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Giurisprudenza - Ambiente |
Consiglio di Stato, sez. V, 20 maggio 2002, n, 2714, sui limiti per i residenti ad impugnare la localizzazione di un impianto di compostaggio REPUBBLICA ITALIANA
la Provincia di Firenze, in persona del Presidente della Giunta Provinciale p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Attilio Mauceri, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Ottorino Lazzarini, n. 19, c/o Giulio Pizzuti, il Comune di San Casciano Val di Pesa, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Golini, con il qiale è elettivamente domiciliato in Roma, Piazza S. Salvatore in Lauro, n. 2, c/o Avilio Presutti, la S.A.F.I. - Società Servizi Ambientali Area Fiorentina, S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Pazzi, Marco Baldassarri e Paolo Dell’Anno ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, Via Cicerone, n. 60, il Sig. Rolando Vignoli, rappresentato e difeso dall’Avv. Valter Cassola, con domicilio eletto in Roma, Via Mazzini, n. 6, c/o Vania Romano, l'Associazione Italia Nostra, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., non costituitasi, la Sig.ra Silvana Larturo, non costituita, il Dirigente Responsabile del Settore Ambiente della Provincia di Firenze, non costituito, per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sezione II, del 13.11.2000, n. 2184; Visto il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto gli atti di costituzione in giudizio del Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti di causa; Relatore, alla pubblica udienza del 13 novembre 2001, il Consigliere Claudio Marchitiello; Uditi gli Avv.ti M. Colarizzi su delega dell’Avv. D. Piemontese, F. Lorenzoni, A. Mauceri e A. Presutti su delega di P. Golini; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: Si costituivano in giudizio, opponendosi all’accoglimento del ricorso, con eccezioni in rito e nel merito, il Comune di San Casciano Val di Pesa, la Società S.A.F.I., Società Servizi Ambientali Area Fiorentina, S.p.A., soggetto gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti del bacino di utenza di riferimento, e il Sig. Rolando Vignoli, proprietario dell’area e dei capannoni individuati dall’amministrazione comunale come sede del nuovo impianto. Il T.A.R. della Toscana, Sezione II, con la sentenza del 13.11.2000, n. 2184, dichiarava inammissibile il ricorso e, di conseguenza, inammissibile anche la domanda di risarcimento dei danni formulata dai ricorrenti. Appellano i ricorrenti in primo grado deducendo la erroneità della sentenza e chiedendone la riforma. Si sono costituiti in resistenza chiedendo la conferma della sentenza appellata. All'udienza del 13.11.2001 il ricorso è stato ritenuto per la decisione. L’appello va respinto. Il T.A.R. ha correttamente applicato alla fattispecie il principio per il quale il ricorso giurisdizionale è proponibile solo da chi ha la tolarità di un interesse legittimo e dimostri che tale interesse ha subito una lesione per la illegittimità dell’atto impugnato. Gli attuali appellanti non hanno indicato e tantomeno, quindi, hanno dimostrato il pregiudizio che deriverebbe ad essi dagli atti impugnati, ma si sono solo lamentati della localizzazione dell’impianto prevista dagli atti impugnati, ritenendo evidentemente sufficiente a dimostrare il loro interesse alla impugnativa il fatto di essere proprietari di aree site nelle vicinanze dei due capannoni (preesistenti e dismessi da privati imprenditori) individuati dal Comune di San Casciano Val di Pesa per la collocazione del nuovo impianto di compostaggio. La Sezione, peraltro, già in fattispecie analoga, con riferimento al criterio della cd. vicinitas, ha chiarito che: ”la mera vicinanza di un fondo ad una discarica non legittima il proprietario frontista ad insorgere avverso il provvedimento autorizzativo dell’opera, essendo al riguardo necessaria la prova del danno che da questa riceve” (V, 13.7.1998, n. 1088). Gli appellanti, che non hanno neppure precisato la posizione degli immobili di loro proprietà rispetto al sito localizzato per il nuovo impianto, ma si sono limitati ad affermare che detti immobili sono siti “in prossimità” dei due capannoni, non hanno prospettato alcuna concreta lesione di specifici loro interessi, né hanno fornito elementi di fatto idonei a consentirne l’individuazione. Anche in questa sede, gli appellanti hanno insistito sul fatto che le aree di loro proprietà distano “al massimo, alcune centinaia di metri dal sito in cui sorgerà l’impianto”, ma tale elemento, di per sè, è del tutto insufficiente, come si è già rilevato, a determinare una loro legittimazione al ricorso. La sentenza appellata, inoltre, ha escluso, in punta di fatto, che i ricorrenti avessero in atto attività (agrituristiche, di affittacamere ed altre), che verrebbero compromesse dalla futura realizzazione dell’impianto. Tale punto della sentenza non è stato contestato dagli appellanti. Sono pertinenti, pertanto, le conclusioni del T.A.R. che hanno rilevato la mancanza di legittimazione al ricorso per gli originari ricorrenti. Neppure la legittimazione alla impugnativa potrebbe derivare, come invece si sostiene con l’atto di appello, dalla esigenza di salvaguardare l’ambiente, la salute e, più in generale, le condizioni di vita dei proprietari delle aree circostanti al luogo prescelto per il nuovo impianto, che risulterebbero messi in pericolo da atti assunti dall’amministrazione in violazione della normativa che disciplina la materia della localizzazione degli impianti di trattamento e di smaltimento di rifiuti. Con tale prospettazione, infatti, gli appellanti si ergono a tutela non di un loro interesse individuale, ma di interessi genericamente riferiti ad una pluralità indistinta di persone. Ma tali interessi, in quanto tali, trovano la loro tutela unicamente nell’obbligo di buona amministrazione che grava a carico degli enti esponenziali della comunità e degli altri enti pubblici istituzionalmente preposti alla cura dei predetti interessi. Il privato non può agire a tutela di tali interessi. Ciò è escluso dal carattere di giurisdizione soggettiva e non di giurisdizione oggettiva che la normativa costituzionale e ordinaria assegnano al vigente sistema di giustizia amministrativa e dalla inesistenza di specifiche azioni popolari relativamente alle materie dell’ambiente e della salute. Il privato può contrastare in via giurisdizionale la illegittima azione dell’amministrazione solo, come si è già rilevato, ripetendo principi elementari del diritto processuale amministrativo, quando da essa derivi una specifica, individuale e diretta lesione di una sua posizione giuridica soggettiva. La sentenza appellata, in conclusione, deve essere confermata. Le spese del secondo grado del giudizio, sussistendo giusti motivi, possono compensarsi integralmente fra le parti. Compensa le spese del secondo grado del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa. Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 13.11.2001, con l'intervento dei signori: Claudio Varrone Presidente Corrado Allegretta Consigliere Goffredo Zaccardi Consigliere Filoreto D'Agostino Consigliere Claudio Marchitiello Consigliere Estensore |
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