Giurisprudenza - Ambiente

Consiglio di Stato, sez. VI , n. 2131 del 9 aprile 2001, sulla perdurante vigenza dei vincoli ambientali del Decreto Ministeriale 28 marzo 1985 in attesa dell’emanazione dei piani paesistici regionali. 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12;
contro
Rispoli Francesco, non costituito;
e nei confronti
del Comune di Ischia, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sez.I – n.253 del 28 settembre 1991;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la decisione interlocutoria di questa Sezione n.772 del 14 febbraio 2000 e gli atti di seguito depositati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2001 relatore il Consigliere Pietro Falcone. Udito l'Avv. dello Stato Aiello;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso dinanzi al T.A.R. Campania, il sig. Rispoli Francesco ha impugnato il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, con cui è stata annullata l'autorizzazione, rilasciata al medesimo ai sensi dell'art.7 L. n.1497/1939 dal Sindaco del Comune di Ischia, per l'esecuzione di lavori relativi alla sistemazione di un torrino scala e di una piccola tettoia.
L'annullamento ministeriale era motivato con il rilievo che «l'intervento proposto altera lo stato dei luoghi in un'area sulla quale – ai sensi dell'art.1 quinquies L. 8 agosto 1985 n.431 – è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera edilizia, fino all'adozione, da parte della Regione, del piano territoriale paesistico, previsto dal D.M. 28.3.1985» (concernente la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del Comune di Ischia).
Con sentenza n.253 del 28 settembre 1991, il T.A.R. accoglieva il ricorso, ritenendo fondato il motivo di gravame, ove si deduceva la violazione degli artt.1 bis e 1 quinquies della legge n.431/1985. Osserva al riguardo il giudice di prime cure che il Ministro non poteva limitarsi alla mera ricognizione della sussistenza del vincolo interdittivo imposto con il D.M. 28.3.1985 (che aveva cessato di operare nella sua assolutezza alla data del 31.12.1986, ai sensi dell'art.1 bis, I comma della legge n.431 del 1985) ma, avvalendosi della pienezza dei poteri sostitutivi riconosciuti dal 2° comma dello stesso articolo, avrebbe dovuto esaminare nel merito la compatibilità ambientale dell'intervento autorizzato.
Avverso l'anzidetta sentenza il Ministero ha interposto appello sostenendo la piena legittimità del provvedimento di annullamento, e ciò nella considerazione che sulla base dell'interpretazione degli artt.1 bis, 1 ter e 1 quinquies della legge n.431/1985 il divieto di trasformazione delle aree protette sino a quando non siano stati adottati i piani paesistici perdura oltre il termine fissato dalla legge 31 dicembre 1986.
DIRITTO
La sentenza appellata ha accolto il ricorso in primo grado avverso il decreto ministeriale di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata, ai sensi dell'art.7 l. n.1497 del 1939, dal Sindaco del Comune di Ischia.
Secondo il T.A.R. per la Campania, il vincolo d'inedificabilità, imposto con D.M. 28 marzo 1985, ha cessato di operare nella sua assolutezza alla data del 31 dicembre 1986, ai sensi dell'art.1 bis l. 8 agosto 1985 n.431 di conversione del D.L. 27 giugno 1985 n.312.
La tesi non merita accoglimento.
Per costante giurisprudenza di questa Sezione, l'art.1 quinques introdotto dalla l. n.431 del 1985, pone al divieto di ogni modificazione imposto in certe aree, un termine finale incertus quando, coincidente con l'adozione da parte delle regioni dei piani di cui all'art.1 bis della stessa legge.
Tale disposizione, da un lato, prevede l'obbligo delle regioni di approvare piani paesistici (o piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ambientali) entro il 31 dicembre 1986, dall'altro, contempla, nel caso di inutile decorso di tale termine, l'esercizio di poteri sostitutivi da parte del Ministero dei beni culturali e ambientali ai sensi degli art.4 e 82 D.P.R. 24 luglio 1977, n.616.
Ne consegue che il termine per l'approvazione dei predetti piani da parte delle regioni non è perentorio, ma ha solo la funzione di stabilire il momento dopo il quale è legittimo il ricorso a misure statali sostitutive; pertanto, il termine del 31 dicembre 1986 non può riferirsi anche alla durata del divieto contenuto nell'art.1 quinquies citato.
Peraltro, merita segnalare che il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, all'art.166 ha abrogato decreto-legge n.312/85, convertito con modificazioni nella legge n.431/85, ad eccezione dell'art.1-ter e dell'art.1-quinquies; nel contempo, con il precedente art.162 ha disposto che fino all'approvazione dei piani previsti all'art.149 (piani territoriali paesistici o piani urbanistico-territoriali) non è concessa l'autorizzazione prevista dall'art.151 per i beni individuati a norma dell'art.1-ter del decreto-legge n.312/85, convertito con modificazioni nella legge n.431/85, e per quelli interessati da provvedimenti adottati a norma dell'art.1-quinquies del medesimo decreto e pubblicati in data anteriore al 6 settembre 1985.
Per le considerazioni svolte, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata.
Le spese del doppio grado di giudizio possono compensarsi integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, riforma la sentenza appellata.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2001, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI     Presidente
Sergio SANTORO      Consigliere
Paolo NUMERICO      Consigliere
Luigi MARUOTTI      Consigliere
Pietro FALCONE      Consigliere Est.
 
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