006, n. 40, in, Foro Amm. 2006, 2, p. 492. [46]
Cons. Stato
3 marzo 2001, n. 1222, in, www.giustizi-amministrativa.it; TAR Palermo 22 agosto 1994, n. 526, in, www.giustizia-amministrativa.it di cui si riporta la massima: “In materia di
procedure di appalto, nessuna specifica norma impone la firma dei
componenti la
commissione di gara di appalto sul plico contenente l’offerta, stante
che la
segretezza dell’offerta stessa e il pericolo di manomissioni del piego
che la
contiene sono assicurati dalla prescrizione di cui all’art. 75 comma 4
del
regolamento di contabilità generale dello Stato 23 maggio 1924
n. 827, secondo
cui le offerte, per essere valide, devono pervenire in piego sigillato,
sicchè,
al riguardo, soltanto tale adempimento costituisce modalità
essenziale, anche
se nella prassi è invalso l’uso di siglare le buste contenenti
gli atti di
gara, alla stessa stregua di quanto avviene nel procedimento di
concorso a
posti di pubblico impiego, ove però, per la diversità
delle operazioni rispetto
a quelle concernenti le gare di appalto, l’art. 5 D.P.R. 3 maggio 1957
n. 686
prevede espressamente che i pieghi contenenti i temi siano suggellati e
firmati
esteriormente sui lembi di chiusura dai membri della commissione e dal
segretario”. [47]
Cons.
Stato, Sez. VI, n. 2200, in, www.giustizia-amministrativa.it.
[48]
Cons.
Stato, Sez. V, 21 settembre 2005, n. 4941, in,
www.giustizia–amministrativa.it.
. [49] Amplius:
R. Garofoli, V. De Gioia, Appalti
e contratti: percorsi
giurisprudenziali cit. p. 55 ss. [50]
Cons. Stato
11 maggio 2007, n. 2324, in, www.giustizia-amministrativa.it. Nel testo della sentenza si legge:
“…l’apposizione
dei sigilli, richiesta dal bando, non adempie in realtà alla
funzione di
garantire la provenienza dell’offerta, in quanto nel caso all’esame
tale scopo
è assicurato da ulteriori cautele, e cioè dalla
controfirma sui lembi di
chiusura dei plichi e dalla apposizione delle etichette identificative…”
TAR
Bologna 17 gennaio 2007, n. 11, in, www.giustizia-amministrativa.it, dove si legge “…La chiusura in ceralacca,
anche in
mancanza di un’impronta sulla stessa, è del resto del tutto
idonea a garantire
le esigenze di riservatezza e segretezza cui è preordinata la
chiusura della
busta presentata per la partecipazione alla gara essendo parimenti
garantita
l’impossibilità di una manomissione del plico …”. [51]
R. Caranta,
I contratti cit., p. 303 ss. [52]
Cons. Stato
25 gennaio 2003, n. 350, in, Foro Amm. CDS 2003, p.121 ss. [53]
Cons. Stato, Sez. VI,
15 gennaio 2004, n. 107, in, www.giustizia-amministrativa.it. [54]
TAR Napoli
23 gennaio 2007, n. 603, in, www.giustizia-amministrativa.it. In tale pronuncia viene richiamata la sent.
n.
4941/2005 del Consiglio di Stato cit.
TAR
Perugia, 11 luglio 2007, n. 553, in, www.giustizia-amministrativa.it dove si legge: “In materia di gare, le
formalità
relative alla presentazione delle offerte (comprese le modalità
di chiusura dei
plichi) in quanto dettate a pena di esclusione …omissis…appartengono
alla categoria concettuale delle ‘forme
sostanziali’ o ‘vincolate’, intendendosi per tali quelle la cui mancata
osservanza rileva come fatto in sé, a prescindere da ogni
indagine sugli
effetti che ne siano derivati; esse si contrappongono alle ‘forme
strumentali’
per le quali vige invece il principio dell’equivalenza e della
utilità del
conseguimento dello scopo.
Sulla
distinzione tra forme sostanziali e forme strumentali si veda Cons.
Stato, sez.
V, 28 gennaio 2005, n. 187 …omissis…che
analizza i relativi concetti richiamando, fra l’altro, il diritto
comunitario e
quello francese e così definisce le ‘forme sostanziali’: si
tratta di formalità
procedurali che non ammettono equipollenti per il semplice motivo che
l’ordinamento riconnette unicamente al fatto della loro precisa
osservanza il
valore di “prova” dell’avvenuto perseguimento di un determinato
obiettivo,
costituente il “valore” giuridicamente tutelato.” [55]
G.
Vespertini (a cura di), L’e-Government,
Giuffrè 2004; F. Caringella- R. Garofoli, Codice
Amministrativo, Giuffrè 2005.
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