Giurisprudenza - Ambiente |
TAR Emilia-Romagna, sez. staccata di Parma, 11 marzo 1999, n. 133 Legittimazione a ricorrere delle Associazioni ambientaliste “Omissis” 1.I ricorsi in epigrafe indicati sono diretti a censurare gli atti amministrativi adottati dal Comune di Reggio concernenti la realizzazione dell’insediamento universitario nell’area dell’ex caserma Zucchi di Reggio Emilia con destinazione d’uso prevista dal P.R.G. a “servizi ed attrezzature pubbliche a carattere culturale”. 2. Con il ricorso n. 311/1995 si impugna la deliberazione del C. C. di Reggio Emilia n. 66 del 2 marzo 1995 con cui veniva espresso il nulla osta alla deroga alle N. T.A del P. R. G. al fine di realizzare l’intervento edilizio in parola in assenza di un Piano di recupero per i seguenti motivi: I)Violazione dell’articolo 4 della legge 28/1/1977. N. 10, per carenza di legittimazione ad intervenire della Società Reggio Città degli Studi; II)Violazione dell’articolo 18 del regolamento edilizio, degli articoli 9 e 15 delle N. T. A. al P.R.G. e dell’articolo 44 della legge regionale n. 47 del 1987 e degli articoli 27 e 28 della legge statale n 457 del 1978, in quanto non consentirebbero la deroga all preventiva predisposizione di un piano di recupero. 3. Con il ricorso n. 702/1995 si impugnano la concessione edilizia del Sindaco del Comune di Reggio Emilia n. 4698/1995 rilasciata il 29/8/1995, la deliberazione del C. C. di Reggio Emilia n. 66 del 2 marzo 1995 e la deliberazione della Giunta municipale di Reggio Emilia n. 815 del 7/8/1995 per i seguenti motivi: I)Violazione dell’articolo 4 della legge 28/1/1977, n. 10 e dell’articolo 27 della legge regionale n. 47/1978, come modificata dalla legge regionale n. 23/1980, per carenza di legittimazione ad intervenire della Società Reggio Città degli Studi; II)Violazione degli articoli da 1 a 8 della legge n. 579 del 1993 per violazione delle procedure per il trasferimento all’ente locale dei beni del demanio oggetto dell'interevnto edilizio; III)Violazione dell’articolo 16 della legge 765/1967, dell’articolo 1 del D. P. R. n. 8 lettera l) del 1972 dell’articolo 54 della legge regionale n. 47 del 1987, dell’articolo 18 del regolamento edilizio del Comune di Regio Emilia e dell’articolo 27 della legge n. 47 del 1978 e dell’articolo 81 del D. P. R. n. 616 del 1977; IV)Violazione degli articoli 12 e 15 delle N. T. A. al P.R.G. per il centro storico, dell’articolo VI.1.03 delle N.T.A, dell’articolo 44 della legge n. 47 del 1978 e degli articoli 27 e 28 della legge n. 457 del 1978, non essendo consentita la deroga alla predisposizione del piano di recupero per gli interventi in parola; V)Violazione dell’articolo 9 delle N.T.A. del P.R.G e dell’articolo 35 della legge regionale n. 47 del 1985; VI)Violazione dell’articolo V 1.25 (U24) delle N. T. A. al P.R.G. in quanto l’intervento non prevede aree destinate a parcheggi. 4. Con il ricorso n. 278/1997 si impugnano la deliberazione del C. C. di Reggio Emilia n.204 del 12/7/1996 e la deliberazione del C. C. di Reggio Emilia n. 9 del 24/1/1997 per i seguenti motivi: I)Violazione dell’articolo 12 delle N.T.A. del centro storico in relazione all’articolo V.! 25(U24) e dell’articolo 31, comma 3, della legge regionale n. 47 del 1990 in quanto la zona universitaria sarebbe diversamente localizzata nel P. R. G; II)Erronea applicazione dell’articolo 31, comma 3, lettera f e 4 della legge regionale n. 47 del 1978 e successive modificazioni in relazione all’articolo 15 delle N.T.A, in quanto la variante introdotta contemplerebbe erroneamente le attrezzature universitarie tra le attrezzature a carattere culturale; III) Erronea applicazione dell’articolo 12, comma 4, lettera A della legge regionale n. 6 del 1995, in qaunto la variante adottata non poteva seguire la procedura abbreviata; IV)Erronea applicazione dell’articolo 13 n. 5 della legge regionale n. 47 del 1978 e successive modificazioni, non essendo rispettato il piano servizi; V)Erronea applicazione di legge ed eccesso di potere non essendosi reso conto il Comune dei presupposti urbanistici disponibili; VI)Erronea applicazione dell’articolo 35, comma 2, e 46 della legge regionale n. 47 del 1978 e successive modificazioni in quanto al variante adottata ometterebbe una doverosa considerazione degli standards. 5. Le Amministrazioni intimate, costituite in giudizio, hanno puntualmente controdedotto ai motivi di ricorso. All’udienza del 9 marzo 1999 la causa è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE 6.Va preliminarmente accolta l’eccezione d’inammissibilità dei ricorsi per difetto di legittimazione, rilevabile d’ufficio e sollevata dalla difesa del Comune anche con la memoria finale. 6.1.Quanto a Renato Campanini, cittadino residente nel centro storico del Comune di Reggio Emilia, va osservato che la legittimazione ad impugnare atti di rilevanza urbanistica, quali quelli in esame, va riconosciuta, come da consolidata giurisprudenza, non a “chiunque” ma soltanto a favore di coloro che si trovino in un particolare relazione di fatto in quanto possessori di beni nella stessa via o quartiere e comunque residenti in una zona localizzata in modo tale da risentire direttamente del danno eventualmente determinato dal nuovo insediamento edilizio. In linea di fatto il ricorrente non prova ne deduce alcun elemento dal quale desumere concretamente la propria legittimazione in relazione al criterio di collegamento spaziale sopra indicato. 6.2.Va altresì rilevata la carenza di legittimazione di Italia Nostra nelle controversie in parola. I beni interessati dall’intervento, infatti, non sono oggetto di un vincolo ambientale bensì, come emerge dalla documentazione prodotta (doc. 6), da un vincolo, imposto ai sensi della legge 1/6/1939 , n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse storico artistico, motivato con riferimento alla “notevole importanza per la storia dell’architettura pubblica della città nella metà dell’800”. 6.3.Quanto alle censure dedotte con tutti i ricorsi avverso tutte le deliberazioni impugnate, esse concernono soltanto la violazione, sotto numerosi profili, della normativa urbanistica nazionale, regionale e locale. Nel ricorso n. 702/1995 oltre alle censure di carattere urbanistico viene altresì dedotta la violazione della legge n. 579 del 1993 riguardante la procedura per il trasferimento dei beni del demanio pubblico agli Enti Locali. 6.4. In diritto, pertanto, questo TAR ritiene di uniformarsi all’orientamento ormai consolidato del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. IV, 28 febbraio 1992, n. 223; Cons. Stato, sez. V, 10 marzo 1998, n. 278) che delimita al legittimazione delle Associazioni ambientaliste ed in particolare anche di Italia Nostra, soltanto a tutela dell’interesse ambientale in senso stretto, escludendo la possibilità di impugnare atti che abbiano valenza meramente urbanistica come quelli in esame, per le ragioni ampiamente indicate dal Consiglio di Stato. Nel caso concreto, pertanto, tutte le censure sono di carattere urbanistico, salvo quella di carattere procedurale sul trasferimento dei beni demaniali e sopra indicate (in riferimento alla quale le Associazioni ambientaliste a maggior ragione non hanno legittimazione), e, quindi, non concernono l’interesse sostanziale ambientale per il quale è stata attribuita una legittimazione eccezionale dalla legge 8 luglio 1986, n. 349. Ne’ la legittimazione può essere riconosciuta con riferimento alla circostanza che il bene è oggetto di vincolo. Come sopra evidenziato si tratta di un vincolo storico e, quindi, non può ricondursi la sua tutela all’ambito oggettivo dell’interesse ambientale, quale risultante dalla legge n. 349 del 1986, che delimita appunto a legittimazione ad agire dell’Associazione ambientalista (per una fattispecie analoga in materia di vincolo archeologico vedi Cons. Stato, sez. IV, 28 febbraio 1992, n. 223). Del resto l’area oggetto dell’intervento è destinata ad attrezzature culturali e, quindi, la controversia in ordine alla possibilità di far rientrare in detta definizione un insediamento universitario od insediamenti con altra destinazione è proprio di carattere urbanistico in senso stretto. 7. Per tali ragioni i ricorsi in epigrafe indicati vanno dichiarati inammissibili, previa riunione degli stessi per evidente connessione oggettiva e soggettiva. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese di causa tra le parti. |
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