Giurisprudenza - Ambiente

Tar Emilia Romagna, sez. staccata di Parma, sent. n. 546 del 27 ottobre 2003, sulla legittimazione delle articolazioni locali delle associazioni ambientaliste

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA
composto dai Signori:
Dott. Gaetano Cicciò Presidente       
Dott. Ugo Di Benedetto Consigliere Rel.Est.
Dott. Umberto Giovannini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso N. 23/2000 proposto da Legambiente Emilia-Romagna e Circolo Legambiente di Reggio Emilia, rappresentati e difesi dagli avv. Paola Fontana e Massimo Rutigliano, ed elettivamente domiciliati nello studio di quest’ultimo, in  Parma,  Borgo Santa Brigida, 1;
contro
Comune di Reggio Emilia, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Ghirri e Santo Gnoni ed elettivamente domiciliato presso l’avv. Giorgio Pagliari, in Parma, Borgo Antini, 3;
e contro
Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia, rappresentata e difesa dall’avv. Ermes Coffrini ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria del T.A.R., in Parma, Piazzale Santafiora, 7;
e contro
Regione Emilia-Romagna, rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Cristoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Arrigo Allegri, in Parma, via Repubblica, 5;
e nei confronti 
del Centro Golfistico Matilde di Canossa, rappresentato e difeso dall’avv. Guglielmo Saporito ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Marcello Ziveri, in Parma, viale Mariotti, 1;
per l'annullamento
- della variante al P.R.G. del Comune di Reggio Emilia, adottata con delibera C.C. 30/4/99 n. 88, controdedotta ed approvata con delib. C.C. 22/10/99 n. 24746, con la quale sono stati approvati i programmi speciali d’area;
- della delib. C.C. 22/10/99 n. 24747. con la quale il Comune di Reggio Emilia ha espresso il suo assenso all’accordo relativo ai suindicati programmi speciali d’area-programmi di riqualificazione urbana;
- della delib. n. 1215 del 29/7/99 del Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna con la quale è stata approvata la proposta contenuta nella delibera di G.R. progr. n. 1220 del 13/7/99, nonché tale ultima deliberazione;
- della delibera G.P. 12/7/99 n. 234 della Provincia di Reggio Emilia;
- del non conosciuto decreto regionale di approvazione dell’accordo di cui sopra;
- di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
e con proposizione di motivi aggiunti
per l’annullamento
- delibera G.R. n. 1202 del 27/06/2001 (pubblicata sul BURER del 25/07/2001, n. 102), con la quale è stata approvata la variante generale al P.R.G. (adottata con delib. C.C. di Reggio Emilia 29/04/1999 n. 9380/85); 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune, della Regione, della Provincia e del controinteressato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 7 ottobre 2003 gli avv. Massimo Rutigliano per i ricorrenti, Santo Gnoni per il Comune, Ermes Coffrini per la Provincia, Guglielmo Saporito per il controinteressato e Gian Alberto Ferrerio in sostituzione dell’avv. Cristoni per la Regione;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Le associazioni Legambiente Emilia Romagna e Legambiente di Reggio Emilia hanno impugnato gli atti in epigrafe indicati concernenti il programma speciale d'area di riqualificazione urbana per il territorio del Comune di Reggio Emilia, deducendone l'illegittimità sotto numerosi profili.
Si sono costituiti in giudizio le amministrazioni intimate e il controinteressato Centro golfistico Matilde di Canossa che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
L'istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 35 del 2000.
Le associazioni ricorrenti hanno presentato altresì motivi aggiunti al fine di impugnare ulteriori atti successivamente emanati concernenti la medesima questione.
Le parti hanno sviluppato ampiamente le rispettive difese con ulteriori memorie e la causa è stata trattenute in decisione all'udienza del 7 ottobre 2003.
2. Va preliminarmente affrontata l’eccezione d’inammissibilità prospettata dalle difese delle amministrazioni intimate e del controinteressato relativa alla legittimazione delle associazioni ricorrenti.
3. In particolare le parti hanno evidenziato come l'impugnativa, a prescindere dalla natura delle censure dedotte, alcune di carattere ambientale altre di natura diversa, non sia stata presentata dall'associazione nazionale Legambiente bensì da Legambiente Emilia Romagna e Legambiente di Reggio Emilia che, in quanto associazioni aderenti a quella nazionale, si pongono sostanzialmente come delle articolazioni territoriali locali della stessa.
Sulla questione prospettata sussistono due orientamenti contrapposti.
Secondo un orientamento anche le articolazioni locali di un’associazione ambientalistica nazionale che ha una legittimazione ex lege, ai sensi dell'articolo 13 della legge 349 del 1986, in quanto appositamente riconosciute da un apposito D. P. R. a seguito dell'apposito procedimento previsto dalla legge, possono avvalersi della stessa legittimazione nell'ipotesi in cui lo statuto dell'associazione nazionale attribuisca una rappresentatività della stessa, con la conseguente possibilità di presentare ricorso in sede giurisdizionale, anche agli organi dell'associazione che costituisce un'articolazione locale.
Secondo un diverso orientamento, anche quest'ultimo autorevolmente sostenuto in giurisprudenza (Consiglio di Stato, sezione V, n. 854 del 29 luglio 1997; Consiglio di Stato, sezione V, n. 3878 del 11 luglio 2001; T. A. R. Liguria, n. 1070 del 26 novembre 2002), l’articolazione territoriale di un'associazione ambientalistica nazionale (formalmente riconosciute) non può comunque ritenersi dotata di autonoma legittimazione processuale, neppure per l'impugnazione di un provvedimento ad efficacia territorialmente delimitata o per intervenire in giudizio, non essendo possibile in questo caso l'applicazione dell'articolo 18 della legge n. 349 del 1986 poiché quest'ultima norma riguarda l'associazione nazionale e non le sue propagini territoriali.
4. Si ritiene di dover aderire a questo secondo orientamento non potendosi estendere la legittimazione ex lege, se non all'associazione ambientalistica nazionale, in quanto stante la natura eccezionale della norma sarebbe stata necessaria una specifica previsione per consentire all'articolazione locale di rappresentare quella nazionale. Tanto più che nel caso in esame non risulta alcuna specifica delega alla proposizione del ricorso proveniente dall'organo rappresentante dell'associazione nazionale medesima.
Nè possono essere invocate, a sostegno della legittimazione dell'articolazione locale dell'associazione nazionale le disposizioni normative, anche recenti, concernenti la ripartizione delle competenze tra lo Stato e le Regioni nella materia ambientale, poiché dette norme riguardano soltanto la delimitazione delle rispettive attribuzioni di detti Enti senza fornire alcuna disciplina relativa alla legittimazione processuale delle associazioni ambientalistiche. Ne’ argomenti utili in tal senso possono trarsi dall'articolo 17, comma 46, della legge n. 127 del 1997, destinato unicamente ad evidenziare la possibilità per tali associazioni, nei limiti di cui all'articolo 18 della legge n. 349 del 1986, istitutiva del ministero dell'ambiente, di ricorrere al giudice amministrativo anche contro i provvedimenti di regioni, province e comuni ma anche in questo caso senza ampliamenti della legittimazione ex lege già riconosciuta. 
5. In conclusione, alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile. 
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, il giorno 7/10/2003.
f.to Gaetano Cicciò   Presidente
f.to Ugo Di Benedetto  Consigliere Rel.Est.
Depositata in Segretaria ai sensi dell’art.55 L. 18/4/82, n.186.
Parma, lì 27 ottobre 2003
f.to Eleonora Raffaele  Il Segretario
fg

 

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