Giurisprudenza - Ambiente

Tar Emilia Romagna, sez. staccata di Parma, 18 ottobre 1999, n. 662
“Il termine di sessanta giorni per proporre impugnazione giurisdizionale avverso gli atti regionali di istituzione di una riserva naturale decorre dalla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione”

SENTENZA

sul ricorso N. 648/96 proposto da OPPICI ERMES, OPPICI UGO, PALU’ FLORINDO, MAGNANI MARIA, MAGNANI GIANNI, IOTTI ANGELO e DAVOLI GIORDANO rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Rinaldi e Renzo Rossolini e domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Parma, Via Petrarca n.20;
contro
il Comune di Fornovo Taro rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Pagliari e domiciliato nel suo studio in Parma, B.go Antini n.3;
contro
il Comune di Terenzo, n.c.;
contro
le Comunità Montane delle Valli del Taro e del Ceno, n.c.;
e nei confronti
della Regione Emilia Romagna rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Ricciardelli e Carmen Iuvone e domiciliata nello studio dell’avv. Giorgio Guendalini in Parma, Galleria Bassa dei Magnani n.3;
per l'annullamento
a) delle deliberazioni della Giunta regionale dell’Emilia Romagna 26 febbraio 1991 n.288 e 18 febbraio 1992 n.342 recanti proposte per l’istituzione della Riversa orientata naturale del Monte Prinzera;
b) delle deliberazioni del Consiglio regionale dell’Emilia Romagna 23 aprile 1991 n.422 e 18 marzo 1992 n.914 di approvazione delle proposte di cui alla precedente lettera a);
c) delle note del 30 agosto 1996 prot. N. 10299 tutte di identico contenuto inviate ai ricorrenti a firma del Sindaco del Comune di Fornovo e del Coordinatore della Riserva aventi tutte ad oggetto: “Posa di tabelle perimetrali e di altre opere fisse a servizio della segnaletica della viabilità e della regolamentazione dell’accesso nella zona della Riserva naturale orientata del Monte Prinzera”,
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fornovo Taro e della Regione Emilia Romagna;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 5 ottobre 1999 il relatore dott. Ugo Di Benedetto e uditi altresì l’avv. Renzo Rossolini per i ricorrenti e gli avv.ti G. Pagliari e C. Iuvone per le parti intimate;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. I ricorrenti hanno impugnato gli atti in epigrafe indicati concernenti l’istituzione della riserva orientata del Monte Prinzera deducendo la violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Le Amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio, hanno controdedotto alle avverse doglianze e hanno concluso per la reiezione del ricorso.
All’udienza del 5.10.99 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è in parte irricevibile ed in parte inammissibile.
Va infatti condivisa l’eccezione di tardività dell’impugnativa, sollevata dalla Difesa dell’Amministrazione, essendo stato proposto il ricorso ben oltre sessanta giorni dalla pubblicazione delle deliberazioni regionali impugnate ed in epigrafe indicate, nel Bollettino ufficiale regionale.
Sulla base di quanto previsto dall’art. 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.1034 e dall’articolo 2 R.D. 17 agosto 1907, n. 642, infatti la pubblicazione di atti amministrativi nei Giornali Ufficiali, determina la decorrenza dei termini per impugnare gli atti amministrativi a contenuto generale e ciò risponde ad un’esigenza di ordine generale circa la legale conoscenza di essi.
Tali principi debbono trovare puntuale applicazione anche nel caso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Basilicata, 31.12.1998, n. 458; Cons: Stato, sez. V, 6.6.1996, n. 661; Cons. Stato, sez. IV, 13.2.1994, n. 81).
Detto principio, condiviso dal Collegio, è più volte affermato anche dalla Corte Costituzionale anche quando la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione abbia “uno scopo di mera pubblicità” e sia diretto, come nella specie, a destinatari non determinati singolarmente ed abbia, quindi, un’efficacia indivisibile e non differenziabile da soggetto a soggetto. In tal caso la sua pubblicazione assorbente e determinante rispetto a qualsiasi altra forma di conoscenza legale (Corte Cost., 22 aprile 1999, n. 140, Corte Cost., n, 611/1987).
Detti principi sono pienamente applicabili nel caso di specie essendo le deliberazioni regionali impugnate pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione. Va, inoltre, osservato che le deliberazioni regionali impugnate istitutive della Riserva naturale, contestualmente approvano la planimetria della perimetrazione, quale parte integrante della deliberazione stessa e, quindi, la portata lesiva di detti atti era pienamente attuale sin dalla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
3. E’ altresì inammissibile l’impugnativa delle note 30 agosto 1996, prot. 10299, in epigrafe indicate, trattandosi di note prive di carattere provvedimentale e meramente informative dei comportamenti materiali che l’Amministrazione intende porre in essere, concernenti la segnaletica, le tabelle perimetrali e le informazioni e regolamentazione dell’accesso per i terzi, conseguenti alla costituzione del Parco stesso.
4. Per tali ragioni il ricorso in parte è irricevibile e in parte è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.T.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara in parte irricevibile ed in parte inammissibile.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di causa in favore del Comune di Fornovo e della Regione Emilia Romagna che si liquidano in £ 3.000.000 (tre milioni) a favore di ciascuna Amministrazione, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, il giorno 5 ottobre 1999
Gaetano Cicciò          Presidente  
Ugo Di Benedetto     Primo  Referendario Rel.Est. 
Depositata in Segretaria ai sensi dell’art.55 L. 18/4/82, n.186.
Parma, lì 18 ottobre 1999
Il Segretario
 
© Diritto - Concorsi & Professioni - riproduzione vietata