Dottrina

L’attività imprenditoriale delle società a prevalente capitale pubblico locale al di fuori del territorio degli enti soci.( nota alla sentenza TAR Emilia-Romagna, sez. Parma, 2 maggio 2002, n. 240).
da <<Il Foro amministrativo-TAR>>, fascicolo n. 5, anno 2002

Giuseppe Caia

1. La sentenza annotata si riferisce ad una fattispecie intercorsa nella vigenza di quelle norme generali in materia di servizi pubblici locali che sono ora modificate e integrate ad opera dell’art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002).
 Tuttavia, la decisione – anche per l’equilibrio e la misura che la contraddistinguono – presenta egualmente un interesse non marginale. Infatti, le nuove norme in materia di servizi pubblici locali mantengono per quelli <<privi di rilevanza industriale>> sostanzialmente inalterata la sistematica dei modelli di gestione (ivi compresa la società partecipata dagli enti locali) quali contemplati dalla previgente disciplina; inoltre, alcuni degli elementi propri delle società a prevalente capitale pubblico locale, previste dall’art. 22, comma 3°, lett. e) della legge 8 giugno 1990, n. 142 [e poi riprese nel testo – ormai non più vigente – di art. 113, lett. e) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267], conservano validità transitoria, ed in relazione a quanto le leggi regionali potranno disporre, anche per i servizi pubblici locali <<di rilevanza industriale>>. Ecco perché i principi e criteri ribaditi nella sentenza possono essere utili anche per l’applicazione delle nuove norme, oltre che per la definizione di questioni pregresse.
 Nelle disposizioni introdotte con l’art. 35 della legge n. 448 del 2001 si distingue, dunque, tra servizi pubblici locali <<di rilevanza industriale>> (art. cit., comma 1°) e servizi <<privi di rilevanza industriale>> (art. cit., comma 15°), ma la legge non specifica in cosa essi – rispettivamente – consistano, rinviando per la identificazione dei primi al regolamento di esecuzione ed attuazione (art. cit., comma 16°)( ). 
 Invero, si può notare che, pur essendo la prima categoria quella più rilevante sul piano economico, la categoria residuale dei servizi <<privi di rilevanza industriale>> sarà assai estesa ricomprendendo tutti quelli sociali, culturali e del tempo libero ma anche quelli di carattere imprenditoriale e però “non industriali”.
 Per i servizi <<di rilevanza industriale>> viene introdotto un regime gestionale ove, al termine del periodo transitorio (esattamente <<di transizione>>: art. 35, comma 2° della legge n. 448), non si annovera più la società a prevalente capitale pubblico locale quale specifica e distinta forma di gestione utilizzabile. 
 A proposito dell’altra categoria di servizi pubblici, tale figura permane - ancorché meno rigorosamente definita - perché la normativa recita di possibile gestione con affidamento diretto a <<società di capitali, costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile>> [nuovo testo dell’art. 113-bis, comma 1°, lett. c) del d.lgs. n. 267 del 2000]. Peraltro, anche se questa norma non precisa nulla al riguardo, dovrà trattarsi di società che gli enti locali controllano  maggioritariamente, altrimenti essi non potrebbero pretendere di affidare direttamente la gestione del servizio pubblico ad un soggetto che è sostanzialmente terzo ( ).
 Prima della modifica introdotta con l’art. 35 della legge n. 448 del 2001, l’art. 113, lett. e) del d.lgs. n. 267 del 2000, l’art. 113, lett. e) del d.lgs. n. 267 del 2000 recitava di gestione dei servizi pubblici locali <<a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati>>.
 La decisione in commento approfondisce il tema del <<vincolo funzionale, in pratica di scopo, alla nascita e all’operatività>> di una società siffatta. 
 Nel caso di specie si trattava – appunto – di una società a prevalente capitale pubblico locale per la quale era controversa la possibilità di svolgere servizi pubblici presso un ente locale non partecipante alla società stessa.
 Non è chiaro se l’attività da svolgere si sostanziasse in un vero e proprio servizio pubblico o piuttosto in un servizio alla Pubblica amministrazione ( ). La sentenza annotata parla di <<gestione di un servizio pubblico>>, anche se nella descrizione in fatto richiama un <<appalto di servizio di vigilanza e manutenzione della rete idrica e dell’impianto di depurazione>>, ma può darsi che per i contenuti del disciplinare del rapporto – e nonostante le denominazioni impiegate – si trattasse effettivamente della integrale gestione degli impianti per la fornitura di acqua potabile agli utenti e per il trattamento delle acque reflue (e cioè di un servizio pubblico in senso proprio per il quale si ha una tariffa che costituisce il corrispettivo dovuto dagli utenti) ( ).
 Comunque, anche se non fosse venuto in questione un servizio pubblico ma un appalto di servizi le conclusioni non sarebbero state differenti. La sentenza annotata non motiva l’impossibilità della società a prevalente capitale pubblico locale a svolgere un’attività presso un Comune non socio in ragione di una presunta non corrispondenza con l’elenco legislativo dei modelli di gestione dei servizi pubblici locali (cfr. il vecchio testo dell’art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000) bensì con riferimento ad un <<vincolo funzionale ... all’operatività gestionale della società stessa>> che si traduce in <<limitazioni ... sul piano dell’ambito territoriale dell’attività che [la società] può assumere e svolgere>>.  Pertanto, in questa ricostruzione risulta inammissibile qualunque attività meramente imprenditoriale (di servizio pubblico o meno) svolta da una società a prevalente capitale pubblico locale al di fuori del territorio degli enti locali soci.
 
 2. La sentenza qui commentata afferma che i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa a proposito del <<vincolo funzionale>> all’azione delle aziende speciali debbono valere anche per le società a prevalente capitale pubblico locale; tale vincolo viene inteso come necessità della permanente sussistenza di un collegamento (sarebbe meglio dire coerenza) funzionale tra il servizio eccedente l’ambito locale e le esigenze della collettività i cui interessi sono rappresentati dall’ente locale che ha costituito o partecipa alla società. Ed in effetti, tanto le prime che le seconde sono forme di gestione diretta dei servizi pubblici locali ( ), per modo che – pur tenendosi conto della loro differente natura giuridica – non si può ritenere del tutto inapplicabile un criterio basato proprio sulla funzione (rectius, compito) che ha determinato la costituzione della forma di gestione diretta e per il cui espletamento tale forma di gestione è destinata ad operare.
 Peraltro, l’affermazione di un <<vincolo funzionale>> per la società a prevalente capitale pubblico locale non può significare che essa possa dirsi caratterizzata da una   capacità negoziale circoscritta; significa piuttosto che <<il vincolo funzionale va dimensionato di volta in volta valutandone gli effetti, nel senso che occorre verificare concretamente se l’impegno extraterritoriale eventualmente distolga e in che rilevanza risorse e mezzi, senza apprezzabili ritorni di utilità (anch’essi da valutarsi in relazione all’impegno profuso e agli eventuali rischi finanziari corsi) per la collettività di riferimento>> ( ).  In questo modo il <<vincolo funzionale opera in termini residuali, entrando in giuoco solo quando vi sia una distrazione di risorse e mezzi che sia effettivamente apprezzabile e che realisticamente possa apportare pregiudizio alla collettività di riferimento>> ( ).
 Nella recente giurisprudenza amministrativa si sono dunque compiuti notevoli passi avanti rispetto alla ricostruzione nella quale, per prima, si era affermato il c.d. divieto di attività extraterritoriale gravante sulle forme di gestione diretta di un servizio pubblico locale. Ci si riferisce a Cons. Stato, sez. I, 18 dicembre 1968, n. 3587/68 che, probabilmente basandosi sulla allora comunemente ravvisata natura di azienda-organo delle aziende speciali di cui al t.u. 15 ottobre 1925, n. 2578, individuava una <<delimitazione tra la sfera di azione>> di ciascuno degli enti territoriali <<che non è soltanto funzionale ... ma è anche delimitazione tra enti della stessa natura, in quanto ciascuno di essi può agire soltanto, in ciò esaurendosi la propria legittimazione al riguardo, rispetto ad un determinato territorio>> per modo che <<il ricorso all’attrezzatura e all’attività di un’azienda municipalizzata già operante in un Comune vicino non è consentita ... in quanto trova un ostacolo insormontabile nel rilievo che il territorio circoscrive gli interessi ai quali possono provvedere gli enti pubblici, e quindi i loro organi, interessi che devono essere quelli propri della comunità amministrata>>.
 Questa concezione non è più attuale anche perché l’ordinamento amministrativo ha registrato l’introduzione di sempre nuove forme di collaborazione tra enti locali, tra le quali quella di cui all’art. 5 del d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902: <<Il comune può deliberare ... l’estensione dell’attività della propria azienda di servizi al territorio di altri enti locali, previa intesa con i medesimi, sulla base di preventivi di impianto e d’esercizio formulati dall’azienda stessa. // Con lo stesso atto deliberativo è approvato lo schema di convenzione per la disciplina del servizio e per la regolazione dei conseguenti rapporti aconomico-finanziari, fermo restando che nessun onere aggiuntivo dovrà gravare sull’ente gestore del servizio>>.
 Sul profilo della integrazione funzionale, che si può realizzare attraverso una convenzione tra enti locali (avente tra i propri oggetti l’attività della forma di gestione c.d. diretta anche presso un Comune non socio), si tornerà più avanti. Ora si deve, per quanto di ragione, completare il discorso sul tema considerato nella sentenza in commento, che è quello dell’attività di una società a prevalente capitale pubblico locale, presso un Comune non socio, al di fuori di un modello organizzativo e procedimentale che possa far registrare un collegamento funzionale consacrato in apposito atto di cooperazione tra gli enti locali interessati.

3. Il tema è dunque quello dell’iniziativa puramente imprenditoriale di una società a prevalente capitale pubblico locale, in concorrenza con altri imprenditori, che aspirano alla gestione del servizio presso l’ente locale che deve procedere al relativo affidamento o concessione. Poiché l’ente locale in questione non è socio nella società di cui trattasi, essa non può far valere alcun carattere differenziale che legittimi un affidamento diretto e quindi partecipa alla gara per l’assegnazione del servizio pubblico. Questa metodologia può essere considerata rispettosa dei principi comunitari e nazionali di concorrenza e non potrebbe essere altrimenti perché tra l’ente locale non socio e la società non esiste alcun nesso organizzativo o di strumentalità-funzionalità, il quale possa giustificare un’assegnazione con modalità diverse dalla gara ad evidenza pubblica.
Tuttavia, ad avviso del giudice amministrativo, ciò è necessario ma non sufficiente, perché esso ragiona evidentemente anche con riguardo al sistema. Nonostante l’argomento principale della motivazione si riferisca al vincolo funzionale ed alle esigenze della collettività stanziata sul territorio dell’ente che ha costituito o partecipa alla società, vi è una ulteriore ragione sottesa e solamente accennata: il giudice amministrativo considera che queste iniziative, per così dire, puramente imprenditoriali rappresentano una modalità di azione aggiuntiva per un soggetto che già beneficia di affidamenti diretti presso gli enti locali soci. Poiché siffatte società sono caratterizzate dall’assegnazione diretta dei servizi pubblici presso gli enti locali soci, esse dispongono di un vantaggio competitivo, perché avendo tale base economica possono più agevolmente concorrere presso gli enti locali non soci per l’ottenimento di altri spazi gestionali. Questa linea di ragionamento traspare dal testo della sentenza in esame, così come da altre intervenute sul medesimo argomento ( ); vi si legge che il rispetto del <<vincolo funzionale>> si impone per la salvaguardia degli interessi della collettività degli enti locali soci, <<tanto più considerando che al modulo privatistico della società per azioni continuano in effetti a corrispondere, in questo periodo di transizione legislativa, connotati tipicamente pubblicistici (basti pensare alle facilitazioni e ai privilegi che le società miste locali ancora incontrano nell’affidamento del servizio e nell’accesso ai finanziamenti), che confermano il permanere della natura speciale e “ibrida” di questa figura societaria>>.
Come si può notare, quest’ultimo argomento non è affatto rafforzativo del criterio di <<vincolo teleologico>> o <<funzionale>> perché le attività da svolgere presso gli enti locali non soci sono del medesimo tenore ed oggetto di quelle svolte presso gli enti locali di riferimento e la loro aggiuntiva acquisizione può produrre economie di scala e vantaggi di introiti economici. Il fatto è, come già anticipato, che il giudice amministrativo tiene presente il sistema; il suo ragionamento, solo accennato, è il seguente: se una società non si sottomette alla concorrenza presso l’ente locale di riferimento, perché lì ottiene affidamenti diretti, allora essa non può pretendere di partecipare senza limitazioni a gare assieme ad altri imprenditori che sono invece esclusi dal territorio degli enti locali soci della società. Si tratta di un ragionamento di sistema che è stato fatto proprio dal legislatore nell’art. 35 della legge n. 448 del 2001 per la parte in cui circa i servizi pubblici <<di rilevanza industriale>> non contempla più i moduli di affidamento diretto, ma solo (e per tutti gli aspiranti gestori del servizio) l’assegnazione del servizio previa gara anche presso l’ente locale che pure dispone di una società controllata maggioritariamente (sul tema v. più avanti); e che prevede altresì: <<E’ vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio>> (comma 10).    

4. Come si è anticipato, la sentenza parla di difetto di <<legittimazione>> per il caso di specie e non già di difetto di capacità giuridica. L’impiego della diversa locuzione è importante, anche se chi scrive è ben conscio dei dubbi che – sul piano generale – sussistono in dottrina a proposito dell’utilità del concetto di legittimazione in senso sostanziale( ). L’importanza della terminologia, utilizzata nella motivazione della sentenza, deriva dal fatto che mentre la capacità giuridica può essere vista come una qualità del soggetto in sé, mancando la quale non si ha il valido compimento di determinati atti astrattamente considerati, la legittimazione si intende come una posizione specifica del soggetto rispetto alla materia del singolo, concreto negozio dispositivo( ). 
 Non si può dunque predicare una incapacità astratta ed a tutti gli effetti delle società a prevalente capitale pubblico locale a svolgere attività imprenditoriali al di fuori del territorio degli enti locali soci ed in assenza di appositi strumenti di collegamento tra enti locali ma solo una incompatibilità, da valutare <<di volta in volta>>( ), preordinata ad evitare che si verifichi un conflitto di interessi rispetto alla collettività di riferimento, perché l’ordinamento amministrativo presuppone che vi sia sempre la rispondenza dell’azione della società a prevalente capitale pubblico locale - quanto meno in parte - alle esigenze della collettività stanziata sul territorio dell’ente locale che la ha costituita.  
 E’ tutto questo che si esprime nel concetto di <<vincolo funzionale>> e perciò può essere utile parlare, seppure con un rilievo prevalentemente descrittivo, di difetto di <<legittimazione>> e non già di <<limitata capacità negoziale>>, <<capacità negoziale circoscritta>>, <<genetica limitazione legislativa dei fini attribuiti>>( ). Infatti, nel nostro ordinamento manca un criterio base che consenta una delimitazione della capacità (giuridica) della persona giuridica come effetto  della natura delle sue funzioni o compiti e delle peculiarità inerenti alla sua costituzione. E, del resto,  per gli stessi enti pubblici il territorio può rappresentare un limite all’esercizio delle potestà pubblicistiche ma non per la capacità di diritto privato o per le attività ed operazioni materiali. Si tratta di osservazioni fin troppo ovvie ma che è bene riprendere, perché potrebbero esservi tentativi di costruire o giustificare una capacità giuridica limitata (dallo scopo) delle società a prevalente capitale pubblico locale, sulla falsariga della capacità speciale intra vires dell’esperienza anglosassone.
 
 5. Invero, se l’attività al di fuori del territorio dell’ente locale di riferimento non è tale da modificare sostanzialmente la “missione” per la quale la società stessa venne costituita, se cioè tale attività è coerente per misura e per oggetto ( ) con l’espletamento dei servizi per la collettività di cui l’ente locale socio è figura esponenziale, non dovrebbero neppure esservi controindicazioni di convenienza economica e dunque contrasti di interessi. Le economie di scala e l’ampliamento delle attività, se ben gestite, possono tradursi in risparmi e benefici per la stessa collettività di riferimento.
 Non si può poi sottacere che sono importanti i contenuti delle clausole statutarie delle società di cui trattasi e delle stesse delibere con le quali i Consigli degli enti locali hanno deciso di costituire o partecipare a tali  società. Se lo statuto sociale contempla espressamente come evento normale lo svolgimento di attività anche al di fuori del territorio degli enti soci, si può dire che – nell’approvare con delibera consiliare tale statuto - l’ente locale ha valutato come rispondente agli interessi pubblici anche questo tipo di attività, fermo restando lo scopo primario consistente nell’esercizio dei servizi pubblici degli enti soci. Con ciò non si vuole dire che siffatte clausole statutarie siano, di per sé, dirimenti per la soluzione della problematica ( ); piuttosto, la presenza di tali clausole nello statuto della società può rivelarsi utile per verificare il rispetto o meno del <<vincolo funzionale>>( ).
 Se si condividono le considerazioni svolte, il suddetto <<vincolo funzionale>> può essere un adeguato criterio di misura per valutare l’attività delle società a prevalente capitale pubblico locale al di fuori del territorio degli enti locali soci.
 
 6. Di fronte alle perduranti incertezze che avevano contraddistinto il tema in oggetto, il legislatore ha ritenuto di intervenire sia nelle discipline di settore che nella nuova disciplina generale dei servizi pubblici locali. Mi riferisco all’art. 18, comma 2°, lett. a) del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 come modificato dal d.lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (relativo al servizio di trasporto pubblico locale), all’art. 15, comma 10° del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (relativo al servizio pubblico di distribuzione di gas naturale) ed all’art. 35, comma 2°, terzo periodo della legge n. 448 del 2001 già sopra considerato (relativo ai servizi pubblici locali con rilevanza industriale).
 Tutte queste disposizioni, seppure con modalità e condizioni differenti, consentono ora alle società a prevalente capitale pubblico locale operanti alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse di assumere iniziative anche al di fuori del territorio degli enti locali soci.
 Per i servizi pubblici di rilevanza industriale appena indicati, il legislatore ha fatto pertanto venire meno la rilevanza di ogni <<vincolo funzionale>> o <<teleologico al soddisfacimento dei bisogni della collettività locale>>. Questo si spiega con la ormai prossima transizione al nuovo regime nel quale il carattere di società a prevalente capitale pubblico locale non costituirà più requisito differenziale neppure presso gli enti locali soci (relativamente ai quali – sempre per tali servizi pubblici – non saranno possibili affidamenti diretti, dovendosi invece procedere alla individuazione del gestore esperendo gare con procedure ad evidenza pubblica: così il nuovo testo di art. 113, comma 5° del d.lgs. n. 267 del 2000). E tale transizione al nuovo regime risulta non lontana nel tempo: tutti gli affidamenti e le concessioni rilasciati con procedure diverse dall’evidenza pubblica avranno – per disposto di legge (art. 35, comma 2° della legge n. 448 del 2001) – una anticipata cessazione.
 Si può anzi notare che il riconoscimento legislativo all’azione c.d. extraterritoriale delle società qui considerate risulta particolarmente limitato, perché, decorso il periodo minimo riconosciuto dalla legge per il passaggio dal vecchio al nuovo regime (ed a nulla rilevando il legittimo ottenimento di proroghe ex art. 35, comma 3° cit., rispetto alla scadenza anticipata), per tali società sarà ad esempio applicabile un condizionamento che gli imprenditori privati non incontrano: <<A far data dal termine di cui al primo periodo, è comunque vietato alle società di capitali in cui la partecipazione pubblica è superiore al 50 per cento, se ancora affidatarie dirette, di partecipare ad attività imprenditoriali al di fuori del proprio territorio>> (art. 35, comma 2°, terzo periodo della legge n. 448 del 2001)( ); norma che si applica in generale, dove non esistono discipline di settore.  
 Inoltre, nella disciplina a regime dei servizi pubblici locali con rilevanza industriale gli aspiranti gestori, oltre a doversi tutti sottomettere a procedure di gara per l’assegnazione del servizio, ne saranno esclusi se affidatari diretti di altri servizi pubblici locali e non potranno più giovarsi di trattamenti fiscali e agevolazioni differenziate (cfr. il nuovo testo di art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000 ai comma 6° e 10°).
 Per queste ragioni, a proposito dei servizi pubblici locali <<di rilevanza industriale>> le problematiche sul tema in oggetto (originate anche dalla pregressa, indubbia differenziazione tra società a prevalente capitale pubblico locale e normali concessionari terzi) sono destinate a venire meno.
 
 7. Al contrario, la questione del <<vincolo funzionale>> continuerà a porsi per l’azione presso enti non soci delle società costituite o partecipate dagli enti locali per la gestione di servizi pubblici <<privi di rilevanza industriale>>; queste società previste dall’art. 113 bis, comma 1°, lett. c) del d.lgs. n. 267 del 2000 corrispondono, infatti, al modello della società a prevalente capitale pubblico locale di cui all’art. 22, comma 3°, lett. e) della legge n. 142 del 1990 e sono dunque passibili di affidamento diretto dei servizi presso gli enti locali soci.

 8. La problematica è stata esaminata nelle considerazioni fin qui svolte e nella sentenza in commento con riguardo ad ipotesi in cui l’assunzione dei servizi pubblici locali presso enti locali non soci avviene all’esito di procedure selettive di gara quale iniziativa imprenditoriale, rispetto – cioè – a fattispecie nelle quali l’attività della società a prevalente capitale pubblico locale viene posta in essere in assenza di un modello organizzativo di cooperazione tra gli enti locali interessati (quelli che partecipano alla società e quelli che se ne avvalgono senza essere soci).
 Si deve ora considerare che, se l’attività di una società a prevalente capitale pubblico locale viene equiparata a quella di un’azienda speciale per ritenere necessario il rispetto del <<vincolo funzionale>>, allora dovrebbero essere ritenuti specularmente applicabili i modelli di coordinamento tra enti locali del tipo di quelli considerati dal soprariprodotto art. 5 del d.P.R. n. 902 del 1986. La norma cui fare riferimento oggi sarebbe, peraltro, l’art. 30 del d.lgs. n. 267 del 2000 (<<Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni>>: art. cit. comma 1°).
 Una siffatta possibilità sembra nettamente riconosciuta dalla giurisprudenza che ritiene applicabili anche alle società a prevalente capitale pubblico locale i criteri elaborati dalla giurisprudenza amministrativa a proposito dell’azione c.d. extraterritoriale delle aziende speciali ( ). Il tema non è esaminato nella sentenza qui commentata, perché la fattispecie come già detto era differente; tuttavia, le conclusioni cui la sentenza perviene risultano compatibili anche con l’ipotesi alla quale ora si sta accennando.  
 Ovviamente, la praticabilità dell’ipotesi è subordinata alla persistente ammissibilità di un affidamento diretto di servizi pubblici locali. Ciò si può verificare oggi solo per quelli <<privi di rilevanza industriale>> e per gli altri nel limite del periodo di transizione e subordinatamente ad una previsione di legge regionale.
 Per i servizi <<di rilevanza industriale>> la regola valida a proposito di ogni nuovo affidamento è quella della gara (cfr. ancora il nuovo testo di art. 113, comma 6° del d.lgs. n. 267 del 2000), mentre l’affidamento diretto ad una società di enti locali limitrofi sulla base di una convenzione intercomunale e di ragioni di integrazione funzionale non è neppure previsto per il superamento delle attuali gestioni in economia con aggregazione di esse alla società partecipata da altri enti locali viciniori. Si potrebbe però trattare di un’ipotesi utile per superare, durante il periodo di transizione (e limitatamente ad esso), la frammentazione delle gestioni esistenti, tutte le volte in cui la legislazione contempla la gestione dei servizi pubblici per ambiti territoriali ottimali sovracomunali( ). Un siffatto modulo organizzativo di aggregazione gestionale per <<integrazione funzionale>> potrebbe essere – ad esempio – applicato nelle fattispecie normative considerate dall’art. 35, comma 6° della legge n. 448 del 2001. Si tratterebbe, come già detto, di una soluzione da praticare limitatamente alla durata del periodo di transizione rispetto alla futura piena vigenza del nuovo (soprarichiamato) regime dei servizi pubblici locali  <<di rilevanza industriale>>.
Nel caso dei servizi pubblici <<privi di rilevanza industriale>> il modulo della convenzione tra enti locali, avente per oggetto l’avvalimento della società da parte di un Comune non socio, potrebbe essere, invece, un riferimento stabile, perché qui l’istituto dell’affidamento diretto è ancora ammesso (cfr. il nuovo art. 113 bis del d.lgs. n. 267 del 2000). Dovrebbero però sussistere rigorosi elementi di <<integrazione funzionale>> tra i due esercizi, integrazione che si può verificare quando lo svolgimento del servizio pubblico in ciascuno di essi è connesso o necessariamente collegato (di modo che vengono contestualmente, ed in maniera coordinata, ad essere soddisfatte le esigenza delle popolazioni interessate: quella servita “extraterritorialmente” e quella che dispone della società controllata dal proprio ente locale). Invero, può essere più semplice che il nuovo ente locale aderisca alla società già costituita dall’altro o dagli altri enti locali, mantenendo così il modello di gestione  nello schema indicato dall’art. 113 bis, comma 1°, lett. c) del d.lgs. n. 267 del 2000; ma potrebbe essere utile, talora e senza eccessi, applicare il modulo convenzionale di cui all’art. 30 del medesimo testo unico con avvalimento di una forma(figura soggettiva) di gestione diretta di un ente locale parte della convenzione( ).  

 

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