Giurisprudenza - Ambiente
sezione diretta dall'Avv. Marinella Montanari

Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna, sez. staccata di Parma, 12/11/2002, n. 784, sulla perdurante vigenza dei vincoli ambientali imposti con i “Galassini” 

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA
composto dai Signori:
Dott. Gaetano Cicciò Presidente       
Dott. Ugo Di Benedetto Consigliere Rel.est 
Dott. Umberto Giovannini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso N. 52/1999 proposto da Giberti Anna, rappresentata e difesa dall’Avv. Ermes Coffrini, ed elettivamente presso la Segreteria del T.A.R., sez. staccata di Parma, piazzale Santafiora n.7;
contro
la Soprintendenza dei beni Ambientali e Architettonici dell’Emilia Romagna ed il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici in Bologna, via Guido Reni n. 4;
e nei confronti
del Comune di Reggio Emilia, rappresentato e difeso dall’avv. Santo Gnoni ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Giorgio Pagliari, in Parma, al Borgo Antini n. 3;
per l'annullamento
- del provvedimento in data 23 dicembre 1998, con il quale la Soprintendenza dei beni Ambi;entali e Architettonici dell’Emilia Romagna ha annullato il provvedimento n.27.453/98 del 2 ottobre 1998 del comune di Reggio Emilia con il quale la ricorrente è stata autorizzata a realizzare la costruzione di un fabbricato d’uso abitazione nel comune di Reggio Emilia in località Villa Rivalta in via della Repubblica;
- occorrendo, del decreto del ministro per i Beni Culturali ed Ambientali del 1° agosto 1985 (G. U. 18/11/1995);
- di ogni atto connesso e presupposto.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazione intimate;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 22 ottobre 2002 il dr. Ugo Di BENEDETTO; 
Uditi, altresì, l’Avv. Coffrini Ermes per la ricorrente e l’Avv. Zito per l’Avvocatura dello Stato; 
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con il quale la Soprintendenza dei beni Ambientali e Architettonici dell’Emilia Romagna ha annullato il provvedimento n. 27.453/98 del 2 ottobre 1998 del Comune di Reggio Emilia con il quale la ricorrente è stata autorizzata a realizzare la costruzione di un fabbricato d’uso abitazione nel Comune di Reggio Emilia in località Villa Rivalta in via della Repubblica, deducendone l'illegittimità sotto vari profili.
L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha contro dedotto alle avverse doglianze concludendo per la reiezione del ricorso. 
Con sentenza istruttoria n. 304 del 23 maggio 2002 è stato acquisito agli atti il parere della commissione edilizia comunale allargata richiamata dal provvedimento impugnato e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22 ottobre 2002.
2. Il ricorso è infondato.
Con le prime tre censure dedotte la ricorrente contesta, sotto vari profili, l’efficacia del vincolo ambientale imposto con il decreto ministeriale del 1° agosto 1985 (uno dei cosiddetti galassini) o comunque la non applicabilità dello stesso nella zona, classificata come B, dallo strumento urbanistico comunale.
Tali prospettazioni non possono essere condivise.
Infatti, l’orientamento interpretativo, in passato controverso, si è successivamente consolidato nel senso della perdurante efficacia del vincolo ancorché non con carattere di assolutezza.
Infatti, il decreto ministeriale del 1° agosto 1985, impositivo del vincolo in parola, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle 18 novembre 1985 e, quindi, in data posteriore al 6 settembre 1985.
Con riferimento ai vincoli in parola, i cosiddetti galassini, pubblicati dopo la legge 431 del 1985, si è rilevato gli stessi hanno una duplice valenza: l’individuazione di località aventi pregio ambientale, con la sottoposizione delle stesse al regime di tutela paesistica di cui alla legge n. 1497 del 1939, operata dal ministero per i Beni Culturali ambientali in via di integrazione degli elenchi delle bellezze naturali; applicazione nelle medesime località vincolate del divieto assoluto di modificazione dei luoghi predetti.
Orbene, per quanto riguarda il secondo aspetto, può condividersi l’orientamento secondo il quale il vincolo di inedificabilità assoluta, imposto con suddetto decreto, ha perduto efficacia a motivo della mancata pubblicazione dello stesso prima dell’entrata in vigore della legge 431 del 1985. Ciò risulta confermato dalla disposizione transitoria di cui all’articolo 162 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352”, poiché tale disposizione precisa la permanenza del vincolo di inedificabilità assoluta, fino all’approvazione dei piani previsti dall’articolo 149 della stessa legge, soltanto per i decreti pubblicati in data anteriore al 6 settembre 1985.
Tuttavia il venir meno del vincolo d’inedificabilità assoluta, per le ragioni sopra indicate, non ha fatto venire l’individuazione delle località aventi pregio ambientale al fine di sottoporle allo stesso regime di tutela paesistica di cui alla legge n. 1497 del 1939, in via di integrazione degli elenchi delle bellezze naturali. Ciò determina, come conseguenza, l’applicabilità anche alle località individuate dai c. d. galassini, come nel caso in esame, pubblicati posteriormente alla predetta data del 6 settembre 1985, del regime di inedificabilità relativa con obbligo di munirsi della prescritta autorizzazione, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 1497 del 1939, per ogni attività di trasformazione edilizia (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. VI, 19 giugno 2001).
Ne’ può condividersi la censura diretta a sostenere che il vincolo paesistico in parola non potrebbe applicarsi alle zone classificate come B dagli strumenti urbanistici comunali. Infatti, come chiarito anche dalla Regione Emilia-Romagna con propria circolare interpretativa n. 17.236 del 3 luglio 1997, non è sufficiente, ai fini dell'esclusione del vincolo, che la zona rientri tra quelle indicate e riferibili al D. M. n. 1444 del 1968 ma occorre anche che i suddetti strumenti urbanistici siano stati adottati prima dell'entrata in vigore della legge 431 del 1985. Tale presupposto non risulta comprovato né prospettato nella terza censura di ricorso.
3. Va, inoltre, disattesa la quarta censura con la quale si prospetta che la Soprintendenza, con il provvedimento impugnato, avrebbe compiuto un riesame di merito delle scelte comunali. Infatti, come chiarito dalla documentazione prodotta a seguito della sentenza istruttoria, l'autorizzazione comunale non contiene una propria motivazione ma fa riferimento al solo parere della commissione edilizia allargata che, a propria volta, si limita ad apporre un timbro con parere favorevole, senza alcuna giustificazione. È pacifico, invece, che l'atto autorizzatorio necessario per gli interventi edificatori in zone paesisticamente protette, debba essere adeguatamente motivato in ordine alle ragioni di compatibilità effettive tra le caratteristiche dell'intervento edilizio progettato ed i valori paesistici protetti dal vincolo ambientale nello specifico contesto in cui si inserisce. Il provvedimento della Soprintendenza impugnato, invece, evidenzia in primo luogo proprio il difetto di motivazione dell'autorizzazione annullata specificando che "nel provvedimento in esame l'autorità dell'incidente non spiega come perché l'intervento autorizzato sia compatibile con le caratteristiche e le peculiarità paesaggistiche dell'area tutelata, ne’ fornisce esaurienti motivazioni e comunque tali da spiegare il rilascio dell'autorizzazione ex articolo 7".
Tale ragioni enunciate nel provvedimento impugnato evidenziano, quindi, un profilo di illegittimità dell'atto autorizzatorio e giustificano l'annullamento dello stesso ad opera della Soprintendenza.
Inoltre, neanche la considerazioni difensive sviluppate dalla ricorrente nella memoria finale, in ordine alla caratteristica della zona ed alla compatibilità dell'intervento, possono integrare la motivazione mancante del provvedimento comunale annullato dalla Soprintendenza.
4. Ne’ sussiste la violazione dell'articolo 7 della legge n. 241 del 1990, per mancata comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento, poiché si tratta di un procedimento attivato su iniziativa di parte diretta ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica in relazione alla quale l'esame della Soprintendenza costituisce soltanto una fase finale e non un autonomo procedimento. Pertanto, quando il privato chiede di realizzare l'intervento edilizio su zona soggetta a vincolo ambientale ben sa che l'eventuale autorizzazione rilasciata, in sede comunale, sarà sottoposto all'esame della Soprintendenza, ai fini del controllo di legittimità. Conseguentemente egli non deve essere specificamente avvisato, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241 del 1990, nel momento in cui prosegue il procedimento innanzi alla Soprintendenza.
5. Nè può essere condivisa la censura di incompetenza dedotta dalla ricorrente la quale sostiene che l'atto in parola non rientrerebbe tra le funzioni della Soprintendenza. Infatti, il potere di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica, che l'articolo 82 del D. P. R. n. 616 del 1977 attribuiva direttamente al Ministro, deve ritenersi, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 che ha attribuito ai dirigenti la competenza su tutti gli atti gestionali già riservati agli organi politici, di competenza della dirigenza ministeriale e, segnatamente, del direttore generale dell'ufficio centrale per i BB.AA.PP. Questi a sua volta, come evidenziato dalle difese dell'Amministrazione, con provvedimento del 18 dicembre 1996 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 3 della 4 gennaio 1997), in sede di disciplina delle forme di decentramento dei poteri in materia di tutela ambientale e paesaggistica, ha delegato ai Soprintendenti territorialmente competenti la emanazione dei provvedimenti in parola concernenti gli interventi che interessano "il territorio di un unico comune ad esclusione degli interventi relativi ad opere statali". Nel caso di specie l'autorizzazione annullata riguarda un intervento edilizio che interessa il solo territorio comunale e, pertanto, il Soprintendente, annullando l'autorizzazione, ha legittimamente esercitato la potestà delegatagli.
6. Per tali ragioni il ricorso va respinto.
Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo Respinge.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.  
Così deciso in Parma, il giorno 22 ottobre 2002.
f.to Gaetano Cicciò    Presidente
f.to Ugo Di Benedetto   Consigliere Rel.Est.
Depositata in Segretaria ai sensi dell’art.55 L. 18/4/82, n.186.
Parma, lì 12 novembre 2002
f.to Eleonora Raffaele   Il Segretario
fg
 
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