Giurisprudenza - Appalti

T.R.G.A.,  sez. Bolzano, sent. 12 febbraio 2003 n. 48, sugli effetti dell’annullamento dell’aggiudicazione sui contratti stipulati e sul risarcimento dei danni

                                            D I R I T T O

Preliminarmente va disposta la riunione dei tre ricorsi in epigrafe per connessione soggettiva e parziale connessione oggettiva.

La Provincia autonoma di Bolzano indiceva una gara d’appalto per la fornitura del materiale di cui sopra.

L’art. 13 del relativo bando di gara ed il Capitolato condizioni, al Capo III, prevedeva l’aggiudicazione col metodo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, che per il lotto H3 (di cui si discute) veniva determinata in base ai seguenti criteri: prezzo
31%, qualità tecnica 30%, qualità estetica 25%, assistenza e garanzie 14%.

L’autorità di gara facendo proprie le valutazioni della commissione tecnica, con verbale n. 30 del 26.03.2002, aggiudicava la
fornitura alla ATI controinteressata. Tale esito veniva comunicato, con lettera del 28.03.2002, sia alla ricorrente che alla
controinteressata e, poiché il verbale di aggiudicazione della gara esplicava gli effetti del contratto, invitava quest’ultima a
presentare la documentazione di rito.

Successivamente, in data 22.04.2002 l’autorità di gara, senza previa comunicazione formale dell’avvio del procedimento, con
provvedimento n. 005/11.5, deliberava di modificare il succitato verbale, annullando, in sede di autotutela, l’aggiudicazione
della fornitura in favore della controinteressata e affidando detta fornitura alla ricorrente con la motivazione che il "criterio
aggiuntivo ‘garanzie forniture successivè introdotto e valutato a posteriori, non era previsto nel bando di gara e nel Capitolato
condizioni per la partecipazione alla gara, in cui sono state stabilite le modalità della gara".

Questa deliberazione, con i relativi "atti connessi e susseguenti", veniva annullata da questo Tribunale, con sentenza n.
379/2002 del 12.08.2002, in accoglimento del gravame ritualmente proposto dalla controinteressata, per mancata osservanza da
parte dell’Amministrazione delle norme in materia di procedimento amministrativo ex L.P. 22.10.1993 n. 17 ed, in particolare,
per mancata comunicazione di avvio del procedimento di autoannullamento.

Nella decisione succitata veniva espressamente fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di rinnovare l’atto "previa osservanza
del procedimento di cui alla l.p. 17/1993".

Nel frattempo la commissione competente, con verbale integrativo racc. n. 51 dd. 04.06.2002, dichiarava provvisoriamente
aggiudicataria per il lotto in questione la controinteressata, mentre la ricorrente, dall’elenco dei punteggi delle offerte, risultava
seconda in graduatoria.

Quindi con nota prot. 11.5/21.02/3598 dd. 13.06.2002 a firma del Direttore Ufficio appalti della Provincia, qualificata come
"verbale di procedura aperta con definitivo effetto contratto" veniva comunicato alla controinteressata che la verifica della
documentazione prodotta dalla stessa aveva dato esito positivo e che, conseguentemente, il succitato verbale sostituiva, "ad
ogni legale effetto", il contratto.

I due ultimi succitati verbali vengono impugnati rispettivamente con il ricorso n. 174/2002 e n. 212/2002, mentre con il ricorso
n. 226/2002, viene censurata la prima determinazione di aggiudicazione alla controinteressata, successivamente annullata in
sede di autotutela dall’Amministrazione con provvedimento a sua volta annullato da questo Tribunale con la sentenza 379/2002,
sopra richiamata.

Relativamente al ricorso n. 174/2002 si deve inoltre precisare che:

1) la ricorrente dopo aver ricordato che l’autorità di gara, con delibera n. 5 del 22.04.2002, aveva annullato, in via di autotutela,
l’aggiudicazione alla controinteressata "preso atto che il suddetto criterio aggiuntivo ‘garanzie forniture successivè, introdotto e
valutato a posteriori (dalla Commissione tecnica: N.D.R.) non era previsto nel bando di gara e nel capitolato condizioni per la
partecipazione alla gara, in cui sono state stabilite le modalità della gara", deduce che la stessa Commissione avrebbe introdotto
e valutato a posteriori il criterio aggiuntivo della "garanzia/manutenzione/assistenza", dopo l’apertura delle buste e quindi
quando, almeno potenzialmente, era possibile conoscere le offerte dei singoli partecipanti alla gara;

2) la controinteressata aveva eccepito, tra l’altro, che il verbale della succitata Commissione tecnica, dd. 21.03.2002, nel quale
appariva quest’ultimo criterio, non era stato impugnato dalla ditta Vettori Forniture e che, conseguentemente il ricorso era da
considerarsi inammissibile; e che detto verbale costituisce oggetto di esplicito gravame nel ricorso n. 226/2002;

3) la controinteressata ha proposto ricorso incidentale, subordinatamente all’accoglimento di quello principale della ricorrente,
impugnando il verbale della Commissione tecnica dd. 21.03.2002, limitatamente alla valutazione di quest’ultima relativa al
prodotto "tavolo campione per tutti i tavoli".

Per ragioni logico-sistematiche è necessario procedere all’esame del ricorso n. 226/2002 prima di prendere in considerazione gli
altri due.

Questo é diretto all’annullamento del primo provvedimento di aggiudicazione della gara (determinazione di cui alla raccomandata
n. 30 del 26.03.2002) alla controinteressata nonché alla valutazione del 21.03.2002 della Commissione tecnica.

In via preliminare, la Provincia eccepisce l’irricevibilità del ricorso, ritenenedolo tardivo relativamente all’impugnazione della
prima aggiudicazione; impugnazione che, a suo dire, avrebbe dovuto essere proposta con ricorso incidentale nel procedimento
iniziato dalla controinteressata avverso la delibera n. 005-11.5 del 22.04.2002, con la quale l’Autorità di gara aveva disposto, in
sede di autotutela, l’annullamento dell’aggiudicazione delle forniture all’ARTE S.r.l. (disposta con la succitata determinazione di
cui alla raccomandata n. 30 del 26.03.2002), assegnandole provvisoriamente alla ricorrente.

In quel processo, continua la Provincia, la ditta Vettori Forniture aveva proposto controricorso, ma aveva omesso di impugnare in
via incidentale il succitato provvedimento racc. n. 30 del 22.04.2002, di aggiudicazione dell’appalto alla controinteressata,
decadendo, in tal modo, alla possibilità di impugnare con il ricorso in esame (226/2002) quest’ultimo provvedimento per ormai
intervenuta scadenza dei termini di rito.

Analogo rilievo viene rilevato dall’ARTE S.r.l.

L’eccezione non ha pregio.

La succitata delibera di aggiudicazione alla controinteressata era stata annullata, in via di autotutela, dalla stessa
Amministrazione, con successivo provvedimento n. 005-11.5 del 22.04.2002 sopra ricordato; e, quindi, la Vettori Forniture non
aveva alcun interesse ad impugnare quest’ultimo che le era favorevole. Nè si può sostenere che, seppur in via cautelativa,
avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale avverso detto provvedimento n. 005-11.5, nel caso che questo fosse stato annullato
in sede giurisdizionale – come é successivamente accaduto con la sentenza n. 379/2002 di questo Tribunale, sopra ricordata, – in
quanto la proposizione del ricorso incidentale da parte dell’Amministrazione intimata e dei controinteressati è facoltativa e non
obbligatoria, come si deduce dal primo comma dell’art. 22 L. 06.12.1971 n. 1034, ove si legge testualmente che "può (e non
deve: N.D.R.) essere proposto ricorso incidentale ........"; tanto piú se estensivo del thema decidendum, quale sarebbe stato,
appunto, nel nostro caso.

Conseguentemente l’eccezione va respinta e, per le stesse argomentazioni, va rigettata anche l’eccezione, sollevata dalla
controinteressata, secondo cui l’interesse (e quindi il decorso del termine decadenziale) per l’impugnazione del verbale di
valutazione della Commissione tecnica, sarebbe sorto al momento della proposizione del ricorso da parte dell’ARTE S.R.L.
avverso il succitato provvedimento di autoannullamento, e che, conseguentemente, la ricorrente avrebbe dovuto impugnare con
ricorso incidentale detto verbale.

Si deve altresì rilevare che in conseguenza dell’annullamento della deliberazione n. 5 del 22.04.2002 dall’Autorità di gara, avente
ad oggetto l’annullamento dell’aggiudicazione alla controinteressata, si è attuata automaticamente la reviviscenza di
quest’ultimo provvedimento di aggiudicazione, che, essendo sfavorevole alla ricorrente fa sorgere nella stessa l’interesse alla
sua impugnazione, proposta, appunto, dalla Vettori Forniture con il ricorso in esame (226/2002).

Con l’unico motivo di censura si deduce, tra l’altro, che la Commissione tecnica, nella valutazione riportata nel verbale del
21.03.2002, ha introdotto a posteriori un criterio aggiuntivo relativo a "garanzia/manutenzione/assistenza", peraltro
successivamente all’apertura delle buste delle offerte, ledendo, in tal modo, il principio della par condicio.

La stessa doglianza viene rilevata anche con il primo motivo del ricorso 174/2002.

In quest’ultimo procedimento la controinteressata eccepisce, tra l’altro, che la Vettori Forniture non avrebbe impugnato in detto
ricorso (174/2002) il succitato verbale della Commissione tecnica e chiede, conseguentemente la declaratoria di inammissibilità
del ricorso stesso.

L’eccezione non è condivisibile.

Il verbale in questione e la valutazione in esso contenuta si appalesa come un atto endoprocedimentale, che, come tale, non
necessita di impugnazione autonoma, come invece l’atto conclusivo del procedimento che è l’aggiudicazione.

Nel merito il motivo è fondato.

Il criterio contestato sicuramente non costituisce un nuovo criterio rispetto a quello relativo ad "assistenza e garanzia",
ritualmente prevista al capo terzo delle condizioni di partecipazione e di svolgimento della gara, rientrando nell’ambito dei c.d.
sottocriteri o, comunque, costituendo un elemento di specificazione e puntualizzazione del succitato criterio generale; un tanto
viene ammesso pure dall’Amministrazione e pare anche dalla controinteressata, laddove la prima nella memoria costitutiva del
26.08.2002 scrive testualmente che "i criteri ‘garanzia successivà e ‘Garanzia/Manutenzionè adottati dalla commissione di
valutazione non costituiscono nuovi criteri introdotti successivamente, come ritiene erroneamente la ricorrente, ma
esclusivamente sottocriteri legittimamente introdotti nell’ambito del criterio ‘assistenza e garanzià ...", e la seconda nella
memoria conclusiva del 25.11.2002 precisa che non si tratta di nuovi criteri "ma di sottovoci del criterio ‘assistenza e garanziè
previsto dal capitolato speciale". Quindi, in quanto tale, è suscettibile di introduzione postuma da parte della Commissione
tecnica, dovendosi riconoscere a questa un potere di "introdurre elementi di specificazione e prevedere sottovoci delle categorie
principali già definite, ove ciò occorra per una più esatta valutazione delle offerte" (ex plurimis: Cons. Stato Sez. V, 23.03.2000
n. 1614).

Peraltro l’esercizio di questo potere (rectius potere – dovere) è soggetto ad un limite temporale ben preciso che viene individuato
dalla costante giurisprudenza (Cons. Stato Sez. V, 30.10.2002 n. 5966; Sez. VI, 22.10.2002 n. 5808; Sez. V, 26.01.2001 n. 264;
id. 10.07.1999 n. 1212; 31.12.1998 n. 1966; Sez. VI 15.11.1982 n. 566; Cons. Giust. Amm. 25.10.1996 n. 365) nel momento
dell’apertura delle buste contenenti le offerte; dopo la conoscenza di queste, infatti, l’introduzione di elementi o parametri
specificativi mette potenzialmente la Commissione tecnica nella possibilità di adattare la propria valutazione ed il conseguente
punteggio alle caratteristiche precisate o, comunque, ricavabili dai prodotti offerti, con possibili conseguenze preferenziali nei
confronti di uno o più partecipanti alla gara e, quindi, con pericolo di violazione del principio della par condicio e di quello
dell’imparzialità che necessariamente lo sottende. Pericolo tanto più possibile se si considera l’ampio margine di discrezionalità
connessa alla valutazione tecnica affidata alla succitata Commissione e quanto detta valutazione possa incidere sul risultato
finale del procedimento concorsuale, quando questo avvenga col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e sui limiti
di sindacabilitá sulla valutazione medesima che incontra il giudice amministrativo.

Né ha alcuna rilevanza il fatto, sottolineato dalla controinteressata, che, comunque, al momento dell’introduzione dei sottocriteri
le buste contenenti le offerte economiche non fossero state ancora aperte, essendo sufficiente l’avvenuta apertura di quelle
contenenti le offerte tecniche, come ribadito anche recentemente, dal Consiglio di Stato, Sez. V con decisione dd. 30.10.2002 n.
5966.

Privo di pregio, infine, è il rilievo che il potere de quo della Commissione tecnica avrebbe potuto essere esercitato da questa
anche successivamente all’apertura delle buste, essendo testualmente prevista nel Capitolato, all’art. 24, che "durante la fase di
valutazione l’Amministrazione ha la facoltà (ma non l’obbligo) di richiedere ulteriori spiegazioni o documenti tramite semplice
lettera o telefax", e, quindi, necessariamente "a buste già aperte, in quanto la fase della valutazione può ritenersi iniziata solo
dal momento in cui le offerte da valutare sono effettivamente all’attenzione della commissione", come sostiene la
controinteressata nella memoria costitutiva del 26.07.2002. 

Quest’ultima prosegue affermando la piena legittimità di tale clausola, per omessa tempestiva impugnazione della stessa da
parte della ricorrente.

Peraltro tale possibilità certamente non autorizzava la Commissione ad introdurre, in sede di valutazione, sottocriteri o
specificazioni di quelli generali ma solamente di richiedere alle imprese concorrenti precisazioni o nuova documentazione.

Nella fattispecie è pacifico e non controverso tra le parti che il sottocriterio o elemento di specificazione censurato sia stato
introdotto dalla Commissione tecnica successivamente all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche.

L’Amministrazione, nella memoria costitutiva del 26.08.2002, precisa che: "Non risulta che la commissione di valutazione aveva
esaminato prima le offerte tecniche e poi introdotto i sottocriteri". La circostanza, peraltro, non ha alcuna influenza
nell’illegittimità dell’introduzione dei sottocriteri o specificazioni de quibus, successivamente all’apertura delle buste contenenti
le offerte tecniche, in quanto è sufficiente la conoscenza potenziale di queste da parte della Commissione perchè si prospetti il
pericolo di lesione dei principi della par condicio e di imparzialità sopra evidenziato (in tal senso: Cons. Stato Sez. VI,
20.12.1999, n. 2117).

Infine si rileva che non appare possibile sostenere che la ricorrente avrebbe prestato acquiescenza nell’introduzione dei
sottocriteri di cui si discute per avere, prima della proposizione del primo dei ricorsi in esame (n. 174/2002) e precisamente al
momento del deposito della propria offerta, provveduto a fornire le informazioni necessarie riguardanti gli interventi di
assistenza.

Il Consiglio di Stato ha infatti statuito, in una recente decisione che "sussiste acquiescenza ad un provvedimento amministrativo
solo nel caso in cui ci si trovi in presenza di atti o comportamenti univoci posti liberamente in essere dal destinantario dell’atto,
che dimostri la chiara ed irrefutabile volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l’operatività", e che, conseguentemente, vada
"esclusa la passibilità di affermare la sussistenza dell’acquiescenza per mera presunzione, non potendosi in tal caso trovare
univoco riscontro della volontà dell’interessato di accettare tutte le conseguenze derivanti dall’atto amministrativo". (Sez. VI,
10.10.2002 n. 5443; cfr. anche Sez. V 26.10.1998 n. 1544); e tale non può essere certamente considerata la disponibilità a
fornire le informazioni succitate.

Il motivo viene quindi accolto.

Poichè la censura è la stessa che viene fatta valere nel primo motivo del ricorso n. 174/2002, inteso ad ottenere l’annullamento
dell’aggiudicazione della gara alla controinteressata (determinazione di cui al verbale integrativo racc. n. 51 dd. 04.06.2002
dell’Autorità di gara), anche quest’ultimo ricorso deve trovare accoglimento, trattandosi di doglianza assorbente rispetto
all’ulteriore motivo dedotto nel ricorso medesimo.

Quanto sopra comporta l’annullamento dei provvedimenti impugnati con i due succitati ricorsi n. 226/2002 e n. 174/2002.

L’annullamento dei provvedimenti oggetto del ricorso n. 174/2002 rende necessario l’esame del ricorso incidentale che la
controinteressata ha proposto subordinatamente all’accoglimento di quello principale, impugnando il verbale della Commissione
tecnica dd. 21.03.2002 limitatamente alla valutazione di quest’ultima relativa al prodotto "tavolo campione per tutti i tavoli" e
chiedendo l’annullamento di detto verbale in parte qua, facendo valere, a tal fine, due motivi di gravame.

Questi, data la loro connessione logica possono essere esaminati congiuntamente.

Con il primo motivo si deduce che il prodotto relativo al "tavolo campione per tutti i tavoli", messo a disposizione alla Vettori
Forniture, presenterebbe dei vizi attinenti allo spessore del rivestimento in laminato e del piano del tavolo ed inoltre il bordo del
tavolo sarebbe di un materiale e di un colore diverso da quello del rivestimento del piano.

A sostegno delle sue affermazioni offre prova testimoniale, deducendone i relativi capitoli. Lamenta una mancata detrazione di
punteggio per i suddetti vizi da parte della Commissione tecnica, pur dando atto che la stessa ha effettuato detrazioni per altri
difetti riscontrati nell’articolo de quo.

Con il secondo motivo viene evidenziato che la Commissione avrebbe ingiustamente penalizzato analogo prodotto della
controinteressata per il vizio costituito da "viti visibili" rilevati nel tavolo campione; vizio che ha comportato non solamente una
detrazione per la qualità estetica dell’articolo offerto, ma anche per la qualità tecnica.

La penalizzazione sull’aspetto della qualità tecnica risulterebbe "illogica ed incomprensibile", non potendo il difetto riscontrato
incidere su quest’ultima.

Le doglianze non sono condivisibili.

Le censure, infatti, devono essere respinte perché inammissibili, essendo rivolte a manifestazioni di discrezionalità tecnica e
quindi a giudizi di merito non censurabili da questo giudice sotto il profilo della legittimità, nè essendo configurabile alcun vizio
di difetto di motivazione o di illogicità, essendo il punteggio, di per sé, l’espressione di giudizio della Commissione tecnica.

In ogni caso si appalesa inidonea allo scopo la prova testimoniale dedotta all’uopo, trattandosi di accertamenti tecnici, talora
complessi, che non possono essere sostituiti da dichiarazioni dei testi.

Il ricorso incidentale é, quindi, infondato e va respinto.

Inoltre l’annullamento delle due aggiudicazioni provvisorie a favore della controinteressata, determinano altresì l’automatica
caducazione per invalidità derivata dei provvedimenti impugnati con il ricorso n. 212/2002 ed in particolare del "verbale di
procedura aperta con definitivo effetto contratto" prot. 11.5/21.02/3598 dd. 13.06.2002, costituendo dette aggiudicazioni gli
atti presupposti ai provvedimenti medesimi. 

Per inciso si osserva che quest’ultimo ricorso non può essere ritenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in
quanto, a parte la richiesta di annullamento del contratto in essa contenuta (di cui si darà in seguito), comunque, la mancata
aggiudicazione definitiva, oggetto del ricorso stesso, doveva essere in ogni caso, impugnata dalla ricorrente in ossequio al
principio enunciato dal Supremo Consesso secondo cui "l’impugnazione di un atto preparatorio di quello finale, che di regola deve
avvenire quando il primo abbia lesività immediata, deve essere seguita dal gravame contro il provvedimento conclusivo, a meno
che tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione con conseguenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto
successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove ed ulteriori valutazioni di
interessi, nè del destinatario dell’atto presupposto nè di altri soggetti" (Sez. IV, 18.10.2002 n. 5714).

L’assorbente motivo di invalidità conseguenziale e derivata esonera il Collegio dall’esame delle censure fatte valere dalla
ricorrente in quest’ultimo ricorso, nel quale, viene, infine, richiesto l’annullamento "di ogni susseguente (ex art. 16 L.P.
22.10.1993 n. 17) effetto legale di contratto dell’impugnato verbale 13.06.02", nonchè la declaratoria dell’aggiudicazione della
gara in proprio favore.

In via preliminare va esaminata l’eccezione sollevata dalla ATI S.R.L. che ritiene non possa rientrare nella competenza di questo
giudice l’annullamento richiesto, ricadendo lo stesso nella giurisdizione del giudice ordinario.

Nel senso della giurisdizione del giudice amministrativo si è già espresso questo Tribunale in fattispecie analoga con sentenza n.
201/2002, dove, a tal fine, viene fatto riferimento alla L. 205/2000. In particolare nella decisione richiamata si evidenzia che
"die neue Regelung gemäß Gesetz Nr. 205/2000 sieht also unter anderem auch die Wiederherstellung des früheren Zustandes vor,
worunter im Bereich der öffentlichen Arbeiten, Dienste und Lieferungen die konkrete und effektive Auftragserteilung zu
verstehen ist. Daraus muß der Schluss gezogen werden, dass der Verwaltungsrichter mit der Urteilsfindung nicht nur die dem
Vertrag vorausgehenden und für die Willensbildung der Verwaltung ausschlaggebenden Maßnahmen außer Kraft setzen bzw.
annullieren kann, sondern, daß dadurch als Folge unweigerlich auch der damit betroffene Vertrag außer Kraft zu setzen ist".

Infatti l’affidamento al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, delle controversie relative "alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture", di cui all’art. 4 della citata legge n. 205/2000, implica
che questo possa e debba valutare la validità del contratto successivo all’aggiudicazione, quando quest’ultimo venga annullato.

Infatti il contratto non è altro che l’atto conclusivo di un procedimento ad evidenza pubblica inteso alla scelta e all’identificazione
del concorrente legittimato alla sua stipulazione.

Poichè il giudice amministrativo è competente a giudicare tutti gli atti del procedimento, nel quale appunto si viene
gradualmente formando il consenso dell’Amministrazione alla conclusione del contratto con un determinato partecipante alla
gara, rientrerà nella sua giurisdizione anche l’esame della sorte di detto contratto, sotto il profilo del controllo della validità del
consenso dell’Amministrazione, posto che questo è il risultato di una procedura viziata.

Questa soluzione appare anche logica e coerente col principio voluto dal legislatore di determinare una giurisdizione esclusiva
nella materia trattata; principio che si traduce e costituisce, ad un tempo, esplicazione dell’esigenza di tutela delle parti attuata
da un unico organo giudicante, evitando la proliferazione di controversie attinenti allo stesso procedimento amministrativo,
avanti a giudici diversi.

Peraltro l’affermata giurisdizione del giudice amministrativo non può estendersi alle controversie che hanno per oggetto
l’esecuzione del contratto, ove vengono in evidenza problemi che attengono unicamente allo svolgimento del rapporto tra
l’Amministrazione e l’aggiudicatario (ex plurimis: Cons. Stato Sez. V, 28.12.2001 n. 6443; Sez. IV 27.06.2001 n. 3483; id.
29.11.2000 n. 6325).

L’invalidità del contratto conseguente all’annullamento dell’aggiudicazione, a parere del Collegio, si configura come nullità. 

Questo Tribunale è ben a conoscenza che questa affermazione si pone in contrasto con copiosa giurisprudenza della Cassazione,
secondo cui il contratto sarebbe affetto non da nullità ma solamente da annullabilità rilevabile esclusivamente
dall’Amministrazione (cfr: Sez. II, 08.05.1996 n. 4269; 07.04.1989 n. 1682; 10.04.1978 n. 1668; 11.03.1976 n. 885; 14.02.1964
n. 337); tuttavia quest’ultimo indirizzo amplierebbe in misura eccessiva la discrezionalità dell’ente appaltante, consentendogli, a
suo piacimento, la possibilità di proseguire o meno nel rapporto determinatosi in conseguenza della stipulazione del contratto;
facendo, nel caso di scelta nella continuazione di detto rapporto, venir meno il conseguimento di quel bene alla vita evidenziato
dalle Sezioni unite della Suprema Corte nella nota sentenza del 22.07.1999 n. 500; bene, che, nel caso, si concretizza
nell’assegnazione della gara alla ricorrente.

Queste ultime considerazioni trovano conforto anche nell’art. 14 del D.L. 20.08.2002 n. 190 (attuattivo della delega contenuta
nella L. 21.12.2001 n. 443) per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse
nazionale) che dispone testualmente che in "applicazione delle previsioni dell’art. 2, comma 6, delle direttive 89/665/CEE del
Consiglio del 21 dicembre 1989, 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, la sospensione o l’annullamento giurisdizionale
della aggiudicazione di prestazioni pertinenti alle infrastrutture non determina la risoluzione del contratto eventualmente già
stipulato dai soggetti aggiudicatari; in tale caso il risarcimento degli interessi o diritti lesi avviene per equivalente, con
esclusione della reintegrazione in forma specifica".

L’interpretazione della norma non può essere che quella di deroga, evidentemente ad una normativa generale, che deve
conseguentemente prevedere la caducazione automatica del contratto, qualora vengano annullati i provvedimenti che ne
costituiscono il necessario presupposto; e l’automaticità della caducazione è, infatti, assai simile alla nullità del contratto,
determinando questa come quella l’impossibilità di esplicazione di effetti giuridici.

La normativa generale che qui viene in discussione altro non può essere che l’art. 6 L. 21.07.2000 n. 205, che al n. 4 prevede
che: "Il Tribunale amministrativo regionale, nell’ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative
all’eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali
consequenziali".

Se detta disposizione costituisce il regime ordinario, a cui deroga il succitato art. 14 D.L. 190/2002, ma solo per le opere in esso
previste, ciò non può significare altro che la prima e principale forma di tutela della ricorrente è costituita dalla reintegrazione in
forma specifica e solo, in via degradata, ove questa non sia possibile o comunque eccessivamente onerosa per l’Amministrazione
(ex art. 2058 C.C.), il risarcimento per equivalente.

Nella fattispecie de qua questo Tribunale ritiene particolarmente gravosa per la Provincia la reintegrazione in forma specifica,
con la risoluzione del contratto (dovendosi presumere che questo, nel frattempo, sia stato, almeno parzialmente, eseguito) con
tutte le successive inevitabili conseguenze; per cui, in applicazione del secondo comma del succitato art. 2058 C.C., che prevede
la possibilità per il giudice di "disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica
risulta eccessivamente onerosa per il debitore", l’esame vada quindi limitato al risarcimento del danno, espressamente richiesto
dalla Vettori Forniture, che, nel ricorso n. 226/2002, quantifica lo stesso "al mancato guadagno in misura non inferiore a Lire
150.000 €" (rectius: € 150.000,00).

La domanda è fondata solo in parte.

Un accoglimento totale per la dedotta causa petendi presupporrebbe la certezza che, se l’Amministrazione non fosse incorsa
nell’illegittimità con successo censurata dalla ricorrente, l’appalto avrebbe dovuto essere necessariamente aggiudicato alla
stessa.

Infatti l’incidenza della valutazione da parte della Commissione tecnica relativa al criterio "assistenza e garanzie", specificato
attraverso l’introduzione di sottocriteri o, comunque, sottovoci, da considerarsi illegittimi, - per le considerazioni sopra svolte -
è pari al 14% del punteggio complessivo; in modo che, con l’annullamento dei succitati sottocriteri o sottovoci e
conseguentemente venir meno del relativo punteggio, non pare possibile aderire alla convinzione della ricorrente di poter
divenire aggiudicataria della gara, in caso di accoglimento dei ricorsi.

Non essendovi quindi certezza alcuna che la ricorrente, attraverso l'annullamento dei provvedimenti impugnati, avrebbe
necessariamente ottenuto quel "bene della vita" al quale aspirava (l'aggiudicazione) - ma soltanto una rideterminazione
dell'Amministrazione in ordine all'esito della gara, in conseguenza di una nuova valutazione in parte qua da parte della
Commissione tecnica, - la domanda di risarcimento fondata su questo titolo (mancata aggiudicazione) non può essere accolta.

Questa tuttavia è meritevole di attenzione in relazione alla perdita della possibilità di conseguire il risultato utile invocato con
l'annullamento dell'attività illegittima dell'Amministrazione (c.d. perdita di chance), non potendosi, in linea teorica ed astratta,
neppure escludere la possibilità che le forniture, in esito ad una gara corretta (o in sede di rinnovo della stessa) sarebbero state,
in definitiva, aggiudicate alla ricorrente.

La risarcibilità del danno a questo titolo è generalmente ammesso dalla giurisprudenza (cfr.: Cass., Sez. lav., 02.12.1996 n.
10748), in presenza dei presupposti di cui all'art. 2043 c.c., id est la condotta colposa dell'Amministrazione ed il nesso causale tra
questa ed il danno.

Un valido nesso in questo senso non appare contestabile e la colposità della condotta è ravvisabile nella violazione delle regole di
imparzialità e correttezza, evitabile con una più accorta diligenza.

Il danno, che non può essere provato nel suo preciso ammontare, va liquidato ai sensi dell'art. 1226 c.c., assumendo come
parametro di valutazione il danno complessivamente considerato per la mancata aggiudicazione, diminuito di un coefficiente di
riduzione proporzionato al grado di probabilità teorica di conseguirla.

Ritiene il Collegio che tale coefficiente di riduzione, tenuto conto dell'ampiezza dei poteri discrezionali che residuano
all'Amministrazione (e cioè alla Commissione tecnica), dopo l'annullamento dei provvedimenti de quibus, vada equitativamente
stabilito nella misura del 85%.

Il residuo 15% (100% - 85%), peraltro, va ulteriormente diviso per il numero delle ditte partecipanti e ammesse alla gara per il
lotto in questione (6), per l’incertezza dell’esito di questa in caso di rinnovo.

Il danno risarcibile va quindi stabilito, in via equitativa, nella misura del 15% (quindici per cento) della somma del danno totale
presumibile diviso per 6 ossia lo 2,5% di detta somma.

Tenuto conto delle esigenze di celerità e concentrazione del giudizio il Collegio, ai sensi dell’art. 7, comma 2 della legge n.
205/2000, ritiene di poter adottare una pronuncia determinativa dei criteri in base ai quali la Provincia resistente dovrà stabilire
detta somma.

Va quindi ordinato all’Amministrazione intimata di proporre alla ricorrente il pagamento del 2,5% di una somma da determinarsi
tenendo conto:

a) delle spese connesse con la partecipazione alla gara, documentate o stabilite in via equitativa;

b) di una percentuale di utile presunto pari al 15% dell'importo dell'offerta.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

                                              P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma di Bolzano -, disattesa ogni contraria istanza ed
eccezione, definitivamente pronunciando, previa riunione dei ricorsi in epigrafe, li accoglie, nei limiti di cui in motivazione, e
per tale effetto:

1) Annulla i provvedimenti impugnati con i ricorsi 174/2002 e 226/2002;

2) Dichiara la nullità del contratto di cui al verbale prot. n. 11.5/21.02/3598 del 13.06.2002;

3) Annulla gli altri provvedimenti impugnati con il ricorso 212/2002;

4) Respinge per il resto, ivi compreso il ricorso incidentale.

Condanna la Provincia autonoma di Bolzano al risarcimento dei danni per equivalente in favore della ricorrente, come da
motivazione.

In conformità all’art. 7, comma 2 della L. n. 205 del 21 luglio 2000 la Provincia autonoma di Bolzano dovrà proporre a favore della
ricorrente, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione dell’avvenuto deposito della motivazione della sentenza, il
pagamento di una somma da determinarsi secondo i criteri stabiliti in motivazione.

In caso di mancato accordo, resta salvo il ricorso ex art. 27, comma 1, n. 4 del T.U. approvato con regio decreto 26 giugno 1924
n. 1054.

Condanna la Provincia autonoma di Bolzano e la controinteressata alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente,
liquidate in complessivi € 8.000,00 (ottomila), più IVA e CAP come per legge, ponendole a carico di ciascuna delle soccombenti in
misura della metà.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 04.12.2002.

IL PRESIDENTE L'ESTENSORE

Anton WIDMAIR Luigi MOSNA

Depositata in segreteria in data 12 febbraio 2003.

 

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