Dottrina |
T.A.R. per l’Emilia- Romagna, sez. I, 15 marzo 2007, n. 274 sulle modalità di presentazione della
documentazione nelle procedure a evidenza pubblica 1 - I principi
di gara: cenni introduttivi 2 - Le formalità di presentazione della
documentazione 3 - Riflessioni conclusive 1 - I principi di gara:
cenni introduttivi. La gara pubblica è quella
fase procedimentale nell’ambito della quale Si tratta di un
procedimento complesso che si avvia con l’atto attraverso il quale i
soggetti interessati vengono resi edotti circa
l'esistenza della gara e che si concreta in una lettera invito nel caso si
tratti di licitazione privata oppure in un bando di gara in caso si proceda
con un altro modo di scelta del contraente. Tale atto,
a prescindere dalla sua denominazione, è, come la dottrina più recente ha sottolineato, un atto generale privo di valenza normativa, essendo ormai
superata la tesi in virtù della quale al bando era attribuita natura
normativa, seppur con rilevanza interna alla P.A. Nella scelta del criterio
di aggiudicazione degli appalti pubblici, l’Amministrazione procede,
come la giurisprudenza più recente ha segnalato, esercitando il suo potere discrezionale, nel
rispetto dei limiti della logicità e della ragionevolezza. L’atto con cui vengono individuate e rese pubbliche le regole della gara
è, come è noto, il bando, una sorta di lex specialis che regolamenta le fasi procedimentali ed ha la duplice funzione di
dare legale conoscenza alla procedura e regolarne il corso. Per quanto riguarda la
natura giuridica del bando di gara, premessa la necessità che sia formulato
nel modo più chiaro possibile al fine di consentire un rapido svolgersi del
procedimento, esso non assume, come la dottrina ha precisato,
“il valore della cosiddetta offerta al pubblico di cui all’art.
1336 cod. civ.”.
L’avviso d’asta si caratterizza infatti per un contenuto non
economico e non ha come destinatario una persona specifica, è un atto
pubblicistico finalizzato al raggiungimento di risultati giuridici precisi
ovvero l’interesse primario dell’Amministrazione di avere
un’opera, un servizio o una fornitura Solo in via incidentale
si ricorda che il bando è autonomamente impugnabile se lede posizioni
soggettive, se contiene clausole limitative della partecipazione o che rendano oggettivamente impossibile o maggiormente gravosa la presentazione
dell’offerta. Non è stato considerato motivo sufficiente, come la
dottrina ha sottolineato, un “mero
interesse oggettivo alla trasparenza della gara” se privo di attualità
e immediatezza quale potrebbe essere, ad esempio, la doglianza sulla modalità
di presentazione dell’offerta. La gara è
“regolata” da una serie di principi tra i quali quello di pubblicità. La pubblicità delle gare
prevista dall’ordinamento nazionale contabile era posta
nell’interesse dell’Amministrazione perché fosse garantita la
massima partecipazione alle procedure e pertanto le condizioni economiche
ottenute fossero le migliori. La disciplina comunitaria ha messo in luce come il principio di pubblicità si ponga come una condizione essenziale per garantire la concorrenza
e quindi sia posto nell’interesse delle imprese che contribuiscono ad
allargare il mercato. In ambito nazionale, con il consolidarsi della
concezione democratica dello Stato, alla pubblicità è stato riconosciuto il
ruolo di componente essenziale dei principi
costituzionali di imparzialità e buona amministrazione, criterio fondamentale
di trasparenza del procedimento amministrativo. Trova applicazione
in materia anche il principio di unicità in base al quale l’oggetto
della gara non è scindibile e sono vietate le suddivisioni: anche quando è
consentita la suddivisione in lotti occorre
considerare il loro valore complessivo ogni volta in cui l’importo
della commessa assuma rilievo. Con riferimento al potere
della P.A. di scelta del contraente l’impostazione meno recente considerava come finalità primarie della gara la tutela degli
interessi patrimoniali dell’amministrazione nonché
la garanzia del giusto profitto per il vincitore della gara. In virtù
dell’applicazione delle norme di rango comunitario le finalità appena
richiamate vanno correlate al cd. principio di
concorrenza. Tale principio è da intendersi non “ in una accezione puramente mercantile, connessa allo statuto
dell’impresa, ma con chiari accenti solidaristici”. La procedura è
inoltre caratterizzata dai principi di formalità, effettività, continuità e
segretezza. Il principio di formalità
si traduce nella necessità che sia seguita una forma solenne essendo
richiesta la forma pubblica o pubblica
amministrativa la quale implica che tutte le operazioni di gara sono
verbalizzate dal pubblico ufficiale autorizzato a ricevere gli
atti con forza di titolo autentico alla stregua degli atti pubblici redatti
dal notaio. Ciò implica che in via di principio non sono
ammesse forme di gara atipiche rispetto a quelle consentite. Il principio di
effettività significa che il confronto non è solo apparente ma deve essere
concreto e reale nel senso che i concorrenti devono poter partecipare alla
pari e seriamente e ciò comporta l’esigenza di garantire tra i
concorrenti stessi una effettiva concorrenzialità. Il principio di continuità
serve a garantire l’immediatezza dell’aggiudicazione che
normalmente deve avvenire seduta stante. Questo per evitare influenze
esterne e per preservare da eventuali manomissioni la documentazione di gara.
Purtuttavia è ammessa la deroga al principio di
continuità per la necessità di risolvere questioni giuridiche al di fuori
della Commissione, per il monitoraggio dei requisiti economico finanziari che fisiologicamente
richiede lo svolgimento della gara in più sedute nonché per particolari
esigenze obbiettivamente impeditive quali i turni
di ferie del personale nel periodo estivo. Di grande rilievo anche
per le successive considerazioni è il principio di segretezza che è
strettamente collegato al principio guida di
generale applicazione che è quello della par conditio.
La par conditio va intesa
nel senso che l’Amministrazione nel costituire le posizioni dei
potenziali concorrenti deve fare in modo che risultino
“procedimentalmente uguali” assegnando uguali
condizioni. Tale principio viene in considerazione in modo particolare per i
criteri di interprestazione e applicazione della lex specialis del bando al fine
di garantire a tutti un trattamento non differenziato. Al principio si ricorre
come criterio teleologico per la determinazione dell’essenzialità delle
prescrizioni formali ed opera in via sussidiaria nel
caso in cui una formalità non sia richiesta a pena di esclusione. Il principio di
segretezza impone particolari formalità nella presentazione dei documenti e
si pone come garanzia da ogni possibile alterazione del gioco della
concorrenza. Pare opportuno ricordare che tale principio non è assoluto e
inderogabile in particolare nell’ipotesi in cui deve essere coordinato
con altri principi di rilevanza costituzionale quali ad esempio
l’esecuzione di giudicati amministrativi. Nel caso si concreti un
annullamento della procedura di gara è possibile
procedere al rinnovo parziale della stessa anche laddove le buste fossero già
state aperte. 2 Le formalità di
presentazione della documentazione Prima di affrontare il
profilo relativo alle formalità di presentazione
della documentazione pare opportuno soffermarsi, seppur brevemente, sul tema
dell’esclusione dalla gara per violazione di clausole del bando alla
luce della giurisprudenza più recente. La lettura di alcune
sentenze rivela un atteggiamento rigoroso: il bando vincola
non solo i concorrenti ma anche la stessa amministrazione restando escluso
qualsiasi margine di discrezionalità nell’applicazione delle singole
clausole. Nel bando di gara la stazione appaltante specifica, tra gli altri aspetti, le modalità di chiusura delle buste e del plico che le
contiene. Si tratta di clausole che rispondono all’esigenza di
garantire l’integrità della documentazione nonché
la provenienza dell’offerta. Tale profilo relativo alla modalità di presentazione delle offerte, con
particolare riferimento agli aspetti formali, è stato affrontato dal
TAR Emilia Romagna, Sez. I, n. 274/2007 che ha affermato il principio in
virtù del quale le modalità di presentazione dell’offerta risultano
idonee a soddisfare quelle che sono le prescrizioni relative alla sigillatura
laddove le offerte stesse “siano chiuse in maniera tale da non poter essere
manomesse (ovvero aperte e richiuse)” senza che restino tracce della
manomissione. Oggetto della
controversia sono le contestazioni di una ditta partecipante alla vendita a
corpo mediante asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete, di un
complesso immobiliare di proprietà della Fondazione agraria –
sperimentale Castelvetri, amministrata
dall’Università di Bologna ma dotata di personalità giuridica sua propria. L’avviso
d’asta prescriveva che i concorrenti, per poter
partecipare alla gara, facessero pervenire un unico plico contenente due
buste distinte relative rispettivamente all’offerta economica e alla
documentazione. Plico e buste dovevano, a pena di esclusione, essere sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura. La ditta ricorrente, come
si legge nel testo della sentenza, ha sostenuto la tesi in base alla quale
“ le prescrizioni di bando relative al
confezionamento delle offerte, imposte a pena di esclusione, sono state
violate dalla Commissione di gara laddove ha ritenuto conformi a dette
prescrizioni il plico e le buste presentati dalla società controinteressata,
che invece non aveva provveduto alla prescritta sigillatura (intesa quale
apposizione di segni o mezzi idonei ad evitare la manomissione), essendosi
limitata ad incollare i lembi di chiusura”. Il TAR richiama
l’art. 75 del R.D. n. 827/1924 secondo cui
nella procedura d’asta le offerte “per essere valide devono
pervenire in piego sigillato”. La lettura della norma mette in luce che
è lasciato alla discrezionalità della P.A. la
specifica delle modalità di presentazione delle offerte e quindi, nel caso in
cui l’Amministrazione non richieda nel bando determinate formalità
quali, ad esempio, l’uso della ceralacca, la prescrizione stessa è da
leggere nel senso che “il plico deve essere chiuso in modo
ermetico”. Ora, prima di
ripercorrere le argomentazioni seguite dal TAR nel caso di specie, pare opportuno dare conto del fatto che non sussistono in
materia orientamenti giurisprudenziali sempre univoci ed anche leggere gli
stessi alla luce di quelli che sono i principi di gara che vengono in
considerazione. E’ stato sottolineato che le formalità
di chiusura e sigillatura delle buste contenenti le offerte
dei concorrenti che partecipano ad una procedura di evidenza pubblica sono in
linea di principio prescritte dai bandi di gara e questo non con una valenza
formale quanto piuttosto” a garanzia dell’autenticità della
provenienza della busta e del suo contenuto, così come le prescrizioni circa
l’apposizione dell’offerta economica in apposita busta senza
altri documenti trovano fondamento nel principio di segretezza” . Il principio di
segretezza dell’offerta che impone, come si è cercato di segnalare in
precedenza, particolari formalità di presentazione delle offerte e mira a
tutelare Il requisito di cui si
tratta, con riferimento alla sola offerta economica, non ammette equipollenti
e richiede particolari formalità dalle quali non è possibile prescindere ditalché viola il principio
il concorrente che per errore indichi il prezzo nello schema di contratto
anziché nell’offerta economica sigillata. Il TAR Lazio del Il TAR Sicilia si è recentemente pronunciato sul caso in cui il plico sia stato
correttamente confezionato ma, a seguito della
consegna postale, siano saltati i sigilli a ceralacca. In
tale ipotesi è stato sottolineato come
l’affidamento al servizio postale della consegna del plico
“comporta l’assunzione del rischio che la consegna non avvenga in
modo corretto, salvo poi agire nei confronti del servizio stesso per farne valere
le eventuali responsabilità.” Con riferimento al tema
in esame pare interessante richiamare anche le argomentazioni del TAR
Trentino Alto Adige Sede di Trento che si soffermano
su aspetti specifici relativi alle modalità di
presentazioni delle offerte. In particolare viene
sottolineato come, nel caso in cui la busta contenente l’offerta sia
chiusa utilizzando colla, ovvero un materiale che non garantisce una sicura
resistenza al calore e all’umidità, non possa in linea teorica essere
esclusa l’ipotesi di manomissioni. La giurisprudenza meno
recente si era espressa per lo più nel senso che “qualora il bando e la
lettera invito non consentano forme equipollenti o interpretazioni
univocamente più liberali , la chiusura della
busta, contenente la scheda segreta, mediante la mera incollatura dei lembi,
ancorché controfirmata dall’interessato che la presenta, non realizza
di per sé solo la chiusura con sigillo speciale, prescritta dall’art.
75 r.d. 23 maggio 1924 n. 827, sia perché a tale risultato si perviene mercè anche il sigillo di ceralacca con impronta –
che costituisce un’ulteriore garanzia dell’autenticità della
provenienza della busta e del di lei contenuto – sia perché
l’adozione della sola incollatura, nel diminuire siffatta garanzia, non
esclude la possibilità di manomissioni o sostituzioni delle buste.” Riprendendo l’esame
della sentenza di cui si tratta va certamente
richiamato il passaggio in cui si dà conto del significato del termine
sigillare ovvero “chiudere con un sigillo, mettere il sigillo a una
chiusura” al quale si affianca il significato in senso estensivo che è
quello di “chiudere bene, ermeticamente”. Nel caso di specie il
bando richiedeva la sigillatura e la controfirma delle buste, pertanto non
essendo richiesto l’uso di sigilli particolari
l’aspetto maggiormente rilevante è quello che attiene al tipo di
chiusura utilizzato, in particolare sotto il profilo dell’idoneità ad
evitare manomissioni. A questo punto pare
opportuno richiamare l’assunto in base al quale l’integrità, la
segretezza e la provenienza della busta vengono
garantiti dal cosiddetto “doppio sistema di garanzia”, formato dalla sigillatura (che può avvenire con ceralacca,
scotch…) e dalla firma sui lembi di chiusura. Il Consiglio di
Stato ha recentemente affermato che: “se è
vero che l’Amministrazione ha la facoltà di richiedere il doppio
sistema di garanzia (ceralacca e firma), è anche vero che, una volta
osservata la formalità relativa alla ceralacca, la omissione della
controfirma sui lembi, specie in assenza di una specifica comminatoria di
esclusione, non è in grado di pregiudicare interessi pubblici essenziali, e
quindi dà luogo ad una irregolarità innocua. La verifica della regolarità
della documentazione rispetto alle norme del bando e
del capitolato, in una gara di appalto, non va condotta con lo spirito della
caccia all’errore, ma tenendo conto dell’evoluzione
dell’ordinamento in favore della semplificazione e del divieto di
aggravamento degli oneri burocratici (Cons. St. Sez. VI, 15 gennaio 2004 n. 107).” Nel caso di specie il
Collegio, esaminati gli originali delle buste utilizzate, ha verificato che
le stesse erano chiuse in maniera tale “da non poter essere manomesse
(ovvero aperte e richiuse) senza che restassero tracce della manomissione,
incidenti in particolare sulla continuità grafica delle controfirme
apposte” ed ha quindi respinto il ricorso della ditta che riteneva non
conforme il confezionamento di tali offerte. 3- Riflessioni conclusive Il Consiglio di Stato, ha
anche recentemente ribadito che tutte le disposizioni che regolano i
presupposti, lo svolgimento e la conclusione della gara debbono essere
contenute nel bando, ovvero nella lettera invito o nei loro allegati. Nel caso di specie non
era stata specificata alcuna modalità di sigillatura
particolare (ad es. l’apposizione di sigilli in ceralacca), ma anche laddove le
clausole diano indicazioni specifiche pare a chi scrive preferibile
l’approccio di chi
, dopo aver dato conto del fatto che la giurisprudenza più rigorosa in
materia pare mossa dal “timore che la mancata applicazione del bando si
traduca nella lesione della par conditio tra i
concorrenti”, afferma che è opportuno distinguere le clausole del bando
a seconda che prevedano o meno l’esclusione. In particolare laddove il
bando preveda la comminatoria di esclusione per il mancato rispetto di una
data formalità nella presentazione della domanda, il giudice amministrativo
potrà esaminare la formalità in questione al fine di verificare se la stessa
corrisponda realmente ad un interesse sostanziale.
Ad esempio nell’ipotesi in cui il bando prescriva che le domande di
partecipazione debbano pervenire all’ufficio protocollo
dell’amministrazione committente, la consegna personale del plico non
può essere ricompressa tra le cause di esclusione per il mancato rispetto dei principi di
proporzionalità e favor partecipationis. La pronuncia in esame si
pone come un’interessante apertura verso quella che viene
definita l’evoluzione dell’ordinamento “in favore della
semplificazione e del divieto di aggravamento degli oneri burocratici”. Infatti parrebbe che, anche in materia di
procedure ad evidenza pubblica, fatti salvi i principi generali ai quali si è
fatto cenno e che naturalmente debbono garantire e orientare l’operato
delle PP.AA., dovrebbero avere un ruolo non
“recessivo” anche quelli che sono i principi che regolano
l’agere amministrativo tra i quali in primis
quello di semplificazione. Va tuttavia dato conto
del fatto che pronunce recenti si sono espresse ribadendo che la
sigillatura con ceralacca della busta contenente l’offerta è posta per
garantire la segretezza dell’offerta, la parità di trattamento dei
partecipanti e la trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa
per cui, in caso di espressa previsione del bando, la sua mancanza va
sanzionata con l’esclusione. Più in generale la giurisprudenza ha a più
riprese affermato che l’inosservanza delle prescrizioni di gara, con
particolare riferimento alle modalità di
presentazione delle offerte, comporta l’esclusione dalla gara solo nel
caso in cui si tratti di prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse
dell’amministrazione o della par conditio dei
concorrenti, Il richiamato sistema di garanzia relativo alla modalità di presentazione
dell’offerta, non considerando le aste elettroniche caratterizzate da una diversa procedura, potrebbe validamente
continuare a trovare applicazione garantendo l’integrità, la segretezza
e la provenienza della busta anche alla luce dei principi di semplificazione
e divieto di aggravamento del procedimento. Ciò però comporta, come
opportunamente il TAR Emilia Romagna ha fatto, un’attenta
considerazione del significato del termine “sigillare” che deve
essere letto in combinato disposto, con la prescrizione relativa
alle controfirme. Nel caso infatti in cui il
bando prescriva genericamente “sigillatura e controfirma” viene
utilizzata “una endiadi, in cui la combinazione di una chiusura
resistente (ad esempio mediante incollatura) e del segno grafico
rappresentato dalla firma sui lembi di chiusura si traduce in una garanzia
sufficiente ad assicurare l’ermeticità della chiusura stessa, cioè la
sua non manomettibilità senza lasciare segni
apprezzabili”. Ex multis: M. Gallo, voce “Contratto di diritto
pubblico”, in, Novissimo Digesto Italiano, UTET 1981, p. 644
ss.; F. P. Pugliese, voce “Contratti della
pubblica amministrazione”, in, Enciclopedia Giuridica Treccani,
Roma 1988, p.1 ss, E. Mele, I contratti delle Pubbliche
Amministrazioni, Giuffrè 2002, p. 107 ss.; R. Caranta, I contratti pubblici, Giappichelli
2004; R. Garofoli, V. De Gioia, Appalti
e contratti: percorsi giurisprudenziali Giuffrè
2007; A. Sandulli (a cura di), Diritto
Amministrativo applicato – Corso di diritto amministrativo (diretto
da S. Cassese), Giuffrè
2005, p. 217 ss. Cfr: S. Cassese, Istituzioni
di diritto amministrativo, Giuffrè 2004, p. 307
ss. ; A. Massari – M. Greco, Il nuovo
codice dei contratti pubblici, Maggioli 2006,
p. 9 ss. Il sindacato del
giudice amministrativo non interessa il merito amministrativo
in virtù della libertà della stazione appaltante di valutare
discrezionalmente le esigenze alla base dell’affidamento. Sul punto:
TAR Lecce 20 ottobre 2004, n. Sul punto, tra
gli altri, D. Bortolotti, voce Contratti della amministrazione pubblica, in, Digesto delle
discipline pubblicistiche, UTET 1989, p. 46 ss. R. Caranta, I contratti pubblici cit. p. 295 ss.
L’A. richiama la giurisprudenza sul punto e sottolinea
come le prescrizioni del bando non siano da inquadrarsi come
“normative” in quanto difettano dei caratteri di generalità e astrattezza.
Sull’impugnazione
del bando di gara: A. Sandulli (a cura di), Diritto
Amministrativo applicato – Corso di diritto amministrativo cit, p.237 ss. Cons. St., Sez. IV,
27 marzo 2002, n.
Sulla partecipazione alle gare, tra gli altri: F. Caringella, Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè 2006, p. 1241 ss. Cfr. TAR Lazio 17
gennaio 2007, n. Sul punto: Cons. St., Sez. VI, 22 gennaio
2001, n.
Il ricorso amministrativo non è rimedio dato nell’esclusivo interesse
oggettivo della giustizia, ma principalmente per tutelare le posizioni dei
singoli, i quali non sono tenuti a denunciare
l’illegittimità degli atti, della quale pure, abbiano conoscenza, se
non nei limiti e nel momento in cui tale illegittimità si traduca
concretamente in una lesione ai propri interessi”. Per
un’esaustiva disamina dei principi dei pubblici appalti: I principi dei
pubblici appalti, in, Sistema Leggi d’Italia – Enti Locali
(Banca Dati). E.
Ferrari (a cura di), I contratti della pubblica amministrazione in Europa,
Giappichelli 2003; G. De Luca, Il nuovo codice
degli appalti: le procedure ristrette si “aprono” nel solco dei
principi comunitari, in, Nuova Rassegna n. 3/2007, p. 259 ss. Sul punto: F. Botteon, Pubblicità e legittimo affidamento (note su
una pronuncia “democratica” pienamente condivisibile ma con
qualche paletto da fissare) nota a TAR Roma 30 giugno 2006, n. Cfr. O. Carparelli, Appalti: lex specialis, potere di scelta
del contraente e tutela della concorrenza T.A.R. Sicilia, Sez. Palermo,
sentenza 01.02.2006 n. Per un’analisi
degli strumenti attraverso cui gli Stati tentano di “tenere sotto
controllo” gli equilibri concorrenziali del cd. “sistema
globale”: D. Agus, Un global governance della concorrenza, in, Rivista
trimestrale di diritto pubblico 2007,p. 345 ss. Così testualmente:
TAR Sicilia, Sez. Palermo, 1 febbraio 2006, n.
M. Clarich, intervento a Convegno su “Il
codice unico dei contratti” , Roma 11 maggio Cfr.
A. Cancrini, P. Piselli, V. Capuzza,
La nuova legge degli appalti pubblici, IGOP 2007, p. 169 ss.
In giurisprudenza TAR Basilicata 11 gennaio 2007, n. S. Betti,
Il pubblico ufficiale rogante, Master Edizioni 2003; G. Di Pietro, L’attività rogatoria: il ruolo
dell’ufficiale rogante tra limiti e nuove prospettive, in, Nuova Rassegna n. 8
del 16/04/07 p. 809 ss. R. Travaglini, I requisiti generali e speciali dei
concorrenti alle gare pubbliche e la loro verifica, in, I contratti
dello Stato e degli Enti pubblici, n. 2/2007, p. 161 ss. Cons. Stato, Sez. Sez. VI, 6 ottobre 1986, n.
Il principio impedisce di prendere in considerazione chiarimenti che
introducano nuovi elementi valutativi dopo la conclusione dei lavori della
Commissione. Sul punto: Romito, La parità di trattamento tra gli offerenti e
la possibilità di modificazione delle offerte, in, Riv. Trim. Appalti 1998,
p. 118. Sulle
cause di esclusione: M. Greco, La qualificazione nei lavori pubblici,
in, www.appaltiecontratti.it. Cons. Stato 25 marzo
2003 n. 1551, TAR Calabria 4 luglio 2001 n. Cfr. Deliberazione n.
121 del 19/12/2006 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, in, www.autoritalavoripubblici.it
dove si legge “…omissis...secondo
costante giurisprudenza (ex multis, Consiglio di
Stato, Sez. V, 20 marzo 2006 n. 1453) si ritiene che laddove
l’amministrazione disponga in modo puntuale ed analitico le formalità e
le modalità cui le imprese devono conformarsi per la presentazione dei
plichi, con la previsione della sanzione, in caso della loro inosservanza,
dell’esclusione dalla gara, non sussistono margini di interpretazione
da parte della Commissione giudicatrice.
Unico limite al potere discrezionale dell’amministrazione di inserire
nella disciplina di gara tutte le disposizioni ritenute più opportune per il
perseguimento dell’interesse pubblico ad una
regolare e trasparente procedura di gara, è dato dalla illogicità o
arbitrarietà delle clausole stesse purchè la loro
inosservanza non conduca ad una alterazione della par conditio.”
Cfr. Parere Regione
Sicilia n. 243 del TAR Lazio, 9 giugno
2004, n. Sul significato delle
prescrizioni riguardanti sigillatura e controfirma: TAR Sicilia 14 luglio
2000, n.
Per i rapporti tra chiusura, sigillatura e controfirma delle buste: TAR
Calabria 15 settembre 2005, n. 1411 e Cons. Stato 12
febbraio 1997, n. Sugli adempimenti del
seggio di gara: S. Luce, Il nuovo diritto degli appalti e delle
concessioni pubbliche di lavori, servizi e forniture, Itaedizioni
2006, p. 57 ss.
La commissione di gara, come è stato precisato
(Cons. Stato 24 maggio 2007, n. Il principio di imparzialità è connaturato alla natura concorsuale del
procedimento e comporta che tutte le volte che si deve procedere ad un
giudizio tecnico – discrezionale siano determinati i criteri di
valutazione. Sul punto: Cons. Stato, Sez. V., 2
luglio 1996, n. Tale principio regola
in modo particolare i criteri di interpretazione e
applicazione della lex specialis
del bando per garantire a tutti un trattamento tale da non pregiudicare in
alcun modo le posizioni altrui. Tra gli altri: TAR Liguria, 1 luglio 1996, n.
Sul profilo
dell’apposizione dei sigilli unicamente nella busta interna contenente
l’offerta cfr Cons. Stato 30 aprile 2002, n. Cons. Stato 3 marzo
2001, n. Cons. Stato, Sez. VI, n. Cons. Stato 11 maggio
2007, n.
TAR Bologna 17 gennaio 2007, n. TAR Napoli 23 gennaio
2007, n.
TAR Perugia, 11 luglio 2007, n.
Sulla distinzione tra forme sostanziali e forme strumentali si veda Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2005, n. 187 …omissis…che
analizza i relativi concetti richiamando, fra l’altro, il diritto comunitario
e quello francese e così definisce le ‘forme sostanziali’: si
tratta di formalità procedurali che non ammettono equipollenti per il
semplice motivo che l’ordinamento riconnette unicamente al fatto della
loro precisa osservanza il valore di “prova” dell’avvenuto
perseguimento di un determinato obiettivo, costituente il
“valore” giuridicamente tutelato.” |
© Diritto - Concorsi & Professioni - riproduzione vietata |