Giurisprudenza - Ambiente

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sez. staccata di Brescia, 26 agosto 2002, n. 1165, sul regime urbanistico delle bellezze naturali

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso n.1640 del 1996 proposto da
Mayrl Adolfo , Lanfranchi Gloria, Martinetti Maurizio, Baruzzi Nicola, Sala Gianpietro, Torresani Giuseppe, Artifoni Stefano, Salvo Franco, Amadori Ezio, Delai Maria Giulia,
rappresentati e difesi dall' avv. Domenico Lombardi, ed elettivamente domiciliati presso lo stesso, in Brescia, Piazza Vittoria n. 11; 
CONTRO
il Comune di Salò, 
in persona del Sindaco pro tempore,
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso (dapprima dall' avv. Roberto Massari e successivamente) dall’avv. Mauro Ballerini ed elettivamente domiciliato presso lo stesso, in Brescia, via Moretto n. 42/a ; 
e nei confronti
della Regione Lombardia,
non costituitasi in giudizio;
e della Brunori S.P.A.,
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall' avv. Giacomo Bonomi ed elettivamente domiciliata presso lo stesso, in Brescia, via Vittorio Emanuele II n. 60; 
per l'annullamento
dei provvedimenti che hanno portato all'approvazione del piano particolareggiato denominato "Ex Fiat":
1) delibera del Consiglio comunale n. 32 del 13.3.1995, di adozione del P.P.;
2) delibera del Consiglio comunale n. 80 del 4.12.1995, di esame delle osservazioni al P.P.;
3) delibera della Giunta regionale n. VI/14005 del 31.5.1996, di richiesta di modifiche al P.P.;
4) delibera del Consiglio comunale n. 34 del 25.6.1996, di presa d'atto delle prescrizioni regionali sul P.P.;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune e della controinteressata;
Vista la sentenza interlocutoria n. 871/98, depositata il 29.10.1998 e le susseguenti acquisizioni istruttorie;
Viste le memorie prodotte dalle  parti a sostegno delle proprie difese e domande;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, per la pubblica udienza dell’11.6.2002, il cons. Sergio CONTI;
Uditi i difensori delle parti come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Con atto notificato l’11, 12, e 13 novembre 1996 e depositato l’ 11 dicembre 1996, i ricorrenti - qualificatisi proprietari, residenti  ed operatori commerciali della zona - impugnano i provvedimenti, specificati in epigrafe, con i quali si è addivenuti all'approvazione nel Comune di Salò del piano particolareggiato denominato "Comparto ex Fiat".
I predetti hanno articolato le seguenti censure:
1) Violazione o errata applicazione dell'art. 3 L.R. 14/1984 in riferimento all'art. 3 L.R. 19/1992, sostenendo che sarebbero stato superato il rapporto (del 50%) tra la superficie coperta e quella scoperta per la realizzazione dei posti macchina, e che il Comune avrebbe dovuto dare luogo a una normale variante al piano regolatore generale e non ad un piano particolareggiato con procedura abbreviata;
2) Violazione o errata applicazione dell'art. 1 l. 431/85, per mancato invio alla Sovrintendenza BB. AA. del parere sul progetto di P.P. espresso in data 19 marzo 1996 dal Servizio beni ambientali della Regione;
3) Violazione della l. 29.6.1939 n. 1497, artt. 1 e 7 e art. 82 D.P.R. 616/1977 anche in relazione al D.M. 8.4.1958, dato che l’intervento previsto sulla piazza Leonardo da Vinci, oggetto di vincolo ai sensi della legge 1497 del 1939, contrasta con lo specifico vincolo apposto sul parco con il cit. D.M.;
4) Eccesso di potere per travisamento dei fatti e/o difetto di motivazione, per avere negato l’Amministrazione, nelle controdeduzioni alle osservazioni presentate dagli odierni ricorrenti, che la piazza Leonardo da Vinci costituisca un parco soggetto a tutela;
5) Violazione o falsa applicazione dell'art. 1 l. 1497/39, art. 1 l. 431/85 e art. 14 c. 5 lett. F L.R. 15.9.1989 n. 58 e art. 82 D.P.R. 616/77,  per avere previsto la distruzione del parco,  costituente bellezza individua di particolar pregio e per violazione della norma regionale che vieta l’abbattimento di ulivi nel territorio  del parco dell'Alto Garda;
6) Eccesso di potere per difetto di motivazione, da parte della Giunta regionale, sul profilo paesaggistico del P.P.;
7) Violazione o falsa applicazione dell'art. 7 e 13 l. 17.8.1942 n. 1150 e art. 3 l.r. 19/92; violazione art. 31 l.r. 51/75, con tale complesso motivo si evidenzia che il piano particolareggiato:
- non avrebbe potuto regolamentare, direttamente o indirettamente, aree non incluse nel comparto interessato;
-  non avrebbe potuto imporre classificazioni di zona in contrasto con le previsioni del piano regolatore;
- non avrebbe potuto imprimere ad un immobile una destinazione commerciale incompatibile con la destinazione di zona prevista dal piano regolatore;
-  non avrebbe rispettato il limite massimo del 50%; tra la superficie coperta e quella scoperta per la realizzazione di posti macchina nel sottosuolo;
- ha previsto la realizzazione di un grande parcheggio pubblico che altera per eccesso la dotazione pubblica degli standard;
8) Eccesso di potere per carenza di motivazione, da parte del Consiglio comunale, nel rigettare le osservazioni presentate al P.P.;
9) Violazione dell'art. 17 e 22 l.r. 51/75; eccesso di potere per difetto di motivazione, in relazione alla previsione, del tutto ingiustificata, di reperire gli spazi pubblici per parcheggio tutti all'esterno del piano particolareggiato;
10) Violazione o falsa applicazione dell'art. 41 sexies l. 1150/42 come mod. l. 122/89, in quanto i parcheggi privati sono in esubero rispetto alla previsione di legge che peraltro fa riferimento all’edilizia residenziale e non già agli insediamenti commerciali;
11) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, perché l’area in questione, essendo già stata destinata a verde pubblico, non avrebbe potuto essere nuovamente utilizzata a standard;
12) Eccesso di potere per illogicità manifesta e per inopportunità,   contestandosi la scelta di assumere un’ ingente spesa a carico del bilancio comunale per ottenere l’incremento di solo 38 posti rispetto a quelli presistenti sulla piazza;
13) Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per sviamento di potere, per avere il Comune partecipato al reperimento di standard all'esterno del piano in qualità di proprietario dell’UMI 22;
14) Eccesso di potere per omessa od insufficiente motivazione, illogicità, manifesta contraddittorietà, errata localizzazione dei parcheggi in zona centro storico, affermandosi che il Comune avrebbe potuto realizzare di parcheggio in altra area di sua proprietà - posta a 200 metri di distanza dalla piazza Leonardo da Vinci – più confacente alla bisogna.
Si è costituita in giudizio l'intimata Amministrazione comunale, contestando ammissibilità e fondamento del gravame.
Si è pure costituita in giudizio l'intimata Brunori SPA che, dopo avere contestato di rivestire la qualifica di controinteressata nel presente giudizio, ha, anch’essa concluso per l'inammissibilità e l’infondatezza dello stesso.
Alla pubblica udienza del 23.10.1998, il ricorso è stato - una prima volta - trattenuto in decisione.
Con sentenza interlocutoria n. 871/98, depositata il 29.10.1998, la Sezione ha ordinato al Comune di depositare in giudizio i seguenti documenti:
1) deliberazione consiliare n. 32 del 13.3.1995 completa di tutti gli allegati relativi (relazione tecnica e n.t.a., schede standard, schede UMI, perizia geotecnica, norme di attuazione del P.R.G. , tavola di rilievo quotato, tavole architettoniche);
2) estratto della cartografia del P.R.G. vigente relativa all'ambito interessato dal piano particolareggiato e alle aree contermini, recante l'evidenziazione della zonizzazione - con contestuale allegazione della legenda relativa - delle aree  e, in ispecie, di quella latistante la piazza Leonardo da Vinci;
3) ogni ulteriore documento ritenuto utile alla risoluzione della presente controversia le susseguenti acquisizioni istruttorie.
In data 7.1.1999 l’Amministrazione comunale ha effettuato il deposito istruttorio richiesto con la predetta sentenza.
Alla pubblica udienza dell’ 11.6.2002  il ricorso è stato definitivamente  trattenuto in decisione.
DIRITTO 
Con il ricorso all’esame, viene – da parte di un gruppo di cittadini – impugnata la serie procedimentale che ha portato all'approvazione del piano particolareggiato denominato "Comparto ex Fiat" in Salò. In particolare, sono impugnate le deliberazioni consiliari di adozione del piano particolareggiato e di disamina delle osservazioni presentate dai privati, la deliberazione della Giunta regionale di richiesta di modifiche ed, infine, l’atto consiliare di presa d’atto delle prescrizioni imposte dalla Regione, in forza del quale – ai sensi dell’art. 3 della l.r. 12.3.1984 n. 14 - il P.P. risulta definitivamente approvato.
I ricorrenti appuntano la gran parte delle loro numerose doglianze avverso la decisione di realizzare, nel sottosuolo della piazza Leonardo da Vinci, un’autorimessa ad uso pubblico che porterebbe, a loro dire, alla distruzione dell’esistente parco sottoposto a tutela ai sensi della l. 29.6.1939 n. 1497. 
Il Collegio è dispensato dal prendere in esame le eccezioni d’inammissibilità, sollevate dalla resistente e dalla controinteressata Brunori, atteso che il ricorso, come si verrà ad esporre, si rileva infondato nel merito. 
Con il primo motivo si deduce, per un verso, l’ errata applicazione dell'art. 3 L.R. 14/1984 in riferimento all'art. 3 L.R. 19/1992, sostenendo che sarebbero stato superato il rapporto (del 50%) tra la superficie coperta e quella scoperta per la realizzazione dei posti macchina e, sotto altro profilo, che il Comune avrebbe dovuto dare luogo a una normale variante al piano regolatore generale e non già un piano particolareggiato con procedura abbreviata.
La censura deve essere disattesa.
Quanto al primo profilo, ne va subito rilevata l’inammissibilità per l’estrema genericità dell’affermazione, priva di alcun, ancorché minimo, elemento di riscontro.
Quanto al secondo aspetto, va rilevato che la prevista realizzazione del parcheggio al di sotto della piazza Leonardo da Vinci non costituisce  elemento del piano particolareggiato, ma un'opera allo stesso esterna, ancorché connessa.
Invero, la relazione tecnica allegata alla deliberazione consiliare n. 32/95 chiarisce (cfr. pagina 5) che, oltre alla realizzazione di un'autorimessa finalizzata a garantire le dotazioni di standard privati agli immobili, è stata "prevista in estensione del presente Piano particolareggiato la realizzazione di un'autorimessa interrata su Piazza Leonardo da Vinci”.
Va inoltre rilevato che l’area al di sotto della quale verrà realizzato il parcheggio pubblico costituiva l'orto del Convento della Visitazione, ceduta al Comune nell’ anno 1968 come area di urbanizzazione, allorché venne attuato un intervento di recupero dell’ex Convento. 
In atto  detta superficie, di proprietà comunale, è classificata F-verde pubblico dallo strumento urbanistico generale, di guisa che la realizzazione di un parcheggio interrato nel sottosuolo non comporta alcuna necessità di variante al medesimo.
Va pure disatteso il secondo mezzo, con cui si lamenta la violazione dell'art. 1 della l. 431/85 per la mancata trasmissione al Ministero dei BB.AA. del parere, espresso in data 19 marzo 1996, dal Servizio beni ambientali della Regione.
Al riguardo, va ricordato che, in base alla legislazione regionale lombarda, l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi, anche in ambito vincolato, non deve essere preceduta dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (contrariamente a quanto avviene in altre regioni, ad esempio la Toscana); quindi, la trasmissione al Ministero (per il tramite della Sovrintendenza) dei BB. AA. è richiesta solo per gli atti di rilascio del nulla-osta di cui all’art. 7 dalla l. 29.6.1939 n. 1497, vale a dire per l’ atto che consente il singolo intervento edificatorio.
In altri termini, occorre distinguere fra la mera espressione di un parere d’ordine ambientale, che non si riverbera in un atto autorizzativo ex art. 7 L. 1497/39 (come tale soggetto al potere d’annullamento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali), e lo specifico procedimento posto in essere allo scopo di effettuare tale valutazione, che sarà attivato all’atto della richiesta delle singole concessioni edilizie e che sfocia nell'autorizzazione paesaggistica e sul quale si esercita un potere in condominio tra Stato e Regione. 
Come s’è visto, il parere reso dal servizio beni ambientali della Regione non integra tale presupposto, trattandosi di giudizio preliminare sul progetto di P.P. che non può essere confuso con il nulla-osta paesaggistico che dovrà accompagnare ogni singola concessione edilizia.
Può, quindi, passarsi alla  disamina congiunta del terzo, quarto e quinto motivo, fra loro strettamente connessi, in quanto afferenti tutti alla dedotta violazione del vincolo paesaggistico.
I ricorrenti - muovendo dal presupposto che il giardino esistente sulla piazza, al di sotto del quale verrà realizzata l’autorimessa pubblica, costituisca un parco oggetto di specifica tutela - sostengono che l’esistenza del vincolo precluda l’intervento (terzo e quinto motivo) e che l’Amministrazione comunale abbia travisato i fatti nell’affermare, in sede di controdeduzioni alle osservazioni presentate dagli odierni ricorrenti, che la piazza non costituisca un parco soggetto a tutela  (quarto motivo).
La premessa da cui muovono i ricorrenti è però erronea.
Con il D.M. 8.4.1958  tutto il territorio del Comune di Salò è stato sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 1 della l. 29 giugno 1939 n. 1497. Non esiste, per contro, uno specifico provvedimento di vincolo, come bene individuo, del giardino di piazza Leonardo da Vinci.
Va ricordato che la l. 29 giugno 1939 n. 1497 è diretta a tutelare le bellezze naturali distinte nelle due categorie delle bellezze individue (di cui ai n. 1 e 2 dell'art. 1) e delle bellezze d'insieme (di cui ai n. 3 e 4 del medesimo articolo). Più precisamente, sono da considerare bellezze naturali individue, e non bellezze d'insieme, gli immobili aventi caratteri di bellezze naturali o di singolarità geologica, nonché le ville, i giardini e parchi non ricadenti nell'ambito d’applicazione della tutela delle cose d'interesse storico-culturale ai sensi della l. 1 giugno 1939 n.1089 (r.d. 3 giugno 1940 n. 1357, in relazione alla l. 29 giugno 1939 n. 1497, art. 1 n. 1 e 2).
Le bellezze d'insieme sono intese, invece, come un complesso unitario che, solo nel suo insieme, possiede particolare valore da salvaguardare; ad esse appartengono i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale nonché le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e come punti di vista o di belvedere dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
La  disposizione  dell'art. 1  comma  3, l. 8  agosto  1985 n. 431  -  secondo la quale sono sottoposti a vincolo paesaggistico, anche nelle   zone  edificate (A e B del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444), i beni di cui   al  n. 2  dell'art. 1,  l. 29 giugno 1939 n. 1497, vale a dire ville,   giardini e parchi di non comune bellezza - va intesa nel senso che il   vincolo discende  dall'inclusione nei relativi elenchi, e cioè da un atto amministrativo di certazione, che  costituisce lo strumento tipico ed essenziale per la concreta individuazione delle bellezze.
Nella fattispecie, va rilevato che il giardino in questione non risulta sottoposto ad alcun provvedimento di vincolo, rientrando solo, al pari di tutto il territorio comunale, nell’ambito del vincolo panoramico.
Il consiglio comunale  in sede di esame delle osservazioni - deliberazione  n. 80 del 4.12.1995 – allorché ha rilevato che  la piazza Leonardo da Vinci "non è un parco, ma una piazza attrezzata" soggiungendo che "il progetto prevede il ripristino della piazza con miglioramento dell'impianto arboreo esistente che dovrà essere studiato con apposito progetto” non ha, quindi, operato alcun travisamento dei fatti.
Neppure sussiste la dedotta violazione dell’art. 14 lett. quinto comma lett. F della l.r. 15.9.1989 n. 58, istitutiva del parco dell’Alto Garda, che - si afferma - porrebbe un divieto generalizzato ed assoluto di abbattimento delle  piante d’ulivo.
La norma richiamata, infatti, pone sì il divieto di  abbattimento delle piante di ulivo ma espressamente eccettua da esso “i casi di operazioni colturali di bonifica e miglioria agricola, nonché i casi di edificazione autorizzate con concessione edilizia e, comunque, solo per le superfici strettamente interessate dalle opere autorizzate”.
Infondato risulta il sesto motivo di censura (eccesso di potere per difetto di motivazione), con cui i ricorrenti sostengono che la Giunta regionale, in sede di esame del P.P., avrebbe del tutto omesso di motivare in ordine al profilo paesaggistico dell’intervento.
La delibera n. VI/14005 del 31.5.1996 della Giunta regionale ha, infatti,  espressamente dato atto di avere acquisito, sul piano esecutivo in esame, il parere del Servizio beni ambientali (relazione n. 257 del 19.3.1996).
Con il settimo motivo viene dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 7 e 13 l. 17.8.1942 n. 1150 e art. 3 l.r. 19/92; violazione art. 31 l.r. 51/75, evidenziando che, in forza di tali disposizione, al piano particolareggiato sarebbe precluso:   
a) regolamentare, direttamente o indirettamente, aree non incluse nel comparto interessato;
b) imporre classificazioni di zona in contrasto con le previsioni del piano regolatore;
c) imprimere ad un immobile utilizzo commerciale, in contrasto con la destinazione di zona stabilita dal piano regolatore generale;
d) superare il limite massimo del 50%; tra la superficie coperta e quella scoperta per la realizzazione di posti macchina nel sottosuolo.
Infine, si evidenzia che 
e) il piano particolareggiato avrebbe determinato, con la previsione di un grande parcheggio pubblico, l’alterazione per eccesso della dotazione pubblica di standard.
Le doglianze, alcune delle quali sono meramente ripetitive di precedenti censure, risultano però infondate.
a) Come s’è già detto (cfr. il primo motivo, seconda parte, di cui costituisce reiterazione), la realizzazione del parcheggio al di sotto della piazza Leonardo da Vinci non costituisce  elemento del piano particolareggiato, ma un'opera allo stesso esterna, ancorché connessa.
b) Non si verifica mutamento della destinazione a "verde pubblico" della piazza Leonardo da Vinci, atteso che la formazione dell’autorimessa interrata non pregiudica la destinazione a verde pubblico della soprastante piazza Leonardo da Vinci, che viene espressamente confermata.
c) Non sussiste – alla stregua delle prescrizioni di piano – impedimento alcuno alla destinazione commerciale impressa all'immobile Turina-Brunori. Infatti, ai sensi dell'art. 25 delle NTA, la Zona A centro storico “ha prevalente destinazione residenziale”, soggiungendosi che “sono ammesse altre destinazioni d’uso per attività direzionali, per attività turistico-ricettive, per piccole attività commerciali, per locali di ristoro, per modesti laboratori artigianali di servizio con tipologia omogenea alla residenza…”.
d) La doglianza, meramente ripetitiva di quella di cui al primo motivo, prima parte, è egualmente inammissibile per genericità.
e) Neppure sussiste la lamentata eccedenza nella dotazione di parcheggi ad uso pubblico (standard) rispetto al minimo fissato dalla legge.
Preliminarmente deve essere chiarito che non devono essere confusi i parcheggi pubblici con quelli pertinenziali.
I primi sono disciplinati dall'art.41 quinquies, ottavo comma, i secondi sono previsti dall'art.41 sexies della l.17.8.1942 n.1150.
Mentre quelli di cui alla prima disposizione sono qualificati come aree pubbliche da conteggiarsi ai fini della dotazione di standard, i parcheggi di cui al successivo art. 41 sexies sono qualificati come aree private pertinenziali alle nuove costruzioni, di guisa che l' art. 3, comma 2 lett. d) del D.M. 2.4.1968 espressamente li esclude dal computo nel calcolo della misura degli standard.
Più particolareggiatamente va ricordato che il D.M. 2.4.1968, emesso in attuazione dell'art. 41 quinquies, comma ottavo e nono della l. 17.8.1942 n. 1150 (come introdotto dall'art. 17 della l. 6.8.1967 n. 765), disciplina i cosiddetti standard urbanistici ed edilizi.
Per quanto in questa sede interessa, occorre richiamare l’art.3 del predetto D.M., che regola i rapporti massimi, tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, prevedendo che per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui all'art. 17 - penultimo comma - della legge n. 765, sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante - insediato o da insediare - la dotazione minima, inderogabile, di mq. 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.
In particolare, in detta disposizione viene specificato che la dotazione per parcheggi deve essere di mq. 2,50 (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18 della legge n. 765) e che tali aree - in casi speciali - potranno essere distribuite su diversi livelli.
Ed, ancora, il cit. D.M., all’art. 4, individua la quantità minima di spazi per le diverse zone territoriali omogenee, prevedendo, per la zona A), che l'amministrazione comunale, qualora dimostri l'impossibilità - per mancata disponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa - di raggiungere le quantità minime di cui al precedente art. 3, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni dei relativi servizi ed attrezzature.
Va, infine, ribadito che gli spazi di cui al cit. D.M. sono aggiuntivi e non sostitutivi di quelli imposti dall'art.18 della legge 6.8.1967 n.675 (la cui misura è stata successivamente modificata dalla legge n.112/89) commisurati a 1 mq. ogni 10 mc. di edificio.
La l.r. 15.4.1975 n. 51 – legge urbanistica regionale della Lombardia – all’art. 22 ha previsto un incremento della dotazione minima degli standard complessivi, portandoli da 18 a 26,5 mq./ab. e stabilendo in 3 mq./ab. la dotazione di aree per parcheggi di uso pubblico.
Venendo alla fattispecie all’esame deve osservarsi che già nella relazione che accompagna il piano particolareggiato viene evidenziato che il “piano intende perseguire i seguenti obiettivi: 1) valorizzazione del tessuto urbanistico ed architettonico del comparto in esame ed integrazione con quello circostante; 2) incremento della qualità residenziale della zona interessata dall’intervento, 3) individuazione di parcheggi mediante la realizzazione di un’autorimessa interrata strutturata su più livelli, sia per il soddisfacimento degli standard urbanistici che delle notevoli esigenze private”.
Inoltre, in sede di disamina delle controdeduzioni è stato rilevato (cfr. all. B alla del. n. 80/95) che la scelta progettuale di ricavare parcheggi privati all’interno del P.P. è “funzionale alla riduzione della sosta sulla pubblica via”, soggiungendosi che “in tal modo si è ricavato un unico parcheggio pubblico in una zona più consona alla viabilità”.
Dalla scheda di controllo dei piani urbanistici attuativi che accompagna il piano - ai sensi della l.r. n. 14/84 - emerge che la dotazione di spazi pubblici rispetta il limite stabilito dal PRG e viene reperita quanto a mq. 3301 mediante monetizzazione e quanto a mq. 2500 mediante recupero all’esterno del piano attuativo.
Con l’ottavo motivo (eccesso di potere per carenza di motivazione) lamentano i ricorrenti che il Comune non avrebbe motivatamente controdedotto alle osservazioni da essi presentate a seguito dell’adozione del p.p.
La censura è infondata.
Dalla deliberazione n. 80 del 1995 emerge che ognuna delle singole questioni prospettate dagli odierni ricorrenti è stata oggetto di particolareggiata disamina e controdeduzione da parte dell’ufficio Urbanistica (cfr. all. B alla del. suddetta), le cui motivazioni sono state espressamente  richiamate dal consiglio comunale, che le fatte proprie.
Con il nono motivo (violazione artt. 17 e 22 legge regionale n. 51/75) sostengono i ricorrenti che il P.P. sarebbe lacunoso nella previsione degli standard, avrebbe previsto parcheggi all'esterno dei P.P. quando si potevano reperire all'interno; avrebbe previsto la formazione di parcheggi privati, mentre si sarebbero dovuti riservare ad uso pubblico evitando in tal modo di realizzare l'autorimessa pubblica al di sotto della piazza Leonardo da Vinci.
La censura – che si basa su di un presupposto del tutto antitetico a quello svolto con il settimo motivo di gravame, ove s’era sostenuto che il P.P. avrebbe previsto una misura di standard eccedente il minimo di legge – non risulta fondata.
In aggiunta a quanto già detto nel disaminare il settimo motivo, va rilevato che il Consiglio comunale, nella delibera n. 80 del 1995, ha chiarito che: 
-  il P.P. prevede il calcolo degli standard;
- all'interno dei P.P. non potevano essere reperiti parcheggi pubblici, dovendosi reperíre i parcheggi privati di cui alla L. 122/89 (cioè ex art. 41 sexies L.U.);
- si sarebbe realizzato un appesantimento dei traffico viabilistico. 
Deve essere disatteso anche il decimo motivo (violazione art. 41 sexies legge urbanistica n. 1150/42), con il quale si sostiene che illegittimamente i parcheggi ad uso privato sarebbero stati previsti anche per destinazioni diverse da quella residenziale.
Sia il dato letterale (“le nuove costruzioni”) che quello sistematico inducono ad escludere la sussistenza di limitazione della previsione dii parcheggi pertinenziali ai soli edifici residenziali, dato che risulta evidente che qualunque nuova costruzione (ancor più quelle commerciali o direzionali) ingenera un evidente fabbisogno aggiuntivo di parcheggi sia pubblici che privati.
Pure da respingere è l’undicesimo motivo, con cui si deduce travisamento dei fatti rilevando che l’area in questione,  già stata destinata a verde pubblico, non avrebbe potuto essere nuovamente essere utilizzata per un nuovo standard.
Il fatto che al di sotto della piazza Leonardo da Vinci vengano previsti parcheggi ad uso pubblico non contrasta con la destinazione della piazza stessa, atteso che - come più volte illustrato - l'utilizzazione dei sottosuolo non intende modificare la destinazione impressa al soprassuolo.
Inammissibile risulta il dodicesimo motivo (eccesso di potere per illogicità manifesta e/o inopportunità) con cui si contesta la scelta di assumere un’ ingente spesa a carico del bilancio comunale per ottenere, si afferma, l’incremento di solo 38 posti rispetto a quelli esistenti sulla piazza.
Infatti, non risultando palesemente illogica, in presenza di congrue motivazioni al riguardo,  l’opportunità della scelta operata dal Comune è questione che attiene al merito dell’azione amministrativa che, come tale, si sottrae al sindacato giurisdizionale.
Con il tredicesimo motivo (Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per sviamento di potere), i ricorrenti rilevano che il Comune partecipa al P.P., mettendo a disposizione il sottosuolo della piazza Leonardo da Vinci, senza trarre vantaggio alcuno ed anzi finendo solo per favorire gli altri proprietari degli immobili dei P.P. mediante il reperimento di standard all'esterno del piano in qualità di proprietario dell’UMI 22;
Peraltro, è già stato rilevato che la realizzazione dell'autorimessa pubblica interrata al di sotto della piazza Leonardo da Vinci costituisce intervento esterno ed autonomo rispetto ai P.P., di guisa che viene meno il presupposto da cui muovono i deducenti
Inoltre, come è stato dall’Amministrazione osservato in sede di esame delle osservazioni (cfr. all. B del. N. 80/95):
- il piano particolareggiato prevede una riduzione dela volumetria,
- il Comune, mediante il piano attuativo, persegue l’obiettivo di pervenire alla riqualificazione della zona, ottenendo altresì, attraverso le monetizzazioni e la riscossione dei contributi di concessione, un considerevole flusso di risorse finanziarie;
- con la realizzazione di un grande parcheggio pubblico in zona centrale, si  intende migliorare la viabilità generale, mediante la riduzione delle automobili parcheggiate sulle pubbliche vie.
Con il quattordicesimo motivo (Eccesso di potere per omessa od insufficiente motivazione, illogicità, manifesta contraddittorietà, errata localizzazione dei parcheggi in zona centro storico), i ricorrenti contestano la scelta di allocare il parcheggio pubblico al di sotto della piazza Leonardo da Vinci, affermando che il Comune più congruamente avrebbe potuto realizzare di parcheggio in altra area di sua proprietà, posta a 200 metri di distanza dalla piazza Leonardo da Vinci.
E' di tutta evidenza che la censura, nella parte in cui pretende di sindacare una scelta di puro merito dell’Amministrazione, è inammissibile.
Per quanto riguarda invece il profilo della dedotta carenza motivazionale, che risulta astrattamente ammissibile giacché attiene non già al contenuto della scelta, ma al modo con cui la stessa è stata effettuata, va rilevato che, ai sensi dell’art. 13 della l 7.8.1990 n. 241 gli atti di pianificazione sono sottratti all’obbligo di motivazione. In ogni caso, nelle controdeduzioni alle osservazioni sono state esplicitate le ragioni giustificative della scelta di localizzare l’autorimessa pubblica in piazza Leonardo.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per farsi luogo alla compensazione, fra le parti, delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia- Sezione staccata di Brescia - definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso, in Brescia, l’11 giugno 2002, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in camera di consiglio, con l'intervento dei Signori:
Francesco  Mariuzzo  Presidente
Sergio  Conti  Consigliere estensore
Elena  Quadri  Referendario

NUMERO SENTENZA 1165 / 2002
DATA PUBBLICAZIONE 26 – 08 - 2002
 

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